CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
TERZA SEZIONE
CAUSA P.J. E R.J. c. SVIZZERA
(Ricorso n. 52232/20)
SENTENZA
Art. 8 • Vita familiare • Espulsione del primo ricorrente per cinque anni a seguito della condanna per un grave reato di traffico di stupefacenti • Mancato svolgimento da parte dei tribunali interni di un attento bilanciamento degli interessi individuali e pubblici in gioco in conformità con la giurisprudenza della Corte • Non attribuito il dovuto peso agli elementi pertinenti • Irrogazione di una pena con sospensione condizionale • Basso grado di responsabilità • Assenza di precedenti condanne • Buona condotta successiva alla condanna • Ricorrente non rappresenta più una minaccia per la sicurezza pubblica • Status di immigrato da lunga data • Effetto avverso dell’espulsione sulla moglie (la seconda ricorrente) e sulle figlie
Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
17 settembre 2024
DEFINITIVA
17/12/2024
La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa P.J. e R.J. c. Svizzera,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), riunita in una Camera composta da:
Pere Pastor Vilanova, Presidente,
Jolien Schukking,
Georgios A. Serghides,
Darian Pavli,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd,
Oddný Mjöll Arnardóttir, giudici,
e Milan Blaško, cancelliere di sezione,
visto il ricorso (n. 52232/20) proposto contro la Confederazione svizzera con il quale, in data 24 novembre 2020, un cittadino della Bosnia-Erzegovina, il sig. P.J. (“il primo ricorrente”), e una cittadina serba, la sig.ra R.J. (“la seconda ricorrente”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo svizzero (“il Governo”);
vista la decisione di non divulgare i nomi dei ricorrenti;
viste le decisioni dei Governi della Serbia e della Bosnia-Erzegovina di non avvalersi del proprio diritto di intervento nel procedimento (articolo 36 § 1 della Convenzione);
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 16 aprile e 2 luglio 2024,
pronuncia la seguente sentenza adottata nell’ultima data menzionata:
INTRODUzione
1. I ricorrenti asseriscono che l’espulsione del primo ricorrente dalla Svizzera per un periodo di cinque anni a seguito della sua condanna per traffico di stupefacenti è una misura sproporzionata che viola il loro diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
in fatto2. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1983 e nel 1986. Attualmente il primo ricorrente risiede a Bijeljina in Bosnia-Erzegovina e la seconda ricorrente vive a Langnau am Albis in Svizzera. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avvocato F. de Weck, del foro di Zurigo.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente ad interim, sig. A. Scheidegger, dell’Ufficio federale di giustizia.
4. I fatti della causa si possono riassumere come segue.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO5. Il primo ricorrente è nato in Bosnia-Erzegovina dove viveva con suo fratello e i suoi genitori e dove, nel 2011, aveva conosciuto la seconda ricorrente, una cittadina serba. Ella è nata in Svizzera dove ha vissuto tutta la vita in virtù di un permesso di soggiorno di lunga durata. Sua madre, anche ella cittadina serba, vive in Svizzera. Mentre suo padre vive in Serbia.
6. Nel 2013 i ricorrenti si sposarono e a ottobre 2013 il primo ricorrente si trasferì in Svizzera per costruire una famiglia con la seconda ricorrente. Nel 2014 e nel 2016 la coppia ebbe due figlie, entrambe nate in Svizzera e attualmente frequentanti le scuole di tale paese. La lingua parlata in famiglia era il serbo. La seconda ricorrente e le figlie della coppia hanno una buona padronanza sia del serbo che del tedesco. La madre della seconda ricorrente aiutava i ricorrenti a prendersi cura delle figlie. Il primo ricorrente visitava la natia Bosnia-Erzegovina uno o due volte l’anno.
7. Nei primi anni dopo il trasferimento in Svizzera il primo ricorrente svolgeva lavori temporanei come operaio non specializzato nel settore dell’edilizia e delle manutenzioni e poi lavori di installazione di impianti di riscaldamento a pavimento e pulizia. La seconda ricorrente, che è il principale sostegno economico della famiglia, è un’infermiera professionale che lavora a turnazione nell’ospedale locale. Secondo i ricorrenti le cure parentali delle figlie erano condivise fra loro e il primo ricorrente se ne addossava la maggior parte per via del calendario lavorativo della seconda ricorrente.
L’ESPULSIONE DEL PRIMO RICORRENTE E I SUOI RICORSI8. In data 7 febbraio 2018 il primo ricorrente fu arrestato mentre trasportava un pacchetto contenente 194 grammi di cocaina pura al 96% per conto di terzi tra Langnau am Albis e Zurigo. Doveva ricevere 500 franchi svizzeri (CHF) per i suoi servizi.
9. In data 3 luglio 2018 il Tribunale distrettuale di Zurigo lo dichiarò colpevole del reato di traffico di stupefacenti e, dopo aver osservato che egli si era dimostrato collaborativo, aveva subito confessato, non aveva precedenti penali e sussisteva “una presunzione di prognosi favorevole in ordine al rischio di recidiva”, lo aveva condannato alla pena della reclusione per venti mesi con sospensione condizionale per due anni. Il tribunale dispose anche la sua successiva espulsione dalla Svizzera per un periodo di cinque anni – il minimo previsto - ai sensi dell’articolo 66a del codice penale svizzero. Il traffico di stupefacenti era uno dei reati che comportava obbligatoriamente l’espulsione dello straniero dalla Svizzera purché tale espulsione non desse luogo a un grave caso di rigore personale (si veda il paragrafo 23 infra). Il nominativo del primo ricorrente doveva essere inserito nel sistema d’informazione Schengen, il che gli avrebbe impedito anche di entrare nell’area Schengen per tutta la durata del provvedimento di espulsione.
