CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUINTA SEZIONE
CAUSA TSULUKIDZE E RUSULASHVILI c. GEORGIA
(Ricorsi nn. 44681/21 e 17256/22)
SENTENZA
Art. 6 § 1 (civile) • Tribunale imparziale • Criterio oggettivo • Partecipazione di un giudice ai collegi composti da tre membri della Corte suprema che hanno rigettato le rispettive azioni dei ricorrenti, essendo la sua assistente giudiziaria figlia dell’avvocato che rappresentava la parte convenuta • Funzioni degli assistenti giudiziari così come stabilite dalla legislazione nazionale non unicamente di natura amministrativa • Partecipazione del giudice unita all’ampio mandato conferito agli assistenti giudiziari nell’ordinamento giudiziario georgiano in grado di sollevare legittimi timori in ordine alla sua imparzialità oggettiva • Incapacità della Corte suprema di dissipare i dubbi dei ricorrenti • Assenza di garanzie procedurali adeguate
Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
29 agosto 2024
DEFINITIVA
17/03/2025
La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Tsulukidze e Rusulashvili c. Georgia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), riunita in una Camera composta da:
Mattias Guyomar, Presidente,
Lado Chanturia,
Mārtiņš Mits,
Stéphanie Mourou-Vikström,
María Elósegui,
Kateřina Šimáčková,
Mykola Gnatovskyy, giudici,
e Victor Soloveytchik, cancelliere di sezione,
visti i ricorsi (nn. 44681/21 e 17256/22) proposti contro la Georgia con i quali, rispettivamente in data 10 agosto 2021 e 24 marzo 2022, due cittadini georgiani, il sig. Zurab Tsulukidze (“il primo ricorrente”) e il sig. Levan Rusulashvili (“il secondo ricorrente”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo georgiano (“il Governo”) le doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione concernenti il difetto di imparzialità della Corte suprema e di dichiarare i ricorsi irricevibili per il resto;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 11 giugno e 9 luglio 2024,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. La causa concerne l’asserito difetto di imparzialità di un giudice membro di collegi composti da tre giudici della Corte suprema che hanno rigettato le azioni promosse dai ricorrenti; l’asserito difetto di imparzialità scaturirebbe dal fatto che la sua assistente giudiziaria è figlia dell’avvocato che rappresentava la società convenuta in entrambi i procedimenti. I ricorrenti hanno lamentato violazioni ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
IN FATTO2. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1959 e nel 1973 e vivono a Tbilisi. Il primo ricorrente è stato rappresentato dinanzi alla Corte dagli avvocati A. Kaikatsishvili, L. Zukhbaia e K. Uridia, del foro di Tbilisi. Il secondo ricorrente è stato rappresentato dall’avvocato S. Makharadze, del foro di Tbilisi.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig. B. Dzamashvili, del Ministero della giustizia.
4. I fatti della causa si possono riassumere come segue.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO5. All’epoca dei fatti entrambi i ricorrenti ricoprivano incarichi direttivi nella società per azioni Telasi (in prosieguo “Telasi”), la principale società di distribuzione di energia elettrica di Tbilisi. In data 11 gennaio 2016 il direttore generale della società diede avvio a una riorganizzazione a seguito della quale i dipartimenti di cui facevano parte i ricorrenti furono soppressi e le loro funzioni furono trasferite ad altri dipartimenti. In data 8 agosto 2016 al primo ricorrente fu comunicato che il suo contratto sarebbe cessato e gli fu offerto un altro incarico all’interno della società. Il ricorrente rifiutò l’offerta e il 30 agosto 2016 la società lo licenziò. Quanto al secondo ricorrente egli fu licenziato dalla società al termine del suo contratto, il 4 marzo 2016. Ricevette un’indennità pari a due volte il suo stipendio mensile.
IL PROCEDIMENTO CIVILE PROMOSSO DAL PRIMO RICORRENTE6. In data 7 settembre 2016 il primo ricorrente promosse un procedimento civile nei confronti del suo ex datore di lavoro, chiedendo il reintegro nel suo precedente incarico e il versamento degli gli stipendi arretrati. Il 1o novembre 2018 il Tribunale cittadino di Tbilisi rigettò la sua azione. Ritenne che il licenziamento del ricorrente, vista la riorganizzazione della società e la conseguente soppressione del suo dipartimento, fosse stato lecito. Inoltre gli era stato offerto un incarico alternativo che egli aveva rifiutato. Il ricorrente impugnò tale decisione ma essa fu confermata in toto dalla Corte di appello di Tbilisi in data 23 dicembre 2019.
7. Il ricorrente propose ricorso per motivi di diritto dinanzi alla Corte suprema della Georgia. La causa fu assegnata a un collegio di tre giudici presieduto dal giudice L.M. che aveva anche la funzione di relatore. In data 23 aprile 2020 il ricorrente chiese la ricusazione del giudice L.M., asserendo in particolare che l’imparzialità di tale giudice era compromessa perché la sua assistente giudiziaria, G.D., era figlia dell’avvocato che rappresentava Telasi nel procedimento. Osservò in proposito che tale difensore, che era anche il consulente legale aziendale della società, era stato personalmente incaricato di predisporre la determina del suo licenziamento da Telasi.
8. In data 4 giugno 2020 la Camera civile della Corte suprema riunita in un collegio di due giudici, di cui il giudice L.M. non faceva parte, esaminò e rigettò come infondata l’istanza di ricusazione di tale giudice presentata dal ricorrente. La Camera determinò che le circostanze citate nell’istanza di ricusazione fossero insufficienti a sollevare dubbi sull’imparzialità del giudice L.M. ai sensi dell’articolo 31 § 1 (d) del codice di procedura civile (si veda il paragrafo 20 infra). In particolare osservò quanto segue:
“(...) Nel caso di specie il ricorrente sostiene che (...) [uno dei giudici non è imparziale perché] la figlia del rappresentante del datore di lavoro (che è al contempo il capo dell’ufficio legale della parte convenuta) è l’assistente del giudice [L.M.], che partecipa direttamente all’esame della causa.
(...) Il semplice fatto che la figlia del rappresentante della parte convenuta sia l’assistente del giudice [L.M.] non costituisce necessariamente motivo di ricusazione. La [Corte suprema] osserva che l’influenza dell’assistente sulla condotta del giudice non è stata dimostrata. Di conseguenza le circostanze fattuali citate dal ricorrente non sono sufficienti a ritenere che il giudice sia parziale.”
