QUARTA SEZIONE
CAUSA R.F. E ALTRI c. GERMANIA
(Ricorso n. 46808/16)
SENTENZA
Art 8 • Obblighi positivi • Rifiuto dei giudici di constatare che il ricorrente, dato alla luce dalla seconda ricorrente, è anche figlio della prima ricorrente, che è la sua madre genetica ed è unita civilmente con la seconda ricorrente • Figlio nato in Germania mediante ricorso a una procreazione medicalmente assistita vietata in tale paese e legalmente praticata all’estero • Art 8 applicabile • Stato convenuto che non ha contravvenuto ai propri obblighi • Vita familiare dei ricorrenti non pregiudicata in maniera significativa • Rispetto della vita privata della prima ricorrente obbligandola a intraprendere la strada dell’adozione e in assenza di difficoltà particolari a vivere il suo rapporto con il figlio nella quotidianità • Rispetto della vita privata del minore in quanto l’adozione è stata realizzata senza difficoltà particolari e la prima ricorrente ha disposto previamente di diritti e doveri nei confronti del figlio riconducibili alla genitorialità grazie alla sua unione legale con la seconda ricorrente • Margine di apprezzamento non oltrepassato
Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
12 novembre 2024
DEFINITIVA
12/02/2025
Questa sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa R.F. e altri c. Germania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da:
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, presidente,
Faris Vehabović,
Anja Seibert-Fohr,
Ana Maria Guerra Martins,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu,
Mateja Đurović, giudici,
e da Andrea Tamietti, cancelliere di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 46808/16) proposto contro la Repubblica federale di Germania da due cittadini di questo Stato, il sig. R.F. («il ricorrente») e la sig.ra C.F. («la prima ricorrente»), e da una cittadina francese, la sig.ra M.-C. A.-F. («la seconda ricorrente»), che, il 2 agosto 2016, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare il ricorso a conoscenza del governo tedesco («il Governo»),
la decisione di non rivelare l’identità dei ricorrenti,
le osservazioni comunicate dal governo convenuto e quelle comunicate in risposta dai ricorrenti,
le osservazioni ricevute dall’Associazione dei medici cattolici di Bucarest e dal Centro europeo per il diritto e la giustizia (ECLJ), che il presidente della sezione aveva autorizzato a partecipare in qualità di terzi intervenienti,
la decisione del governo francese di non avvalersi del suo diritto di intervenire nel procedimento (articolo 36 § 1 della Convenzione),
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 22 ottobre 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
introduzione
1. La causa riguarda il rifiuto dei giudici per gli affari familiari di constatare che il ricorrente, nato dalla seconda ricorrente, è anche figlio della prima ricorrente, madre genetica dell’interessato e compagna della seconda ricorrente. La presente causa solleva questioni sotto il profilo dell’articolo 8 della Convenzione, considerato separatamente e in combinato disposto con l’articolo 14 della Convenzione.
IN FATTO
2. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 2013, nel 1975 e nel 1966, e risiedono a Colonia. Sono stati rappresentati dall’avv. R. Coenen, del foro di Münster.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig. H.-J. Behrens, del Ministero federale della Giustizia.
I. L’origine della causa
4. Le ricorrenti vivono in coppia. Nell’ottobre 2010, esse conclusero un’unione civile registrata dinanzi all’ufficiale di stato civile di Colonia.
5. Nell’agosto 2013 la seconda ricorrente diede alla luce il ricorrente a Colonia. Secondo le ricorrenti, il bambino era stato concepito mediante fecondazione in vitro a partire da un ovulo donato dalla prima ricorrente e dallo sperma di un donatore anonimo, seguita da un trapianto nell’utero della seconda ricorrente. Per queste operazioni, le ricorrenti si erano recate in una clinica in Belgio; successivamente, erano tornate in Germania. Secondo una perizia genetica effettuata nel novembre 2013, la prima ricorrente è la madre genetica del ricorrente con una probabilità prossima al 100%.
6. Nel registro delle nascite e nell’atto di nascita del ricorrente, la seconda ricorrente fu registrata come madre del bambino, e la casella prevista per l’indicazione del padre fu lasciata vuota.
7. Una domanda dei ricorrenti, formulata nell’ambito di una procedura di stato civile e finalizzata alla registrazione per la prima ricorrente come (seconda) madre del minore nel registro delle nascite, fu respinta in ultimo grado dalla corte d’appello di Colonia il 27 agosto 2014. I ricorrenti si rivolsero alla Corte costituzionale presentando un ricorso costituzionale avverso questa decisione. Il 13 novembre 2014 l’alta giurisdizione non ammise il ricorso senza motivare la sua decisione (1 BvR 2712/14).
II. La procedura in contestazione
8. L’11 ottobre 2013 la prima ricorrente adì il tribunale per gli affari familiari di Colonia presentando una domanda volta a far accertare che il ricorrente era suo figlio in quanto era la madre genetica di quest’ultimo. La stessa aggiungeva che anche lei doveva essere registrata come madre del minore in applicazione, per analogia, dell’articolo 1592 del codice civile (paragrafo 19 infra), in quanto, al momento della nascita del minore, era la compagna della donna che aveva partorito il bambino.
9. Il tribunale nominò per il ricorrente un curatore ai fini della procedura (Verfahrensbeistand) e indicò l’Ufficio della gioventù in qualità di curatore aggiunto (Ergänzungspfleger). Entrambi i curatori invitarono il tribunale a respingere la domanda. Essi facevano valere, in particolare, che la legislazione tedesca, allo scopo di proteggere l’interesse del minore, vietava la donazione di ovuli e cercava di prevenire qualsiasi dissociazione di maternità, e di assicurare l’attribuzione giuridica univoca e immediata del figlio alla madre.
10. L’11 settembre 2014 il tribunale respinse la domanda, rammentando che, conformemente all’articolo 1591 del codice civile (paragrafo 19 infra), la seconda ricorrente era la madre del bambino in quanto lo aveva partorito, e che l’origine dell’ovulo non era rilevante a tale riguardo. Secondo il tribunale, non vi era alcuna carenza normativa che potesse portare a un’applicazione per analogia dell’articolo 1592 del codice civile (paragrafo 19 infra) alle madri genetiche. In effetti, il legislatore non aveva omesso di considerare il caso corrispondente alla situazione dei ricorrenti, ma aveva, invece, deliberatamente optato per il divieto, in Germania, del metodo al quale le ricorrenti avevano fatto ricorso in Belgio, e dunque l’intenzione del legislatore, come risultava dal processo legislativo, era stata di evitare, nell’interesse del minore, qualsiasi dissociazione di maternità.
11. Il tribunale ritenne, inoltre, che lo stato della legislazione fosse conforme alla Legge fondamentale e che, in particolare, gli articoli 3 e 6 della Legge fondamentale non esigessero che le unioni civili tra persone dello stesso sesso fossero trattate come i matrimoni. In effetti, il legislatore si era conformato alle esigenze del diritto costituzionale permettendo a una persona che vive nell’ambito di un’unione civile registrata di adottare il figlio del partner. Il tribunale considerò che le ricorrenti avevano dunque a loro disposizione una via attraverso la quale potevano divenire entrambe madri (comuni) del ricorrente, e concluse che né gli articoli 6 e 3 della Legge fondamentale né l’articolo 8 della Convenzione imponevano alle autorità di prevedere una procedura di filiazione (Abstammungsverfahren) che permettesse di stabilire per via giudiziaria la maternità.
12. Per il tribunale, nel caso di specie non vi era alcun trattamento discriminatorio, in quanto non si dovevano trattare situazioni diverse in maniera analoga. Esso spiegò a tale riguardo che un minore aveva biologicamente un padre e una madre, che la legge regolamentava dettagliatamente la questione di stabilire chi fosse la madre, e che, per quanto riguarda il padre, si trattava – anche se tale persona era ignota – dell’uomo il cui sperma aveva fecondato l’ovulo. In maniera molto logica, la legge presumeva, nell’ambito di un matrimonio esistente, che un figlio era geneticamente e giuridicamente nato dai coniugi; ora, nell’ambito di un’unione omosessuale, non poteva essere così.
13. I ricorrenti presentarono ricorso avverso tale decisione. Il 26 marzo 2015 la corte d’appello di Colonia respinse il ricorso e confermò le conclusioni del tribunale per gli affari familiari. Essa osservò che il diritto tedesco prevedeva, in linea di principio, la cogenitorialità fondata sulla filiazione soltanto per il padre e la madre, e che il legislatore aveva regolamentato le attribuzioni in materia di filiazione nel codice civile, il cui articolo 1591 dispone che la madre è la donna che mette al mondo il bambino. Per la corte d’appello ciò significava, come aveva detto la Corte federale di giustizia in una sentenza emessa il 10 dicembre 2014 (paragrafi 24‑25 infra), che la maternità di un’altra donna era esclusa anche se il bambino proveniva geneticamente da questa persona. A tale proposito, essa osservò che una dissociazione della maternità legale e della maternità genetica poteva risultare soltanto da una violazione del diritto penale, dato che la «maternità surrogata» era vietata dal diritto tedesco. Essa spiegò che, proprio perché era possibile per le persone violare tale regolamentazione recandosi all’estero, il legislatore tedesco aveva previsto che la maternità era attribuita alla donna che partorisce il bambino.
14. La corte d’appello ritenne che la decisione in contestazione non fosse contraria né ai diritti genitoriali né al benessere del minore. Pur osservando che la Corte costituzionale federale aveva detto che delle persone dello stesso sesso potevano essere genitori, e dunque titolari di diritti genitoriali, la corte d’appello dichiarò che, di fatto, il legislatore disponeva di un margine di apprezzamento per quanto riguarda il modo in cui garantire la protezione di tali diritti. Essa rammentò che la Corte costituzionale federale aveva ritenuto, nei confronti del padre biologico di un minore nato nell’ambito di un matrimonio, che il diritto fondamentale dei genitori imponesse alle autorità di fare in modo che fosse per lui possibile assumere lo status di padre anche sul piano giuridico, ossia che gli fosse garantito l’accesso a una procedura di verifica di paternità che permettesse eventualmente una nuova attribuzione dei diritti genitoriali. La corte d’appello aggiunse che lo stesso valeva per quanto riguarda la genitorialità della madre genetica. Ora, il legislatore, a suo parere, si era conformato a questi obblighi prevedendo, mediante l’articolo 9, comma 7, della legge sulle unioni civili registrate, la possibilità di un’adozione all’interno dell’unione civile (paragrafo 23 infra). La corte d’appello considerò, del resto, che le ricorrenti affermavano erroneamente che il minore aveva alla nascita un solo genitore: essa fece notare infatti che un secondo genitore esisteva, e che erano le interessate a non volerlo includere nel loro progetto genitoriale. Il fatto che tale genitore non fosse stato interpellato, secondo la corte d’appello, non aveva niente a che vedere con il diritto costituzionale: ciò dipendeva semplicemente dalla decisione delle ricorrenti.
15. La corte d’appello considerò che non vi era nemmeno discriminazione. A suo parere, il tribunale aveva giustamente dichiarato che la presunzione legale di una filiazione genetica del minore nei confronti del marito e della moglie, come prevista nell’articolo 1592, punto 1, del codice civile (paragrafo 19 infra), non era applicabile alle persone dello stesso sesso unite civilmente. La corte d’appello spiegò che la filiazione genetica del minore, infatti, poteva esistere in un’unione civile tra persone omosessuali soltanto nei confronti di uno solo dei partner, e che in questo senso tale situazione si distingueva da quella di una coppia di persone di sesso diverso. Per quanto riguarda le accuse di discriminazione a causa dell’esistenza di una possibilità di riconoscimento di paternità, la corte d’appello fece valere che il riconoscimento di paternità previsto dall’articolo 1592 del codice civile (paragrafo 19 infra) era valida soltanto in assenza di paternità legale, e che non poteva portare alla constatazione di una duplice paternità, mentre la domanda delle ricorrenti mirava a far riconoscere una duplice maternità. Essa concluse, inoltre, per gli stessi motivi, che non vi era stata violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione.
