Penchevi c. Bulgaria - 77818/12 - Sentenza 10.2.2015 [Sezione IV]
In fatto – Il primo ricorrente è la madre del secondo ricorrente, un minore. Nel 2010, in seguito al fallimento del matrimonio del primo ricorrente con il padre del minore, i due ricorrenti lasciavano la casa coniugale in Bulgaria. La prima ricorrente successivamente chiedeva il consenso del padre al trasferimento del figlio dalla Bulgaria alla Germania, dove la prima ricorrente stava completando un corso post-laurea. Il padre, tuttavia, si rifiutava di concederlo. Ella richiedeva allora un provvedimento del tribunale, ma il procedimento, durato quasi due anni e due mesi per i tre gradi di giudizio, terminava con il rifiuto della Corte suprema di cassazione di consentire al figlio minore di viaggiare fuori dalla Bulgaria in presenza della sola madre. I ricorrenti proponevano un’ulteriore azione legale nel luglio 2012, poi conclusasi con una decisione di accoglimento dell’istanza nel dicembre 2012, tramite la quale si concedeva al figlio di viaggiare con la madre.
In diritto – Articolo 8: Per i ricorrenti, madre e figlio, la possibilità di continuare a vivere insieme ha costituito una considerazione di carattere fondamentale, che rientra chiaramente nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di rispetto per la vita familiare, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione. Il rifiuto della Corte suprema di cassazione, ed il tempo occorso alle corti per giungere ad una decisione sul caso, ha precluso ai ricorrenti la possibilità di vivere insieme mentre la prima ricorrente completava i suoi studi in Germania. Di conseguenza, vi è stata una interferenza con il diritto, di entrambi i ricorrenti, alla protezione della propria vita familiare. L’interferenza in discussione è intervenuta “nel rispetto della legge”, giacché si richiede il consenso di entrambi i genitori su tutte le questioni che riguardano l’esercizio della potestà genitoriale, incluso quindi il viaggio all’estero del figlio; l’interferenza inoltre ha perseguito il legittimo obiettivo di tutelare i diritti del padre del minore.
Il requisito del consenso di entrambi i genitori a che i propri figli viaggino all’estero, qualsiasi sia il tipo o la durata del viaggio, non sembra imporre una limitazione irragionevole o eccessiva al diritto alla vita familiare dei ricorrenti, dal momento che lo Stato è incaricato di assicurare il giusto bilanciamento tra i concorrenti interessi esistenti: quelli del bambino, dei genitori e dell’ordine pubblico. Il godimento della compagnia reciproca tra genitori e figli costituisce un elemento fondamentale della vita familiare, a norma dell’articolo 8 della Convenzione, anche laddove la relazione dei genitori si sia interrotta.
Nel caso di specie i tribunali di primo e secondo grado hanno consentito il viaggio all’estero del figlio, in assenza del consenso del padre, sulla base di una analisi dettagliata della situazione familiare, stabilendo che il viaggio fosse nell’interesse del minore. Queste decisioni sono state, tuttavia, ribaltate dalla sentenza della Corte suprema di cassazione, sulla base di una ben consolidata giurisprudenza secondo cui il permesso di viaggio senza limitazioni del minore con un solo genitore non può essere concesso. La Corte suprema non ha, tuttavia, tenuto in conto le circostanze della vicenda, e, nel caso di specie, la capacità di madre e padre di prendersi cura del figlio, gli elementi di natura psichica, emotiva, materiale e medica o l’esistenza di alcun effettivo e specifico rischio per il bambino nell’eventualità di un viaggio all’estero con la madre.
Inoltre, la Corte ha basato il rigetto su un errore tecnico commesso dalla madre nel completare le procedure, e, più specificatamente, sulla mancata segnalazione scritta del Paese di destinazione, la Germania. Infine, nonostante le sollecitazioni della prima ricorrente, essa si è rifiutata di definire d’ufficio i confini concreti entro i quali il viaggio potrebbe essere autorizzato. Questi fattori, considerati congiuntamente, sollevano dubbi in merito alla adeguatezza della decisione della Corte suprema circa l’interesse superiore del minore. In queste circostanze, la sua analisi si è rivelata non sufficientemente approfondita ed il suo approccio eccessivamente formalistico.
La durata dei procedimenti, protrattisi per oltre due anni e otto mesi, ha inoltre comportato l’impossibilità per il figlio di viaggiare per raggiungere la madre. Dal momento che i procedimenti erano decisivi per il diritto di entrambi i ricorrenti alla vita familiare, secondo il disposto dell’articolo 8, e, in particolare, per la possibilità degli stessi di continuare a vivere insieme, questi avrebbero dovuto essere condotti con la dovuta diligenza. Vista la tenera età del secondo ricorrente ed il suo forte attaccamento alla madre, alle autorità pubbliche era stata richiesta una certa urgenza nella gestione della richiesta di autorizzazione del viaggio.
In conclusione, il processo decisionale condotto a livello nazionale si è rivelato viziato in quanto la decisione della Corte suprema di rigettare la domanda della prima ricorrente si è basata su un approccio formalistico e privo di una dettagliata analisi dell’interesse superiore del minore; inoltre, i procedimenti hanno avuto una durata eccessiva.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 41: EUR 7.500,00 congiuntamente, a titolo di danno non patrimoniale; EUR 1.101,00 congiuntamente, con riguardo al danno patrimoniale
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