9. In data 3 marzo 2021 il ricorrente presentò un’altra istanza di ricusazione non soltanto di L.M., ma di tutti e tre i giudici del collegio. Oltre a ribadire le sue accuse nei confronti del giudice L.M. e della sua assistente giudiziaria, egli sostenne che gli altri due giudici del collegio erano conoscenti del difensore della società convenuta. Fece riferimento a una precedente decisione della Corte suprema relativa a una causa non collegata nella quale essa aveva considerato problematico il fatto che l’assistente giudiziaria di un giudice fosse coniugata con il rappresentante legale di una delle parti del procedimento. Con riferimento a suddetto precedente egli reiterò l’istanza di ricusazione del giudice L.M.
10. In data 5 marzo 2021 la Camera, composta da tutti e tre i giudici, rigettò l’istanza del ricorrente in quanto infondata. Pur facendo riferimento ai criteri soggettivi e oggettivi di imparzialità definiti dalla giurisprudenza della Corte, concluse che non era stata dimostrata la parzialità del collegio in questione della Camera civile. Osservò inoltre che il fatto che i giudici conoscessero qualcuno legato all’una o all’altra parte del procedimento non costituiva automaticamente motivo di ricusazione, giacché la semplice conoscenza non implicava un interesse da parte dei giudici in questione all’esito della causa. Quanto alle accuse nei confronti dell’assistente giudiziaria del giudice L.M., la Camera si limitò ad osservare che esse erano già state debitamente esaminate dalla Camera civile il 4 giugno 2020 e che le circostanze fattuali indicate dal ricorrente non erano sufficienti a dimostrare che l’assistente giudiziaria aveva influenzato L.M., di conseguenza non vi era alcun fondamento per mettere in dubbio la sua imparzialità. A tale riguardo la Camera osservò:
“(...) [Il] collegio che tratta una causa pronuncia la decisione sulla base delle circostanze fattuali e delle prove presenti nel fascicolo. Al contempo i giudici non hanno il diritto di rivelare la sostanza delle loro deliberazioni (articolo 28 del codice di procedura civile). La segretezza delle deliberazioni garantisce il diritto del giudice di esprimere liberamente e senza restrizioni il proprio parere in merito alla decisione o alle questioni collegate. Nessuno può venire a conoscenza delle [deliberazioni], neanche gli assistenti giudiziari. (...) Giacche non è stato dimostrato che l’assistente giudiziaria abbia influenzato la condotta del collegio della [Camera civile], l’affermazione del ricorrente che la [figlia] del difensore della parte convenuto abbia avuto accesso al processo giudiziario è infondata.”
11. In data 5 marzo 2021 la Camera civile della Corte suprema presieduta dal giudice L.M., che aveva anche la funzione di relatore, rigettò il ricorso per motivi di diritto del ricorrente in quanto inammissibile. Al ricorrente la decisione fu notificata il 25 luglio 2021.
iL PROCEDIMENTO CIVILE PROPOSTO DAL SECONDO RICORRENTE12. In data 5 giugno 2018 il secondo ricorrente presentò un ricorso civile contro il suo ex datore di lavoro chiedendo il reintegro nel suo precedente incarico e il versamento degli stipendi arretrati. Con decisione del 26 ottobre 2018 Tribunale cittadino di Tbilisi accolse parzialmente le sue richieste accordandogli un risarcimento pari a 27.360 lari georgiani (circa 9.500 euro). La richiesta di reintegro fu rigettata. In sede di appello, il 16 luglio 2020, la Corte di appello di Tbilisi confermò in toto la decisione del tribunale di primo grado.
13. Il ricorrente propose ricorso per motivi di diritto dinanzi alla Corte suprema georgiana. La causa fu assegnata a un collegio di tre giudici, di cui faceva parte il giudice L.M., presieduto dal giudice M.E. che aveva anche la funzione di relatore. In data 4 marzo 2021 il ricorrente chiese la ricusazione dei tre giudici che esaminavano la sua causa ai sensi dell’articolo 31 § 1 (d) del codice di procedura civile. In particolare affermò che l’imparzialità del collegio era compromessa perché l’assistente giudiziaria del giudice L.M. era figlia dell’avvocato che rappresentava Telasi nel procedimento. Sottolineò che tale difensore era anche il capo dell’ufficio legale di Telasi ed era alle dirette dipendenze del suo direttore generale. Quanto ai restanti due giudici del collegio, il secondo ricorrente affermò che essi erano “conoscenti stretti” del rappresentante legale della società convenuta.
14. A sostegno della sua richiesta il ricorrente citò una precedente decisione della Corte suprema in una causa non collegata in cui essa aveva osservato che l’assistente giudiziario del giudice relatore poteva essere incaricato della preparazione di una causa al fine dell’esame da parte del tribunale (si veda il paragrafo 27 infra).
15. In data 5 marzo 2021 la Corte suprema, ovvero il collegio composto dai medesimi tre giudici, rigettò l’istanza del secondo ricorrente in quanto infondata. Il collegio osservò:
“La Corte suprema ritiene che nel caso di specie non sia dimostrata la parzialità del collegio della corte. La (...) [affermazione del ricorrente] che due dei giudici che esaminano la sua causa sono conoscenti dell’avvocato che rappresenta la parte convenuta è soltanto una supposizione soggettiva [del ricorrente]. Al contempo anche qualora fosse reale, [tale conoscenza] non costituirebbe necessariamente motivo di ricusazione giacché la conoscenza non [implicherebbe] che i giudici [in questione] abbiano interesse alla causa (...) e al suo esito.
(...)
(...) Il semplice fatto che la figlia del rappresentante della parte convenuta sia l’assistente del giudice [L.M.] non costituisce necessariamente motivo di ricusazione. La [Corte suprema] osserva che l’influenza dell’assistente sulla condotta del giudice non è stata dimostrata. Di conseguenza le circostanze fattuali citate dal ricorrente non sono sufficienti a ritenere che il giudice sia parziale.
(...) Il collegio osserva che il collegio che esamina una causa adotta una decisione sulla base delle circostanze fattuali e delle prove presenti nel fascicolo; al contempo i giudici non hanno il diritto di rendere pubblica la discussione svoltasi durante le deliberazioni del tribunale (articolo 28 CPC della Georgia). Il [principio] della segretezza delle deliberazioni garantisce la libertà del giudice di esprimere liberamente e senza subire pressioni il proprio parere in merito alla decisione o a qualsiasi altra questione. Nessuno può venire a conoscenza del [parere di un determinato giudice] nemmeno un assistente giudiziario.
