© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista da Rita Carnevali, assistente linguistico e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico. Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO GRANDE CAMERA CAUSA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA (Ricorso n. 37283/13) SENTENZA STRASBURGO 10 settembre 2019 Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma. SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 1 Nella causa Strand Lobben e altri c. Norvegia, La Corte europea dei diritti dell'uomo, riunita in una Grande Camera composta da: Linos-Alexandre Sicilianos, presidente, Guido Raimondi, Robert Spano, Vincent A. De Gaetano, Jon Fridrik Kjølbro, Ganna Yudkivska, Egidijus Kūris, Carlo Ranzoni, Armen Harutyunyan, Georges Ravarani, Pere Pastor Vilanova, Alena Poláčková, Pauliine Koskelo, Péter Paczolay, Lado Chanturia, Gilberto Felici, giudici, Dag Bugge Nordén, giudice ad hoc, e da Søren Prebensen, cancelliere aggiunto della Grande Camera, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 17 ottobre 2018 e il 27 maggio 2019, Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: PROCEDURA 1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 37283/13) proposto contro il Regno di Norvegia da cinque cittadini di questo Stato, la sig.ra Trude Strand Lobben, i suoi figli, X e Y, e i suoi genitori, la sig.ra Sissel Lobben e il sig. Leif Lobben, i quali hanno adito la Corte il 12 aprile 2013 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). 2. Dinanzi alla Corte, la prima ricorrente, sig.ra Trude Strand Lobben, e il secondo ricorrente, X («i ricorrenti»), che erano stati ammessi al gratuito patrocinio, sono stati infine rappresentati dall'avvocato G. Thuan Dit Dieudonné, del foro di Strasburgo. Il governo norvegese («il Governo») è stato rappresentato dai suoi agenti, M. Emberland e H.L. Busch, entrambi dell'avvocatura generale (affari civili). 3. I ricorrenti sostenevano, in particolare, che i provvedimenti con i quali le autorità interne avevano respinto la richiesta di revoca dell'ordinanza che disponeva l'affidamento di X e, al contrario, dichiarato la decadenza dalla potestà genitoriale della prima ricorrente su X e autorizzato l'adozione di quest'ultimo da parte dei suoi genitori affidatari, avevano comportato nei 2 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA loro confronti la violazione del diritto al rispetto della vita famigliare tutelato dall'articolo 8 della Convenzione. 4. Il ricorso è stato assegnato alla quinta sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento della Corte; «il regolamento»). Il 1° dicembre 2015, il presidente della quinta sezione ha deciso di comunicare il motivo di ricorso dei ricorrenti al Governo. Il 30 novembre 2017, una camera di questa sezione, composta da Angelika Nußberger, Erik Møse, André Potocki, Yonko Grozev, Síofra O’Leary, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Lәtif Hüseynov, giudici, e da Milan Blaško, cancelliere aggiunto di sezione, ha pronunciato una sentenza nella quale ha dichiarato, all'unanimità, il ricorso ricevibile per quanto riguardava le doglianze presentate dalla prima e dal secondo ricorrente e irricevibile per il resto, e ha dichiarato, a maggioranza, che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Alla sentenza era allegata l'esposizione dell'opinione dissenziente comune ai giudici Grozev, O'Leary e Hüseynov. 5. Il 30 gennaio 2018 i ricorrenti hanno chiesto il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione. Il 9 aprile 2018 il collegio della Grande Camera ha accolto questa richiesta. 6. La composizione della Grande Camera è stata poi stabilita conformemente agli articoli 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e 24 del regolamento. Nel corso delle deliberazioni finali, Jon Fridrik Kjølbro, giudice supplente, ha sostituito Aleš Pejchal, che non ha potuto partecipare (articolo 24 § 3 del regolamento). 7. Sia i ricorrenti che il Governo hanno presentato osservazioni scritte (articolo 59 § 1 del regolamento) sul merito della causa. 8. Il presidente della Grande Camera ha autorizzato ad intervenire nella procedura scritta i governi di Belgio, Bulgaria, Danimarca, Italia, Repubblica Ceca, Regno Unito e Slovacchia, nonché Alliance Defending Freedom (ADF) International, l’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF), il Centro AIRE e i genitori adottivi di X (articoli 36 § 2 della Convenzione e 44 § 3 del regolamento). 9. Il 17 ottobre 2018 si è tenuta un'udienza pubblica nel Palazzo dei diritti dell'uomo a Strasburgo. Sono comparsi: – per il Governo Sigg. F. SEJERSTED, avvocato generale, ufficio dell'avvocatura generale, M. EMBERLAND, agente, ufficio dell'avvocatura generale, Sigg.re H. LUND BUSCH, agente, ufficio dell'avvocatura generale, agenti; A. SYDNES EGELAND, avvocato, ufficio dell'avvocatura generale, Sigg. H. VAALER, avvocato, ufficio dell'avvocatura generale, SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 3 , D.T. GISHOLT, direttore, Ministero dell'Infanzia e dell'Uguaglianza, Sigg.re C. FIVE BERG, consigliere principale, Ministero dell'Infanzia e dell'Uguaglianza, H. BAUTZ-HOLTER GEVING, Ministero dell'Infanzia e dell'Uguaglianza, L. WIDTH, avvocato comunale, consiglieri; – per i ricorrenti Sig. G. THUAN DIT DIEUDONNÉ, avvocato, Sig.ra T. STRAND LOBBEN, consulente, prima ricorrente. La Corte ha sentito le dichiarazioni del sig. Thuan Dit Dieudonné e del sig. Sejersted e le risposte che gli stessi hanno dato alle domande poste loro dai giudici. IN FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE A. L'origine della causa 10. Nel mese di maggio 2008, la prima ricorrente si rivolse ai servizi di assistenza all'infanzia perché era incinta e si trovava in una situazione difficile: non aveva una residenza fissa ed era temporaneamente alloggiata presso i suoi genitori. 11. Il 10 giugno 2008, la prima ricorrente ed il futuro padre putativo, Z, si recarono al reparto ginecologico dell'ospedale regionale. Secondo le note registrate quel giorno nel fascicolo sanitario, il medico fu informato che la prima ricorrente aveva subìto un aborto tardivo nell'ottobre 2007 e che desiderava abortire anche questa volta. Furono eseguiti un test di screening della clamidia e un'ecografia e fu detto alla prima ricorrente e a Z che non sarebbe stato possibile abortire. 12. Il 23 giugno 2008 l'ospedale confermò che il risultato del test di screening della clamidia eseguito il 10 giugno 2018 era positivo. Il medico osservò che, una delle misure che il servizio di ostetricia avrebbe adottato per controllare le condizioni e la situazione della prima ricorrente, sarebbe stato di far contattare i servizi di assistenza all'infanzia da parte di un assistente sociale, con il consenso dell'interessata. Il giorno successivo, J.T., un'assistente sociale dell'ospedale, osservò che la prima ricorrente aveva espresso un forte desiderio di ottenere un posto in una struttura di accoglienza genitori-figli perché le sue capacità erano limitate a causa di una lesione cerebrale (begrensninger på grunn av hjerneskade) conseguente 4 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA a una crisi epilettica, perché non aveva una casa, aveva relazioni difficili con il padre putativo del bambino e con altri membri della sua famiglia, e cercava aiuto per diventare la migliore madre possibile. L'ospedale osservò che qualsiasi permanenza in una struttura di accoglienza genitori-figli sarebbe stata volontaria e che l'interessata e suo figlio avrebbero potuto lasciare la struttura quando lo desideravano. 13. Il 1° luglio 2008 l'ospedale informò i servizi di assistenza all'infanzia che la prima ricorrente aveva bisogno di sostegno durante la gravidanza e di essere seguita dopo la nascita del bambino. L'ospedale indicò anche la necessità che fosse alloggiata presso una struttura di accoglienza genitori- figli. I servizi di assistenza all'infanzia presero in carico il caso, con il consenso della prima ricorrente. Quest'ultima accettò di alloggiare in una struttura di accoglienza genitori-figli per tre mesi dopo la nascita del bambino, affinché potesse essere valutata la sua capacità di prendersi adeguatamente cura del neonato. 14. Il 16 luglio 2008 si tenne una riunione con i servizi di assistenza all'infanzia cui partecipò I.K.A., una psicologa dell'ufficio per l'infanzia, la gioventù e gli affari familiari. Secondo il verbale di questa riunione, fu convenuto che la prima ricorrente avrebbe ricevuto un controllo psicologico settimanale durante l'estate, in assenza dell'assistente sociale, e che la psicologa ne avrebbe poi dato conto ai servizi di assistenza all'infanzia. 15. Con decisione formale del 16 settembre 2008, alla prima ricorrente e a suo figlio fu offerto un posto per tre mesi in una struttura di accoglienza genitori-figli. In questa decisione si affermava che i servizi di assistenza all'infanzia erano preoccupati per la salute mentale della prima ricorrente e temevano che quest'ultima non fosse in grado di capire che la responsabilità di un bambino era una questione seria e di comprenderne le conseguenze 16. Pochi giorni prima, il 9 settembre 2008, i servizi di assistenza all'infanzia e la prima ricorrente avevano concordato un programma per la durata di questa permanenza. Vi era precisato che lo scopo principale del soggiorno sarebbe stato quello di consentire alla persona interessata di essere esaminata e osservata, e di guidarla al fine di fornirle sufficienti competenze genitoriali. Nel programma erano anche inclusi diversi obiettivi più specifici, in particolare l'osservazione della madre e del figlio, nonché l'esame della salute mentale (psyke) e della maturità della madre, della sua capacità di ricevere, comprendere e avvalersi dei consigli sul suo ruolo di madre e sul suo potenziale di sviluppo. Un altro obiettivo era la collaborazione con le persone vicine alla prima ricorrente. 17. Il 25 settembre 2008 la prima ricorrente diede alla luce un bambino, X, il secondo ricorrente. In quel momento si rifiutò di rivelare l'identità del padre di X. Quattro giorni dopo, il 29 settembre 2008, lei e X si trasferirono nella struttura di accoglienza genitori-figli. Per i primi cinque giorni, la nonna materna di X rimase lì con loro. 18. Il 10 ottobre 2008, la struttura di accoglienza genitori-figli contattò i SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 5 servizi di assistenza all'infanzia per comunicare loro le preoccupazioni espresse dal proprio personale. Secondo i fascicoli dei servizi di assistenza all'infanzia, il personale della struttura affermava che X non prendeva sufficiente peso e che era atonico. Il personale avrebbe anche riferito che, al momento del cambio del pannolino, più volte (gang på gang) avrebbe dovuto dire alla prima ricorrente che rimanevano tracce di escrementi, ma quest'ultima continuava a pensare solo a se stessa. 19. Il 14 ottobre 2008, alcuni operatori della struttura di accoglienza genitori-figli si dichiararono molto preoccupati per lo stato di X e per il livello delle capacità genitoriali della prima ricorrente. Gli stessi affermarono che sembrava che lei non avesse dichiarato il peso reale del bambino e che X avesse quindi perso più peso di quanto avessero creduto in un primo tempo. Aggiunsero che lei non sembrava comprendere affatto le emozioni di suo figlio (viser ingen forståelse av gutten sine følelser) né essere in grado di provare empatia per lui (sette seg inn i hvordan babyen har det). Gli operatori avevano deciso di collocare la prima ricorrente in un appartamento al piano principale per poterla osservare e monitorare più da vicino. La riunione successiva tra la prima ricorrente, il personale della struttura e i servizi di assistenza all'infanzia era prevista per il 24 ottobre 2008, ma gli operatori volevano anticipare la data perché ritenevano che questo problema non potesse attendere così a lungo. B. La procedura d'urgenza per il collocamento di X presso una famiglia affidataria 20. Il 17 ottobre 2008 si svolse una riunione tra la struttura di accoglienza genitori-figli, la prima ricorrente e i servizi di assistenza all'infanzia. La prima ricorrente, che non desiderava più ricevere un sostegno, aveva dichiarato in tale riunione di voler lasciare la struttura con suo figlio. Gli operatori espressero serie preoccupazioni circa le capacità genitoriali della prima ricorrente, affermando che quest'ultima non si svegliava di notte e che il bambino aveva perso molto peso, era atonico e sembrava disidratato. Gli stessi dichiararono che anche l’ispettore sanitario era molto preoccupato, mentre la prima ricorrente non lo era, e precisarono che la struttura aveva messo in atto una stretta sorveglianza ventiquattro ore su ventiquattro, che alcuni operatori rimanevano svegli la notte per chiamare la prima ricorrente affinché allattasse il suo bambino, che andavano a vederla ogni tre ore, giorno e notte, per assicurarsi che il bambino fosse alimentato e pensavano che quest'ultimo non sarebbe sopravvissuto se non avessero messo in atto un controllo così rigoroso. Essi ritenevano che se la prima ricorrente avesse portato via il bambino dalla struttura, quest'ultimo sarebbe stato in pericolo. Precisarono che X aveva un peso inferiore al peso critico normale (kritisk normalvekt) e aveva bisogno di essere alimentato e monitorato. 6 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 21. Nella decisione in questione si affermava anche che la prima ricorrente aveva comunicato ai servizi di assistenza all'infanzia le informazioni riguardanti il padre del bambino, ma si era rifiutata di autorizzare quest'ultimo ad eseguire un test di paternità e a firmare i documenti in ospedale in qualità di padre. In tale decisione si precisava che il padre voleva assumersi la responsabilità del bambino, ma non gli era stato ancora riconosciuto alcun diritto come parte interessata. 22. Nella decisione si aggiungeva che X doveva essere collocato con urgenza presso una famiglia affidataria e che la prima ricorrente nonché sua madre avrebbero avuto un diritto di visita della durata massima di un'ora e mezza a settimana. Per quanto riguardava le esigenze del bambino, era indicato che X aveva perso molto peso e che pertanto doveva essere controllato rigorosamente e seriamente. In particolare, si sottolineava che era molto importante stabilire adeguate procedure di alimentazione. Inoltre, si prevedeva che la prima ricorrente, i genitori cui X veniva affidato con urgenza, un team di specialisti (fagteam) e i servizi di assistenza all'infanzia avrebbero valutato costantemente il collocamento del bambino. Si precisava anche che i servizi comunali sarebbero dovuti rimanere in contatto con i genitori affidatari e che peraltro sarebbero stati responsabili di mantenere i contatti con la prima ricorrente e di assicurare il controllo della sua situazione. Il 21 ottobre 2008, il presidente dell'ufficio di assistenza sociale della contea (fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker) diede la sua approvazione preliminare. 23. Il 22 ottobre 2008 la prima ricorrente presentò all'ufficio di assistenza sociale della contea un ricorso avverso la decisione di affidamento d'urgenza. La ricorrente affermava che poteva vivere con X presso i suoi genitori, e sosteneva che sua madre rimaneva a casa sua ed era pronta ad aiutarla a prendersi cura di X. Precisava che lei stessa e sua madre erano anche disposte ad accettare l'aiuto dei servizi di assistenza all'infanzia. 24. Il 23 ottobre 2008, una terapeuta famigliare e una psicologa della struttura di accoglienza genitori-figli prepararono una relazione sul soggiorno della prima ricorrente e di sua madre nella struttura. Questa relazione menzionava un test di intelligenza cui era stata sottoposta la prima ricorrente, al quale quest'ultima aveva ottenuto un punteggio superiore a quello del 67% delle persone della sua età per quanto riguarda l'organizzazione percettiva (intesa come organizzazione degli elementi visivi) e inferiore a quello del 93% delle persone della sua età per quanto riguarda la comprensione verbale. Aggiungeva, inoltre, che la prima ricorrente aveva ottenuto un punteggio inferiore a quello del 99% delle persone della sua età per dei compiti che fanno intervenire la memoria di lavoro, vale a dire la capacità di prendere in considerazione ed elaborare informazioni complesse. Nella relazione si affermava che questi test confermavano l'impressione clinica prodotta dalla prima ricorrente, e si indicava che, attraverso il sostegno che le era stato assicurato, la struttura SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 7 aveva cercato di insegnare all'interessata come soddisfare i bisogni elementari del suo bambino in termini di alimentazione, igiene (stell) e sicurezza. Si precisava che la prima ricorrente aveva ricevuto consigli orali e pratici e che aveva costantemente (gjennomgående) avuto bisogno che le fossero ricordate le istruzioni e le fosse mostrato come fare. Secondo gli operatori della struttura, era frequente che non comprendesse quello che le veniva detto o spiegato, e dimenticava rapidamente. La relazione concludeva, in particolare: «La madre non si prende cura di suo figlio in modo soddisfacente. Durante la permanenza della madre e del bambino [nella struttura di accoglienza genitori-figli] (...), il personale (...) ha davvero temuto che i bisogni del bambino fossero trascurati. Per garantire il soddisfacimento dei bisogni elementari del bambino in termini di affetto e di alimentazione, il personale è dovuto intervenire e controllare il bambino da vicino giorno e notte. La madre non è in grado di soddisfare i bisogni materiali del figlio. Non si è assunta la responsabilità di prendersi cura di lui in modo soddisfacente. Ha avuto bisogno di essere sostenuta per delle cose molto elementari e che i consigli le fossero ripetuti più volte. Durante la sua permanenza, la madre ha fatto discorsi che abbiamo trovato molto inquietanti. Ha manifestato una grande mancanza di empatia verso suo figlio e in diverse occasioni un sentimento di disgusto. La madre ha dimostrato di non cogliere affatto ciò che suo figlio poteva o meno comprendere, né quali comportamenti poteva o meno controllare. La madre è caratterizzata da un funzionamento mentale incoerente ed ha grandi difficoltà in diversi settori che sono cruciali per la sua capacità di crescere il bambino. La sua capacità di provvedere alle esigenze pratiche di quest'ultimo deve essere analizzata alla luce di questa constatazione. La salute mentale della madre è segnata dai sentimenti difficili e dolorosi che prova per se stessa e dal modo in cui percepisce gli altri. La madre sembra soffrire lei stessa di carenze considerevoli. Riteniamo la madre incapace di prendersi cura del bambino. Pensiamo anche che lei abbia bisogno di un sostegno e di essere seguita. Come abbiamo detto oralmente ai servizi di assistenza all'infanzia, pensiamo che sia importante che la madre riceva molta attenzione dopo l'affidamento d'urgenza. La madre è vulnerabile. Le dovrebbe essere offerta una valutazione psicologica e un trattamento, e probabilmente ha bisogno di essere aiutata a trovare una motivazione per questo. Occorrerebbe stabilire per la madre un piano di sostegno individuale in diversi campi. La madre ha un potenziale (si vedano i test attitudinali) e occorre aiutarla ad usarlo consapevolmente.» 25. Il 27 ottobre 2008 l'ufficio di assistenza sociale esaminò il ricorso presentato dalla prima ricorrente contro la decisione di affidamento d'urgenza (paragrafi 22 e 23 supra). Fu sentita la prima ricorrente, accompagnata dal suo avvocato pagato grazie al gratuito patrocinio, e vennero sentiti anche tre testimoni. 26. Nella sua decisione emessa lo stesso giorno, firmata dal suo presidente, l'ufficio di assistenza sociale concluse che doveva basarsi sugli elementi forniti dalla psicologa della struttura di accoglienza genitori-figli 8 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA che aveva redatto la relazione della struttura nonché dal rappresentante dei servizi comunali di assistenza all'infanzia. Secondo questi elementi, la prima ricorrente era incapace di prendersi adeguatamente cura (betryggende) di X per quanto riguardava degli aspetti assolutamente essenziali e cruciali (helt vesentlige og sentrale områder) e, inoltre, aveva espresso il desiderio di lasciare la struttura. Per l'ufficio di assistenza sociale, era ovvio che X non poteva esserle affidato senza esporlo ad un rischio significativo. Rilevava anche che i genitori della prima ricorrente avevano successivamente dichiarato che, se necessario, sarebbero stati in grado di vigilare affinché il bambino fosse cresciuto correttamente. Ritenne che la sicurezza di X non sarebbe stata comunque sufficientemente garantita. Indicò che, dinanzi a lui, la madre della prima ricorrente aveva effettivamente dichiarato che durante la sua permanenza nella struttura di accoglienza genitori-figli, lei non aveva osservato nulla di preoccupante nel modo in cui sua figlia si era occupata di X, affermazione che, secondo l'ufficio di assistenza sociale, contrastava nettamente con le osservazioni della psicologa. Concluse, inoltre, che era la prima ricorrente, e non sua madre, che avrebbe dovuto occuparsi quotidianamente di X. 27. Lo stesso giorno, il 27 ottobre 2008, X fu portato in una clinica psichiatrica infantile per una valutazione. 28. Il 30 ottobre 2008, la prima ricorrente presentò ricorso al tribunale distrettuale (tingrett) contro la decisione emessa il 27 ottobre 2008 dall'ufficio di assistenza sociale (paragrafi 25-26 supra). 29. Il 13 novembre 2008, la prima ricorrente visitò X a casa della sua famiglia affidataria. Secondo quanto riferito dal responsabile della supervisione, Z aveva ricevuto il giorno prima il risultato di un test di paternità che mostrava che lui non era il padre di X. La prima ricorrente dichiarò di non sapere chi potesse essere il padre e che non si ricordava di aver avuto rapporti con qualcun altro. Convenne con il consulente dei servizi di assistenza all'infanzia che avrebbe contattato il suo medico e gli avrebbe chiesto di indirizzarla da uno psicologo. 30. Il 21 novembre 2008, una consulente incaricata degli affidi d'urgenza (beredskapshjemskonsulent) presso l'ufficio per l'infanzia, la gioventù e gli affari familiari pubblicò una relazione sull'attuazione della misura d'urgenza. Nelle sue conclusioni, dichiarava: «Quando il bambino è arrivato nella famiglia affidataria presso la quale era stato collocato d'urgenza il 17 ottobre, le sue braccia e le sue gambe non si muovevano ed emetteva pochi suoni. Non poteva aprire gli occhi, che erano rossi, gonfi e carichi di notevoli secrezioni. Era denutrito, pallido e debole [(slapp)]. Pochi giorni dopo, ha cominciato a muoversi, a emettere suoni e a riacquistare il colorito. Mangiava bene ad ogni pasto e gli piaceva il contatto fisico. Dopo aver ricevuto i farmaci appropriati, ha potuto aprire gli occhi e ha iniziato ad entrare in contatto con il suo ambiente circostante. Sono state messi in atto programmi adeguati, nonché un attento controllo sulla sua alimentazione e sul suo sviluppo. Durante le cinque settimane trascorse in affido famigliare d'urgenza, il bambino si è SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 9 sviluppato molto bene in tutti i settori. Il medico e gli ispettori sanitari sono stati soddisfatti del suo sviluppo e lo hanno seguito da vicino. Anche l'ospedale psichiatrico per bambini e adolescenti (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP) ha seguito il bambino e ha individuato quali potrebbero essere dei sintomi da stress comparsi durante la gestazione o nelle sue prime settimane di vita. I suoi genitori affidatari hanno fornito al bambino buone condizioni di sviluppo, e questo ha funzionato bene. Il bambino ha bisogno di adulti stabili che possano prendersi cura di lui, in funzione della sua età (aldersadekvat omsorg), e rispondere anche ai suoi bisogni futuri.» 31. Il 28 novembre 2008, i servizi comunali chiesero all'ufficio di assistenza sociale della contea di emettere un ordinanza di affidamento, in quanto la prima ricorrente non aveva le competenze genitoriali necessarie per soddisfare le diverse esigenze del bambino. Ritenevano che X si sarebbe rapidamente ritrovato in una situazione di grave negligenza se fosse stato restituito all'interessata. Per quanto riguardava il diritto di visita, i servizi comunali pensavano che l'affidamento in questione sarebbe stato a lungo termine e che X probabilmente sarebbe cresciuto nella famiglia affidataria. Aggiunsero che la prima ricorrente era giovane, ma che occorreva presumere che le sue capacità materne fossero limitate, almeno nei confronti di X ([m]or er ung, men det antas at hennes kapasitet som mor vil være begrenset, i hvert fall i forhold til dette barnet). 32. Il 5 dicembre 2008 l'equipe della clinica di psichiatria infantile, che aveva effettuato sei diverse osservazioni tra il 3 e il 24 novembre 2008, conformemente alle istruzioni date il 27 ottobre 2008 (paragrafo 27 supra), espose i suoi risultati in una relazione che comprendeva, in particolare, il seguente passaggio: «[X] era un bambino che presentava un significativo ritardo nello sviluppo quando ci è stato mandato per una valutazione e delle osservazioni. Oggi si comporta come un normale bambino di due mesi e presenta un normale potenziale di sviluppo. Da quello che possiamo osservare, è stato in grande pericolo. Nei bambini vulnerabili, la mancanza di reazione e conferma o altre interferenze nell'interazione possono portare a disturbi psicologici e dello sviluppo più o meno gravi se non fanno l'esperienza di altre relazioni che correggono queste carenze. La qualità delle prime interazioni tra un bambino e la persona a cui è più vicino è quindi di grande importanza per il suo sviluppo psicosociale e cognitivo. [X] mostra oggi i segni di un buono sviluppo psicosociale e cognitivo.» 33. Il 12 gennaio 2009 il tribunale distrettuale, composto da un giudice di carriera, uno psicologo e un assessore, conformemente all'articolo 36-4 del codice di procedura civile (paragrafo 133 infra), esaminò il ricorso presentato dalla prima ricorrente avverso la decisione adottata dall'ufficio di assistenza sociale nell'ambito della procedura di affidamento d'urgenza (paragrafi 25-26 e 28 supra). Nella sentenza emessa il 26 gennaio 2009, il tribunale distrettuale rammentò innanzitutto che, in applicazione del secondo comma dell'articolo 4-6 della legge sulla protezione dell'infanzia (paragrafo 122 infra), una decisione provvisoria poteva essere adottata solo se il rischio di danno era elevato e se il bambino sarebbe stato esposto a un 10 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA grave pericolo se non fosse stato immediatamente affidato. Inoltre osservò che la causa riguardava un bambino che era appena nato quando era stata emessa l'ordinanza di affidamento provvisorio e che, successivamente, tale provvedimento era stato più volte riesaminato in seguito a ricorsi presentati dalla madre. 34. Nelle sue conclusioni, il tribunale distrettuale indicò che non vi era alcun dubbio che, alla data in cui era stata emessa l'ordinanza di affidamento provvisorio, X si trovasse in una situazione grave e mostrasse chiari segni di negligenza psicologica e fisica. Dichiarò pertanto che la condizione di rischio «elevato» (vesentlighetskravet) ai sensi del secondo comma dell'articolo 4-6 della legge sulla protezione dell'infanzia (paragrafo 122 infra) era soddisfatta. Aggiunse che, al momento della sua sentenza, X era in uno stato di salute migliore e mostrava uno sviluppo normale grazie agli sforzi dei suoi genitori affidatari e alle misure di controllo. Considerando che le capacità genitoriali della prima ricorrente non erano cambiate, dichiarò di temere che X avrebbe corso un grave rischio se fosse stato restituito a sua madre in quel momento, anche se quest'ultima viveva con i suoi genitori e poteva avvalersi del loro sostegno. Osservò in effetti che la questione in discussione era quella della capacità della prima ricorrente di prendersi cura del bambino. 35. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il tribunale distrettuale concluse che non vi era alcun motivo di revocare l'ordinanza di affidamento urgente in attesa della decisione dell'ufficio di assistenza sociale della contea sulla questione dell'affidamento definitivo del bambino. 36. La prima ricorrente non si rivolse alla corte d'appello (lagmannsrett). C. La procedura relativa all'ordinanza di affidamento 1. La procedura dinanzi all'ufficio di assistenza sociale della contea 37. Il 17 e 18 febbraio 2009, l'ufficio, composto da un amministratore abilitato ad agire in qualità di giudice di carriera, uno psicologo e un assessore, conformemente all'articolo 7-5 della legge sulla protezione dell'infanzia (paragrafo 122 infra), tenne un'udienza avente ad oggetto la richiesta di emissione di ordinanza di affidamento presentata dai servizi di assistenza all'infanzia (paragrafo 31 supra). La prima ricorrente vi partecipò e fu sentita, così come altri sette testimoni, tra cui degli esperti, i suoi genitori, la loro vicina di casa e un amico di famiglia. Nel corso dell'udienza, i servizi di assistenza all'infanzia chiesero che X fosse preso in carico dalle autorità locali e collocato presso una famiglia affidataria, e che alla prima ricorrente fosse concesso un diritto di visita limitato a quattro visite all'anno, di due ore ciascuna, sotto sorveglianza. La prima ricorrente chiese che fosse respinta la richiesta di ordinanza di affidamento e che le fosse restituito X. In via sussidiaria, chiese di poter beneficiare di almeno una visita al mese, o di un diritto di visita definito a discrezione dell'ufficio SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 11 di assistenza sociale. 38 Nella sua decisione del 2 marzo 2009, l'ufficio di assistenza sociale dichiarò innanzitutto che, indipendentemente dalle argomentazioni e dalle richieste delle parti, spettava a lui esaminare se X dovesse essere preso in carico dai servizi di assistenza all'infanzia e, in caso affermativo, pronunciarsi sul tipo di affidamento appropriato e definire le modalità di visita. 39. L'ufficio di assistenza sociale concluse che la condizione di base di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4-12 della legge sulla protezione dell'infanzia (paragrafo 122 infra) era stata soddisfatta in quanto, se X fosse tornato a vivere con la prima ricorrente, avrebbe rischiato di trovarsi esposto a gravi carenze nel soddisfacimento dei suoi bisogni psicologici e materiali. 40. L'ufficio di assistenza sociale sottolineò che aveva basato la sua valutazione non sulla situazione della prima ricorrente né sui tratti della sua personalità, ma sulla sua capacità di crescere il figlio e sull'evoluzione del suo comportamento. Tuttavia, osservò che la struttura di accoglienza genitori-figli aveva ritenuto che l'incapacità dell'interessata di trarre profitto dal sostegno che le era fornito era legata ai suoi limiti cognitivi. Fece riferimento alle conclusioni della struttura secondo cui i risultati dei test pertinenti corrispondevano alle osservazioni quotidiane fatte dai suoi operatori (paragrafo 24 supra). Affermò anche che i risultati dei test eseguiti nella struttura erano ampiamente in linea con le precedenti valutazioni di cui la prima ricorrente era stata oggetto e corrispondevano anche alle preoccupazioni espresse, tra l'altro, dalla psicologa dell'ufficio per l'infanzia, la gioventù e gli affari di famiglia (paragrafo 14 supra) durante l'estate 2008. Secondo l'ufficio di assistenza sociale, questi elementi facevano pensare che i problemi dell’interessata fossero di importanza basilare e che il suo potenziale di sviluppo fosse limitato. (sier noe om at mors problematikk er av en grunnleggende karakter og at endringspotensialet er begrenset). 41. L'ufficio di assistenza sociale si ritenne obbligato a concludere che l'affidamento era necessario e che sarebbe stato nell'interesse superiore di X. Per quanto riguardava la scelta del tipo di affidamento più appropriato, ritenne che, tenuto conto dell'età e delle esigenze di X, il collocamento presso una famiglia affidataria costituisse chiaramente la soluzione migliore per lui in quella fase ed emise un'ordinanza in tal senso. Data l'età e la vulnerabilità di X, si pronunciò anche in favore di un affido famigliare rafforzato nel quadro del quale la famiglia affidataria avrebbe ricevuto un maggiore aiuto e sostegno, almeno per il primo anno. 42. Sulla questione del diritto di visita, l'ufficio di assistenza sociale rammentò che in virtù dell'articolo 4-19 della legge sulla protezione dell'infanzia (paragrafo 122 infra), i bambini e i loro genitori avevano il diritto di vedersi, salvo decisione contraria. Aggiunse che, quando veniva 12 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA emessa una ordinanza di affidamento, era sua responsabilità stabilire il regime di visita, e che le decisioni che vi facevano riferimento dovevano essere nell'interesse superiore del minore, conformemente all'articolo 4-1 della legge sulla protezione dell'infanzia (ibidem). Precisò che anche la finalità e la durata dell'affidamento dovevano essere tenute in considerazione nelle decisioni sul regime di visita. 43. Sulla base delle informazioni di cui disponeva al momento della sua decisione, l'ufficio di assistenza sociale ritenne che X sarebbe probabilmente cresciuto nella sua famiglia affidataria a causa (har sammenheng med), secondo lui, dei problemi fondamentali della prima ricorrente e del limitato potenziale di sviluppo (mors grunnleggende problematikk og begrensede endringspotensial) di quest'ultima (paragrafo 40 supra). Ciò significava che i genitori affidatari di X sarebbero diventati i suoi genitori psicologici e che il regime di visita doveva essere definito in modo tale da non pregiudicare il processo di attaccamento, che era già ben avviato. A suo parere, a X occorreva offrire una vita quotidiana pacifica e stabile e considerare (det legges til grunn) che il bambino aveva esigenze particolari in questo senso. L'ufficio ritenne che lo scopo del diritto di visita era quello di fare in modo che X conoscesse sua madre. 44. Sulla base di una valutazione complessiva che teneva conto di tutti i fattori sopra menzionati, l'ufficio di assistenza sociale decise di concedere sei visite all'anno, della durata di due ore ciascuna. Ammise di avere qualche dubbio sulla frequenza delle visite, che poteva sembrare troppo elevata, soprattutto rispetto alle reazioni di X. Tuttavia, a suo avviso, lo svolgimento degli incontri poteva essere migliorato se i servizi di assistenza all'infanzia avessero offerto maggiore consulenza e adattamento, ma anche se la frequenza delle visite fosse ridotta significativamente. 45. Secondo l'ufficio di assistenza sociale, i servizi di assistenza all'infanzia dovevano essere autorizzati a eseguire un controllo durante le visite per assicurarsi che X fosse trattato correttamente. 46. L'ufficio di assistenza sociale concluse la sua decisione incaricando i servizi di assistenza all'infanzia di fissare la data e il luogo degli incontri. 2. La procedura dinanzi al tribunale distrettuale 47. Il 15 aprile 2009 la prima ricorrente presentò ricorso al tribunale distrettuale avverso la decisione dell'ufficio di assistenza sociale che disponeva l'affidamento di X (paragrafi 38-46 supra) sostenendo, in particolare, che l'attuazione delle misure di assistenza avrebbe permesso di garantire delle condizioni soddisfacenti presso il suo domicilio e che l'ordinanza di affidamento era stata emessa senza che fossero state prima applicate misure sufficienti. 48. Il 6 maggio 2009 i servizi di assistenza all'infanzia inviarono alla prima ricorrente una lettera con la quale la invitavano a un colloquio per discutere il tipo di assistenza che potevano offrirle. La lettera conteneva il SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 13 seguente passaggio: «I servizi di assistenza all'infanzia vogliono che lei riceva l'aiuto di cui ha bisogno per elaborare ciò che ha passato per via dell'affidamento del suo bambino, ecc. Se desidera sottoporsi a un trattamento psicologico, questo servizio si farà carico delle spese.» 49. Il 14 maggio 2009, la prima ricorrente partecipò a un incontro madre-figlio, accompagnata da due conoscenti. Secondo il resoconto, ad un certo punto, il responsabile della supervisione nominato dai servizi di assistenza all'infanzia le fece osservare che il tempo trascorso con X sarebbe stato più sereno se lei fosse rimasta sola con lui. L'interessata gli rispose che il responsabile doveva capire che, se lei desiderava essere accompagnata, era perché veniva trattata male. Alla fine fu deciso che solo uno dei suoi conoscenti avrebbe assistito. Durante l'incontro, la prima ricorrente affermò di aver ricevuto una lettera sgradevole (ukoselig) dai servizi di assistenza all'infanzia che le proponevano di vederla per discutere dell'aiuto di cui avrebbe potuto aver bisogno (paragrafo 48 supra). La prima ricorrente dichiarò di non voler alcun aiuto e di non aver certamente bisogno di sostegno psicologico. 50. Il 19 agosto 2009 il tribunale distrettuale si pronunciò sulla questione dell'ordinanza di affidamento (paragrafo 47 supra). In primo luogo dichiarò di essere stato chiamato a riesaminare un'ordinanza di affidamento che era stata adottata dall'ufficio di assistenza sociale della contea in virtù dell'articolo 4-12 della legge sulla protezione dell'infanzia (paragrafo 122 infra) e che doveva essere esaminata rispetto alle disposizioni del capitolo 36 del codice di procedura civile. Precisò che, nell'ambito del riesame di tale decisione, aveva facoltà di esaminare tutti i punti, di diritto o di fatto, e di verificare il modo in cui l'amministrazione aveva esercitato il suo potere discrezionale. Rammentò che, secondo una giurisprudenza consolidata, tale riesame non doveva basarsi sulle circostanze che prevalevano alla data della decisione impugnata, ma su quelle che esistevano alla data in cui era stato chiamato a pronunciarsi. Aggiunse che, in linea di principio, non era quindi tenuto a rivedere in dettaglio i motivi addotti dall'ufficio di assistenza sociale per ordinare l'affidamento. Tuttavia, ritenne che vi fossero ragioni particolari che richiedevano in questo caso un controllo approfondito. 51. Sulla base degli elementi di cui disponeva, il tribunale distrettuale concluse infine che né al momento della sua sentenza né prima era stato sufficientemente dimostrato che la capacità della prima ricorrente di occuparsi del proprio figlio presentasse carenze tali da soddisfare le condizioni richieste per la presa in carico di X da parte dei servizi di assistenza all'infanzia. In particolare, dichiarò che le difficoltà di X nel prendere peso potevano essere state causate da un'infezione agli occhi. Di conseguenza, annullò la decisione dell'ufficio di assistenza sociale della contea. 52. Il tribunale distrettuale ordinò quindi che X fosse restituito alla 14 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA prima ricorrente, constatando che le parti erano d'accordo nel dire che il ritorno avrebbe dovuto svolgersi con modalità che permettessero di evitare di traumatizzare ulteriormente X. Il tribunale distrettuale notò che il bambino viveva presso i suoi genitori affidatari da dieci mesi e che si era affezionato a loro. In considerazione di quanto emerso nel corso del procedimento, presunse che i servizi di assistenza all'infanzia avrebbero fornito all'interessata e ai genitori affidatari di X l'assistenza di cui avevano bisogno. Ritenne che, tenuto conto della volontà di collaborare espressa dalla prima ricorrente, doveva essere possibile promuovere lo spirito di collaborazione necessario per consentire ai suddetti servizi di fornire al bambino l'aiuto di cui avrebbe potuto aver bisogno. 53. Nei giorni successivi alla sentenza del tribunale distrettuale, ci sono stati diversi scambi di e-mail tra l'avvocato della prima ricorrente e i servizi di assistenza all'infanzia e, il 26 agosto 2009, si tenne una riunione. Il giorno successivo, la prima ricorrente, tramite il suo avvocato, chiese che le fosse fissato un appuntamento per poter immediatamente (omgående) prendere X dalla sua famiglia affidataria e riportarlo a casa. Propose la data di sabato 29 agosto 2009. Disse che X avrebbe potuto esserle consegnato dalla madre affidataria, la quale sarebbe potuta rimanere per tutto il tempo che desiderava. Aggiunse che, previo suo accordo, la madre affidataria avrebbe potuto visitare X quando voleva. Tuttavia, precisò che i rappresentanti dei servizi di assistenza all'infanzia non sarebbero stati i benvenuti. 