© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
TERZA SEZIONE
CAUSA VARELA GEIS c. SPAGNA
(Ricorso n. 61005/09)
SENTENZA
STRASBURGO
5 marzo 2013
Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Varela Geis c. Spagna,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 12 febbraio 2013,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 61005/09) proposto contro il Regno di Spagna, con il quale un cittadino di tale Stato, il sig. Pedro Varela Geis («il ricorrente»), ha adito la Corte il 5 novembre 2009 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. Il ricorrente è rappresentato dall’avvocato J.-M. Ruiz Puerta, del foro di Madrid. Il governo spagnolo («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, F. Irurzun Montoro, avvocato dello Stato.
3. Il ricorrente lamenta di essere stato condannato in appello per un delitto - la divulgazione di idee o di dottrine volte a giustificare atti di genocidio - che non era l’oggetto dell’accusa né della sua condanna in primo grado; ritiene che tale condanna leda i suoi diritti alla libertà di pensiero e alla libertà di espressione. Invoca gli articoli 6 §§ 1 e 3 a) e b), 9 e 10 della Convenzione.
4. Il 20 settembre 2011 sono stati comunicati al Governo i motivi di ricorso relativi alla sua condanna per un delitto di cui non era stato accusato e quelli relativi ai diritti alla libertà di pensiero e di espressione. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per il resto. Come consentito dall’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla ricevibilità e sul merito della causa.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5. Il ricorrente è nato nel 1957 e risiede a Barcellona, dove era anche proprietario e direttore di una libreria specializzata che vendeva soprattutto opere sull’Olocausto.
A. Il procedimento penale
6. L’11 dicembre 1996 il procuratore generale della Catalogna chiese al giudice di Barcellona di aprire una indagine penale a carico del ricorrente per diversi reati fra cui un presunto delitto di «genocidio». Con decisione in pari data, il giudice istruttore n. 4 di Barcellona ordinò di perquisire il domicilio e la libreria del ricorrente.
7. In base a una parte del materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni, il pubblico ministero depositò un atto provvisorio di accusa con cui chiedeva la condanna del ricorrente per il delitto continuato di "genocidio", ascrivendogli la negazione dell’esistenza dell’Olocausto, sul fondamento dell’articolo 607 § 2 del codice penale, e per il diritto continuato di "istigazione alla discriminazione per motivi razziali", secondo l’articolo 510 § 1 del codice penale. In qualità di accusatore privato, la Comunità israelitica di Barcellona (Comunidad israelita de Barcelona) nel suo atto di accusa provvisorio chiese la condanna del ricorrente per il delitto continuato previsto dall’articolo 607 § 2 del codice penale, ritenendo che i fatti costituissero una "negazione del genocidio subìto dal popolo ebraico e un tentativo di riabilitazione del regime nazista", e per il delitto continuato previsto dall’articolo 510 § 1 del codice penale, ritenendo che i fatti costituissero anche una "istigazione alla discriminazione di gruppi per motivi razziali e/o antisemiti". L’altro accusatore privato, ATID-SOS Racisme Catalunya, nel suo atto d’accusa provvisorio chiese la condanna del ricorrente, tra l’altro, per il delitto previsto dall’articolo 607 § 2 del codice penale dal momento che «i numerosi libri e video sequestrati negano direttamente l’Olocausto o fanno apologia del genocidio» e «negano la verità storica del genocidio», e per il delitto previsto dall’articolo 510 § 1 e 2 del codice penale. Dopo l’assunzione delle prove, questi atti d’accusa provvisori furono trasformati così com’erano in atti d’accusa definitivi.
8. Con sentenza del 16 novembre 1998 del giudice penale n. 3 di Barcellona, emessa dopo un’udienza pubblica, il ricorrente fu condannato alla pena di due anni di reclusione per il delitto continuato «di genocidio» ai sensi dell’articolo 607 § 2 del codice penale, e a tre anni di reclusione e a una multa per il delitto continuato di istigazione alla discriminazione, all’odio e alla violenza contro gruppi o associazioni per motivi razzisti e antisemiti, in virtù dell’articolo 510 § 1 dello stesso codice. Il giudice considerò che la maggior parte del materiale venduto nella libreria di proprietà del ricorrente verteva sull’Olocausto ebraico, la Germania nazista e il Terzo Reich, che egli esaltava il regime nazionalsocialista e negava la persecuzione del popolo ebraico, e che la libreria tendeva a convincere i suoi clienti che l’Olocausto «era ed è ancora una grande menzogna». I fatti considerati provati dalla sentenza in causa erano descritti come segue:
«1. [Il ricorrente] (...), nella sua qualità di proprietario e direttore della libreria Europa, situata a Barcellona in via Seneca 12, ha proceduto in maniera abituale e continuata, dopo il mese di giugno 1996 e in piena consapevolezza dell’entrata in vigore in Spagna della attuale legislazione penale in materia, alla distribuzione e alla vendita di materiali sotto forma di supporti documentali e videografici, libri, pubblicazioni, lettere e manifesti, ecc., nei quali, in maniera reiterata e vessatoria nei confronti del gruppo sociale formato dalla comunità ebraica, venivano negati la persecuzione e il genocidio subìto da questo popolo durante la Seconda Guerra mondiale, massacro collettivo programmato ed eseguito dai responsabili della Germania nazista all’epoca del IIIo Reich. Una parte molto consistente di queste pubblicazioni conteneva testi che istigavano alla discriminazione e all’odio nei confronti della razza ebraica, considerando gli Ebrei come esseri inferiori che devono essere sterminati come "topi".
2. [Nel corso della perquisizione all’interno della libreria] sono stati sequestrati 20.972 libri, 324 videocassette, 35 cassette audio, 124 fotoliti, 35 cataloghi e numerose lettere che si riferivano alle pubblicazioni citate, oltre ad un gran numero di riviste, cartoline postali, manifesti, nei quali apparivano riprodotti i simboli del nazionalsocialismo, in un atteggiamento di franca esaltazione e facendo reiterate allusioni offensive e una denigrazione della razza ebraica.
3. Nella libreria venivano vendute anche altre pubblicazioni di arte, storia e mitologia, ma in numero nettamente inferiore rispetto a quello delle opere dedicate al revisionismo dell’Olocausto ebraico. Il pubblico abituale dell’esercizio era costituito da giovani caratterizzati dalle loro affinità con le ideologie che difendono la violenza come metodo di risoluzione dei conflitti. Le pubblicazioni e il materiale venivano inviati per posta a numerosi clienti in Germania, Austria, Belgio, Brasile, Cile, Argentina e in Sudafrica e altrove. La libreria Europa figurava in tutta la corrispondenza inviata e ricevuta come editore e distributore del materiale commercializzato.