16. La corte d’appello aggiunse che era consapevole che venivano effettuati dei tentativi affinché fossero trovate altre soluzioni per i casi di riproduzione medicalmente assistita, ma che spettava al legislatore fare le modifiche necessarie a tal fine. Essa fece notare che la decisione della Corte federale di giustizia del 10 dicembre 2014 (paragrafi 24‑25 infra) rivelava che vi era una strada (che tuttavia le ricorrenti nel caso di specie non potevano più percorrere) che permetteva alle persone interessate di far accertare la situazione legale che auspicavano senza dover passare per un procedura di adozione considerata lunga e pesante. Essa precisò, infine, che non era necessario sospendere la causa né deferirla alla Corte costituzionale federale.
17. Il 29 febbraio 2016 la Corte costituzionale federale respinse il ricorso costituzionale che avevano presentato i ricorrenti senza motivare la sua decisione (1 BvR 1043/15).
III. IL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE
18. Il 18 agosto 2014 le ricorrenti avviarono un procedimento ai fini dell’adozione del ricorrente da parte della prima ricorrente. Il 2 ottobre 2015 il tribunale per gli affari familiari di Colonia pronunciò l’adozione.
IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE
I. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI
A. Il codice civile
19. Gli articoli 1591 e 1592 del codice civile (Bürgerliches Gesetzbuch) sono così formulati:
Articolo 1591
«La madre di un bambino è la donna che lo ha partorito.»
Articolo 1592
«Il padre di un bambino è l’uomo
1. che è sposato con la madre del bambino al momento della nascita,
2. che ha riconosciuto la paternità o
3. la cui paternità è stata stabilita per via giudiziaria conformemente all’articolo 1600d o all’articolo 182, comma 1, della legge sulla procedura nelle cause in materia familiare e sulla procedura non contenziosa.»
20. I passaggi pertinenti nel caso di specie dell’articolo 1600d del codice civile sono così formulati:
Articolo 1600d
«(1) In assenza di paternità ai sensi dell’articolo 1592, punti 1 e 2, o dell’articolo 1593, la paternità deve essere stabilita per via giudiziaria.
(2) Nella procedura di accertamento giudiziario della paternità, è presunto padre colui che ha convissuto con la madre durante il periodo del concepimento. Questa presunzione non si applica quando sussistono seri dubbi per quanto riguarda la paternità.
(...)
(4) Se il minore è stato concepito mediante inseminazione artificiale medicalmente assistita in un istituto di cure mediche ai sensi dell’articolo 1a, punto 9, della legge sul trapianto con utilizzo eterologo di sperma messo a disposizione dal donatore in un istituto di raccolta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge sul registro dei donatori di sperma, il donatore di sperma non può essere considerato padre di tale bambino.»
21. L’articolo 1741, comma 2, del codice civile dispone che una persona non sposata può adottare individualmente un minore, che una coppia sposata può adottare un bambino solo congiuntamente, e che il marito può adottare il figlio dell’altro coniuge solo individualmente.
B. La legge sulla protezione degli embrioni
22. L’articolo 1 della legge sulla protezione degli embrioni (Embryonenschutzgesetz), nella parte pertinente nel caso di specie, è così formulato:
«(1) È punito con una pena privativa della libertà fino a tre anni o con una sanzione pecuniaria chiunque
1. trasmette a una donna un ovulo estraneo non fecondato,
2. inizia a fecondare artificialmente un ovulo per uno scopo diverso da quello di indurre una gravidanza nella donna da cui proviene l’ovulo (...).»
C. La legge sulle unioni registrate
23. L’articolo 9, comma 7, della legge sulle unioni registrate (Lebenspartnerschaftsgesetz) prevede la possibilità per uno dei partner di adottare il figlio dell’altro partner. Ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, il partner del genitore del bambino dispone, d’accordo con l’altro genitore, di un potere di codecisione per quanto riguarda le questioni relative alla vita quotidiana del minore, e ha il diritto di prendere, in caso di urgenza, qualsiasi decisione che si renda necessaria per il benessere dello stesso. Il comma 5 permette alle persone legate mediante un’unione registrata di dare al figlio il cognome della coppia.
D. La giurisprudenza
1. La giurisprudenza della Corte federale di giustizia
24. Con una sentenza emessa il 10 dicembre 2014, la 12a sezione civile della Corte federale di giustizia si è pronunciata sulla possibilità di un riconoscimento in Germania di una sentenza emessa in California che indica, come padri di un bambino nato in California mediante ricorso alla maternità surrogata, due uomini che avevano contratto in Germania un’unione civile registrata, uno dei quali era il padre biologico del bambino (XII ZB 463/13). Pur rammentando, da un lato, che la legge tedesca escludeva, anche nei confronti della madre genetica del minore, la maternità di una seconda donna, così come escludeva la genitorialità comune di due uomini che hanno riconosciuto la paternità, e, dall’altro, che essa non prevedeva che fosse automaticamente considerato come genitore legale di un minore il o la partner del genitore dello stesso, la Corte federale di giustizia ha ritenuto che non fosse stato pregiudicato l’ordine pubblico soltanto mediante l’attribuzione della genitorialità giuridica a entrambi i genitori intenzionali in un caso di maternità surrogata, dal momento che uno dei genitori intenzionali aveva un legame biologico con il minore, mentre la madre gestante non lo aveva.
25. Basandosi sulle sentenze della Corte Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia (nn. 65192/11 e 65941/11, 26 giugno 2014), la Corte federale di giustizia ha osservato, in particolare, che il fatto di privare il minore di un legame di genitorialità giuridica con il secondo genitore intenzionale quando quest’ultimo, senza avere alcun legame biologico con il bambino, era comunque pronto, a differenza della madre surrogata, ad assumersi delle responsabilità genitoriali nei suoi confronti, comportava una violazione del diritto del minore di ottenere che fosse stabilito un legame giuridico che lo univa ai suoi genitori. Essa ha aggiunto che, nei casi di maternità surrogata, il legislatore non dovrebbe poter negare il riconoscimento di un legame tra il bambino e i genitori intenzionali per il solo motivo di prevenzione generale che tale rifiuto permetterebbe di evitare altre elusioni del divieto di ricorso alla maternità surrogata: essa ha spiegato che, dato che il benessere del minore era al centro delle considerazioni di cui tenere conto, si doveva piuttosto tenere presente che un minore non ha alcuna influenza sulle circostanze del suo concepimento e non può esserne reso responsabile. Mentre il giudice di grado inferiore aveva ritenuto, nel caso di specie, che, ai fini dell’accertamento di un legame giuridico tra il minore e il padre intenzionale che non aveva alcun legame genetico con quest’ultimo, l’adozione doveva essere preferita al riconoscimento della sentenza straniera, la Corte federale di giustizia ha considerato che un’adozione comportava il rischio che i genitori intenzionali cambino parere dopo la nascita del bambino, si sottraggano alle loro responsabilità verso quest’ultimo, e il minore rimanga senza genitori nel paese in cui è nato. Sottolineando le differenze esistenti tra l’adozione e la maternità surrogata, essa ha dichiarato che la filiazione giuridica doveva essere accertata al momento della nascita del bambino.
26. Con una sentenza emessa il 20 aprile 2016 (XII ZB15/15), la 12a sezione civile della Corte federale di giustizia si è pronunciata sul rifiuto di un ufficiale di stato civile tedesco di registrare la nascita di un bambino nato in Sudafrica da una cittadina sudafricana e dalla sua partner registrata, una cittadina tedesca-sudafricana. La Corte federale di giustizia ha osservato che, nel diritto sudafricano, la partner della madre del bambino era riconosciuta come co-madre e genitore legale dello stesso. Essa ha ritenuto che la legge applicabile, e in particolare la riserva di ordine pubblico, non escludesse nel caso di specie il riconoscimento, nel diritto tedesco, dell’attribuzione giuridica del minore alla partner della madre in quanto secondo genitore. La compagna della madre poteva dunque essere registrata come secondo genitore del minore nel registro dello stato civile.
27. Nella sua sentenza del 10 ottobre 2018 (XII ZB 231/18), la 12a sezione civile, riunita nella stessa composizione che aveva esaminato la causa conclusa con la sentenza del 10 dicembre 2014 (paragrafi 24‑25 supra), ha deliberato sulla questione se una donna che ha concluso un’unione registrata e poi, dopo l’entrata in vigore, il 1o ottobre 2017, della legge sul matrimonio per tutti, un matrimonio con la madre gestante di un bambino concepito mediante ricorso allo sperma messo a disposizione in una banca di sperma di un donatore anonimo, potesse anch’essa essere riconosciuta come genitore del bambino. La Corte federale di giustizia ha osservato che, nel diritto tedesco, un bambino può avere soltanto una madre legale, che il legislatore aveva escluso la maternità della donatrice di ovulo nel caso di una maternità surrogata, e che il diritto tedesco non prevedeva per i casi di inseminazione eterologa consentita né il riconoscimento di maternità né la duplice maternità o la co-maternità. La Corte federale di giustizia ha aggiunto che l’articolo 1592, punto 1, del codice civile (paragrafo 19 supra) regolamentava la paternità, e pertanto non era applicabile a una coppia di donne. Essa ha dunque respinto la possibilità di un’applicazione per analogia di questa disposizione, non essendovi alcuna lacuna legislativa fortuita. A questo proposito, essa ha osservato che, aprendo il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, il legislatore tedesco aveva inteso porre fine a delle discriminazioni che subivano le copie dello stesso sesso, e non modificare il diritto in materia di filiazione. Detta Corte ha ritenuto che un’applicazione per analogia dell’articolo 1592, punto 1, del codice civile, sarebbe stata possibile soltanto se la situazione di una coppia sposata di donne lesbiche fosse equiparabile a quella di una coppia in cui l’uomo è sposato con la madre del bambino. Essa ha rammentato, a tale proposito, che l’attribuzione dello status di padre legale prevista dall’articolo 1592 del codice civile rifletteva, in generale, la filiazione reale del minore, e che il fatto che in alcuni casi la realtà possa essere diversa non rimetteva in questione la correttezza (Richtigkeit) di tale presunzione generale. Essa ha aggiunto che questa presunzione non poteva essere applicata alla moglie della madre surrogata in quanto la stessa era necessariamente una persona diversa dal padre biologico, ai sensi dell’articolo 1592, punto 1, del codice civile, salvo il caso eccezionale di una moglie transgender che ha donato il proprio sperma alla moglie, madre gestante del bambino (situazione corrispondente alla causa oggetto della sentenza della Corte emessa il 29 novembre 2017 – si veda A.H. e altri c. Germania, n. 7246/20, §§ 13-19, 4 aprile 2023).
28. La Corte federale di giustizia ha considerato che l’impossibilità per la moglie della madre surrogata di ottenere automaticamente lo status di co-genitore in riferimento alla legge non contravveniva né al diritto costituzionale né alla Convenzione. Essa ha concluso che fino all’entrata in vigore di un’eventuale nuova legislazione in materia, la moglie della madre del bambino doveva passare, per ottenere lo status di genitore legale, attraverso la via dell’adozione del bambino prevista dall’articolo 1741, comma 2, terzo capoverso del codice civile (paragrafo 21 supra). L’alta giurisdizione ha ritenuto peraltro, facendo riferimento alla decisione Boeckel e Gessner-Boeckel c. Germania (n. 8017/11, 7 maggio 2013), che i coniugi dello stesso sesso non si trovassero nella stessa situazione in cui si trovano dei coniugi di sesso diverso.
