PRIMA SEZIONE
CAUSA TORRANO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 9043/24 e altri 4 ricorsi – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
13 febbraio 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Torrano c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Erik Wennerström, presidente,
Georgios A. Serghides,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 23 gennaio 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. G. Pasquariello, del foro di Caserta.
3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO4. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
5. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni.
IN DIRITTOSULLA RIUNIONE DEI RICORSI6. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE7. I ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
8. La Corte rammenta che l’esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell’articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
9. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, n. 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
10. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
11. Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1.
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA12. I ricorrenti hanno formulato un’altra doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 relativa alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questi ultimi rivelano delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa Ventorino (sopra citata).
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE13. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
14. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
Per questi motivi, la corte, all’unanimitÀ, Decide di unire i ricorsi; Dichiara i ricorsi ricevibili; Dichiara che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni; Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con mezzi adeguati l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza; Dichiara che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza; che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 13 febbraio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Cancelliere aggiunto f.f. Presidente
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
N.
Numero e data di presentazione del ricorso
Nome del ricorrente e anno di nascita
Provvedimento giudiziario interno pertinente
Data di inizio della mancata esecuzione
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione
Ritardo nell’esecuzione
Ingiunzione delle giurisdizioni interne
Giurisprudenza
Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente
(in euro)[1]
Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso
(in euro)[2]
9043/24
21/03/2024
Lello TORRANO
1977
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 3994/2013, 01/07/2013
15/12/2014
in corso
Più di 9 anni e 11 mesi e 27 giorni
Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli
Retribuzione per prestazioni professionali
Ferrara e altri
c. Italia,
n. 70617/13,
16 dicembre 2021
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali
6.400
250
9046/24
21/03/2024
Emilio Raffaele
NAPOLETANO
1960
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 6309/2014, 28/08/2014
11/11/2014
in corso
Più di 10 anni e 1 mese e 1 giorno
Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli
Retribuzione per prestazioni professionali
Ferrara e altri
c. Italia,
n. 70617/13,
16 dicembre 2021
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali
12.500
250
9069/24
21/03/2024
Arnaldo NOBILE
1980
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1018/2013, 18/02/2013
15/12/2014
in corso
Più di 9 anni e 11 mesi e 27 giorni
Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli
Retribuzione per prestazioni professionali
Ferrara e altri
c. Italia,
n. 70617/13,
16 dicembre 2021
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali
7.100
250
9071/24
21/03/2024
Salvatore CANGIANO
1962
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 3301/2013, 09/04/2013
08/01/2015
in corso
Più di 9 anni e 11 mesi e 4 giorni
Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli
Retribuzione per prestazioni professionali
Ferrara e altri
c. Italia,
n. 70617/13,
16 dicembre 2021
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali
12.500
250
9072/24
21/03/2024
Giovanni SGRAVO
1966
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 8385/2013, 18/09/2013
18/09/2013
in corso
Più di 11 anni e 2 mesi e
24 giorni
Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli
Retribuzione per prestazioni professionali
Ferrara e altri
c. Italia,
n. 70617/13,
16 dicembre 2021
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali
12.500
250
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.