4. A titolo puramente illustrativo (...) gli estratti seguenti meritano di essere segnalati:
A) Nel libro intitolato «Sei milioni sono realmente morti» (sic): «(...) questa affermazione costituisce la più colossale invenzione e la truffa più evidente che sia mai stata scritta (pag. 4). Fin quando sarà mantenuto questo mito, i popoli di tutti i paesi ne saranno gli schiavi. È inconcepibile che Hitler, se avesse avuto l’intenzione di sterminare gli Ebrei, avrebbe permesso che più di 800.000 tra loro abbandonassero il territorio del Reich ed è ancor meno concepibile che avesse previsto dei piani per la loro emigrazione in Argentina o in Madagascar (pag. 7). Se la storia dei 6 milioni di morti fosse vera, ciò significherebbe che sarebbero stati sterminati quasi tutti (pag. 43). Bisogna chiedersi se sarebbe stato fisicamente possibile distruggere i milioni di Ebrei che si sostiene siano stati assassinati. I tedeschi ebbero a disposizione il tempo necessario per far questo?».
B) Nel libro intitolato «Rapporto Leuchter, la fine di una menzogna: camere a gas e Olocausto ebreo» (sic): «(...) noi dedichiamo ad Adolf Hitler l’edizione in castigliano e la pubblicazione in Cile di questo rapporto, che distrugge per sempre la menzogna infame dell’Olocausto degli Ebrei (pag. 5). Non ci sono mai state camere a gas né Olocausto (pag. 10). La natura ebrea stessa edifica la sua esistenza sulla menzogna, il plagio, il falso, dai tempi più remoti. Sono i loro libri, come il Talmud, a dirlo. Alfred Rosenberg aveva detto: «La verità dell’Ebreo è la menzogna organica. L’Olocausto è una menzogna. Le camere a gas sono una menzogna; i saponi fatti con il grasso degli Ebrei sono una menzogna; i crimini di guerra nazisti sono una menzogna; il diario di Anna Frank è una menzogna. Tutto è menzogna; menzogne geneticamente montate da una anti-razza che non può dire la verità perché si distruggerebbe, perché il suo cibo, la sua aria e il suo sangue sono la menzogna» (pag. 10). Poiché gli Ebrei controllano la banca internazionale, il denaro e i media mondiali, essi ripetono impunemente la loro menzogna sul genocidio, sull’Olocausto, sui campi di sterminio nazisti e sulla cattiveria congenita del popolo tedesco (pag. 11).
C) Nel libro intitolato «Assoluzione per Hitler» (sic): «(...) Le camere a gas sono fantasmi del dopo-guerra e della propaganda, paragonabili in tutta la loro ampiezza alle immondizie raccolte durante la Ia Guerra mondiale (pag. 26). La Soluzione finale non era un piano di distruzione ma di emigrazione (pag. 38). Auschwitz era una fabbrica di armi e non un campo di sterminio (pag. 39). Non ci sono state camere a gas; non vi erano camere simili nelle quali i bambini, le donne e i gli anziani sarebbero stati mandati per esservi giustiziati col gas, a quanto pare con zyklon-b. Tutto questo è solo una leggenda e un pettegolezzo. Non ci sono state camere a gas a Dachau, non ce ne sono state neanche in altri campi di concentramento in Germania (pag. 82). Ciò che i nostri nemici dimenticano sempre di dire è che se i forni crematori fossero esistiti, sarebbero stati utilizzati sempre per i morti e non per i vivi. Sostenere che i prigionieri condannati a morte venissero bruciati vivi è una menzogna infame e i nostri nemici lo sanno. Nessuno, ebreo o non ebreo, fu bruciato vivo sotto l’ordine di una autorità nazionalsocialista (pag. 122)
Di questi libri ne sono stati rispettivamente sequestrati 17, 16 e 275 copie. Dei libri intitolati «Rapporto Leuchter, la fine di una menzogna sull’Olocausto ebreo», «L’Ebreo internazionale», «Il mito del XXo secolo», «La politica razziale nazionalsocialista», «Noi, i razzisti», «L’antisemitismo attuale», sono state sequestrate rispettivamente 16, 117, 21, 308, 22 e 255 copie, che erano in vendita nella libreria Europa e contengono affermazioni e giudizi simili. Peraltro, tutti i video sequestrati contengono chiari riferimenti testuali alla razza ebrea in quanto gruppo etnico da eliminare. È da notare una videocassetta intitolata «L’ebreo errante» che paragona tale razza ai topi, propagatori di malattie nel mondo e devono essere sterminati senza esitazione.
5. In una data non precisata durante l’autunno-inverno 1996, [il ricorrente] ha redatto e poi distribuito ai suoi clienti, per posta elettronica o personalmente a coloro che si recavano nella libreria Europa, il no 10 di una serie intitolata «lettere» dove, sotto il titolo «Il mito di Anna Frank», egli affermava tra l’altro: «Il mito, o si dovrebbe piuttosto dire la truffa (?), di Anna Frank è probabilmente entrambe le cose allo stesso tempo secondo le ricerche che sono state fatte in proposito. Conosciuta nel mondo intero per il suo famoso Diario, è senza alcun dubbio «la vittima più nota dell’Olocausto» (...) Ma il caso di Anna Frank non è diverso da quello di molti altri Ebrei assoggettati alla politica di misure antisemite [che fu] messa in atto in tempo di guerra dalle potenze dell’Asse (...). In quanto parte nel programma di evacuazione degli Ebrei dell’Europa occidentale, la ragazza di 14 anni e altri membri della sua famiglia furono trasferiti in treno dai Paesi Bassi al campo di lavoro di Auschwitz-Birkenau. Molte settimane dopo, di fronte all’avanzata delle truppe sovietiche, essa fu trasferita, con molti altri Ebrei, nel campo di Bergen-Belsen, nella Germania del Nord dove, come altre persone del gruppo, si ammalò di tifo, malattia a causa della quale morì a metà marzo 1945. Dunque non fu sottoposta ad esecuzione né assassinata. Anna Frank morì, come milioni di persone non ebree in Europa, durante gli ultimi mesi del conflitto in quanto vittima indiretta di una guerra devastante.
6. Fino al momento dello scioglimento del Circolo spagnolo degli amici dell’Europa (CEDADE), nel marzo 1994, la libreria Europa era anche la sede sociale di tale gruppo politico che difendeva l’ideologia nazionalsocialista, di cui [il ricorrente] fu l’ultimo presidente. Il materiale bibliografico dei due enti è stato gestito, utilizzato e diffuso indistintamente sotto la supervisione e la direzione [del ricorrente], sia prima che dopo l’entrata in vigore dell’attuale codice penale».
9. Il ricorrente interpose appello alla Audiencia Provincial di Barcellona. Egli osservò che il giudice penale n. 3 aveva considerato che tutto il materiale sequestrato esaltava il regime nazista o negava il genocidio ebreo, ma sottolineava che questo materiale non era stato versato al fascicolo e che peraltro le parti accusatrici non avevano chiesto che lo fosse. Secondo il ricorrente, il giudice penale n. 3 non aveva quindi esaminato tale materiale e il giudice istruttore aveva ritenuto non avesse pertinenza penale. Il ricorrente insistette anche sulla sua qualità di semplice libraio e non di editore o distributore.