54. I servizi di assistenza all'infanzia non diedero seguito alla richiesta della prima ricorrente volta ad ottenere l'immediata restituzione di X, ma gli incontri madre-figlio si moltiplicarono. Nei giorni 1, 3, 4 e 7 settembre 2009 si svolsero degli incontri presso la casa dei genitori della prima ricorrente. La responsabile della supervisione prese degli appunti dettagliati durante ogni incontro, nonché durante le conversazioni con la madre affidataria, e preparò un resoconto sintetico di tutti gli incontri. Essa notò, tra l'altro, che la madre affidataria aveva dichiarato che l'incontro del 1° settembre 2009 era «andato bene (gikk greit) sotto molti aspetti», ma che X era poi molto stanco. Aggiunse che si era mostrato agitato e che era stato difficile metterlo a letto. Alla fine dell'incontro del 3 settembre, notò che X era pallido e che sembrava completamente esausto. Inoltre, osservò che X aveva mostrato segni di stanchezza dopo gli incontri del 4 e del 7 settembre. Nei suoi appunti, peraltro, indicò che aveva trovato strano (underlig) che a X non fosse stato proposto di mangiare qualcosa, anche se la famiglia era stata informata che a quell'ora X mangiava. Rilevò che la prima ricorrente aveva preso nota di questa informazione il primo giorno, ma l'aveva dimenticata di nuovo il giorno successivo. Nel suo resoconto, si chiedeva se tale omissione potesse essere spiegata dal fatto che la prima ricorrente era poco sicura di sé e aveva paura di fare domande. Descriveva anche in dettaglio come X reagiva dopo gli incontri, soprattutto i pianti, il sonno, la digestione e il suo comportamento in generale. SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 15 3. La procedura dinanzi alla corte d'appello 55. Il 4 settembre 2009 i servizi comunali chiesero l'autorizzazione ad impugnare la sentenza del tribunale distrettuale (paragrafi 50-52 supra), la conferma della decisione adottata dall'ufficio di assistenza sociale della contea il 2 marzo 2009 (paragrafi 38-46 supra) e parallelamente cercarono di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza del tribunale distrettuale. I servizi comunali argomentarono innanzitutto che questa sentenza del tribunale distrettuale presentava gravi vizi. Sostennero che era poco probabile che l'infezione oculare avesse potuto essere all'origine delle difficoltà di X a prendere peso. Aggiunsero che la prima ricorrente aveva potuto vedere X, ma queste visite non erano andate bene, anche se lei stessa aveva ricevuto consigli su come migliorarle. Precisarono che X aveva avuto forti reazioni alla fine di queste visite. In secondo luogo, sostennero che il caso sollevava una questione di interesse generale relativa alle facoltà cognitive (kognitive ferdigheter) della prima ricorrente. Affermarono che quest'ultima aveva difficoltà generali di apprendimento e che dei test avevano rivelato che aveva anche delle difficoltà specifiche che incidevano sul suo funzionamento quotidiano. Argomentarono che il grado di capacità dell'interessata di ragionamento verbale, elaborazione delle informazioni complesse e reazione di fronte a situazioni nuove si rifletteva sulla sua capacità di prendersi correttamente cura di un bambino. A questo proposito, i servizi comunali menzionarono un certo numero di domande che, a loro avviso, richiedevano delle risposte, soprattutto sapere ciò che la prima ricorrente fosse capace o incapace di fare, se fosse opportuno affidarle un bambino in tenera età e se esistessero misure di assistenza realistiche che potessero compensare le sue carenze. 56. L'8 settembre 2009 il tribunale distrettuale decise di sospendere l'esecuzione della sua sentenza fino alla decisione della corte d'appello. 57. L'11 settembre 2009, nella sua risposta al ricorso presentato dai servizi comunali, la prima ricorrente, tramite il suo avvocato, dichiarò che questi ultimi erano intervenuti perché la consideravano quasi ritardata (nærmest er tilbakestående) e quindi incapace di occuparsi di un bambino, fatto che lei qualificava come un'accusa offensiva (grov beskyldning). Sostenne anche che non vi erano vizi nella sentenza del tribunale distrettuale. 58. Con decisione del 9 ottobre 2009, i servizi di assistenza all'infanzia nominarono due esperti, una psicologa B.S. e una esperta in terapia famigliare E.W.A., e le incaricarono di esaminare X dal momento che quest'ultimo aveva manifestato forti reazioni alla fine del periodo in cui si erano svolti frequenti incontri madre-figlio a casa dei genitori della prima ricorrente (paragrafo 54 supra). Oltre a ricercare quali fossero le cause di tali reazioni, queste esperte dovevano fornire consulenza e sostegno alla madre affidataria per aiutarla a far fronte a tali reazioni, nonché alla prima ricorrente, se vi acconsentiva, per gestire queste visite. 16 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 59. Il 12 ottobre 2009 la corte d'appello autorizzò l'appello in quanto la decisione emessa dal tribunale distrettuale o il procedimento che quest'ultimo aveva condotto presentavano gravi vizi (paragrafi 55 supra e 133 infra). La corte d'appello confermò anche la sospensione dell'esecuzione della sentenza che il tribunale distrettuale aveva pronunciato (paragrafo 56 supra). 60. Il 4 novembre 2009, l'avvocato della prima ricorrente chiese ai servizi di assistenza all'infanzia se la loro offerta di sostegno dell'interessata (paragrafo 48 supra) fosse ancora valida. Nella loro risposta del 12 novembre 2009, i servizi di assistenza all'infanzia espressero preoccupazione per la prima ricorrente e dichiararono che era importante che quest'ultima si facesse aiutare. Confermarono che si sarebbero fatti carico di pagare gli onorari di uno psicologo o di qualsiasi altro consulente che la prima ricorrente avesse scelto e che non avrebbero chiesto alla persona scelta di fornire loro informazioni o di testimoniare nel processo in corso 61. Il 15 novembre 2009 la corte d'appello incaricò una esperta psicologa, M.S., per valutare il caso. 62. Il 20 febbraio 2010 le due esperte incaricate dai servizi di assistenza all'infanzia di esaminare gli incontri madre-figlio e i loro effetti su X (paragrafo 58 supra) presentarono una relazione, lunga più di diciotto pagine. In questa relazione, dichiararono di non aver osservato alcuna sessione di incontro, «perché [era] l'esperta incaricata dalla corte d'appello che se ne [era] fatta carico». Rilevarono, inoltre, che la prima ricorrente aveva rifiutato qualsiasi consiglio in merito a tali incontri. Il capitolo intitolato «È possibile fare ipotesi sulle competenze dei genitori nelle situazioni di incontro con il bambino sulla base della loro capacità di prendersi cura di quest'ultimo?» conteneva i seguenti passaggi: «Leggendo i vari documenti, osserviamo che [la struttura di accoglienza genitori- figli] descrive, per quanto riguarda le capacità richieste per svolgere il ruolo di madre, gravi carenze che corrispondono a quello che noi osserviamo più di un anno dopo durante gli incontri madre-figlio. Ad esempio, durante questi incontri, la madre mostra una incapacità di fornire l'assistenza genitoriale di base, come abbiamo descritto sopra. Peraltro, il modo in cui interviene come genitore nei confronti di suo figlio durante gli incontri è privo di sensibilità. Sembra che abbia grandi difficoltà a comprendere gli affetti di X, condividere la sua gioia, dargli un senso di sicurezza, guidarlo con conferme e dare nomi alle cose. Questo è molto grave. Constatiamo che la madre si scontra con problemi significativi durante tutti gli incontri e che non c'è dubbio che questi problemi influenzeranno anche le sue competenze genitoriali in generale. In una relazione datata 19 febbraio 2008, ossia due anni fa, [H.B.] Phd. e specialista in neurologia clinica, scriveva quanto segue: «Non vi sono cambiamenti significativi nei risultati dei test di intelligenza eseguiti prima dell'operazione e durante il controllo effettuato due anni dopo l'operazione. I risultati dei suoi test di intelligenza sono rimasti molto simili da quando aveva dieci anni e mezzo, segno che la sua intelligenza è rimasta stabile in questi anni.» SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 17 [H.B.] dice che il suo funzionamento intellettivo è di circa due deviazioni standard al di sotto di quello delle persone della sua età e che ha problemi di memoria a lungo termine e di trasferimento dell'informazione da un argomento all'altro. Constatiamo che le difficoltà cognitive della madre rendono gli incontri sorvegliati con suo figlio più problematici di quanto non lo siano di solito perché a volte [(fra gang til gang)] non sa cosa fare con il bambino e si lascia ampiamente dominare dai suoi impulsi. La relazione di H.B. indica anche che lei ha difficoltà a comprendere il contenuto di ciò che legge, e abbiamo anche osservato che lei non è in grado di leggere e capire la situazione quando è con suo figlio. Riteniamo che questo sia un punto importante e fondamentale che permetta di far luce sulle competenze della madre nelle situazioni di incontro e sulle sue capacità genitoriali. Per quanto riguarda la relazione tra le sue capacità genitoriali e le sue facoltà cognitive, si presume che [M.S.], la psicologa esperta incaricata dalla corte d'appello, lo analizzerà in modo più approfondito. Pensiamo che questo elemento influisca sul comportamento della madre nei confronti di X durante gli incontri nonché sulle sue difficoltà ad essere emotivamente sensibile ai bisogni del bambino durante la crescita. A pagina 5 della sua relazione [(sentenza)] del 2009, il tribunale distrettuale sintetizzava [la situazione] come segue: «È noto che molte donne, soprattutto quelle che partoriscono per la prima volta, possono avere una reazione psicologica dopo la nascita che, in casi estremi, può assumere la forma di una grave depressione postnatale. Tutte le reazioni che si esprimono con un sentimento di alienazione e di insicurezza verso il neonato rientrano nei limiti della norma.» Riteniamo che le difficoltà incontrate dalla madre durante gli incontri madre-figlio non possano essere considerate causate da una grave depressione postnatale in quanto seguono uno schema simile da più di un anno e mezzo. Mostrano piuttosto una insufficiente capacità genitoriale di base che non è dovuta esclusivamente alla depressione postnatale. Crediamo che sia cruciale [(avgjørende viktig)] interpretare le difficoltà provate della madre nell'incontrare il proprio figlio nonché le sue capacità genitoriali in generale alla luce di modelli psicologici esplicativi più complessi relativi al tempo stesso ai problemi cognitivi e alle gravi esperienze traumatiche vissute sia nell'infanzia che nell'età adulta, la cui ricerca ha mostrato che incidono sulla capacità di una persona di funzionare come genitore se non si fanno sforzi considerevoli su un piano individuale e se non è messo in atto un trattamento. Crediamo che l'esperta psicologa descriverà più dettagliatamente questo aspetto.» 63. Il 3 marzo 2010, M.S., la psicologa esperta nominata dalla corte d'appello (paragrafo 61 supra), presentò la sua relazione. Aveva osservato due incontri, uno tra il bambino e sua madre da sola e l'altro a cui avevano partecipato la prima ricorrente, sua madre e sua sorella. In questa relazione, il capitolo intitolato «Funzionamento sociale e scolastico» conteneva in particolare i seguenti passaggi: «Nel corso degli anni, lo SSE (centro nazionale di epilessia, Statens senter for epilepsi) ha effettuato ripetute valutazioni della [prima ricorrente] utilizzando test che permettono di misurare l'evoluzione della sua malattia nonché altri test volti a descrivere meglio il funzionamento dell'interessata. In questo caso, l'analisi era concentrata soprattutto sul test WISC-R, che è stato eseguito prima e dopo l'operazione subìta dall'interessata. I risultati ottenuti in questo test sono stati espressi sotto forma di punteggio di quoziente intellettivo (QI) che è stato oggetto di discussione nel corso della procedura relativa alle misure di protezione dell'infanzia, 18 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA in cui rientra anche questa relazione. È pertanto opportuno formulare alcune osservazioni sui risultati di questo test. Il test WISC-R è un test ben noto e frequentemente utilizzato per misurare le capacità intellettuali di un bambino. Queste capacità sono associate ai risultati scolastici. I risultati di questo test forniscono informazioni utili sulla capacità del bambino di apprendere e di utilizzare l'apprendimento. Il profilo di funzionamento stabilito sulla base di un test WISC-R serve quindi come base per l'elaborazione di misure educative mirate a scuola e può anche contribuire alla preparazione di soluzioni educative personalizzate per bambini con bisogni specifici. Il risultato finale di un test di intelligenza è espresso tramite un punteggio di (QI), che è una definizione operativa dell'intelligenza che fornisce una espressione numerica del modo in cui le capacità definite come facenti parte dell'intelligenza sono ripartite tra gli individui in una data popolazione. Questo test è standardizzato, vale a dire che esiste una distribuzione statistica normale con uno scarto medio da entrambi i lati. Il test WISC-R è caratterizzato da un indice medio di 100 e da una deviazione standard di +-15. Un punteggio che si collochi nella forchetta di distribuzione di 85- 115 punti è considerato all'interno della forchetta normale, che raggruppa il 68% della popolazione di riferimento, con il 98% della popolazione che ottiene un punteggio tra le due deviazioni standard, cioè nell'intervallo di 70-130 punti. Ai fini della valutazione diagnostica di un punteggio di QI, le persone che hanno ottenuto un risultato compreso tra 50 e 69 sono considerate soggetti con un lieve ritardo mentale. I risultati ottenuti con il test di intelligenza possono migliorare man mano che il soggetto si sviluppa se dispone delle risorse cognitive fondamentali. In questo caso, alcuni elementi mostrano che il punteggio di QI [della prima ricorrente] è rimasto lo stesso per tutta la sua infanzia e la sua adolescenza, il che significa che non ha recuperato il ritardo intellettivo dopo l'intervento chirurgico al cervello. 1.3 Riepilogo Le informazioni anamnestiche provenienti dalla scuola, dal servizio sanitario specializzato e dalla famiglia forniscono un quadro generale che rivela [presso l'interessata] una scarsa capacità di apprendimento e un funzionamento sociale carente che si sono manifestati già nella prima infanzia e si sono protratti fino all'età adulta. [La prima ricorrente] aveva ottenuto scarsi risultati scolastici nonostante le buone condizioni generali di vita e le considerevoli risorse supplementari che erano state messe in atto per lei, e nonostante la sua motivazione e tutti gli sforzi che dispiegava. È quindi difficile dare per i suoi risultati una spiegazione diversa dalle difficoltà generali di apprendimento causate da un disturbo cognitivo fondamentale. Questa conclusione è supportata dai punteggi sistematicamente mediocri che la stessa ha ottenuto nei test di QI, sia prima che dopo l'intervento chirurgico contro l'epilessia. [La prima ricorrente] incontrava anche problemi di funzionamento socio-affettivo, che sono anch'essi riportati in maniera ricorrente in tutti i documenti relativi alla sua infanzia e alla sua adolescenza in cui si segnala una mancanza di capacità sociali e di adattamento sociale, legata principalmente a un comportamento sociale inadeguato per la sua età [([(ikke-aldersadekvat sosial fremtreden)] («puerile») e a uno scarso controllo dei suoi impulsi. Vi si afferma inoltre che [la prima ricorrente] si mostrava molto riservata e aveva poca fiducia in se stessa, fatto che deve essere considerato alla luce dei suoi problemi.» Nel capitolo intitolato «Valutazione del funzionamento genitoriale, delle competenze nelle situazione di incontro e dell'effetto delle misure di assistenza» la relazione contiene i seguenti passaggi: SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 19 «5.1 Capacità di prendersi cura di un bambino Come risulta chiaramente da quanto esposto sopra, ho dato una particolare importanza alle conseguenze dello stato [della prima ricorrente] sul suo funzionamento generale e sul punto di verificare se abbia tutte le competenze necessarie per occuparsi di un bambino. È importante osservare che né [la prima ricorrente] né i suoi genitori credono che esista un collegamento tra il suo precedente stato di salute, il suo funzionamento in età adulta e le sue capacità di prendersi cura di suo figlio. Non è vero che l'epilessia priva le persone che ne sono colpite delle loro capacità di prendersi cura di qualcuno, come pure un punteggio basso di QI non giustifica di per sé l'affidamento di un bambino. Il risultato ad un test può tuttavia aiutare a comprendere perché la capacità di funzionamento di una persona è deficitaria, in particolare se è messo in relazione con altre osservazioni e constatazioni. [La prima ricorrente] è affetta fin da quando era bambina da una grave forma di epilessia refrattaria. Si tratta di una forma instabile di epilessia che modifica il cervello e intacca lo sviluppo di tutta la personalità. Occorre anche menzionare gli effetti indesiderati dei potenti medicinali che la stessa ha assunto durante tutta la sua infanzia. Il dottore [R.B.L.] dello SSE, che conosce molto bene i precedenti della [prima ricorrente], parla del «peso dell'epilessia», ossia dei problemi socio-affettivi che possono essere generati da una ridotta capacità di apprendimento e da una inadattabilità sociale. È quindi perfettamente ragionevole supporre che il peso della malattia sia di per sé, in una certa misura, fonte di ritardi per lei. Alcune misure oggettive del suo funzionamento praticate in diverse fasi della sua crescita lo confermano. Questi elementi, messi in relazione con delle osservazioni cliniche, fanno apparire [la prima ricorrente] come una giovane donna che presenta significativi disturbi cognitivi. Secondo me, questo è quello che i servizi della sanità pubblica hanno rimarcato quando [la prima ricorrente] li ha informati della sua gravidanza ed è quello che li ha preoccupati. Alcuni aggettivi quali «immatura» e «puerile» ricorrono spesso nelle descrizioni del suo comportamento durante la crescita, e sono tuttora utilizzati anche adesso che ha ventiquattro anni. L'apparenza della [prima ricorrente] e il suo comportamento spiegano ampiamente l'uso di tali aggettivi: è piccola, delicata e sembra ben più giovane della sua età cronologica. Vive a casa dei genitori, dove la sua camera è tappezzata con una carta dipinta sulla quale figurano i Mumin ed è piena di oggetti che ci si aspetterebbe di trovare nella camera di un adolescente. Sono preoccupata per la capacità della [prima ricorrente] di prendersi cura di se stessa. Sembra giovane, poco sicura di sé e in parte indifesa. Le sue relazioni con gli uomini non sembrano chiare. Ha avuto una relazione amorosa con un uomo con il quale ha anche convissuto per un breve periodo, ma questa relazione è stata burrascosa e tempestata da episodi di violenza sessuale. È rimasta incinta di X mentre era ancora con il suo ragazzo, senza che [la prima ricorrente] sia stata in grado di fornire una spiegazione al fatto che quest'ultimo non è risultato essere il padre del bambino. È sembrata confusa su questo punto ed ha raccontato più storie diverse. Ha anche contratto una malattia sessualmente trasmissibile (la clamidia) senza conoscere la fonte dell'infezione. [La prima ricorrente] voleva un figlio, ma si è affidata al caso senza pensare alle conseguenze e ai doveri che il fatto di assumersene da sola la responsabilità avrebbe comportato. Il 7 novembre 2007 ha dichiarato al medico dello SSE che non utilizzava metodi contraccettivi e che in quel momento avrebbe potuto essere incinta. Più tardi, nella stessa giornata, ha dichiarato che voleva essere incinta. Nel novembre 2007, nel corso della diciottesima settimana di gravidanza, ha subìto un aborto praticato presso [l'ospedale R.] sulla base di indicazioni sociali. [La prima ricorrente] ha scattato una foto del feto, fatto che può sembrare bizzarro. Le è stata 20 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA anche consegnata un impronta della mano e del piede del feto. All'[ospedale R.], è stata descritta come immatura e con una rete sociale limitata. Le circostanze che hanno accompagnato le due gravidanze rivelano il grado di consapevolezza che [la prima ricorrente] ha delle proprie scelte e delle loro conseguenze. Questo punto è importante nella valutazione della sua capacità di occuparsi di un bambino. Peraltro [la prima ricorrente] non ha terminato i suoi studi e non ha un impiego stabile. Ha vissuto quasi sempre a casa dei genitori, nella sua ex camera, e ha poca esperienza di una vita da adulta autonoma che si prenda la responsabilità di strutturare la sua vita, di assicurarsi un reddito e di stabilire le sue priorità economiche. Le relazioni con i suoi genitori sono buone in questo momento, ma vi sono stati conflitti in passato. Percepisco una fragilità in queste relazioni. [La prima ricorrente] esprime essa stessa molta ambivalenza nei confronti di sua madre perché da un lato pensa che quest'ultima si immischi troppo nella sua vita ma che, dall'altro, lei stessa è molto dipendente da sua madre, fa sue le opinioni di quest'ultima e si lascia guidare da lei. Tuttavia, è contrariata dal fatto che sua madre decida molte cose per lei e vorrebbe che quest'ultima «si metta bene in testa» che lei ha bisogno di un po’ più di intimità di quella che ha attualmente. La madre della [prima ricorrente] riferisce che dopo l'affidamento del bambino, sua figlia è semplicemente rimasta seduta nella sua camera e si dichiara molto preoccupata, afferma che lei «può difficilmente sopportare» di vederla così. A mio parere, [la prima ricorrente] ha problemi a controllare le sue emozioni, fatto che rende le relazioni interpersonali difficili per lei. Da quando il figlio è stato dato in affidamento, [la prima ricorrente] è vessata, ferita e in collera. Queste emozioni sono perfettamente comprensibili nel caso di una persona che ha l'impressione di essere stata trattata ingiustamente, ma in questo caso sono espresse senza alcun ritegno, al punto da saltare agli occhi. Qualificare l'ufficio di assistenza sociale della contea come «banda di donne marce al soldo dei servizi di assistenza all'infanzia» e il personale della struttura di accoglienza genitori-figli come «psicotici» non contribuisce a restituire l'immagine di una persona adulta capace di socializzare con altri adulti su un modo socialmente adeguato. Le crisi di lacrime intense della [ prima ricorrente], sia a casa con i suoi genitori quando parliamo del suo caso che durante gli incontri con suo figlio, costituiscono ugualmente un comportamento inconsueto per un adulto. Come singhiozzare sulle ginocchia di suo padre o di sua madre (come è stato riferito a proposito degli incontri con il figlio) non dimostra una capacità di gestire le sue emozioni in modo appropriato per la sua età. [La prima ricorrente] non ha neanche gestito con una grande maturità il comportamento di suo figlio; si è piuttosto sentita respinta personalmente ed ha agito di conseguenza. È difficile rimanere in argomento con [la prima ricorrente]. Il suo funzionamento cognitivo è caratterizzato da una mancanza di attitudine alle correlazioni e alle generalizzazioni. Riflette in maniera egocentrica quando non smette di parlare dei tremendi servizi di assistenza all'infanzia o quando ripete a che punto i suoi genitori e tutto il mondo attorno a lei trovano incomprensibile che il bambino sia stato affidato. Rinvio alla relazione dello psicologo della struttura di accoglienza genitori-figli che constata che «la madre fa dei discorsi ai quali è difficile dare un senso». L'opinione che mi sono fatta [della prima ricorrente] nel corso delle nostre conversazioni è che quest'ultima ha una visione frammentata delle situazioni, ossia che percepisce i diversi avvenimenti come degli episodi isolati che non hanno alcun collegamento tra loro. Così, l'accompagnamento è preso per una critica, i buoni consigli come un rimprovero, ecc. Questa incapacità di generalizzare è caratteristica del modo di pensare della [prima ricorrente]. È anche incapace di astrazione e di un pensiero SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 21 operativo formale. Ha difficoltà ha proiettarsi nel futuro o a guardare il passato. È quindi difficile ottenere una risposta da parte sua sul modo in cui vede un eventuale ritorno di suo figlio. Fa discorsi d'ordine generale, dicendo ad esempio che deve domandare ciò che gli piace mangiare e se guarda i programmi televisivi per bambini, ma senza formulare una minima riflessione sulle particolari misure che bisognerebbe prendere di fronte allo stress emotivo che il bambino subirebbe se dovesse cambiare casa. Quando le ho chiesto cosa dovrebbe fare la madre affidataria per facilitare il processo di restituzione del bambino, [la prima ricorrente] non fornisce alcun suggerimento costruttivo. Ciò che lei desidera, tuttavia, è che «la madre affidataria si senta fallita come me dopo un anno». Discorsi di questo tipo, associati all'ostilità manifesta (uttalt fiendtlighet) che mostra durante gli incontri madre-figlio, non lasciano presagire nulla di buono per la collaborazione con la famiglia affidataria o con i servizi di assistenza all'infanzia se il bambino dovesse esserle restituito. [La prima ricorrente] usa molta energia nell'esprimere l'aggressività e nello sviluppare opinioni ostili. Ciò contribuisce alla sua visione stereotipata dei servizi di assistenza all'infanzia e di tutti gli altri aiutanti nei quali vede degli avversari. Il modo di pensare della prima ricorrente consiste nel dirsi «se non siete con me, siete contro di me», ed è incapace di cogliere le sfumature. Questo modo di pensare manicheo è caratteristico delle persone che presentano una capacità cognitiva limitata. Peraltro, percepisco [la prima ricorrente] come se fosse depressa. Interpreto la sua viva aggressività come una strategia che le permette di tenere psicologicamente. Non vi è alcun motivo per dubitare che [la prima ricorrente] desideri ardentemente divenire una buona madre. Lei stessa ha preso contatti con i servizi di assistenza a questo scopo. È tuttavia difficile sapere quali fossero le sue idee e le sue aspettative a questo riguardo. Sua madre ha indicato che lei e sua figlia pensavano che la struttura di accoglienza genitori-figli fosse una sorta di hotel in cui era possibile ricevere un aiuto materiale per le cure ai bambini. Nonostante tutto il lavoro di preparazione e le informazioni dettagliate che erano state comunicate loro preventivamente, non hanno compreso che un soggiorno di valutazione esigeva che il genitore mostrasse le sue qualità e che fosse osservato e posto in una situazione di apprendimento. [La prima ricorrente] si è quindi sentita in larga misura tradita e delusa, fatto che ha espresso con un linguaggio ingiurioso e delle minacce. La permanenza all'interno della struttura di accoglienza genitori-figli ha mostrato che [la prima ricorrente] aveva difficoltà ad analizzare e ritenere le informazioni in modo da potersene servire per adeguare il suo comportamento. Non è una questione di cattiva volontà, ma di incapacità di pianificare, organizzare e strutturare. Tali manifestazioni di deficit cognitivi diventeranno pervasivi nel suo modo di prendersi cura del bambino e potranno sfociare in negligenza. 5.2. L’effetto delle misure di assistenza Il fatto che [la prima ricorrente] viva ora presso i suoi genitori e che potrà restarvi tutto il tempo necessario è considerato importante. Si tratta in qualche modo di una misura di assistenza. Ora questo potrebbe rivelarsi più problematico di quanto non sembri: [la prima ricorrente] ha ventiquattro anni e desidera diventare autonoma, desiderio che potrebbe confliggere con quello di sua madre di aiutarla. Non saranno i genitori né chiunque altro a poter dire alla [prima ricorrente] come organizzare la propria vita e quella di suo figlio. Se [la prima ricorrente] decide di sistemarsi altrove, può farlo in qualsiasi momento. Ciò non riguarda affatto i suoi genitori. Ogni decisione deve quindi tener conto del fatto che, se il bambino le venisse restituito, nessuno potrebbe dire con un sufficiente grado di certezza dove verrebbe cresciuto in futuro. La decisione deve quindi essere prima di tutto fondata sulla capacità della 22 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA [prima ricorrente] di prendersi cura del bambino, e non sulla capacità di farlo delle persone a lei vicine. La permanenza nella [struttura di accoglienza genitori-figli] era una misura di assistenza forte che non ha prodotto alcun effetto. Il controllo degli incontri madre- figlio da parte dei servizi di assistenza all'infanzia ha avuto una incidenza negativa sulla collaborazione tra la famiglia dei [ricorrenti] e questi servizi. [La prima ricorrente] e la sua famiglia hanno dichiarato di non voler né controllo né assistenza in caso di restituzione del bambino. 5.3 Conclusioni A mio parere, c'è motivo di credere che vi siano state gravi carenze nel modo in cui la madre si è occupata del bambino nonché nei contatti personali e nella sicurezza che le sono stati forniti, palesemente insufficienti in considerazione della sua età e del suo livello di sviluppo. I disturbi cognitivi, la personalità, il modo di funzionamento e l'incapacità [della prima ricorrente] di intellettualizzare precludono una normale conversazione con lei sui bisogni fisici e psicologici dei bambini piccoli. La sua valutazione delle conseguenze che comporterebbe un ritorno del bambino a casa e di ciò che le sarebbe richiesto in quanto genitore in questo caso è molto limitata e puerile, e l'interessata continua a privilegiare subito i propri bisogni immediati. Ritengo pertanto provato che esista il rischio che queste carenze (sopra indicate) persistano se il bambino tornasse a vivere con sua madre. Sulla base degli elementi del fascicolo, ritengo anche provato che sia impossibile stabilire con sua madre delle condizioni soddisfacenti per il bambino attraverso le misure di assistenza previste dall'articolo 4-4 della legge sulla protezione dell'infanzia (misure di sostegno domiciliare o altre misure di sostegno parentale) a causa della diffidenza e della riluttanza ad accettare l'intervento delle autorità.» 64. La corte d'appello tenne una udienza dal 23 al 25 marzo 2010. La prima ricorrente vi partecipò, accompagnata dal suo avvocato pagato grazie al gratuito patrocinio. Furono sentiti undici testimoni, oltre all'esperta incaricata dal tribunale, la psicologa M.S. (paragrafo 61 supra). I servizi comunali di assistenza all'infanzia sostennero essenzialmente che non doveva esserci alcuna visita tra i ricorrenti. Precisarono che se occorreva prevedere delle visite, la loro frequenza doveva essere limitata a due all'anno. Secondo loro, questo era un caso di «affidamento a lungo termine» (langvarig plassering av barnet). 65. Con sentenza del 22 aprile 2010, la corte d'appello confermò la decisione dell'ufficio di assistenza sociale della contea volta alla presa in carico d'ufficio di X (paragrafi 38-46) e ridusse inoltre il diritto di visita della prima ricorrente a quattro visite all'anno di due ore ciascuna. 66. La Corte d'appello tenne conto delle informazioni contenute nella relazione prodotta dalla struttura d'accoglienza genitori-figli il 23 ottobre 2008 (paragrafo 24 supra), nonché della deposizione resa dinanzi ad essa dalla esperta in terapia famigliare, la quale aveva dichiarato che la madre della prima ricorrente aveva soggiornato con la figlia nella struttura per le prime quattro notti (si veda anche il paragrafo 17 supra). E aggiunse: «È soprattutto da questo momento che sono iniziate le preoccupazioni per come il bambino era effettivamente accudito. L'accordo era che [la prima ricorrente] riferisse SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 23 su ogni cambio di pannolino, ecc., come dei pasti, ma lei non ha fatto nulla. Il bambino dormiva più del normale. [L'esperta in terapia famigliare] è stata chiamata per il modo in cui il bambino respirava e per il fatto che si addormentava durante i pasti. Poiché aveva perso peso, il bambino doveva essere alimentato ogni tre ore, giorno e notte. Il personale talvolta doveva fare pressioni sulla madre affinché nutrisse suo figlio.» 67. La corte d'appello concluse che la struttura di accoglienza genitori- figli aveva valutato correttamente la situazione e, a differenza del tribunale distrettuale (paragrafo 51 supra), ritenne molto poco probabile che i risultati di tale valutazione sarebbero stati diversi se X non avesse contratto una infezione oculare. 68. Inoltre, la corte d'appello fece riferimento alla relazione elaborata il 5 dicembre 2008 dalla clinica psichiatrica infantile (paragrafo 32 supra). Prese anche in considerazione la relazione di M.S., l'esperta nominata dal tribunale (paragrafo 63 supra). 69. Data la brevità del periodo di permanenza presso la struttura di accoglienza genitori-figli, la corte d'appello ritenne utile concentrarsi sul comportamento (fungering) della prima ricorrente durante gli incontri madre-figlio che erano stati organizzati dopo che X era stato dato ad una famiglia affidataria. Due persone erano state incaricate di controllare queste visite ed entrambe avevano redatto delle relazioni, nessuna delle quali era positiva. La corte d'appello dichiarò che uno dei supervisori aveva dipinto un «quadro totalmente negativo di questi incontri». 70. La Corte d'appello fece anche riferimento alla relazione redatta dalla psicologa e dall'esperta in terapia famigliare nominate dai servizi di assistenza all'infanzia, le quali avevano studiato le reazioni di X dopo le visite della prima ricorrente (paragrafi 58 e 62 supra). 71. Inoltre, la corte d'appello rilevò che l'esperta psicologa che aveva incaricato, M.S. (paragrafi 61 e 63 supra), aveva informato la corte che gli incontri madre-figlio erano apparsi così negativi da ritenere che la madre non dovesse avere il diritto di vedere suo figlio. L'esperta aveva ritenuto che questi incontri «non erano costruttivi per il bambino». Per quanto riguarda la questione delle capacità genitoriali della prima ricorrente, nella sua relazione (paragrafo 63) aveva scritto che la permanenza presso la struttura di accoglienza genitore-bambino aveva evidenziato il fatto che la prima ricorrente «aveva difficoltà ad analizzare e conservare le informazioni in modo da poterle utilizzare per adattare il suo comportamento». E aggiunse: «Non è una questione di cattiva volontà, ma di incapacità di pianificare, organizzare e strutturare. Tali manifestazioni di deficit cognitivi diventeranno pervasivi nel suo modo di prendersi cura del bambino e potranno sfociare in negligenza» (ibidem). 72. La corte d'appello si dichiarò d'accordo con la conclusione dell'esperta M.S., poi esaminò se delle misure di assistenza potessero compensare sufficientemente le carenze nelle capacità genitoriale della prima ricorrente. A questo riguardo osservò che le ragioni che spiegavano 24 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA queste carenze erano determinanti. In tale fase fece riferimento alla analisi effettuata dall'esperta sulla storia medica della prima ricorrente, da cui risultava che quest'ultima aveva sofferto di una grave epilessia dalla sua infanzia fino all'operazione al cervello nel 2005, quando aveva 19 anni. 73. La corte d'appello rilevò che l'esperta M.S. aveva anche fatto osservare chi problemi di salute della prima ricorrente avevano necessariamente perturbato la sua infanzia sotto vari aspetti. Basò la sua valutazione sulla descrizione fatta da M.S. sui problemi di salute dell'interessata nonché sulle ripercussioni che questi ultimi avevano avuto sullo sviluppo e sulle sue capacità sociali. Precisò, inoltre, che la permanenza in una struttura di accoglienza genitori-figli era stato un tentativo di fornire una misura di assistenza (paragrafo 17 supra). Aggiunse che questa permanenza doveva durare tre mesi, ma era stata interrotta dopo poco meno di tre settimane. Spiegò che, per acconsentire a rimanere più a lungo nella struttura, la prima ricorrente aveva chiesto di ottenere la garanzia che le sarebbe stato permesso di portare a casa suo figlio alla fine della sua permanenza, ma che, visto che i servizi di assistenza all'infanzia non potevano garantirle ciò, l'interessata era tornata a casa il 17 ottobre 2008. 74. La corte d'appello rilevò che le misure di assistenza in questione consistevano nel far intervenire un responsabile della supervisione e nel fornire alla prima ricorrente un'assistenza e una formazione supplementari su come prendersi cura di un bambino. Ritenne, tuttavia, che fornire alla prima ricorrente una formazione sufficiente avrebbe richiesto così tanto tempo da non potervi vedere una vera soluzione alternativa al mantenimento del bambino in affidamento famigliare. Aggiunse che i risultati di questa formazione sarebbero incerti. A tale riguardo, ritenne che le dichiarazioni della prima ricorrente e dei suoi familiari più stretti, che avevano dichiarato di non volere alcun controllo né assistenza qualora X fosse loro restituito, costituissero degli elementi importanti. La corte d'appello concordò con le conclusioni di M.S., l'esperta che aveva incaricato (paragrafo 63 supra). 75. Nella sua sentenza del 22 aprile 2010, la corte d'appello concluse che era necessaria un'ordinanza di affidamento e che l'adozione delle misure di assistenza nei confronti della madre non sarebbe stata sufficiente per permettere al figlio di risiedere a casa sua. Ritenne che le condizioni richieste per l'emissione di tale ordinanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 4-12 della legge sulla protezione dell'infanzia fossero pertanto soddisfatte (paragrafo 122 infra). A questo proposito, considerò che il senso di attaccamento che X aveva sviluppato verso i suoi genitori affidatari, e in particolare verso la madre affidataria, fosse un altro elemento importante. Per quanto riguarda il diritto di visita, rammentò che solo motivi imperiosi ed eccezionali potevano giustificare la privazione del diritto di visita di un genitore una volta che il figlio era stato dato in affidamento, in quanto le visite sono normalmente considerate nell'interesse superiore del bambino, SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 25 soprattutto in una prospettiva di lungo termine. Nel caso di specie, anche se le informazioni raccolte in merito agli incontri madre-figlio non erano favorevoli, e l'esperta psicologa M.S. aveva raccomandato di non accordare un diritto di visita alla prima ricorrente, la corte d’appello ritenne che non vi fosse alcuna ragione eccezionale e imperiosa tale da giustificare che l'interessata fosse privata del suo diritto di visita, ma che gli incontri madre- figlio non dovessero svolgersi ad intervalli troppo ravvicinati. Precisò poi: «Per quanto riguarda la frequenza degli incontri madre-figlio, la corte d'appello è divisa tra maggioranza e minoranza. La maggioranza (.....) ritiene opportuno accordare un diritto di visita di due ore quattro volte all'anno. La maggioranza ritiene opportuno sottolineare che solo la madre ha un diritto visita. Il fatto che quest'ultima raramente sia rimasta sola durante i suoi incontri con [X] ha avuto delle conseguenze deplorevoli. L'atmosfera era diventata sempre più tesa tra gli adulti presenti. Occorre presumere che se saranno presenti più persone, il bambino sarà più stressato, e che se ci saranno meno partecipanti, l'atmosfera sarà più distesa. Ciò è confermato anche dalle osservazioni della psicologa [M.S.]