Tatar c. Svizzera - 65692/12 - Sentenza 14.4.2015 [Sezione II]
In fatto – Nel 1994 il ricorrente e due dei suoi figli ottenevano lo status di rifugiato in Svizzera in ragione del loro coinvolgimento politico nel Partito comunista turco (TCP). Sua moglie e gli altri bambini li raggiungevano successivamente in Svizzera. Nel 2001 il ricorrente uccideva la moglie e veniva condannato ad otto anni di reclusione. Nel corso del procedimento gli veniva diagnosticata schizofrenia. Nel marzo 2009 l’Ufficio federale ha revocato il suo status di rifugiato a causa della sua condanna. A causa del suo stato di salute psichica veniva disposto il suo internamento in una struttura psichiatrica per tre anni. Le perizie degli esperti evidenziavano che il soggetto non era in grado di vivere da solo. Nel mese di giugno del 2010, l’Ufficio immigrazione revocava il suo permesso di soggiorno e gli ordinava di lasciare la Svizzera. Il ricorrente proponeva ricorso, sostenendo che era ancora protetto dal principio di non-refoulement. Egli affermava, anche, che la sua espulsione avrebbe portato ad un deterioramento della sua salute mentale e che avrebbe messo in pericolo la sua vita poiché sarebbe stato a rischio tortura e maltrattamenti da parte della famiglia di sua moglie e delle autorità turche. Anche se la libertà vigilata del ricorrente, dovuta alla sua condanna penale, era stata prorogata fino al luglio 2016, l’ordine di lasciare il Paese rimaneva in vigore senza una data per l’allontanamento.
In diritto – Articoli 2 e 3: La Corte doveva stabilire se vi fosse il rischio concreto che l’espulsione sarebbe risultata in contrasto con le norme di cui agli articoli 2 e 3. La presunta mancanza, in Turchia, della possibilità del trattamento medico per il ricorrente è stata confutata dalle informazioni fornite dal Governo. Anche se non necessariamente disponibile nella sua città natale, la cura era disponibile in altre grandi città della Turchia. Il Governo aveva dichiarato che l’idoneità del ricorrente ad affrontare il viaggio sarebbe stata verificata prima della sua partenza e le autorità turche sarebbero state informate del trattamento medico necessario.
Pur prendendo atto della gravità delle condizioni mediche del ricorrente e il rischio di recidiva, la Corte non ha riscontrato gravi motivi umanitari contro la sua espulsione. A differenza della situazione di D. c. Regno Unito, il ricorrente non aveva una malattia terminale senza prospettive di cure mediche o di sostegno familiare dopo l’estradizione. Non era riuscito a dimostrare il suo timore di essere esposto a ritorsioni in tutto il Paese. La Corte ha ritenuto che fosse possibile, per lui, trovare un posto per vivere al di fuori della sua città natale, tenendo conto che i membri della famiglia sarebbero in grado di aiutarlo. Per quanto riguarda la sua ex appartenenza al TCP, il ricorrente non ha contestato le circostanze che non era stato politicamente attivo da più di 20 anni e che i membri della sua famiglia che risiedevano in Svizzera avevano viaggiato in Turchia senza alcuna difficoltà. A parere della Corte, non aveva sufficientemente provato i suoi timori che esisteva per lui una concreta minaccia personale contraria agli articoli 2 o 3. Non era stato esposto alcun motivo fondato che potesse far ritenere che lo stato di salute del ricorrente, la minaccia di ritorsioni o il suo passato politico l’avrebbero esposto ad un rischio concreto di essere sottoposto a trattamenti contrari agli articoli 2 o 3.
Conclusione: l’espulsione non costituirebbe una violazione (sei voti contro uno).
(Si veda anche D. c. Regno Unito, 30240/96, 2 maggio 1997; Bensaid c. Regno Unito, 44599/98, 6 febbraio 2001, Nota d’informazione 27; e Aswat c. Regno Unito, 17299/12, 16 aprile 2013, Nota d’informazione 162; si vedano, più in generale, le Schede tematiche sulle espulsioni ed estradizioni e sulla salute mentale)
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