Il Pubblico ministero come pure la Comunità israelitica di Barcellona e ATID-SOS Racisme Catalunya, parti accusatrici private, contestarono l’appello del ricorrente e chiesero la conferma della sentenza a quo.
10. Il 14 luglio 2000 si tenne un’udienza pubblica dinanzi alla Audiencia Provincial affinché le parti si pronunciassero sulla pertinenza di porre una questione pregiudiziale alla Corte costituzionale sulla costituzionalità dell’articolo 607 § 2 del codice penale. Il ricorrente espresse il suo consenso. La Comunità israelitica di Barcellona e ATID-SOS Racisme Catalunya si opposero alla presentazione della questione pregiudiziale.
11. Con decisione del 14 settembre 2000, l’Audiencia Provincial decise di porre la questione pregiudiziale in causa. Essa ricordò che ciò che era stato stabilito con la sentenza di primo grado era che «il ricorrente, in quanto proprietario di una libreria e benché vendesse libri di qualsiasi genere, era specializzato nella Seconda Guerra mondiale, ma secondo il punto di vista degli autori che difendevano la Germania nazista e negavano l’esistenza dell’Olocausto». L’Audiencia Provincial ritenne che la condotta sanzionata dall’articolo 607 § 2 del codice penale non avesse altro contenuto che la diffusione di idee o di dottrine che negano o giustificano i genocidi o che diffondono idee o dottrine volte a riabilitare i regimi latori di idee genocide. Interpretata in tal modo, per l’Audiencia Provincial questa disposizione entrava in conflitto con la libertà di espressione dal momento che la condotta sanzionata era la diffusione di idee o di dottrine, senza che fossero necessari altri elementi quali l’incitazione a concretizzarli con condotte che violassero i diritti fondamentali o accompagnassero tali dottrine con espressioni o manifestazioni lesive della dignità delle persone. Ogni limitazione di un diritto fondamentale doveva essere giustificata dalla tutela di un altro diritto che beneficiasse di una garanzia simile. Dal momento che il codice penale contiene una serie di disposizioni che sanzionano ampiamente le condotte discriminatorie, una disposizione come quella nel caso di specie non poteva giustificare una limitazione del diritto alla libertà di espressione garantito dall’articolo 20 della Costituzione.
B. La questione pregiudiziale dinanzi alla Corte costituzionale
12. Con sentenza n. 235/2007 del 7 novembre 2007, la Corte costituzionale dichiarò incostituzionale l’articolo 607 del codice penale nella parte in cui negava il genocidio, in particolare le parole «che negano o» (paragrafi 21-22 infra), e conforme alla Costituzione la restante parte del testo.
C. Il seguito del procedimento penale
13. Il 10 gennaio 2008 si svolse un’udienza pubblica sul merito della causa dinanzi alla Audiencia Provincial di Barcellona. Il ricorrente domandò se era confermata l’accusa formulata in virtù dell’articolo 607 § 2 del codice penale. L’Audiencia Provincial dichiarò che non era necessario rispondere alla domanda. Il ricorrente intervenne quindi oralmente per primo e pronunciò il suo discorso difensivo. Il pubblico ministero ritirò l’accusa di negazione di genocidio e chiese il proscioglimento del ricorrente per il delitto previsto dall’articolo 607 del codice penale e la condanna dello stesso unicamente per il delitto di istigazione alla discriminazione, all’odio e alla violenza razziale, secondo l’articolo 510 § 1 del codice penale. All’udienza, le parti accusatrici private chiesero la conferma della sentenza emessa dal giudice a quo, nei seguenti termini:
«Il rappresentante di SOS Razzismo chiese la conferma della sentenza dal momento che [il ricorrente] sapeva perfettamente quello che faceva. (frase illeggibile di una riga)
La rappresentante della Comunità israelitica di Barcellona chiese la conferma della sentenza del giudice penale n. 3 di Barcellona. In merito all’errore nella valutazione delle prove (...), [il ricorrente] non è stato condannato soltanto in quanto editore, egli è proprietario di un esercizio nel quale diffonde idee e vende libri, e deve essere condannato per essere colui che diffonde queste idee antisemite. Altri libri offrivano una copertura alla sua attività di cui era perfettamente consapevole e dissimulava in tal modo. Non è dunque un libraio ordinario. Occorre valutare complessivamente tutto ciò che egli vendeva e che istigava alla discriminazione nei confronti degli Ebrei. Gli era stato comunicato per lettera (illeggibile)
(...)
Occorre analizzare i due delitti in causa [previsti dagli articoli 510 e 607 del codice penale]. E’ chiaro che il genocidio ha avuto luogo, l’Olocausto è evidente; ci si trova davanti a un discorso di odio e quando una menzogna si ripete continuamente la legge penale è violata. [Il ricorrente] sa perfettamente ciò che fa dentro la libreria Europa, [ciò che egli fa] non ha nulla di storia, ma è tutta politica. Egli intende riabilitare in Europa il regime nazista. Si tratta di tecniche di propaganda per riabilitare il regime nazionalsocialista, [e] attirare adepti di questa orbita. Esistono elementi sufficienti per confermare la sentenza e la condanna, in quanto il ricorrente [vi si espone] in ragione dei barbari ideali che sviluppa (...). Non è un qualsiasi libraio, è un attivista e militante nazista che ha coscienza di quello che fa.
(Paragrafo illeggibile)
Per quanto riguarda l’inosservanza di una disposizione costituzionale, occorre analizzare la nuova giurisprudenza del 2007 della Corte costituzionale e, contrariamente [al] pubblico ministero, noi riteniamo che occorra confermare integralmente la sentenza impugnata, anche per quanto riguarda l’articolo 607 del codice penale. La sentenza [a quo] non condanna [il ricorrente] soltanto per la negazione dell’Olocausto, ma [perché la sua condotta] istigava alla discriminazione e all’odio nei confronti della razza degli Ebrei «che devono essere eliminati come topi». Va oltre la semplice negazione dell’Olocausto. La condanna [a titolo] dell’articolo 607 § 2 deve essere confermata.
Per quanto riguarda la violazione della legge, gli elementi costitutivi del delitto previsto dall’articolo 510 del codice penale si ritrovano nella istigazione all’odio razziale. E’ la responsabilità penale di colui che diffonde (illeggibile).
Per quanto riguarda la prescrizione (...)
Chiedo la conferma della sentenza [a quo] nella sua formulazione.»
