Vamvakas c. Grecia - 2870/11 - Sentenza 9.4.2015 [Sezione I]
In fatto – Nel giugno 2009 il ricorrente ricorreva contro una sentenza della Corte penale d’appello che lo condannava a sette anni di reclusione per frode e contraffazione ai danni di una banca. Nel gennaio 2010, su richiesta del ricorrente, in stato di detenzione al tempo dei fatti, il presidente della Corte di cassazione nominava un avvocato che lo rappresentasse nel procedimento.
In una sentenza del febbraio 2010, la Corte di cassazione respingeva il ricorso con la motivazione che il ricorrente, che era stato regolarmente convocato all’udienza in modo tempestivo, non era comparso. Secondo la versione del ricorrente, egli aveva contattato dal carcere l’avvocato nominatogli, il quale gli aveva assicurato che sarebbe stato presente in aula. Tuttavia l’avvocato non si presentava e non comunicava al ricorrente i motivi della sua assenza, né prima né dopo l’udienza.
In diritto – Articolo 6 § 1, in combinato disposto con l’Articolo 6 § 3 (c): La Corte di cassazione aveva nominato un avvocato che rappresentasse il ricorrente nel procedimento dinanzi ad essa.
Quando un avvocato, in particolare uno che è stato nominato d’ufficio, decide di non agire in un caso o gli è impedito di essere presente all’udienza, egli od ella ha il dovere di informare della situazione l’autorità che lo ha nominato e di fare tutto ciò che è necessario, con la massima urgenza, al fine di preservare i diritti e gli interessi del cliente.
Nel corso del procedimento, l’avvocato del ricorrente sembra non aver mai fatto presente di non essere in grado di adempiere ai propri compiti.
Dal momento che, in base alla normativa greca, non è possibile revocare una decisione al fine di pronunciarsi rispetto all’irricevibilità di un’impugnazione per i soli motivi di diritto, spettava alla Corte di cassazione di informarsi circa le ragioni della mancata comparsa dell’avvocato, in seguito alla sua nomina d’ufficio, e di garantire che gli interessi del ricorrente fossero tutelati.
L’ingiustificata assenza dell’avvocato durante l’udienza, avvenuta un mese e tre giorni dopo la sua nomina, senza che egli avesse formulato alcuna richiesta di rinvio - o anche nel caso in cui tale richiesta fosse stata depositata in violazione di legge, come sostenuto dal ricorrente - costituiva una situazione di "manifesta inadempienza", che richiedeva l’adozione di misure concrete da parte delle autorità competenti. La Corte di cassazione avrebbe dovuto rinviare il procedimento al fine di chiarire la situazione, piuttosto che respingere il ricorso per cassazione come se questo non fosse sostenuto.
Indipendentemente dalle circostanze - sia che non vi fosse stato alcun contatto o una richiesta di rinvio non valida - il giudice competente aveva l’obbligo positivo di assicurare in modo pratico ed efficace il rispetto dei diritti di difesa del ricorrente. Dal momento che questo non è avvenuto nel caso di specie, la Corte ha riscontrato una violazione delle esigenze di cui all’articolo 6 §§ 1 e 3 (c) della Convenzione, considerati congiuntamente.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 41: EUR 2.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
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