Piper c. Regno Unito - 44547/10 - Sentenza 21.4.2015 [Sezione IV]
In fatto – Nel giugno 2001 il ricorrente veniva dichiarato colpevole di traffico di stupefacenti e condannato a quattordici anni di reclusione (veniva rilasciato nel 2006). In forza della sua condanna diventava passibile di confisca dei beni a norma della Legge sul traffico di stupefacenti del 1994. Il procedimento per il risarcimento si concludeva con una sentenza della Corte d’appello nel marzo 2010 che confermava l’ordine di confisca emanato in primo grado, nel quale l’ammontare totale del profitto ottenuto dal ricorrente attraverso la condotta criminosa veniva individuato in oltre 1.800.000,00 sterline. Nel suo ricorso alla Corte europea, il ricorrente contestava la durata della procedura di confisca (articolo 6 § 1 della Convenzione).
In diritto – Articolo 6 § 1: Il periodo da tenere in considerazione cominciava con l’arresto del ricorrente nel gennaio 1999 e terminava con la sentenza della Corte d’appello nel marzo 2010 (circa undici anni, due mesi). Nonostante il ricorrente avesse presentato una serie di infruttuosi appelli, durante la causa erano intervenuti numerosi ritardi attribuibili alle autorità statali, per un totale di circa tre anni. Considerando, in particolare, qual era la posta in gioco per il ricorrente e, nonostante il fatto che fosse egli stesso il responsabile della maggior parte del ritardo totale, la Corte ha stabilito che la procedura non era stata completata entro un tempo ragionevole.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 41: Per quanto riguarda la domanda del ricorrente di risarcimento del danno non patrimoniale, la Corte accettava che, sebbene non completamente identificata, una parte della "tensione", sofferta dal ricorrente nel corso della procedura di confisca, fosse inestricabilmente collegata alla questione del ritardo. Tuttavia, tale "incertezza molto limitata" (secondo le parole della Corte d’appello) non poteva in nessun modo essere considerata la causa del pregiudizio sostanziale subito dal ricorrente. Inoltre, il ritardo attribuibile allo Stato resistente era lontano dall’essere il totale della straordinaria durata della procedura. Al contrario, il ricorrente stesso, dopo essere stato condannato per un grave reato di traffico di stupefacenti implicante remunerazioni potenzialmente enormi per sé stesso, ma altrettanto dannose per la società, era ampiamente responsabile per gli impedimenti della procedura mirata a confiscare i suoi beni, giunta tempestivamente. Come i giudici nazionali e in particolare la Corte d’appello hanno evidenziato, il ricorrente aveva "adottato tutti gli stratagemmi legali per ritardare il processo di confisca" raggiungendo il suo scopo. Di fronte a varie eccezioni e richieste da parte dei difensori del ricorrente, il giudice per la procedura di confisca aveva cercato di trovare un equilibrio tra la necessità di evitare il ritardo nella procedura e l’importanza di garantire al ricorrente tempo sufficiente per preparare e strutturare la propria difesa.
Considerando queste particolari circostanze, la Corte non considerava "necessario", nel significato dell’articolo 41 della Convenzione, concedere al ricorrente alcuna compensazione finanziaria e sosteneva che la violazione dell’articolo 6 § 1 a causa del ritardo nella procedura attribuibile allo Stato resistente costituiva di per sé un’adeguata equa compensazione secondo lo scopo della Convenzione.
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