10. In data 11 novembre 2019 la Corte suprema del Cantone di Zurigo esaminò il ricorso del primo ricorrente avverso la sua condanna ed espulsione. Confermò entrambe, ma osservò che egli non era ignaro del contenuto del pacchetto e che la sua responsabilità nella commissione del reato era “lieve” soltanto perché egli occupava un gradino basso nella scala gerarchica del traffico di stupefacenti. In ordine alla sua espulsione, la corte dichiarò che sebbene il ricorrente vivesse in Svizzera in “condizioni stabili”, i suoi contatti sociali erano limitati principalmente al suo nucleo familiare e per sua stessa ammissione egli possedeva soltanto una conoscenza limitata del tedesco poiché in famiglia si parlava serbo. Era giunto in Svizzera all’età di trenta anni e aveva vissuto in quel paese soltanto alcuni anni, inoltre il suo livello di integrazione era inferiore alla media. Aveva interesse a rimanere in Svizzera soltanto per le figlie sempreché esse restassero nel paese. Si poteva ragionevolmente esigere il suo ritorno in Bosnia-Erzegovina perché egli ne conosceva perfettamente la lingua e la cultura, aveva lì dei parenti ed era perfettamente in grado di reintegrarsi nella società. La seconda ricorrente, a differenza del coniuge, era nata in Svizzera, vi aveva trascorso tutta la sua vita e i suoi legami con il paese erano molto forti. Cionondimeno ella aveva legami con la Bosnia-Erzegovina, ne conosceva la cultura e la lingua e aveva pertanto buone possibilità di riuscire a integrarsi. Qualora ella decidesse di non seguire il marito poteva mantenere i contatti con lui grazie ai moderni mezzi di comunicazione o andando a trovarlo. Poiché ella era il principale sostegno economico della famiglia, l’allontanamento del primo ricorrente non avrebbe privato la famiglia della sua principale fonte di reddito.
11. La Corte ritenne inoltre che sebbene il primo ricorrente non fosse coinvolto in un traffico di stupefacenti su larga scala, il reato fosse grave poiché egli aveva trasportato un’elevata quantità di cocaina mettendo così a repentaglio le vite altrui e la sicurezza pubblica. Pertanto il suo interesse privato a rimanere in Svizzera non prevaleva sull’interesse a tutelare la sicurezza pubblica.
12. In data 15 febbraio 2020 il primo ricorrente presentò un ulteriore ricorso dinanzi al Tribunale federale svizzero. Sostenne che la Corte suprema del Cantone di Zurigo non aveva rispettato l’articolo 8 della Convenzione e che la sua espulsione per un periodo di cinque anni costitutiva un’ingerenza sproporzionata nel suo diritto al rispetto della vita familiare. Il ricorrente citò il fatto che la pena era stata sospesa, che il reato era stato un caso isolato e che non ne era derivato alcun danno effettivo. L’espulsione era sproporzionata rispetto alla tenuità della sua responsabilità per il reato. Dal momento della sua condanna aveva tenuto un comportamento esemplare e dal mese ad essa successivo aveva cominciato a lavorare come giardiniere. I tribunali inferiori, che avevano preso atto della sua integrazione professionale, avrebbero dovuto tenere conto della sua riabilitazione, dell’insussistenza di rischi apparenti di recidiva e del fatto che oltre sei anni di vita familiare in Svizzera non potevano essere considerati un breve soggiorno. Sebbene non fosse lui il principale sostegno economico della famiglia, egli apportava un contributo significativo al bilancio familiare, che non sarebbe stato in grado offrire dalla Bosnia-Erzegovina a causa dei salari inferiori.
13. Il primo ricorrente dichiarò inoltre che il reato aveva avuto luogo circa cinque anni dopo che egli e la seconda ricorrente avevano iniziato la loro vita familiare e che ella, quando lo aveva sposato, non avrebbe mai potuto immaginare che egli un giorno avrebbe commesso un reato che poteva porre termine al suo soggiorno in Svizzera. Sua moglie era nata in Svizzera e parlava serbo ma non aveva mai vissuto in Bosnia. La sua formazione professionale aveva avuto luogo in Svizzera ed era molto affermata nel suo lavoro. Come infermiera qualificata utilizzava soltanto il tedesco per i termini tecnici della professione e le sarebbe stato difficile adattarsi a un ospedale bosniaco. Era ben integrata in Svizzera a livello linguistico, culturale e sociale. L’espulsione del marito l’avrebbe costretta a diminuire le ore lavorative in Svizzera riducendo così il reddito familiare e facendo crescere le figlie in condizioni disagiate.
14. Infine non era stato adeguatamente considerato l’interesse superiore delle figlie dei ricorrenti. L’espulsione del padre interferiva nella loro fondamentale esigenza di mantenere un contatto il più stretto possibile con entrambi i genitori. Non rispondeva all’interesse pubblico permettere che le minori crescessero in condizioni disagiate nella Bosnia-Erzegovina, specialmente a un’età in cui attraversavano una fase di importante sviluppo. Era principalmente lui a occuparsi delle figlie con le quali aveva un rapporto stretto e affettuoso. Le minori erano integrate nella società svizzera ed erano bilingue, e sarebbe stato irragionevole troncare i loro legami con tale paese e pretendere che lo seguissero insieme alla seconda ricorrente in Bosnia-Erzegovina.
15. Alla luce del fatto che il primo ricorrente si era integrato in Svizzera a livello personale e professionale, non era a rischio di recidiva e aveva la sua vita familiare con la moglie e le figlie minori in quel paese, l’unico modo in cui poteva esercitare il suo diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione senza incorrere in una situazione di rigore personale era di non essere espulso dal paese per un periodo di cinque anni e di non essere segnalato nel sistema di informazione Schengen.