2. La giurisprudenza di altri organi giudiziari
a) Decisioni di rinvio dinanzi alla Corte costituzionale federale
29. Il 24 marzo 2021 le corti d’appello di Berlino e di Celle, investite di cause riguardanti il rifiuto di riconoscimento giuridico di un vincolo di genitorialità tra il figlio di una donna e la partner o la moglie della madre, decisero di deferire le cause alla Corte costituzionale federale, ai fini dell’esame della questione se l’articolo 1592, punto 1, del codice civile (paragrafo 19 supra) fosse conforme al diritto costituzionale.
30. La causa deferita dalla corte d’appello di Berlino (3 UF 1122/20) riguardava una coppia di donne lesbiche sposate che chiedevano che la moglie della madre surrogata di un bambino concepito mediante ricorso allo sperma di un donatore anonimo secondo le condizioni previste dall’articolo 1600d, comma 4, del codice civile (paragrafo 20 supra), fosse riconosciuta come co-madre del minore. La corte d’appello di Berlino spiegò che, introducendo, il 1o luglio 2018, dei registri di donatori di sperma, il legislatore federale aveva nello stesso tempo disposto che, in caso di donazione di sperma secondo le condizioni previste dall’articolo 1600d, comma 4, del codice civile («donazione di sperma qualificata»), il donatore di sperma non poteva più essere riconosciuto come padre del bambino. Essa ritenne che la disparità di trattamento del bambino, da un lato, e del marito o della moglie della madre di quest’ultimo, dall’altra, a seconda che si tratti di una coppia sposata formata da un uomo e da una donna o di una coppia sposata formata da due donne, non era più giustificata dopo l’entrata in vigore del nuovo comma 4 dell’articolo 1600d del codice civile. Da allora, infatti, al bambino nato da una coppia sposata eterosessuale mediante ricorso all’inseminazione medicalmente assistita è attribuito come padre legale il marito della madre anche se è evidente che quest’ultimo non può essere il suo padre biologico e il procreatore – l’autore anonimo della donazione di sperma – non può ottenere lo status di padre legale; per la corte d’appello, il legislatore aveva dunque deciso che, in questi casi, l’attribuzione dello status di padre è completamente separata dalla filiazione biologica. La corte d’appello concluse che, in queste circostanze, la disparità di trattamento tra le coppie sposate formate da due donne e le coppie sposate formate da un uomo e da una donna non poteva più essere fondata sulla presunzione legale che il padre biologico del bambino è, in generale o quantomeno probabilmente, il marito della donna che lo ha partorito. L’11 novembre 2021, il tribunale di primo grado di Monaco deferì una causa simile alla Corte costituzionale federale (542 F 6701/21).
31. Per quanto riguarda la causa deferita dalla corte d’appello di Celle (21 UF 146/20), si trattava di una coppia di donne che avevano contratto un’unione civile registrata e poi un matrimonio, le quali chiedevano che fosse stabilito un legame di genitorialità tra un bambino concepito mediante donazione di embrione anonima e la moglie della donna che aveva partorito il bambino. La corte d’appello di Celle rammentò, anzitutto, facendo riferimento alla sentenza della Corte federale di giustizia del 10 ottobre 2018 (paragrafi 27-28 supra), che gli articoli 1591 e 1592 del codice civile (paragrafo 19 supra) non potevano, nonostante il riconoscimento legale delle unioni civili e dei matrimoni conclusi tra persone dello stesso sesso, essere applicati alla compagna o alla moglie della madre che aveva partorito un bambino, dato che la regolamentazione in vigore era basata sul principio giuridico fondamentale secondo il quale il padre legale era anche il padre biologico del bambino, principio che non poteva applicarsi alla co-madre. La corte d’appello ritenne di essere vincolata dalla decisione deliberata, presa dal legislatore al momento dell’introduzione del matrimonio per le coppie omosessuali, di non rivedere il diritto in materia di filiazione. Contrariamente alla Corte federale di giustizia, la corte d’appello considerò, tuttavia, che l’assenza di regolamentazione relativa alla co-madre violava i diritti genitoriali della moglie della madre surrogata sanciti dall’articolo 6, comma 2, primo capoverso, della Legge fondamentale. Detta Corte spiegò che tale disposizione proteggeva non soltanto i genitori biologici, ma anche, in casi di concepimento mediante donazione di embrione anonima, la moglie della madre surrogata. Essa sottolineò che la moglie era infatti, così come la madre e con il consenso di quest’ultima, pronta ad assumersi in maniera stabile e indissolubile le responsabilità genitoriali nei confronti del bambino in questione. La corte d’appello precisò che, in tali casi, la decisione comune delle due coniugi era la condizione affinché il bambino nascesse mentre, attraverso il carattere anonimo della sua donazione, il donatore dei gameti aveva chiaramente espresso che non intendeva svolgere un ruolo di genitore nei confronti del nascituro. La corte concluse anche, per gli stessi motivi, che vi era stata una violazione dei diritti del minore di ricevere cure e educazione.
32. La corte d’appello aggiunse che la sua conclusione non era smentita dal fatto che l’articolo 1, comma 1, punto 2, della legge sulla protezione degli embrioni (paragrafo 22 supra) vietava le donazioni di embrioni anonime come quella che era stata verosimilmente all’origine del concepimento del bambino nella causa allora in esame. A tale riguardo, essa fece valere, da un lato, il fatto che le disposizioni penali o disciplinari in questa materia non riguardavano i genitori che ricorrevano alla donazione anonima, ma soltanto i medici, e, dall’altra, che tali disposizioni non dovevano influire sull’accertamento dei rapporti di filiazione, che era finalizzato al benessere del bambino.
33. Alla data delle ultime informazioni di cui dispone la Corte, entrambe le cause erano pendenti dinanzi alla Corte costituzionale federale.
b) Altre decisioni
34. Il 7 aprile 2022 (decisione 11 UF 39/22), la corte d’appello di Stoccarda ha respinto il ricorso presentato da una donna che vive in coppia con sua moglie, e che ha partorito un bambino concepito mediante ricorso a una donazione di sperma consentita da un amico, avverso la decisione che disponeva il riconoscimento della paternità del donatore di sperma. Secondo la giurisprudenza della Corte federale di giustizia in materia, e in particolare la sentenza emessa da quest’ultima il 10 ottobre 2018 (paragrafi 27-28 supra), essa ha distinto la causa in questione, nella quale il padre era conosciuto, da altre cause pendenti nelle quali non era più possibile determinare chi fosse il padre biologico, e ha concluso non doversi deferire la causa alla Corte costituzionale federale.
35. Il 28 luglio 2022 (decisione 3 UF 30/21), la corte d’appello di Berlino ha respinto la domanda con cui la moglie di una donna che aveva partorito un bambino concepito mediante ricorso a una donazione di sperma privato chiedeva che fosse stabilito tra lei e il bambino un legame di genitorialità. A tal fine, la corte d’appello ha fatto valere che la causa in esame si distingueva dalle cause pendenti dinanzi alla Corte costituzionale federale, in quanto soltanto nel caso di una donazione di sperma cosiddetta «qualificata», ai sensi dell’articolo 1600d, comma 4, del codice civile (paragrafo 20 supra), il legislatore aveva abbandonato il principio della presunzione legale secondo la quale il padre era, come regola generale, il marito della donna che ha partorito. Essa ha considerato non doversi dunque deferire la causa alla Corte costituzionale federale.
II. Elementi di diritto comparato
36. L’Indice annuale dell’associazione ILGA-Europe («Rainbow Map») evidenzia, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2024, le seguenti evoluzioni: il numero di Stati contraenti che prevede un riconoscimento automatico della cogenitorialità (ossia che non pone alcun ostacolo al riconoscimento legale dei minori, fin dalla nascita, da parte dei loro genitori che vivono in coppia, a prescindere dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere dei partner) è rimasto stabile a 9 Stati fino al 2023, ed è passato a 11 Stati nel 2024; il numero di Stati contraenti che permettono a delle coppie dello stesso sesso di adottare congiuntamente un minore è passato da 15 a 23; il numero di Stati contraenti che permettono a uno dei partner di una coppia di persone dello stesso sesso di adottare il figlio dell’altro partner senza che quest’ultimo perda il rapporto di filiazione con suo figlio è passato da 17 a 23; infine, il numero di Stati contraenti che non oppongono ostacoli giuridici, a prescindere dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere dei partner, alle coppie che desiderano avere accesso a trattamenti di assistenza alla fertilità, è passato da 12 a 17.
IN DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
37. I ricorrenti contestano il rifiuto delle autorità tedesche di constatare che la prima ricorrente era anche genitore del ricorrente, pur essendo la madre genetica di quest’ultimo. Essi ritengono che ciò sia costitutivo di una violazione del diritto al rispetto della loro vita privata e familiare. I ricorrenti considerano, inoltre, che l’adozione del ricorrente da parte della prima ricorrente, pronunciata nel frattempo (paragrafo 18 supra), non ha posto rimedio a questa violazione, e invocano l’articolo 8 della Convenzione che, nella parte pertinente nel caso di specie, è così formulato:
«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (...) alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»
Sulla ricevibilità1. La qualità delle ricorrenti per agire in nome del ricorrente
38. La Corte osserva che le ricorrenti hanno presentato il ricorso in esame anche il nome del ricorrente, e rammenta che possono esistere degli interessi confliggenti tra un genitore e suo figlio, che devono essere tenuti in considerazione quando si deve decidere sulla ricevibilità di un ricorso presentato da una persona in nome di un’altra persona (Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC], n. 37283/13, § 158, 10 settembre 2019, e A.H. e altri c. Germania, n. 7246/20, § 76, 4 aprile 2023).
39. Nel caso di specie, la Corte osserva che il ricorrente è stato concepito con i gameti della prima ricorrente (e di un donatore di sperma sconosciuto), e che quest’ultima è la partner registrata della seconda ricorrente, che ha partorito il ricorrente. Essa osserva, in particolare, che né i giudici interni né il Governo hanno contestato la qualità della prima ricorrente per agire in nome del secondo ricorrente, e ritiene dunque non doversi mettere in dubbio la qualità per agire delle ricorrenti in nome del ricorrente (si veda, mutatis mutandis, A.H. e altri c. Germania, sopra citata, § 77).
2. L’applicabilità dell’articolo 8 della Convenzione
40. I ricorrenti formulano le loro doglianze dal punto di vista dell’articolo 8 della Convenzione sotto entrambi i profili dello stesso, ossia «vita privata» e «vita familiare». Sebbene il Governo non contesti la ricevibilità di questa parte del ricorso, la Corte tiene a rammentare che la relazione tra due donne che vivono insieme in regime di unione civile registrata e il bambino che una delle due ha partorito e alleva insieme alla sua compagna costituisce una «vita familiare» in riferimento alla Convenzione (X e altri c. Austria [GC], n. 19010/07, § 95, 19 febbraio 2013; C.E. e altri c. Francia, nn. 29775/18 e 29693/19, § 49, 24 marzo 2022; e Boeckel e Gessner-Boeckel c. Germania (dec.), n. 8017/11, § 27, 7 maggio 2013). Essa rammenta peraltro che non vi è alcun motivo valido per ritenere che la nozione di «vita privata» escluda i legami affettivi che si instaurano e si sviluppano tra un adulto e un minore in situazioni diverse dalle classiche situazioni di parentela. Anche questo tipo di legami rientra nella vita e nell’identità sociale delle persone (Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], n. 25358/12, § 161, 24 gennaio 2017; C.E. e altri c. Francia, sopra citata, § 53). Questo vale, in particolare, per il minore interessato poiché la filiazione nella quale rientra ciascuna persona è un aspetto fondamentale della sua identità (Mennesson c. Francia, n. 65192/11, §§ 46 e 96, 26 giugno 2014; Labassee c. Francia, n. 65941/11, §§ 38 e 75, 26 giugno 2014; D.B. e altri c. Svizzera, nn. 58817/15 e 58252/15, § 43, 22 novembre 2022).