16. Il Collegio concluse poi, facendo riferimento al principio della segretezza delle deliberazioni e alle connesse responsabilità giudiziarie che l’affermazione che l’assistente giudiziaria aveva avuto accesso al processo giudiziario vero e proprio era infondata.
17. In data 24 novembre 2021, la Camera civile della Corte suprema del cui collegio faceva parte il giudice L.M. rigettò il ricorso per motivi di diritto del ricorrente in quanto inammissibile. Tale decisione fu notificata al ricorrente il 18 gennaio 2022.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI LA LEGISLAZIONE NAZIONALE La Costituzione18. L’articolo 63 della Costituzione recita:
Articolo 63. Il giudice
“1. Il giudice è indipendente nell’esercizio delle sue funzioni/attività e obbedisce soltanto alla Costituzione e alla legge. È vietata e punita dalla legge qualsiasi forma di pressione sul giudice o ingerenza nelle sue funzioni/attività volta a influenzare il suo processo decisionale. Nessuno ha il diritto di chiedere al giudice di riferire in merito a una causa specifica. Qualsiasi atto che limita l’indipendenza giudiziaria è nullo e privo di effetti.
(...)”
Il codice di procedura civile Norme in materia di ricusazione19. L’articolo 28 del codice di procedura civile (“CPC”) prevede la segretezza delle deliberazioni giudiziarie. In particolare stabilisce che i giudici non devono rivelare la sostanza di tali deliberazioni.
20. L’articolo 29 CPC indica i motivi che precludono al giudice la partecipazione a una causa civile. Stabilisce che il giudice non può partecipare all’esame di una causa in sede di appello o di cassazione se ha precedentemente partecipato allo stesso procedimento dinanzi a un tribunale inferiore. L’articolo 30 CPC stabilisce che i giudici imparentati tra loro non possono far parte dello stesso collegio.
21. L’articolo 31, che elenca gli altri motivi di ricusazione del giudice, per quanto pertinente, recita:
Articolo 31 – Altri motivi di ricusazione del giudice
“1. Il giudice non può esaminare una causa o prendere parte alla sua discussione qualora:
(a) sia parte [del procedimento] (...);
(b) abbia partecipato alla causa in qualità di testimone, perito, specialista, interprete, rappresentante legale o segretario di tribunale;
(c) sia imparentato con una delle parti o con i loro rappresentanti legali;
(d) abbia un interesse personale, diretto o indiretto, all’esito della causa o qualora sussistano altre circostanze che potrebbero sollevare dubbi sulla sua imparzialità;
(...)”
22. L’articolo 34, che disciplina la procedura per pronunciarsi sulle istanze di ricusazione, per quanto pertinente, recita:
Articolo 34 –Procedura per la determinazione delle istanze di ricusazione
“ (...)
4. Qualora l’istanza di ricusazione concerna uno dei giudici di un collegio, la questione della sua ricusazione è determinata, senza la [sua] partecipazione, dai giudici restanti.
(...)
5. Qualora l’istanza di ricusazione concerna il collegio nella sua interezza o la maggioranza dei suoi membri la questione della ricusazione è determinata con voto a maggioranza del medesimo collegio. (...)”
23. L’articolo 35 CPC prevede la possibilità di chiedere la ricusazione di un perito, di un traduttore di uno specialista o del segretario di tribunale per i motivi stabiliti dall’articolo 31 § 1 del codice.
La preparazione delle cause e il ruolo dei relatori giudiziari24. L’articolo 200 CPC, che disciplina le questioni relative alla preparazione delle cause ai fini dell’esame da parte del tribunale, stabilisce che se una causa è esaminata da un collegio di giudici, la sua preparazione è assegnata a uno dei giudici del collegio, il quale può delegarla al suo assistente giudiziario al fine dell’esame da parte del tribunale.
25. L’articolo 396 § 4 CPC stabilisce che il ruolo del giudice relatore assegnato a una determinata causa consiste nel verificare se il ricorso per motivi di diritto sia stato presentato dinanzi alla Corte suprema in conformità alla procedura prevista dalla legge e se egli debba determinare la suddetta questione da solo senza deliberazioni orali. L’articolo 408 CPC stabilisce inoltre che il giudice relatore prepara la causa assegnatagli al fine della discussione orale.
La legge 13 giugno 1997 relativa ai tribunali di giurisdizione ordinaria26. L’articolo 58 della legge relativa ai tribunali di giurisdizione ordinaria recita:
Articolo 58 – L’assistente giudiziario e il segretario di tribunale
“1. L’assistente giudiziario riceve i cittadini, le loro doglianze e le loro istanze, prepara le cause per l’udienza in tribunale, svolge ricerche sulla pertinente documentazione giuridica e sulla prassi giudiziaria, redige gli atti pertinenti e, su richiesta del giudice, svolge altri compiti connessi all’esame della causa
(...)”
La prassi della Corte suprema27. Con decisione 30 luglio 2018 (n. a-5075-b-10-2017), la Corte suprema ha affermato che spetta al giudice relatore, in conformità all’articolo 396 § 4 CPC, preparare personalmente la causa ai fini dell’esame da parte del tribunale. Ha chiarito inoltre che l’articolo 200 CPC, che consente di delegare tale preparazione al proprio assistente giudiziario, riguarda soltanto gli assistenti giudiziari dei giudici relatori.
STRUMENTI INTERNAZIONALI28. Le parti pertinenti del parere n. 22 (2019) del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCGE) sul ruolo degli assistenti giudiziari (CCGE (2019)6, datato 7 novembre 2019) (note omesse) recitano:
B. Il ruolo del giudice e il ruolo dell’assistente giudiziario
(...)
2. Il ruolo dell’assistente giudiziario
“19. Il ruolo dell’assistente giudiziario deriva dal ruolo del giudice. Gli assistenti giudiziari devono supportare i giudici nelle loro funzioni, non sostituirli. Qualunque siano le loro attribuzioni, essi devono essere supervisionati dal giudice o dai giudici che rimangono responsabili del processo decisionale sotto tutti gli aspetti. Tuttavia, sostenendo i giudici nel loro processo decisionale, gli assistenti giudiziari partecipano all’espletamento di compiti giudiziari. Pertanto, essi devono rispettare i più elevati standard professionali ed etici e quindi contribuire a creare un’elevata fiducia dell’opinione pubblica nelle istituzioni giudiziarie.”