16. Il 17 giugno 2020 il Tribunale federale svizzero rigettò il ricorso del primo ricorrente. In ordine al suo eventuale trasferimento in Bosnia-Erzegovina ritenne che esso non costituisse un grave caso di rigore personale per una serie di fattori:
- la durata relativamente breve del suo soggiorno in Svizzera. La sua modesta integrazione nella società: i suoi contatti sociali erano limitati principalmente al nucleo familiare. Sebbene avesse dato prova di buona condotta dopo la condanna, soltanto a seguito di essa aveva trovato un impiego stabile come giardiniere;
- L’interesse personale a non essere espulso dalla Svizzera del primo ricorrente aveva a che fare con il fatto che le sue figlie vivevano lì. Esse però erano giovani e dunque adattabili. Avrebbero potuto seguire il padre in Bosnia-Erzegovina perché parlavano serbo, avevano parenti in quel paese, conoscevano la sua cultura e si sarebbero adattate senza particolari problemi;
- la seconda ricorrente avrebbe potuto tenere i contatti con il primo ricorrente andando a trovarlo o grazie ai moderni mezzi di comunicazione; l’assenza di contatti materiali non comportava l’impossibilità di mantenere regolari contatti;
- I regolari soggiorni del primo ricorrente nel suo paese natale dimostravano che sebbene non vivesse in Bosnia-Erzegovina da sei anni egli ne conosceva molto bene la lingua e la cultura. Indubbiamente la situazione economica del paese era difficile ma non era impossibile per il primo ricorrente mantenersi nel suo paese natale, dato che il reddito della moglie era sufficiente per il mantenimento della famiglia in Svizzera;
- Qualora la seconda ricorrente decidesse di rimanere in Svizzera con le loro figlie, la separazione sarebbe stata la conseguenza di una sua libera scelta. Qualora ella decidesse di seguire il marito, avrebbe avuto prospettive professionali in Bosnia-Erzegovina senza dover affrontare gravi difficoltà.
17. Quanto al pubblico interesse all’espulsione del primo ricorrente, i tribunali interni avevano tenuto conto della natura e della gravità del reato da lui commesso e di altri fattori. Dopo aver osservato che il primo ricorrente non aveva espresso preoccupazioni per il suo stato di salute, il Tribunale federale aveva concluso che:
- Sebbene probabilmente il ricorrente non fosse coinvolto in un traffico di stupefacenti su larga scala, egli aveva tuttavia ricevuto della cocaina e l’avesse trasportata a Zurigo per conto di terzi. Benché la sua responsabilità fosse stata qualificata come lieve, la soglia per il reato aggravato ai sensi della legge svizzera era di 18 grammi di cocaina. Il fatto che egli si era “limitato” a trasportarla era irrilevante;
- Ai sensi del diritto interno uno straniero condannato per il reato di traffico di stupefacenti era soggetto a espulsione per un periodo compreso tra cinque e quindici anni a prescindere dalla durata della pena e dal fatto che essa fosse condizionale, senza condizionale o parzialmente condizionale. Nel caso del primo ricorrente la sua espulsione aveva la durata minima prevista dalla legge;
- Il primo ricorrente aveva commesso il reato all’età di 34 anni pertanto non poteva essere considerato un minore autore di reato. Aveva trascorso sei anni in Svizzera dove aveva avuto impieghi temporanei con mansioni non specializzate. Malgrado ciò, a suo dire, la sua conoscenza del tedesco non era buona; non si era integrato nella vita svizzera mentre era bene integrato in Bosnia-Erzegovina, dove era cresciuto, aveva ricevuto un’istruzione, e aveva relazioni professionali, sociali e familiari;
- sebbene le figlie dei ricorrenti avessero sempre vissuto in Svizzera, dato che erano nate nel 2014 e nel 2016, erano ancora in un’età in cui era facile adattarsi. Fino a quel momento i loro rapporti sociali si erano limitati alla cerchia familiare;
- la seconda ricorrente parlava serbo e aveva parenti in Serbia e in Bosnia-Erzegovina, compresi il padre, i suoceri, il cognato e la sua famiglia. In quanto infermiera qualificata con diversi anni di esperienza professionale ella sarebbe stata in grado di integrarsi a livello professionale. Era pertanto “ragionevole” presumere che il trasferimento nel paese natale del marito fosse possibile o che non presentasse difficoltà per lei e per le figlie.
18. Il Tribunale federale aveva concluso che l’interesse pubblico prevaleva sugli interessi privati del primo ricorrente perché la sua espulsione serviva al fine legittimo della deterrenza di nuovi reati necessaria per garantire la sicurezza pubblica. Era un’ingerenza proporzionata nel suo diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
19. In una data imprecisata di luglio 2020 il primo ricorrente fu espulso dalla Svizzera. Attualmente risiede in Bosnia-Erzegovina. La seconda ricorrente e le figlie vivono in Svizzera. Nel corso del 2020 presentarono domanda di cittadinanza svizzera che fu accolta a dicembre 2021.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE20. Le pertinenti disposizioni degli articoli 5 e 13 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Raccolta sistematica del diritto federale svizzero RS - 101) recita:
Articolo 5
“(...)
2. L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.”
Articolo 13
“1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (...)”.
21. L’articolo 121 della Costituzione federale concerne la legislazione in materia di stranieri e di asilo. A seguito dell’accettazione in data 28 novembre 2010 da parte del popolo svizzero e dei cantoni dell’iniziativa popolare federale “per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)”, furono aggiunti i commi da 3 a 6. La disposizione adesso recita:
“1. La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione.
2. Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.
3. A prescindere dallo statuto loro riconosciuto (...), gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:
a. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per (...) traffico di stupefacenti (...), o (...)
4. Il legislatore definisce le fattispecie di cui [al capoverso 3]. Può aggiungervi altre fattispecie.
5. L’autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d’entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d’entrata è di 20 anni.
6. Chi trasgredisce il divieto d’entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.”
22. Gli articoli da 66a a 66d del codice penale del 21 dicembre 1937 (RS 311.0), entrati in vigore il 1o ottobre 2016, assegnano ai tribunali penali la competenza a disporre l’espulsione dal territorio svizzero dei cittadini stranieri che hanno commesso reati o infrazioni.
23. L’articolo 66a del codice penale prevede l’espulsione obbligatoria del cittadino straniero condannato per uno o più reati elencati nel primo comma (lettere a-o). La parte pertinente al caso di specie recita:
“1. Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:
(...)
infrazione all’articolo 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup);
(...)
2. Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera. (...)”.
24. La legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) del 3 ottobre 1951:
“Articolo 19. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
(...)
b. senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
(...)
2. L’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:
a. sa o deve presumere che l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone; (...)”
25. L’espulsione obbligatoria comporta la perdita del permesso di soggiorno in precedenza concesso (Articolo 61 § 1 (e) della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione):
“Un permesso decade:
(...)
e. qualora il titolare diventi oggetto di un provvedimento di espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell’articolo 66a [del codice penale] giuridicamente esecutivo (...)”.