. L'atmosfera tra gli adulti potrebbe anche calmarsi una volta che la causa sarà stata risolta dal tribunale e il tempo sarà trascorso. Il fatto che gli incontri diventeranno meno frequenti che in precedenza ridurrà anche lo stress per il bambino. Si deve presumere che, di conseguenza, quest’ultimo avrà reazioni emotive meno forti dopo gli incontri. Tuttavia, ciò dipenderà soprattutto dalla capacità della madre e, se del caso, degli altri famigliari, di mostrarsi più collaborativi e ad adottare preferibilmente un atteggiamento positivo nei confronti della madre affidataria, soprattutto durante gli incontri. La conclusione della maggioranza secondo cui il numero di incontri dovrebbe essere limitato a quattro all'anno trova sostegno negli elementi esposti sopra. Inoltre, è molto probabile che l'affidamento sarà una misura a lungo termine. Gli incontri madre-figlio potrebbero così essere utilizzati per mantenere i contatti tra madre e figlio affinché quest'ultimo conosca le sue radici. Questo punto è considerato importante per lo sviluppo dell'identità. Tuttavia, lo scopo di questi incontri non è quello di stabilire una relazione in vista di un futuro ritorno del bambino dalla madre biologica. I servizi di assistenza all'infanzia devono essere autorizzati a controllare l'esercizio del diritto di visita, fatto che è necessario per più ragioni, in particolare per limitare il numero di partecipanti durante gli incontri.» Per la minoranza della corte d'appello – ossia per uno dei giudici di carriera –, il diritto di visita doveva essere limitato a due incontri all'anno. 76. La prima ricorrente non impugnò questa sentenza, che passò quindi in giudicato. D. La denuncia formulata dalla prima ricorrente dinanzi al governatore della contea 77. Con lettera non datata, la prima ricorrente lamentava che i servizi di assistenza all'infanzia presso il governatore della contea (fylkesmannen) avevano mentito e avevano affermato che lei era ritardata, sosteneva che la 26 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA psicologa incaricata dalla corte d'appello (paragrafo 61 supra) era stata parziale e che non avrebbe mai dovuto essere autorizzata a venire a casa sua, che quando lei stessa era andata da sola agli incontri madre-figlio, era stata vessata e molestata dal responsabile della supervisione nonché dalla madre affidataria, e che non era più autorizzata a farsi accompagnare dai suoi genitori. Dichiarava che c’era piuttosto da interrogarsi sull'entità del ritardo mentale di questi personaggi o sul loro basso QI. Sosteneva che tutta la causa era basata su menzogne. Affermava anche che i servizi di assistenza all'infanzia negavano alle persone interessate qualsiasi capacità (umyndiggjør) e presentavano facilmente queste ultime come ritardate (gjør gjerne folk evneveike) per ottenere bambini per sé stessi o per i loro amici. 78. Il direttore (barnevernleder) dei servizi comunali di assistenza all'infanzia rispose il 22 luglio 2010 che la prima ricorrente e la sua famiglia erano più interessate al conflitto con i servizi di assistenza all'infanzia che alla possibilità di instaurare relazioni buone e positive con X. Aggiungeva che la prima ricorrente si era da subito lamentata del personale dei servizi di assistenza all'infanzia, e che quest'ultimo, di rimando, aveva soddisfatto il desiderio da lei espresso che le fosse assegnato un nuovo responsabile della supervisione, ma questo non aveva minimamente modificato il suo atteggiamento. Egli indicava che il numero di visite era stato aumentato a tre alla settimana conformemente alla sentenza del tribunale distrettuale (paragrafo 54 supra), ma che X aveva avuto una forte reazione emotiva. Dichiarava che gli operatori dei servizi comprendevano che la situazione era difficile per la prima ricorrente e che si erano offerti di aiutarla (si veda, tra l'altro, il paragrafo 48 supra). Riferiva di aver sperimentato diverse soluzioni per gli incontri madre-figlio, organizzandole dapprima in una sala riunioni nei loro locali, dove il responsabile della supervisione e la madre affidataria potevano sedersi ad un tavolo ad una certa distanza dalla prima ricorrente e da X, ma in modo tale da poter intervenire in caso di necessità. La prima ricorrente si sarebbe lamentata di questo fatto. Alcune visite si sarebbero allora svolte presso i genitori affidatari, ma la madre affidataria le avrebbe trovate dolorose perché l'atmosfera sarebbe stata molto negativa e lei avrebbe voluto che la sua casa rimanesse un rifugio per X. Le parti interessate avrebbero poi utilizzato un appartamento destinato a riunioni di questo tipo, ma per la prima ricorrente anche questo non era adatto e ancora una volta se ne sarebbe lamentata. Le visite sarebbero quindi riprese nei locali dei servizi di assistenza all'infanzia, dove a tal fine sarebbe stato messo a loro disposizione un altro locale. 79. Il direttore dei servizi di assistenza all'infanzia indicava anche che la madre affidataria era ancora presente durante gli incontri. La sua presenza sarebbe stata ritenuta indispensabile perché quest’ultima era considerata la persona a cui poter lasciare X con la massima fiducia. Inoltre, sarebbe stato ritenuto necessario che un responsabile della supervisione fosse presente al fine di assistere la prima ricorrente. Il responsabile aveva anche la facoltà di SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 27 porre fine agli incontri se l'interessata avesse rifiutato i suoi consigli. Fino ad allora, nessun incontro sarebbe mai stato interrotto, ma il responsabile avrebbe cercato di far capire alla prima ricorrente che era importante concentrarsi su X e godersi il tempo trascorso con lui piuttosto che urlare contro i servizi di assistenza all'infanzia e la madre affidataria. 80. Con lettera del 26 luglio 2010, che faceva seguito alla risposta inviata dai servizi di assistenza all'infanzia alla sua richiesta di informazioni, il governatore della contea fece sapere alla prima ricorrente di non avere nulla da ridire sul lavoro svolto in questo caso dai servizi di assistenza all'infanzia E. La richiesta di revoca dell'ordinanza di affidamento e la richiesta di decadenza dalla potestà genitoriale e di autorizzazione all'adozione di X 1. Il procedimento dinanzi all'ufficio di assistenza sociale della contea a) Introduzione 81. Il 29 aprile 2011 la prima ricorrente chiese ai servizi di assistenza all'infanzia la revoca dell'ordinanza di affidamento o, in subordine, l'estensione del suo diritto di visita nei confronti di X. 82. Il 13 luglio 2011 i servizi comunali di assistenza all'infanzia inoltrarono questa richiesta all'ufficio di assistenza sociale della contea. Essi proposero di respingere tale richiesta, dichiarare la decadenza della prima ricorrente dalla potestà genitoriale su X (che sarebbe stata trasferita all'amministrazione), e poi accordare ai genitori affidatari di X, con i quali quest'ultimo viveva da quando era stato preso in carico dall'autorità pubblica (paragrafo 22 supra), il permesso di adottare il bambino. Dichiaravano che non sapevano ancora chi fosse il padre biologico di X. In subordine, proposero di privare la prima ricorrente del suo diritto di visita. 83. Nel corso di un incontro che si svolse il 6 settembre 2011, il responsabile della supervisione notò che la prima ricorrente era incinta e le chiese quale fosse la data presunta del parto. Secondo le note del responsabile della supervisione, l'interessata rispose che pensava che il bambino sarebbe nato intorno al 31 dicembre. Risulta da queste note che l'incontro andò bene. 84. Il 13 settembre 2011, l'avvocato della prima ricorrente incaricò uno specialista in neurologia clinica di verificare le capacità dell'interessata e fare un bilancio delle sue funzioni cognitive. 85. Con lettere del 14 settembre e del 28 ottobre 2011, scambiate nel corso della procedura svoltasi dinanzi all'ufficio di assistenza sociale, i servizi comunali chiesero alla prima ricorrente di fornire loro ulteriori informazioni su suo marito perché desideravano poterlo contattare per 28 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA parlare con lui del ruolo che egli intendeva svolgere in futuro nella vita dell'interessata. 86. Nel frattempo, il 18 ottobre 2011, la prima ricorrente aveva dato alla luce Y. Nell’estate dello stesso anno aveva sposato il padre di Y. La nuova famiglia si era trasferita in un altro comune. Quando i servizi di assistenza all'infanzia del comune in cui viveva precedentemente la prima ricorrente avevano appreso che quest'ultima aveva avuto un secondo figlio, avevano inviato una lettera in cui esprimevano le loro preoccupazioni al nuovo comune, e quest'ultimo aveva aperto un'indagine sulle capacità genitoriali dell'interessata. 87. Sempre in data 18 ottobre 2011, il neurologo clinico incaricato dall'avvocato della prima ricorrente (paragrafo 84 supra) depositò la sua relazione. La sua conclusione era la seguente: «La scala di intelligenza Wechsler III per adulti (WAIS-III) mostra un QI di 86. Tenendo conto degli errori standard di misurazione, il QI della persona interessata è compreso con una probabilità del 95% tra 82 e 90. L'intervallo normale è compreso tra 85 e 115. Sul piano delle capacità, [la prima ricorrente] si trova nella parte inferiore della forchetta normale. Inoltre, mostra notevoli difficoltà di apprendimento che sono (....) [più importanti] di quanto non lasci pensare il suo QI [(betydelige lærevansker som er svakere enn hva hennes IQ skulle tilsi)]. Queste difficoltà sono considerate compatibili con un disturbo cognitivo Con una lettera del 27 ottobre 2011 indirizzata all'avvocato della prima ricorrente in risposta ad una richiesta di informazioni supplementari, questo stesso specialista precisò quanto segue: «Un QI generale compreso tra 82 e 90 non è di per sé un fattore che potrebbe impedire alla persona interessata di crescere un figlio. Le capacità genitoriali dovrebbero essere ulteriormente esaminate attraverso l'osservazione della persona e del bambino, sulla base di informazioni anamnestiche relative ad altre circostanze. Non essendo esperto in materia, penso che alcuni dei fattori determinanti da valutare dovrebbero includere soprattutto la capacità della persona di provare empatia e di andare verso il bambino, di comprendere i bisogni di quest'ultimo, di interpretare i segnali inviati da lui e di mettere da parte [(utsette)] i propri desideri per privilegiare i bisogni del bambino. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata da uno psicologo qualificato con esperienza in questo campo.» 88. L'8 novembre 2011, l'avvocato della prima ricorrente inviò all'ufficio di assistenza sociale una copia di una rivista medica datata 2 novembre 2011 dove si poteva leggere che un medico aveva accettato di testimoniare per telefono durante l'imminente procedimento e che non aveva rilevato alcun elemento collegato all'epilessia o alle facoltà cognitive della prima ricorrente tale da consentirgli di indicare che quest'ultima non era in grado di prendersi cura di suo figlio. 89. Nei giorni 28, 29 e 30 novembre 2011, l'ufficio di assistenza sociale della contea, che era composto da un giurista, uno psicologo e un assessore, tenne un'udienza alla quale la prima ricorrente partecipò accompagnata dal SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 29 suo avvocato. Furono sentiti ventuno testimoni. b) La decisione dell'ufficio di assistenza sociale della contea 90. Con decisione dell'8 dicembre 2011, l'ufficio di assistenza sociale della contea dichiarò la decadenza dalla potestà genitoriale della prima ricorrente nei confronti di X e autorizzò i genitori affidatari ad adottare il bambino. Concluse che nel fascicolo non vi erano elementi per indicare che le capacità genitoriali della prima ricorrente fossero migliorate dopo la sentenza della corte d'appello del 22 aprile 2010 (paragrafi 65-75 supra). Ritenne che l'interessata non fosse ancora capace di prendersi adeguatamente cura di X . Aggiunse: «Nella sua dichiarazione dinanzi all'ufficio di assistenza sociale della contea, la madre sosteneva che lei considerava l'ordinanza di affidamento come il risultato di una cospirazione tra i servizi di assistenza all'infanzia, [la struttura di accoglienza genitori-figli] e i genitori affidatari, che aveva lo scopo di «aiutare una donna che non può avere figli». Secondo le parole della madre, si trattava di un «bambino fatto su ordinazione». La madre, che non si rendeva conto di aver trascurato [X], disse di aver dedicato la maggior parte del suo tempo e delle sue energie alla «causa». Le relazioni sugli incontri tra la madre e [X] mostrano sistematicamente [(gjennomgående)] che lei è incapace di focalizzare la sua attenzione su [X] e su ciò che è meglio per lui, e che si lascia influenzare dalla opinione molto negativa che si fa della madre affidataria e dei servizi di assistenza all'infanzia. [La prima ricorrente] si è sposata e ha avuto un altro figlio questo autunno. Lo psicologo [K.M.] ha dichiarato all'ufficio sociale della contea che aveva constatato una buona interazione tra la madre e il figlio e che la madre si stava prendendo cura di lui. L'ufficio ne prende atto. Secondo l'ufficio di assistenza sociale della contea, questa osservazione non può in alcun caso portare alla conclusione che la madre è in grado di prendersi cura di [X]. L'ufficio di assistenza sociale della contea ritiene ragionevole presumere che [X] sia un bambino particolarmente vulnerabile perché [X] durante le prime tre settimane della sua esistenza è stato sottoposto a negligenze gravi, tali da mettere in pericolo la sua vita. Osserva anche che sono stati organizzati numerosi incontri con la madre e che alcuni di essi sono stati molto stressanti per [X]. Nel complesso, X è stato molto provato. Vive nella sua famiglia affidataria da tre anni e non conosce la madre biologica. Se [X] dovesse essere restituito a sua madre, ciò richiederebbe, tra l'altro, una forte capacità di empatia e di comprensione verso [X] e i problemi che incontrerebbe, a partire da una forma di lutto e da un sentimento di mancanza verso i suoi genitori affidatari. Ora, la madre e la sua famiglia sono sembrate completamente prive della empatia e comprensione necessarie. Sia la madre che la nonna hanno dichiarato che questo non sarebbe un problema, «che sarebbe sufficiente distrarlo», dando così l'impressione di non essere compatibili con il bambino e quindi di essere incapaci di fornirgli il sostegno psicologico di cui avrebbe bisogno in caso di ritorno a casa della madre.» 91. Inoltre, l'ufficio di assistenza sociale della contea prese nota, in particolare, delle conclusioni dell'esperta M.S. (paragrafo 63 supra), che la corte d'appello aveva citato nella sua sentenza del 22 aprile 2010 (paragrafi 65-75 supra). Ritenne che il modo in cui la prima ricorrente vi era descritta 30 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA rimaneva accurato. In ogni caso, il fattore decisivo, secondo lui, era che X aveva sviluppato un legame così forte con la famiglia affidataria che l'allontanamento dal suo ambiente gli avrebbe causato problemi seri e permanenti. 92. L'ufficio di assistenza sociale dichiarò anche quanto segue: «[X] vive da tre anni con i suoi genitori affidatari come facente parte a pieno titolo della loro famiglia. Questi tre anni rappresentano l'intera vita del bambino. Riteniamo provato che è all'interno della sua famiglia affidataria che il bambino ha principalmente sviluppato un senso di sicurezza e di appartenenza. Percepisce i suoi genitori affidatari come i suoi genitori psicologici. La sua famiglia affidataria, ma anche la scuola dell'infanzia e gli altri famigliari dei suoi genitori affidatari, assicurano a [X] un controllo adeguato. Non c'è dubbio che allontanare [X] dal suo ambiente e restituirlo alla madre biologica lo esporrebbe a problemi importanti e gravi. Va ricordato che ha già incontrato notevoli problemi dopo un anno, quando il numero di visite è aumentato significativamente. A nostro avviso, è fondamentale per lo sviluppo e il benessere del bambino che continui a vivere all'interno della famiglia affidataria. In queste circostanze, spetta all'ufficio di assistenza sociale della contea decidere la questione della decadenza dalla potestà genitoriale e, se necessario, autorizzare l'adozione. I primi due commi dell'articolo 4-20 della legge sulla protezione dell'infanzia permettono di pronunciare la decadenza dalla potestà genitoriale, che è una condizione essenziale per la concessione dell'autorizzazione dell'adozione. Occorre preliminarmente che l'ufficio di assistenza sociale della contea abbia disposto l'affidamento del bambino. L'ufficio di assistenza sociale basa la sua decisione su una giurisprudenza consolidata che consente di far decadere i genitori biologici dalla loro potestà genitoriale al fine di rendere possibile un'adozione. E' soprattutto in quest'ottica che, nel caso di specie, i servizi di assistenza all'infanzia propongono di far decadere la madre dalla sua potestà genitoriale. La formulazione dell'articolo 4-20 della legge sulla protezione dell'infanzia subordina l'autorizzazione di un'adozione a condizioni molto più severe di quelle che regolano la decadenza dalla potestà genitoriale. Tuttavia, se una decisione adottata a norma del primo comma è intesa a rendere possibile un'adozione, i motivi che la giustificheranno saranno anche quelli che giustificheranno la decadenza dalla potestà genitoriale. Pertanto, la questione da decidere nel caso di specie è sapere se le condizioni per l'autorizzazione dell'adozione siano soddisfatte. Il terzo comma dell'articolo 4-20 della legge sulla protezione dell'infanzia è così formulato: «Questa autorizzazione può essere concessa: a) se si deve constatare che è probabile che i genitori siano definitivamente incapaci di occuparsi adeguatamente del bambino o se il bambino ha sviluppato con le persone che condividono la sua vita e il suo ambiente un attaccamento tale che, sulla base di una valutazione globale, appare che l'allontanamento del bambino dal suo ambiente potrebbe causargli gravi problemi, b) se l'adozione sia nell'interesse superiore del bambino, c) se le persone che chiedono l'adozione sono i genitori affidatari del minore e si SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 31 sono dimostrate capaci di allevare il bambino come se fosse il loro, e d) se sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di un'adozione enunciate nella legge sulle adozioni.» L'ufficio di assistenza sociale della contea osserva in primo luogo che ci sono buone ragioni per far decadere la madre dalla sua potestà genitoriale nei confronti di [X], indipendentemente dalla questione dell'adozione. Rammenta che [X] ha trascorso praticamente quasi tutta la sua vita nella famiglia affidataria e che è quindi più che naturale che i genitori affidatari prendano in suo nome decisioni che ricadono sotto la potestà genitoriale. La mancanza di sensibilità di cui dà prova la madre, in particolare su Internet, dimostra inoltre che quest'ultima potrebbe causare molti problemi al bambino [(ramme ham hardt)] quando sarà abbastanza grande per capire. L'ufficio di assistenza sociale della contea ritiene che [(legger til grunn)] la madre sia definitivamente incapace di prendersi cura di [X] correttamente e che [X] abbia sviluppato un tale attaccamento verso i suoi genitori affidatari, il loro figlio e altri famigliari, che allontanarlo dal suo ambiente gli causerebbe gravi problemi. Rinviamo al ragionamento esposto sopra. La condizione di cui alla lettera a) [del terzo comma] dell'articolo 4-20 della legge sulla protezione dell'infanzia è quindi soddisfatta. L'adozione è una misura particolarmente invasiva per i genitori biologici e per il bambino. Essa deve pertanto essere giustificata da motivi particolarmente imperiosi. Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema, la decisione deve essere fondata su una valutazione delle circostanze materiali di ciascun caso, ma anche sulle conoscenze generali nel campo della psicologia infantile o della psichiatria infantile. In particolare, rinviamo alla decisione della Corte Suprema pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Norsk Retstidende (Rt.) 2007, pagg. 561 e segg.), che cita un esperto giudiziario che aveva dichiarato che l'esperienza generale dimostrava che una relazione nell'ambito di un affidamento famigliare non era l'opzione da privilegiare per l'affidamento a lungo termine di bambini arrivati nella famiglia affidataria prima di essersi legati ai loro genitori biologici. In questi casi, l'adozione sarebbe più favorevole allo sviluppo del bambino. La sentenza della Corte Suprema concludeva che doveva essere attribuita una notevole importanza a queste conoscenze, certamente generali, ma sfumate. L'ufficio di assistenza sociale della contea basa la sua decisione [(legger til grunn)] sul fatto che la madre non acconsente all'adozione di [X]. Come mostrato sopra, lei desidera vivamente, e inopportunamente [(uhensiktsmessig)], che il bambino le venga restituito. Secondo l'ufficio sociale della contea, l'autorizzazione di un'adozione sarà chiaramente nell'interesse superiore di [X]. L'ufficio di assistenza sociale della contea non ritiene concepibile che [X] sia restituito alla madre. La sua collocazione in una famiglia affidataria è considerata permanente. [X] vede nei suoi genitori affidatari i suoi genitori psicologici e sono gli unici genitori che conosce. Un'adozione lo rafforzerebbe nell'idea di essere proprio il figlio dei suoi genitori adottivi.» 93. Basandosi nuovamente su questa stessa decisione della Corte Suprema (Høyesteretts), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Norsk Retstidende (Rt.), 2007, pag. 561; si veda anche il paragrafo 125 infra), l'ufficio di assistenza sociale della contea ritenne che le seguenti considerazioni che ne erano tratte – riprodotte nella sentenza Aune c. Norvegia (n. 52502/07, § 37, 28 ottobre 2010) – fossero applicabili anche in questo caso: 32 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA «Decidere che rimarrebbe un bambino in affidamento significherebbe dirgli che le persone con cui ha sempre vissuto, che sono i suoi genitori e con cui ha instaurato i suoi primi legami e il senso di appartenenza devono rimanere sotto il controllo dei servizi di assistenza all'infanzia, vale a dire delle autorità pubbliche, e che la società li considera non come i suoi veri genitori, ma come genitori affidatari nell'ambito di un accordo che può essere rescisso (...).» L'ufficio di assistenza sociale ritenne che questo ragionamento generale si applicasse altrettanto bene alla situazione di X. Considerò che un'adozione sarebbe stata nell'interesse superiore di X e che la condizione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 4-20 della legge sulla protezione dell'infanzia (paragrafo 122 infra) si potesse considerare soddisfatta. 94. L'ufficio di assistenza sociale aggiunse che i genitori affidatari avevano allevato X da quando aveva tre settimane, prima nell'ambito di un affidamento famigliare urgente e poi in un affidamento regolare. Esso riteneva provato che i genitori affidatari si fossero presi cura molto bene di X, che avessero sviluppato un legame reale e stretto con il bambino e che, peraltro, desiderassero vivamente adottare X. Ritenne che i genitori affidatari si fossero dimostrati in grado di allevare X come se fosse un figlio proprio e constatò che le condizioni di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 4-20 della legge sulla protezione dell'infanzia (paragrafo 122 infra) erano state ritenute soddisfatte. 95. L'ufficio di assistenza sociale della contea concluse da ciò che l'adozione sarebbe stata nell'interesse di X. La sua decisione prendeva in considerazione l'articolo 8 della Convenzione. 2. La procedura dinanzi al tribunale distrettuale a) Introduzione 96. Il 19 dicembre 2011, la prima ricorrente impugnò questa decisione, sostenendo che l'ufficio di assistenza sociale della contea l'aveva ritenuta incapace di prendersi cura correttamente di X sulla base di una inadeguata valutazione degli elementi di prova. Riteneva nell'interesse superiore di X che quest'ultimo le fosse restituito e sostenne che la sua situazione nonché le sue capacità genitoriali erano cambiate. Dichiarò di essersi sposata e di aver avuto un altro figlio con suo marito. La prima ricorrente affermò che i servizi di assistenza all'infanzia del suo nuovo comune di residenza li aiutavano a prendersi cura del loro bambino. Precisò, inoltre, che allontanare X dalla sua famiglia affidataria avrebbe causato a quest'ultimo problemi soltanto a breve termine, ma non a lungo termine. Aggiunse che X era rimasto solo brevemente all'interno della sua famiglia affidataria e che l'adozione non era un desiderio dei genitori affidatari, ma piuttosto un'iniziativa dei servizi di assistenza all'infanzia. Affermò anche che gli incontri con X si erano svolti in maniera soddisfacente e che, se i servizi di SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 33 assistenza all'infanzia fossero stati di parere contrario, sarebbe spettato loro, in quanto parte che si trovava in posizione di forza, adottare delle misure per migliorarli. 97. I servizi comunali contestarono questo ricorso e replicarono che X, che all'epoca aveva tre anni e quattro mesi e viveva con la sua famiglia affidataria da quando aveva tre settimane, si era affezionato ai suoi genitori affidatari. Essi sostenevano che la sua restituzione alla madre biologica in quel momento sarebbe stata fonte per lui di problemi gravi e permanenti e che non aveva alcun ricordo del periodo in cui sua madre si era presa cura di lui. Essi osservarono che la capacità della prima ricorrente di prendersi cura di X non era cambiata dopo la sentenza della corte d'appello del 22 aprile 2010. Aggiunsero che gli incontri tra X e la prima ricorrente non erano andati bene. Precisarono che durante queste visite quest'ultima aveva avuto delle crisi, che se ne era andata prima della fine del tempo assegnato e che al termine di queste visite X aveva avuto delle reazioni negative. Essi indicarono che la prima ricorrente e sua madre avevano mostrato un atteggiamento molto negativo nei confronti dei servizi di assistenza all'infanzia. Fecero osservare che la prima ricorrente pretendeva che i servizi di assistenza all'infanzia le aiutassero a prendersi cura del bambino, mentre in realtà avevano rifiutato loro l'accesso in casa propria e che, di conseguenza, non era stato possibile mettere in atto nessuna misura assistenziale. Riconobbero che erano stati proprio questi stessi servizi ad aver preso l'iniziativa di chiedere che X fosse adottato, ma aggiunsero che in tali casi era loro dovere. Ritennero preferibile offrire a X il solido attaccamento alla sua famiglia affidataria che l'adozione gli avrebbe dato. Sostennero che queste misure non erano motivate dall'epilessia o dal QI della prima ricorrente, ma dalla sua immaturità e dalle sue capacità genitoriali veramente carenti. Ritenevano che lo psicologo K.M., che la prima ricorrente aveva incaricato (paragrafo 98 infra) non doveva essere autorizzato a testimoniare. Spiegarono che quest'ultimo aveva filmato un incontro madre-figlio senza il consenso delle parti, che si era rifiutato di trasmettere la registrazione video ai servizi di assistenza all'infanzia e che non aveva mai fornito un documento scritto o del materiale rispondente alle stesse norme qualitative di un rapporto peritale prodotto secondo la procedura normale. Dissero di aver già segnalato questo punto alle autorità sanitarie e al comitato etico dell'associazione degli psicologi. 98. Il 22 febbraio 2012, dopo aver tenuto un'udienza dal 13 al 15 febbraio 2012 e sentito ventuno testimoni, il tribunale distrettuale, composto da un giudice di carriera, da uno psicologo e da un assessore conformemente all'articolo. 36-4 del codice di procedura civile (paragrafo 133 infra), confermò la decisione impugnata. Tra i testimoni citati dai servizi di assistenza all'infanzia vi erano le persone incaricate di controllare la famiglia affidataria e gli incontri madre-figlio, S.H., dell'ospedale psichiatrico diurno per bambini e adolescenti, le psicologhe B.S. e M.S. (si 34 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA vedano, tra l'altro, i paragrafi 58, 61, 62 e 63 supra) e la terapeuta famigliare della struttura di accoglienza genitori-figli (si veda, ad esempio, il paragrafo 24 supra). Tra i testimoni citati dalla prima ricorrente vi erano alcuni suoi famigliari, suo marito e dei famigliari di quest'ultimo, il medico dirigente dell'ospedale in cui la prima ricorrente era stata operata nel 2005 (paragrafo 72 supra) e lo psicologo K.M. (paragrafo 97 supra). La prima ricorrente era presente all'udienza, accompagnata dal suo avvocato, pagato grazie al gratuito patrocinio. b) La motivazione della sentenza del tribunale distrettuale sulla possibilità di porre fine alla presa in carico di X da parte dell'autorità pubblica 99. Nella sua sentenza, il tribunale distrettuale osservò, in primo luogo, che una parte dell'udienza era stata dedicata a chiarire le circostanze esistenti prima della decisione di affidamento di X e indicò che le avrebbe esaminate solo nella misura necessaria per una corretta valutazione della situazione alla data in cui era chiamato a pronunciarsi. 100. Il tribunale distrettuale rilevò, poi, che la situazione della prima ricorrente era migliorata per certi aspetti nel corso dell'ultimo anno: si era sposata nell'agosto 2011, suo marito aveva un lavoro stabile e avevano avuto una figlia, Y. Aggiunse che i servizi di assistenza all'infanzia del comune in cui la coppia risiedeva a quel tempo stavano conducendo una indagine sulla capacità della madre di prendersi cura di Y. Indicò che un operatore dei servizi di assistenza all'infanzia di tale comune aveva testimoniato in udienza che l'amministrazione non aveva ricevuto alcuna segnalazione diversa da quella che era stata fatta dai servizi di assistenza all'infanzia del precedente comune di residenza della prima ricorrente. Precisò che, nel corso di questa indagine, le autorità avevano formulato osservazioni a casa della prima ricorrente. Riferì che le autorità avevano rilevato molti punti positivi, ma avevano anche notato che i genitori potevano avere bisogno di aiuto per stabilire delle regole e delle strutture. Da tutto ciò concluse che i servizi di assistenza all'infanzia del comune in cui la prima ricorrente si era stabilita ritenevano che i genitori potessero occuparsi adeguatamente di Y se aiutati a farlo. Aggiunse che Y era una bambina che non aveva esigenze particolari. 101. Tuttavia, il tribunale distrettuale osservò che, visto il fascicolo, la situazione era diversa per X, qualificato da vari esperti come un bambino vulnerabile. In particolare, fece riferimento alla dichiarazione di un operatore sanitario dell'ospedale psichiatrico diurno per bambini e adolescenti che aveva spiegato che, nel dicembre 2011, X era ancora sotto stress e aveva bisogno di molta calma, sicurezza e sostegno. Aggiunse che se si voleva che X avesse uno sviluppo affettivo soddisfacente in futuro, sarebbe stato necessario che la persona che se ne sarebbe occupata ne fosse consapevole e ne tenesse conto. Osservò che, durante l'audizione in tribunale, la prima ricorrente aveva chiaramente dimostrato di non essere SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 35 consapevole dei problemi che X avrebbe incontrato se fosse stato allontanato dalla sua famiglia affidataria. Indicò che l'interessata non percepiva la vulnerabilità del bambino e che la sua principale preoccupazione era di vederlo crescere «tra i suoi». Spiegò che lei pensava che il recupero di X non sarebbe stato un problema e che ancora non capiva perché i servizi di assistenza all'infanzia fossero dovuti intervenire e disporre l’affidamento famigliare d'urgenza. Precisò che la prima ricorrente non aveva voluto dire nulla di quello che pensava su come X stava crescendo nella sua famiglia affidataria. Ritenne che la prima ricorrente non sarebbe stata sufficientemente in grado di percepire o comprendere le esigenze particolari di X e che, se tali esigenze non fossero state soddisfatte, quest'ultimo correva un serio rischio di avere uno sviluppo anormale. 102. Il tribunale distrettuale tenne anche conto della descrizione che i genitori affidatari e il responsabile della supervisione avevano dato delle reazioni emotive di X dopo gli incontri con sua madre: secondo loro, dopo queste visite, il bambino piangeva in modo inconsolabile e aveva bisogno di dormire molto. Osservò che queste persone avevano aggiunto che, durante le visite, X aveva ripetutamente rifiutato qualsiasi contatto con la prima ricorrente e che, con l'aumentare delle visite, finiva per mostrare quello che essi ritenevano essere una forma di rassegnazione. Considerò che questo atteggiamento potesse essere spiegato dalla vulnerabilità del minore di fronte a interazioni inopportune e a informazioni che non erano adatte né alla sua età né al suo funzionamento. Ritenne che le eccessive reazioni emotive alle quali la prima ricorrente si era lasciata andare in alcune situazioni durante le visite, ad esempio quando X aveva avuto un movimento verso la madre affidataria e l'aveva chiamata «Mamma», erano potenzialmente spaventose (skremmende) e poco favorevoli al corretto sviluppo di X. 103 Il tribunale distrettuale dichiarò che la presentazione degli elementi di prova aveva «chiaramente dimostrato» che le «limitazioni fondamentali» (grunnleggende begrensningene) esistenti al momento in cui la corte d'appello aveva deciso perduravano. Aggiunse che durante il dibattimento non era apparso alcun elemento tale da indicare che la prima ricorrente avesse adottato un atteggiamento più positivo nei confronti dei servizi di assistenza all'infanzia o della madre affidataria, a parte la dichiarazione con la quale aveva detto di essere disposta a collaborare. Precisò che l'interessata aveva snobbato la madre affidataria quando quest'ultima l'aveva salutata durante le visite e che non le aveva mai chiesto informazioni su X. Spiegò che durante l'ultima visita, la prima ricorrente se ne era andata per stizza quaranta minuti prima dell'orario previsto, e che tutte le persone che avevano assistito a questi incontri avevano dichiarato che questi ultimi si svolgevano in un'atmosfera pesante. Considerò che, se gli atteggiamenti che manifestava la prima ricorrente durante le visite non erano migliorati, forse poteva essere perché lei stessa cercava di reprimere i propri sentimenti e X 36 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA le mancava a tal punto che non riusciva a mettersi nella prospettiva del bambino e a proteggerlo dalle sue eccessive reazioni emotive. Ritenne che, affinché ci fosse un miglioramento, la prima ricorrente avrebbe dovuto capire X e le sue esigenze ed essere disposta a lavorare su se stessa e sulle proprie debolezze. Aggiunse che nei tre anni durante i quali la prima ricorrente aveva avuto il diritto di visitare suo figlio, non era stato rilevato alcun segno di evoluzione positiva dei suoi atteggiamenti nelle situazioni di incontro. Inoltre, fece notare che l'atteggiamento singolarmente negativo mostrato dai suoi genitori nei confronti dei servizi comunali di protezione dell'infanzia non facilitava le cose all'interessata. 104. Il tribunale distrettuale rilevò che la prima ricorrente aveva dichiarato dinanzi a lui di essere vittima di una ingiustizia e che si sarebbe battuta fino a quando X non le fosse stato restituito. Constatò che per far conoscere la sua situazione, lei aveva scelto nel giugno 2011 di mettere online la sua storia e illustrarla con una fotografia di se stessa in compagnia di X. Precisò che in questo post e nei diversi commenti pubblicati nell'autunno del 2011, aveva formulato gravi accuse contro i servizi di assistenza all'infanzia e contro i genitori affidatari, accuse di cui successivamente, in aula, aveva ammesso la falsità. Secondo il tribunale, la prima ricorrente non pensava che una visibilità mediatica, così come dei procedimenti giudiziari ripetuti, potessero, a lungo termine, rivelarsi dannosi per il bambino. 105. Il tribunale distrettuale osservò che lo psicologo K.M. (paragrafi 97-98 supra), che aveva esaminato e trattato la prima ricorrente, nella sua deposizione aveva indicato che quest'ultima non soddisfaceva i criteri per la diagnosi di un disturbo psichiatrico. K.M. l'avrebbe seguita per aiutarla a superare il trauma che lei diceva di aver subito quando le era stato portato via suo figlio. L'obiettivo di questo trattamento sarebbe stato quello di fare in modo che la prima ricorrente si percepisse come una buona madre. K.M. sarebbe stato convinto che le valutazioni fatte in precedenza riguardo alla capacità della prima ricorrente di prendersi cura di suo figlio non erano corrette all'epoca e avrebbe assicurato dinanzi al tribunale distrettuale che la cosa migliore per X sarebbe stata la sua restituzione alla madre biologica. Tuttavia, il tribunale distrettuale considerò che gli argomenti esposti dallo psicologo K.M. si basavano su ricerche condotte negli anni '60 che non erano coerenti con le recenti ricerche sui neonati. Egli ha osservato che gli altri esperti che avevano deposto, compresi le psicologhe B.S. e M.S., avevano raccomandato di non restituire X a sua madre perché questo sarebbe stato molto dannoso per lui. 106. A questo punto, il tribunale distrettuale condivise il parere dell'ufficio di assistenza sociale della contea, il quale riteneva che la prima ricorrente non fosse cambiata a tal punto da poter essere considerata in grado di occuparsi adeguatamente di X. Il tribunale fece propri i motivi addotti dall'ufficio di assistenza sociale, sostenendo che un regime SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 37 transitorio adeguato, delle misure di assistenza o il sostegno che l'interessata avrebbe potuto ottenere dalle persone a lei vicine non avrebbero permesso di compensare le limitazioni evidenti che caratterizzavano le capacità genitoriali dell'interessata. Non ritenne utile esaminare ulteriormente altri argomenti riguardanti la sua capacità di prendersi cura del bambino, in quanto era in ogni caso esclusa la restituzione di X alla prima ricorrente tenuto conto dei gravi problemi che un allontanamento dalla sua famiglia affidataria avrebbe comportato per quest'ultimo. A questo punto ritenne, come l'ufficio di assistenza sociale della contea, che X avesse sviluppato con i suoi genitori affidatari, il fratello e l'ambiente della sua famiglia affidataria in generale, un attaccamento tale che il fatto di doverli lasciare gli avrebbe causato seri problemi. Il tribunale sottolineò che era all'interno della sua famiglia affidataria che X aveva principalmente sviluppato un senso di sicurezza e di appartenenza e che X vedeva nei suoi genitori affidatari i suoi genitori psicologici. Per questi motivi, l'ordinanza di affidamento non poteva essere revocata. c) La motivazione della sentenza del tribunale distrettuale riguardante la decadenza dalla potestà genitoriale su X e l'autorizzazione dell'adozione di quest'ultimo 107. Per quanto riguarda la decadenza dalla potestà genitoriale e l'autorizzazione dell'adozione, il tribunale distrettuale rammentò innanzitutto che, una volta emessa un'ordinanza di affidamento, per privare i genitori della loro potestà genitoriale, era sufficiente, in linea di principio, che l'interesse superiore del bambino lo giustificasse. Indicò che diverse sentenze della Corte Suprema avevano tuttavia sottolineato che la revoca della potestà genitoriale era una decisione molto invasiva e doveva quindi essere dettata da motivi imperiosi (si veda, tra altri, il paragrafo 125 infra). Indicò che i requisiti da rispettare in materia di adozione erano ancora più rigorosi. Aggiunse che la questione della decadenza dalla potestà genitoriale e quella dell'autorizzazione dell'adozione dovevano comunque essere considerate congiuntamente, poiché il motivo principale per far decadere una persona dalla sua potestà genitoriale era quello di facilitare una adozione. Affermò anche che il mantenimento da parte della prima ricorrente della sua potestà genitoriale avrebbe rischiato in futuro di causare dei conflitti in merito a diritti connessi a tale autorità, ad esempio quello di esporre il bambino su Internet. 