14. Con sentenza del 5 marzo 2008, l’Audiencia Provincial annullò parzialmente la sentenza impugnata, prosciolse il ricorrente dal delitto previsto dall’articolo 510 del codice penale e lo condannò a sette mesi di reclusione per il delitto di giustificazione di genocidio, ai sensi dell’articolo 607 § 2 del codice penale. Per fissare il quantum della pena detentiva di sette mesi inflitta al ricorrente, al di sotto quindi della durata da uno a due anni prevista dall’articolo 607 § 2, l’Audiencia Provincial tenne conto del tempo trascorso tra la sentenza di primo grado e la sentenza emessa in appello.
15. A titolo preliminare l’Audiencia Provincial fece notare di essere vincolata da una sentenza della Corte costituzionale emessa in risposta alla questione pregiudiziale da lei posta, ciò comportava che i fatti che nella sentenza erano ritenuti costitutivi di una negazione del genocidio dovevano ora essere esentati da sanzioni penali.
16. L’Audiencia Provincial osservò nella sua sentenza, facendo riferimento all’interpretazione che la Corte costituzionale dava degli articoli 510 e 607 del codice penale nella sentenza n. 235/2007, che esisteva una reale differenza tra la semplice diffusione di dottrine che comportavano una istigazione indiretta a commettere atti di genocidio, o alla discriminazione, all’odio o alla violenza, da una parte, e il delitto di istigazione diretta alla discriminazione, all’odio e alla violenza previsto dall’articolo 510 del codice penale, dall’altra parte. I fatti ritenuti provati dalla sentenza del giudice a quo permettevano di constatare, per l’Audiencia Provincial, che il ricorrente aveva certamente avviato delle attività volte alla diffusione delle dottrine citate, ma che non vi era nulla che permettesse di attribuirgli una condotta di istigazione diretta ad adottare i comportamenti menzionati. Non era pertanto provato che avesse commesso il delitto di istigazione alla discriminazione, all’odio e alla violenza contro dei gruppi, come veniva definito dall’articolo 510 del codice penale. L’Audiencia Provincial notò fra l’altro: «[se] è vero che nel film «L’Ebreo errante», gli Ebrei sono assimilati a topi, non vi è alcun espresso riferimento che indichi che gli Ebrei dovevano essere sterminati come i topi. Comunque sia, né il contenuto del film né il discorso di Hitler nel quale viene fatto riferimento all’eliminazione della questione ebraica permettono di concludere che la maggior parte del materiale sequestrato promuova lo sterminio degli Ebrei».
17. Per quanto riguarda la «giustificazione di genocidio» (articolo 607 § 2 del codice penale), l’Audiencia Provincial notò che la Corte costituzionale aveva fatto le seguenti considerazioni nella sua sentenza n. 235/2007:
« (...) è costituzionalmente legittimo sanzionare penalmente i comportamenti che, benché non tendano ad istigare direttamente alla commissione di delitti contro il diritto delle genti quali il genocidio, implicano una istigazione indiretta a commettere tali delitti o istigano mediatamente alla discriminazione, all’odio o alla violenza, il che autorizza costituzionalmente a trasformare in violazione la giustificazione pubblica di un genocidio (articolo 607 § 2 del codice penale) ».
L’Audiencia Provincial rammentò i fatti ritenuti provati dal giudice di primo grado secondo i quali il ricorrente aveva proceduto, in maniera abituale e continuativa, alla distribuzione, alla diffusione e alla vendita di documenti, video, libri, lettere e manifesti che, per la maggior parte, contenevano testi che istigavano alla discriminazione e all’odio razziale nei confronti degli Ebrei. Questi articoli erano messi in vendita e spediti per posta a numerosi clienti all’estero. A seguito delle perquisizioni nella libreria del ricorrente erano stati sequestrati molti documenti contenenti allusioni denigratorie e offensive nei confronti degli Ebrei designati come razza e nei quali erano riprodotti, con esaltazione, i simboli del nazionalsocialismo. Per l’Audiencia Provincial, anche dopo l’eliminazione di tutti i riferimenti alle dottrine negazioniste fra tutti i fatti ritenuti provati dalla sentenza a quo, l’articolo 607 § 2 del codice penale doveva comunque essere applicato al caso di specie secondo il punto di vista di delitto di «giustificazione di genocidio»:
« (...) il contenuto generale delle pubblicazioni e dei materiali distribuiti dal [ricorrente] mostra, senza alcun dubbio, la volontà inequivoca di denigrare la comunità ebraica considerandola geneticamente bugiarda e istigando, sia pure indirettamente, alla discriminazione e all’odio, il che permette, come indicato dalla Corte costituzionale, di [prendere in considerazione] il delitto di giustificazione pubblica del genocidio (articolo 607 § 2 del codice penale).»
18. Il ricorrente presentò quindi una istanza volta a far constatare la nullità del procedimento, che fu respinta con una decisione dell’Audiencia Provincial dell’8 maggio 2008.
19. Il ricorrente presentò quindi un ricorso di amparo alla Corte costituzionale in base agli articoli 24 (diritto al processo equo), 25 (principio di legalità), 16 (libertà di pensiero) e 20 (libertà di espressione) della Costituzione, ricorso che fu dichiarato inammissibile con decisione del 22 aprile 2009, notificata il 7 maggio 2009.
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
20. L’articolo 510 § 1 del codice penale dispone:
«Coloro che per motivi razziali o antisemiti o per altri motivi che attengono all’ideologia, alla religione o alle credenze, alla situazione familiare, all’appartenenza dei loro membri a una etnia o a una razza, all’origine nazionale, al sesso o all’orientamento sessuale, alla malattia o all’handicap, istigano alla discriminazione, all’odio o alla violenza contro dei gruppi o delle associazioni saranno puniti con la reclusione da uno a tre anni e con l’ammenda da tre a dodici mesi».
21. Il delitto di genocidio è previsto dall’articolo 607 del codice penale. Prima del 7 novembre 2007, data della sentenza della Corte costituzionale n. 235/2007, questa disposizione era così formulata:
«1. Colui che persegue uno scopo di distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso è punito:
1o. Con la reclusione da quindici a venti anni se uccide uno dei suoi membri;
(...)
2o. Con la reclusione da quindici a venti anni, se aggredisce sessualmente uno dei suoi membri o provoca le lesioni previste dall’articolo 149;
3o. Con la reclusione da otto a quindici anni se sottopone il gruppo o uno dei suoi membri a condizioni esistenziali che mettano in pericolo la sua vita o minaccino gravemente la sua salute, o se gli infligge una delle lesioni previste dall’articolo 150;
4o. Con la medesima pena se deporta con la forza il gruppo o i suoi membri, adotta mezzi per impedire loro di condurre il loro stile di vita o di riprodursi o trasferisce con la forza degli individui da un gruppo ad un altro;
5o. Con la reclusione da quattro a otto anni, se infligge lesioni diverse da quelle previste nei commi 2 e 3 del presente paragrafo.
2. La diffusione con qualsiasi mezzo di idee o di dottrine che negano o giustificano i delitti previsti dal paragrafo precedente della presente disposizione o tendono alla riabilitazione di regimi o di istituzioni che esaltano pratiche costitutive di tali delitti, è punito con la reclusione da uno a due anni.»