LA PRASSI INTERNA PERTINENTE26. Nell’applicazione della disposizione sul rigore di cui all’articolo 66a § 2, del codice penale i tribunali svizzeri sono guidati dai criteri che disciplinano la concessione del permesso di dimora in singoli casi di estrema gravità. Tali criteri sono definiti nel primo comma dell’articolo 31 dell’ordinanza 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (RS 142.201), che recita:
“1. Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a. l’integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui alla [legge federale sugli stranieri e la loro integrazione];
b. (...)
c. la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d. la situazione finanziaria;
e. la durata della presenza in Svizzera;
f. lo stato di salute;
g. la possibilità di un reinserimento nel Paese d’origine. (...)”
27. Né il messaggio del Consiglio federale concernente la modificazione del codice penale (attuazione dell’articolo 121 commi da 3 a 6 della Costituzione sull’espulsione degli stranieri autori di reato; FF 2013 5423) né il procedimento parlamentare propongono una definizione della disposizione sul rigore di cui all’articolo 66a § 2, del codice penale.
DOCUMENTI DEL CONSIGLIO D’eUROPA28. Il Consiglio d’Europa ha adottato numerosi testi in materia di immigrazione, comprese le raccomandazioni del Comitato dei ministri Rec(2000)15 sulla sicurezza del diritto di residenza per gli immigrati da lunga data, e Rec(2002)4 sullo status giuridico delle persone ammesse al ricongiungimento familiare (Per i paragrafi pertinenti di tali testi, si veda Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99, §§ 35-38, CEDU 2006-XII). Le parti pertinenti della raccomandazione Rec(2000)15 del Comitato dei ministri recitano, in particolare:
“a. Ciascuno Stato membro dovrebbe riconoscere quale ‘immigrato da lunga data’ lo straniero che:
i. ha risieduto legalmente e abitualmente per un periodo di almeno cinque anni ma non superiore a dieci sul suo territorio e per tutto tale periodo vi abbia risieduto per motivi non esclusivamente di studio; o
ii. è stato autorizzato a risiedere sul suo territorio in permanenza o per un periodo di almeno cinque anni; o
iii. è membro di una famiglia la cui residenza sul territorio dello Stato membro è stata autorizzata per un periodo massimo di cinque anni a fini di ricongiungimento familiare con un cittadino dello Stato membro o con uno straniero di cui ai punti i e ii supra. (...)
In ordine alla protezione dall’espulsione
a. Ogni decisione sull’espulsione di un immigrato da lunga data dovrebbe tenere conto, con debito riguardo al principio di proporzionalità e alla luce della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, dei seguenti criteri:
- il comportamento personale dell’immigrato;
- la durata della residenza;
- le conseguenze per l’immigrato e la sua famiglia;
- i legami esistenti tra l’immigrato e la sua famiglia e il paese di origine.
b. In applicazione del principio di proporzionalità di cui al paragrafo 4.a, gli Stati membri dovrebbero tenere in debita considerazione la durata o il tipo di residenza in relazione alla gravità del reato commesso dall’immigrato da lunga data. Più in particolare gli Stati membri possono stabilire che non si debba espellere l’immigrato da lunga data:
- dopo cinque anni di residenza tranne in caso di condanna per reato a una pena superiore a due anni di reclusione senza sospensione condizionale;
- dopo dieci anni di residenza tranne in caso di condanna per reato a una pena superiore a cinque anni di reclusione senza sospensione condizionale.
Dopo venti anni di residenza non dovrebbe più essere più possibile l’espulsione dell’immigrato da lunga data (...)
d. In caso di adozione di un provvedimento di espulsione, le garanzie procedurali per l’immigrato da lunga data dovrebbero comprendere, in particolare, il diritto a un equo contraddittorio e a ottenere una decisione motivata (...)”.
IN DIRITTO SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE29. I ricorrenti hanno lamentato che l’espulsione del primo ricorrente a seguito della sua condanna penale era una sanzione sproporzionata che violava il loro diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, che recita:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Sulla ricevibilità30. La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
Sul merito Le osservazioni delle parti I ricorrenti31. I ricorrenti non hanno negato che l’espulsione del primo ricorrente fosse fondata su una base giuridica sufficiente o che perseguisse un fine legittimo. Tuttavia, secondo loro si trattava di una sanzione sproporzionata e non necessaria.
32. Il reato commesso dal primo ricorrente nel 2018 era stato un episodio isolato prima del quale egli era incensurato. Come aveva stabilito il processo penale, la sua responsabilità nella commissione del reato era lieve, egli aveva svolto un ruolo minore nel traffico di stupefacenti pianificato e il rischio di una sua recidiva era basso. Nel periodo compreso tra la sua condanna a luglio 2018 e l’espulsione a luglio 2020 il suo comportamento era stato impeccabile e aveva trovato un lavoro a tempo pieno come giardiniere. Il suo comportamento dimostrava che egli non rappresentava più un rischio per la sicurezza pubblica.
33. L’espulsione del primo ricorrente avrebbe comportato la sua separazione dalla seconda ricorrente e dalle sue due giovano figlie. Avendo vissuto in Svizzera per oltre sei anni, avrebbe avuto difficoltà ad adattarsi alla vita in Bosnia-Erzegovina, dove non avrebbe avuto un lavoro e non avrebbe potuto contribuire al bilancio familiare. Al contempo per la seconda ricorrente lasciare la Svizzera per cinque anni per seguire il marito in Bosnia-Erzegovina avrebbe comportato la fine della sua riuscita carriera in Svizzera e la perdita del reddito che maggiormente contribuiva al bilancio familiare.
34. I tribunali interni non avevano ponderato l’interesse della famiglia a proseguire la propria vita insieme in Svizzera con l’interesse pubblico all’espulsione del primo ricorrente dal paese, in quanto non erano stati debitamente considerati gli interessi della seconda ricorrente e delle giovani figlie, di cui si prendeva cura il primo ricorrente. Dato che la seconda ricorrente e le figlie erano nate in Svizzera dove avevano trascorso tutta la loro vita ed erano pienamente integrate a livello sociale, culturale e professionale, seguire il primo ricorrente in Bosnia-Erzegovina nella loro situazione avrebbe costituito un caso di rigore personale, e la loro separazione dal padre avrebbe costituito una misura eccessivamente gravosa nei loro confronti.