41. Da quanto precede, la Corte conclude che l’articolo 8 della Convenzione è applicabile alle doglianze dei ricorrenti sotto entrambi i profili. Constatando che queste doglianze non sono irricevibili per uno degli altri motivi di cui all’articolo 35 della Convenzione, essa le dichiara ricevibili.
Sul meritoTesi delle partia) I ricorrenti
42. I ricorrenti affermano che il ricorrente ha il diritto di ottenere che le ricorrenti siano riconosciute come suoi genitori, in quanto le stesse, con la loro decisione e il loro contributo genetico e biologico, sono state all’origine della sua nascita e si sono occupate di lui da quando è nato. Essi sottolineano che è nel loro interesse chiedere una riforma del diritto in materia di filiazione che renda possibile una maternità legale nel caso della nascita, all’interno di una coppia di persone dello stesso sesso, di un bambino concepito mediante ricorso alla procreazione medicalmente assistita («PMA»). Anche se, secondo loro, l’attribuzione giuridica del bambino fin dalla sua nascita alla donna che lo ha partorito va a beneficio del bambino, l’applicazione inflessibile dell’articolo 1591 del codice civile (paragrafo 19 supra) non è invece tale da contribuire al benessere del minore in una situazione come quella del caso in esame, in cui due persone che vivono in coppia, legate da un’unione civile registrata, decidono di comune accordo di ricorrere alla PMA per concepire un figlio e sono pronte ad assumersi la responsabilità del nascituro. Infatti, secondo i ricorrenti, non si può parlare di maternità surrogata nel loro caso, dato che la seconda ricorrente, in quanto madre gestante, desidera essere anch’essa genitore, e non ha assunto la gravidanza del bambino per conto della prima ricorrente. I ricorrenti argomentano peraltro che non si può parlare di donazione di ovulo nel loro caso, ma di un trasferimento di ovocita da una partner all’altra.
43. I ricorrenti precisano che non mettono in discussione il principio che consiste nell’indicare che la madre di un bambino è la donna che lo partorisce, ma chiedono che vi siano altri mezzi, oltre all’adozione, per stabilire la maternità di una seconda donna in situazioni come quella del caso di specie. Essi affermano che non esistono prove che la maternità dissociata sia nociva al bambino, e che non è importante se il concepimento di un bambino è avvenuto a seguito di una donazione di sperma o di ovulo. Essi spiegano, peraltro, che l’eventualità che sorga tra due donne, nei confronti di uno stesso bambino, un conflitto relativo alla maternità, non può bastare per vietare la maternità dissociata: in effetti, argomentano, l’eventualità di un conflitto tra due uomini che rivendicano la paternità nei riguardi di un minore è prevista dalla legge e può produrre gli stessi effetti.
44. I ricorrenti insistono sul fatto che l’adozione del ricorrente da parte della prima ricorrente (paragrafo 18 supra) non ha potuto porre rimedio alla violazione dedotta. A loro parere, un’adozione non dovrebbe nemmeno essere necessaria dato che, da un lato, l’ordinamento giuridico tedesco riconosce la genitorialità di due persone dello stesso sesso, come dimostra in particolare la sentenza della Corte federale di giustizia del 10 dicembre 2014, ma anche quella del 20 aprile 2016 (paragrafi 24-26 supra), e che, dall’altro, nel caso dell’adozione, non esiste proprio alcun legame genetico tra l’adottante e il minore. I ricorrenti affermano che il mantenimento dell’obbligo di passare attraverso un’adozione è fondato non sulla preoccupazione di garantire il benessere del minore, ma su considerazioni di prevenzione generale che non hanno più motivo di essere a partire dal momento in cui il bambino è nato. Essi aggiungono che il periodo corrispondente alla durata del procedimento di adozione era per loro un periodo di incertezza. Infine, affermano che, come dimostra la sentenza della Corte federale di giustizia del 10 dicembre 2014 (paragrafi 24-25 supra), la legge tedesca non sanziona le persone che vanno all’estero per ricorrere a tecniche di PMA le quali, del resto, non sarebbero autorizzate nei paesi europei se fossero contrarie ai diritti umani.
45. I ricorrenti espongono, inoltre, le doglianze specifiche di ciascuno di essi.
Per quanto riguarda il ricorrente, fanno valere che il bambino non ha alcuna influenza sulle circostanze del suo concepimento (che le autorità hanno ascritto alle ricorrenti), né sulle incertezze legate al procedimento di adozione o sulle altre difficoltà che possono sorgere tra la sua nascita e l’adozione da parte del secondo genitore, quali una separazione dei genitori prima che l’altra genitorialità sia stabilita o un incidente della madre gestante, circostanze che avrebbero come conseguenza che il minore sarebbe privo di genitori.
Per quanto riguarda la prima ricorrente, essi lamentano che il legame genetico tra lei e il bambino non è stato minimamente riconosciuto, e che la stessa ha dovuto ricorrere all’adozione come se fosse semplicemente la compagna della madre gestante e non avesse alcun legame genetico con il bambino, mentre invece ha contribuito al suo concepimento tanto quanto la seconda ricorrente, che ha agito in qualità di madre gestante.
Per quanto riguarda la seconda ricorrente, essi lamentano che è stata privata, fino al momento in cui è stata pronunciata l’adozione, della presenza accanto a lei di un secondo genitore che fosse giuridicamente riconosciuto e condividesse dunque le responsabilità genitoriali, e che non ha ottenuto il riconoscimento da parte delle autorità, in una forma che corrispondesse alla realtà dei rapporti in questione, dei legami familiari esistenti tra gli interessati.
46. I ricorrenti ammettono che non vi è un consenso europeo in materia e che, per quanto riguarda le questioni etiche e morali delicate, il margine di apprezzamento degli Stati è ampio. Tuttavia, essi contestano che le leggi tedesche che regolano la nascita di un bambino non siano state riviste da molto tempo, mentre invece, a loro parere, meriterebbero di esserlo alla luce delle nuove tecniche di procreazione e dell’evoluzione del diritto di fondare una famiglia, del diritto all’autodeterminazione in materia di riproduzione, e del diritto alla parità di trattamento. Essi argomentano, in particolare, che, allo stato attuale, le leggi tedesche non permettono di regolamentare una situazione come quella del caso in esame, ossia quella di due donne che hanno contribuito entrambe al concepimento del loro figlio nell’ambito di una coppia stabile e di un progetto genitoriale comune, e una delle quali, non potendo ottenere il riconoscimento automatico del suo ruolo di genitore, deve passare attraverso un procedimento di adozione. Essi aggiungono che, anche se è vero che un bambino può avere soltanto un padre biologico, esso può tuttavia avere due madri biologiche.
b) Il Governo
47. Il Governo nega che vi sia stata ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare dei ricorrenti nel caso di specie, e spiega che questi ultimi hanno potuto vivere in famiglia senza che ciò fosse in alcun modo impedito loro dalle autorità tedesche. Il Governo esprime, inoltre, dei dubbi circa l’esistenza di un’ingerenza nell’esercizio, da parte dei ricorrenti, del diritto al rispetto della loro vita privata, in particolare per quanto riguarda la seconda ricorrente: il Governo sostiene, a tale proposito, che il rapporto di filiazione tra quest’ultima e il ricorrente è stato riconosciuto fin dalla nascita (paragrafo 6 supra), e aggiunge che quand’anche vi fosse stata ingerenza nel diritto garantito agli interessati dall’articolo 8 della Convenzione, tale ingerenza aveva una base legale, perseguiva uno scopo legittimo, ossia la protezione dei diritti e delle libertà altrui, ed era necessaria in una società democratica. Il Governo sottolinea che i giudici tedeschi erano chiamati a bilanciare gli interessi pubblici, ossia l’esistenza di norme univoche di attribuzione di un neonato alla madre e il divieto della maternità surrogata, e gli interessi privati dei ricorrenti, ossia il riconoscimento giuridico e la protezione della loro vita comune.
48. Il Governo afferma che, prevedendo che la madre di un bambino è la donna che lo partorisce, la legislazione risponde a un bisogno sociale imperioso: quello di garantire un’attribuzione rapida e semplice del bambino a sua madre, e di evitare in tal modo una maternità frammentata che non è nell’interesse dello stesso. Facendo riferimento ai motivi addotti dal legislatore relativamente all’articolo 1591 del codice civile (paragrafo 19 supra), il Governo osserva che il contenuto di questa disposizione era stato rivisto nel 1997 dal legislatore allo scopo di colmare un vuoto legislativo emerso con il progresso delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, che era stato considerato che solo la madre che partorisce il figlio stabilisce una relazione fisica e psicosociale con quest’ultimo durante la gravidanza e durante e dopo il parto, e che questa maternità non doveva poter essere messa in discussione da un’azione di contestazione intentata ai fini del riconoscimento della donatrice di ovulo come madre genetica. Il Governo sottolinea che, in assenza in questa circostanza di una normativa chiara equiparabile all’articolo 1591 del codice civile, una situazione in cui la madre genetica e la madre gestante non vivano insieme e non vogliano occuparsi del loro figlio insieme potrebbe far sorgere tra loro dei conflitti che devono essere evitati in nome del benessere del minore. Il Governo aggiunge che questa regolamentazione mira anche a impedire la maternità surrogata e la donazione di ovociti e di embrioni, tecniche vietate in Germania, e che l’articolo 1591 del codice civile regola chiaramente la questione di stabilire chi sia la madre di un bambino nei casi di donazione di ovulo effettuata all’estero o, in maniera illecita, in Germania.
49. All’argomentazione proposta dai ricorrenti sulla base della sentenza della Corte federale di giustizia del 10 dicembre 2014 (paragrafi 24‑25 e 44 supra), il Governo risponde che la causa in esame riguardava il riconoscimento di una decisione giudiziaria straniera e non la normativa tedesca relativa alla filiazione di un minore nato sul territorio tedesco. Il Governo sottolinea che se, nel caso sottoposto alla Corte federale di giustizia, il riconoscimento fosse stato negato e i genitori intenzionali fossero stati invitati a passare attraverso una procedura di adozione, il bambino sarebbe stato privo di genitori. Il Governo aggiunge che la sentenza del 20 aprile 2016 (paragrafo 26 supra) riguardava la conformità con l’ordine pubblico tedesco del riconoscimento di un’attribuzione giuridica, già stabilita nel diritto straniero, di un bambino alla compagna della madre in quanto secondo genitore, mentre la presente causa riguarda l’attribuzione del ricorrente ai suoi genitori secondo la legge tedesca.
50. Per quanto riguarda la proporzionalità dell’ingerenza, il Governo afferma che la situazione in questione nel caso di specie è stata resa possibile solo perché le ricorrenti hanno eluso un divieto esistente nel territorio tedesco recandosi all’estero per ricorrere ad una fertilizzazione in vitro reciproca. Il Governo sottolinea che la legislazione tedesca ha permesso alla prima ricorrente di adottare il ricorrente senza dover incorrere in questo processo in alcun ostacolo, e che il procedimento di adozione ha inoltre permesso alle autorità interessate di valutare la questione se l’attribuzione del bambino a una seconda madre corrispondesse all’interesse di quest’ultimo. A questo riguardo, si deve osservare che la domanda di adozione della prima ricorrente è stata presentata solo nell’agosto 2014 (paragrafo 18 supra), mentre avrebbe potuto essere presentata già a partire da otto settimane dopo la nascita del ricorrente, ossia fin dall’ottobre 2013.