22. Dopo la sentenza n. 235/2007 della Corte costituzionale, l’articolo 607 § 2 è così formulato.
«La diffusione con qualsiasi mezzo di idee o dottrine che giustificano i delitti previsti dal precedente paragrafo della presente disposizione o tendono alla riabilitazione di regimi o istituzioni che hanno esaltato pratiche costitutive di tali delitti, è punito con la reclusione da uno a due anni.»
23. L’articolo 38 § 3 della legge organica sulla Corte costituzionale dispone:
«Quando la sua sentenza è emessa nell’ambito di una questione pregiudiziale di costituzionalità, la Corte costituzionale la comunica immediatamente all’autorità giudiziaria competente a decidere [in via principale]. Tale organo notifica la sentenza della Corte costituzionale alle parti. Il giudice o il tribunale in causa è vincolato dalla sentenza resa in tal modo dalla Corte costituzionale a decorrere dal momento in cui ne è venuto a conoscenza e le parti dal momento in cui la sentenza è stata loro notificata.»
24. La sentenza n. 259/2011 della Corte suprema, emessa il 12 aprile 2011, che ha prosciolto in cassazione quattro librai che vendevano opere simili a quelle di cui si tratta nella presente causa, contiene, tra altre, le seguenti riflessioni:
«10. (...) Trattandosi di editori o di librai, il possesso di qualche copia di questo tipo di opere, indipendentemente dal loro numero e ai fini della loro vendita o distribuzione (...) non implica di per sé un atto di diffusione delle idee al di là del fatto di metterne i supporti documentali a disposizione degli eventuali utenti. Di conseguenza, non vi è nulla di diverso da quello che è possibile attendersi dal loro mestiere. Benché queste opere contengano una certa forma di giustificazione del genocidio, ciò non implica di per sé una istigazione diretta all’odio, alla discriminazione o alla violenza nei confronti dei gruppi [interessati], o una istigazione indiretta a commettere atti costitutivi di genocidio. Inoltre, benché in queste opere figurino concetti, idee o dottrine discriminatorie o oltraggiose nei confronti dei gruppi di persone, non si può neanche ritenere che questi atti di diffusione possano creare essi stessi un clima di ostilità che comporti un serio pericolo di concretizzazione in atti specifici di violenza contro [questi gruppi].
Nei fatti dichiarati provati non è stato descritto, [come dovrebbe essere descritto per poter considerare costituito il delitto in causa], alcun atto di promozione, pubblicità, difesa pubblica, raccomandazione, glorificazione, istigazione o altre condotte simili ascrivibili agli accusati e che avrebbero presentato come buone tali idee o dottrine contenute nei libri che essi pubblicavano, distribuivano o vendevano, in ragione del loro contenuto pro-nazista, discriminatorio o in favore o in difesa del genocidio, o avrebbero insistito sull’opportunità di acquistarli per conoscere e sviluppare tali idee o dottrine, o consigliato in qualche modo la loro messa in pratica, atti che [in questo caso] avrebbero potuto essere considerati come attività di diffusione con una portata più ampia e distinta dal [semplice] fatto di pubblicare alcune opere o di mettere delle copie a disposizione degli eventuali clienti
(...)
11. (...) Nonostante il contenuto delle pubblicazioni in causa - che, come è già stato detto, è totalmente inaccettabile dal punto di vista del rispetto della dignità umana - non è stato dichiarato provato [a carico dell’interessato] nessun altro atto di diffusione diverso dal possesso di libri nell’ambito del suo mestiere, fatto che, di per sé, non costituisce una istigazione indiretta a commettere il delitto di genocidio. La sua condotta, come descritta, non può neanche essere considerata generatrice di un clima sociale che comporti un pericolo che può concretizzarsi attraverso fatti violenti contro i gruppi in causa.»
III. STRUMENTI E RAPPORTI INTERNAZIONALI
A. Il Consiglio d’Europa
25. L’allegato alla Raccomandazione n. R (97) 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sui «discorsi sull’odio», adottata il 30 ottobre 1997, è così formulato:
«Campo di applicazione»
I principi qui di seguito enunciati si applicano al discorso sull’odio, in particolare a quello diffuso attraverso i media.
Ai fini dell’applicazione di questi principi, il termine «discorso sull’odio» deve essere inteso come ricomprendere qualsiasi forma di espressione che propaga, istiga a, promuove o giustifica l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio fondate sull’intolleranza, compresa l’intolleranza che si esprime sotto forma di nazionalismo aggressivo e di etnocentrismo, di discriminazione e di ostilità contro le minoranze, gli immigrati e le persone discendenti dagli immigrati.
(...)
Principio 4
Il diritto e la prassi interni dovrebbero permettere ai tribunali di tener conto del fatto che alcune espressioni concrete del discorso sull’odio possono essere talmente offensive, per gli individui o i gruppi, da non beneficiare del livello di protezione che l’articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti del Uomo accorda alle altre forme di espressione. Questo avviene quando il discorso sull’odio mira alla distruzione delle altri diritti e libertà tutelati dalla Convenzione, o alle limitazioni più ampie di quelle previste da questo strumento.
Principio 5
Il diritto e la prassi interni dovrebbero permettere che, nei limiti delle loro competenze, i rappresentanti del pubblico ministero o delle altre autorità che hanno competenze simili esaminino in particolar modo i casi relativi al discorso sull’odio. Al riguardo, essi dovrebbero soprattutto esaminare accuratamente il diritto alla libertà di espressione dell’accusato, dal momento che l’imposizione di sanzioni penali costituisce generalmente una seria ingerenza in questa libertà. Nel fissare le sanzioni nei confronti delle persone condannate per delitti relativi al discorso sull’odio, le autorità giudiziarie competenti dovrebbero rispettare rigorosamente il principio di proporzionalità.»
26. Le parti pertinenti del rapporto del 7 dicembre 2010 della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza («ECRI») riguardanti la Spagna sono così formulate:
« 17. L’ECRI è preoccupata dalla decisione della [Corte costituzionale] nel 2007. Quest’ultima ritiene che considerare reato il negazionismo sia contrario alla Costituzione. [La Corte costituzionale] dichiara che la negazione semplice e neutrale di alcuni fatti, senza alcuna intenzione di giustificare la violenza, l’odio o la discriminazione o di istigazione, non ha alcuna ripercussione penale (...).
18. L’ECRI raccomanda, conformemente alla sua Raccomandazione di politica generale n. 9 sulla lotta contro l’antisemitismo, di adottare le misure necessarie per vigilare affinché il negazionismo venga punito».
B. L’Unione europea
27. La decisione quadro n. 2008/913/JAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (Gazzetta ufficiale n. L 328 del 6 dicembre 2008) è formulata come segue nelle sue parti pertinenti:
« (...)