35. L’esercizio di bilanciamento dei tribunali interni era pertanto stato superficiale e arbitrario ed essi non avevano motivato in modo sufficiente e circonstanziato le loro decisioni.
Il Governo36. L’espulsione del primo ricorrente perseguiva più di un fine indicato nell’articolo 8 § 2 della Convenzione, ovvero la difesa della legge e dell’ordine e la prevenzione dei reati. Era proporzionata e “necessaria in una società democratica”.
37. I tribunali avevano tenuto conto del fatto che il primo ricorrente era stato ritenuto colpevole di traffico di stupefacenti e condannato a venti mesi di privazione della libertà con sospensione condizionale per due anni. Se avesse commesso un qualsiasi reato nei due anni successivi alla condanna ciò avrebbe comportato la revoca di tale sospensione. Inoltre la Corte suprema del Cantone di Zurigo aveva affermato che la tenuità della responsabilità del primo ricorrente era dovuta soltanto al fatto che egli occupava un gradino basso nella scala gerarchica criminale.
38. All’epoca dei fatti, nel periodo 2018-2020, la seconda ricorrente e le figlie dei ricorrenti avevano soltanto la nazionalità serba. Pertanto il fatto che esse avessero successivamente acquistato la cittadinanza svizzera nel 2021 er irrilevante ai fini della presente causa.
39. Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, i tribunali avevano esaminato la portata delle difficoltà che la seconda ricorrente avrebbe verosimilmente incontrato se avesse dovuto seguire il marito nel suo paese natale. Essi avevano osservato che ella aveva vissuto in Svizzera dalla nascita, aveva forti legami con il paese ed era una “immigrata stabile”. Allo stesso tempo aveva la nazionalità serba, parlava serbo e aveva conosciuto il primo ricorrente nel suo paese natale, dove vivevano alcuni loro parenti. Le sue possibilità di integrazione personale e professionale in Bosnia-Erzegovina erano state ritenute buone. Era libera di rimanere in Svizzera con le figlie e di tenere i contatti con il marito grazie ai mezzi di comunicazione o andando a trovarlo.
40. I tribunali avevano anche esaminato i legami del primo ricorrente con la Svizzera e avevano concluso che, dopo aver trascorso oltre sei anni nel paese, la sua integrazione era inferiore alla media, e che il suo interesse personale a rimanere in Svizzera aveva a che fare con le sue due figlie, sempreché esse restassero nel paese. Al contempo conosceva la lingua e la cultura della Bosnia-Erzegovina, aveva familiari in quel paese, tra cui i genitori, ed era perfettamente in grado di reintegrarsi in quella realtà. Si poteva dunque ragionevolmente esigere il suo ritorno.
41. Quanto alle figlie dei ricorrenti, i tribunali interni avevano debitamente esaminato la portata delle difficoltà che avrebbero verosimilmente incontrato nel paese verso il quale il padre doveva essere espulso. Data la loro giovane età esse erano ancora in grado di adattarsi a un nuovo ambiente, visto che conoscevano la lingua e la cultura del luogo. Poiché la seconda ricorrente e le figlie non erano nell’impossibilità di seguire il primo ricorrente nel suo paese natale, la separazione delle figlie dal padre sarebbe stata la conseguenza di una libera scelta dei loro genitori. Il primo ricorrente ha invocato l’interesse superiore delle minori quale unico fattore che giustificava il riconoscimento del rigore personale. Esso però non era sufficiente a prevalere sull’interesse pubblico al contrasto al traffico di stupefacenti.
42. I tribunali avevano attentamente bilanciato gli interessi in gioco e avevano concluso che il pubblico interesse all’espulsione del primo ricorrente prevaleva sul suo interesse privato a restare in Svizzera e su quello dei ricorrenti a proseguire la loro vita insieme in tale paese. Inoltre, il periodo di espulsione era pari a cinque anni, il minimo previsto. Non era pertanto una sanzione sproporzionata e le decisioni dei tribunali interni erano state sufficientemente motivate.
La valutazione della Corte43. Le parti non contestano la sussistenza di un’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della propria vita familiare, “prevista dalla legge” e giustificata da uno o più fini legittimi ai sensi dell’articolo 8 § 2. Esse tuttavia non concordano sul fatto che essa fosse necessaria e proporzionata e che i tribunali avessero debitamente motivato le loro decisioni.
44. La Corte deve pertanto esaminare se la misura impugnata fosse “necessaria in un società democratica”.
Principi generali45. I pertinenti principi generali sono stati riassunti, oltre che in altri precedenti, nelle sentenze Üner, §§ 54-60, sopra citata, e Shala c. Svizzera, n. 52873/09, § 46, 15 novembre 2012.
46. Gli Stati hanno il diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti dai trattati, di controllare l’ingresso degli stranieri nel loro territorio (si vedano, tra molti altri precedenti, Boujlifa c. Francia, 21 ottobre 1997, § 42, Reports of Judgments and Decisions 1997‑VI; e Üner, § 54, sopra citata) e la facoltà di espellere lo straniero che ha commesso un reato e ha fatto ingresso e risiede legalmente nel loro territorio. Tuttavia le decisioni a tale riguardo devono essere necessarie in una società democratica, ovvero essere giustificate da una pressante esigenza sociale ed essere, in particolare, proporzionate al legittimo fine perseguito (si vedano, per esempio, Boultif c. Svizzera, n. 54273/00, § 46, CEDU 2001-IX, e Slivenko c. Lettonia [GC], n. 48321/99, § 113, CEDU 2003-X). Il compito della Corte consiste nel determinare se la misura in questione abbia conseguito un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, ovvero da una parte, i diritti dell’interessato protetti dalla Convenzione e, dall’altro, gli interessi della società (si vedano Slivenko, sopra citata, § 113, e Boultif, sopra citata, § 47).