G. Condotta professionale
1. Imparzialità
“55. Le parti che compaiono davanti ad un tribunale confidano non solo nell’imparzialità del giudice che è a conoscenza del loro procedimento ma anche in quella di ciascun assistente giudiziario che coadiuva il giudice incaricato del procedimento. Di conseguenza, gli assistenti giudiziari hanno il dovere di rivelare qualsiasi potenziale conflitto d’interesse. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero prevedere l’introduzione di regole che impongano agli assistenti giudiziari la ricusazione secondo gli stessi criteri di quelli che si applicano alla ricusazione di un giudice. Il CCGE raccomanda agli Stati membri di prevedere l’introduzione di una regolamentazione che autorizzi le parti a contestare la partecipazione di un assistente giudiziario.”
29. La bozza del codice di condotta giudiziaria del 2001 (in prosieguo “i principi di Bangalore”) è stata adottata dal Gruppo dei giudici per il rafforzamento dell’integrità giudiziaria e rivista alla tavola rotonda dei chief justices (presidenti delle giurisdizioni superiori) tenutasi all’Aia nel novembre 2002. I pertinenti principi ivi contenuti recitano:
“VALORE 2 IMPARZIALITÀ
Principio: l’imparzialità è essenziale per il corretto svolgimento della funzione giudiziaria. Essa si applica non solo alla decisione vera e propria, ma anche al processo attraverso il quale la decisione viene adottata.”
IN DIRITTO SULLA RIUNIONE DEI RICORSI30. Vista la similitudine dei ricorsi quanto al loro oggetto, la Corte ritiene opportune disporne la riunione (Articolo 42 § 1 del Regolamento della Corte).
AMBITO DEI RICORSI31. La Corte osserva che il 14 ottobre 2021 (ricorso n. 44681/21) e il 15 novembre 2022 (ricorso n. 17256/22) sono state notificate al Governo soltanto le doglianze ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione riguardanti il difetto di imparzialità della Corte suprema. Conseguentemente le restanti doglianze ai sensi degli articoli 6, 8, 13 e 14 della Convenzione indicate da entrambi i ricorrenti nelle loro osservazioni formulate (rispettivamente in data 20 giugno 2022 e 3 luglio 2023) in risposta a quelle presentate dal Governo esulano dall’ambito della presente causa.
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE32. I ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, che l’imparzialità della Corte suprema era stata compromessa dal fatto che la figlia del difensore della società convenuta fosse l’assistente giudiziaria di uno dei giudici, L.M., del collegio che aveva esaminato le loro cause e le aveva rigettate in quanto inammissibili. L’articolo 6 § 1 della Convenzione, per quanto pertinente, recita:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge. il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.”
A. Sulla ricevibilità
Le osservazioni delle parti33. Il Governo ha osservato che i ricorrenti non avevano rispettato il termine semestrale in quanto le loro istanze di ricusazione del giudice L.M. erano state rigettate dalla Corte suprema con decisione 4 giugno 2020 (ricorso n. 44681/21) e 5 marzo 2021 (ricorso n. 17256/22), mentre i presenti ricorsi erano stati depositati dinanzi alla Corte soltanto dopo il termine dei pertinenti procedimenti civili, ovvero rispettivamente il 10 agosto 2021 e il 24 marzo 2022. Ha sostenuto inoltre che la doglianza ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione concernente l’asserito difetto di imparzialità del giudice L.M. era irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in quanto i ricorrenti non avevano cercato di far instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di detto giudice. In subordine, il Governo ha osservato che la doglianza era in ogni caso manifestamente infondata, in quanto le istanze di ricusazione del giudice L.M. presentate dai ricorrenti, e in particolare l’affermazione che l’assistente giudiziario di tale giudice fosse coinvolta o avesse in altro modo influenzato i procedimenti giudiziari in questione, erano infondate. I ricorrenti hanno dissentito.
La valutazione della Corte34. Iniziando con l’eccezione di mancato esaurimento del Governo, la Corte osserva che la doglianza dei ricorrenti concerne l’asserita mancanza di equità dei procedimenti civili interni dovuta all’asserita parzialità di uno dei giudici della Corte suprema. Tali questioni dovrebbero essere considerate nel contesto di tali medesimi procedimenti. I ricorrenti hanno lamentato il difetto di imparzialità da parte del giudice L.M. chiedendone la ricusazione nell’ambito di tali procedimenti. L’instaurazione di un procedimento distinto per ottenere l’applicazione di una sanzione disciplinare al giudice non avrebbe potuto porre riparo alla situazione lamentata dai ricorrenti (si veda Golubović c. Croazia, n. 43947/10, § 41, 27 novembre 2012). Di conseguenza l’unico rimedio pertinente ed effettivo era l’istanza di ricusazione di cui i ricorrenti si sono pienamente avvalsi. La Corte ritiene pertanto che i ricorrenti abbiano correttamente esaurito le pertinenti vie di ricorso interne.
35. Quanto all’eccezione concernente la regola del termine semestrale, la Corte in primo luogo osserva che le decisioni interne definitive relative alle due presenti cause sono state adottate il 5 marzo 2021 (nel caso del primo ricorrente) e il 24 novembre 2021 (nel caso del secondo ricorrente) e loro notificate rispettivamente il 25 luglio 2021 e il 18 gennaio 2022. Poiché le decisioni in questione sono state adottate prima del 1o febbraio 2022, le cause devono essere esaminate ai sensi della regola del termine semestrale e non di quella del termine quadrimestrale (si veda Orhan c. Turchia (dec.), n. 38358/22, §§ 44, 6 dicembre 2022). La Corte osserva ancora che nel contesto dell’articolo 6 della Convenzione la ricevibilità di qualsiasi doglianza, anche sotto il profilo dell’osservanza della regola del termine semestrale, deve essere esaminata tenendo conto del pertinente procedimento nella sua interezza (si veda Mityanin e Leonov c. Russia, nn. 11436/06 e 22912/06, §§ 91-93, 7 maggio 2019). Essa osserva che i ricorrenti hanno depositato i loro ricorsi entro sei mesi dalla notifica delle relative decisioni con cui la Corte suprema ha rigettato i loro ricorsi per motivi di diritto in quanto inammissibili (rispettivamente decisione 5 marzo 2021 e decisione 18 gennaio 2022). Tali pronunce erano definitive. Pertanto, poiché la principale questione giuridica nelle due cause era l’asserita parzialità del giudice L.M., che faceva parte del collegio della Corte suprema che aveva deciso le cause dei ricorrenti in un’ultima istanza, la Corte conclude che essi hanno depositato i loro ricorsi entro il termine semestrale previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione (si vedano Özdemir c. Turchia, n. 59659/00, § 26, 6 febbraio 2003, e Sperisen c. Svizzera, n. 22060/20, §§ 48-49, 13 giugno 2023; si vedano altresì, mutatis mutandis, Mehmet e Suna Yiğit c. Turchia, n. 52658/99, § 28, 17 luglio 2007).
