Paposhvili c. Belgio - 41738/10 - Sentenza 17.4.2014 [Sezione V]
Il ricorrente, un cittadino georgiano, arrivava in Belgio passando dall’Italia nel novembre 1998, accompagnato dalla moglie e dal figlio di sei anni di quest’ultima. La coppia ha avuto poi due figli. Il ricorrente era stato condannato per una serie di reati, tra cui rapina. Egli soffriva di tubercolosi, epatite C e leucemia linfatica cronica (LLC). Nel giugno 1999 veniva respinta una prima domanda di asilo del ricorrente e della moglie. Il ricorrente presentava quindi diverse richieste per la regolarizzazione del suo status amministrativo, ma queste venivano respinte dall’Ufficio immigrazione. Nei confronti del ricorrente e della moglie erano stati emessi diversi ordini di lasciare il territorio, tra cui uno nel luglio 2010.
Il 23 luglio 2010, invocando gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione, e sostenendo che - se deportato in Georgia - non avrebbe più avuto accesso al trattamento sanitario di cui necessitava e che, considerando la sua aspettativa di vita molto breve, sarebbe arrivato alla morte ancora più rapidamente e lontano dalla sua famiglia, il ricorrente chiese alla Corte europea una misura provvisoria che sospendesse il provvedimento di espulsione a suo carico, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte. Il 28 luglio 2010 la Corte accoglieva la sua richiesta.
L’ordine di lasciare il territorio belga veniva prorogato fino al 28 febbraio 2011. Il 18 febbraio 2012, l’Ufficio immigrazioni emetteva a carico del ricorrente un ordine di lasciare il paese "immediatamente", ai sensi del decreto ministeriale di espulsione del 16 agosto 2007.
Un certificato medico rilasciato nel settembre 2012 indicava che il mancato trattamento medico dell’epatite e dell’infezione polmonare del ricorrente poteva causargli danni agli organi ed un grave handicap; inoltre, la mancata cura della leucemia (LLC) poteva provocargli la morte. Il ritorno in Georgia, pertanto, condannerebbe il ricorrente a subire un trattamento inumano e degradante. Il 24 settembre 2012 il ricorrente era stato convocato presso il servizio medico dell’Ufficio immigrazione, al fine di sottoporsi ad esame medico e consentire alle autorità belghe di "rispondere alle domande della Corte". Facendo riferimento alla sentenza della Corte in N. c. Regno Unito ([GC], 26565/05, 27 maggio 2008, Nota d’informazione 108), l’Ufficio immigrazione dichiarava nella sua relazione che le cartelle cliniche non giustificavano la conclusione secondo cui era stata raggiunta la soglia di gravità richiesta per applicare l’articolo 3 della Convenzione. La vita del ricorrente non era stata direttamente minacciata. Non era necessario un controllo medico permanente al fine di garantire la sua sopravvivenza. Inoltre, lo stadio di infezione, al tempo dei fatti, non poteva essere considerato terminale.
Il 29 luglio 2009 alla moglie e ai suoi tre figli era stato accordato un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
Con la sentenza del 17 aprile 2014 una Camera della Corte concludeva all’unanimità che non ricorrerebbe alcuna violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita), o dell’articolo 3 (proibizione della tortura) della Convenzione in caso di espulsione del ricorrente verso la Georgia. Le condizioni mediche da cui il ricorrente era affetto si erano stabilizzate ed erano quindi sotto controllo; ne segue che non vi era un rischio imminente per la sua vita ed era in grado di viaggiare. La stessa Camera della Corte ha inoltre dichiarato la non violazione del diritto del ricorrente al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione), dal momento che, tenendo conto in particolare della natura e della gravità dei reati da egli commessi, e del fatto che il legame con il suo Paese d’origine non era stato interrotto, le autorità belghe, rifiutandosi di accordargli il permesso di soggiorno, non avevano attribuito all’interesse pubblico un peso eccessivo rispetto ai diritti del ricorrente.
Il 20 aprile 2015 il caso è stato rinviato alla Grande Camera su richiesta del ricorrente.
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