Articolo primo
Reati di stampo razzista o xenofobo
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti comportamenti intenzionali siano resi punibili:
a) l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica;
b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;
c) l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;
d) l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all’accordo di Londra dell’8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare l’ordine pubblico o che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi.
(...)
4. All’atto dell’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, uno Stato membro può fare una dichiarazione secondo cui renderà punibili la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di cui al paragrafo 1, lettere c) e/o d), solo qualora tali crimini siano stati accertati da una decisione passata in giudicato di un organo giurisdizionale nazionale di detto Stato membro e/o di un tribunale internazionale, oppure esclusivamente da una decisione passata in giudicato di un tribunale internazionale.»
IN DIRITTO
I. SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO
28. Il ricorrente lamenta di essere stato condannato in appello per un delitto che consiste nella diffusione di idee o di dottrine che giustificano gli atti di genocidio, delitto che non figurava nell’atto d’accusa e per il quale non era stato condannato in primo grado. Egli sostiene che la sua condanna per il delitto di giustificazione di genocidio lede i suoi diritti alla libertà di pensiero e di espressione. Il ricorrente invoca gli articoli 6 §§ 1 e 3 a) e b), 9 e 10 della Convenzione.
29. Basandosi sull’articolo 17 della Convenzione il Governo invita la Corte a dichiarare il ricorso irricevibile. Il messaggio veicolato da tutto il materiale sequestrato presso il ricorrente sarebbe contrario allo spirito e alla lettera della Convenzione. Pubblicare, diffondere, vendere a livello internazionale o essere anche l’autore di pubblicazioni che banalizzano o mirano a giustificare l’Olocausto ebreo costituiscono delle attività contrarie alla Convenzione. A sostegno della sua argomentazione il Governo invoca le decisioni adottate dalla Commissione europea dei diritti dell’uomo nella causa Glimmerveen e Hagenbeek c. Paesi Bassi (11 ottobre 1979, DR 18) e dalla Corte nella causa Norwood c. Regno Unito ((dec.) n. 23131/03, CEDU 2004-XI).
30. Il ricorrente obietta di essere stato colui che ha soltanto venduto i libri scritti da terzi, ovvero da alcuni protagonisti della Seconda Guerra mondiale o da altri autori ai quali soltanto è possibile rimproverare di aver negato la verità di un fatto storico - il genocidio ebreo - e insiste sul fatto di non essere l’autore o l’editore delle pubblicazioni controverse. Il ricorrente sottolinea che queste pubblicazioni non sono vietate in Spagna, è possibile trovarle in numerose librerie e che sono tenute a disposizione di chiunque voglia consultarle presso la Biblioteca nazionale. Aggiunge che i loro autori non sono stati neanche perseguiti. Il ricorrente rinvia infine alla sentenza della Corte suprema del 12 aprile 2011 relativa ad un caso molto simile giudicato in epoca successiva (alcuni paragrafi della quale vengono riportati al paragrafo 24 supra) e terminata con il proscioglimento dei librai in causa.
31. La Corte ritiene che gli argomenti esposti dal Governo riguardo l’articolo 17 della Convenzione siano strettamente connessi in sostanza ai motivi di ricorso enunciati dal ricorrente. La Corte unisce quindi l’eccezione all’esame sul merito (Féret c. Belgio, n. 15615/07, § 52, 16 luglio 2009).
32. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione, e osserva peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 §§ 1 E 3 a) E b) DELLA CONVENZIONE
33. Il ricorrente lamenta di essere stato condannato in appello per un delitto che consiste nella diffusione di idee o di dottrine che giustificano atti di genocidio, delitto che non figurava nell’atto d’accusa e per il quale non era stato condannato in primo grado. Egli invoca l’articolo 6 §§ 1 e 3 a) e b) della Convenzione che, nella sua parte pertinente, è così formulato:
«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, (...)da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...).
2. (...)
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa (...)»
A. Argomenti delle parti
34. Il Governo espone che sia gli atti d’accusa che la sentenza del giudice penale n. 3 dichiaravano che il ricorrente aveva commesso il delitto previsto dall’articolo 607 § 2 del codice penale, senza specificare se si trattasse di atti di negazionismo o di atti di giustificazione del genocidio. Il Governo rammenta che prima della sentenza della Corte costituzionale n. 235/2007, il codice penale prevedeva i due tipi di comportamento in maniera globale e non richiedeva una distinzione tra le condotte che costituivano negazionismo e quelle da considerare rilevanti per la «giustificazione» di un genocidio. Il ricorrente era stato quindi accusato e messo in grado di difendersi, davanti al primo giudice, per i fatti sui quali è stata fondata la sua condanna, fatti descritti in maniera generale dall’articolo 607 § 2 del codice penale.
35. Dopo la sentenza n. 235/2007, l’Audiencia Provincial tenne una nuova udienza sulla questione di stabilire se i fatti provati potessero essere qualificati non come negazionismo ma come giustificazione di un genocidio. Il rappresentante del ricorrente espose quindi esplicitamente i motivi per i quali considerava che la condotta del ricorrente rientrasse nel negazionismo e non nella giustificazione di genocidio.
Il Governo spiega che la sentenza della Audiencia Provincial ha giustamente tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale e, di conseguenza, ha escluso i fatti ritenuti dal tribunale a quo che non erano più penalmente reprensibili, ma ha semplicemente qualificato in maniera diversa i restanti fatti. La modalità di svolgimento della procedura avrebbe di conseguenza integralmente rispettato i diritti del ricorrente garantiti dall’articolo 6 della Convenzione.
36. Da parte sua, il ricorrente osserva che per l’articolo 607 § 2 del codice penale spagnolo tre condotte distinte costituivano reato, ossia la diffusione di idee o di dottrine: a) che negavano o b) giustificavano degli atti di genocidio o c) erano volte a riabilitare alcuni regimi totalitari o a esaltare alcune pratiche che generavano tali delitti. La prima di queste fattispecie è stata dichiarata incostituzionale in quanto la semplice diffusione di conclusioni sull’esistenza o meno di taluni fatti, senza giudizio di valore, rientra nella libertà scientifica garantita dall’articolo 20 § 1 della Costituzione. Riguardo la «giustificazione di genocidio», questa nozione presuppone che l’esercizio di giustificazione in causa implichi una istigazione indiretta alla sua perpetrazione o che, presentando il delitto di genocidio come giusto, il suo autore cerchi in un certo qual modo di istigare all’odio.
37. Il ricorrente ritiene che gli atti d’accusa (paragrafo 7 supra) e i fatti dichiarati provati (paragrafo 8 supra) dalla sentenza del giudice penale indicassero chiaramente quale fosse la condotta reprensibile perseguita, ossia la negazione del genocidio. Egli osserva che il giudice penale aveva concluso nella sentenza che risultava provato che il materiale in vendita nella libreria negava la persecuzione e il genocidio o operava una revisione dell’Olocausto ebreo e riproduceva dei testi - raccolti negli atti d’accusa - basati sulla negazione del genocidio. Di conseguenza il ricorrente ritiene di essere stato condannato in primo grado soltanto per il delitto di negazione di genocidio.