36. La Corte ritiene inoltre che i ricorsi sollevino complesse questioni di fatto e di diritto che non possono essere determinate senza un esame di merito. Essa reputa che la suddetta doglianza dei ricorrenti non sia manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione, e che essa non incorra in altri motivi di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile
Sul merito Le osservazioni delle parti37. I ricorrenti hanno sostenuto che l’obiettività e l’imparzialità del giudice L.M. erano state compromesse dal fatto che la sua assistente giudiziaria, che lo aveva coadiuvato nella preparazione e nell’esame delle loro cause, era figlia del difensore della parte convenuta. Hanno sottolineato che quest’ultimo, che era anche il consulente legale aziendale della società convenuta, aveva partecipato direttamente al processo decisionale che aveva portato al licenziamento dei ricorrenti dai loro incarichi.
38. Secondo il Governo non vi era stata alcuna violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione a seguito della partecipazione del giudice L.M. all’esame delle cause civili dei ricorrenti. Facendo riferimento alle pertinenti disposizioni di legge, esso ha sostenuto che l’ordinamento giuridico interno conteneva garanzie sufficienti ad assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici. Quanto alle specifiche asserzioni dei ricorrenti, il Governo ha osservato che l’unica questione che la Corte doveva esaminare era se l’esistenza di legami familiari tra l’assistente giudiziaria del giudice L.M. e il difensore della società convenuta potesse sollevare dubbi sull’imparzialità dell’intero collegio che aveva trattato le cause e se i timori dei ricorrenti fossero oggettivamente giustificati sotto questo profilo. Ha osservato che la ricusazione automatica di un giudice dal procedimento soltanto a causa di eventuali legami familiari tra il suo assistente giudiziario e una delle parti del procedimento non era contemplata dalla legge. Inoltre l’introduzione di un siffatto obbligo, viste le ridotte dimensioni della Georgia che è dotata di un numero limitato di giudici e professionisti del dritto, sarebbe eccessivamente onerosa. Il Governo ha osservato che i ricorrenti non avevano dimostrato che l’assistente giudiziaria in questione fosse stata coinvolta in modo significativo negli aspetti giudiziari del procedimento o avesse in altro modo coadiuvato L.M. in misura tale da influenzare l’esito della causa. Inoltre non sussistevano prove della parzialità del giudice L.M. e le semplici supposizioni, secondo il Governo, non erano sufficienti a giustificare oggettivamente i timori dei ricorrenti.
39. Quanto al ruolo dell’assistente giudiziario all’interno dell’ordinamento giudiziario georgiano, il Governo lo ha definito di natura amministrativa. Ha osservato che le principali funzioni dell’assistente giudiziario stabilite dalla legge erano limitate alla fornitura di supporto logistico ai giudici al fine di assicurare l’amministrazione celere e senza intoppi della giustizia (si veda il paragrafo 26 supra). L’assistente amministrativo può trattare questioni giudiziarie soltanto nella misura in cui glielo chiede il giudice e sotto la sua stretta supervisione. Il Governo ha presentato una nota del Consiglio superiore della magistratura secondo la quale, in pratica esistono due categorie di assistenti giudiziari. La prima categoria riguarda gli assistenti giudiziari che fanno parte della segreteria delle camere della Corte suprema, le cui funzioni comprendono, inter alia:
- la registrazione delle istanze, delle doglianze e delle dichiarazioni scritte ricevute;
- lo scambio di corrispondenza con le parti del procedimento
- il deposito e la conservazione degli atti della causa;
- entro i limiti della propria sfera di competenza, la verifica dell’ammissibilità delle doglianze, delle istanze e delle dichiarazioni scritte e le comunicazioni al giudice relativamente a tali questioni;
- la verifica e il coordinamento delle date di udienza e l’aggiornamento del giudice interessato;
- la redazione di bozze di sentenze/decisioni e la loro presentazione al tribunale;
- la redazione di atti procedurali;
- le comunicazioni con le parti e l’invio alle medesime delle doglianze e degli altri atti della causa; e
- la fornitura di risposte tempestive alle istanze e richieste depositate dalle parti,
40. Quanto alla seconda categoria di assistenti giudiziari, ovvero quella dei consulenti capo–assistenti giudiziari, le loro responsabilità principali comprendono:
- lo studio dei fascicoli delle cause e, qualora il giudice lo richieda, la preparazione dell’esposizione dei fatti;
- la verifica dell’ammissibilità delle istanze, delle doglianze e delle dichiarazioni scritte ricevute e le comunicazioni al giudice relativamente a tale questione;
- la produzione di bozze di sentenze/decisioni entro i termini stabiliti dalla legge;
- la redazione di atti procedurali e la loro presentazione al giudice;
- lo svolgimento di ricerche sulla documentazione giuridica e sulla giurisprudenza pertinenti; e
- lo svolgimento degli altri compiti previsti dalla legge.
41. Senza specificare a quale categoria l’assistente giudiziaria appartenesse nel caso di specie, il Governo ha osservato che ella aveva svolto soltanto compiti amministrativi e non aveva avuto alcuna influenza sull’esito di nessuna delle due cause. In assenza di prove che l’assistente giudiziaria in questione avesse svolto attività giudiziarie importanti, le affermazioni dei ricorrenti secondo il Governo erano totalmente infondate.
La valutazione della Corte Principi generali42. La Corte ribadisce che l’imparzialità normalmente denota assenza di pregiudizio o di parzialità e la sua sussistenza o meno può essere verificata in varie maniere. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’articolo 6 § 1, l’esistenza dell’imparzialità deve essere determinata sulla base di un criterio soggettivo che tenga conto delle convinzioni personali e del comportamento di un particolare giudice, ovvero accerti se egli nutra pregiudizi personali o parzialità in una determinata causa, e anche secondo un criterio oggettivo, vale a dire, stabilendo se il tribunale abbia offerto, in particolare mediante la sua composizione, garanzie sufficienti a escludere qualsiasi legittimo dubbio in ordine alla sua imparzialità (si vedano, per esempio, Kyprianou c. Cipro [GC], n. 73797/01, § 118, CEDU 2005-XIII; Micallef c. Malta [GC], n. 17056/06, § 93, CEDU 2009; Morice c. Francia [GC], n. 29369/10, § 73, CEDU 2015; e Ilnseher c. Germania [GC], nn. 10211/12 e 27505/14, § 287, 4 dicembre 2018).