108. Il tribunale distrettuale rilevò, poi, che l'adozione poteva essere autorizzata solo se erano soddisfatte le quattro condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4-20 della legge sulla protezione dell'infanzia (paragrafo 122 infra), e approvò le motivazioni in base alle quali l'ufficio di assistenza sociale aveva concluso che i criteri di cui alle lettere a), c) e d) erano soddisfatti nel caso di specie. Sostenne, in effetti, che bisognava considerare probabile il fatto che la prima ricorrente non sarebbe mai stata 38 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA capace di prendersi cura di X in modo adeguato o che X aveva sviluppato con la sua famiglia affidataria e il suo ambiente un legame così forte che, sulla base di una valutazione globale, sembrava che l'allontanamento del bambino dal suo ambiente avrebbe potuto causargli gravi problemi (lettera a). Osservò, inoltre, che i futuri genitori adottivi erano i genitori affidatari di X e che costoro si erano dimostrati capaci di allevare il bambino come se fosse il loro (lettera c)). Ritenne, peraltro, che le condizioni per l'autorizzazione di un'adozione stabilite nella legge sull'adozione (paragrafo 132 infra) fossero soddisfatte (lettera d)), precisando che dinanzi al tribunale erano stati prodotti anche altri documenti riguardo a quest'ultimo punto. Aggiunse che, in questo caso, era quindi un fattore decisivo stabilire se l'adozione fosse nell'interesse superiore di X ai sensi della lettera b) e se l'autorizzazione dell'adozione dovesse essere rilasciata sulla base di una valutazione globale. In merito a questa valutazione il tribunale indicò che, in molte sentenze, la Corte Suprema aveva dichiarato che erano necessarie ragioni imperiose per autorizzare l'adozione contro la volontà di un genitore biologico e che, in particolare, era necessario stabilire con un elevato grado di certezza che l'adozione fosse nell'interesse superiore del bambino. Aggiunse che l'alta giurisdizione aveva chiaramente affermato che la decisione doveva fondarsi non soltanto su una valutazione del caso concreto, ma anche sulle conclusioni generali tratte dai lavori di ricerca in psicologia pediatrica e citò la sentenza della Corte Suprema, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Rt.), 2007, pag. 561, si veda il paragrafo 125 infra). 109. Applicando questi principi generali al caso di specie, il tribunale distrettuale notò prima di tutto che X aveva all'epoca tre anni e mezzo e che viveva con la sua famiglia affidataria da quando aveva tre settimane. Aggiunse che era nei confronti dei genitori affidatari che X aveva sviluppato un attaccamento fondamentale, nel senso sociale e psicologico del termine, e che il suo affidamento sarebbe stato comunque a lungo termine. Indicò che X era inoltre un bambino vulnerabile e che un'adozione lo avrebbe aiutato a rafforzare il senso di appartenenza che nutriva nei confronti dei suoi genitori affidatari, che considerava come suoi genitori. Ritenne particolarmente importante per lo sviluppo del bambino che quest'ultimo fosse legato ai genitori psicologici attraverso un forte e sicuro senso di attaccamento. Osservò che, rispetto ad una vita in una famiglia affidataria, un'adozione avrebbe dato a X negli anni a venire un senso di appartenenza e di sicurezza che sarebbe stato più duraturo. Considerò che, per ragioni pratiche, le persone che avevano un bambino in affidamento, sul quale esercitavano la potestà, e che in realtà svolgevano il ruolo di genitori dovevano esercitare le funzioni proprie della potestà genitoriale. 110. Il tribunale distrettuale osservò che l'adozione era sinonimo di rottura dei legami giuridici con la famiglia biologica. Ritenne che, sebbene avesse trascorso le prime tre settimane di vita con sua madre e fosse stato SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 39 con lei in occasione di molte visite, X non aveva sviluppato alcun legame psicologico con lei. Aggiunse che tale situazione persisteva anche quando X aveva successivamente appreso che la prima ricorrente lo aveva messo al mondo. 111. Inoltre, il tribunale tenne conto del fatto che, anche se non erano stati organizzati ulteriori incontri, i genitori affidatari erano favorevoli all'idea che X contattasse il suo genitore biologico, se lo desiderava. 112. Sulla base di una valutazione complessiva, il tribunale distrettuale concluse che era nell'interesse superiore di X che la prima ricorrente fosse privata della sua potestà genitoriale e che i genitori affidatari fossero autorizzati ad adottare X. A suo parere, nel caso di specie vi erano motivi particolarmente imperiosi per autorizzare l'adozione. 113. Infine, il tribunale distrettuale aggiunse che, avendo deciso che X doveva essere adottato, non era competente a pronunciarsi sui diritti di visita della prima ricorrente, poiché questa questione dipendeva ormai dalla volontà dei genitori affidatari. Indicò che la base giuridica per definire i diritti di visita dopo l'adozione era l'articolo 4-20a della legge sulla protezione dei minori (si vedano il paragrafo 122 infra per la formulazione di questa disposizione e il paragrafo 128 infra sul sistema di «adozione aperta»), ma che non poteva esaminare o decidere tale questione, poiché poteva avere competenza in materia solo su richiesta di una delle parti in causa. Ora, constatò che in questo caso nessuna delle parti aveva presentato una richiesta in tal senso. 3. La procedura dinanzi alla corte d'appello e alla Corte Suprema 114. Il 14 marzo 2012, la prima ricorrente, tramite il suo avvocato, interpose appello avverso la sentenza del tribunale distrettuale, sostenendo che la conclusione di quest'ultimo, secondo cui lei era definitivamente incapace di prendersi cura di X, si basava su una valutazione erronea degli elementi di prova. L'avvocato ritenne che la corte d'appello dovesse incaricare un esperto per valutare l'assistenza fornita dal marito della prima ricorrente alla madre e al figlio nonché le capacità genitoriali di quest'ultima in quel momento. In risposta a una lettera della corte d'appello del 16 marzo 2012, sostenne anche che il tribunale distrettuale avrebbe dovuto far valutare da un perito la capacità della prima ricorrente e di suo marito di occuparsi adeguatamente di un figlio. 115. Rispondendo il 26 aprile 2012 alla tesi della prima ricorrente, secondo cui era necessaria una perizia vista la sua nuova situazione, i servizi comunali indicarono, tra l'altro, che le avevano ripetutamente chiesto l'autorizzazione a incontrare suo marito (si veda, ad esempio, il paragrafo 85 supra) e che lei aveva sistematicamente scelto di non darvi alcun seguito. Affermarono che, non avendo potuto constatare essi stessi la situazione della famiglia nel loro nuovo comune di residenza, i servizi di assistenza all'infanzia responsabili di X potevano solo basarsi sulle informazioni 40 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA ricevute dai servizi di assistenza all'infanzia di questo comune, le quali non consentivano loro di concludere che la prima ricorrente fosse capace di occuparsi di X. 116. Il 12 giugno 2012 la prima ricorrente, che aveva allora nominato un nuovo avvocato, presentò alla corte d'appello una dichiarazione dei servizi di assistenza all'infanzia del suo nuovo comune di residenza. Da questa dichiarazione, datata 21 marzo 2012, risultava che i suddetti servizi avevano effettuato cinque visite a casa della famiglia, ciascuna delle quali era durata un'ora e mezza. Essi ritenevano che la famiglia avesse bisogno di assistenza sotto forma di sostegno nell'interazione con il bambino, che avrebbe potuto essere fornita loro a domicilio dal locale «team per la prima infanzia» (spedbarnsteamet) e da un assistente sociale (miljøterapeut), in particolare per la creazione di regole e strutture, nonché per l'igiene. L'avvocato della prima ricorrente sostenne anche che la presenza della madre affidataria durante gli incontri madre-figlio ne aveva disturbato lo svolgimento (virket forstyrrende på). 117. Il 23 agosto 2012, l'avvocato della prima ricorrente presentò una relazione, datata 5 giugno 2012, che era stata elaborata dai servizi di assistenza all'infanzia del comune in cui risiedeva ora. In questa relazione, i servizi di assistenza all'infanzia precisavano, tra l'altro, che i genitori avevano dichiarato tempestivamente che avrebbero accettato di essere consigliati e sostenuti se i suddetti servizi lo avessero ritenuto necessario. Riferivano che la madre aveva dichiarato di aver avuto una brutta esperienza con il «team per la prima infanzia», ma che poteva accettare l'assistenza di quest'ultimo a condizione che fosse nominato un altro interlocutore per occuparsi di lei. Indicavano, peraltro, di aver osservato due genitori che avevano mostrato di volere il meglio per il proprio figlio. Riferivano che la prima ricorrente giocava con la bambina, le parlava e interagiva con lei. Alla luce di tutte le informazioni ricavate dalle osservazioni, ritenevano che i genitori dovessero lavorare sulle regole, l'igiene e il loro ruolo nei confronti della figlia. Aggiungevano che i genitori avevano accettato che un assistente sociale fosse incaricato di aiutarli a casa loro. 118. Nel frattempo, con una decisione del 22 agosto 2012, la corte d'appello decise di non autorizzare l'appello in quanto non erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 36-10 del codice di procedura civile (paragrafo 133 infra). Ritenne che la causa non sollevasse nessun problema giuridico importante per l'applicazione uniforme del diritto. Per quanto riguarda la questione di stabilire se erano emerse nuove informazioni, essa notò che la valutazione datata 21 marzo 2012 era stata effettuata, tra l'altro, da una persona che aveva testimoniato dinanzi al tribunale distrettuale e che tale documento non avrebbe modificato in alcun modo l'esito della causa. Ritenne che le capacità genitoriali della prima ricorrente fossero state attentamente esaminate nel contesto della trattazione del fascicolo da parte SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 41 dell'ufficio di assistenza sociale della contea e che non era emerso alcun elemento nuovo che indicasse un cambiamento a questo riguardo. Considerò, inoltre, che la motivazione del tribunale distrettuale era convincente e osservò che la prima ricorrente non aveva chiesto l'audizione di un esperto dinanzi al tribunale distrettuale e non aveva spiegato perché sarebbe stato necessario incaricarne uno dinanzi alla corte d'appello. Precisò che, come era stato appena detto, non era emerso alcun elemento nuovo che mostrasse un cambiamento delle capacità genitoriali dell'interessata. Pertanto, la corte d'appello concluse che non vi erano vizi gravi nella decisione del tribunale distrettuale o nel procedimento condotto dinanzi ad esso e che non vi era alcun motivo per autorizzare l'appello. 119. Il 24 settembre 2012, la prima ricorrente, presentò un ricorso alla Corte Suprema avverso questa decisione. A tal fine produsse una valutazione, datata 14 agosto 2012, del lavoro svolto dall'assistente sociale presso la famiglia e del modo in cui i genitori si prendevano cura di Y (paragrafo 117 supra). Questo documento concludeva che era iniziato un cambiamento positivo e che l'assistente sociale doveva continuare a sostenere la famiglia. La prima ricorrente affermò che il tribunale distrettuale si era basato più su vecchi documenti che sulla situazione all'epoca della sua sentenza e che aveva nascosto il fatto che la sua decisione avrebbe avuto l'effetto di privare Y di qualsiasi contatto con X. Ribadì che la presenza della madre affidataria aveva disturbato lo svolgimento degli incontri madre-figlio (paragrafo 116 supra) e sostenne che i servizi di assistenza all'infanzia non avevano organizzato bene queste visite. 120. Nella loro risposta del 4 ottobre 2012, i servizi comunali ritennero, tra l'altro, che fosse positivo che la prima ricorrente e suo marito avessero potuto beneficiare del sostegno fornito dall'assistente sociale, ma che X era un bambino vulnerabile mentre Y non aveva gli stessi problemi. Quanto all'argomento addotto dalla prima ricorrente, secondo cui il tribunale distrettuale non aveva basato la sua decisione sulla situazione alla data della sua sentenza, sottolineavano che cinque degli otto testimoni da loro citati a comparire nonché tutti i testimoni citati dalla prima ricorrente si erano espressi in tribunale sulla situazione a tale data. Peraltro, consideravano che Y non sarebbe stata privata di alcun contatto con X se la prima ricorrente avesse accettato la famiglia affidataria di quest'ultimo e avesse contribuito a fare dell'affido famigliare una esperienza positiva per i bambini. Per quanto riguarda il padre di Y, indicavano che dalla sua testimonianza resa dinanzi all'ufficio di assistenza sociale della contea e al tribunale distrettuale emergeva che egli sapeva poco delle circostanze dell'affidamento di X e dei problemi sopraggiunti durante gli incontri madre-figlio. Precisavano, infine, che dinanzi alla Corte Suprema avrebbero sostenuto che il diritto di X al rispetto della sua vita famigliare era protetto anche dall'articolo 8 della Convenzione e che l'adozione sarebbe stato il modo migliore per garantire 42 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA che fosse soddisfatto il suo bisogno di stabilità all'interno della famiglia affidataria e di protezione adeguata. 121. Il 15 ottobre 2012, la commissione di selezione dei ricorsi della Corte Suprema (Høyesteretts ankeutvalg) respinse il ricorso proposto dalla prima ricorrente contro la decisione della corte d'appello. II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI A. La legge sulla protezione dell'infanzia 122. Le disposizioni pertinenti della legge sulla protezione dell'infanzia del 17 luglio 1992 (barnevernloven) sono così formulate: Articolo 4-1 Considerazione per l'interesse superiore del bambino «Nell'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, deve essere attribuita una importanza fondamentale alla ricerca di misure che siano nell'interesse superiore del bambino. In particolare è opportuno prestare attenzione per offrire al bambino stabilità e buoni contatti con gli adulti, nonché un'attenzione costante.» Articolo 4-6 Ordinanze provvisorie in caso di urgenza «Quando un bambino è lasciato a se stesso a causa della malattia dei genitori o per qualsiasi altra ragione, i servizi di assistenza all'infanzia devono fornirgli il sostegno necessario nell'immediato. Queste misure non possono essere mantenute contro la volontà dei genitori. Se rimanendo a casa il bambino è esposto a un serio rischio, il responsabile dell'autorità per l'assistenza all'infanzia o il procuratore può emettere immediatamente un'ordinanza di affidamento provvisorio senza il consenso dei genitori. In tal caso, il responsabile delle autorità di assistenza all'infanzia può anche emettere un'ordinanza di affidamento provvisorio ai sensi dell'articolo 4-19. Qualora sia stata emessa un'ordinanza provvisoria ai sensi del secondo comma, una richiesta volta all'adozione delle misure di cui all'articolo 7-11 deve essere presentata all'ufficio di assistenza sociale della contea il più rapidamente possibile e al più tardi entro sei settimane, ma entro il termine due settimane nel caso si tratti di misure previste dall'articolo 4-24. Se l'ufficio di assistenza sociale della contea non viene adito entro i termini previsti dal quarto comma, l'ordinanza decade.» Articolo 4-12 Ordinanze di affidamento «Un'ordinanza di affidamento può essere emessa a) se si riscontrano gravi carenze nel modo in cui viene quotidianamente accudito il bambino, o gravi carenze nei contatti personali e nella sicurezza di cui ha bisogno un bambino della sua età e che presenta il suo grado di sviluppo, b) se i genitori di un bambino malato, disabile o bisognoso di assistenza speciale non fanno in modo che egli riceva le cure e l'educazione necessarie, SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 43 c) se il bambino è maltrattato o sottoposto ad altri tipi di abusi gravi in casa, o d) se è molto probabile che la salute o lo sviluppo del bambino rischino di essere seriamente compromessi dall'incapacità dei genitori di assumersi adeguatamente la responsabilità del bambino. Un'ordinanza ai sensi della lettera a) può essere emessa solo se la situazione attuale del bambino lo richiede. Pertanto, non può esserlo se le misure di assistenza di cui all'articolo 4-4 o le misure di cui all'articolo 4-10 o all'articolo 4-11 consentono di instaurare delle condizioni soddisfacenti per il bambino. Un'ordinanza ai sensi del primo comma può essere emessa dall'ufficio di assistenza sociale della contea secondo quanto previsto nel capitolo 7.» Articolo 4-19. Diritto di visita. Riservatezza dell'indirizzo «Salvo disposizione contraria, genitori e figli hanno il diritto di incontrarsi. Dopo aver emesso un'ordinanza di affidamento, l'ufficio assistenza sociale della contea definisce il regime di visita, ma può anche decidere, per il bene del bambino, che non debbano esserci contatti. Può anche decidere che i genitori non abbiano il diritto di conoscere le coordinate del bambino. (...) Le parti private non possono chiedere che l'ufficio assistenza sociale della contea sia investito di un caso riguardante un diritto di visita che è già stato esaminato dall'ufficio assistenza sociale della contea o da un tribunale nel corso degli ultimi dodici mesi. (...)» Articolo 4-20 Decadenza dalla potestà genitoriale. Adozione «L'ufficio assistenza sociale della contea che ha ordinato l'affidamento di un bambino, può anche decidere di dichiarare i genitori interamente decaduti dalla loro potestà genitoriale. Qualora, in conseguenza di tale decadenza il bambino si ritrovi senza tutore, l'ufficio assistenza sociale della contea avvia quanto prima le pratiche affinché gli venga designato un nuovo tutore. Qualora sia disposta la decadenza dalla potestà genitoriale, l'ufficio assistenza sociale della contea può autorizzare l'adozione di un bambino da parte di persone diverse dai genitori. Questa autorizzazione può essere concessa: a) se si deve constatare che è probabile che i genitori siano definitivamente incapaci di occuparsi adeguatamente del bambino o se il bambino ha sviluppato con le persone che condividono la sua vita e il suo ambiente un attaccamento tale che, sulla base di una valutazione globale, appare che l'allontanamento del bambino dal suo ambiente potrebbe causargli gravi problemi, b) se l'adozione sia nell'interesse superiore del bambino, c) se le persone che chiedono l'adozione sono i genitori affidatari del bambino e si sono dimostrate capaci di allevare il bambino come se fosse il loro, e d) se sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di un'adozione enunciate 44 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA nella legge sulle adozioni. Quando l'ufficio di assistenza sociale della contea autorizza un'adozione, il Ministero [dell'Infanzia e dell'Uguaglianza] adotta un'ordinanza di adozione.» Articolo 4-20a. Visite tra il bambino e i suoi genitori biologici dopo l'adozione [aggiunto nel 2010] «Quando l'ufficio di assistenza sociale della contea autorizza un'adozione ai sensi dell'articolo 4-20, deve anche, qualora una delle parti lo richieda, decidere contestualmente se vi dovranno essere delle visite tra il bambino e i suoi genitori biologici una volta che l'adozione sia divenuta definitiva. In tali casi, se, dopo l'adozione, un regime di visita limitato risponde all'interesse superiore del bambino e se i candidati all'adozione vi acconsentono, può ordinare tali visite, nel qual caso ne fissa anche il regime. (...) Una ordinanza che prevede delle visite può essere rivista solo se delle ragioni particolari lo giustificano. Queste ragioni particolari possono essere l'opposizione del bambino alle visite o il mancato rispetto dell'ordinanza da parte dei genitori biologici. (...)» Articolo 4-21 Revoca delle ordinanze di affidamento «L'ufficio di assistenza sociale della contea revoca l'ordinanza di affidamento quando è molto probabile che i genitori saranno in grado di occuparsi adeguatamente del bambino. Tuttavia, la revoca non può essere pronunciata se il bambino ha sviluppato con le persone che condividono la sua vita e con il suo ambiente un attaccamento tale che, sulla base di una valutazione globale, l'allontanamento del bambino dal suo ambiente potrebbe causare a quest'ultimo gravi problemi. Prima della revoca di un'ordinanza di affidamento, i genitori affidatari del bambino possono esprimere la loro opinione. Le parti non possono chiedere che l'ufficio di assistenza sociale della contea sia investito di un caso di revoca di un'ordinanza di affidamento che l'ufficio stesso o un tribunale abbia già dovuto trattare negli ultimi dodici mesi. In caso di rigetto fondato sull'articolo 4-21, primo comma, seconda frase, della domanda di revoca di una precedente ordinanza o sentenza, sarà possibile richiedere una nuova procedura solo se sono prodotti documenti che dimostrano che sono intervenuti cambiamenti significativi nella situazione del bambino.» Articolo 7-5. Composizione dell'ufficio nelle singole cause «Quando gli viene sottoposto un caso, l'ufficio di assistenza sociale della contea è composto da un/una presidente, da un membro del comitato ordinario e da un membro del collegio di esperti. Qualora la complessità del caso lo richieda, il/la presidente può decidere che l'ufficio abbia al suo interno, oltre al/alla presidente, due membri del comitato ordinario e due membri del collegio di esperti. Con il consenso delle parti, il/la presidente può decidere da solo/a sui casi di cui al primo comma, a meno che la necessità di un corretto esame della causa lo escluda. Quando il caso riguarda la domanda di modifica di una precedente decisione/ordinanza o di una precedente sentenza, il/la presidente può decidere da solo/a qualora l'oggetto della controversia, la sua complessità, la necessità di una SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 45 perizia professionale e la necessità di un adeguato esame della causa non lo impediscano. Quando il caso riguarda la proroga di una ordinanza di affidamento adottata dall'ufficio di assistenza sociale della contea ai sensi dell'articolo 4-29, il/la presidente decide da solo/a.» B. La giurisprudenza relativa alla legge sulla protezione dell'infanzia 123. La Corte Suprema ha emesso diverse sentenze relative alla legge sulla protezione dell'infanzia. La sentenza del 23 maggio 1991 (Rt. 1991, pag. 557) è pertinente nel caso di specie. In questa sentenza, la Corte Suprema ha dichiarato che, la decadenza dalla potestà genitoriale nella prospettiva di un'adozione, dal momento che comportava una rottura definitiva dei legami giuridici del bambino con i suoi genitori biologici e con gli altri famigliari, doveva essere ordinata solo per motivi imperiosi. Ha aggiunto che la decadenza dalla potestà genitoriale poteva essere ordinata solo se le conseguenze a lungo termine delle altre misure possibili erano state prima attentamente studiate e considerate, sulla base delle circostanze materiali di ciascun caso. 124. In una successiva sentenza, emessa il 10 gennaio 2001 (Rt. 2001, pag. 14), la Corte Suprema ha poi stabilito che il criterio giuridico dei «motivi imperiosi» in materia doveva essere interpretato conformemente alla giurisprudenza della Corte e in particolare alla sentenza Johansen c. Norvegia (7 agosto 1996, § 78, Recueil des arrêts et décisions 1996-III), concludendo che l'adozione poteva essere autorizzata contro la volontà dei genitori biologici solo in «circostanze eccezionali». 125. La Corte Suprema ha ulteriormente sviluppato questa giurisprudenza, tra l'altro, nella sentenza del 20 aprile 2007 (Rt. 2007, pag. 561), successiva alla constatazione da parte della Corte della irricevibilità di un secondo ricorso presentato dal ricorrente nella causa Johansen c. Norvegia sopra citata (Johansen c. Norvegia (dec.), 12750/02, 10 ottobre 2002). La Corte Suprema ha rammentato che la regola secondo la quale l'adozione deve essere nell'interesse superiore del minore, come indicato nell'articolo 4-20 della legge sulla protezione dell'infanzia (paragrafo 122 supra), implicava che vi fossero «motivi imperiosi» («sterke grunner») per autorizzare l'adozione contro la volontà dei genitori biologici. Inoltre, ha sottolineato che tale decisione doveva essere fondata sulle circostanze concrete di ciascun caso di specie, ma doveva anche tener conto delle conoscenze generali, compresi i risultati della ricerca di psicologia infantile o di psichiatria infantile. Dal suo esame dei principi generali enunciati nella giurisprudenza della Corte, la Corte Suprema ha concluso che il diritto interno era conforme a questi principi: un'adozione poteva essere autorizzata solo per «motivi particolarmente imperiosi». Investita successivamente di questa causa, la Corte ha concluso che non vi era stata violazione 46 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA dell'articolo 8 della Convenzione (si veda la sentenza Aune, sopra citata, § 37, per una sintesi dell'analisi eseguita dalla Corte Suprema dei principi generali sviluppati nella giurisprudenza di quest'ultima e in quella della Corte). 126. In una sentenza del 30 gennaio 2015 (Rt. 2015, pag. 110), la Corte Suprema ha nuovamente esposto i principi generali applicabili alle cause riguardanti l'adozione rammentando che le adozioni forzate erano cariche di conseguenze e che, in genere, facevano subire profonde sofferenze morali ai genitori. Ha precisato che i legami familiari erano tutelati dall'articolo 8 della Convenzione e dall'articolo 102 della Costituzione. Ha affermato che anche per il bambino l'adozione era una misura intrusiva che, ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (paragrafo 134 infra), poteva quindi essere decisa solo nell'interesse superiore del bambino. Tuttavia, ha precisato che quando fattori decisivi dal punto di vista del bambino militavano a favore dell'adozione, gli interessi dei genitori venivano meno, come previsto dall'articolo 104 della Costituzione e dall'articolo 3 § 1 della Convenzione sui diritti dell'infanzia (ibidem). La Corte Suprema ha fatto riferimento alla sentenza Aune (sopra citata, § 66), in cui la Corte aveva dichiarato che un'adozione poteva essere autorizzata solo quando «un'esigenza fondamentale relativa all'interesse superiore del bambino» lo giustificava, fatto che secondo la Corte Suprema corrispondeva al criterio dei «motivi particolarmente imperiosi», come quest'ultima aveva enunciato nella sentenza analizzata dalla Corte nella causa Aune (paragrafo 125 supra). 127. Peraltro, il Parlamento aveva esaminato, e una maggioranza aveva sostenuto, una proposta di origine governativa (Ot.prp. n. 69 (2008-2009)) che affrontava la questione del notevole calo del numero di adozioni in Norvegia. Da tale proposta risultava che i servizi di protezione dell'infanzia erano divenuti riluttanti a proporre adozioni in seguito alla constatazione da parte della Corte di una violazione nella causa Johansen (sopra citata), anche se dei lavori di ricerca avevano dimostrato che era nell'interesse superiore del bambino essere adottato piuttosto che continuare a vivere in affidamento fino al raggiungimento della maggiore età. Secondo l'interpretazione della Corte Suprema, questa proposta sottolineava che i servizi di protezione dell'infanzia dovevano vigilare per garantire che l'adozione fosse effettivamente proposta quando opportuno, ma non per questo implicava una modifica dei criteri giuridici, fondati sull'articolo 8 della Convenzione. La Corte Suprema ha indicato che la valutazione concreta che permetteva di decidere se autorizzare o meno l'adozione in un determinato caso doveva tener conto delle informazioni generali ottenute dai lavori di ricerca sulle adozioni. 128. La Corte Suprema ha anche considerato le conseguenze delle modifiche apportate alle norme che regolano le visite tra il bambino e i suoi genitori biologici, che la proposta sopra menzionata chiamava «adozione SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 47 aperta». Ha notato che queste regole erano state incorporate nell'articolo 4- 20a della legge sulla protezione dell'infanzia, in vigore dal 2010, ed enunciavano che una «adozione aperta» doveva rispondere all'interesse superiore del bambino ed era subordinata al consenso dei genitori adottivi (paragrafo 122 supra). Ha osservato che le ragioni che avevano spinto il legislatore a introdurre il sistema delle «adozioni aperte» erano la volontà di garantire al bambino un ambiente stabile e tranquillo nel quale potesse crescere, ma anche quella di permettergli di avere dei contatti con i suoi genitori biologici quando il suo interesse superiore lo richiedesse. La Corte Suprema ha constatato che l'aspettativa del legislatore era che il bambino beneficiasse in tal modo di tutti i vantaggi dell'adozione pur mantenendo il contatto con i suoi genitori biologici. Essa ha concluso che l'introduzione del sistema delle «adozioni aperte» non aveva comportato criteri giuridici meno rigorosi per l'autorizzazione delle adozioni. Ha aggiunto che in alcuni casi, tuttavia, la continuità delle visite tra il bambino e i suoi genitori biologici permetteva di escludere alcuni argomenti contrari all'adozione. Essa ha fatto riferimento alla sentenza Aune (sopra citata, § 78). 129. In una sentenza dell'11 settembre 2018, la Corte Suprema ha nuovamente esaminato i principi generali relativi all'adozione. Ha osservato, tra l'altro, che nella sentenza Mohamed Hasan c. Norvegia (n. 27496/15, § 148, 26 aprile 2018), la Corte aveva sottolineato le rigorose esigenze procedurali che le autorità decisionali nazionali dovevano soddisfare nei casi riguardanti l'adozione. Riassumendo l'oggetto del suo esame, ha dichiarato che l'interesse superiore del minore era la preoccupazione più importante e imperiosa nelle decisioni in materia di adozione. Ha dichiarato che l'adozione costituiva una misura così radicale e irreversibile che poteva essere giustificata, dal punto di vista del minore, solo da motivi particolarmente imperiosi. Ha aggiunto che questi motivi dovevano essere bilanciati con le conseguenze che in ciascuna causa avrebbe un'adozione sulle visite tra il bambino e i suoi genitori biologici. Ha ritenuto che, nei casi in cui le visite tra i genitori e il bambino erano rare o inesistenti, la preoccupazione di proteggere la loro vita famigliare potesse essere minore rispetto ai casi in cui esisteva una vita famigliare più normale. 130. Un esperto giudiziario ha effettuato uno studio sullo stato attuale delle conoscenze e delle ricerche sui bambini adottati, che ha allegato alle sue osservazioni dinanzi alla Corte Suprema. Egli riteneva che la sintesi che ne aveva fatto l'alta giurisdizione nella sua sentenza del 20 aprile 2007 (Rt. 2007, pag. 561, si veda il paragrafo 125 supra) fosse ancora esatta. Sulla base di uno studio aggiornato della ricerca pertinente e sulla sua esperienza professionale come psicologo, in merito al caso in questione dichiarava quanto segue: «I bambini che sono in affidamento famigliare da molto tempo e che finiscono per essere adottati sperimentano uno sviluppo psicosociale migliore rispetto a quello dei bambini in situazione analoga che non vengono adottati. È la continuità del senso di 48 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA appartenenza che conosce il bambino a sembrare essenziale.» 131. L'esperto precisava nelle sue osservazioni presentate alla Corte Suprema che si trattava di un campo di ricerca delicato, soprattutto perché ogni anno in Norvegia vi erano poche adozioni forzate. E riteneva, come la Corte Suprema nella sua sentenza del 20 aprile 2007 (Rt. 2007 pag. 561, paragrafo 125 supra), che per ogni caso fosse necessaria una valutazione individuale specifica. Egli sosteneva che, come precisato da questa stessa sentenza, era tuttavia necessario accordare un peso particolare alla percezione, fondata sulla ricerca e sull'esperienza, di ciò che era generalmente la cosa migliore per il bambino. Aggiungeva che la proposta governativa (Ot.prp. n. 69 (2008-2009)) sopra citata (paragrafo 127) aveva sottolineato che la ricerca mostrava che «(…) in relazione a un affido famigliare a lungo termine, l'adozione [poteva] offrire ad alcuni bambini una educazione caratterizzata da una maggiore sicurezza e prevedibilità». C. La legge sull’adozione 132. La legge sull’adozione del 28 febbraio 1986, in vigore all’epoca considerata, conteneva nelle sue parti pertinenti le seguenti disposizioni: Articolo 2 «L’ordinanza di adozione deve essere emessa soltanto nei casi in cui si può supporre che l’adozione sarà per il bene del minore («til gagn for barnet»). Inoltre, è necessario che colui che richiede l’adozione desideri accogliere il minore o lo accolga già, o che un’altra ragione speciale motivi l’adozione.» Articolo 12 «I genitori adottivi devono, non appena sia opportuno, dire al figlio che è stato adottato. Quando il minore raggiunge l’età di 18 anni, ha il diritto di essere informato dal Ministero [dell’Infanzia e dell’Uguaglianza] dell’identità dei suoi genitori biologici.» Articolo 13 «All’adozione, il figlio adottato e i suoi eredi acquisiscono lo stesso status giuridico che avrebbero se il figlio adottato fosse stato il figlio biologico dei genitori adottivi, salvo quanto diversamente disposto dall’articolo 14 o da qualsiasi altra legge. Inoltre, il legame giuridico del minore con la famiglia di origine cessa di esistere, a meno che una legge speciale non disponga diversamente. Se una persona adotta il figlio del proprio coniuge o del proprio convivente, questo figlio acquisisce nei riguardi di entrambi lo stesso status giuridico che avrebbe se fosse il loro figlio comune. Lo stesso vale per i minori adottati in applicazione del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 5b.» Articolo 14a. Visite successive all’adozione «Nel caso delle adozioni basate su decisioni prese in virtù dell’articolo 4-20 della SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 49 legge sulla protezione dell’infanzia, gli effetti dell’adozione previsti dall’articolo 13 della presente legge si applicano, fatta salva qualsiasi limitazione che possa essere stata imposta da una decisione presa in applicazione dell’articolo 4-20a della legge sulla protezione dell’infanzia per quanto riguarda le visite tra il minore e i suoi genitori biologici.» D. Il codice di procedura civile 133. Il primo comma dell'articolo 36-4 e il terzo comma dell'articolo 36- 10 del codice di procedura civile del 17 giugno 2005 (tvisteloven) recitano: Articolo 36-4 Composizione del tribunale distrettuale. Collegio di esperti «1) Il tribunale distrettuale è composto da due membri non di carriera, uno dei quali è un semplice assessore e l'altro un esperto. In alcuni casi, può essere composto da due giudici di carriera e da tre assessori, tra cui uno o due esperti.» Articolo 36-10 Appello «(...) 3) Per interporre appello avverso una sentenza del tribunale distrettuale nelle controversie che vertono sulle decisioni adottate dall'ufficio della contea ai sensi della legge sulla protezione dell'infanzia, è richiesta l'autorizzazione della corte d'appello. L’autorizzazione sarà accordata soltanto: a) se l'appello riguarda questioni la cui pertinenza vada oltre l'ambito della causa in questione, b) se la causa deve essere riesaminata perché sono emersi nuovi elementi, c) se la decisione del tribunale distrettuale o il procedimento svoltosi dinanzi a quest'ultimo presenta vizi gravi («vesentlige svakheter ved tingrettens avgjørelse eller saksbehandling»), o d) se la sentenza prevede delle misure coercitive che non sono state approvate dall'ufficio della contea.» III. GLI ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTI A. Le Nazioni Unite 134. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia adottata a New York il 20 novembre 1989 contiene, tra altre, le seguenti disposizioni: Articolo 3 «1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.» Articolo 9 50 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA « 1. Gli Stati parte vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, con riserva di revisione giudiziaria e conformemente alle leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni 3. Gli Stati parte rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del fanciullo. 4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro famigliare, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il famigliare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parte vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.» Articolo 18 «1. Gli Stati parte faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse superiore del fanciullo. 2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parte accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. 3. Gli Stati parte adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.» Articolo 20 « 1. Ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente famigliare o che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 2. Gli Stati parte prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale. 3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 51 dell'affidamento famigliare, della kafala di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.» Articolo 21 «Gli Stati parte che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e: a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari; (...)» 135. Nel suo Commento generale n. 7 (2005) sull’attuazione dei diritti del fanciullo nella primissima infanzia, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia ha inteso incoraggiare gli Stati parte a riconoscere che i bambini in tenera età godono di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e che la prima infanzia è un periodo determinante per la realizzazione di tali diritti. Il Comitato si riferisce in particolare all’interesse superiore del minore: «13. (...) L’articolo 3 della Convenzione sancisce il principio secondo il quale l’interesse superiore del minore è una considerazione fondamentale in tutte le decisioni riguardanti i minori. A causa della loro relativa mancanza di maturità, i bambini in tenera età dipendono dalle autorità competenti che definiscono i loro diritti e il loro interesse superiore e li rappresentano quando prendono decisioni e adottano provvedimenti che pregiudicano il loro benessere, pur tenendo conto del loro parere e dello sviluppo delle loro capacità. Il principio dell’interesse superiore del minore è menzionato molte volte nella Convenzione (in particolare negli articoli 9, 18, 20 e 21, che sono i più pertinenti per quanto concerne la prima infanzia). Questo principio si applica a tutte le decisioni riguardanti i minori e deve essere accompagnato da misure efficaci volte a tutelarne i diritti e a promuoverne la sopravvivenza, la crescita e il benessere, nonché misure volte a sostenere e aiutare i genitori e le altre persone che hanno la responsabilità di concretizzare giorno dopo giorno i diritti del minore: a) Interesse superiore del minore in quanto individuo. In qualsiasi decisione che riguarda in particolare la custodia, la salute o l’educazione di un minore, tra cui le decisioni prese dai genitori, dai professionisti che si occupano dei minori e da altre persone che si assumono responsabilità nei confronti di questi ultimi, deve essere preso in considerazione il principio dell’interesse superiore del minore. Gli Stati parei sono vivamente pregati di adottare disposizioni affinché i minori in tenera età siano rappresentati in maniera indipendente, in tutte le procedure previste dalla legge, da una persona che agisca nel loro interesse e affinché i minori siano sentiti in tutti i casi in cui sono capaci di esprimere le loro opinioni o le loro preferenze;» 136. Nel suo Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a 52 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA che il suo interesse superiore sia considerato preminente (art. 3, comma 1) del 29 maggio 2013, Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia cita, tra gli «elementi di cui occorre tener conto nel valutare l'interesse superiore del minore», i seguenti punti: «a) L’opinione del minore (...) b) L’identità del minore (...) c) Conservazione dell'ambiente famigliare e mantenimento delle relazioni (...) d) Presa in carico, protezione e sicurezza del minore (...) e) Situazioni di vulnerabilità (...) f) Diritto del minore alla salute (...) g) Il diritto del minore all'educazione (...)» Sotto i titoli «Bilanciamento degli elementi considerati nella valutazione dell'interesse superiore» e «Salvaguardie procedurali per garantire l'attuazione dell'interesse superiore del minore», è possibili leggere, in particolare, i seguenti passaggi: «84. Nel valutare l'interesse superiore occorre tener conto della natura evolutiva delle capacità del minore. I responsabili delle decisioni devono pertanto prevedere misure che possano essere riviste o adattate di conseguenza piuttosto che prendere decisioni definitive e irreversibili. Per fare questo, non solo dovrebbero valutare i bisogni fisici, affettivi, educativi e di altro tipo del minore al momento in cui viene presa la decisione, ma anche considerare i possibili scenari di sviluppo del minore e analizzarli a breve e a lungo termine. In questa prospettiva, i responsabili delle decisioni dovrebbero valutare la continuità e la stabilità della situazione attuale e futura del minore. (...) 