51. Il Governo rammenta peraltro che la prima ricorrente, a causa del suo status di partner registrata, disponeva altresì, di concerto con la seconda ricorrente, di un diritto di codecisione per quanto riguarda le questioni inerenti alla vita quotidiana del bambino, del diritto di prendere, in caso di urgenza, qualsiasi decisione necessaria per il benessere del ricorrente, nonché del diritto di dare a quest’ultimo il cognome della coppia scelto dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 9, commi 1, 2 e 5, della legge sulle unioni civili registrate (paragrafo 23 supra).
52. Il Governo insiste peraltro sul fatto che le autorità disponevano di un margine di apprezzamento ampio nella presente causa, e argomenta non soltanto che i diritti in gioco sono inerenti a questioni morali ed etiche delicate, come quelle dello status legale delle coppie dello stesso sesso, della legalità della donazione di ovuli e della dissociazione delle maternità biologica e legale, ma anche che tali questioni non sono oggetto di un consenso europeo. A tale proposito, il Governo si basa su un’analisi degli ordinamenti giuridici di 18 Stati membri riguardante il divieto della donazione di ovuli, la definizione della madre di un minore, la possibilità di riconoscere la maternità di un bambino in riferimento alle norme relative al riconoscimento della paternità, la duplice maternità, il riconoscimento automatico dei diritti genitoriali alla partner registrata della madre di un bambino e la possibilità, in un caso di questo tipo, di un’adozione.
53. Questa analisi, che riguardava inizialmente 13 Stati contraenti (Regno Unito, Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Lussemburgo, Norvegia, Grecia, Croazia, Estonia, Lettonia, Repubblica Ceca e Polonia) ed è stata, come sottolinea il Governo, estesa ad altri 5 Stati contraenti (Austria, Belgio, Danimarca, Svezia e Spagna) in risposta alle critiche formulate dai ricorrenti, ha tenuto conto degli ordinamenti giuridici di Stati contraenti che sono sia liberali che tradizionali, allo scopo di permettere una visione d’insieme obiettiva. Essa fa emergere, in particolare, quanto segue.
La donazione di ovuli è autorizzata in 15 degli Stati esaminati, ma può essere effettuata soltanto ad alcune condizioni previste dalla legge che, secondo il Governo, non erano soddisfatte nel caso dei ricorrenti.
In quasi tutti gli Stati esaminati la madre legale è la donna che partorisce il bambino. Negli Stati che riconoscono, in linea di principio, l’esistenza di una seconda madre legale, questo riconoscimento si basa non sulla maternità genetica, ma su altre circostanze inerenti ai legami che uniscono la persona che chiede lo status di madre alla donna che ha partorito il bambino (quali il matrimonio o un’unione civile), o sull’adozione o il riconoscimento del bambino da parte della seconda madre. Il Governo precisa che, anche se il ricorrente fosse nato in Belgio, paese che riconosce ad alcune condizioni l’esistenza di una co-madre, alla prima ricorrente sarebbe stato comunque negato tale status a causa del suo legame genetico con il ricorrente.
Un riconoscimento di maternità in applicazione per analogia delle normative relative al riconoscimento di paternità esiste soltanto nei Paesi Bassi.
La maggior parte degli Stati esaminati escludono la possibilità di una duplice maternità o la riconoscono soltanto in caso di adozione. In alcuni Stati (Regno Unito, Austria e Svezia), la partner registrata della madre legale del bambino può ottenere lo status di secondo genitore o, ad alcune condizioni (concepimento del bambino mediante fecondazione artificiale effettuata in un organismo pubblico), lo status di co-madre. Secondo il Governo, tale status non equivale tuttavia allo status di seconda madre legale.
In alcuni Stati (Regno Unito, Norvegia, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca e Austria), alla partner registrata della madre legale sono riconosciuti automaticamente alcuni diritti genitoriali, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni.
54. Il Governo indica peraltro che il diritto in materia di filiazione è oggetto di una revisione legislativa che riguarda soprattutto i casi come quello in esame nella presente causa.
2. Tesi dei terzi intervenienti
a) L’Associazione dei Medici cattolici di Bucarest (l’AMCB)
55. L’AMCB osserva, anzitutto, che non è certo che l’interesse del minore sia conciliabile con quello delle ricorrenti. Essa denuncia l’intenzione che le sembra essere quella dei ricorrenti nella presente causa, ossia far evolvere, per le donne che vivono in coppia, la possibilità dell’adozione da parte di una di esse del figlio nato dall’altra all’interno della coppia nel riconoscimento automatico, su semplice domanda della compagna della madre del minore, di una duplice filiazione femminile a seguito di una PMA, e senza indicazione del padre biologico del minore, situazione che diventerebbe simile al modello spagnolo. Ora, secondo l’associazione, un bambino non può avere una duplice filiazione monosessuata, nemmeno nell’ambito di una PMA, e non potrebbe mai rappresentarsi come nato da due donne o da due uomini, dato che un bambino non può essere stato generato né da due donne né da due uomini. Dissociare la filiazione dal modello naturale di procreazione equivarrebbe a cambiare il significato della filiazione in modo tale che quest’ultima indica in alcuni casi l’origine (biologica o simbolica) del minore, e in altri no. Per questa parte interveniente ciò significherebbe abolire la parentela, fondata sulla differenza sessuale e la procreazione biologica, in favore della genitorialità, basata sulla volontà degli adulti, il loro impegno e il loro investimento nei confronti del minore.
b) Il Centro europeo per il diritto e la giustizia (ECLJ)
56. L’ECLJ fa notare che la causa presenta un elemento nuovo, ossia l’esistenza, da un lato, di un legame genetico tra il bambino e la prima ricorrente (che non lo ha partorito) e, dall’altro, un legame biologico tra il bambino e la seconda ricorrente (che lo ha portato in grembo). Questo terzo interveniente osserva che la Corte, la quale, nelle cause inerenti alla maternità surrogata, non si è finora preoccupata della questione se la madre surrogata abbia un qualsivoglia diritto nei confronti del bambino che ha portato in grembo, può essere portata, pronunciandosi nella presente causa sui rapporti tra le due ricorrenti, e in particolare sullo status della seconda ricorrente in quanto madre gestante di fronte alla madre genetica, a pronunciare una decisione che potrebbe essere applicata a tutte le madri surrogate. Essa afferma che la causa può segnare una nuova tappa in un processo di scomposizione della filiazione dovuto al desiderio di avere un figlio. Secondo l’ECLJ, lo scopo della legge tedesca – evitare che due donne si contendano la maternità biologica di un minore – è legittimo, ed è stato del resto riconosciuto dalla Corte come tale nella causa S.H. e altri c. Austria ([GC], n. 57813/00, § 104, CEDU 2011). Mettere in discussione la legislazione tedesca equivarrebbe a incoraggiare un certo turismo procreativo che può portare a situazioni come quella del caso di specie senza che gli Stati contraenti possano impedirlo. Ciò significherebbe convalidare una forma di maternità surrogata. Il terzo interveniente afferma, inoltre, che non esiste alcun consenso sulle questioni sollevate nel caso di specie. A tale riguardo, si basa su studi condotti in passato e sul fatto che nel 2011 il Comitato europeo di cooperazione giuridica del Consiglio d’Europa avrebbe deciso, all’unanimità meno tre Stati, di rimuovere il Principio 17 § 3 dal progetto di Raccomandazione (progetto alla fine respinto) con il quale gli Stati membri erano invitati a prevedere «l’accertamento della filiazione materna per la donna che è la coniuge, la partner registrata o la convivente della madre di un bambino concepito mediante procreazione artificiale».
3. Valutazione della Corte
a) Sulla questione se la causa riguardi un obbligo negativo o un obbligo positivo
57. La Corte osserva che, nonostante il Governo abbia espresso dei dubbi a questo proposito (paragrafo 47 supra), le parti concordano nell’ammettere che vi è potuta essere un’ingerenza almeno nel diritto del ricorrente e della prima ricorrente al rispetto della loro vita privata.
58. La Corte rammenta che, anche se l’articolo 8 ha sostanzialmente lo scopo di premunire l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, esso non si limita a imporre allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a questo impegno negativo possono aggiungersi degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita privata. Anche se la linea di demarcazione tra gli obblighi positivi e gli obblighi negativi dello Stato in riferimento all’articolo 8 della Convenzione non si presta a una definizione precisa, i principi applicabili sono comunque equiparabili. In entrambi i casi si deve tenere conto del giusto equilibrio da garantire tra i diversi interessi dell’individuo e della società nel suo insieme (si vedano, tra altre, Söderman c. Svezia [GC], n. 5786/08, § 78, CEDU 2013, e X, Y e Z c. Regno Unito, 22 aprile 1997, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
59. La Corte osserva che le doglianze dei ricorrenti non mirano a denunciare una violazione dei loro diritti che sarebbe stata commessa da un’autorità pubblica, ma riguardano piuttosto delle presunte lacune della legislazione tedesca alle quali imputano il rigetto della loro domanda volta a ottenere che fosse riconosciuto alla prima ricorrente lo status di madre del ricorrente. Per questo motivo, a differenza di cause nelle quali la Corte ha esaminato sotto il profilo degli obblighi negativi derivanti dall’articolo 8 della Convenzione il rifiuto delle autorità di riconoscere nel diritto interno dei legami giuridici legalmente stabiliti all’estero tra genitori intenzionali e minori nati mediante ricorso alla maternità surrogata (si veda, per esempio, Mennesson, sopra citata, §§ 48-49, con ulteriori riferimenti), la Corte ritiene che, nel caso di specie, sia opportuno esaminare le doglianze dei ricorrenti sotto il profilo dell’obbligo positivo degli Stati parte di garantire alle persone sottoposte alla loro giurisdizione il rispetto effettivo della loro vita privata e familiare, piuttosto che dal punto di vista del loro obbligo di non intromettersi nell’esercizio di tale diritto (si vedano, mutatis mutandis, C.E. e altri c. Francia, sopra citata, § 78‑82, e Honner c. Francia, n. 19511/16, §§ 53‑54, 12 novembre 2020).
60. I principi generali applicabili alla valutazione degli obblighi positivi dello Stato sono stati riassunti nella sentenza Hämäläinen c. Finlandia ([GC], n. 37359/09, §§ 65-67, 16 luglio 2014). La Corte rammenta, in particolare, che ha stabilito un certo numero di elementi pertinenti ai fini della valutazione del contenuto di tali obblighi positivi, ossia, in particolare, per quanto riguarda il ricorrente, l’importanza degli interessi in gioco, il fatto che siano messi in discussione o meno dei valori fondamentali o degli aspetti essenziali della sua vita privata, e l’eventuale impatto su di lui di un conflitto tra la realtà sociale e la legislazione, e, per quanto riguarda lo Stato in questione, le ripercussioni dell’obbligo positivo dedotto, a seconda che esso assuma un carattere ampio e indeterminato, o stretto e definito (ibid., § 66).
b) Sul margine di apprezzamento
61. Nell’attuazione degli obblighi positivi che sono tenuti a rispettare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento. Per determinare l’ampiezza di tale margine di apprezzamento si deve tenere conto di un certo numero di fattori. Quando è in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di una persona, il margine lasciato allo Stato è normalmente ristretto. Invece, quando non vi è un consenso tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa per quanto riguarda l’importanza relativa dell’interesse in gioco o i mezzi più appropriati per proteggerlo, e in particolare quando la causa solleva questioni morali o etiche delicate, il margine di apprezzamento è più ampio. Tale margine è generalmente ampio anche quando lo Stato deve garantire un equilibrio tra interessi privati e pubblici confliggenti, o tra diversi diritti protetti dalla Convenzione che siano in contrasto (Paradiso e Campanelli, sopra citata, § 182, e S.H. e altri c. Austria, sopra citata, § 94).