43. In ordine al criterio soggettivo, la giurisprudenza della Corte ha da lungo tempo stabilito il principio che si debba presumere che il tribunale sia scevro da pregiudizi personali o parzialità (si vedano Kyprianou, § 119; Micallef, § 94; e Morice, § 74, tutte sopra citate). L’imparzialità personale di un giudice deve essere presunta sino a prova contraria (si veda Hauschildt c. Danimarca, 24 maggio 1989, § 47, serie A n. 154). Quanto al tipo di prova richiesta, la Corte, per esempio, ha cercato di accertare se il giudice abbia manifestato ostilità o malevolenza per motivi personali (si vedano De Cubber c. Belgio, 26 ottobre 1984, § 25, serie A n. 86, e Morice, sopra citata, § 74).
44. Nella grande maggioranza delle cause che sollevano questioni di imparzialità, la Corte si è concentrata sul criterio oggettivo (si veda Micallef, sopra citata, § 95). Tuttavia non sussiste una netta separazione tra imparzialità soggettiva e oggettiva, giacché la condotta di un giudice può non soltanto suscitare timori oggettivamente fondati in ordine all’imparzialità dal punto di vista dell’osservatore esterno (criterio oggettivo) ma anche sollevare la questione delle sue convinzioni personali (criterio soggettivo) (si veda Kyprianou, sopra citata, § 119). Così, in alcuni casi in cui è difficile procurarsi prove per confutare la presunzione dell’imparzialità soggettiva del giudice, il requisito dell’imparzialità oggettiva fornisce un ulteriore importante garanzia (si vedano Pullar c. Regno Unito, 10 giugno 1996, § 32, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, e Morice, sopra citata, § 75).
45. In ordine al criterio oggettivo, si deve determinare se, indipendentemente dalla condotta del giudice, sussistano fatti accertabili che possano fare sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Ciò implica che, nel decidere se in un dato caso vi sia un motivo legittimo di temere che un particolare giudice o organo collegiale difetti di imparzialità, il punto di vista dell’interessato è importante ma non decisivo. Ciò che è decisivo è se tale timore possa essere ritenuto obiettivamente giustificato (si veda Micallef, sopra citata, § 96).
46. Il criterio oggettivo riguarda principalmente i legami gerarchici o di altro tipo tra il giudice e gli altri protagonisti del procedimento. Deve pertanto essere determinato in ciascun singolo caso se il rapporto in questione sia di natura e grado tali da indicare un difetto di imparzialità del tribunale (si veda Morice, sopra citata, § 77).
47. Sotto questo profilo anche le apparenze hanno una certa importanza o, in altre parole, “non solo si deve fare giustizia ma si deve anche vedere che è stata fatta” (si veda De Cubber, sopra citata, § 26). Quello che è in gioco è la fiducia che i tribunali devono ispirare al pubblico in una società democratica. Pertanto qualunque giudice che per motivi ragionevoli dia adito al timore di un difetto di imparzialità deve astenersi (si vedano Castillo Algar c. Spagna, 28 ottobre 1998, § 45, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII; Micallef, sopra citata, § 98; and Morice, sopra citata, § 78).
48. Inoltre, affinché i tribunali possano ispirare nel pubblico l’indispensabile fiducia, occorre tenere conto anche delle questioni di organizzazione interna (si veda Piersack c. Belgio, 1o ottobre 1982, § 30 (d), serie A n. 53). L’esistenza di procedure nazionali per assicurare l’imparzialità, ovvero di norme che disciplinano la ricusazione dei giudici, è un fattore importante. Tali norme manifestano la volontà del legislatore di eliminare tutti i ragionevoli dubbi sull’imparzialità del giudice o del tribunale interessato e costituiscono un tentativo di assicurare l’imparzialità eliminando le cause di tali timori (si veda Zahirović c. Croazia, n. 58590/11, § 35, 25 aprile 2013). Oltre ad assicurare l’assenza di parzialità vera e propria esse sono volte ad eliminare qualsiasi apparenza di parzialità e servono così a promuovere la fiducia che i tribunali devono ispirare al pubblico in una società democratica. La Corte tiene conto di tali norme quando effettua la propria valutazione dell’imparzialità di un tribunale e in particolare decide se si possano ritenere oggettivamente giustificati i timori del ricorrente (si veda Micallef, sopra citata, § 99).
L’applicazione di tali principi al caso di specie49. Nel determinare se nei procedimenti interni in questione il collegio della Corte suprema comprendente il giudice L.M. sia stato imparziale come prescritto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte, tenuto conto della documentazione in suo possesso, ritiene che nulla indichi che il giudice L.M. abbia agito con pregiudizio personale nei procedimenti in questione. Di conseguenza l’imparzialità personale di tale giudice deve essere presunta (criterio soggettivo). La Corte pertanto esaminerà la questione dell’asserito difetto di imparzialità del giudice L.M. conseguente agli stretti legami familiari della sua assistente giudiziaria con il rappresentante legale della parte convenuta nei due procedimenti interni in questione alla luce del criterio oggettivo.
50. Come la Corte ha osservato in precedenza, benché i funzionari giudiziari non siano esenti dal requisito dell’imparzialità, l’applicabilità di tale condizione dipende dalle specificità del ruolo del funzionario giudiziario in questione all’interno dell’ordinamento giuridico e giudiziario interno (si veda Bellizzi c. Malta, n. 46575/09, § 58, 21 giugno 2011).
51. La Corte osserva che nell’ordinamento georgiano gli assistenti giudiziari sono dipendenti pubblici nominati dai presidenti dei rispettivi tribunali. Sono scelti in un bacino di professionisti del diritto con una pertinente esperienza professionale minima di uno o due anni che abbiano frequentato uno specifico programma formativo di preparazione organizzato dalla Scuola superiore di giustizia. Le responsabilità dell’assistente giudiziario comprendono la prestazione di assistenza amministrativa ai giudici e, su richiesta di questi ultimi, lo svolgimento di compiti giudiziari, quali la redazione dell’esposizione dei fatti, lo svolgimento di ricerche giuridiche, la predisposizione di alcuni atti procedurali (si veda il paragrafo 39 supra). Come spiegato dal Governo, mentre il ruolo degli assistenti giudiziari è principalmente di natura amministrativa, in pratica esiste un gruppo distinto di consulenti capo – assistenti giudiziari le cui responsabilità riguardano principalmente attività giudiziarie, compresa la redazione di decisioni di inammissibilità, sentenze e altri atti procedurali relativi alle cause di cui è investito il tribunale (ibid.).