38. Nonostante le affermazioni del Governo sul carattere globale della definizione dei comportamenti puniti dalla disposizione citata, il ricorrente ritiene che il successivo cambiamento di qualificazione non possa essere giustificato dalla formulazione molto generica degli atti di accusa o della sentenza di primo grado, né dalla imprecisione stessa del testo dell’articolo 607 § 2 del codice penale.
39. Per quanto riguarda la procedura d’appello, il ricorrente sostiene che il suo appello era incentrato sul delitto di negazione di genocidio, unico capo di condanna ritenuto dalla sentenza del giudice penale, e che dovette esprimersi nell’udienza d’appello anche prima di sapere se l’accusa fosse o meno confermata. La sua difesa affrontò quindi soltanto la questione della negazione del genocidio, limitandosi ad indicare che in assenza di giustificazione del genocidio e di istigazione al genocidio, egli doveva essere prosciolto. Il ricorrente fa osservare che essendo stata dichiarata incostituzionale la parte della disposizione che prevedeva il reato di negazionismo, il pubblico ministero aveva ritirato la sua accusa fondata sull’articolo 607 § 2, e ciò secondo lui costituisce la prova che l’unica condotta in gioco era la negazione del genocidio. Il ricorrente osserva che, all’udienza dinanzi l’Audiencia Provincial, le parti accusatrici private si erano limitate a chiedere la conferma della sentenza a quo senza chiedere la modifica dei fatti precedentemente considerati provati e fa riferimento al fatto che l’Audiencia Provincial ha ritenuto di non poter concludere che la maggior parte delle pubblicazioni da lui vendute istigassero direttamente allo sterminio degli Ebrei (paragrafo 16 supra). Nonostante ciò egli è stato condannato per il delitto di «giustificazione» del genocidio. Egli ritiene di conseguenza di non essere stato informato dell’accusa formulata contro di lui e di non aver potuto difendersi
B. Valutazione della Corte
40. La Corte rammenta che l’articolo 17, per quel che riguarda i gruppi o gli individui, ha lo scopo di metterli nell’impossibilità di trarre dalla Convenzione un diritto che consenta loro di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione; nessuno deve potersi avvalere delle disposizioni della Convenzione per compiere atti che mirino alla distruzione dei diritti e delle libertà sopra richiamati. Questa disposizione, che ha una portata negativa, non può essere interpretata a contrario nel senso di privare una persona fisica dei diritti individuali fondamentali garantiti dagli articoli 5 e 6 della Convenzione (Lawless c. Irlanda (n. 3), 1o luglio 1961, § 7, serie A n. 3). La Corte osserva che nella fattispecie il ricorrente non si avvale della Convenzione per giustificare o compiere atti contrari ai diritti e alle libertà da essa riconosciuti, ma lamenta di essere stato privato delle garanzie accordate dall’articolo 6 della Convenzione. Di conseguenza, non è necessario applicare l’articolo 17 della Convenzione.
41. Le disposizioni del paragrafo 3 a) dell’articolo 6 mostrano la necessità di prestare un’attenzione particolare nel notificare all’interessato l’«accusa» formulata contro di lui. L’atto d’accusa svolge un ruolo determinante nelle azioni penali: a decorrere dalla sua notificazione, la persona imputata è ufficialmente avvisata della base giuridica e fattuale di ciò che le viene ascritto (Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, § 79, serie A n. 168, e Pélissier e Sassi c. Francia [GC], n. 25444/94, § 51, CEDU 1999‑II). L’articolo 6 § 3 a) della Convenzione riconosce all’accusato il diritto di essere informato non soltanto del motivo dell’accusa, ossia dei fatti materiali che gli sono imputati e sui quali si fonda l’accusa, ma anche della qualificazione giuridica data a questi fatti, e ciò in maniera dettagliata.
42. La portata di questa disposizione deve essere valutata in particolare alla luce del diritto più generale a un processo equo che il paragrafo 1 dell’articolo 6 della Convenzione garantisce (si vedano, mutatis mutandis, Artico c. Italia, 13 maggio 1980, § 32, serie A n. 37; Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, § 26, serie A n. 89, e Pélissier e Sassi, sopra citata, § 52). La Corte considera che in materia penale, una informazione precisa e completa di ciò che è a carico di un accusato, e quindi la qualificazione giuridica che il giudice potrebbe ritenere a suo carico, è una condizione essenziale dell’equità della procedura.
43. Se è vero che le disposizioni dell’articolo 6 § 3 a) non impongono alcuna particolare forma sul modo in cui l’accusato debba essere informato della natura e del motivo dell’accusa formulata contro di lui (si veda, mutatis mutandis, Kamasinski, sopra citata, § 79), essa deve tuttavia essere prevedibile per quest’ultimo.
44. Infine, per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo all’articolo 6 § 3 b) della Convenzione, la Corte ritiene che esista un nesso tra i commi a) e b) dell’articolo 6 § 3 e che il diritto di essere informato della natura e del motivo dell’accusa deve essere esaminato alla luce del diritto per l’accusato di preparare la sua difesa.
45. Nel caso di specie la Corte rileva che negli atti provvisori di accusa (paragrafo 7 supra), il ricorrente era accusato del delitto continuato di «genocidio» di cui all’articolo 607 § 2 del codice penale e del delitto continuato di istigazione alla discriminazione per motivi razziali, in base all’articolo 510 § 1 del codice penale. Tuttavia, benché gli atti di accusa non avessero qualificato se non con l’espressione generica «delitto di genocidio» il comportamento per il quale veniva richiesta la condanna (paragrafi 7 e 34 supra), la Corte osserva che sia il pubblico ministero che le parti accusatrici private si erano fondate su fatti che costituivano una negazione dell’Olocausto, in base ad una parte del materiale sequestrato durante le perquisizioni. Per quanto riguarda più particolarmente gli accusatori privati, la Comunità israelitica di Barcellona aveva da parte sua richiesto provvisoriamente la condanna del ricorrente per «negazione del genocidio subìto dal popolo ebreo e tentativo di riabilitazione del regime nazista»; l’altro accusatore privato, ATID-SOS Racisme Catalunya, aveva invece fondato la sua richiesta provvisoria di condanna del ricorrente sul fatto che "molti libri e video sequestrati negavano direttamente l’Olocausto o facevano l’apologia del genocidio» (...) «e negavano la verità storica del genocidio». Dopo l’assunzione delle prove, questi atti di accusa provvisori erano stati trasformati in atti di accusa definitivi, senza che fosse intervenuta alcuna modifica delle qualificazioni provvisorie.