62. La Corte rammenta inoltre il ruolo fondamentalmente sussidiario del meccanismo della Convenzione. Le autorità nazionali godono di una legittimità democratica diretta e, come la Corte ha affermato varie volte, si trovano in linea di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per pronunciarsi sui bisogni e sui contesti locali. Quando sono in gioco questioni di politica generale, sulle quali possono ragionevolmente esistere profonde divergenze in uno Stato democratico, è opportuno accordare un’importanza particolare al ruolo del decisore nazionale (Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, § 117, 6 ottobre 2005, e S.A.S. c. Francia [GC], n. 43835/11, § 129, 1o luglio 2014). Ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso di specie, si tratta di una questione di società (Gauvin-Fournis e Silliau c. Francia, nn. 21424/16 e 45728/17, § 116, 7 settembre 2023, e Baret e Caballero c. Francia, nn. 22296/20 e 37138/20, § 84, 14 settembre 2023).
63. La Corte osserva anzitutto che le doglianze dei ricorrenti riguardano la filiazione del ricorrente e il legame di parentela che lo unisce alla prima ricorrente, ossia un aspetto fondamentale dell’identità del ricorrente (paragrafo 40 supra). Per quanto riguarda il ricorrente, questa circostanza depone in favore di un margine di apprezzamento ristretto (si veda, mutatis mutandis, Mennesson, sopra citata, § 80; Labassee, sopra citata, § 59; e C.E. e altri c. Francia, sopra citata, § 89). Tuttavia, la Corte rammenta che l’identità della persona è meno direttamente in gioco quando si tratta non del principio stesso dell’accertamento o del riconoscimento della sua filiazione, ma dei mezzi di cui avvalersi a tale scopo (Parere consultivo relativo al riconoscimento nel diritto interno di un rapporto di filiazione tra un bambino nato da una gestazione per altri praticata all’estero e la madre intenzionale [GC], domanda n. P16-2018-001, Corte di cassazione francese, § 51, 10 aprile 2019, e C. c. Italia, n. 47196/21, §§ 49 e 57, 31 agosto 2023).
64. La Corte osserva che non esiste un consenso tra gli Stati europei sulla questione di stabilire se e come una madre genetica non gestante possa essere registrata in qualità di (seconda) madre di quest’ultimo. In effetti, dagli indici «Rainbow Map» dell’organizzazione non governativa ILGA Europe per il periodo dal 2016 al 2024 (paragrafo 36 supra), e dall’analisi di diritto comparato presentata dal Governo (paragrafo 53 supra), risulta che la possibilità in generale di ottenere lo status di seconda madre è prevista solo in un numero limitato di Stati (undici), e che le condizioni per ottenere tale status variano da uno Stato all’altro (si vedano anche, mutatis mutandis, C.E. e altri c. Francia, sopra citata, §§ 86 e 110, A.M. c. Norvegia, n. 30254/18, § 131, 24 marzo 2022, e H. c. Regno Unito (dec.), n. 32185/20, §§ 49-50, 31 maggio 2022). I ricorrenti confermano questa constatazione (paragrafo 46 supra). Questa assenza di consenso rispecchia il fatto che le questioni relative alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, tra le quali la problematica della maternità dissociata, sollevano questioni delicate di ordine etico, e conferma che agli Stati, in linea di principio, deve essere accordato un ampio margine di apprezzamento in questo ambito. I ricorrenti, del resto, non si oppongono.
65. La Corte osserva, inoltre, che le autorità tedesche sono state chiamate a bilanciare gli interessi pubblici addotti dai giudici civili e gli interessi privati dei ricorrenti, ossia, da un lato, la preoccupazione delle autorità di garantire a ogni bambino un’attribuzione giuridica senza equivoci a sua madre fin dalla nascita, di evitare maternità dissociate e gli eventuali conflitti di maternità che possano derivarne, e di non minare il divieto della maternità surrogata e della donazione di ovuli, e, dall’altra, il desiderio dei ricorrenti che il legame genetico tra il ricorrente e la prima ricorrente sia riconosciuto giuridicamente, e l’interesse per il ricorrente a che queste due persone siano investite dell’autorità genitoriale nei suoi confronti. Anche questa circostanza depone in favore del riconoscimento di un ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda i mezzi nel caso di specie.
66. La Corte ritiene anche che sia opportuno, ai fini della determinazione dell’ampiezza del margine di apprezzamento di cui dispone lo Stato convenuto, tenere conto della circostanza che, nella presente causa, sono in questione degli obblighi positivi, e che, pertanto, non si tratta di valutare la «necessità, in una società democratica», di un’ingerenza nell’esercizio di un diritto o di una libertà, ma di adottare, tenuto conto del contesto interno, delle misure tali da garantirne il rispetto effettivo (Y. c. Francia, n. 76888/17, § 79, 31 gennaio 2023).
67. Ciò premesso, le scelte operate dallo Stato, anche entro i limiti di tale margine, non sfuggono al controllo della Corte, alla quale spetta il compito di esaminare attentamente le argomentazioni di cui si è tenuto conto per giungere alla soluzione adottata e verificare se sia stato garantito un giusto equilibrio tra gli interessi dello Stato e quelli delle persone direttamente interessate da tale soluzione. Nel farlo, essa deve tenere presente il principio fondamentale secondo il quale ogni volta che la situazione di un minore è in causa, l’interesse superiore di quest’ultimo deve prevalere (C.E. e altri c. Francia, sopra citata, § 91, e Mandet c. Francia, n. 30955/12, § 53, 14 gennaio 2016).
c) Sul mantenimento di un giusto equilibrio tra l’interesse generale e gli interessi dei ricorrenti
68. La Corte ritiene che sia opportuno, per quanto riguarda la valutazione del giusto equilibrio tra i diversi interessi confliggenti, distinguere tra il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare e il loro diritto al rispetto della loro vita privata.
i. Sul diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare
69. La Corte osserva che i ricorrenti affermano in particolare che, a causa dell’assenza di riconoscimento giuridico di un legame di filiazione tra il ricorrente e la prima ricorrente, la realtà dei loro legami familiari non è stata riconosciuta dalla legislazione tedesca.
70. Essa rammenta che, in cause che ponevano questioni equiparabili a quelle sollevate nella presente causa sotto il profilo del diritto al rispetto della vita familiare, essa ha deliberato alla luce della situazione concreta degli interessati, e ha esaminato soprattutto la questione se questi ultimi avessero incontrato particolari ostacoli nell’esercizio effettivo del loro diritto al rispetto della vita familiare (Mennesson, sopra citata, §§ 92-94, Labassee, sopra citata, §§ 71‑73; D.B. e altri c. Svizzera, sopra citata, §§ 93-94; K.K. e altri c. Danimarca, n. 25212/21, §§ 49-51, 6 dicembre 2022; Valdís Fjölnisdóttir e altri c. Islanda, n. 71552/17, §§ 71-75, 18 maggio 2021; e C.E. e altri c. Francia, sopra citata, §§ 93-97).
71. La Corte osserva che il mancato riconoscimento automatico da parte delle autorità tedesche di un rapporto di filiazione tra il ricorrente e la prima ricorrente, nella pratica, non ha pregiudicato il godimento della vita familiare dei ricorrenti in maniera significativa. In effetti, i ricorrenti non hanno evidenziato difficoltà particolari nella vita quotidiana per quanto riguarda lo svolgimento della loro vita familiare, la quale sembra equiparabile a quella di altre famiglie. La Corte osserva peraltro che la prima ricorrente disponeva, nei confronti del ricorrente, di alcune prerogative genitoriali previste dall’articolo 9, commi 1, 2 e 5, della legge sulle unioni civili registrate (paragrafo 23 supra).
72. Alla luce delle circostanze della presente causa e delle sue conclusioni nelle cause citate nel paragrafo 70 supra, la Corte conclude che nulla permette di considerare che lo Stato convenuto si sia sottratto al proprio obbligo di garantire ai ricorrenti il rispetto effettivo della loro vita familiare.
73. Pertanto, non vi è stata violazione del diritto al rispetto della vita familiare protetto dall’articolo 8 della Convenzione.
ii. Sul diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata
74. Per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti, la Corte ritiene opportuno distinguere tra le doglianze formulate dalle ricorrenti in quanto genitori e quelle formulate in nome del ricorrente in quanto figlio.
α) Le ricorrenti
75. Per quanto riguarda la situazione della seconda ricorrente, la Corte rammenta che ha constatato che le parti concordano nell’ammettere che è possibile che vi sia stata ingerenza almeno nel diritto del ricorrente e della prima ricorrente al rispetto della vita privata (paragrafo 57 supra). Il Governo, tuttavia, ha espresso dei dubbi per quanto riguarda l’esistenza di un’ingerenza nell’esercizio, da parte della seconda ricorrente, del suo diritto al rispetto della vita privata, facendo valere che il rapporto di filiazione tra quest’ultima e il ricorrente è stato riconosciuto fin dalla nascita (paragrafo 47 supra). Sebbene abbia deciso di esaminare la presente causa sotto il profilo degli obblighi positivi dello Stato (paragrafo 60 supra), la Corte condivide, sostanzialmente, l’analisi del Governo su questo punto. In effetti, la seconda ricorrente è stata giuridicamente riconosciuta come madre del ricorrente nonostante l’assenza di una filiazione genetica (paragrafo 6 supra), e ha beneficiato in qualche modo della regola di cui all’articolo 1591 del codice civile (paragrafo 19 supra), la quale non attribuisce alcuna importanza all’esistenza o meno di un legame genetico tra il bambino e la donna che lo partorisce.
76. Pertanto, la Corte ritiene che il rifiuto delle autorità tedesche di constatare che anche la prima ricorrente era genitore del ricorrente non abbia avuto alcun impatto sul riconoscimento della seconda ricorrente come madre del ricorrente e, di conseguenza, sul diritto di quest’ultima al rispetto della sua vita privata. In queste circostanze, lo Stato convenuto non aveva alcun obbligo positivo di garantire il rispetto effettivo di questo diritto nei confronti della seconda ricorrente.
77. Per quanto riguarda la prima ricorrente, la Corte osserva che, pur essendo la madre genetica del ricorrente, quest’ultima non è stata giuridicamente riconosciuta come madre del bambino dopo la nascita dello stesso. Essa rammenta che l’interessata, a tutt’oggi, non ha deciso che l’articolo 8 della Convenzione richiede che un genitore intenzionale che è anche il genitore biologico del minore debba beneficiare, nella legislazione interna, di un riconoscimento giuridico immediato e automatico della qualità di genitore (H. c. Regno Unito, sopra citata, § 56; si veda anche A.L. c. Francia, n. 13344/20, § 61, 7 aprile 2022). Essa rammenta, inoltre, che ciò che era a suo parere determinante in una causa relativa all’impossibilità in cui si trovava un minore, nato mediante ricorso a maternità surrogata in un paese straniero nel quale la maternità surrogata era legale, di ottenere nel diritto interno il riconoscimento della filiazione legalmente accertata in questi paesi tra lui e la sua madre intenzionale e madre biologica, era che il rigetto della domanda volta a ottenere la trascrizione dell’atto di nascita straniero del bambino nella misura in cui indicava la madre intenzionale come sua madre, non ostacolava l’accertamento del legame di filiazione tra l’una e l’altra dal momento che potevano avvalersi dell’adozione (D. c. Francia, n. 11288/18, § 62, 16 luglio 2020).