47. I tribunali interni devono motivare le loro decisione in modo sufficientemente circostanziato, in particolare per consentire alla Corte di esercitare la funzione di controllo europeo affidatale (si vedano, mutatis mutandis, X c. Lettonia [GC], n. 27853/09, § 107, CEDU 2013, e El Ghatet c. Svizzera, n. 56971/10, § 47, 8 novembre 2016). Una motivazione insufficiente da parte dei tribunali interni, priva di un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, è contraria agli obblighi di cui all’articolo 8 della Convenzione. Ciò si verifica quando le autorità interne non dimostrano in modo convincente che l’ingerenza in un diritto tutelato dalla Convenzione è proporzionata ai fini perseguiti e corrisponde pertanto a una “pressante esigenza sociale” conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata (si vedano El Ghatet, sopra citata, § 47, e I.M. c. Svizzera, n. 23887/16, §§ 72 e 77, 9 aprile 2019). Qualora le competenti autorità nazionali abbiano attentamente esaminato i fatti, applicando i pertinenti standard in materia di diritti umani conformemente alla Convenzione e alla relativa giurisprudenza e abbiano adeguatamente ponderato gli interessi personali del ricorrente in rapporto al più generale interesse pubblico alla causa, la Corte sostituirà la propria valutazione di merito a quella delle competenti autorità nazionali soltanto qualora sia dimostrata l’esistenza di solidi motivi per procedere in tal senso (si vedano M.A. c. Danimarca [GC], n. 6697/18, § 149, 9 luglio 2021, e Azzaqui c. Paesi Bassi, n. 8757/20, § 52, 30 maggio 2023).
L’applicazione dei suddetti principi al caso di specie48. La Corte osserva che la condanna del primo ricorrente per il reato di traffico di stupefacenti (venti mesi di reclusione, pena sospesa per due anni) è di natura grave. Al contempo osserva, come rilevato dai tribunali nazionali, che il primo ricorrente non aveva precedenti penali né precedenti condanne legate al traffico di stupefacenti quando aveva commesso il reato per il quale era stato successivamente espulso (si veda per contro, tra gli esempi più recenti, le cause in cui i ricorrenti avevano commesso diversi reati legati al traffico di stupefacenti o avevano ricevuto condanne precedentemente alla loro espulsione: Al-Masudi c. Danimarca, n. 35740/21, § 28, 5 settembre 2023; Loukili c. Paesi Bassi, n. 57766/19, § 52, 11 aprile 2023; e Nguyen c. Danimarca, n. 2116/21, § 29, 9 aprile 2024).
49. Il primo ricorrente era giunto in Svizzera nel 2013 all’età di trenta anni quando aveva sposato la seconda ricorrente. Prima di allora aveva trascorso tutta la sua vita e aveva anche ricevuto la sua istruzione e la sua formazione professionale nel suo paese natale, la Bosnia-Erzegovina, dove aveva i genitori e un fratello e doveva era regolarmente ritornato dalla Svizzera. Dal momento del suo trasferimento in Svizzera per riunirsi alla moglie e sino alla sua condanna penale aveva svolto lavori temporanei e sua moglie era il principale sostegno economico della famiglia. Secondo quanto da lui affermato egli si addossava la maggior parte delle cure parentali delle giovani figlie mentre sua moglie era al lavoro. Al momento della sua espulsione dalla Svizzera viveva lì da circa sei anni e otto mesi e, per sua stessa ammissione, non aveva una buona padronanza del tedesco, inoltre, come avevano accertato le autorità, la sua integrazione nella società era inferiore alla media (si veda, per contro, Z c. Svizzera, n. 6325/15, §§ 67 e 69, 22 dicembre 2020).
50. Dopo aver individuato i fattori pertinenti, i tribunali interni avevano concentrato la loro valutazione della situazione del primo ricorrente sulla natura e la gravità del reato commesso. A tale proposito la Corte osserva che sebbene il reato commesso dal primo ricorrente fosse grave, non è stato punito con la reclusione effettiva bensì con una pena condizionalmente sospesa (si vedano per contro Veljkovic-Jukic c. Svizzera, n. 59534/14, §§ 6-7, 21 luglio 2020; K.A. c. Svizzera, n. 62130/15, § 49, 7 luglio 2020; e Ukaj c. Svizzera, n. 32493/08, § 37, 24 giugno 2014).
51. Tuttavia avendo stabilito che il grado di responsabilità era basso, i tribunali interni si erano limitati ad accennare al fatto che il primo ricorrente aveva confessato fin dall’inizio, aveva collaborato con la polizia e la prognosi in ordine al rischio di recidiva era favorevole (si vedano per contro Z c. Svizzera, sopra citata, § 24, in cui esisteva un comprovato rischio di recidiva poiché il ricorrente aveva commesso il reato di sorveglianza illegale subito dopo aver completato il periodo di prova e Vasquez c. Svizzera, n. 1785/08, § 46, 26 novembre 2013, in cui esisteva un comprovato rischio di recidiva data la storia del ricorrente che aveva avuto difficoltà a controllare i suoi istinti sessuali dopo la sua condanna).
52. Inoltre, i tribunali interni si erano limitati ad accennare al fatto che poco dopo l’adozione della decisione di espulsione a luglio 2018 il primo ricorrente aveva trovato un lavoro a tempo pieno che aveva mantenuto fino alla sua espulsione dalla Svizzera due anni più tardi, e che aveva dato prova di buona condotta per tutto tale periodo (si veda il paragrafo 16 supra). Il Governo ha lasciato intendere che ci si doveva attendere siffatto comportamento da parte del primo ricorrente dal momento che aveva ricevuto una pena detentiva sospesa (si veda il paragrafo 37 supra). Tuttavia nella loro valutazione i tribunali interni non hanno considerato che benché il timore che la pena sospesa si tramutasse in un’effettiva pena detentiva potesse aver giocato un ruolo, il buon comportamento complessivo del ricorrente, la sua capacità di ottenere un impiego stabile subito dopo la condanna, il fatto di non aver successivamente commesso reati o violazioni amministrative dimostravano la sua sincera volontà di provare che non era un pericolo per la sicurezza pubblica. Tale omissione ha portato a trascurare le prove della riabilitazione del primo ricorrente e del suo impegno a rispettare la legge.
53. Il principio di proporzionalità esige, inter alia, che si tenga conto della condotta personale e dell’impatto sulla vita familiare (si veda il paragrafo 28 supra). I tribunali interni non hanno messo in dubbio l’autenticità della vita familiare del primo ricorrente o l’impatto negativa che su di essa avrebbe avuto l’espulsione per cinque anni. Hanno sostenuto che la seconda ricorrente poteva seguire il marito in Bosnia-Erzegovina, dove aveva buone prospettive, oppure rimanere in Svizzera, facendo della separazione una questione di scelta (si vedano i paragrafi 10 e 16 supra).
