Tchokontio Happi c. Francia - 65829/12 - Sentenza 9.4.2015 [Sezione V]
In fatto – La ricorrente vive con sua figlia e con il fratello in un appartamento nell’area di Parigi. Con una decisione del febbraio 2010, una commissione di mediazione, constatando che essi alloggiavano in condizioni indecenti ed insalubri, assegnava al loro caso priorità per un rialloggiamento urgente. A sei mesi dalla data della decisione di cui sopra, la ricorrente non aveva ancora ricevuto un’offerta di alloggio che prendesse in considerazione le sue necessità e capacità, così essa presentava ricorso presso il tribunale amministrativo, richiedendo che ordinasse allo Stato di trovarle una sistemazione, pena il pagamento di una sanzione. Nel dicembre 2010, avendo notato che la natura particolarmente urgente della questione, il tribunale accoglieva la sua richiesta e incaricava il prefetto di trovare un nuovo alloggio alla ricorrente, alla figlia e al fratello, pena il pagamento di una sanzione di EUR 700,00 per ciascun mese di ritardo, da pagare al fondo regionale per lo sviluppo urbano. Nel gennaio 2012, dal momento che la ricorrente non era ancora stata sistemata, il tribunale amministrativo procedeva provvisoriamente all’applicazione della sanzione, condannando lo Stato al pagamento di EUR 8.400,00 al fondo dell’ente regionale per lo sviluppo urbano. Alla data della sentenza della Corte, alla ricorrente e alla sua famiglia non era ancora stato assegnato un nuovo alloggio.
I procedimenti in questione erano stati intrapresi ai sensi della legge sul diritto di abitazione, la legge "DALO" del 5 marzo 2007, che dispone che il diritto ad un alloggio dignitoso ed indipendente, per quei soggetti che non sono in grado di ottenerlo con mezzi propri o di mantenere la propria attuale abitazione, debba essere garantito dallo Stato.
In diritto – Articolo 6 § 1 della Convenzione:
Sebbene alla ricorrente non sia ancora stato offerto un alloggio adatto alle sue necessità e capacità, la sanzione è stata certamente applicata ed è stata pagata dallo Stato. Tuttavia, l’unico scopo della sanzione era quello di obbligare lo Stato a dare attuazione all’ordinanza di rialloggiamento; essa non aveva, pertanto, una funzione risarcitoria. La sanzione non è infatti stata pagata alla ricorrente, ma ad un fondo per lo sviluppo gestito dallo Stato. In mancanza di alloggi disponibili, la sentenza del dicembre 2010 non poteva dirsi eseguita integralmente, ad oltre tre anni e mezzo dalla sua pronuncia – nonostante i giudici interni avessero indicato che la richiesta della ricorrente doveva essere accolta con particolare urgenza. La mancata attuazione della sentenza in questione, attribuita dal Governo alla mancanza di alloggi disponibili, non si basava su alcuna giustificazione valida ai sensi della giurisprudenza della Corte, secondo la quale non è concesso all’autorità di uno Stato addurre una mancanza di fondi o di altre risorse come giustificazione per non adempiere un debito imposto da una sentenza. Di conseguenza, avendo per diversi anni mancato di adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione definitiva ed esecutiva del tribunale, le autorità francesi hanno privato l’articolo 6 § 1 di ogni effetto utile.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 1 del Protocollo no 1: Come stabilito nella sentenza del dicembre 2010, al prefetto era stato richiesto di rialloggiare la ricorrente. La sentenza aveva imposto alle autorità non di garantire alla ricorrente la proprietà di un appartamento, ma di fornirne uno che essa potesse usare. Nell’ambito di un contratto di locazione di alloggio sociale, la ricorrente avrebbe dovuto godere del diritto all’uso di un appartamento. A determinate condizioni, la ricorrente sarebbe inoltre stata in grado di acquistarlo, ma questa era una possibilità, non un diritto, essendo ogni vendita soggetta all’autorizzazione delle autorità amministrative competenti. La ricorrente, quindi, non aveva alcuna "legittima aspettativa" di acquisirne la proprietà.
Di conseguenza, non è possibile ritenere che la natura della sua richiesta – il diritto ad un "alloggio sociale" – abbia costituito un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
Conclusione: irricevibile (incompatibile ratione materiae).
Articolo 41: nessuna domanda a titolo di risarcimento dei danni.
(Si veda anche Teteriny c. Russia, 11931/03, 30 giugno 2005, Nota d’informazione 76; Olaru e altri c. Repubblica Moldava, 476/07 et al., 28 luglio 2009, Nota d’informazione 121; Ilyushkin e altri c. Russia, 5734/08, 17 aprile 2012, Nota d’informazione 151; Gerasimov e altri c. Russia, 29920/05 et al., 1 luglio 2014, Nota d’informazione 176)
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