78. La Corte considera che questo ragionamento debba essere applicato a fortiori nel caso di specie per quanto riguarda la situazione della prima ricorrente. Pertanto, alla luce delle conclusioni alle quali è giunta in cause equiparabili relative al diritto al rispetto della vita privata dei genitori intenzionali (C.E. c. Francia, sopra citata, §§ 114-115; K.K. e altri c. Danimarca, sopra citata, § 55), nonché del fatto che il rifiuto di riconoscimento era prevedibile, dato il divieto nella legislazione tedesca dell’atto di procreazione medicalmente assistita al quale le ricorrenti hanno fatto ricorso (si veda, mutatis mutandis, D.B. c. Svizzera, sopra citata, § 92), e tenuto conto del margine di apprezzamento che non era ridotto per quanto riguarda le ricorrenti (paragrafo 63 supra), la Corte considera che, obbligando la prima ricorrente a ricorrere all’adozione per ottenere il riconoscimento del legame di genitorialità che la unisce al ricorrente, e in assenza di difficoltà particolari per la prima ricorrente a vivere la propria relazione con il ricorrente nel quotidiano, lo Stato convenuto non si è sottratto al proprio obbligo di garantire il rispetto effettivo della vita privata della prima ricorrente.
β) Il ricorrente
79. Il ricorrente lamenta l’assenza di un riconoscimento giuridico del suo legame genetico con la prima ricorrente, e considera che ciò costituisca una violazione del suo diritto di conoscere la propria filiazione.
80. La Corte rammenta che attribuisce importanza all’esistenza o meno di un legame di filiazione biologica tra un minore e un adulto (Paradiso e Campanelli, sopra citata, §§ 157 e 195, Mandet, sopra citata, § 59, e Boljevic c. Serbia, n. 47443/14, §§ 28 e 54-56, 16 giugno 2020).
81. La Corte rammenta che, in cause che riguardavano l’assenza di riconoscimento giuridico, nel diritto interno, di un legame di filiazione legalmente accertato all’estero tra dei minori nati mediante ricorso alla maternità surrogata in un paese straniero e i loro genitori intenzionali, e che sollevavano questioni equiparabili a quelle che pone la presente causa, essa ha dichiarato che il diritto del minore al rispetto della sua vita privata imponeva che il diritto interno offra una possibilità di riconoscimento di tale legame non soltanto tra il minore e il suo padre intenzionale, che è anche il padre biologico, ma anche tra il minore e la madre intenzionale, indicata nell’atto di nascita legalmente accertato all’estero come «madre legale», anche nel caso in cui non si tratta della madre genetica. Essa ha precisato che una tale possibilità è ancora più importante quando la madre intenzionale è anche la madre genetica (parere consultivo n. P16-2018-001, sopra citato, §§ 46-47, e D. c. Francia, sopra citata, §§ 45-54 e 59).
82. La Corte ha considerato, in questo contesto, che due fattori avevano un peso particolare: l’interesse superiore del minore, da un lato, che deve prevalere ogni volta che è in causa la situazione di un minore, e la portata del margine di apprezzamento di cui dispongono gli Stati parte, dall’altro (C.E. e altri c. Francia, § 100, e K.K. e altri c. Danimarca, sopra citata, § 53).
83. La Corte osserva che il riconoscimento del legame di genitorialità tra il ricorrente e la prima ricorrente solamente sulla base del loro legame genetico si è scontrato con la volontà del legislatore tedesco di evitare maternità dissociate. Essa osserva che l’articolo 1591 del codice civile (paragrafo 19 supra) è l’espressione evidente di questa volontà, e che il testo di questa disposizione era stato rivisto nel 1997 dal legislatore allo scopo di colmare un vuoto legislativo che si è manifestato con il progresso delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e, in particolare, di prevenire l’elusione del divieto delle donazioni di ovuli e della maternità surrogata, soprattutto con atti procreativi effettuati all’estero (paragrafo 48 supra). A questo proposito, la Corte rammenta che ha riconosciuto che la decisione di uno Stato contraente di vietare nel proprio territorio la maternità surrogata corrisponde a un interesse generale legittimo (O.H. e G.H. c. Germania, nn. 53568/18 e 54741/18, § 127, 4 aprile 2023, e A.H. e altri c. Germania, sopra citata, § 127, con i riferimenti ivi citati; si veda anche il parere consultivo n. P16-2018-001, sopra citato, § 41).
84. La Corte osserva che il ricorrente contesta che i motivi addotti dai giudici civili si applichino alla sua situazione, e invoca a sostegno di questa tesi le tre motivazioni seguenti: in primo luogo, la circostanza che le ricorrenti hanno fatto ricorso non a una maternità surrogata commerciale, ma soltanto a un trasferimento di ovociti tra partner registrate, operazione legalmente effettuata in Belgio e che rientrava nell’ambito di un progetto genitoriale comune e duraturo; in secondo luogo, il fatto che, dato il suo carattere preventivo, la regolamentazione tedesca non ha più motivo di essere una volta che è nato il bambino; in terzo luogo, il fatto che l’ordinamento giuridico tedesco ammette effettivamente la genitorialità di due persone dello stesso sesso, come dimostrano a suo parere le sentenze della Corte federale di giustizia del 10 dicembre 2014 e del 20 aprile 2016 (paragrafi 42‑44 supra).
85. La Corte rammenta, in generale, che uno Stato può, senza violare l’articolo 8 della Convenzione, adottare una legislazione che regolamenta alcuni aspetti importanti della vita privata che non prevede un bilanciamento dei diversi interessi in ciascun caso, ma che impone una regola assoluta volta a promuovere la certezza del diritto (Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 89, 10 aprile 2007; S.H. e altri c. Austria, sopra citata, § 110; O.H. e G.H. c. Germania, sopra citata, § 123; e A.H. e altri c. Germania, sopra citata, § 123). Questo modo di procedere può risultare tanto più necessario in situazioni di procreazione medicalmente assistita, nelle quali possono essere implicate un certo numero di persone che possono tutte far valere dei diritti nei confronti del minore: il legislatore non può infatti prevedere tutte queste situazioni (H. c. Regno Unito, sopra citata, § 53; si vedano anche A.L. c. Francia, sopra citata, § 66, e K.K. e altri c. Danimarca, sopra citata, § 74).
86. La Corte ha anche ritenuto che, per preservare la coerenza del loro ordinamento giuridico, gli Stati contraenti possano mettere in atto delle misure idonee a impedire che dei divieti che mirano a proteggere gli interessi e i diritti altrui, e che sono compatibili con il diritto al rispetto della vita privata, siano svuotati della loro sostanza (Baret e Caballero c. Francia, sopra citata, § 85; si veda anche Paradiso e Campanelli, sopra citata, § 209). Pertanto, essa può ammettere che il divieto generale della donazione di ovociti, sul quale era basato per il tramite dell’articolo 1591 del codice civile (paragrafo 19 supra) il rifiuto di riconoscere il legame genetico tra il ricorrente e la prima ricorrente, poteva legittimamente includere anche la situazione particolare dei ricorrenti.
87. La Corte rammenta, tuttavia, che il fatto che una legge sia riconosciuta in linea di principio come compatibile con le esigenze inerenti al rispetto dell’articolo 8 non dispensa, neanche quando, come nel caso di specie, essa pone un divieto generale e assoluto, dall’esaminare gli effetti prodotti, in una determinata situazione, dall’applicazione di questa legge (Baret e Caballero, sopra citata, § 88, e K.K. e altri c. Danimarca, sopra citata, § 61).
88. In particolare, si devono valutare gli effetti del rifiuto di riconoscimento del legame genetico tra la prima ricorrente e il ricorrente – il quale, in generale, non può dover subire le conseguenze del comportamento che le autorità tedesche hanno ascritto alle ricorrenti – in modo da permettere di determinare, da un lato, l’interesse superiore del ricorrente (D.B. c. Svizzera, sopra citata, § 86, e parere consultivo P16-2018-001, sopra citato, § 39), fermo restando che l’interesse superiore del minore deve prevalere ogni volta che è in esame la sua situazione (si veda la giurisprudenza citata nel paragrafo 67 supra), e, dall’altro, la portata del margine di apprezzamento di cui dispone lo Stato interessato.
89. A questo proposito la Corte osserva che, come sottolinea il Governo (paragrafo 48 supra), l’attribuzione esclusiva del ruolo di madre legale alla madre gestante non ha unicamente una dimensione di prevenzione generale rispetto a futuri genitori potenziali, ma serve anche ad attribuire in maniera univoca e immediata il bambino alla sua madre legale e a proteggere il benessere del minore nell’eventualità in cui sorgano dei conflitti tra le due partner che rivendicano il ruolo di madre.
90. Per quanto riguarda l’argomentazione del ricorrente che consiste nell’affermare che l’obiettivo legislativo citato – evitare delle maternità dissociate – manca di pertinenza dato che la Corte federale di giustizia, nella sua sentenza del 10 dicembre 2014 (paragrafo 44 supra), ha riconosciuto la genitorialità di due persone dello stesso sesso, la Corte osserva che tale sentenza riguardava il riconoscimento di un certificato di nascita redatto all’estero a seguito di una maternità surrogata legale, e non la determinazione della filiazione materna nei riguardi di un bambino nato in Germania secondo il diritto tedesco applicabile. Del resto, tale sentenza è stata emessa dagli stessi giudici che hanno emesso successivamente la sentenza del 10 ottobre 2018 (paragrafi 27‑28 supra), nella quale la Corte federale di giustizia ha confermato la propria giurisprudenza applicata dalla corte d’appello nella presente causa (paragrafi 13–16 supra). La Corte osserva peraltro che la sentenza dell’alta giurisdizione del 20 aprile 2016 (paragrafo 26 supra) riguarda anche la conformità con l’ordinamento pubblico tedesco del riconoscimento di un’attribuzione giuridica di un minore al suo secondo genitore nel diritto straniero. Pertanto, essa considera che, come fa notare il Governo (paragrafo 49 supra), queste decisioni riguardavano delle situazioni diverse da quella sottoposta oggi alla Corte. Alla luce di quanto sopra esposto, essa ritiene che le sentenze citate non siano tali da suffragare le doglianze del ricorrente.
91. La Corte osserva che la prima ricorrente ha avuto la possibilità, prevista dalla legge, di adottare il ricorrente, e se ne è effettivamente avvalsa (paragrafo 18 supra). Il Governo sostiene a tale riguardo che la possibilità per il ricorrente di essere adottato dalla prima ricorrente senza che gli interessati incontrassero alcun ostacolo in questa procedura ha permesso alle autorità tedesche, in una situazione nella quale sono state messe davanti a un fatto compiuto derivante da un atto vietato in Germania, di procedere ad una valutazione individuale dell’interesse superiore del minore e di reagire in maniera appropriata tenuto conto dell’eventualità che sorga un conflitto tra le ricorrenti per quanto lo riguarda (paragrafo 50 supra).
92. La Corte rammenta che, in cause relative all’assenza di riconoscimento giuridico nel diritto interno di un legame di filiazione legittimamente accertato all’estero tra minori nati mediante ricorso alla maternità surrogata in un paese straniero e i loro genitori intenzionali, essa ha ritenuto che fosse necessario un meccanismo effettivo che permetta il riconoscimento di tale legame, e che un procedimento di adozione poteva rispondere a questa necessità nella misura in cui le sue condizioni erano adatte e le sue modalità permettevano una decisione rapida, in modo da evitare che il minore sia mantenuto per molto tempo in una situazione di incertezza giuridica per quanto riguarda tale legame (parere consultivo n. P16-2018-001, sopra citata, § 54, e D. c. Francia, sopra citata, §§ 64 e 70). Essa ha precisato che tale conclusione valeva anche per quanto riguarda la situazione in cui il minore è nato dai gameti del padre intenzionale e da quelli della madre intenzionale (D. c. Francia, sopra citata, § 64).