85. La corretta attuazione del diritto del minore a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente richiede l'istituzione e il rispetto di garanzie procedurali adeguate ai minori. Il concetto di interesse superiore del minore in quanto tale costituisce una regola di procedura (...). (...) 87. Gli Stati sono tenuti a mettere in atto processi formali, con rigorose garanzie procedurali, volti a valutare e determinare l'interesse superiore del minore nel momento in cui vengono prese decisioni che lo riguardano, ivi compresi i meccanismi di valutazione dei risultati. Gli Stati sono tenuti a sviluppare processi trasparenti e SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 53 obiettivi per tutte le decisioni prese da legislatori, giudici o autorità amministrative, in particolare nei settori che riguardano direttamente i minori.» B. Il Consiglio d’Europa 137. La Convenzione europea sull’adozione dei minori (riveduta) del 27 novembre 2008 contiene, in particolare, i seguenti passaggi: Articolo 3 – Validità dell’adozione «L’adozione è valida solo se pronunciata da un tribunale o da un’autorità amministrativa (di seguito l’«autorità competente»). Articolo 4 – Concessione dell’adozione 1. L’autorità competente concede l'adozione soltanto se ha acquisito la convinzione che la stessa è conforme all’interesse superiore del minore. 2. In ogni caso, l’autorità competente presta una particolare attenzione a che l’adozione fornisca al minore un ambiente famigliare stabile e armonioso. Articolo 5 – Consensi all’adozione 1. Con riserva dei paragrafi 2-5 del presente articolo, l’adozione viene concessa soltanto se almeno i consensi seguenti sono stati ottenuti e non sono stati ritirati: a il consenso della madre e del padre; o, se non vi sono né la madre né il padre che possano acconsentire, il consenso della persona o dell’organismo abilitato ad acconsentire al posto dei genitori; b il consenso del minore considerato dalla legislazione come avente sufficiente discernimento; si considera che un minore abbia un discernimento sufficiente quando ha raggiunto l’età prevista dalla legge, che non deve superare i 14 anni; c il consenso del coniuge, o del partner registrato, dell’adottante. 2. Le persone di cui viene richiesto il consenso per l’adozione devono essere assistite dai consulenti necessari e debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare sul mantenimento o la rottura, a causa di un’adozione, dei legami di diritto tra il minore e la sua famiglia di origine. Tale consenso deve essere dato liberamente nella forma richiesta dalla legge, e deve essere dato o constatato per iscritto. 3. L’autorità competente non può esimersi dall’ottenere il consenso né ignorare il rifiuto di accordarlo da parte di una delle persone o uno degli organismi di cui al paragrafo 1, se non per motivi eccezionali stabiliti dalla legge. Tuttavia, è permesso esimersi dal consenso di un minore affetto da un handicap che gli impedisca di esprimere un consenso valido. 4. Se il padre o la madre non detengono la potestà genitoriale sul minore, o in ogni caso il diritto di acconsentire all’adozione, la legge può prevedere che il loro consenso non sia richiesto. 5. Il consenso della madre all’adozione del figlio è valido soltanto se viene dato dopo la nascita, allo scadere del termine prescritto dalla legge, che non deve essere inferiore a sei settimane o, se non è specificato alcun termine, nel momento in cui, secondo l’autorità competente, la madre avrà potuto riprendersi a sufficienza dalle 54 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA conseguenze del parto. 6. Nella presente Convenzione, con i termini «padre» e «madre» si intendono le persone che, ai sensi della legge, sono i genitori del minore.» 138. Il 22 aprile 2015, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato la Risoluzione 2049. Tale risoluzione contiene, in particolare, i seguenti passaggi: «5. La povertà economica e materiale non dovrebbe mai essere l’unico motivo per togliere la custodia di un bambino ai genitori: dovrebbe piuttosto essere interpretata come il segnale che bisognerebbe dare un’assistenza appropriata alla famiglia. In più, non basta dimostrare che un bambino potrebbe essere collocato in un ambiente più benefico alla sua educazione per poterlo togliere ai suoi genitori, e ancora meno per poter rompere completamente i legami famigliari. (...) 8. Di conseguenza, l’Assemblea raccomanda agli Stati membri: (...) 8.2. di istituire delle leggi, dei regolamenti e delle procedure che diano veramente la priorità all’interesse superiore del bambino in merito a ogni decisione di collocamento, di allontanamento e di ritorno; 8.3. di proseguire e rafforzare le iniziative prese per vigilare affinché tutte le procedure pertinenti siano condotte in maniera attenta ai bisogni del minore e il punto di vista dei minori interessati sia preso in considerazione in funzione della loro età e del loro grado di maturità; 8.4. di rendere visibile l’influenza dei pregiudizi e della discriminazione nelle decisioni di allontanamento, al fine di eliminarli, in particolare attraverso una formazione appropriata di tutti i professionisti interessati; 8.5. di dare un aiuto alle famiglie con i mezzi necessari (compresi quelli economici, materiali, sociali e psicologici) per, anzitutto, evitare decisioni ingiustificate di ritiro della custodia dei loro bambini e aumentare la percentuale di ritorni riusciti nelle famiglie dopo un affidamento; 8.6. di vigilare affinché ogni affidamento (temporaneo) di un minore, quando diventa necessario in ultima istanza, benefici di misure volte a reintegrare successivamente il bambino nella sua famiglia, in particolare agevolando i contatti adeguati tra il bambino e la sua famiglia, e sia oggetto di un controllo periodico; 8.7. di evitare, salvo circostanze eccezionali previste dalla legge e sottoposte a un controllo giurisdizionale (approfondito e in tempo utile) effettivo, di rompere completamente i legami famigliari, di togliere dei bambini ai loro genitori sin dalla nascita, di giustificare una decisione di affidamento facendo valere il tempo trascorso e di fare ricorso all’adozione senza il consenso dei genitori; 8.8. di vigilare affinché il personale che interviene nelle decisioni di allontanamento e di affidamento sia guidato da criteri e da norme appropriati (se possibile in modo interdisciplinare), possegga le qualifiche richieste e sia regolarmente formato, disponga di risorse sufficienti per prendere le proprie decisioni in tempo utile e non sia sovraccaricato da un numero di pratiche troppo importante da trattare; (...) 8.10. di vigilare affinché, ad eccezione delle cause urgenti, le decisioni iniziali di SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 55 ritiro siano esclusivamente fondate su decisioni dei tribunali per evitare decisioni ingiustificate e prevenire valutazioni di parte.» 139. Il 28 giugno 2018, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato la Risoluzione 2232 («Assicurare un equilibrio tra l’interesse superiore del minore e l’esigenza di garantire l’unità delle famiglie»). Tale risoluzione contiene, in particolare, i passaggi seguenti: «4. L’Assemblea riafferma che l’interesse superiore del minore dovrebbe essere preso in considerazione in maniera primordiale per tutte le azioni che riguardano i minori, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore. Tuttavia, l’applicazione di questo principio generale dipende in pratica dal contesto e dalle circostanze specifiche. È a volte più facile affermare ciò che non è nell’interesse superiore del minore come essere maltrattato dai genitori o essere allontanato dalla famiglia senza un motivo valido. 5. Tenuto conto di questo avvertimento, l’Assemblea ribadisce le raccomandazioni formulate nella sua Risoluzione 2049 (2015) e invita gli Stati membri del Consiglio d’Europa a concentrarsi sul processo allo scopo di ottenere i migliori risultati per i minori e per le loro famiglie. Gli Stati membri dovrebbero: (...) 5.2. fornire il sostegno necessario alle famiglie in tempo utile e in uno spirito positivo allo scopo di evitare di dover adottare decisioni di allontanamento in primo luogo, e di agevolare la riunificazione della famiglia quando ciò è possibile e conforme all’interesse superiore del minore; tuttavia, si deve istituire una migliore collaborazione con i genitori, al fine di evitare eventuali errori basati su malintesi, stereotipi o discriminazioni, errori che sarà difficile correggere in seguito, una volta persa la fiducia; (...) 5.5. sforzarsi di limitare al minimo le prassi di allontanamento del bambino alla nascita, di giustificazione di una decisione in base al tempo trascorso e di adozione senza il consenso dei genitori, e farvi ricorso solo in casi estremi. Ogni volta che ciò obbedisce all’interesse superiore del minore, dovrebbe essere fatto il possibile per mantenere i legami famigliari; 5.6. quando è stata presa la decisione di allontanare un minore dalla sua famiglia, garantire: 5.6.1. che tali decisioni sono una risposta proporzionata a una valutazione attendibile e verificabile da parte delle autorità competenti che dimostri che vi è un rischio di pregiudizio reale e serio per il minore, e che possa essere oggetto di una revisione giudiziaria; 5.6.2. che una decisione dettagliata sia trasmessa ai genitori e che sia conservata anche copia della stessa. È importante che la decisione sia spiegata al minore in una forma adeguata alla sua età o, in mancanza di ciò, che egli abbia accesso a tale decisione. È opportuno che la decisione riporti le circostanze che hanno portato a tale scelta e indichi i motivi dell’allontanamento; 5.6.3. che la decisione di allontanare i minori sia presa solo in casi estremi e si applichi solo per il tempo necessario; 5.6.4. che i fratelli e le sorelle siano collocati insieme in tutti i casi nei quali un tale affidamento non è contrario al loro interesse superiore; 56 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 5.6.5. che i minori, nella misura in cui ciò obbedisce al loro interesse superiore, siano collocati all’interno del nucleo famigliare allargato per minimizzare la rottura dei loro legami famigliari; 5.6.6. che il fatto di riunire la famiglia e/o di avere accesso alla famiglia sia preso in considerazione a intervalli regolari, a seconda dei casi, tenendo presente l’interesse superiore del minore e il suo punto di vista; 5.6.7. che le visite e i contatti siano pianificati in modo tale da mantenere il legame famigliare e in vista della riunificazione, salvo che ciò non sia manifestamente inappropriato;» IN DIRITTO I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE 140. I ricorrenti vedono, nel rifiuto di porre fine alla presa in carico di X da parte dell’autorità pubblica, così come nella decisione di privare la prima ricorrente della potestà genitoriale su X e di autorizzare l’adozione di quest’ultimo da parte dei genitori affidatari, una violazione nei loro confronti del diritto al rispetto della vita famigliare tutelato dall’articolo 8 della Convenzione, che recita: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e famigliare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.» 141. Il Governo contesta questa tesi. A. Questioni preliminari 1. Sull’oggetto della controversia dinanzi alla Grande Camera a) Competenza ratione temporis i. Tesi delle parti 142. Il Governo afferma che non è di competenza della Grande Camera pronunciarsi sulla conformità con l’articolo 8 della Convenzione dei procedimenti interni relativi alla presa in carico di X da parte dell’autorità pubblica e sul diritto di visita della prima ricorrente, che sono anteriori alla procedura relativa all’autorizzazione dell’adozione. Il Governo ritiene che i ricorrenti non abbiano né esaurito le vie di ricorso interne né rispettato la regola dei sei mesi per quanto riguarda l’ordinanza di affidamento SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 57 d’urgenza del 17 ottobre 2008 e l’ordinanza di affidamento del 2 marzo 2009, nonché le decisioni relative al diritto di visita, contravvenendo, a suo parere, alle disposizioni di cui all’articolo 35 § 1 della Convenzione, e afferma che, in ogni caso, il ricorso presentato dinanzi alla Corte il 12 aprile 2013 si riferisce soltanto alle misure approvate dalla decisione della Corte Suprema del 15 ottobre 2012, ossia, a suo dire, la decadenza dalla potestà genitoriale e l’autorizzazione dell’adozione. Il Governo aggiunge che la minoranza della camera ha oltrepassato la competenza della Corte e ignorato l’oggetto del presente ricorso allo scopo di censurare in abstracto tutto un sistema di tutela dell’infanzia, e considera che i ricorrenti non possano ampliare l’oggetto della controversia con la loro domanda di rinvio dinanzi alla Grande Camera. A suo parere, la Grande Camera può tenere conto dei procedimenti precedenti solo nella misura in cui gli stessi sono stati citati e invocati nella decisione relativa alla decadenza dalla potestà genitoriale e all’autorizzazione dell’adozione. 143. In disaccordo con il Governo, i ricorrenti affermano che la Grande Camera è competente per esaminare non solo la decadenza dalla potestà genitoriale e l’autorizzazione dell’adozione, ma anche le decisioni urgenti iniziali, le decisioni relative alla presa in carico di X da parte dell’autorità pubblica e quelle relative al diritto di visita della prima ricorrente. Essi ritengono che la competenza della Grande Camera ricopra la totalità dei procedimenti interni, anche se la Corte dovesse infine concludere che vi è stata violazione solo per quanto riguarda una parte degli stessi, e argomentano che l’autorizzazione dell’adozione deve essere considerata come la decisione finale che chiude una successione di fatti il cui punto di partenza era la decisione di urgenza. Essi vedono nella decisione di decadenza dalla potestà genitoriale e di autorizzazione dell’adozione una conseguenza dell’assenza di attaccamento tra X e la prima ricorrente, che sarebbe causata direttamente dalle decisioni di presa in carico a lungo termine pronunciate dall’autorità pubblica il 2 marzo 2009 e il 22 aprile 2010, che avrebbero ridotto in maniera considerevole e ingiustificabile il diritto di visita della prima ricorrente. ii. Valutazione della Corte 144. La Corte rammenta che il contenuto e l’oggetto della «causa» rinviata dinanzi alla Grande Camera sono delimitati dalla decisione della camera sulla ricevibilità. Questo significa che la Grande Camera non può esaminare le parti del ricorso che la camera ha dichiarato irricevibili (si veda, ad esempio, Ilnseher c. Germania [GC], nn. 10211/12 e 27505/14, § 100, 4 dicembre 2018). Nella fattispecie, la Grande Camera prende atto che la camera ha dichiarato ricevibile la doglianza formulata dai ricorrenti (paragrafo 2 supra) che riguardava la decadenza dalla potestà genitoriale e l’autorizzazione dell’adozione, che erano state decise inizialmente dall’ufficio di assistenza sociale della contea l’8 dicembre 2011 e poi 58 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA confermate a seguito di ricorso (si vedano, tra altri, i paragrafi 3, 76, 93, 94 e 111 della sentenza della camera). 145. Come osserva la Grande Camera, X fu dato in affidamento famigliare d’urgenza nel 2008 (paragrafi 20-22 supra) e poi in affidamento famigliare ordinario in seguito alla decisione presa dall’ufficio di assistenza sociale della contea il 2 marzo 2009 (paragrafi 38-46 supra). Questa stessa decisione attribuiva alla prima ricorrente un diritto di visita limitato (paragrafi 42-46 supra). Quest’ultima presentò un ricorso avverso tale decisione, che in definitiva fu confermata dalla corte d’appello nella sentenza del 22 aprile 2010 (paragrafi 65-75 supra), che accordava anch’essa all’interessata un diritto di visita limitato (paragrafo 75 supra). Poiché la prima ricorrente non si è avvalsa della possibilità di presentare un ricorso, la sentenza della corte d’appello divenne definitiva allo scadere del termine di ricorso applicabile. 146. Nella loro domanda di rinvio dinanzi alla Grande Camera, i ricorrenti cercano di estendere le loro doglianze in modo tale da includervi anche i procedimenti sopra menzionati condotti dal 2008 al 2010. Ora, tali doglianze non sono parte integrante del loro ricorso dichiarato ricevibile dalla camera. In ogni caso, tali doglianze sono state sottoposte per la prima volta alla Grande Camera più di sei mesi dopo le ultime decisioni interne pronunciate nell’ambito dei procedimenti in questione e, come sopra indicato (paragrafo 145), senza che siano state esaurite le vie di ricorso interne per il più recente di questi procedimenti. 147. Pertanto, la Corte non ha competenza per esaminare la compatibilità con l’articolo 8 della Convenzione dei procedimenti che erano anteriori alla sentenza emessa dalla corte d’appello il 22 aprile 2010 o che si sono conclusi con tale sentenza, tra cui quello relativo alle restrizioni del diritto di visita (paragrafo 76 supra). 148. Tuttavia, quando esaminerà il procedimento relativo alla decisione adottata dall’ufficio di assistenza sociale della contea l’8 dicembre 2011 e alle decisioni che deliberano sui ricorsi presentati avverso quest’ultima, in particolare la sentenza pronunciata dal tribunale distrettuale il 22 febbraio 2012, la Corte dovrà ricondurre tale procedimento e tali decisioni nel loro contesto, il che la porterà inevitabilmente a interessarsi in una certa misura ai procedimenti e alle decisioni anteriori (si vedano, ad esempio, Jovanovic c. Svezia, n. 10592/12, § 73, 22 ottobre 2015, e Mohamed Hasan, sopra citata, § 151). b) Competenza ratione materiae 149. La Corte osserva che il ricorso presentato il 12 aprile 2013 riguardava espressamente soltanto la decisione di far decadere la prima ricorrente dalla potestà genitoriale nei confronti di X e di autorizzare l’adozione di quest’ultimo da parte dei genitori affidatari (si veda la decisione del tribunale distrettuale ai paragrafi 107-112 supra), e non la SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 59 conclusione pronunciata in questa stessa occasione, ossia che le condizioni richieste per la revoca dell’ordinanza di affidamento relativa a X non erano soddisfatte (paragrafi 99-106 supra). 150. Avendo giudicato che la decisione di non revocare l’ordinanza di affidamento era almeno intrinsecamente legata alla decisione di far decadere la prima ricorrente dalla potestà genitoriale nei confronti di X e di autorizzare l’adozione di quest’ultimo, la camera ha esaminato nel merito questa prima decisione (paragrafi 113-117 della sentenza camerale), sebbene i ricorrenti avessero espressamente centrato il loro ricorso e le loro osservazioni dinanzi ad essa sulla seconda decisione. 151. La Grande Camera osserva che, anche se il governo convenuto non è in disaccordo con il ragionamento della camera su questo punto, i ricorrenti presentano dinanzi ad essa degli argomenti che indicano che la loro doglianza comprende anche la decisione di non revocare l’ordinanza di affidamento che è stata pronunciata nel corso dello stesso procedimento. 152. La Grande Camera osserva che il rifiuto di revocare l’ordinanza di presa in carico da parte dell’autorità pubblica è così strettamente legato e interconnesso con la decisione di far decadere la prima ricorrente dalla potestà genitoriale e di autorizzare l’adozione di X, che deve essere considerato come un elemento della doglianza inizialmente presentata dalla prima ricorrente dinanzi alla Corte. Del resto, ai sensi dell’articolo 4-20 della legge sulla tutela dell’infanzia (paragrafo 122 supra), la condizione indispensabile per l’applicazione di tale disposizione era che la presa in carico da parte dell’autorità pubblica continuasse a essere giustificata. Come la camera, la Grande Camera terrà dunque conto della decisione di non revocare l’ordinanza di affidamento quando esaminerà la questione della violazione dei diritti previsti dall’articolo 8 nei confronti dei ricorrenti. 2. Sulla questione di stabilire se la prima ricorrente abbia la qualità per presentare una doglianza a nome del secondo ricorrente a) La sentenza della camera 153. Sottolineando che la doglianza riguardava la decisione di far decadere la prima ricorrente dalla potestà genitoriale nei confronti di X e di autorizzare l’adozione di quest’ultimo – che ha prodotto l’effetto di privare la prima ricorrente della qualità di responsabile legale di X – e non dei fatti posteriori a tale decisione, la camera ha concluso che la prima ricorrente aveva la qualità per adire la Corte a nome del secondo ricorrente, X. b) Tesi delle parti 154. Dinanzi alla Grande Camera, il Governo eccepisce in via preliminare che la prima ricorrente non aveva la qualità per presentare un ricorso a nome di X, e osserva che i genitori adottivi del minore sarebbero 60 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA stati abilitati a farlo ma non l’hanno fatto. Il Governo sostiene che, nella causa Scozzari e Giunta c. Italia ([GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 138, CEDU 2000-VIII), quando la Corte ha accettato che la madre presentasse un ricorso a nome di suo figlio, era alla luce delle circostanze particolari della causa, e argomenta che, nella fattispecie, i genitori adottivi, che sono intervenuti dinanzi alla Corte, difendono anch’essi gli interessi di X. 155. I ricorrenti sostengono che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, un genitore biologico che è stato privato della potestà genitoriale nei confronti di un minore può presentare ricorso a nome di quest’ultimo. A loro avviso, pertanto, la prima ricorrente ha indiscutibilmente il diritto di rappresentare X nel caso di specie. c) Valutazione della Corte 156. La Corte osserva che la decisione controversa di decadenza dalla potestà genitoriale e di autorizzazione dell’adozione emessa dall’ufficio di assistenza sociale della contea l’8 dicembre 2011 e in seguito convalidata dal tribunale distrettuale nella sentenza del 22 febbraio 2012, avverso la quale è stata negata l’autorizzazione a proporre appello da parte delle giurisdizioni superiori, ha innegabilmente condotto alla rottura dei legami giuridici tra la prima ricorrente e il secondo ricorrente. Essa afferma che questo fattore non era decisivo quando si trattava di definire se un genitore potesse avere la qualità per adirla a nome del figlio (si veda, ad esempio, A.K. e L. c. Croazia, n. 37956/11, § 46, 8 gennaio 2013). In questa sentenza, la Corte ha aggiunto: «(...) le condizioni che regolano i ricorsi individuali in virtù della Convenzione non coincidono necessariamente con i criteri nazionali relativi al locus standi. In effetti, le regole interne in materia possono perseguire scopi diversi da quelli dell’articolo 34 della Convenzione e, anche se a volte vi è analogia tra i rispettivi scopi, non è per forza sempre così (Norris c. Irlanda, 26 ottobre 1988, § 31, serie A n. 142). 47. La Corte richiama l’attenzione sul principio secondo il quale l’oggetto e lo scopo della Convenzione, strumento di protezione degli esseri umani, portano a interpretare e ad applicare tali disposizioni, sia procedurali che di merito, in un modo che ne rende le esigenze concrete ed effettive (si veda in particolare Loizidou c. Turchia (eccezioni preliminari), 23 marzo 1995, §§ 70-72, serie A n. 310). La situazione dei minori rispetto all’articolo 34 richiede un esame attento in quanto questi ultimi dipendono generalmente da altre persone per sottoporre le loro doglianze e rappresentare i loro interessi e non hanno necessariamente l’età o la capacità richieste per autorizzare che altri compiano concretamente tali atti in loro nome (P.C. e S. c. Regno Unito (dec.), n. 56547/00, 11 novembre 2001). La Corte considera che sia opportuno evitare un approccio restrittivo o formalistico in materia.» (ibidem, §§ 46-47).» 157. Poiché X è stato adottato, i suoi unici rappresentanti ai sensi del diritto interno per qualsiasi questione relativa a fatti sopraggiunti quando l’adozione è divenuta definitiva sono i genitori adottivi. Tuttavia, sulla questione della procedura di adozione, che è stata condotta in un periodo in cui la prima ricorrente era ancora titolare della piena e intera potestà SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 61 genitoriale nei confronti di X, la giurisprudenza della Corte afferma che, in linea di principio, l’interesse del minore impone di preservare i legami famigliari, salvo quando motivi imperiosi ne giustifichino la rottura (si vedano, ad esempio, A.K. e L. c. Croazia, sopra citata, § 49). Inoltre, nel quadro dell’articolo 8 della Convenzione, la Corte ha ammesso varie volte che dei genitori che non avevano diritti genitoriali potessero adirla in nome dei loro figli minori (si veda soprattutto Scozzari e Giunta, sopra citata, §§ 138-139). Il criterio fondamentale che ha applicato in queste cause era il rischio che alcuni interessi dei minori non fossero portati alla sua attenzione e fossero privati di una protezione effettiva dei diritti dei minori derivante dalla Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Lambert e altri c. Francia [GC], n. 46043/14, § 94, CEDU 2015 (estratti)). 158. Quando viene adita da un genitore biologico a nome del figlio, a volte succede che la Corte rilevi degli interessi conflittuali tra il genitore e il figlio. Si deve tenere conto dell’esistenza di un conflitto di interessi quando si tratta di decidere sulla ricevibilità di un ricorso presentato da una persona a nome di un’altra persona (si veda, ad esempio, Kruškić c. Croazia (dec.), n. 10140/13, §§ 101-102, 25 novembre 2014). Nella fattispecie, il Governo eccepisce l’esistenza di tali interessi conflittuali. 159. La Corte considera che la questione dell’eventuale esistenza di un conflitto di interessi tra la prima ricorrente e il secondo ricorrente si sovrapponga e sia strettamente legata a quelle che sarà chiamata ad esaminare quanto analizzerà la doglianza con la quale la prima ricorrente, a proprio nome e in nome del secondo ricorrente, lamenta la violazione nei loro confronti del diritto al rispetto della vita famigliare tutelato dall’articolo 8. Essa non rileva, nella fattispecie, un conflitto di interessi che richieda di respingere il ricorso presentato dalla prima ricorrente in nome del secondo ricorrente. Pertanto, l’eccezione sollevata dal Governo deve essere respinta. B. Sul merito 1. La sentenza della camera 160. La camera ha affermato che l’ingerenza generata dal procedimento interno contestato era prevista dalla legge del 1992 sulla protezione dell’infanzia e perseguiva gli scopi legittimi della «tutela della salute o della morale» e della «tutela dei diritti e delle libertà» di X, conformemente all’articolo 8 § 2 della Convenzione. Per quanto riguarda la questione se tale ingerenza fosse anche «necessaria», essa ha ritenuto che la prima ricorrente fosse stata pienamente coinvolta nel procedimento interno, considerato nel complesso, e che il processo decisionale interno fosse stato equo e di natura tale da preservare i diritti dei ricorrenti sanciti dall’articolo 8. La maggioranza della camera ha inoltre osservato che il tribunale distrettuale si era trovato ad affrontare il difficile e delicato compito di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi conflittuali in gioco in una causa complessa. Essa 62 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA ha dichiarato che il tribunale aveva evidentemente tenuto conto degli interessi di X, soprattutto del suo particolare bisogno di sicurezza nella famiglia affidataria, che era motivato dalla sua vulnerabilità psicologica. Essa ha aggiunto che, poiché il tribunale aveva concluso che nei tre anni durante i quali la prima ricorrente aveva visto suo figlio avvalendosi del diritto di visita, non erano stati riscontrati segni di evoluzione positiva delle sue capacità durante gli incontri e le autorità interne avevano beneficiato di rapporti diretti con tutti gli interessati, il caso di specie presentava circostanze eccezionali idonee a giustificare le misure in questione e le autorità interne erano state motivate da un’esigenza fondamentale, ossia l’interesse superiore di X. 2. Tesi delle parti a) I ricorrenti 161. I ricorrenti affermano che la camera, nella sua sentenza, non ha tenuto conto delle peculiari caratteristiche del contesto norvegese, ossia dell’elevato numero di critiche che, secondo loro, il sistema norvegese di tutela dell’infanzia ha attirato sia su scala nazionale che internazionale, il che indica a loro parere che esiste un grave problema sistemico. 162. I ricorrenti considerano che, nella giurisprudenza della Corte, la nozione di margine di apprezzamento si definisce caso per caso. Affermano che il margine di apprezzamento da lasciare alle autorità nazionali competenti varia perciò a seconda della natura delle questioni dibattute e della gravità degli interessi in gioco. Essi considerano accertato che, nelle cause relative alla presa in carico di minori da parte dell’autorità pubblica e all’adozione, le autorità godono di un ampio margine di apprezzamento. I ricorrenti aggiungono tuttavia che la Corte tende a barricarsi dietro la nozione di margine di apprezzamento in un modo che può nuocere in una certa misura al suo controllo e alla sua missione. 163. I ricorrenti argomentano che, data la natura e la gravità dell’ingerenza controversa nel caso di specie, il margine di apprezzamento avrebbe dovuto essere particolarmente ridotto anche per quanto riguarda le prime misure di protezione dell’infanzia che sono state adottate. Secondo loro, la maggioranza della camera non ha nemmeno indagato sui motivi per cui il diritto di visita accordato sarebbe stato in un primo momento estremamente limitato. 164. I ricorrenti affermano che, nella giurisprudenza della Corte, è costante che la protezione della famiglia biologica costituisce una priorità. La presente causa riguarderebbe un bambino in tenera età e, in tale caso, le autorità potrebbero agire solo per motivi straordinariamente imperiosi. La particolare vulnerabilità di X, che sarebbe stata evocata dalle autorità interne nelle loro decisioni, non sarebbe mai stata confermata da prove concrete e tangibili. Allo stesso modo, i bisogni particolari di X non SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 63 sarebbero mai stati espressi chiaramente, come avrebbe osservato la minoranza della camera. 165. I ricorrenti aggiungono che in Norvegia i diritti di visita sono notevolmente restrittivi, cosa che la Corte avrebbe denunciato in varie cause. Considerato l’impatto particolarmente pregiudizievole che un diritto di visita limitato avrebbe nelle prime settimane, nei primi mesi e nei primi anni della vita di un minore, i fatti della causa sarebbero particolarmente scioccanti. Il diritto di visita della prima ricorrente sarebbe stato ristretto in modo drastico senza ragioni oggettive e in un lasso di tempo brevissimo. Il carattere estremamente ridotto del diritto di visita avrebbe annullato qualsiasi speranza di riunificazione della famiglia e posto X nell’incapacità di allacciare dei legami spontanei con la prima ricorrente. Poiché le autorità interne erano, secondo i ricorrenti, direttamente responsabili della scissione della famiglia, utilizzare come argomento l’assenza di legami psicologici tra X e sua madre sarebbe inaccettabile. 166. I ricorrenti affermano che un conflitto opponeva la prima ricorrente, la madre affidataria e i servizi di assistenza all’infanzia, e che i conflitti di questo tipo non hanno nulla di eccezionale e sono anche facilmente comprensibili. Le autorità non sarebbero mai intervenute per placare i rapporti tra loro e la prima ricorrente e tra quest’ultima e la madre affidataria. Ben al contrario, quest’ultima avrebbe assistito a tutte le visite, anche se la sua presenza non sarebbe stata ordinata né autorizzata da alcuna delle decisioni interne. L’obbligo positivo che l’articolo 8 della Convenzione imporrebbe alle autorità avrebbe dovuto condurre queste ultime a proporre di modificare le modalità di esercizio del diritto di visita o ad adottare delle decisioni a tal fine. L’ufficio di assistenza sociale della contea e il tribunale distrettuale avrebbero considerato soltanto le conseguenze a breve termine che avrebbe avuto una separazione tra X e i genitori affidatari, ma si sarebbero disinteressati degli effetti a lungo termine che una separazione definitiva con la madre biologica poteva avere sul minore. Sarebbe stato auspicabile, secondo i ricorrenti, che le autorità interne ricorressero a misure meno intrusive. 167. I ricorrenti ritengono che le autorità interne non abbiano trattato la causa in buona fede, anzi al contrario. La presunta mancanza di capacità genitoriali della prima ricorrente sarebbe stata fermamente smentita dagli elementi del fascicolo. Non sarebbe stato giustificato rimproverarla di avere posto più volte le stesse domande durante il suo soggiorno nella struttura di accoglienza genitori-figli, e il personale della struttura l’avrebbe minacciata di affidare X all’autorità pubblica. Le relazioni peritali avrebbero contenuto formule generiche come «le competenze che richiede il ruolo di madre sono brutalmente assenti», «ha delle difficoltà a canalizzare le sue emozioni» e «non ha le capacità genitoriali elementari necessarie»; ora, tali affermazioni non sarebbero state suffragate da elementi di prova. Nessun elemento concreto e tangibile nel caso di specie permetterebbe di stabilire le 64 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA limitazioni fondamentali che caratterizzavano la prima ricorrente e le sue capacità genitoriali. 168. Secondo i ricorrenti, le ricerche passate e recenti in materia di attaccamento dal parte del neonato mostrano che le autorità interne hanno contravvenuto ai principi elementari e fondamentali in materia, che militano in favore di una riunificazione della famiglia. Le autorità interne non avrebbero fornito la prova che una restituzione di X alla prima ricorrente avrebbe comportato gravi problemi per quest’ultimo. b) Il Governo 169. Complessivamente, il Governo invita la Grande Camera a seguire l’approccio della camera, che a suo parere era giustificato e ha permesso una interpretazione e una applicazione esemplari del diritto della Convenzione. Il Governo emette invece delle riserve per quanto riguarda il desiderio espresso dalla minoranza della camera che la Corte «proceda a un esame clinico dei fatti»: a suo parere un riesame dei fatti che i giudici interni hanno accertato molti anni fa rischierebbe di rendere arbitrario il controllo operato dalla Corte e sarebbe contrario al principio secondo il quale quest’ultima non può svolgere un ruolo di giudice di quarto grado. 170. Il Governo afferma che il processo decisionale interno è stato equo e idoneo a preservare i diritti dei ricorrenti derivanti dall’articolo 8 della Convenzione. Aggiunge che la causa è stata esaminata in maniera assolutamente indipendente e imparziale in vari gradi di giudizio. 171. Il Governo sostiene che l’interesse superiore del minore, che a suo avviso si è evoluto con il passare del tempo, è fondamentale, e constata che la prima ricorrente cerca di affermare il suo diritto alla vita famigliare, ma che, anche se richiede un esame dal punto di vista dell’articolo 8 della Convenzione, la doglianza dalla stessa presentata si traduce essenzialmente nella pretesa non tanto della protezione di una «vita famigliare» che esisterebbe già, quanto di un diritto biologico che esisterebbe anche in circostanze che si caratterizzano per un attaccamento minimo, se non addirittura inesistente. Il Governo aggiunge che il secondo ricorrente, X, può anch’egli pretendere che la sua vita famigliare sia protetta ai sensi dell’articolo 8. A suo parere, bisogna chiedersi se la «vita famigliare» di X sia limitata ai suoi legami biologici con la prima ricorrente o se corrisponda alla sola vita famigliare che egli abbia mai avuto, ossia quella che conosce con le persone che si occupano di lui da quando aveva tre settimane e che, nella sua mente, sono i suoi veri genitori. 172. Il Governo afferma che, nel caso di specie, sono in gioco interessi conflittuali, ma che non esiste tra gli Stati contraenti un consenso sulla portata delle intromissioni che le autorità pubbliche possono operare nella vita famigliare in nome del benessere di un minore, il che significa a suo avviso, che converrebbe accordare loro un margine di apprezzamento più ampio. Il Governo considera pertinenti e sufficienti i motivi addotti dalle SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 65 autorità interne nel caso di specie per giustificare le decisioni controverse, e afferma che X è stato gravemente trascurato durante le prime settimane della sua esistenza e che l’atteggiamento della prima ricorrente nei suoi confronti non è migliorato. Aggiunge che X sarebbe stato reso fragile da un’esposizione ripetuta agli stessi tipi di squilibri e reazioni, e considera che, in assenza di risposta ai suoi bisogni X era esposto a un rischio di ripetizione del suo trauma iniziale che lo avrebbe fatto regredire e avrebbe annientato i progressi realizzati sul piano del suo funzionamento. Per il Governo, la prima ricorrente aveva continuato a sembrare «completamente priva dell’empatia e della comprensione» che sarebbero state necessarie perché le fosse restituito X. 173. Il Governo assicura che le autorità interne hanno adempiuto i loro obblighi positivi. La prima ricorrente non avrebbe accettato di farsi aiutare dai servizi di assistenza all’infanzia. Le autorità avrebbero anche preso atto del suo recente matrimonio e della nascita del suo secondo figlio, ma questi sviluppi non sarebbero bastati a rendere meno necessarie le misure in contestazione. La minoranza della camera avrebbe erroneamente supposto che l’inchiesta condotta dai servizi di assistenza all’infanzia nel comune in cui si era stabilita la prima ricorrente aveva portato a constatare «l’assenza di carenze». 174. Il Governo ritiene che la minoranza della camera abbia contravvenuto all’articolo 35 § 1 della Convenzione e «riaperto» vecchie cause, e che abbia per questo motivo applicato abusivamente il criterio del «controllo più severo» non soltanto alla decisione di autorizzare l’adozione, ma anche alle decisioni anteriori relative alla presa in carico di X da parte dell’autorità pubblica. Aggiunge che la minoranza ha male interpretato i fatti, e spiega che l’ordinanza precedente che aveva accordato un diritto di visita legale minimo non escludeva una estensione del diritto di visita se tale estensione era conforme all’interesse superiore di X. Ora, tre esperti avrebbero concluso di non avere constatato la minima evoluzione positiva della relazione tra X e la prima ricorrente. Invece di approfittare delle misure di assistenza che le venivano proposte, la prima ricorrente avrebbe continuato a servirsi delle visite per rafforzare l’idea che era vittima di un’ingiustizia, mentre avrebbe dovuto concentrare tutta la sua attenzione su X. È principalmente dal punto di vista della prima ricorrente e della sua famiglia che esisterebbe un «conflitto» tra la prima ricorrente, i servizi di assistenza all’infanzia e la madre affidataria. 175. In sintesi, il Governo afferma che le circostanze presentavano un carattere eccezionale e che le decisioni controverse erano evidentemente motivate da un’esigenza fondamentale, inerente all’interesse superiore di X. Per il Governo, il tribunale distrettuale ha portato a termine il proprio compito difficile e delicato, ossia garantire un giusto equilibrio tra gli interessi conflittuali in gioco in una causa complessa. 