S.L. e J.L. c. Croazia - 13712/11 - Sentenza 7.5.2015 [Sezione I]
In fatto – Nel 1997 le ricorrenti, due sorelle minorenni rappresentate dalla madre, acquistavano una villa per EUR 60.000,00. La madre e Z.L., che era tutore legale di entrambe e padre della seconda, investivano EUR 40.000,00 nei lavori di ristrutturazione dell’immobile.
Nell’ottobre 2001 Z.L. veniva condannato a sei anni di reclusione e la famiglia si ritrovava in difficoltà finanziarie. Il legale di Z.L. chiedeva l’autorizzazione ai servizi sociali per un contratto di permuta immobiliare che prevedeva che la villa sarebbe stata trasferita alla suocera del suddetto legale in cambio di un appartamento del valore di circa EUR 55.000,00. Le ricorrenti dovevano inoltre ricevere EUR 5.000,00 come compensazione per la differenza di valore tra i due immobili.
I servizi sociali approvavano la richiesta – necessaria poiché le ricorrenti, proprietarie della villa, erano ancora minorenni – dopo aver avuto un colloquio con la madre. Lo scambio di proprietà avveniva nel dicembre 2001. Le ricorrenti successivamente promuovevano un’azione civile per l’annullamento del contratto di permuta motivando che i servizi sociali non avevano tenuto conto del valore delle proprietà e della natura della loro situazione familiare, in particolare la detenzione di Z.L. e la tossicodipendenza della madre. L’azione civile e le successive impugnazioni delle ricorrenti venivano rigettati sulla base del fatto che la decisione dei servizi sociali poteva essere impugnata solo in un processo amministrativo.
In diritto – Articolo 1 Protocollo no. 1: La Corte è stata chiamata a determinare se lo Stato non era stato in grado di tenere adeguatamente conto degli interessi delle ricorrenti, allora minorenni, e di proteggere i loro diritti di proprietà. La questione iniziale riguardava il valore delle proprietà scambiate, dal momento che i giudici interni non erano riusciti a spiegare come il valore della villa (EUR 100.000,00) avrebbe potuto equivalere a quello dell’appartamento (EUR 55.000,00).
Per quanto riguarda la condotta dei servizi sociali, l’unica azione intrapresa per valutare le circostanze del caso era consistita nel colloquio con la madre.
Nessuno degli altri tutori delle minorenni era stato interrogato o informato relativamente alla bozza del contratto di permuta. Inoltre, i servizi sociali avrebbero potuto ragionevolmente accertare la condizione effettiva ed il valore degli immobili scambiati, ma non vi avevano provveduto. Parimenti, nonostante fossero a conoscenza della detenzione di Z.L. e dei problemi finanziari della famiglia, non avevano considerato con la dovuta attenzione la situazione familiare delle ricorrenti, così da assicurare che i loro interessi patrimoniali fossero adeguatamente protetti da azioni negligenti e/o dolose da parte dei propri genitori. I servizi sociali non avevano fatto alcun sforzo al fine di ottenere maggiori informazioni sulla situazione della famiglia o per stabilire se dovesse nominarsi un curatore speciale per proteggere gli interessi delle ricorrenti. In sintesi, non sono stati in grado di valutare se il contratto di permuta rispettasse gli interessi delle ricorrenti in quanto minorenni.
Per di più, l’unica via di ricorso accessibile per le ricorrenti era la proposizione di un’azione civile dinanzi ai giudici civili. Tuttavia, i giudici civili non hanno esaminato le particolari circostanze del caso, rigettando l’azione delle ricorrenti sulla sola base del fatto che l’autorizzazione dei servizi sociali sul contratto di permuta non era stata impugnata nel processo amministrativo. Così facendo, si sono ignorate le prove riguardanti un possibile conflitto d’interessi, la situazione familiare e finanziaria delle ricorrenti e le accuse riguardo all’omessa protezione da parte dei servizi sociali dei loro interessi, quando invece gravava su di essi l’obbligo di legge di esaminare attentamente le allegazioni secondo il principio del superiore interesse del minore.
Le autorità nazionali non hanno dunque preso le misure necessarie a salvaguardare gli interessi patrimoniali delle ricorrenti, in quanto minori, nel contratto di permuta immobiliare contestato, ed a garantire ad esse una ragionevole possibilità di contestare efficacemente le misure che costituivano un’ingerenza nei loro diritti garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 41: si riserva.
(Si veda anche Lazarev e Lazarev c. Russia (dec.), 16153/03, 24 novembre 2005, Nota d’informazione 80)
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