S.Z. c. Bulgaria - 29263/12 - Sentenza 3.3.2015 [Sezione IV]
In fatto – Nel settembre del 1999 la ricorrente veniva portata in un appartamento dove era trattenuta contro la sua volontà, picchiata e stuprata ripetutamente da parte di alcuni uomini prima che riuscisse a fuggire.
La procura avviava un’indagine. La ricorrente identificava alcuni dei suoi aggressori e due ufficiali di polizia che quelli avevano incontrato, secondo quanto riportato, in un momento precedente al suo assalimento.
L’indagine veniva chiusa per quattro volte e il fascicolo restituito per il compimento di ulteriori accertamenti, perché non erano state compite le necessarie misure investigative o erano state commesse delle irregolarità procedurali.
Nel 2007 i sette imputati venivano rinviati a giudizio davanti al tribunale distrettuale per sequestro di persona, violenza sessuale, induzione alla prostituzione o sequestro a scopo di costrizione alla prostituzione. Si svolgevano ventidue udienze, dieci delle quali erano rinviate principalmente per motivi di irregolarità nella citazione a giudizio degli accusati o dei testimoni. In una sentenza del marzo 2012, cinque degli imputati erano dichiarati colpevoli e condannati a pena detentiva e al pagamento di multe, uno era assolto e il procedimento contro i sette imputati era interrotto per decorrenza del termine di prescrizione. I cinque imputati dichiarati colpevoli ed il ricorrente proponevano appello. Sette delle udienze tenute presso il tribunale regionale venivano rinviate per assenza di uno degli imputati o dei loro difensori. In una sentenza definitiva del febbraio 2014, il tribunale archiviava una delle condanne e interrompeva il procedimento per decorrenza del termine di prescrizione. Le pene detentive di alcuni degli altri imputati venivano diminuite.
In diritto – Articolo 3 (aspetto procedurale): Gli episodi di stupro e aggressione sofferti dalla ricorrente rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione.
La durata totale dei procedimenti penali portati avanti in seguito alla denuncia della ricorrente ha richiesto più di quattordici anni per lo svolgimento delle indagini preliminari e dei due gradi di giurisdizione.
Tale lungo intervallo di tempo non appariva giustificato dalla complessità del caso. I ritardi intervenuti erano dovuti a una mancanza di scrupolosità da parte delle autorità e, tra le altre cose, le autorità inquirenti non avevano indagato alcuni aspetti del caso, in particolare il coinvolgimento di alcuni individui che la ricorrente aveva identificato come partecipanti all’aggressione.
La durata eccessiva dei procedimenti ha indiscutibilmente avuto ripercussioni negative sulla ricorrente, la quale si trovava palesemente in uno stato psicologico estremamente fragile a seguito dell’aggressione. Essa era stata lasciata in uno stato di incertezza circa la possibilità di definire il giudizio e le condanne degli aggressori, obbligata a tornare ripetutamente in tribunale e a rivivere gli eventi nel corso dei numerosi esami da parte della corte.
Pertanto, i procedimenti non soddisfacevano i requisiti dell’articolo 3 della Convenzione. Di conseguenza, la Corte ha rigettato l’eccezione preliminare proposta dal Governo secondo cui il ricorso era prematuro.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 46: in più di 45 sentenze la Corte ha già riscontrato violazioni dell’obbligo di svolgere l’effettivo accertamento nei ricorsi riguardanti la Bulgaria. Inoltre, diversi ricorsi riguardanti casi di violenza sessuale sono stati recentemente cancellati dal ruolo in seguito ad una composizione amichevole tra le parti o ad una dichiarazione unilaterale del Governo in riconoscimento della violazione dell’articolo 3.
Nella maggior parte di tali casi la Corte aveva accertato ritardi considerevoli nel corso delle indagini preliminari e l’omissione di un’investigazione approfondita ed oggettiva. In certe situazioni i ritardi avevano provocato la conclusione dei procedimenti per decorrenza del termine di prescrizione, nei quali i sospettati, nonostante fossero stati identificati, non erano stati imputati formalmente o in cui, nonostante i presunti responsabili fossero stati rinviati a giudizio e il processo si fosse tenuto, era trascorso il termine di prescrizione così detto "assoluto". Per di più, in alcuni casi le autorità non avevano tenuto conto di alcune prove o non avevano tentato di chiarire alcune circostanze fattuali o il coinvolgimento nell’esecuzione del reato di alcuni individui in particolare; oppure il procuratore aveva ostinatamente rifiutato di attenersi alle istruzioni del tribunale in relazione alle indagini preliminari.
Pertanto, si riscontrava un problema sistematico di inefficacia delle indagini in Bulgaria. Tuttavia, la complessità del problema strutturale riscontrato ha reso difficile identificare le cause specifiche dei difetti constatati o definire misure specifiche da implementare al fine di migliorare la qualità delle indagini. In quelle circostanze, la Corte non aveva ritenuto di essere nella posizione di indicare quali misure individuali e generali dovessero essere adottate al fine di rendere esecutivo il presente giudizio. Le autorità nazionali, in collaborazione con il Consiglio dei Ministri, si trovavano nella posizione migliore per identificare le diverse cause del problema e per decidere quali misure di carattere generale sono necessarie - in termini pratici - come deterrente per simili violazioni future, con un particolare riguardo a combattere l’impunità e alla difesa del principio di legalità e alla fiducia del pubblico e delle vittime nel sistema giudiziario.
Articolo 41: EUR 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
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