66 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 3. I terzi intervenienti a) Il governo belga 176. Il governo belga sostiene che, se le percezioni variano per quanto riguarda le modalità di intervento appropriate nelle cause di tutela dell’infanzia, la legislazione belga non permette di disporre delle adozioni contro la volontà dei genitori biologici. Aggiunge che, nelle cause come la presente, le autorità interne devono operare un bilanciamento tra l’interesse superiore del minore e gli interessi dei genitori biologici. Il governo belga fa poi un certo numero di considerazioni in merito ai fatti esposti nella sentenza della camera e sottolinea che essi si distinguono da quelli della causa Aune, sopra citata. b) Il governo bulgaro 177. Il governo bulgaro afferma che la presente causa in materia di tutela dell’infanzia richiede un esame su tutti i punti in quanto, a suo parere, le misure adottate all’inizio della causa, ad esempio l’affidamento e il diritto di visita, sono intrinsecamente legate alla procedura di adozione, e ritiene che le Parti contraenti dispongano di un ampio margine di apprezzamento quando ordinano una presa in carico da parte della pubblica autorità, ma che sia invece necessario esercitare un controllo più rigoroso sulle restrizioni supplementari. Il governo bulgaro afferma che in presenza di tali restrizioni la Corte è tenuta non solo a esaminare gli aspetti procedurali del processo decisionale ma anche, se necessario, ad andare oltre la mera questione della forma per esaminare il merito della causa. Inoltre, esso sostiene che sussiste l’obbligo positivo di fare sforzi tangibili per agevolare la riunificazione della famiglia non appena ciò sia ragionevolmente possibile, e precisa che, a suo parere, non è sufficiente dimostrare che un minore potrebbe essere collocato in un ambiente più benefico per il suo sviluppo. c) Il governo ceco 178. Il governo ceco si sofferma essenzialmente sul metodo seguito dalle varie autorità dopo un affidamento urgente o un affidamento definitivo di minori presso una famiglia affidataria in quanto, a suo parere, un lavoro attivo e immediato presso le famiglie biologiche successivamente all’affidamento, nonché la frequenza delle visite tra i minori e i loro genitori biologici sembrano costituire dei fattori determinanti per il mantenimento del legame famigliare originale. 179. Il governo ceco sottolinea inoltre che, per determinare se le autorità abbiano rispettato gli obblighi che imponeva loro l’articolo 8 della Convenzione, si deve tenere conto della situazione di tutti i famigliari, e indica che esiste un ampio consenso – ivi compreso nel diritto internazionale – intorno all’idea che in tutte le decisioni che riguardano dei SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 67 minori, il loro interesse superiore deve prevalere. Aggiunge tuttavia che il principio dell’«interesse superiore» non deve servire da «jolly», e ritiene che l’articolo 8 comprenda sia l’interesse superiore del minore che il diritto dei genitori di farsi aiutare dallo Stato per continuare a vivere o per essere ricongiunti ai loro figli. Il governo ceco afferma che i sistemi di tutela dell’infanzia non dovrebbero ignorare l’esistenza dei diritti dei genitori biologici, e che tali diritti dovrebbero essere debitamente presi in considerazione e bilanciati con l’interesse superiore del minore invece di essere minimizzati a tal punto da essere ignorati. 180. Per di più, il governo ceco insiste sull’importanza delle visite tra i genitori biologici e il loro figlio che è stato preso in carico dall’autorità pubblica e su quella di altre misure volte a riunire la famiglia, soprattutto facendo in modo che la presa in carico da parte dell’autorità pubblica rimanga una misura temporanea: a suo parere, delle restrizioni al diritto di visita potrebbero essere il preludio dell’allontanamento del minore dalla sua famiglia biologica e dunque rendere impossibile la riunificazione della famiglia. Il governo ceco ritiene che, affinché i tentativi di riunificazione della famiglia possano sembrare seri, bisognerebbe che avessero luogo delle visite più volte alla settimana, anche sotto sorveglianza o con accompagnamento, affinché la loro frequenza aumenti progressivamente fino a divenire quotidiana. In tal caso, è possibile a suo avviso parlare della lenta formazione di un legame tra il minore e i suoi genitori biologici. La celerità delle procedure sarebbe altrettanto obbligatoria. 181. Per quanto riguarda l’adozione, il governo ceco sostiene che la Corte deve garantire un equilibrio tra i diritti dei genitori biologici e quelli dei genitori adottivi. A suo parere, è necessaria una valutazione ad hoc dell’interesse superiore del minore, che sarebbe a volte contrario ad altri interessi in causa: esisterebbero altri diritti di cui tenere conto quando si cerca di determinare se un minore debba o meno essere considerato adottabile. d) Il governo danese 182. Il governo danese afferma che le autorità interne hanno proceduto ad una valutazione completa e minuziosa della questione e che la Corte dovrebbe limitare la sua valutazione al processo decisionale. Il suddetto governo ritiene che la Corte non dovrebbe, contrariamente a quanto aveva raccomandato la minoranza della camera, procedere a un «esame clinico dei fatti» e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici interni, che avrebbero operato un bilanciamento conforme ai criteri esposti nell’articolo 8 della Convenzione, nonché nella giurisprudenza della Corte. 183. Il governo danese considera che la maggioranza della camera abbia correttamente composto la controversia e che nessuna ragione imperiosa giustifichi che la Corte proceda a un nuovo esame dei fatti di causa, alla stregua di una giurisdizione di quarto grado, vari anni dopo i fatti e sulla 68 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA base di documenti prodotti dinanzi ad essa. Fa riferimento all’articolo 28c) della Dichiarazione di Copenaghen. Esprimendo un’opinione dissenziente che raccomanda implicitamente una valutazione completamente nuova, la minoranza della camera avrebbe cercato di calarsi nel ruolo di giurisdizione di quarto grado. Ora, le autorità interne avrebbero chiaramente dimostrato che avevano proceduto ad una valutazione minuziosa della questione ed operato un bilanciamento esaustivo degli interesse conflittuali in gioco, ed avrebbero evidentemente ben compreso che la presente causa riguardava intromissioni di vasta portata nella vita privata e famigliare. Esse avrebbero anche tenuto conto dell’articolo 8 della Convenzione e applicato fedelmente i criteri enunciati nella giurisprudenza della Corte. e) Il governo italiano 184. Il governo italiano sostiene che l’interesse della prima ricorrente non corrisponde necessariamente a quello di X. Aggiunge che, se vuole assicurarsi che l’interesse di X sia difeso, la Corte può indicare al governo convenuto che dovrebbe essere nominato un avvocato per il minore. Inoltre, osserva che le decisioni che sono state prese anteriormente alla decisione relativa all’adozione di X sono divenute definitive e che, se la Corte dovesse riesaminarle oggi in rapporto alla doglianza presentata contro la decisione di adozione, contravverrebbe all’articolo 35 della Convenzione. Il governo italiano vede in queste decisioni anteriori soltanto dei fatti che dovrebbero essere trattati come tali. 185. Inoltre, il governo italiano sottolinea che non vi è, in Europa, un consenso in merito alla tutela dei diritti dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita famigliare, e precisa che gli Stati contraenti dispongono di un ampio margine di apprezzamento a questo proposito. Il governo italiano afferma che esistono, nella giurisprudenza della Corte, cause nelle quali è stato adottato un approccio che contraddice i principi generali abitualmente espressi dalla Corte, cause nelle quali quest’ultima ha svolto il ruolo di una giurisdizione di quarto grado e verificato se vi fossero circostanze che giustificassero l’allontanamento del minore – il che a suo parere si avvicina all’idea di un «esame clinico dei fatti» evocata nell’opinione dissenziente allegata alla sentenza della camera –, nonché cause nelle quali la Corte ha affermato che l’interesse superiore del minore coincideva con quello dei genitori biologici. 186. Sulla questione dell’interesse superiore del minore, il governo italiano sottolinea che nei testi internazionali pertinenti il minore si considera trascurato quando i suoi genitori non intrattengono con lui le relazioni necessarie alla sua educazione o al suo sviluppo, o non gli forniscono alcuna assistenza psicologica e materiale. A questo proposito, cita i problemi che pone l’affidamento a lungo termine: a suo parere, il minore dato in affidamento vive nell’incertezza tra i suoi genitori biologici e i suoi genitori sostitutivi, il che comporta problemi quali, ad esempio, dei SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 69 conflitti di lealtà. Fa riferimento alle sentenze Barnea e Caldararu c. Italia (n. 37931/15, 22 giugno 2017) e Paradiso e Campanelli c. Italia, [GC] (n. 25358/12, 24 gennaio 2017), e argomenta che, secondo alcuni ricercatori ed esperti, non si può porre come regola che i legami con la famiglia di origine debbano essere preservati, e che dovrebbero esserlo soltanto se il minore nel caso in esame ne tragga beneficio. A suo parere, solo le autorità nazionali sono in grado di procedere alla valutazione necessaria di tale questione caso per caso. La Corte non disporrebbe degli strumenti richiesti per agire in qualità di giurisdizione di quarto grado e procedere a un «esame clinico dei fatti». f) Il governo slovacco 187. Il governo slovacco sostiene che è perfettamente chiaro che la giurisprudenza della Corte tutela in primo luogo la famiglia biologica, e ritiene che dare un bambino in affidamento a una famiglia affidataria costituisca una misura estrema e che le autorità interne siano tenute ad adottare altre misure se queste ultime permettono di giungere allo scopo perseguito. Considera in particolare che, se la giustificazione data a una decisione è la necessità di tutelare il minore contro un pericolo, l’esistenza di tale pericolo deve essere realmente accertata. Al contempo, il governo slovacco ritiene che la presa in carico di un minore da parte dell’autorità pubblica debba essere considerata una misura temporanea, da sospendere non appena le circostanze lo permettono, e qualsiasi misura di esecuzione deve, a suo parere, essere conforme allo scopo ultimo di riunire il genitore biologico e suo figlio. 188. Inoltre, il governo slovacco aveva fatto ulteriori osservazioni su un caso in cui alcuni cittadini slovacchi sarebbero stati colpiti da misure inerenti alla tutela dell’infanzia e sulle preoccupazioni che sarebbero sollevate a livello internazionale da misure di tutela dell’infanzia adottate dallo Stato convenuto. g) Il governo britannico 189. Il governo britannico sostiene che, in cause come quella presente, la Corte dovrebbe, in linea di principio, esaminare l’adeguatezza delle procedure e verificare se i motivi addotti dalle autorità nazionali fossero sufficienti, invece di procedere a una nuova analisi dei fatti. 190. Il governo britannico indica che la Corte ha elencato un certo numero di fattori identificabili che potrebbero presentare una certa rilevanza in questo tipo di cause. Osserva, in particolare, che qualsiasi decisione di adozione riveste intrinsecamente un carattere definitivo, e che si deve procedere a un bilanciamento degli interessi che, tuttavia, a suo parere, dovrà essere guidato dalla prevalenza dell’interesse superiore del minore. Da ciò conclude che si deve tenere conto dei legami allacciati dal minore 70 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA con la sua famiglia de facto e che l’articolo 8 della Convenzione non impone alle autorità interne di fare interminabili tentativi di riunificazione famigliare. 191. Sulla questione della sussidiarietà, il governo britannico fa riferimento all’articolo 28 della Dichiarazione di Copenaghen, e afferma che, in cause come quella presente, si devono prendere in considerazione il livello di perizia e di coinvolgimento delle autorità nazionali rispetto a quello della Corte, il livello di partecipazione delle parti interessate dal processo interno nonché il livello di consenso tra gli Stati contraenti. Ritiene che anche la gravità dell’intervento in causa sia un fattore da prendere in considerazione, ma che un controllo più scrupoloso non possa comportare una nuova valutazione dei fatti, soprattutto se è trascorso un lasso di tempo considerevole dalla decisione in esame, e aggiunge che la minoranza della camera dà l’impressione di cercare di dimostrare che la Corte dovrebbe procedere alla propria valutazione dei fatti di causa invece di operare un controllo delle decisioni, soprattutto quando i giudici dissenzienti sostengono la necessità di un «esame clinico dei fatti», e suggeriscono che la Corte stessa dovrebbe deliberare sul «merito». Il governo britannico invita la Grande Camera a respingere questo approccio e aggiunge che, come ha precisato la maggioranza della camera, la Corte deve verificare se le autorità interne abbiano giustificato le loro decisioni con motivi pertinenti e sufficienti, ma che solo tali autorità possono decidere sull’interesse superiore del minore. h) ADF International 192. ADF International sostiene che, su scala internazionale, la famiglia è riconosciuta come l’entità fondamentale della società, che riveste un’importanza particolare per i bambini. Questa organizzazione indica che, secondo la giurisprudenza della Corte, le Parti contraenti sono tenute ad organizzare i loro servizi di assistenza all’infanzia in modo da agevolare la riunificazione della famiglia, a meno che tale riunificazione non metta manifestamente in pericolo il benessere del minore. Inoltre, essa sottolinea il dovere di mantenere i contatti tra genitori e figli, e di fornire un’assistenza pratica alle famiglie. i) L’AIMMF 193. L’associazione italiana dei magistrati per i minori e la famiglia (AIMMF) afferma che è importante che il genitore biologico prenda parte personalmente, assistito da un avvocato, ai procedimenti dinanzi alle autorità interne, come è avvenuto nel caso della prima ricorrente. L’AIMMF formula delle osservazioni sulla decisione d’urgenza e sottolinea che il minore ha anch’egli bisogno dì farsi assistere da un avvocato affinché il suo interesse superiore sia tutelato. SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 71 194. Per di più, l’AIMMF afferma che la composizione multidisciplinare dell’ufficio di assistenza sociale della contea e del tribunale distrettuale costituisce un aspetto particolarmente cruciale e aggiunge che la Corte ha formulato un’osservazione analoga nella sentenza Paradiso e Campanelli (sopra citata, § 212). Essa vede nella composizione multidisciplinare degli organi decisionali un elemento fondamentale di un sistema giudiziario adatto ai minori. 195. Inoltre, l’AIMMF considera importante tenere presente che questa causa riguarda specificamente X, e che era necessario trovare soluzioni per lui tenendo conto della sua vulnerabilità e della sua storia, in particolare di ciò che aveva vissuto durante le visite, e dei suoi legami con i genitori affidatari. L’organizzazione conclude, sulla base della sentenza della camera, che la maggioranza ha meglio compreso i bisogni di X rispetto ai giudici dissenzienti stando a quanto si evince a suo parere dal testo della loro opinione. Sarebbe proprio sulla base delle specificità personali e della storia di X che le autorità interne sarebbero giunte alla conclusione secondo la quale il suo interesse superiore imponeva di rafforzare i legami con i genitori affidatari. j) Il centro AIRE 196. Il Centro AIRE invita la Corte a rammentare che la Convenzione è uno «strumento vivo» e che si deve tenere conto della natura evolutiva dei diritti dei minori come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia. 197. Per quanto riguarda la valutazione dell’interesse superiore del minore, il centro AIRE insiste sull’importanza dell’unità famigliare, nonché sul diritto del minore di essere sentito, che sarebbe tutelato dall’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia. Per quanto riguarda le condizioni per l’allontanamento di un minore dai suoi genitori e la sua adozione, il centro rammenta i principi pertinenti in materia di necessità e proporzionalità, e menziona inoltre il bisogno sia di sicurezza che di flessibilità nel diritto, indicando «l’adozione semplice» o l’affidamento famigliare a lungo termine come soluzioni sostitutive di una «adozione chiusa». Afferma che, in circostanze molto eccezionali, rimanere in contatto con i genitori biologici non è nell’interesse superiore del minore (ad esempio quando i genitori sono stati a capo di una rete di pedofilia o hanno commesso attività di tratta di minori o maltrattamenti seriali su minori), ma ritiene che tale conclusione non dovrebbe derivare automaticamente dalla decisione che indica che il minore ha bisogno di un nucleo famigliare stabile e permanente diverso da quello dei suoi genitori biologici. 198. Il Centro AIRE indica peraltro che i figli di genitori con deficit intellettivi vengono in genere allontanati da questi ultimi mentre sono ancora lattanti, e che segni di trascuratezza come difficoltà a prendere peso, 72 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA un ritardo generale nello sviluppo o una incomprensione delle necessità dei minori costituiscono a suo parere i più importanti indici di allerta. Aggiunge che i genitori che presentano deficit intellettivi hanno diritto a ricevere assistenza e precisa che il Commento generale n. 14 (2013) del Comitato dei diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia una considerazione fondamentale, in particolare, sottolinea questo obbligo positivo. k) I genitori adottivi 199. I genitori adottivi di X affermano che la rappresentanza di quest’ultimo dinanzi alla Corte solleva una questione fondamentale nel caso di specie. Essi argomentano che il principio dell’interesse superiore del minore si applica anche alle norme processuali in materia di rappresentanza, e indicano che, nella giurisprudenza della Corte, le norme che regolano la rappresentanza dei minori sono flessibili e applicate in modo tale che tutti gli interessi in gioco siano portati all’attenzione della Corte. Essi ritengono che, autorizzare i genitori biologici a rappresentare un minore la cui vita famigliare con i genitori affidatari o con i genitori adottivi è protetta, non permetta di salvaguardare in maniera effettiva i diritti del minore derivanti dalla Convenzione. 200. I genitori adottivi considerano che la giurisprudenza della Corte preveda essenzialmente la «vita famigliare» come una questione di fatto, e affermano che, secondo la Corte, è particolarmente importante garantire un giusto equilibrio tra l’interesse generale e i numerosi interessi privati in gioco quando il minore ha intessuto dei legami famigliari con due famiglie diverse. Essi rinviano soprattutto alla sentenza Moretti e Benedetti c. Italia (n. 16318/07, 27 aprile 2010). A loro avviso, conviene tenere debitamente conto anche degli altri legami che sono sorti tra il minore e, ad esempio i suoi fratelli e sorelle. 201. I genitori adottivi ritengono inoltre che la Corte, nella sua giurisprudenza, abbia fatto del principio dell’interesse superiore del minore la considerazione principale, nonché l’elemento decisivo nelle cause in materia di presa in carico di minori da parte dell’autorità pubblica e di adozione. Essi pensano che la Grande Camera dovrebbe, nella fattispecie, cercare di combinare la giurisprudenza relativa alla vita famigliare tra il minore e i genitori affidatari e quella relativa alla preminenza dell’interesse superiore del minore. 4. Valutazione della Corte a) Principi generali 202. Il primo paragrafo dell’articolo 8 della Convenzione garantisce a ogni persona il diritto al rispetto della sua vita famigliare. Secondo la SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 73 giurisprudenza costante della Corte, per un genitore e suo figlio stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita famigliare, e delle misure interne che glielo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto tutelato da tale disposizione. Tale ingerenza è incompatibile con questo articolo, a meno che non sia «prevista dalla legge», non persegua uno o più scopi legittimi con riguardo al paragrafo 2 dell’articolo 8 e non possa passare per «necessaria in una società democratica» (si vedano, tra altre, K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 151, CEDU 2001-VII, e Johansen, sopra citata, § 52). 203. Nel determinare se quest’ultima condizione sia stata rispettata, la Corte deve esaminare, alla luce della causa nel suo complesso, se i motivi addotti per giustificare il provvedimento contestato fossero pertinenti e sufficienti ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 8 (si veda, tra molte altre, Paradiso e Campanelli, sopra citata, § 179). La nozione di necessità implica, inoltre, che l’ingerenza corrisponda a un bisogno sociale imperioso e, in particolare, che sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito tenuto conto del giusto equilibrio da mantenere tra gli interessi concomitanti in gioco (ibidem, § 181). 204. Per quanto riguarda la vita famigliare di un minore, la Corte rammenta che esiste attualmente un ampio consenso – anche nel diritto internazionale – intorno all’idea che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere (si veda, tra altre, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 135, CEDU 2010). Essa sottolinea del resto che, nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l’interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione (Jovanovic, sopra citata, § 77, e Gnahoré c. Francia, n. 40031/98, § 59, CEDU 2000-IX). 205. Nel contempo, si deve osservare che la ricerca dell’unità famigliare e quella del ricongiungimento famigliare in caso di separazione costituiscono delle considerazioni inerenti al diritto al rispetto della vita famigliare sancito dall’articolo 8. Di conseguenza, qualsiasi autorità pubblica che ordini un affidamento avente l’effetto di limitare la vita famigliare ha l’obbligo positivo di adottare delle misure volte ad agevolare il ricongiungimento della famiglia non appena ciò sia realmente possibile (K. e T. c. Finlandia, sopra citata, § 178). 206. Nelle cause in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori siano in conflitto, l’articolo 8 esige che le autorità nazionali garantiscano un giusto equilibrio tra tutti questi interessi e che, nel farlo, attribuiscano una particolare importanza all’interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura e complessità, può avere la precedenza su quello dei genitori (si vedano, ad esempio, Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, § 64, CEDU 2003-VIII (estratti), e i riferimenti ivi citati). 207. In generale, da un lato, l’interesse superiore del minore impone che i legami tra lo stesso e la sua famiglia siano mantenuti, salvo nei casi in cui 74 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA quest’ultima si sia dimostrata particolarmente indegna: rompere tale legame significa tagliare al figlio le sue radici. Di conseguenza, solo circostanze del tutto eccezionali possono portare a una rottura del legame famigliare, e deve essere fatto il possibile per mantenere le relazioni personali e, se del caso, al momento opportuno, «ricostruire» la famiglia (Gnahoré, sopra citata, § 59). D’altra parte, è evidente che garantire al minore uno sviluppo in un ambiente sano rientra in tale interesse, e che l’articolo 8 non può autorizzare un genitore ad adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo di suo figlio (si vedano, tra molte altre, Neulinger e Shuruk, sopra citata, § 136, Elsholz c. Germania [GC], n. 25735/94, § 50, CEDU 2000-VIII, e Maršálek c. Repubblica ceca, n. 8153/04, § 71, 4 aprile 2006). Esiste un importante consenso internazionale intorno all’idea che il minore non debba essere separato dai genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, con riserva di revisione giudiziaria e conformemente alle leggi e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nell’interesse superiore del minore (si veda l’articolo 9 § 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, riportato nel paragrafo 134 supra). Inoltre, sono gli Stati contraenti a dover istituire delle garanzie procedurali pratiche ed effettive che permettano di vigilare sulla tutela e l’attuazione dell’interesse superiore del minore (si veda l’Osservazione generale n. 14 (2013) del Comitato dei diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia una considerazione di primaria importanza, paragrafi 85 e 87, citati nel paragrafo 136 supra). 208. Peraltro, in linea di principio, la decisione di presa in carico deve essere considerata una misura temporanea, da sospendere non appena le circostanze lo permettano, e qualsiasi atto di esecuzione deve essere coerente con uno scopo ultimo: unire nuovamente il genitore consanguineo e il figlio (si veda, ad esempio, Olsson c. Svezia (n. 1), 24 marzo 1988, § 81, serie A n. 130). L’obbligo positivo sopra menzionato di adottare delle misure allo scopo di agevolare la riunione della famiglia appena ciò sia veramente possibile si impone alle autorità competenti fin dall’inizio del periodo di presa in carico e con forza sempre maggiore, ma deve essere sempre bilanciato con il dovere di considerare l’interesse superiore del minore (si veda, ad esempio, K. e T. c. Finlandia, sopra citata, § 178). In questo tipo di cause, l’adeguatezza di una misura si valuta in base alla rapidità della sua attuazione, in quanto il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra il minore e il genitore che non vive con lui (si veda, tra altre, S.H. c. Italia, n. 52557/14, § 42, 13 ottobre 2015). Perciò, un’autorità che sia responsabile di una situazione di rottura famigliare in quanto si è sottratta all’obbligo sopra menzionato non può fondare la decisione di autorizzazione di un’adozione invocando l’assenza di legami tra i genitori e il figlio (Pontes c. Portogallo, n. 19554/09, §§ 92 e 99, 10 aprile 2012). Per di più, i legami tra i famigliari e le chance di SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 75 ricongiungimento con esito positivo saranno per forza di cose indeboliti se si pongono degli ostacoli che impediscono incontri facili e regolari tra gli interessati (Scozzari e Giunta, sopra citata, § 174, e Olsson (n. 1), sopra citata, § 81). Tuttavia, quando è trascorso un lasso di tempo considerevole da quando il minore è stato preso per la prima volta in carico dall’assistenza, l’interesse del minore a che la sua situazione famigliare de facto non cambi nuovamente può prevalere sull’interesse dei genitori a che la famiglia sia di nuovo riunita (K. e T. c. Finlandia, sopra citata, § 155). 209. Per quanto riguarda la sostituzione dell’affidamento famigliare con una misura più severa come la decadenza dalla potestà genitoriale accompagnata da una autorizzazione di adozione, che comporta la rottura definitiva dei legami giuridici dei genitori con il figlio, si deve rammentare che «tali misure devono essere applicate solo in circostanze eccezionali, e se giustificate da un’esigenza primaria che riguarda l’interesse superiore del minore» (si vedano, ad esempio, Johansen, sopra citata, § 78, e Aune, sopra citata, § 66). La natura stessa dell’adozione implica che qualsiasi prospettiva reale di reinserimento nella famiglia o di riunificazione della famiglia sia esclusa e che l’interesse superiore del minore imponga invece che quest’ultimo sia collocato in modo permanente presso una nuova famiglia (R. e H. c. Regno Unito, n. 35348/06, § 88, 31 maggio 2011). 210. Nel determinare se i motivi che hanno giustificato le misure controverse fossero pertinenti e sufficienti ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione, la Corte terrà conto del fatto che la concezione che si ha del carattere opportuno di un intervento delle autorità pubbliche nelle cure da prestare a un minore varia da uno Stato all’altro in funzione di elementi come le tradizioni relative al ruolo della famiglia e all’intervento dello Stato negli affari famigliari, nonché delle risorse che si possono destinare a misure pubbliche in questo settore particolare. Resta il fatto che la considerazione per l’interesse superiore del minore è in ciascuna causa di fondamentale importanza. Del resto, non si deve perdere di vista che le autorità nazionali beneficiano di rapporti diretti con tutti gli interessati, spesso fin da quando le misure di affidamento vengono previste o immediatamente dopo la loro attuazione. Da queste considerazioni deriva che la Corte non ha il compito di sostituirsi alle autorità nazionali nell’esercizio delle loro responsabilità in materia di regolamentazione delle questioni inerenti alla presa in carico di minori da parte della pubblica autorità e ai diritti dei genitori i cui figli sono stati presi in carico, ma di controllare dal punto di vista della Convenzione i provvedimenti emessi da tali autorità nell’esercizio del loro potere discrezionale (si vedano, ad esempio, K. e T. c. Finlandia, § 154, e Johansen, sopra citata, § 64). 211. Il margine di apprezzamento lasciato alle autorità nazionali competenti varierà così a seconda della natura delle questioni dibattute e della gravità degli interessi in gioco come, da una parte, l’importanza di proteggere un minore in una situazione ritenuta molto pericolosa per la sua 76 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA salute o il suo sviluppo e, dall’altra, l’obiettivo di riunire la famiglia appena le circostanze lo permetteranno. Pertanto, la Corte riconosce che le autorità nazionali godono di un ampio margine di manovra per valutare la necessità di prendere in carico un minore (si vedano, ad esempio, K. e T. c. Finlandia, sopra citata, § 155, e Johansen, sopra citata, § 64). Tuttavia, questo margine non è illimitato. La Corte, in alcuni casi, ha attribuito importanza alla questione di stabilire se, prima di disporre l’affidamento di un minore, le autorità avessero inizialmente cercato di adottare misure meno drastiche, ad esempio di sostegno e di prevenzione, e se tali misure si fossero rivelate inutili (si vedano, ad esempio, Olsson (n. 1), sopra citata, §§ 72-74, R.M.S. c. Spagna, n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013, e Kutzner c. Germania, n. 46544/99, § 75, CEDU 2002-I). Si deve esercitare un controllo più rigoroso sia sulle restrizioni supplementari, come quelle applicate dalle autorità ai diritti e alle visite dei genitori, sia sulle garanzie destinate ad assicurare la tutela effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita famigliare. Tali restrizioni supplementari comportano il rischio di troncare di fatto le relazioni famigliari tra i genitori e un figlio in giovane età (K. e T. c. Finlandia, sopra citata, ibidem, e Johansen, sopra citata, ibidem). 212. Nelle cause in materia di presa in carico da parte della pubblica autorità, la Corte esamina anche il processo decisionale seguito dalle autorità, allo scopo di determinare se sia stato condotto in modo tale che queste ultime abbiano potuto essere informate dei punti di vista e degli interessi dei genitori biologici e tenerne debitamente conto, e che i genitori abbiano potuto nei tempi previsti esercitare tutti i ricorsi che erano stati loro offerti (si vedano, ad esempio, W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, § 63, serie A n. 121, e Elsholz, sopra citata, § 52). È dunque necessario determinare, in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, e soprattutto della gravità delle misure da adottare, se i genitori siano stati coinvolti nel processo decisionale, considerato nel suo complesso, ad un livello sufficiente per accordare agli stessi la tutela richiesta dei loro interessi (si vedano, ad esempio, W. c. Regno Unito, sopra citata, § 64, T.P. e K.M. c. Regno Unito [GC], n. 28945/95, § 72, CEDU 2001-V (estratti), Neulinger e Shuruk, sopra citata, § 139, e Y.C. c. Regno Unito, n. 4547/10, § 138, 13 marzo 2012,). Dalle considerazioni sopra esposte deriva che l’esercizio da parte dei genitori biologici di vie legali per ottenere il ritorno del minore nella famiglia non può di per sé essere utilizzato contro di loro. Per di più, in cause di questo tipo, un ritardo nella procedura rischia sempre di chiudere la controversia con un fatto compiuto, ancora prima che il tribunale abbia tenuto l’udienza. Ora, un rispetto effettivo della vita famigliare impone che le relazioni future tra genitore e figlio siano disciplinate unicamente sulla base di tutti gli elementi rilevanti, e non del mero passare del tempo (W. c. Regno Unito, sopra citata, § 65). 213. La questione se il processo decisionale abbia sufficientemente tutelato gli interessi di un genitore dipende dalle circostanze proprie di SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 77 ciascuna causa (si veda, ad esempio, Sommerfeld, sopra citata, § 68). Ai fini del suo esame del caso di specie, la Corte osserva che, in quest’ultima causa, era chiamata a determinare se fosse necessario disporre una perizia psicologica per vagliare la possibilità di fissare delle visite tra il minore e il ricorrente. Essa ha osservato che erano in linea di principio le giurisdizioni nazionali a dover valutare gli elementi da esse raccolti, compreso il modo in cui sono stati accertati i fatti pertinenti (Vidal c. Belgio, 22 aprile 1992, § 33, serie A n. 235-B). Affermare che le giurisdizioni interne sono sempre tenute a chiedere il parere di uno psicologo sulla questione di stabilire se accordare un diritto di visita a un genitore che non ha la custodia sarebbe andare troppo lontano. In effetti, la risposta a tale questione dipende dalle circostanze di ciascuna causa e deve tenere debitamente conto dell’età e della maturità del minore interessato (Sommerfeld, sopra citata, § 71). b) Applicazione al caso di specie dei principi sopra menzionati 214. Le parti non contestano e la Corte ritiene stabilito in modo inequivocabile che le decisioni controverse pronunciate nel corso del procedimento intentato dalla prima ricorrente il 29 aprile 2011 (paragrafo 81 supra), dalla decisione dell’ufficio di assistenza sociale della contea dell’8 dicembre 2011 fino a quella del comitato di selezione dei ricorsi della Corte Suprema del 15 ottobre 2012, si traducono in una ingerenza nell’esercizio, da parte dei ricorrenti, del diritto al rispetto della vita famigliare sancito dal paragrafo 1 dell’articolo 8 della Convenzione. Del resto, non viene contestato nemmeno che tali decisioni fossero previste dalla legge, ossia la legge sulla protezione dell’infanzia (paragrafo 122 supra), e che perseguissero degli scopi legittimi, ossia la «tutela della salute o della morale» e «dei diritti e delle libertà» di X. La Corte non vede alcun motivo per decidere diversamente. Tale ingerenza soddisfaceva dunque due delle tre condizioni che permettono, rispetto al paragrafo 2 dell’articolo 8, di considerarla come giustificata. Nella fattispecie, la controversia riguarda la terza condizione, ossia la questione di stabilire se l’ingerenza fosse «necessaria in una società democratica». 215. Tenendo presenti le limitazioni della portata del suo esame descritte nei paragrafi 147 e 148 supra, la Corte si concentrerà sul controllo effettuato dal tribunale distrettuale, come esposto nella sua sentenza del 22 febbraio 2012, divenuta definitiva il 15 ottobre 2012, data in cui il comitato di selezione dei ricorsi della Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato dalla prima ricorrente (paragrafi 98-113, 118 e 121 supra). 216. La Corte rileva anzitutto che il tribunale distrettuale era composto da un giudice di carriera, da un assessore e da uno psicologo. Il tribunale ha tenuto un’udienza durata tre giorni, alla quale la prima ricorrente ha assistito, accompagnata dal suo avvocato retribuito grazie all’assistenza giudiziaria gratuita, e durante la quale sono stati sentiti ventuno testimoni, tra cui dei periti (paragrafo 98 supra). Peraltro, il tribunale ha deliberato in 78 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA qualità di giudice di appello e una procedura simile a quella condotta dinanzi a lui si era svolta in precedenza dinanzi all’ufficio di assistenza sociale della contea, che aveva una composizione simile alla sua e aveva fatto un ragionamento dettagliato quanto il suo (paragrafi 89-95 supra). La sua sentenza è stata oggetto di un controllo nell’ambito della procedura di autorizzazione di appello intentata dinanzi alla corte d’appello (paragrafi 114-118 supra), e poi dell’esame operato dal comitato di selezione dei ricorsi della Corte Suprema (paragrafi 119-121 supra). 217. Nella sua sentenza, il tribunale distrettuale ha deciso di non revocare l’ordinanza di affidamento di X, di privare la prima ricorrente della sua potestà genitoriale nei confronti di X e di autorizzare l’adozione di quest’ultimo da parte dei suoi genitori affidatari, sulla base rispettivamente degli articoli 4-21 e 4-20 della legge sulla protezione dell’infanzia (paragrafo 122 supra). Pur osservando che ha giustificato le sue decisioni con una pluralità di motivi, la Corte nota che, in virtù delle disposizioni sopra menzionate, l’imposizione delle misure contestate dipendeva in gran parte dal grado di capacità del genitore biologico di occuparsi del figlio. Perciò, l’articolo 4-21 poneva come condizione preliminare per la revoca dell’ordinanza di affidamento la forte probabilità che il genitore fosse capace di occuparsi correttamente del figlio. Inoltre, l’articolo 4-20 disponeva che l’adozione poteva essere autorizzata se si riteneva probabile che il genitore sarebbe stato definitivamente incapace di occuparsi correttamente del figlio. 218. Il tribunale distrettuale ha analizzato la questione principalmente nella parte delle sue motivazioni dedicata alla domanda della ricorrente volta a ottenere la revoca dell’ordinanza di affidamento. In sintesi, il tribunale ha dichiarato che la situazione dell’interessata era migliorata per alcuni aspetti (paragrafo 100 supra), ma ha precisato che X era un bambino vulnerabile che aveva reagito in maniera emotiva nelle situazioni di incontro madre-figlio (paragrafi 101-102 supra), e ha aggiunto che gli elementi di prova raccolti avevano chiaramente dimostrato la persistenza delle limitazioni fondamentali presentate dalla prima ricorrente all’epoca in cui la corte d’appello aveva deliberato nel quadro del precedente procedimento. Ha ritenuto che la capacità dell’interessata di gestire le visite non era migliorata: la stessa aveva dichiarato che si sarebbe battuta fino a quando il figlio le fosse stato restituito e che non considerava che una visibilità mediatica e dei procedimenti giudiziari a ripetizione potessero rivelarsi nocivi per il minore (paragrafi 103-104 supra). Inoltre, gli esperti diversi dallo psicologo K.M. che avevano deposto dinanzi al tribunale avevano raccomandato di non restituire X a sua madre (paragrafo 105 supra). Secondo il tribunale distrettuale, nulla giustificava che fossero analizzati in modo più approfondito ulteriori argomenti riguardanti la capacità della prima ricorrente di occuparsi del figlio dal momento che era in ogni caso escluso che X le venisse restituito tenuto conto dei gravi problemi che SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 79 avrebbe comportato per lui un allontanamento dalla sua famiglia affidataria (paragrafo 106 supra). 219. Deliberando sulla domanda dei servizi di assistenza all’infanzia volta a ottenere la decadenza dalla potestà genitoriale della prima ricorrente e a far pronunciare l’autorizzazione dell’adozione di X, il tribunale distrettuale ha fatto propri i motivi che l’ufficio di assistenza sociale aveva esposto a proposito dei criteri alternativi espressi al punto a) dell’articolo 4- 20 della legge sulla protezione dell’infanzia, ossia che si doveva considerare probabile che la prima ricorrente sarebbe stata definitivamente incapace di occuparsi correttamente di X o che X avesse sviluppato un attaccamento tale nei confronti della sua famiglia affidataria e del suo ambiente che, sulla base di una valutazione complessiva, appariva che un allontanamento del minore dal suo ambiente avrebbe potuto comportare gravi problemi per quest’ultimo (paragrafo 108 supra). Per quanto riguarda le capacità genitoriali, si devono rammentare le constatazioni seguenti che aveva fatto l’ufficio di assistenza sociale. Tale ufficio aveva concluso che nulla nel fascicolo indicava che le capacità genitoriali della prima ricorrente fossero migliorate da quando la corte d’appello aveva emesso la sentenza del 22 aprile 2010, e aveva indicato che l’interessata non si rendeva conto di avere trascurato X, e che era incapace di concentrarsi sul figlio e su ciò che era meglio per lui. L’ufficio aveva preso atto delle informazioni secondo le quali la prima ricorrente si era sposata e aveva avuto un secondo figlio, ma non aveva considerato che questo elemento fosse decisivo per quanto riguarda la capacità dell’interessata di occuparsi di X, e aveva aggiunto che quest’ultimo era un bambino particolarmente vulnerabile che, durante le prime tre settimane della sua esistenza era stato vittima di gravi negligenze, tali da mettere la sua vita in pericolo. Aveva tenuto conto anche del modo in cui si erano svolti gli incontri madre-figlio. Inoltre, poiché X viveva nella sua famiglia affidataria da tre anni e non conosceva la prima ricorrente, aveva concluso che se X fosse stato restituito alla madre, si sarebbe dovuto dimostrare una grande capacità di empatia e di comprensione verso di lui e i problemi che avrebbe incontrato. Ora, l’ufficio aveva ritenuto che la prima ricorrente e la sua famiglia fossero completamente prive dell’empatia e della comprensione richieste (paragrafo 90 supra). 