54. Quanto alle figlie dei ricorrenti, i tribunali avevano concluso che data la loro età esse avrebbero potuto adattarsi al nuovo ambiente in Bosnia-Erzegovina e che il loro trasferimento dipendeva dalla scelta della seconda ricorrente di seguire il marito (si veda Jeunesse c. Paesi Bassi ([GC], n. 12738/10, § 109, 3 ottobre 2014).
55. Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che i tribunali interni, infliggendo e confermando l’espulsione per un periodo di cinque anni, non hanno applicato in modo soddisfacente la giurisprudenza della Corte che impone un attento bilanciamento degli interessi individuali e pubblici. I tribunali non hanno attribuito la debita importanza ad alcuni aspetti, tra i quali vi sono il basso grado di responsabilità del primo ricorrente, la sospensione della sua pena per assenza di precedenti penali, il fatto che egli non rappresentava più una minaccia per la sicurezza pubblica, il suo status di immigrato da lunga data e gli effetti avversi sui suoi familiari.
56. Alla luce di quanto sopra esposto la Corte ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
sull’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE57. L’articolo 41 della Convenzione recita:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
Danno58. I ricorrenti non hanno formulato richieste di danno patrimoniale. Hanno congiuntamente chiesto 10.000 euro (EUR) per il danno non patrimoniale.
59. Il Governo ha osservato che la concessione di CHF 5.000 avrebbe potuto risarcire ogni danno non patrimoniale subito dai ricorrenti a seguito dell’espulsione del primo ricorrente.
60. Poiché il provvedimento di espulsione nei confronti del primo ricorrente è stato eseguito la Corte accorda ai ricorrenti congiuntamente EUR 10.000 per il danno non patrimoniale.
Spese61. I ricorrenti hanno chiesto CHF 6.872 per le spese legali relative ai procedimenti interni e CHF 15.107 in relazione al procedimento dinanzi alla Corte. In totale hanno chiesto CHF 21.979 o EUR 20.943 per le spese.
62. Il Governo non ha contestato la somma chiesta per le spese relative ai procedimenti dinanzi ai tribunali interni. Ha però ritenuto che la somma chiesta per la rappresentanza dinanzi alla Corte fosse eccessiva e che la concessione di CHF 10.000 avrebbe adeguatamente coperto tutte le voci di spesa.
63. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in suo possesso, dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene appropriato accordare la somma di EUR 15.000 che copre tutte le voci di spesa.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE
Dichiara, all’unanimità, il ricorso ricevibile; Ritiene, con cinque voti contro due, che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione; Ritiene, con cinque voti contro due, che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti congiuntamente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme che debbono essere convertite nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del versamento: EUR 10.000 (diecimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale; EUR 15.000 (quindicimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti, per le spese; che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.Fatta in inglese e notificata per iscritto il 17 settembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Milan Blaško Pere Pastor Vilanova
Cancelliere Presidente
Conformemente all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, è allegata alla presente sentenza l’opinione dissenziente comune ai giudici Schukking e Arnardóttir.
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OPINIONE DISSENZIENTE COMUME AI GIUDICI SCHUKKING E ARNARDÓTTIR
1. Dissentiamo rispettosamente dalla conclusione della maggioranza che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione nel caso di specie.
2. Gli Stati contraenti hanno il diritto, secondo il diritto internazionale e fatti salvi gli obblighi derivanti dai trattati, di controllare l’ingresso e la residenza degli stranieri. A tal fine godono della facoltà di espellere lo straniero condannato per un reato a condizione che il provvedimento di espulsione sia conforme all’articolo 8 (si veda Boultif c. Svizzera [GC], n. 54273/00, § 46, CEDU 2001-IX). Nella sentenza Üner c. Paesi Bassi ([GC], n. 46410/99, §§ 57-58, CEDU 2006-XII), la Corte ha indicato i criteri che regolano la sua valutazione della necessità in una società democratica di un provvedimento di espulsione e della sua proporzionalità rispetto al fine perseguito. Conformemente al ruolo sussidiario esercitato dalla Corte, spetta inizialmente ai tribunali nazionali applicare tali criteri. Quando esercita la propria funzione di controllo di cui all’articolo 8, alla Corte non compete sostituirsi ai tribunali nazionali, bensì invece esaminare, alla luce della causa nel suo insieme, se le decisioni da essi adottate in virtù del loro potere discrezionale siano compatibili con le disposizioni della Convenzione invocate (si veda, per esempio, Axel Springer AG c. Germania [GC], n. 39954/08, § 86, 7 febbraio 2012). Nelle cause concernenti l’espulsione di immigrati la Corte ha ritenuto inoltre che qualora dei tribunali interni imparziali e indipendenti abbiano esaminato attentamente i fatti applicando i pertinenti standard in materia di diritti umani conformemente alla Convenzione e alla relativa giurisprudenza e abbiano adeguatamente ponderato gli interessi personali del ricorrente in rapporto al più generale interesse pubblico nella causa, non spetti alla Corte sostituire la propria valutazione di merito (in particolare la propria valutazione delle circostanze fattuali della proporzionalità) a quella delle competenti autorità nazionali. L’unica eccezione è costituita dall’esistenza di comprovati solidi motivi per procedere diversamente (si veda Savran c. Danimarca [GC], n. 57467/15, § 189, 7 dicembre 2021).
