Razzakov c. Russia - 57519/09 - Sentenza 5.2.2015 [Sezione I]
In fatto – Nel 2009 il ricorrente è stato detenuto in custodia cautelare per tre giorni ed è stato soggetto a gravi maltrattamenti affinché questi confessasse di aver commesso un omicidio. Nessun procedimento penale è stato mai avviato contro di lui. Dopo un iniziale rifiuto di avviare un'indagine sulla denuncia di maltrattamenti del ricorrente, le autorità hanno alla fine aperto un procedimento penale, che non ha portato all'individuazione dei responsabili. Nel procedimento civile parallelo al ricorrente è stato riconosciuto un risarcimento per i danni.
In diritto – Articolo 34: La Corte ha elogiato il fatto che il giudice civile nazionale ha debitamente esaminato il caso del ricorrente, stabilito la responsabilità dello Stato per il suo maltrattamento e gli ha riconosciuto il risarcimento del danno subito a causa della sua detenzione illegale e dei maltrattamenti. Tuttavia, la Corte ha ricordato che, in caso di maltrattamenti intenzionali da parte degli agenti dello Stato, ad una violazione dell'articolo 3 non può porsi rimedio solo con un risarcimento alla vittima. Se le autorità potessero limitare la loro risposta a situazioni di questo genere con il semplice pagamento di un indennizzo, pur non facendo abbastanza per perseguire e punire i responsabili, sarebbe possibile per gli agenti dello Stato abusare impunemente dei diritti di coloro che sono sotto il loro controllo. Ciò renderebbe inefficace nella pratica il divieto giuridico generale della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Per cui, nel caso di specie il ricorrente potrebbe affermare di essere vittima di una violazione dell'articolo 3 in relazione al suo presunto maltrattamento.
Conclusione: status di vittima confermato (all'unanimità).
Articolo 3
(a) Aspetto sostanziale – In considerazione del riconoscimento dello Stato di una violazione dell'articolo 3 e delle decisioni delle autorità nazionali nei procedimenti penali e civili, la Corte ha ritenuto fondate le affermazioni del ricorrente riguardanti ciò che era successo. Durante la sua detenzione arbitraria, il ricorrente era stato sottoposto ad una serie di atti ripugnanti di violenza fisica e psicologica per un periodo prolungato. I poliziotti avevano agito intenzionalmente, con l'obiettivo di costringere il ricorrente, che era in una posizione molto vulnerabile e aveva una limitata padronanza della lingua russa, a confessare un omicidio. Pertanto, il trattamento a cui il ricorrente è stato sottoposto costituisce tortura.
Conclusione: violazione (all'unanimità).
(b) Aspetto procedurale – Lo Stato convenuto aveva riconosciuto la mancanza di un'indagine ufficiale efficace contro la credibile asserzione del ricorrente riguardante i maltrattamenti. Notando che l'autorità investigativa aveva aperto un procedimento penale solo cinque mesi dopo che il presunto maltrattamento era stato portato alla sua attenzione, la Corte ha ribadito che in caso di accuse credibili di trattamenti vietati ai sensi dell'articolo 3 "un'indagine preliminare" non era in grado, da sola, di soddisfare le esigenze di un'indagine efficace stabilita da questa disposizione. Infatti, il semplice rifiuto dell'autorità investigativa di aprire un'indagine penale sulle accuse fondate di gravi maltrattamenti durante la custodia della polizia, è stata indicativa del fallimento dello Stato nel rispettare l'obbligo di condurre un'indagine efficace. Inoltre, anche se le prove raccolte nel corso delle indagini preliminari sono state considerate sufficienti dal giudice civile per stabilire la responsabilità dello Stato circa gli atti dei poliziotti e di concedere il risarcimento per il ricorrente, la commissione d'inchiesta aveva ritenuto le stesse prove insufficienti per avviare un procedimento giudiziario. A tale riguardo, il materiale nel fascicolo ha dimostrato, in realtà, che le conclusioni dell'indagine non erano basate su un'analisi approfondita, obiettiva ed imparziale di tutti gli elementi rilevanti. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha concluso che le autorità nazionali non erano riuscite a condurre un'indagine efficace sulle accuse di maltrattamenti durante il periodo in cui era sotto la custodia della polizia, avanzate del ricorrente.
Conclusione: violazione (all'unanimità).
Articolo 41: EUR 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non poteva sostenere di essere vittima di una violazione dell'articolo 5 poiché l'indennizzo riconosciuto nel procedimento nazionale gli aveva offerto un risarcimento adeguato e sufficiente.
(Si veda anche Lyapin c. Russia, 46956/09, 24 luglio 2014, Nota d’informazione 176; Gäfgen c. Germania [GC], 22978/05, 1 giugno 2010, Nota d’informazione 131)
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