220. La Corte è perfettamente consapevole dell’interesse superiore del minore nel processo decisionale. Il processo che ha portato alla revoca della potestà genitoriale e all’autorizzazione dell’adozione dimostra tuttavia che le autorità interne non hanno cercato di compiere un vero e proprio esercizio di bilanciamento tra gli interessi del minore e quelli della sua famiglia biologica (paragrafi 207 e 208 supra), ma si sono concentrate sugli interessi del minore invece di sforzarsi di conciliare i due gruppi di interessi in gioco e che, per di più, non hanno seriamente previsto la possibilità di una riunione tra il minore e la sua famiglia biologica. In questo contesto, la Corte, in particolare, non è convinta che le autorità interne competenti 80 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA abbiano debitamente tenuto conto della potenziale influenza del fatto che, nel momento in cui la prima ricorrente aveva chiesto la revoca dell’ordinanza di affidamento o, in alternativa, un’estensione del suo diritto di visita, stavano avvenendo importanti cambiamenti nella sua vita: durante l’estate e l’autunno in cui era stato avviato il procedimento controverso, l’interessata si era sposata e aveva avuto un secondo figlio. A questo proposito, poiché la decisione del tribunale distrettuale si basa in gran parte su una valutazione della mancanza di capacità genitoriali della prima ricorrente, la base fattuale dalla quale è stata tratta tale valutazione fa emergere parecchie lacune nel processo decisionale. 221. La Corte osserva che le decisioni in causa sono state prese in un contesto in cui vi erano stati pochissimi incontri tra la prima ricorrente e X. L’ufficio di assistenza sociale, nella sua decisione del 2 marzo 2009, e la corte d’appello, nella sua sentenza del 22 aprile 2010 (che annullava la sentenza emessa dal tribunale distrettuale il 19 agosto 2009), si sono basati sull’idea che molto probabilmente l’affidamento si sarebbe protratto a lungo e che X sarebbe cresciuto nella sua famiglia affidataria (paragrafi 31, 43 e 75 supra). La corte d’appello ha dichiarato che gli incontri madre-figlio potevano perciò servire per mantenere il contatto tra i due affinché quest’ultimo conoscesse le sue radici. A suo parere, lo scopo degli incontri non era di instaurare una relazione finalizzata a un futuro ritorno del minore presso la madre biologica (ibidem). Per quanto riguarda il regime di visita, la Corte osserva inoltre che le modalità non erano particolarmente idonee a permettere alla prima ricorrente di allacciare liberamente dei legami con X, ad esempio per quanto riguarda i luoghi in cui venivano organizzate le visite e le persone che vi assistevano. Sebbene spesso tali visite non andassero bene, sembra che non sia stato fatto quasi nulla per provare altre modalità di organizzazione. In sintesi, la Corte considera che i rari incontri che si sono svolti tra i ricorrenti da quando X è stato dato in affidamento famigliare abbiano fornito solo pochi elementi che permettano di trarre delle conclusioni chiare sulle capacità genitoriali della prima ricorrente. 222. Inoltre, la Corte ritiene significativo che non sia stato prodotto alcun rapporto peritale aggiornato dopo quelli che erano stati ordinati nel corso dei procedimenti condotti tra il 2009 e il 2010 riguardanti la presa in carico del minore da parte dell’autorità pubblica, ossia il rapporto redatto dalla psicologa B.S. e dalla terapeuta famigliare E.W.A., che i servizi di assistenza all’infanzia avevano richiesto e che aveva ad oggetto le reazioni di X agli incontri madre-figlio dall’inizio del mese di settembre 2009 (paragrafo 58 supra), nonché il rapporto della psicologa M.S., che la corte d’appello aveva incaricato il 15 novembre 2009 (paragrafo 61 supra). Il primo rapporto risaliva al 20 febbraio 2010 e il secondo al 3 marzo 2010 (paragrafi 62 e 63 supra rispettivamente). All’epoca in cui è stata pronunciata la sentenza del tribunale distrettuale, il 22 febbraio 2012, questi due rapporti datavano di due anni. Certamente, a fianco di altri testimoni, tra SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 81 cui alcuni famigliari, le psicologhe B.S. e M.S. avevano anch’esse fatto delle deposizioni all’udienza tenuta dal tribunale distrettuale nel 2012 (paragrafo 98 supra). Tuttavia, le due psicologhe in questione non avevano proceduto ad alcun esame dopo quelli che erano stati effettuati prima della redazione dei loro rapporti, che risalivano all’inizio del 2010, e soltanto uno di tali rapporti, quello della psicologa M.S., era basato sulle osservazioni dell’interazione tra i ricorrenti, fatte in occasione di due sole visite (paragrafo 63 supra). 223. La Corte non perde di vista il fatto che i servizi di assistenza all’infanzia hanno chiesto alla prima ricorrente, a proposito della sua nuova famiglia, delle informazioni che l’interessata si è apparentemente rifiutata di fornire (paragrafi 85 e 115 supra). Ciò premesso, essa osserva che l’avvocato della prima ricorrente aveva espressamente chiesto una nuova perizia, ma che la corte d’appello ha respinto la domanda (paragrafi 114 e 118 supra). Nemmeno il tribunale distrettuale aveva ordinato d’ufficio una nuova perizia nel corso del procedimento condotto dinanzi ad esso. Anche se, in linea di principio, spetta alle autorità interne pronunciarsi sulla necessità dei rapporti peritali (si veda, ad esempio, Sommerfeld, sopra citata, § 71), la Corte ritiene che l’assenza di una perizia recente abbia notevolmente ristretto la valutazione dei fatti della nuova situazione della prima ricorrente, e delle sue capacità genitoriali all’epoca considerata. In queste condizioni, contrariamente a quanto il tribunale distrettuale sembra lasciar intendere, non si può ragionevolmente rimproverare all’interessata di non avere compreso che dei procedimenti giudiziari a ripetizione potevano, a lungo termine, rivelarsi dannosi per il minore (paragrafi 104 e 218 supra). 224. Inoltre, dal ragionamento esposto dal tribunale distrettuale risulta che quest’ultimo ha valutato le capacità genitoriali della prima ricorrente tenendo conto in modo particolare dei bisogni di cure speciali di X in considerazione della vulnerabilità di quest’ultimo. Ora, se la vulnerabilità di X era stato un motivo fondamentale nella decisione iniziale di collocarlo in una famiglia affidataria (si vedano, ad esempio, i paragrafi 31 e 42 supra), la sentenza del tribunale distrettuale non indicava in che modo la vulnerabilità fosse potuta perdurare sebbene X vivesse presso la famiglia affidataria da quando aveva solo tre settimane di vita. Inoltre, nella sentenza veniva analizzata solo in maniera sibillina la natura di tale vulnerabilità, in quanto il tribunale si era limitato alla breve descrizione che ne avevano fatto i periti, ossia che X era sottoposto a stress, che aveva bisogno di molta calma, sicurezza e sostegno, e che esprimeva una certa resistenza e rassegnazione quando doveva incontrare la prima ricorrente, in particolare di fronte agli eccessi emotivi di quest’ultima (paragrafi 101 – 102 supra). Secondo la Corte, alla luce della gravità degli interessi in gioco, spettava alle autorità competenti valutare la vulnerabilità di X in maniera più approfondita nel corso del procedimento in questione. 225. In queste condizioni, tenuto conto in particolare del carattere 82 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA limitato degli elementi che si possono ricavare dagli incontri madre-figlio che sono stati organizzati (paragrafo 221 supra), e del fatto che, nonostante la nuova situazione famigliare della prima ricorrente, non è stata richiesta alcuna nuova perizia sulle capacità genitoriali, anche se si trattava di un punto fondamentale della valutazione del tribunale distrettuale (paragrafi 222 – 223 supra), e vista altresì l’assenza di motivazione sulla persistenza della vulnerabilità di X (paragrafo 224 supra), la Corte considera che il processo all’origine della decisione controversa del 22 febbraio 2012 non sia stato condotto in modo tale da tenere debitamente conto di tutti i punti di vista e gli interessi dei ricorrenti. Essa ritiene pertanto che il procedimento in causa non abbia presentato garanzie proporzionate alla gravità dell’ingerenza e degli interessi in gioco. 226. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte conclude che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione nei confronti dei due ricorrenti. II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 227. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.» A. Danno 228. I ricorrenti chiedono ciascuno la somma di 25.000 euro (EUR) per il danno morale. 229. Il Governo prega la Corte, se dovesse constatare una violazione, di accordare un’equa soddisfazione entro i limiti fissati dall’articolo 41 della Convenzione. 230. La Corte ritiene appropriato, nel caso di specie, accordare alla prima ricorrente una somma per l’angoscia e lo sconforto che deve avere provato a causa della procedura con cui aveva cercato di ottenere la restituzione di X e della procedura con la quale i servizi di assistenza all’infanzia avevano chiesto la decadenza dalla sua potestà genitoriale nei confronti di X, nonché l’autorizzazione dell’adozione di quest’ultimo. Essa accorda alla prima ricorrente la somma di 25.000 EUR a questo titolo. Per quanto riguarda X, avuto riguardo all’età che aveva all’epoca considerata e al fatto che egli non ha vissuto le procedure in questione allo stesso modo della prima ricorrente, la Corte ritiene che una constatazione di violazione possa costituire un’equa soddisfazione sufficiente. B. Spese SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 83 231. I ricorrenti chiedono inoltre 50.000 EUR per le spese sostenute dinanzi ai giudici interni e dinanzi alla camera, e 9.564 EUR per quelle sostenute dinanzi alla Grande Camera. 232. Il Governo prega la Corte, se dovesse constatare che vi è stata una violazione, di accordare un’equa soddisfazione entro i limiti fissati dall’articolo 41 della Convenzione. 233. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. 234. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri sopra esposti, la Corte respinge la domanda presentata a titolo delle spese sostenute nell’ambito dei procedimenti interni e del procedimento dinanzi alla camera, in quanto i ricorrenti non hanno dimostrato la realtà di tali spese. Per quanto riguarda quelle sostenute dinanzi alla Grande Camera, essa osserva che, ad eccezione delle spese di viaggio, la domanda è fondata su un patto di quota litis ai sensi del quale la prima ricorrente si è impegnata a versare al suo avvocato 9.000 EUR in caso di «esito positivo dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo». Questo tipo di accordi, che fanno nascere obblighi soltanto tra l’avvocato e il suo cliente, non possono vincolare la Corte, che deve valutare il livello delle spese da rimborsare non soltanto rispetto alla realtà delle spese sostenute, ma anche rispetto al carattere ragionevole delle stesse (si veda, ad esempio, Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 55, CEDU 2000-XI). Perciò la Corte fonderà la propria valutazione sull’esame degli altri elementi forniti dai ricorrenti a sostegno delle loro pretese. Ai sensi dell’articolo 60 § 2 del regolamento, qualsiasi richiesta presentata a titolo dell’articolo 41 della Convenzione deve essere quantificata, ripartita per voci e accompagnata dai necessari documenti giustificativi; in caso contrario, la Corte può respingere in tutto o in parte la domanda (si vedano, tra altre, A, B e C c. Irlanda [GC], n. 25579/05, § 281, CEDU 2010). Nel caso di specie, non essendo stata contestata la richiesta, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di 9.350 EUR per il procedimento dinanzi alla Grande Camera. Tenuto conto delle circostanze, essa ritiene opportuno versare tale somma soltanto alla prima ricorrente. C. Interessi moratori 235. . La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, 1. Respinge, con quindici voti contro due, l’eccezione preliminare sollevata 84 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA dal Governo; 2. Dichiara, con tredici voti contro quattro, che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione nei confronti dei due ricorrenti; 3. Dichiara, con sedici voti contro uno, che la constatazione di una violazione costituisce di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subito dal secondo ricorrente; 4. Dichiara, con tredici voti contro quattro, a) che lo Stato convenuto deve versare alla prima ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti, da convertire in corone norvegesi (NOK) al tasso applicabile alla data del pagamento: i. 25.000 EUR (venticinquemila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma, per danno morale; ii. 9.350 EUR (novemilatrecentocinquanta euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma, per le spese; b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali; 5. Respinge, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il resto. Fatta in francese e in inglese, poi pronunciata in pubblica udienza al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 10 settembre 2019. Søren Prebensen Cancelliere aggiunto Linos-Alexandre Sicilianos Presidente Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione delle opinioni separate seguenti: – opinione concordante del giudice Ranzoni, alla quale aderiscono i giudici Yudkivska, Kūris, Harutyunyan, Paczolay e Chanturia; – opinione concordante del giudice Kūris; – opinione dissenziente comune ai giudici Kjølbro, Poláčková, Koskelo SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA 85 e Nordén; – opinione dissenziente comune ai giudici Koskelo e Nordén. L.A.S. S.C.P. 86 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE RANZONI, ALLA QUALE ADERISCONO I GIUDICI YUDKIVSKA, KŪRIS, HARUTYUNYAN, PACZOLAY E CHANTURIA (Traduzione) I. Introduzione 1. Ho votato con la maggioranza per la constatazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Tuttavia, sono parzialmente in disaccordo con la motivazione che, a mio parere, non analizza sufficientemente le principali problematiche che hanno giustificato il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera. A questo proposito, la maggioranza ha optato per un approccio eccessivamente ristretto, che sfocia in una constatazione di violazione «procedurale» molto limitata. 2. Il presente caso può essere sintetizzato come segue. Il 25 settembre 2008 la prima ricorrente diede alla luce un figlio, X, il secondo ricorrente. La stessa visse poi insieme a lui in un centro famigliare. Il 17 ottobre 2008 le autorità disposero l’affidamento urgente del bambino ad una famiglia e decisero di accordare alla madre un diritto di visita per un massimo di un’ora e mezza a settimana. Con una decisione dell'ufficio di assistenza sociale della contea del 2 marzo 2009, il bambino fu posto in affidamento famigliare ordinario e il regime di visita della madre fu portato a sei visite di due ore all'anno. Tale decisione fu annullata dal tribunale distrettuale ma, con sentenza del 22 aprile 2010, la corte d'appello confermò la decisione di affidamento d’ufficio che era stata presa dall'ufficio di assistenza sociale della contea e ridusse il diritto di visita della madre a quattro visite di due ore all'anno. Il minore rimase in affidamento famigliare fino a quando l'ufficio di assistenza sociale decise, l'8 dicembre 2011, di far decadere la madre dalla potestà genitoriale e di autorizzare i genitori affidatari ad adottare il bambino. La prima ricorrente interpose appello dinanzi al tribunale distrettuale, che confermò la decisione il 22 febbraio 2012, e quest’ultima divenne definitiva con la decisione del comitato di selezione dei ricorsi della Corte Suprema in data 15 ottobre 2012. 3. Mentre la maggioranza concentra la propria motivazione sul procedimento che ha portato alla decisione dell'ufficio di assistenza sociale della contea dell'8 dicembre 2011 e, in particolare, sulla sentenza emessa dal tribunale distrettuale il 22 febbraio 2012, le «vere» questioni che a mio parere dovevano essere affrontate riguardavano il procedimento anteriore a tali decisioni e la situazione giuridica della Norvegia. II. Le carenze che hanno caratterizzato il periodo anteriore a dicembre 2011 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE 87 4. Secondo la giurisprudenza della Corte, una decisione di presa in carico deve essere considerata una misura temporanea e, in linea di principio, deve essere coerente con uno scopo ultimo: unire nuovamente il genitore consanguineo e il figlio (paragrafi 207 – 208 della sentenza). Nel caso di specie, tuttavia, il procedimento interno ha ignorato fin dall’inizio questo scopo ultimo. Il 21 novembre 2008, due mesi dopo la nascita del bambino e un mese dopo l'emissione dell'ordinanza di affidamento d’urgenza, l'ufficio per l'infanzia, la gioventù e gli affari di famiglia dichiarò che il bambino aveva bisogno di «adulti stabili che potessero prendersi cura di lui» (paragrafo 30). Sette giorni dopo il comune, nella sua richiesta di ordinanza di affidamento, ipotizzò «che l’affidamento in questione sarebbe diventato a lungo termine e che X sarebbe probabilmente cresciuto nella famiglia affidataria» e, inoltre, che le capacità materne della prima ricorrente sarebbero rimaste «limitate» (paragrafo 31). 5. Anche in questa fase iniziale, le autorità non perseguivano lo scopo di riunire il minore e sua madre. Nella sua decisione del 2 marzo 2009, ossia quattro mesi e mezzo dopo l'emissione dell'ordinanza di affidamento d’urgenza, l'ufficio prevedeva che il minore sarebbe cresciuto presso la sua famiglia affidataria, e sottolineava che ciò significava «che i genitori affidatari di X sarebbero diventati suoi genitori psicologici e che il regime di visita avrebbe dovuto essere definito in modo tale da evitare di pregiudicare il processo di attaccamento [tra i genitori affidatari e il minore], che era già ben avviato» (paragrafo 43). Il 22 aprile 2010 – diciotto mesi dopo l'emissione dell’ordinanza di affidamento d’urgenza – la maggioranza della corte d'appello ha confermato che lo scopo delle visite non era quello di stabilire una relazione finalizzata al futuro ritorno del bambino presso la madre biologica (paragrafo 75). 6. Per di più, le autorità non hanno minimamente agevolato l'instaurazione di buoni rapporti tra madre e figlio. Al contrario, le visite erano estremamente limitate – inizialmente sei e poi quattro visite di due ore all'anno – e dovevano avvenire sotto sorveglianza e in presenza della madre affidataria, a volte anche a casa della famiglia affidataria. In tali circostanze, è chiaro che questi incontri non hanno permesso di instaurare un clima positivo né di agevolare il minimo riavvicinamento tra madre e figlio. L'argomentazione delle autorità secondo la quale il minore reagirebbe in maniera meno emotiva e la qualità dei contatti migliorerebbe se gli incontri diventassero meno frequenti (paragrafo 75) non può che essere cinica. 7. Le autorità nazionali non hanno mai considerato il collocamento del minore nella famiglia affidataria come una misura temporanea che perseguiva lo scopo ultimo di riunire madre e figlio, e non si sono seriamente impegnate a sostenere la prima ricorrente al fine di migliorare le sue capacità materne. A questo riguardo, esse hanno ignorato la giurisprudenza della Corte e si sono sottratte agli obblighi cui erano rispettivamente tenute. 88 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE 8. La posizione delle autorità è coerente con il diritto interno, che stabilisce una soglia molto bassa per la decisione di affidare un bambino all'autorità pubblica, ma una soglia estremamente alta per quella di porre fine alla presa in carico (si veda, in particolare, l'articolo 4-21 della legge sulla protezione dell'infanzia, menzionata al paragrafo 122). Affinché l'ordinanza che dispone l’affidamento sia revocata, i genitori devono dimostrare che è «molto probabile» che saranno in grado di prendersi cura adeguatamente del bambino. Tale requisito è problematico alla luce della giurisprudenza della Corte e dell'obbligo che ha lo Stato di adottare misure per agevolare il ricongiungimento famigliare non appena ciò sia realmente possibile (paragrafo 208). Per di più, la legge sulla protezione dell'infanzia sembra conferire alle autorità un potere discrezionale illimitato. Inoltre, anche se in un caso specifico i genitori riuscissero a soddisfare questo requisito, i loro tentativi sarebbero inutili se «il bambino avesse sviluppato con le persone che condividono la sua vita e con il suo ambiente circostante un attaccamento tale (...) che un allontanamento (...) dal suo ambiente potrebbe causargli gravi problemi (si veda, anche in questo caso, l'articolo 4-21 della legge). In altre parole, il semplice passare del tempo rende più improbabile la prospettiva di una revoca dell'ordinanza di affidamento. III. L’approccio della maggioranza e la mia opinione sulla causa 9. La maggioranza basa la propria motivazione sull’analisi del procedimento del 2011-2012 che ha portato alla decadenza dalla potestà genitoriale della prima ricorrente sul figlio e all’autorizzazione dell’adozione di quest’ultimo. Più precisamente, la maggioranza centra il suo esame sul controllo effettuato dal tribunale distrettuale, che ha portato alla sua decisione del 22 febbraio 2012 (paragrafo 215). La sentenza, tuttavia, non esamina le carenze relative al periodo compreso tra l'emissione dell'ordinanza di affidamento d'urgenza nell'ottobre 2008 e la decisione dell'ufficio di assistenza sociale della contea nel dicembre 2011. Le cita brevemente nei paragrafi 220 e 221, ma solo per spiegare le lacune che hanno caratterizzato il procedimento dinanzi al tribunale distrettuale nel 2012, compreso il fatto che i rari incontri che avevano avuto luogo tra i ricorrenti hanno fornito solo pochi elementi da cui trarre conclusioni chiare sulle capacità genitoriali della madre. Questo aspetto, unitamente alla mancanza di relazioni peritali aggiornate, ha portato la maggioranza a concludere che il processo decisionale che ha condotto alla decisione del tribunale distrettuale del 22 febbraio 2012 è stato lacunoso, e che vi è stata pertanto una violazione procedurale dell’articolo 8 della Convenzione. 10. Ritengo che la constatazione di una violazione dell'articolo 8 non sia facilmente conciliabile con un approccio così ristretto e avrei preferito una valutazione della causa più ampia, che consenta di analizzare il «quadro generale». SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE 89 11. La sentenza si limita a esaminare il processo decisionale dinanzi al tribunale distrettuale che, il 22 febbraio 2012, ha confermato la decisione dell'ufficio di assistenza sociale della contea di privare la prima ricorrente della sua potestà genitoriale e di autorizzare l'adozione. Tuttavia, sebbene il processo decisionale dinanzi al tribunale distrettuale possa essere stato lacunoso, dovrebbe essere riconosciuto che in questa fase – anche se il bambino viveva già da tre anni e quattro mesi presso i suoi genitori affidatari – l’organo giudiziario interno era in una certa misura vincolato, a causa dei fatti e dei procedimenti precedenti, e per effetto del semplice passare del tempo. In un certo senso, si trovava di fronte ad un fatto compiuto. In quel momento, un esercizio di bilanciamento tra gli interessi del minore e quelli della sua famiglia biologica avrebbe inevitabilmente portato a lasciare il minore presso la famiglia affidataria. Come confermato dagli esperti e come ammesso dal tribunale, il bambino aveva sviluppato nei confronti dei suoi genitori affidatari, del fratello e dell'ambiente della sua famiglia affidataria un attaccamento tale che doverli lasciare gli avrebbe causato seri problemi, poiché era all'interno della sua famiglia affidataria che aveva principalmente sviluppato un senso di sicurezza e appartenenza, e vedeva nei genitori affidatari i suoi genitori psicologici (si veda, in particolare, il paragrafo 106 della sentenza). 12. La Corte non dovrebbe ignorare la realtà della vita e non dovrebbe optare per una valutazione formalistica della decisione del tribunale distrettuale del 22 febbraio 2012, né esagerare l'importanza, in particolare, della mancanza di relazioni peritali aggiornate. Si può infatti dubitare seriamente che un nuovo rapporto sulle capacità della madre, all’epoca, avrebbe potuto prevalere sull’interesse superiore del minore a rimanere a vivere presso i genitori affidatari. Le principali carenze, che sono di responsabilità delle autorità, non si sono verificate durante il procedimento condotto nel 2011-2012, ma piuttosto nelle fasi precedenti. 13. La sentenza non esamina direttamente queste lacune principali, in quanto manca la competenza richiesta (paragrafo 147). Se, a rigor di termini, è vero che la Corte non è competente per esaminare in quanto tale la compatibilità con l'articolo 8 della Convenzione delle decisioni che erano anteriori alla sentenza della corte d'appello del 22 aprile 2010 o che sono stati controllate da questa sentenza, ciò non esclude comunque la possibilità che queste lacune precedenti siano esaminate direttamente. 14. La maggioranza (rinviando a Jovanovic c. Svezia, n. 10592/12, § 73, 22 ottobre 2015, e a Mohamed Hasan c. Norvegia, n. 27496/15, § 121, 26 aprile 2018) ammette nel paragrafo 148 che, nel suo controllo della procedura relativa alle decisioni emesse nel 2011-2012, la Corte era tenuta a ricollocare tale procedura e tali decisioni nel loro contesto, il che significa per forza di cose che essa ha dovuto, in una certa misura, interessarsi alle procedure e alle decisioni anteriori. Se accetto questa affermazione in quanto tale, non sono d'accordo con la visione ristretta che ha la 90 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE maggioranza dei «procedimenti connessi» e la sua interpretazione restrittiva dell’espressione «una certa misura». 15. La sentenza limita il suo esame al processo decisionale che riguarda direttamente la decisione del tribunale distrettuale del 22 febbraio 2012. A mio avviso, la Corte avrebbe dovuto analizzare l'intero processo nel corso del quale i vari procedimenti si sono concatenati per portare infine alla decisione impugnata. In una causa come questa in particolare, questo «processo» dovrebbe essere considerato in modo più ampio. Riguarda non solo il procedimento giudiziario definitivo, ma anche i precedenti procedimenti dinanzi alle autorità amministrative che erano intrinsecamente collegati alla procedura che avrebbe portato in seguito alla decisione impugnata. Pertanto, i « procedimenti connessi» dovrebbero comprendere tutti gli atti, le omissioni e le decisioni pertinenti delle autorità che hanno aperto la strada alle decisioni giudiziarie definitive, hanno costituito la base fattuale e/o giuridica da cui tali decisioni non possono essere separate e in larga misura ne hanno predeterminato l’esito. 16. A questo riguardo, la Corte ha dichiarato in cause precedenti che la necessità dell’ingerenza doveva essere esaminata alla luce della causa nel suo complesso (si veda, ad esempio, Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], n. 25358/12, § 179, 24 gennaio 2017). La Corte non può accontentarsi di esaminare isolatamente le decisioni censurate (Olsson c. Svezia (n. 1), 24 marzo 1988, § 68, serie A n. 130). Le decisioni relative alla revoca della potestà genitoriale della prima ricorrente e all'autorizzazione dell'adozione devono pertanto essere ricontestualizzate, il che significa, a mio avviso, che devono essere direttamente ricondotte al procedimento precedente, nonché ai fatti corrispondenti. Mi sembra che l'espressione «la causa nel suo complesso» dovrebbe, almeno nelle circostanze del caso di specie, essere intesa in questo senso ampio, vale a dire che non si limita al procedimento giudiziario definitivo, ma comprende, invece, l’intero processo che riguarda una determinata causa e le conseguenze effettive delle decisioni prese durante tale processo. 17. Questo approccio trova sostegno nella giurisprudenza della Corte. Esaminiamo dunque in quale misura, in altre cause, la Corte si è interessata ai «procedimenti connessi». 18. Nella causa Gnahoré c. Francia (n. 40031/98, CEDU 2000-IX), il ricorso è stato presentato nel 1997 e riguardava, tra l'altro, la doglianza di un padre che lamentava che la sua domanda di revoca di una ordinanza di affidamento fosse stata respinta, con decisione adottata nel 1996. Ora, l’esame della Corte non si è limitato a questa procedura, ma ha incluso espressamente anche l'ordinanza di affidamento iniziale, del 1992, le misure successive e vari rinnovi dell'ordinanza di affidamento (ibidem, §§ 56-58). 19. Nella causa K. e T. c. Finlandia ([GC], n. 25702/94, CEDU 2001-VII), due minori sono stati oggetto di una presa in carico d’urgenza nel giugno 1993 e, un mese dopo, di una presa in carico «ordinaria» da parte SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE 91 dell'autorità pubblica. Se queste ultime decisioni sono state confermate dai tribunali, nessun ricorso è stato invece presentato contro le prime. La Corte ha ammesso che le decisioni di presa in carico d'urgenza erano state confermate nel momento in cui erano state commutate in decisioni di presa in carico ordinaria, il che aveva dispensato i ricorrenti dal presentare un ricorso separato (ibidem, § 145). Pertanto, essa ha anche esaminato le decisioni di affidamento d'urgenza, anche se era stata investita del ricorso più di un anno dopo l'emissione di tali decisioni, e anche se ha ritenuto che esistessero delle differenze di merito e di procedura tra questi due procedimenti, e nonostante le relative decisioni fossero di natura diversa. 20. Nella causa Zhou c. Italia (n. 33773/11, 21 gennaio 2014), la ricorrente contestava l’adozione di suo figlio, che era stata disposta dai tribunali nel 2010. La Corte ha tuttavia considerato che la questione decisiva nella fattispecie consistesse nel determinare se, prima di troncare il legame di filiazione materna, le autorità nazionali avessero adottato tutte le misure necessarie e appropriate che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse affinché il minore potesse condurre una vita famigliare normale all’interno della propria famiglia (ibidem, § 49). Essa ha dunque esaminato tutte le decisioni che avevano precedentemente preso le autorità relativamente al collocamento del minore nella famiglia affidataria e al diritto di visita della madre. 21. Nella causa Jovanovic (sopra citata), la Corte ha iniziato dichiarando irricevibili le doglianze relative alla decisione di affidare il minore all'autorità pubblica. Tuttavia, nella sua valutazione delle doglianze relative alla successiva decisione di non porre fine alla presa in carico, la Corte ha comunque esaminato in dettaglio il procedimento che aveva portato alla prima ordinanza di affidamento e ha concluso che la decisione delle autorità nazionali di dare in affidamento il minore d’ufficio era «chiaramente giustificata» (ibidem, § 78). Pertanto, la Corte non si è limitata a ricollocare queste ultime decisioni nel semplice contesto del precedente procedimento, ma ha preso una posizione esplicita per quanto riguarda la giustificazione delle decisioni anteriori, anche se aveva dichiarato irricevibili le relative doglianze. 22. Infine, recentemente, nella causa Mohamed Hasan (sopra citata), la Corte ha innanzitutto limitato il proprio esame al procedimento relativo alla decadenza dalla potestà genitoriale e all'adozione, dichiarando che il precedente procedimento relativo all’affidamento era pertinente solo nella misura in cui la Corte doveva analizzarlo ai fini del suo esame della procedura successiva. Tuttavia, in una sorta di obiter dictum, la Corte ha dichiarato che non vi era alcun motivo per supporre che le questioni procedurali sollevate dalla precedente procedura di affidamento avessero avuto conseguenze tali sulla successiva procedura di adozione «o [sul]la causa nel suo complesso, che fosse stato necessario per la Corte esaminarle successivamente, durante l’esame delle doglianze formulate dalla ricorrente 92 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE contro la decadenza dalla potestà genitoriale e l'adozione» (ibidem, § 151). 23. Il criterio sopra menzionato, invece, viene rispettato nel caso di specie. Il precedente procedimento di affidamento, condotto dal 2008 al 2011, ha effettivamente avuto un impatto significativo sulle decisioni che sono state prese nel successivo procedimento del 2011-2012, e la Corte ha dovuto pertanto esaminarli in seguito, nella fase dell’esame delle doglianze presentate dai ricorrenti contro la decadenza dalla potestà genitoriale e l’adozione. 24. In una situazione di questo tipo, la Corte è tenuta a verificare attentamente, come indicato tra l'altro nella causa Zhou sopra menzionata, se le autorità interne, prima di troncare il legame di filiazione tra il genitore e il figlio, abbiano adottato tutte le misure necessarie e adeguate che ci si poteva ragionevolmente aspettare dalle stesse affinché il minore potesse condurre una normale vita famigliare all'interno della propria famiglia. Nel fare ciò, essa deve tenere conto di tutti i procedimenti precedenti che erano intrinsecamente collegati a tale decisione finale, indipendentemente dal fatto che tali decisioni precedenti siano state ufficialmente adottate nello stesso quadro formale della procedura di adozione o, al contrario, in un procedimento separato anteriore a quest’ultima. 25. Come sopra indicato, nel caso di specie le autorità fin dall’inizio non hanno perseguito l'obiettivo di riunire il bambino e sua madre, pensando invece fin da subito che il bambino sarebbe cresciuto nella sua famiglia affidataria. Questa ipotesi implicita si ritrova come un filo conduttore in tutte le fasi del procedimento a partire dall'emissione dell'ordinanza di affidamento d'urgenza. La decisione adottata dal tribunale distrettuale il 22 febbraio 2012 – quando il minore viveva già da tre anni e quattro mesi con i genitori affidatari – sembra essere stata semplicemente la conseguenza «automatica» e «inevitabile» di tutti i fatti e le decisioni precedenti. In altri termini, le lacune che si sono verificate a partire dall'ottobre 2008 hanno portato a concludere de facto nel 2011-2012 che la relazione tra i ricorrenti fosse stata interrotta. 26. Questo aspetto costituisce anche un elemento fondamentale dell’opinione dissenziente allegata alla sentenza della camera. La minoranza sottolineava che le decisioni di dare il minore in affidamento avevano «inesorabilmente portato a quelle che [avevano] condotto all'adozione, che [erano] la causa del tempo trascorso che [era] talmente pregiudizievole per la riunificazione di un nucleo famigliare, che [avevano] influenzato nel tempo la determinazione dell'interesse superiore del minore e [avevano] posto la prima ricorrente in una posizione che era inevitabilmente in contrasto con quella delle autorità che avevano disposto e successivamente prorogato l’affidamento, e anche con quella dei genitori affidatari, che avevano interesse a favorire la loro relazione con il bambino con la prospettiva, alla fine, di adottarlo». Anche se non ha rimesso in questione le decisioni prese dalle autorità interne in merito all’affidamento, la minoranza SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE 93 ha affermato che non era «possibile ignorare la serie concatenata di eventi che [avevano] preceduto l'adozione e [avevano] portato alla stessa» (paragrafo 18 dell’opinione separata). Sottoscrivo pienamente queste considerazioni. 27. Inoltre, va sottolineato che valutare il «processo» condotto a livello nazionale e i motivi addotti dalle autorità interne non significa concentrarsi esclusivamente sugli atti procedurali, come hanno fatto la maggioranza della camera e, in una certa misura, quella della Grande Camera. I requisiti procedurali non perseguono un obiettivo in sé, ma sono concepiti piuttosto come un mezzo per proteggere un individuo da atti arbitrari da parte delle autorità pubbliche. Si tratta quindi di esaminare cosa ci sia dietro e oltre le formalità di una procedura. Allo stesso modo, devono essere esaminati la condotta e gli obiettivi delle autorità. L’esame della procedura non può ridursi in tutto e per tutto a una valutazione della forma che hanno assunto le decisioni finali. Se a livello nazionale, come nel caso di specie, le autorità si sono subito limitate a una valutazione «formalistica», senza cercare di tenere conto, su un piano concreto e materiale, di tutti gli interessi in gioco e senza bilanciare tali interessi alla luce della giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 8 della Convenzione, il procedimento considerato «nel complesso», con i relativi atti e decisioni, non è stato condotto in maniera soddisfacente e non ha presentato garanzie proporzionate alla gravità delle ingerenze e degli interessi in gioco. IV. Conclusione 28. Avrei esitato molto a votare in favore di una constatazione di violazione dell’articolo 8 della Convenzione se fossi stato costretto a seguire l’approccio della maggioranza e limitare il mio esame formale alla procedura di controllo che ha condotto alla decisione emessa dal tribunale distrettuale il 22 febbraio 2012, in un momento in cui il minore viveva già con i genitori affidatari da tre anni e quattro mesi. Tuttavia, esaminando la causa sottoposta alla Corte da una prospettiva più ampia, e interessandomi alle «vere» questioni legate ai procedimenti che hanno preceduto tale decisione, e che costituivano la vera radice del problema, non ho avuto difficoltà ad aderire alla maggioranza per quanto riguarda l’esito del presente ricorso e a concludere che vi è stata violazione dell’articolo 8 nei confronti dei due ricorrenti. 94 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE KŪRIS (Traduzione) 1. Come altri colleghi, ho aderito all’opinione concordante del giudice Ranzoni. Mi limiterò a formulare qui alcune osservazioni supplementari. 2. Sono numerosi coloro che rilevano che la giurisprudenza in generale (non soltanto quella della Corte di Strasburgo) sta prendendo una svolta sempre più «analitica» nel senso sconcertante del termine, in quanto i fatti lamentati dalle persone sottoposte alla giustizia e, di conseguenza, l’applicazione del diritto a tali fatti, tendono a essere frazionati in piccoli sottoinsiemi che vengono poi trattati separatamente. In una causa della Grande Camera recente (avente un oggetto diverso), io e due colleghi abbiamo espresso il nostro disaccordo con la decisione presa dalla maggioranza di dividere, in maniera artificiale e molto formalistica, il periodo considerato in due parti e di far vertere l’esame della stessa solo sulla seconda, trattandola come un periodo distinto, mentre tutto ciò che era potuto accadere durante questo secondo «periodo» trovava la propria origine nel periodo precedente (rinvio all’opinione separata, co-firmata da me e dai giudici Yudkivska e Vehabović, allegata alla sentenza Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, 20 marzo 2018). Nella presente causa, è stato creato un problema strutturale simile. 