3. A nostro giudizio i tribunali interni, conformemente alla giurisprudenza della Corte, hanno fondato le loro conclusioni su una valutazione accettabile dei seguenti elementi: il fatto che il ricorrente avesse soggiornato in Svizzera per un periodo relativamente breve e che si fosse soltanto moderatamene integrato nella società svizzera mantenendo al contempo uno stretto legame con la Bosnia-Erzegovina (si vedano per contro, ad esempio, Üner, sopra citata, § 62, e Salija c. Svizzera, n. 55470/10, §§ 51-52, 10 gennaio 2017); le figlie del ricorrente erano giovani e dunque in un’età in cui è facile adattarsi, inoltre parlavano serbo, avevano parenti in Bosnia-Erzegovina e conoscevano la cultura del luogo (si vedano, per esempio, Üner, sopra citata, § 64, e Salija, sopra citata, § 50); la seconda ricorrente, che aveva legami con la Bosnia-Erzegovina e parlava serbo, avrebbe avuto prospettive professionali in tale paese senza dover affrontare gravi disagi (si vedano Üner, sopra citata, § 64; e per contro Amrollahi c. Danimarca, n. 56811/00, § 41, 11 luglio 2002); i ricorrenti sarebbero potuto rimanere in contatto attraverso le visite della seconda ricorrente o i moderni mezzi di comunicazione nel caso quest’ultima non desiderasse seguire il primo ricorrente in Bosnia-Erzegovina (si veda Salija, sopra citata, § 49); e l’espulsione di quest’ultimo dal territorio svizzero era limitata a un periodo di cinque anni (si confrontino Salija, sopra citata, § 53; e per contro Savran, sopra citata, §§ 199-200). Pur concordando con i tribunali interni e la maggioranza sull’autenticità della vita familiare dei ricorrenti e sull’impatto negativo che su di essa avrebbe avuto l’espulsione del primo ricorrente, non riscontriamo alcun valido motivo per mettere in dubbio la valutazione del peso di tale impatto espressa dai tribunali interni.
4. Nella valutazione complessiva della proporzionalità del provvedimento di espulsione la maggioranza ha attribuito un peso determinante alle questioni relative ai criteri concernenti la “natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente” e al “tempo trascorso dal momento della commissione del reato e alla condotta del ricorrente durante tale periodo” (si veda Üner, sopra citata, § 57). La maggioranza sottolinea perciò che la pena del primo ricorrente è stata sospesa, che la sua responsabilità è stata ritenuta lieve, che egli non aveva precedenti penali e che i tribunali interni non avevano valutato correttamente in quale misura egli continuava a rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica. A tale riguardo osserviamo che il primo ricorrente è stato condannato per il “reato aggravato” di traffico di stupefacenti perché aveva trasportato un pacchetto contenente 194 grammi di cocaina pura al 96%, e che ai sensi della legge svizzera, la soglia per qualificare il reato di traffico di stupefacenti come “aggravato” corrisponde al trasporto di 18 grammi di cocaina. Osserviamo inoltre che egli aveva riconosciuto di essere a conoscenza del contenuto del pacchetto e i tribunali interni avevano qualificato la sua responsabilità come lieve soltanto per via della bassa posizione da lui occupata nella scala gerarchica del traffico di stupefacenti. Osserviamo infine che tra il reato del primo ricorrente e la sentenza del supremo Tribunale federale erano trascorsi soltanto due anni e quattro mesi e nella maggior parte di tale periodo egli era stato in prova.
5. La Corte non ha mai stabilito un requisito minimo in ordine alla pena o alla gravità del reato che dà poi luogo all’espulsione, non ha neanche - nell’applicare di tutti i pertinenti criteri - specificato il peso relativo da attribuire a ciascun criterio nella valutazione individuale. Ciò deve essere deciso caso per caso in primo luogo dalle autorità nazionali, fatto salvo il controllo europeo. La Corte inoltre tende a considerare la gravità di un reato in tale contesto non soltanto con riferimento alla durata della pena inflitta bensì invece con riferimento alla natura e alle circostanze del particolare reato o reati commessi dal ricorrente in questione e ha già mostrato di comprendere la fermezza delle autorità interne nei confronti di coloro che sono attivamente implicati nello spaccio di stupefacenti. Benché la Corte non necessariamente adotti lo stesso approccio nei confronti di coloro che stati condannati per reati legati al consumo o al possesso di stupefacenti, essa ha riconosciuto che, in linea di massima, i reati legati agli stupefacenti devono essere correttamente collocati all’estremità più grave dello spettro penale, data la loro natura e gli effetti distruttivi che provocano nella società nel suo insieme (si veda Loukili c. Paesi Bassi, n. 57766/19, §§ 48-49, 11 aprile 2023, con ulteriori riferimenti). Anche qualora un ricorrente non abbia precedenti condanne ciò non diminuisce la serietà e la gravità di tale reato (si veda Amrollahi, sopra citata, § 37, con ulteriori riferimenti). Il fatto che il reato commesso da un ricorrente si collochi all’estremo più grave dello spettro penale tuttavia non è di per sé determinante per la causa ma deve essere posto in bilanciamento insieme agli altri criteri pertinenti che emergono dalla giurisprudenza della Corte (si vedano Loukili, sopra citata, § 49, e Unuane c. Regno Unito, n. 80343/17, § 87, 24 novembre 2020). Allo stesso modo riteniamo che quando tribunali interni reputano che la natura e le circostanze di un reato di traffico di stupefacenti meritino la sospensione della pena per motivi quali il basso grado di responsabilità del ricorrente o di rischio di recidiva (visti i precedenti penali del medesimo e/o la sua condotta successiva al reato), ciò non possa essere determinante, ma debba essere posto in bilanciamento con la gravità dell’impatto che un provvedimento di espulsione avrebbe sulla vita familiare del ricorrente conformemente agli altri criteri di cui alla sentenza Üner.
6. Adottando suddetto approccio e prendendo atto della valutazione accettabile dei tribunali interni relativa al grado dell’ingerenza nella vita familiare dei ricorrenti provocata dal provvedimento di espulsione, non riscontriamo validi motivi per sostituire la nostra valutazione complessiva di tutti i criteri pertinenti a quella dei tribunali interni. Le autorità nazionali hanno esaminato attentamente i fatti, hanno adeguatamente bilanciato gli interessi in gioco alla luce dei pertinenti criteri che emergono dalla giurisprudenza ai sensi dell’articolo 8 nel contesto delle espulsioni, e hanno fondato le loro decisioni su motivi pertinenti e sufficienti (per le cause che trattano fatti analoghi, si vedano Nwosu c. Danimarca (dec.), n. 50359/99, 10 luglio 2001; e per contro Amrollahi, sopra citata). A nostro giudizio, pertanto, lo Stato convenuto non ha ecceduto il margine di discrezionalità accordatogli dalla Convenzione.