52. In ordine alla pertinente legislazione interna la Corte osserva che l’articolo 200 CPC prevede espressamente che il giudice possa delegare al suo assistente giudiziario la preparazione di una causa al fine dell’esame da parte del tribunale (si veda il paragrafo 24 supra). Inoltre, secondo la nota del Consiglio superiore della magistratura presentata dal Governo, le responsabilità degli assistenti giudiziari comprendono una combinazione di attività amministrative e giudiziarie e possono arrivare fino alla stesura di decisioni e sentenze (si veda il paragrafo 39 supra). Ciò vale per entrambe le categorie di assistenti giudiziari (ibid.). Prendendo atto dell’ampiezza della definizione delle funzioni degli assistenti giudiziari formulata nella legislazione nazionale, la Corte ritiene che i loro compiti non siano soltanto di natura amministrativa. Essa reputa che, a seconda dello specifico compito affidatogli, il coinvolgimento dell’assistente giudiziario possa avere una notevole importanza per il processo giudiziario e di conseguenza colui che svolge tali compiti deve essere imparziale affinché il procedimento sia conforme all’articolo 6 (si confronti Bellizzi, sopra citata, § 59; si veda altresì il parere del CCGE sul ruolo degli assistenti giudiziari, citato al paragrafo 28 supra).
53. Venendo alle circostanze del caso di specie, la Corte osserva che il Governo non ha negato che l’assistente giudiziaria del giudice L.M. fosse figlia dell’avvocato che rappresentava la società convenuta. Di conseguenza occorre accertare il ruolo effettivo da lei svolto e la natura del suo coinvolgimento nei procedimenti dinanzi alla Corte suprema, e in particolare se ella abbia svolto compiti che possono essere ritenuti di competenza dei giudici (si veda Bellizzi, sopra citata, § 58). La Corte osserva che i ricorrenti si sono limitati a sottolineare il ruolo generale di G.D. in qualità di assistente giudiziaria del giudice L.M. Nessuna delle parti ha fornito alla Corte prove concernenti il suo ruolo e le sue funzioni specifiche nell’ambito dei procedimenti in questione.
54. È difficile per la Corte, in assenza di informazioni pertinenti, pronunciarsi sulla portata e la natura del coinvolgimento di G.D. nei procedimenti contestati (si veda, per contro, Bellizzi, sopra citata, § 61, in cui il presidente aveva chiaramente dichiarato che l’assistente giudiziario interessato non era stato coinvolto in nessuna fase del pertinente procedimento dinanzi alla Corte costituzionale; si veda altresì Saakashvili c. Georgia, nn. 6232/20 e 22394/20, § 128, 23 maggio 2024 [ancora non definitiva], in cui, in un contesto indubbiamente diverso, i tribunali interni avevano espressamente osservato che i compiti dell’assistente giudiziario in questione si erano limitati alla prestazione di assistenza amministrativa e tecnica di altro tipo ai giudici che esaminavano la causa). Al contempo la Corte osserva che G.D. era l’assistente giudiziaria del giudice L.M. mentre egli era membro del collegio di tre giudici in ambedue le cause. Nel caso del primo ricorrente, L.M. era anche il relatore della sua causa e il presidente del collegio (si veda il paragrafo 7 supra). In tali circostanze non era irragionevole da parte dei ricorrenti supporre che G.D., il cui padre era il rappresentante legale della parte convenuta in entrambi i procedimenti, avrebbe fornito al giudice L.M. supporto amministrativo e/o giudiziario nella preparazione delle loro cause ai fini dell’esame. Secondo la Corte ciò aveva creato una situazione di possibile conflitto di interessi che richiedeva una risposta adeguata da parte della Corte suprema, per esempio l’applicazione alla questione del codice interno delle norme professionali ed etiche (si veda anche, a tale proposito, il parere del CCGE sul ruolo degli assistenti giudiziari, citato al paragrafo 28 supra). La Corte al riguardo ribadisce che il concetto di equo processo inerente all’articolo 6 implica, inter alia, l’imparzialità del processo giudiziario nella sua interezza. Ciò che è in gioco in tali situazione è la fiducia del pubblico nella giustizia in cui le apparenze rivestono grande importanza. Di conseguenza l’assenza di norme procedurali interne che stabiliscano criteri professionali ed etici per gli assistenti giudiziari e la mancata individuazione e regolamentazione dei potenziali conflitti di interesse (compresi, per esempio, quelli dovuti a stretti legami familiari tra l’assistente giudiziario e una parte del procedimento o il suo rappresentante legale) possono potenzialmente compromettere l’imparzialità del processo giudiziario in quanto tale.
55. Nel caso di specie la Corte osserva che poiché gli assistenti giudiziari non hanno uno status procedurale nel procedimento, il diritto georgiano non prevede una procedura per disciplinare la loro ricusazione distinta da quella prevista per altri funzionari giudiziari dotati di tale status (per esempio i segretari di tribunale) (si veda l’articolo 35 del codice di procedura civile citato al paragrafo 23 supra). L’unico rimedio di cui disponevano i ricorrenti era l’istanza di ricusazione del giudice L.M. ai sensi dell’articolo 31 § 1 (d) del codice di procedura civile (la sussistenza di altre circostanze che potrebbero sollevare dubbi sull’imparzialità del giudice (si veda il paragrafo 21 supra)). Si sono avvalsi di tale rimedio esprimendo i loro timori riguardo al difetto di imparzialità del giudice L.M. conseguente ai legami familiari della sua assistente giudiziaria G.D. con il difensore della controparte. Tuttavia, i collegi giudiziari che hanno esaminato le istanze di ricusazione del giudice L.M. si sono limitati a concludere, senza procedere all’esame della natura e della portata del coinvolgimento di G.D. nei procedimenti e del conseguente potenziale conflitto di interessi, che la sua “influenza” sul processo giudiziario e in particolare sul giudice L.M. non era stata dimostrata (si vedano i paragrafi 8-10 e 15-16 supra). La Corte osserva che nelle cause dei ricorrenti era in questione la presunta parzialità dei collegi sotto il profilo del criterio oggettivo di imparzialità. Conseguentemente non si trattava di una questione di “influenza”, come affermato dalla Corte suprema, bensì di apparenze e della sussistenza o meno di fatti accertabili che potevano far sorgere dubbi sull’imparzialità della corte dal punto di vista di un osservatore esterno (si vedano i principi generali citati ai paragrafi 45-47 supra). Più nello specifico la Corte suprema era chiamata a pronunciarsi sulla questione di sapere se i timori dei ricorrenti in ordine all’imparzialità del giudice L.M. derivanti dal potenziale conflitto di interessi della sua assistente giudiziaria potessero essere considerati oggettivamente giustificati ed essa avrebbe potuto dirimerla analizzando il ruolo e le funzioni dell’assistente giudiziaria interessata e applicando le procedure interne che stabilivano i pertinenti criteri professionali ed etici. La Corte ribadisce l’importanza delle apparenze per assicurare l’imparzialità oggettiva e di conseguenza la fiducia nella giustizia e ritiene che l’esame alquanto superficiale delle obiezioni dei ricorrenti, che aveva omesso di considerare la situazione di potenziale conflitto di interesse in cui si trovava l’assistente giudiziaria in questione, non potesse dissipare i timori dei ricorrenti in ordine all’imparzialità del giudice L.M.