93. La Corte considera che queste conclusioni si applicano anche a un caso come quello in esame, nel quale i genitori hanno fatto ricorso a una tecnica di procreazione medicalmente assistita vietata nello Stato convenuto, ma legale in un altro paese, e in cui la nascita del minore è regolamentata dalla normativa nazionale dello Stato convenuto (si veda, mutatis mutandis, H. c. Regno Unito, sopra citata, § 56).
94. La Corte osserva che l’adozione è stata pronunciata poco più di due anni dopo la nascita del ricorrente (paragrafo 18 supra), tempo che avrebbe potuto essere abbreviato come fa notare il Governo (paragrafo 50 supra), e che i ricorrenti non hanno affermato di avere incontrato difficoltà particolari nel corso del procedimento (si veda, mutatis mutandis, Boeckel e Gessner-Boeckel, sopra citata, § 25). Essa osserva, per di più, che in attesa della conclusione del procedimento di adozione, la prima ricorrente disponeva di alcune prerogative nei riguardi del ricorrente le quali, anche se derivavano non dal suo legame genetico con l’interessato ma dalla sua unione civile con la seconda ricorrente, limitavano l’incertezza giuridica lamentata dal ricorrente (paragrafo 44 supra), e producevano quantomeno l’effetto di autorizzare a esercitare nei confronti del minore dei diritti e dei doveri riconducibili alla genitorialità (paragrafo 51 supra).
95. Per quanto riguarda il margine di apprezzamento dello Stato convenuto nel caso di specie, la Corte ritiene che non si possa considerare, soltanto perché la nascita del ricorrente ha avuto luogo nel territorio tedesco ed era disciplinata dalle leggi tedesche, che questo margine è più limitato che nelle cause citate nel paragrafo 63 supra (si confronti con H. c. Regno Unito, sopra citata, §§ 54 e 56). Essa rammenta che, anche se il margine di apprezzamento, ampio in linea di principio, è ridotto a causa della natura dei diritti del ricorrente che sono in gioco, esso non è meno ampio per quanto riguarda i mezzi da mettere in atto per stabilire il legame giuridico richiesto dal ricorrente (paragrafo 63 supra). Inoltre, tenuto conto del fatto che la causa solleva questioni morali ed etiche delicate per quanto riguarda le tecniche di procreazione medicalmente assistita, e che non esiste un consenso tra gli Stati contraenti per quanto riguarda le risposte da dare a tali questioni, (paragrafo 64 supra), la Corte deve dimostrare riserbo nell’esercizio del suo controllo di conformità alla Convenzione (si vedano, mutatis mutandis, S.A.S. c. Francia, sopra citata, § 154, Y. c. Francia, sopra citata, § 90).
96. Pertanto, la Corte considera che lo Stato convenuto non si è sottratto al proprio obbligo di garantire il rispetto effettivo della vita privata del ricorrente.
d) Conclusione
97. Le considerazioni che precedono sono dunque sufficienti per permettere alla Corte di concludere che le autorità tedesche non hanno oltrepassato il margine di apprezzamento di cui disponevano nel caso di specie. Pertanto, non vi è stata violazione né del diritto al rispetto della vita familiare, né del diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti protetto dall’articolo 8 della Convenzione.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
98. I ricorrenti lamentano di essere stati trattati in maniera discriminatoria rispetto a delle coppie eterosessuali che hanno dato alla luce un figlio concepito mediante ricorso a donazione di ovulo e di sperma. Essi invocano l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione.
L’articolo 14 è così formulato:
«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.»
A. Tesi delle parti
1. I ricorrenti
99. Le ricorrenti ritengono di non aver avuto lo stesso trattamento rispetto a una coppia eterosessuale che dà alla luce un figlio concepito mediante donazione di ovulo e di sperma. Infatti, per quanto riguarda le coppie sposate, il marito della madre del bambino è il presunto padre biologico e, nel caso di una coppia non sposata, l’uomo ha la possibilità di riconoscere il figlio. Ora, la prima ricorrente non è stata considerata come la madre genetica, né aveva la possibilità di riconoscere il ricorrente. Le ricorrenti affermano che, a causa della disparità dei sessi, una coppia eterosessuale che concepisce un bambino mediante ricorso a donazione di ovulo e di sperma, pratica vietata in Germania, non incorre in alcuna sanzione e ottiene il riconoscimento dei legami giuridici tra genitori e figlio nonostante la circostanza che il bambino, in tale caso, non ha alcun legame genetico con alcuno dei suoi genitori, mentre nel caso di una coppia dello stesso sesso una delle partner deve passare attraverso la procedura dell’adozione del figlio dell’altra.
100. Il ricorrente argomenta che, in quanto figlio, non ha influenza sulle condizioni nelle quali è stato concepito. Ora, un bambino concepito mediante ricorso a donazione di ovulo e di sperma beneficia di due genitori fin dalla nascita, in quanto i genitori sono di sesso diverso, mentre un bambino concepito allo stesso modo all’interno di una coppia di due donne ottiene il riconoscimento di un solo genitore, ossia la donna che lo ha partorito.
2. Il Governo
101. Il Governo ritiene che le ricorrenti non siano state oggetto di discriminazione, dato che non si trovavano, a suo parere, in una situazione equiparabile a quella di una coppia eterosessuale. Il Governo spiega che, a differenza di una coppia eterosessuale, le partner di una coppia dello stesso sesso non possono essere entrambe genitori genetici. Anche se, nel caso di una coppia eterosessuale sposata, la presunzione di paternità sancita dall’articolo 1592, punto 1, del codice civile (paragrafo 19 supra) può non rispecchiare la realtà, ad esempio nel caso di donazione di ovulo e di sperma, resta comunque il fatto che questa presunzione corrisponde alla realtà nella maggior parte delle situazioni; ora, nel caso di una coppia di due donne, non vi è alcun fondamento per la presunzione generale secondo la quale la madre genetica di un minore non è la donna che partorisce, ma piuttosto la partner registrata di quest’ultima. Il Governo sottolinea che, nell’elaborare delle normative, il legislatore deve potersi basare su situazioni tipiche e non su situazioni eccezionali, come quella dei ricorrenti nel caso di specie.
102. Il Governo afferma che, nel caso di una coppia eterosessuale non sposata, anche se l’uomo che dichiara di riconoscere il figlio della sua compagna non è necessariamente il padre biologico del minore, è comunque possibile – ed è anche spesso così – che il bambino sia figlio di entrambi i genitori. Invece, spiega, nel caso di una coppia di persone dello stesso sesso, è chiaro che il minore può essere figlio di uno solo dei due genitori. Il Governo conclude da ciò che le ricorrenti non si sono trovate in una situazione equiparabile a quella di una coppia eterosessuale, sposata o meno. Peraltro, nel caso di una coppia eterosessuale non sposata, l’uomo che dichiara di riconoscere la paternità del bambino non è automaticamente investito di diritti genitoriali: può ottenerli soltanto per effetto di un accordo con la madre del bambino, di un matrimonio con quest’ultima o di una decisione giudiziaria.
103. Per quanto riguarda il ricorrente, il Governo ritiene che si applichino le stesse considerazioni.
B. Tesi dei terzi intervenienti
104. L’AMCB afferma che, dal punto di vista della procreazione e della filiazione, vi è una distinzione di natura e di situazione oggettiva, da un lato, tra la coppia di persone di sesso diverso e la coppia di persone dello stesso sesso e, dall’altro, tra la coppia di persone di sesso diverso non fertile o sterile e la coppia di persone dello stesso sesso. Mentre la coppia formata da un uomo e da una donna, a causa della differenza e della complementarità sessuali, permette di fondare una famiglia e di garantire al bambino una filiazione coerente e verosimile, la coppia di persone dello stesso sesso è per definizione non fertile. Questo terzo interveniente precisa che soltanto la differenza e la complementarità di due sessi permettono la procreazione nel caso della PMA, dato che occorrono sempre dei gameti di sesso diverso. Per quanto riguarda la differenza che esiste tra la coppia di persone di sesso diverso non fertile o sterile e la coppia di persone dello stesso sesso, tale differenza, secondo l’AMCB, è inerente al fatto che la prima si trova in una situazione patologica, e dunque non in una situazione equiparabile a quella di una coppia di persone dello stesso sesso.
105. L’ECLJ afferma che, poiché l’esistenza o meno di un legame genetico è poco importante nel meccanismo della presunzione di cui all’articolo 1592, punto 1, del codice civile (paragrafo 19 supra), secondo la quale il marito della madre è anche il padre del bambino, nel caso di specie dovrebbe essere applicato il ragionamento fatto dalla Corte nella causa Boeckel e Gessner-Boeckel (sopra citata). Secondo questo terzo interveniente, tale presunzione è una modalità di prova destinata a stabilire la filiazione paterna del bambino nato nel nucleo domestico di una coppia sposata di persone di sesso diverso, ed è utile solo per le coppie eterosessuali che possono dover dimostrare chi è il padre del bambino: secondo l’ECLJ, tale presunzione non si può applicare ad una coppia di donne, dato che non si può ragionevolmente presumere che un bambino sia nato da due donne.
C. Valutazione della Corte
106. La Corte rammenta che, nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione, l’articolo 14 vieta di trattare in maniera diversa senza una giustificazione oggettiva e ragionevole delle persone che si trovano in situazioni equiparabili. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, una disparità di trattamento è discriminatoria ai sensi dell’articolo 14 se è priva di giustificazione oggettiva e ragionevole, ossia se non persegue uno scopo legittimo o se non vi è alcun rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito. Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per determinare se e in quale misura delle differenze tra situazioni per altri versi analoghe giustifichino dei trattamenti diversi. La portata del margine di apprezzamento varia a seconda delle circostanze, degli ambiti e del contesto; la presenza o l’assenza di un denominatore comune ai sistemi giuridici degli Stati contraenti può costituire un fattore pertinente a tale proposito (A.H. e altri c. Germania, sopra citata, § 142).
107. Tenuto conto delle sue conclusioni secondo le quali il rifiuto di riconoscere delle maternità dissociate mira a prevenire potenziali conflitti tra due persone che rivendicano lo status di madre e il ricorso a metodi di procreazione medicalmente assistita vietati in Germania, come quelli che hanno portato alla situazione della presente causa, e dipende dal margine di apprezzamento degli Stati (paragrafi 86-96 supra), la Corte ritiene che la situazione della prima ricorrente non possa essere equiparata a quella di un uomo che può avvalersi della presunzione legale prevista dall’articolo 1592, punto 1, del codice civile, o della possibilità di riconoscimento prevista nel punto 2 di tale articolo (paragrafo 19 supra). Per quanto riguarda il ricorrente, è necessario trarre delle conclusioni analoghe.
108. Di conseguenza questa doglianza è manifestamente infondata e deve essere respinta in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
Dichiara la doglianza presentata sotto il profilo dell’articolo 8 ricevibile e il resto del ricorso irricevibile;Dichiara che non vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 12 novembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Andrea Tamietti Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Cancelliere Presidente
ALLEGATO
Elenco dei ricorrenti
Ricorso n. 46808/16
N.
Iniziali
Anno di nascita
Cittadinanza
Luogo di residenza
1.
R.F.
2013
tedesca
Colonia
2.
M.-C. A.-F.
1966
francese
Colonia
3.
C.F.
1975
tedesca
Colonia