3. A prescindere dal punto di vista sotto il quale l’analizziamo, la realtà forma un insieme. È un fatto, e una questione di principio. Se la presente sentenza ammette che «quando esaminerà il procedimento relativo alla decisione adottata dall’ufficio di assistenza sociale della contea l’8 dicembre 2011 e alle decisioni che deliberano sui ricorsi presentati avverso quest’ultima, in particolare la sentenza pronunciata dal tribunale distrettuale il 22 febbraio 2012, la Corte dovrà ricondurre tale procedimento e tali decisioni nel loro contesto, il che la porterà inevitabilmente a interessarsi in una certa misura ai procedimenti e alle decisioni anteriori» (paragrafo 148, corsivo aggiunto), ed è difficile dire a cosa corrisponda tale «misura» e che cosa si intenda per «interessarsi». I giudici non devono lasciare ambiguità nelle loro sentenze. In questo caso è stata deliberatamente introdotta un’ambiguità. 4. Presumo che tale ambiguità abbia a che fare con la formula ripetuta e utilizzata in molte cause, secondo la quale «il contenuto e l’oggetto della «causa» rinviata dinanzi alla Grande Camera sono delimitati dalla decisione della camera sulla ricevibilità» (paragrafo 144 della presente sentenza). Se, molto spesso, non vi sono problemi di coincidenza di vedute tra la camera e la Grande Camera per quanto riguarda l’oggetto – temporale o materiale – di una causa, non è sempre così (su questo punto, rinvio alla mia opinione separata allegata alla sentenza Parrocchia greco-cattolica Lupeni e altri c. Romania [GC], n. 76943/11, 29 novembre 2016). Questa «sfrondatura» SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE 95 della doglianza dei ricorrenti è eccessivamente meccanica, e viene operata senza che la Grande Camera abbia essa stessa esaminato la questione. Per di più, la sentenza della camera che conclude che una parte della doglianza di un ricorrente è irricevibile, non diventa mai definitiva. Perciò, per questa «sfrondatura» non viene mai creata, in realtà, alcuna base giuridica. Sebbene la volontà della Corte di «interessarsi [in una misura non precisata] alle procedure e alle decisioni anteriori» (le quali, almeno formalmente, non sono esaminate sotto il profilo della loro conformità con l’articolo 8 della Convenzione) permetta di superare i limiti rigorosi imposti alla Grande Camera dalla camera (per mezzo della sua sentenza, che non diverrà mai definitiva), non sarebbe razionale e giusto, a un certo punto, verificare se tali limiti siano essi stessi giustificati? In effetti, fintantoché tale questione non sarà correttamente posta ed esaminata, la Grande Camera si troverà costantemente obbligata a inventare delle formula ingegnose per aggirare l’ostacolo che essa stessa ha eretto. Ciò che è in gioco in tal caso, è l’esaustività dell’esame della causa effettuato dalla Corte. Forse si deve a una felice coincidenza che, nel caso di specie, sia stata trovata una soluzione accettabile (una constatazione di violazione dell’articolo 8), nonostante il fatto che un processo che avrebbe dovuto essere esaminato nel suo insieme sia stato scisso in due parti, di cui una è stata oggetto di un’analisi formale mentre l’altra suscitava solo un semplice «interesse». 5. Se il processo in questione fosse stato esaminato nel suo insieme (ossia se non ci si fosse limitati a «interessarsi» al periodo iniziale), sarebbe emerso in modo ancora più evidente che il problema fondamentale nel caso di specie non risiedeva soltanto e in modo così marcato nelle circostanze concrete della causa della ricorrente, ma piuttosto, per utilizzare una formula moderata, in alcune specificità della politica norvegese cui si ispirano le decisioni controverse e il processo nel suo insieme. È difficile vedere una coincidenza nel fatto che tante terze parti siano intervenute nella causa. Tra queste vi sono degli Stati le cui autorità hanno dovuto gestire le conseguenze per i loro cittadini minorenni di decisioni prese dal Barnevernet (servizio di protezione dell’infanzia) norvegese. Sapienti sat. 96 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI KJØLBRO, POLÁČKOVÁ, KOSKELO E NORDÉN RELATIVA AL MERITO DELLA CAUSA (Traduzione) 1. Ci dispiace ma non possiamo concordare con la conclusione della maggioranza secondo la quale nel caso di specie vi è stata violazione dell’articolo 8. 2. Le nostre rispettive posizioni divergono per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso laddove quest’ultimo verte sul diritto della prima ricorrente di presentare la doglianza a nome del secondo ricorrente. Per quanto riguarda il merito della causa dichiarata ricevibile dalla maggioranza, invece, condividiamo lo stesso punto di vista. 3. Essenzialmente, ci ritroviamo nella posizione adottata dalla maggioranza nella sentenza della camera, che è secondo noi ben ponderata e accuratamente motivata, e concordiamo anche con quello che deve essere il ruolo di questa Corte (paragrafi 111-130 della sentenza della camera). 4. Nei paragrafi che seguono, vorremmo tuttavia fare alcune riflessioni supplementari sull’oggetto della presente causa e sull’approccio adottato dalla maggioranza. Alcune osservazioni sui principi generali della Corte 5. Osserviamo anzitutto che la presente causa solleva questioni alle quali la Corte dedica da molto tempo dei principi generali nella sua giurisprudenza. La storia di tali principi è in parte influenzata dall’evoluzione della società e del quadro giuridico a cui si ispira l’approccio adottato dalla Corte relativamente ai diritti delle persone in quanto individui, membri di una famiglia e bambini. La complessità di queste problematiche, la dinamica degli sviluppi fattuali e giuridici sottesi e la diversità dei valori e delle circostanze contestuali che prevalgono in materia sono altrettanti elementi che hanno contribuito a creare una situazione nella quale, oggi, i principi generali enunciati dalla Corte sono pieni non soltanto di alcune inevitabili ambiguità, ma anche di contrasti innegabili e di vere e proprie contraddizioni, sia «all’interno» che con gli strumenti giuridici specializzati rilevanti, in particolare la Convenzione internazionale sui diritti del bambino (CIDE). 6. Questi contrasti e contraddizioni riguardano soprattutto la questione di stabilire come conciliare il carattere «sacro» della famiglia biologica e l’interesse superiore del minore, come sancito dalla CIDE e in numerose disposizioni costituzionali adottate successivamente a livello nazionale, nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È indubbio, infatti, che non si può, per giustificare l’allontanamento di un minore dai SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE 97 suoi genitori naturali, argomentare che una tale misura permetterebbe allo stesso di essere collocato in un ambiente più benefico per la sua educazione. È un principio indiscutibile: la sottrazione di un minore alle cure del suo o dei suoi genitori naturali risponde a un criterio di necessità valutato sulla base dell’interesse superiore del minore, e deve essere prevista solo in casi estremi. È altrettanto innegabile che le autorità interne debbano disporre di un ampio margine di apprezzamento quando si tratta di determinare se l’interesse superiore del minore imponga di affidarlo alla pubblica autorità. A questo proposito, le difficoltà e i contrasti sorgono soprattutto quando vengono previste delle misure a lungo termine. 7. Nei principi generali enunciati nella sentenza della camera, si rammenta, a titolo di principio guida, che la decisione di presa in carico deve essere considerata una misura temporanea, da sospendere non appena le circostanze lo permettano, e qualsiasi atto di esecuzione deve essere coerente con uno scopo ultimo: unire nuovamente il genitore consanguineo e il figlio. L’obbligo positivo di adottare delle misure allo scopo di agevolare la riunione della famiglia appena ciò sia veramente possibile si impone alle autorità competenti fin dall’inizio del periodo di presa in carico e con forza sempre maggiore, ma deve essere in ogni caso bilanciato con il dovere di considerare l’interesse superiore del minore (paragrafo 105 della sentenza della camera). Parimenti, secondo la presente sentenza, «la ricerca dell’unità famigliare e quella del ricongiungimento famigliare (…) costituiscono delle considerazioni inerenti al diritto al rispetto della vita famigliare sancito dall’articolo 8», e «qualsiasi autorità pubblica che ordini un affidamento avente l’effetto di limitare la vita famigliare ha l’obbligo positivo di adottare delle misure volte ad agevolare il ricongiungimento della famiglia non appena ciò sia realmente possibile» (paragrafo 205). 8. Il modo in cui la sentenza della camera formula tale posizione illustra bene questo dilemma. In tale approccio, la riunione del o dei genitori naturali con il figlio costituisce lo scopo «intrinseco» e «ultimo» e il «principio» guida da seguire. Questo principio guida è subordinato alla condizione che lo «scopo ultimo» (riunire la famiglia biologica) sia «bilanciato» con il dovere di considerare l’interesse superiore del minore. Ciò dà l’impressione che lo «scopo ultimo» di riunire la famiglia biologica possa soppiantare l’interesse superiore del minore. Con la CIDE e con le altre disposizioni analoghe, soprattutto costituzionali, ormai presenti in molti ordinamenti giuridici interni, questa posizione si è tuttavia evoluta e l’interesse superiore del minore è ora riconosciuto come una considerazione di primo piano, o fondamentale, basata sul bisogno di protezione particolare che hanno i minori in quanto esseri umani dipendenti e vulnerabili. Questo implica che l’interesse superiore del minore possa, quando le circostanze lo richiedono, prevalere sullo scopo di riunire il minore e il suo o i suoi genitori biologici. 9. Questi due approcci, senza dubbio, traggono origine nella storia e nel 98 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE contesto propri a ciascuno di tali strumenti giuridici. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) è radicata nella tutela e nel bilanciamento dei diritti di ogni persona sottoposta alla giurisdizione di uno Stato, comprese quelle che formano una famiglia, mentre la CIDE è volta a rafforzare e a tutelare i minori in quanto titolari di diritti individuali distinti. Si deve evitare di esagerare o, al contrario, di ignorare i suddetti contrasti tra tali strumenti. In tutti i casi, conviene fare il possibile per conciliare i diritti di ciascuno degli individui interessati. Le possibilità esistenti in materia, tuttavia, sono inevitabilmente limitate, e a volte è necessario decidere quale sia la considerazione prevalente. In tal senso, la scelta sarà diversa a seconda se il precetto determinante sia che riunire la famiglia biologica può prevalere sull’interesse superiore del minore o, al contrario, che l’interesse superiore del minore può essere prioritario, anche se questo presuppone di rinunciare allo scopo di riunire il minore e il suo o i suoi genitori biologici. 10. Indubbiamente, questa questione di principio rimane uno scoglio per la Corte che, di conseguenza, fatica a formulare dei principi generali che presentino tutta la chiarezza e la coerenza necessarie. 11. I contrasti sopra menzionati si manifestano anche in altro modo. Da un lato, la Corte, giustamente, si preoccupa dell’impatto che può avere il passare del tempo sulle prospettive di riunire la famiglia. Perciò, essa afferma che l’obbligo positivo di adottare misure allo scopo di agevolare la riunione della famiglia non appena ciò sia veramente possibile si impone alle autorità competenti fin dall’inizio del periodo di presa in carico e con forza sempre maggiore, ma in ogni caso deve essere bilanciato con il dovere di considerare l’interesse superiore del minore (paragrafo 209 della presente sentenza). Dall’altro lato, la Corte ammette anche che il passare del tempo può agire contro tale riunificazione, e afferma perciò che quando è trascorso un lasso di tempo considerevole dal momento in cui il minore è stato posto per la prima sotto assistenza, l’interesse di quest’ultimo a che la sua situazione famigliare de facto non cambi nuovamente può prevalere sull’interesse dei genitori alla riunione della famiglia (K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 155, CEDU 2001-VII). In questo contesto, la Corte esprime dunque chiaramente che l’interesse superiore del minore può finire per prevalere sullo «scopo legittimo» della riunificazione. 12. I contrasti sopra menzionati si manifestano anche quando la Corte afferma che «in linea di principio, l’interesse del minore impone di preservare i legami famigliari, salvo quando dei motivi imperiosi ne giustifichino la rottura» (paragrafo 157 della presente sentenza). Ora, soprattutto quando la situazione impone che un neonato sia preso in carico dall’autorità pubblica e mantenuto in famiglia affidataria per un lungo periodo, può accadere che la vita famigliare de facto e i legami famigliari del minore siano quasi esclusivamente quelli che gli vengono offerti dalla sua famiglia affidataria piuttosto che dal suo o dai suoi genitori biologici. Anche in questo caso, la questione ultima può essere quella di stabilire SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE 99 quale prospettiva, tra quella del minore e quella dei genitori biologici, e (di conseguenza) quale vita famigliare, debba essere privilegiata. 13. Questi contrasti, a livello dei principi generali, costituiscono inevitabilmente una fonte di difficoltà reali per le autorità interne in vari Stati contraenti, a cominciare da quelli la cui Costituzione fa dell’interesse superiore del minore una considerazione fondamentale. L’approccio della maggioranza 14. Nel caso di specie, la posizione scelta dalla maggioranza viene presentata come attenta al processo decisionale a livello interno. Il paragrafo chiave (paragrafo 220) rivela tuttavia che il problema latente come lo percepisce effettivamente la maggioranza è un problema di merito, ossia il fatto che le autorità interne «si sono concentrate sugli interessi del minore» e «non hanno seriamente previsto» la possibilità di una riunione del minore con la sua famiglia biologica. Tale passaggio chiave illustra e mette in evidenza i contrasti sopra menzionati, pur traducendo il punto di vista adottato dalla maggioranza attuale sulla questione dei principi. 15. Riteniamo problematico che la Corte proceda in questo modo, sostituendo in realtà le proprie preferenze alla valutazione effettuata dalle autorità interne, mentre queste ultime hanno proceduto a un esame minuzioso della causa nell’ambito dei procedimenti condotti da organi giudiziari composti da magistrati ed esperti del settore e che si sono fondati su abbondanti elementi di prova. Il fatto che la Corte non si trovi nella migliore posizione per assumere il ruolo di «quarto grado di giudizio» in questo tipo di situazione non costituisce l’unico aspetto problematico. Un problema più profondo riguarda il fatto che, dando la priorità alle proprie preferenze con riguardo alle modalità di presa in considerazione e di bilanciamento degli interessi conflittuali in gioco, la Corte riduce concretamente il margine di apprezzamento che è importante preservare, soprattutto nei casi in cui le autorità interne devono tenere conto dei diritti e degli interessi individuali che potrebbero rivelarsi contraddittori e in cui i pareri possono differire sul modo di conciliare al meglio, date le circostanze, i valori e i principi pertinenti, e delle considerazioni contrapposte. Questa constatazione è tanto più valida in circostanze come quelle della presente causa, in cui le autorità interne hanno degli obblighi positivi nei confronti di un minore vulnerabile. 16. Nel caso di specie, sembra evidente che il modo in cui la maggioranza ha rilevato delle «insufficienze procedurali» deriva in realtà dal punto di vista adottato sul merito, che porta a rimproverare alle autorità nazionali di essersi «concentrate sugli interessi del minore» invece di privilegiare il suo ritorno presso la famiglia biologica. La maggioranza si considera perciò in grado di concludere che «l’assenza di una perizia recente abbia notevolmente ristretto la valutazione dei fatti» (paragrafo 223 100 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE della presente sentenza) e che gli elementi che si possono ricavare dagli incontri madre-figlio presentavano un carattere «limitato» (paragrafo 225). 17. Per di più, la maggioranza rimette in discussione anche le conclusioni delle giurisdizioni interne riguardanti la vulnerabilità (particolare) di X (il minore). Su questo punto, rinviamo al paragrafo 224 della sentenza, laddove la maggioranza lascia percepire i propri dubbi sul modo in cui «la vulnerabilità potesse perdurare sebbene X vivesse presso la famiglia affidataria da quando aveva solo tre settimane di vita», passaggio che deve essere confrontato con la conclusione formulata in proposito dall’ufficio di assistenza sociale della contea riportata al paragrafo 90, che menziona le «negligenze gravi, tali da mettere la sua vita in pericolo» di cui è stato oggetto il minore durante «le prime tre settimane di vita». Su questo piano, le nostre riserve vanno oltre il problema del funzionamento della Corte come «quarto grado di giudizio». Non si può esigere dai membri della Corte che abbiano familiarità con la psicologia del bambino in generale o con i lavori di ricerca dedicati agli effetti a lungo termine delle negligenze subite in particolare dai lattanti. Per di più, riteniamo che sia molto problematico che la Corte rimetta in discussione le conclusioni sulla vulnerabilità particolare del minore che le autorità nazionali, in virtù di una perizia professionale che manca evidentemente a questa Corte, hanno emesso dopo aver raccolto le relative prove, a maggior ragione visto che la maggioranza non ha sollevato la questione nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, e non ha dunque offerto alle parti la possibilità di fare luce sulla «natura della vulnerabilità» di X (il minore), che la Corte è in apparenza incapace di circoscrivere o alla quale non crede affatto. La Corte dovrebbe vigilare affinché le questioni che sono considerate particolarmente importanti siano oggetto di un dibattimento in contraddittorio. 18. In sintesi, nel caso di specie, è difficile non concludere che la maggioranza non apprezzi affatto l’esito che la causa ha avuto a livello interno e cerchi di rispondere alle obiezioni o alle riserve sul merito adducendo come pretesto delle lacune processuali. Ora, i giudizi di valore e le preferenze latenti meritano di essere esposti con maggiore trasparenza. La nostra posizione 19. In primo luogo, limitandoci qui al contesto specifico delle decisioni controverse (rigetto della domanda di revoca dell’ordinanza di affidamento, decadenza dai diritti genitoriali, autorizzazione ad adottare il minore data ai genitori affidatari), aderiamo alla giurisprudenza della Corte secondo la quale delle misure che privano completamente un genitore della sua vita famigliare con il figlio e rinunciano in tal modo allo scopo di riunire la famiglia non dovrebbero «essere applicate se non in circostanze eccezionali e, pertanto, possono essere giustificate soltanto se ispirate da un’esigenza fondamentale inerente all’interesse superiore del minore» (si vedano, ad SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE 101 esempio Jansen c. Norvegia, n. 2822/16, § 93, 6 settembre 2018, e Aune c. Norvegia, n. 52502/07, § 66, 28 ottobre 2010). 20. A nostro parere, non esiste alcuna base che permetta alla Corte di concludere che le decisioni controverse non fossero conformi alle esigenze sopra menzionate o di affermare che il processo decisionale interno fosse viziato da lacune significative. 21. Sebbene la Corte esamini soltanto la serie di decisioni più recente, a partire dal 2012, non si deve dimenticare che la causa è ben più datata ed è iniziata con le misure di sostegno messe in atto prima ancora della nascita di X (il minore), che sono state seguite da misure di assistenza intensive dopo la nascita, destinate a insegnare alla madre come assumersi la responsabilità del neonato e come occuparsi di lui. Non bisogna nemmeno dimenticare che la presa in carico è stata decisa in quanto l’assistenza così prestata, sebbene intensiva, non ha dato i risultati aspettati. In effetti, sono accaduti fatti estremamente gravi, che hanno giustificato l’adozione delle misure di presa in carico in nome della tutela della vita e della salute del minore. L’esposizione dei fatti nella presente sentenza permette ampiamente di farsi un’idea della difficoltà di quello che è stato il compito delle autorità interne. In particolare, si deve osservare che benché la prima ricorrente non abbia contestato la conferma dell’ordinanza di affidamento emessa dalla corte d’appello nel 2010, sembra che la stessa non abbia compreso perché le misure imposte fossero state ritenute necessarie e abbia continuato a percepire l’azione delle autorità come una «cospirazione» contro di lei (paragrafi 77, 90 e 101 della presente sentenza). Sembra altresì che tali difficoltà siano ricadute sugli incontri madre-figlio, in quanto l’ostilità della prima ricorrente nei confronti dei servizi di assistenza all’infanzia e della madre affidataria tende a prevalere sull’attenzione prestata al figlio (paragrafi 90 e 101-103). 22. Per quanto riguarda in particolare il fatto che non sia stata richiesta una nuova perizia in merito ai recenti presunti miglioramenti della situazione della madre e delle sue capacità genitoriali (paragrafo 223 della presente sentenza), non consideriamo che le circostanze della causa giustificassero il fatto di discostarsi dall’approccio consueto, secondo il quale sono gli organi giudiziari nazionali a valutare gli elementi dagli stessi raccolti, compresi i mezzi per accertare i fatti pertinenti (si veda, in particolare, Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, § 71, CEDU 2003-VIII (estratti)). Riteniamo che sia piuttosto aberrante rimproverare, come fa la maggioranza, al tribunale distrettuale di non aver disposto una nuova perizia. Il tribunale distrettuale era informato dell’evoluzione favorevole della situazione della madre e non veniva contestato che, accanto al marito e con l’aiuto di un operatore sociale, quest’ultima fosse capace di allevare sua figlia. Tuttavia, data l’evidente mancanza di empatia e di comprensione da parte della madre nei confronti di X, che era stata constatata dall’ufficio di assistenza sociale della contea e dal tribunale 102 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE distrettuale, e visti i problemi che il minore avrebbe incontrato, a loro parere, se avesse dovuto essere restituito alla madre (paragrafi 90 e 101 della presente sentenza), combinati con il forte senso di attaccamento sociale e psicologico che il minore aveva sviluppato nei confronti dei genitori affidatari, non possiamo condividere la conclusione secondo la quale, nelle circostanze della presente causa, l’assenza di una nuova perizia può essere considerata una lacuna significativa del processo decisionale interno. 23. Alla luce dei fatti di causa esposti nella presente sentenza, è chiaro che le autorità interne hanno dovuto affrontare gravi questioni riguardanti il minore e il suo interesse superiore. La Corte farebbe male a sottovalutare la complessità e la difficoltà generate da tali circostanze. In questo contesto, a nostro parere, è necessario evitare di rimproverare alle autorità di essersi «concentrate sugli interessi del minore». Non siamo in grado di trovare una base sufficiente che permetta alla Corte di concludere che, nelle circostanze particolari della causa, le autorità si sono sbagliate o si sono astenute, in maniera ingiustificata, dal cercare di riunire il minore e la sua famiglia biologica (la madre). Se è vero che le misure controverse erano fondate su una valutazione di ciò che era necessario per rispondere all’interesse superiore del minore, possiamo ammettere che, nella fattispecie, alla luce dei fatti di causa e dell’esame minuzioso di cui sono stati oggetto durante il procedimento interno, le misure pesanti che sono state adottate fossero giustificate da circostanze eccezionali, per motivi inerenti all’esigenza fondamentale di tutelare l’interesse superiore del minore (paragrafo 19 supra). SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA – OPINIONI SEPARATE 103 OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI KOSKELO E NORDÉN SULLA QUESTIONE DEL DIRITTO DELLA PRIMA RICORRENTE DI RAPPRESENTARE IL SECONDO RICORRENTE (Traduzione) 1. Nella presente sentenza abbiamo votato contro il punto 1 del dispositivo, con il quale la maggioranza ha rigettato l’eccezione preliminare sollevata dal Governo in relazione alla capacità della prima ricorrente (la madre) di agire dinanzi alla Corte anche in nome del secondo ricorrente (il figlio). Riteniamo che vi sia, nelle circostanze del caso di specie, un conflitto tra gli interessi della madre e quelli del figlio di natura tale da non consentire alla madre di rappresentare suo figlio nel procedimento dinanzi alla Corte. A questo proposito, il caso di specie esemplifica problematiche, che, secondo il nostro parere, richiedono modifiche alla prassi seguita dalla Corte fino ad oggi. Osservazioni generali 2. I minori sono titolari di diritti riconosciuti dalla Convenzione, ma l’applicazione delle garanzie procedurali a tali diritti pone delle particolari difficoltà perché, in quanto minori, sono incapaci di agire da soli in qualità di ricorrenti dinanzi alla Corte. La giurisprudenza riconosce che la posizione dei minori, rispetto all’articolo 34, richiede un esame attento visto che i minori dipendono generalmente da altre persone per presentare i loro ricorsi e rappresentare i loro interessi e possono non avere l’età o la capacità richiesta per autorizzare che vengano avviate concretamente delle azioni in loro nome (A.K. e L. c. Croazia, n. 37956/11, § 47, 8 gennaio 2013, e P., C. e S. c. Regno Unito (dec.), n. 56547/00, 11 dicembre 2001). La Corte ha concluso che era necessario evitare un approccio restrittivo e puramente tecnico in questo ambito: in particolare, deve essere prestata attenzione ai legami tra il minore in questione e i suoi «rappresentanti», all’oggetto e allo scopo del ricorso e alla eventuale esistenza di un conflitto di interessi (S.P., D.P., A.T. c. Regno Unito, n. 23715/94, decisione della Commissione del 20 maggio 1996, non pubblicata, Giusto, Bornacin e V. c. Italia (dec.), n. 38972/06, CEDU 2007-V, e Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, § 32, 27 aprile 2010). Nella causa N.Ts. e altri c. Georgia, n. 71776/12, §§ 55-59, 2 febbraio 2016, ad esempio, la Corte ha ritenuto che la situazione dei minori giustificasse il riconoscimento della qualità per agire (locus standi) di un parente che aveva presentato un ricorso solamente in nome dei minori in questione e non a suo proprio nome. 3. Nelle situazioni di presa in carico da parte dell’autorità pubblica, la 104 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA – OPINIONI SEPARATE Corte teme che esista il rischio che l’interesse del minore non venga portato alla sua attenzione e che il minore pertanto sia privato di una effettiva tutela dei diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione. Nel caso di un conflitto tra un genitore biologico e lo Stato sugli interessi del minore in relazione alla questione della privazione del diritto di custodia, lo Stato, in qualità di titolare dei diritti di custodia non può essere considerato il garante dei diritti del minore riconosciuti dalla Convenzione che è il motivo per il quale al genitore naturale è stata riconosciuta la qualità per agire (locus standi) dinanzi alla Corte in nome di suo figlio, anche se il genitore non è più titolare di diritti genitoriali secondo il diritto interno (Lambert e altri c. Francia [GC], n. 46043/14, § 94, CEDU 2015 (estratti), Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 138, CEDU 2000-VIII, e Sahin c. Germania (dec.), n. 30943/96, 12 dicembre 2000). 4. Se tale approccio è comprensibile e giustificabile alla luce della preoccupazione essenziale di assicurare ai minori l’accesso alla Corte, tuttavia esso solleva problemi in situazioni in cui il genitore biologico che vuole agire in nome del minore è egli stesso coinvolto nei fatti di causa in modo tale che gli interessi del genitore e quelli del minore non risultano allineati, ma, al contrario, confliggono. 5. Questo ci porta al cuore del problema. La necessità di assicurare tutela effettiva ai diritti dei minori riconosciuti dalla Convenzione si accompagna a due esigenze essenziali: in primo luogo, deve essere possibile portare dinanzi alla Corte doglianze relative a una dedotta violazione dei diritti del minore garantiti dalla Convenzione; in secondo luogo, gli interessi del minore devono essere rappresentati in modo corretto nei procedimenti portati dinanzi alla Corte in suo nome. Concentrarsi sul primo aspetto non è sufficiente per la tutela effettiva dei diritti dei minori. Il secondo aspetto acquista tutta la sua importanza proprio nelle situazioni in cui le circostanze della causa indicano che potrebbe esservi un conflitto tra gli interessi della persona che agisce in nome del minore, sia essa un genitore biologico o chiunque altro, e quelli del minore stesso. 6. Soprattutto nei casi in cui sono intervenuti i servizi di assistenza all’infanzia è particolarmente necessario distinguere le posizioni del genitore e del minore, visto che le loro prospettive possono divergere. Dal punto di vista del genitore ogni misura adottata, in particolare laddove essa sia stata imposta contro la sua volontà, costituisce una ingerenza nella vita famigliare tra genitore e figlio, mentre dal punto di vista del figlio tali misure rappresentano il rispetto degli obblighi positivi che le autorità dello Stato devono osservare nei suoi confronti al fine di tutelare i suoi diritti e interessi vitali, pur comportando una ingerenza nella sua vita famigliare esistente. Lo stesso contesto e la sua complessa natura indicano pertanto che le due prospettive, quella del genitore e quella del minore, possono non essere allineate sulla questione della necessità e della giustificazione delle misure contestate. SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA – OPINIONI SEPARATE 105 7. È della massima importanza garantire che il minore sia debitamente rappresentato nei procedimenti dinanzi alla Corte quando, come spesso accade, le questioni da risolvere ci portano a valutare se l’interesse superiore del minore sia stato adeguatamente garantito a livello interno. Il concetto dell’interesse superiore del minore è ampio, pluridimensionale e complesso. Comprende vari elementi che, nelle circostanze specifiche di un determinato caso, possono essere in una relazione di tensione o conflitto l’uno con l’altro. La percezione di dove risieda l’interesse superiore del minore in una specifica situazione può dipendere dalla prospettiva adottata, specialmente per le persone coinvolte, ed essere determinato dall’interesse della persona coinvolta. Quando un grave conflitto sugli interessi del minore è sorto tra un genitore biologico e i servizi di assistenza all’infanzia, la realtà è che né tali autorità né il genitore, i cui atti o omissioni sono in causa, possono essere considerati separatamente da tale conflitto. Se i diritti e gli interessi superiori del minore devono essere presi sul serio, il minore necessita di essere rappresentato in modo indipendente da una persona che non sia coinvolta nel conflitto sottostante e che sia capace di adottare la prospettiva del minore nella causa. 8. La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, adottata già tre decenni or sono e in vigore pressoché dallo stesso momento, stabilisce che il minore è un soggetto di diritti individuali distinti. Come enunciato nel suo preambolo, «il fanciullo a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata» (citando la Dichiarazione dei diritti dell’infanzia adottata dall’Assemblea generale della Nazioni Unite il 20 novembre 1959). Di conseguenza, la norma essenziale dell’interesse superiore del minore contiene una importante componente procedurale che si trova ugualmente enunciata nel Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente. In questo documento il comitato dei diritti del fanciullo della Nazioni Unite, stabilisce, tra le altre cose: «il minore ha bisogno di essere rappresentato legalmente in modo adeguato quando il suo interesse superiore deve essere valutato e determinato ufficialmente dai tribunali o dagli organi equivalenti. In particolare, quando si sottopone un minore a un procedimento giudiziario o amministrativo che comporti la determinazione del suo interesse superiore, il minore deve disporre di una rappresentanza legale, oltre che di un tutore o rappresentante delle sue opinioni, quando possa esservi un conflitto tra le parti coinvolte nella decisione.» 9. Dinanzi a questa Corte, la necessità che un minore sia rappresentato individualmente e in maniera indipendente quando esista un conflitto di interessi tra il minore e il genitore che intenda agire sia a nome proprio che in nome del minore non ha ricevuto finora l’attenzione che merita. La causa X, Y e Z c. Regno Unito (22 aprile 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II) è la prima ad essere stata esaminata dalla Corte nella quale, in un 106 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA – OPINIONI SEPARATE contesto diverso dal caso di specie, si è fatto riferimento a situazioni di conflitto di interessi tra genitori e figli; nella sua opinione concordante il giudice Pettiti, ha osservato che se in futuro si fossero presentati casi simili, «sarebbe stato senza dubbio auspicabile [per la Commissione] e per la Corte suggerire alle parti l’intervento di un avvocato specificamente incaricato di rappresentare i soli interessi del minore». Tale suggerimento, tuttavia, è rimasto senza conseguenze sulla prassi della Corte. 10. Ci sembra evidente che dei cambiamenti siano necessari a tale proposito, ma anche che l’attuale quadro giuridico che regolamenta i procedimenti dinanzi alla Corte non sia adeguato per rispondere alla necessità di garantire che i minori possano avere sia l’accesso al procedimento che una rappresentanza adeguata e indipendente nei procedimenti dinanzi alla Corte. A questo proposito, sembra sensato compiere una distinzione tra la ricevibilità di un ricorso presentato in nome di un minore da un genitore biologico (o da altra persona) da una parte, e il diritto di rappresentare il minore al fine di sottoporre osservazioni relative alla fondatezza delle dedotte violazioni dei diritti garantiti dalla Convenzione a quel dato minore dall’altra. 11. La questione merita la considerazione della Corte e delle Parti contraenti al fine di elaborare soluzioni e prassi adeguate, prendendo in considerazione anche la necessità di rispettare le condizioni enunciate dall’articolo 35 § 1 della Convenzione (si veda, a questo proposito, la recente opinione concordante comune ai giudici Koskelo, Eicke e Ilievski nella causa A e B c. Croazia, n. 7144/15, 20 giugno 2019). La nostra valutazione sul caso di specie 12. Venendo al caso di specie, la maggioranza «non rileva, nella fattispecie, un conflitto di interessi che richieda di respingere il ricorso presentato dalla [madre] ricorrente in nome del [figlio]» (paragrafo 159 della sentenza). Non possiamo essere d’accordo con tale valutazione che, inoltre, non è accompagnata da nessuna spiegazione o motivazione. 13. Al contrario, l’esistenza di un conflitto di interessi è a nostro avviso ovvia alla luce dei fatti della causa. Quando si analizza tale questione specifica – e nonostante la posizione adottata relativamente alla portata dell’esame della Corte sul merito (con la quale siamo d’accordo), vale a dire che esso deve essere limitato al procedimento che è sfociato nella sentenza interna del tribunale distrettuale del 22 febbraio 2012, successivamente diventata irrevocabile – è anche pertinente prendere in considerazione il contesto nel quale sono state adottate le misure dai servizi di assistenza all’infanzia rispetto al secondo ricorrente. I fatti della causa come stabiliti dai tribunali interni mostrano che durante la sua prima gravidanza è stato stabilito che la prima ricorrente avrebbe avuto bisogno di assistenza e di sostegno una volta nato il bambino. Dopo la nascita, fu accolta in una SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA – OPINIONI SEPARATE 107 struttura specializzata al fine di ricevere tale assistenza e sostegno per un periodo di tre mesi. Già dai primi giorni della sua permanenza i responsabili della struttura espressero una crescente preoccupazione sulla capacità della madre di accudire il bambino e di soddisfare i suoi bisogni primari, compresi l’alimentazione e l’igiene. La situazione era grave visto che il bambino aveva subito un importante calo di peso. Al fine di proteggere il bambino, gli operatori furono costretti a mettere in atto una sorveglianza ventiquattro ore su ventiquattro, e in particolare a chiamare la madre affinché allattasse il suo bambino (paragrafo 20 della presente sentenza). Tuttavia, meno di tre settimane dopo l’inizio di una permanenza che doveva durare tre mesi, la madre annunciò la sua intenzione di lasciare la struttura con il bambino, ed è questo il motivo per il quale è stata allora disposta la misura di affidamento d’urgenza iniziale (ibidem). 14. Pertanto, i fatti dai quali ha avuto origine la presente causa si collocano in una situazione in cui l’assistenza e il sostegno dati alla madre hanno dovuto essere sostituiti da misure di presa in carico d’urgenza, perché il comportamento della madre e la sua intenzione di rinunciare al sostegno e all’assistenza a lei forniti, comportavano un rischio reale di maltrattamento che potenzialmente minacciava la vita del neonato. Eppure, i fatti che emergono dal fascicolo della causa mostrano anche che la madre era incapace di comprendere, anche al momento del procedimento impugnato dinanzi al tribunale distrettuale, perché le misure fossero state adottate e non era consapevole che vi fosse stata da parte sua alcuna negligenza nella cura del neonato (paragrafi 101 e 220 della presente sentenza). Al contrario, aveva l’impressione che le misure imposte fossero basate su menzogne (come risulta dalle doglianze presentate dinanzi al governatore della contea, paragrafo 77 della sentenza) e le aveva qualificate come una cospirazione ordita contro di lei (dichiarazione dinanzi all’ufficio di assistenza sociale della contea del 2011, paragrafo 90 della sentenza). 15. Se una circostanza come questa non costituisce un conflitto sufficiente per impedire alla madre di agire dinanzi alla Corte per rappresentare non solo la propria posizione, ma anche gli interessi del suo bambino, è difficile immaginare quale potrebbe essere tale circostanza. Gli interessi in gioco da entrambe le parti non sono assimilabili ma, al contrario sono fortemente contrapposti. Né il fatto che la questione sollevata dinanzi alla Corte riguardi una decisione interna di troncare i legami giuridici tra la madre e il figlio, né la giurisprudenza della Corte secondo la quale è in principio nell’interesse del minore conservare i legami familiari, né il fatto che i procedimenti interni siano stati condotti mentre la madre era titolare dei suoi diritti genitoriali sul minore (paragrafi 156 – 157) possono prevalere sull’esistenza di un conflitto di interessi derivante dalle specifiche circostanze della causa. Secondo il nostro parere, tale conflitto non può essere ignorato nel momento in cui si deve stabilire se il genitore possa agire in nome del minore nel corso del procedimento dinanzi alla Corte. 108 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA – OPINIONI SEPARATE Conclusione 16. A nostro avviso i fatti mostrano l’esistenza di un chiaro e grave conflitto di interessi. In tali circostanze, la prima ricorrente non avrebbe dovuto essere autorizzata a rappresentare suo figlio dinanzi a questa Corte. 17. È giunto il momento che la Corte riconsideri il suo approccio e le sue prassi sulla questione se permettere a un genitore biologico di agire in nome di suo figlio anche quando le circostanze della causa indicano l’esistenza di un conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi dell’uno e dell’altro. Se la Corte, conformemente alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, intende veramente fare propria l’idea che i minori sono soggetti di diritti individuali distinti e che è necessario fare del loro interesse superiore una considerazione fondamentale, sembra utile apportare dei cambiamenti anche nelle prassi procedurali.
Full & Egal Universal Law Academy