56. A tale proposito e in ordine alla procedura di ricusazione stessa, la Corte osserva che la seconda istanza di ricusazione del primo ricorrente e l’istanza di ricusazione del secondo ricorrente riguardavano non soltanto il giudice L.M. ma anche gli altri due giudici del collegio in ragione del fatto che essi erano “conoscenti stretti” del rappresentante legale della società convenuta (si veda il paragrafo 9 supra). Date tali circostanze il fatto che i tre giudici si siano pronunciati sulle istanze finalizzate alla loro ricusazione, benché sia conforme a un’espressa disposizione del codice di procedura civile, solleva la questione di un potenziale conflitto di interesse (si vedano Debled c. Belgio, 22 settembre 1994, § 37, serie A n. 292-B, e A.K. c. Liechtenstein, n. 38191/12, §§ 77-79, 9 luglio 2015).
57. La Corte prende nota del rilievo del Governo secondo il quale l’obbligo di ricusazione automatica di un giudice per la sola ragione dei legami familiari del suo assistente giudiziario con una parte della causa, date le dimensioni del paese, avrebbe portata troppo ampia. Tuttavia nei procedimenti derivanti da un ricorso individuale la Corte deve limitarsi, per quanto possibile, a esaminare la concreta causa di cui è investita. La Corte ribadisce inoltre che gli Stati contraenti hanno l’obbligo di organizzare i loro ordinamenti giuridici in maniera tale da assicurare l’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 6 § 1, tra i quali l’imparzialità è indiscutibilmente uno dei più importanti (si veda Xhoxhaj c. Albania, n. 15227/19, § 410, 9 febbraio 2021, con ulteriori riferimenti). La Corte in proposito osserva che il Governo non ha affermato l’esistenza di difficoltà pratiche per reperire un sostituto del giudice L.M. tra gli altri giudici.
58. Riassumendo, la Corte ribadisce che in virtù del criterio oggettivo di imparzialità i ricorrenti dovevano dimostrare l’esistenza di un’apparenza di parzialità corroborata da fatti accertabili e non già provare che il giudice era effettivamente parziale o prevenuto. Secondo la Corte la partecipazione del giudice L.M. al giudizio nelle due cause dei ricorrenti, dato il fatto la sua assistente giudiziaria era figlia del rappresentante legale della società convenuta, unito all’ampio mandato conferito agli assistenti giudiziari nell’ordinamento giudiziario georgiano, aveva creato una situazione in grado di sollevare legittimi timori in ordine all’imparzialità del giudice L.M. I ricorrenti ignoravano in quale misura G.D. fosse effettivamente coinvolta nelle loro cause e la Corte suprema non aveva chiarito le circostanze del suo coinvolgimento, non riuscendo pertanto a dissipare i dubbi dei ricorrenti in ordine all’imparzialità del giudice L.M. La Corte ritiene pertanto che i loro dubbi per questo motivo fossero oggettivamente giustificati e che non fossero state loro fornite adeguate garanzie procedurali sotto questo profilo.
59. Vi è stata pertanto violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione a entrambi i ricorrenti.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE60. L’articolo 41 della Convenzione recita:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
Danno61. In ordine al danno patrimoniale il primo ricorrente ha chiesto, senza precisarne l’ammontare, il versamento dei suoi stipendi arretrati per il periodo compreso tra il suo licenziamento e la pronuncia della sentenza della Corte calcolati in base alla sua retribuzione mensile, pari a 3.927 lari georgiani (GEL). Ha chiesto inoltre GEL 200.000 per il danno non patrimoniale.
62. Quanto al secondo ricorrente, in ordine al danno patrimoniale ha chiesto (in primo luogo) il versamento dei suoi stipendi arretrati per il periodo compreso tra il suo licenziamento e la pronuncia della sentenza della Corte calcolati in base alla sua retribuzione mensile, pari a GEL 3.600; e (in secondo luogo) il versamento di GEL 25.200 pari a bonus salariali non corrisposti per il periodo 2016-2022. Ha chiesto inoltre GEL 500.000 per il danno non patrimoniale.
63. Il Governo si è opposto alle richieste dei ricorrenti ritenendole infondate ed esorbitanti.
64. La Corte non discerne alcun nesso causale tra la violazione riscontrata e l’asserito danno patrimoniale; rigetta pertanto tale richiesta. Accorda tuttavia a ciascun ricorrente la somma di 3.600 euro (EUR) per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
Spese65. I ricorrenti hanno chiesto inoltre EUR 2.000 (il primo ricorrente) e 4.000 dollari statunitensi (il secondo ricorrente) per le spese sostenute dinanzi alla Corte e GEL 550 (circa EUR 220) ciascuno per le spese processuali sostenute dinanzi ai tribunali interni.
66. Il Governo ha contestato la ragionevolezza e la necessità delle spese legali richieste.
67. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene appropriato accordare a ciascun ricorrente la somma di EUR 1.500 che copre tutte le voci di spesa, oltre l’importo da loro eventualmente dovuto a titolo di imposta.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, all’unanimitÀ Decide di riunire i ricorsi; Dichiara ricevibili i ricorsi; Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione a entrambi i ricorrenti; Ritiene che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del versamento: EUR 3.600 (tremilaseicento euro) ciascuno, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale; EUR 1.500 (millecinquecento euro) ciascuno, oltre l’importo da loro eventualmente dovuto a titolo di imposta, per le spese; che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali; Rigetta la domanda di equa soddisfazione dei ricorrenti per il resto.Fatta in inglese e notificata per iscritto il 29 agosto 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Victor Soloveytchik Mattias Guyomar
Cancelliere Presidente