46. Con sentenza del 16 novembre 1998 del giudice penale n. 3 di Barcellona, il ricorrente fu condannato per i delitti continuati «di genocidio» di cui all’articolo 607 § 2 del codice penale e per istigazione alla discriminazione, all’odio e alla violenza contro dei gruppo o delle associazioni per motivi razziali e antisemiti, in base all’articolo 510 § 1 dello stesso codice. La Corte constata che i fatti (riportati integralmente al paragrafo 8 supra) considerati provati da questa sentenza avevano principalmente attinenza «alla distribuzione e [alla] vendita di materiali (...) nei quali, in maniera reiterata e vessatoria nei confronti del gruppo sociale formato dalla comunità ebraica, venivano negati la persecuzione e il genocidio subìto da questo popolo durante la Seconda Guerra mondiale». Fra i paragrafi delle opere sequestrate che erano citate nella sentenza in causa figurano le seguenti frasi: [Sei milioni di morti], ... questa affermazione costituisce la più colossale invenzione e la truffa più evidente che sia mai stata scritta», ... «[il] "Rapporto Leutcher (la fine di una menzogna: camere a gas e Olocausto ebreo)" ... distrugge per sempre la menzogna infame dell’Olocausto ebreo. Non ci sono mai state camere a gas né olocausto. La natura ebrea stessa edifica la sua esistenza sulla menzogna, il plagio, il falso, dai tempi più remoti. Sono i loro libri, come il Talmud, a dirlo. Alfred Rosenberg aveva dichiarato: "la verità dell’Ebreo è la menzogna organica. L’Olocausto è una menzogna. Le camere a gas sono una menzogna; i saponi fatti con il grasso degli Ebrei sono una menzogna; i crimini di guerra nazisti sono una menzogna; il diario di Anna Frank è una menzogna. Tutto è menzogna; menzogne geneticamente montate da una anti-razza che non può dire la verità perché si distruggerebbe, perché il suo cibo, la sua aria ed il suo sangue sono la menzogna». Il libro «Assoluzione per Hitler» afferma «le camere a gas sono dei fantasmi del dopo guerra e della propaganda, paragonabili in tutta la loro ampiezza alle immondizie raccolte durante la 1a Guerra mondiale. La soluzione finale non era un piano di distruzione ma di emigrazione. Auschwitz era una fabbrica di armi e non un campo di sterminio. Non ci sono state camere a gas; non vi erano camere simili nelle quali i bambini, le donne e gli anziani sarebbero stati mandati per essere giustiziati con il gas, a quanto pare con lo Zyklon-B. Tutto questo è solo una leggenda e un pettegolezzo. Non vi sono state camere a gas a Dachau, non ve ne sono state neanche in altri campi di concentramento in Germania». Le lettere scritte dal ricorrente affermavano sotto il titolo «Il mito di Anna Frank», tra l’altro «Il mito, o si dovrebbe piuttosto dire la truffa (?) di Anna Frank, è probabilmente entrambe le cose allo stesso tempo, secondo le ricerche che sono state fatte in proposito. Conosciuta in tutto il mondo per il suo famoso Diario, essa è senza dubbio «la vittima più nota dell’Olocausto » (...). Ma il caso di Anna Frank non è diverso da quello di molti altri Ebrei assoggettati alla politica di misure antisemite [che fu] messa in atto in tempo di guerra dalle potenze dell’Asse (...). Essa fu trasferita, con molti altri Ebrei, nel campo di Bergen-Belsen, nella Germania del Nord dove, come altre persone del gruppo, si ammalò di tifo, malattia a causa della quale morì a metà marzo 1945. Dunque non fu sottoposta ad esecuzione né assassinata. Anna Frank morì, come milioni di persone non ebree in Europa, durante gli ultimi mesi del conflitto in quanto vittima indiretta di una guerra devastante.»
47. La Corte osserva che dinanzi all’Audiencia Provincial in appello, a seguito della sentenza n. 235/2007 della Corte costituzionale che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 607 del codice penale nella parte relativa alla negazione del genocidio, il pubblico ministero aveva ritirato l’accusa di negazione di genocidio e chiesto il proscioglimento del ricorrente dal «delitto di genocidio» previsto dalla summenzionata disposizione del codice penale. Da questa decisione del pubblico ministero si poteva ragionevolmente dedurre che la condotta indicata dalla pubblica accusa non era diversa da quella la cui qualificazione come reato era stata esclusa dalla Corte costituzionale. È vero che le parti accusatrici private chiesero in udienza di confermare la sentenza emessa dal giudice a quo e di mantenere la condanna in virtù dell’articolo 607 § 2 del codice penale. In particolare, la Comunità israelitica di Barcellona sosteneva che il ricorrente utilizzava tecniche di propaganda per riabilitare il regime nazionalsocialista e che sussistevano elementi sufficienti per ritenere che la sentenza a quo non condannasse il ricorrente unicamente per la negazione dell’Olocausto, ma anche perché costui avrebbe istigato alla discriminazione e all’odio razziale nei confronti degli Ebrei affermando che questi ultimi «dovevano essere eliminati come topi». Tuttavia, la Corte rileva che l’Audiencia Provincial ha ritenuto in proposito nella sua sentenza che, nel materiale sequestrato, in particolare nel film «l’Ebreo errante», non si faceva espressamente riferimento al fatto che gli Ebrei dovessero essere sterminati come topi e che ad ogni modo non era possibile concludere che la maggior parte del materiale sequestrato promuovesse lo sterminio degli Ebrei.
48. Il Governo non contesta il fatto che il ricorrente si fosse già espresso in udienza anche prima di conoscere il contenuto degli argomenti delle parti accusatrici in appello e non si fosse mai visto attribuire un eventuale comportamento che giustificasse il genocidio. La Comunità israelitica di Barcellona aveva tentato di formulare tale osservazione a seguito della sentenza 235/2007 della Corte costituzionale, ma i suoi argomenti in base ai quali il ricorrente avrebbe promosso idee favorevoli allo sterminio degli Ebrei non furono prese in esame dall’Audiencia Provincial (paragrafi 16 e 47).
49. Il Governo non ha fornito elementi che consentano di provare che il ricorrente è stato informato del cambiamento di qualificazione da parte della Audiencia Provincial. La Corte rileva che, anche nella sua decisione del 14 settembre 2000 (paragrafo 11 supra) nella quale l’Audiencia Provincial optò per il rinvio di una questione pregiudiziale di costituzionalità, quest’ultima non fece alcuna osservazione sulla possibilità di dare una diversa qualificazione al comportamento del ricorrente, limitandosi a ritenere che la previsione come reato della condotta descritta nell’articolo 607 § 2 del codice penale potesse entrare in conflitto con la libertà di espressione, dal momento che il comportamento in causa consisteva nella semplice diffusione di idee o di dottrine, senza che fossero necessari altri elementi quali l’istigazione a comportamenti che violano i diritti fondamentali o che questa diffusione si accompagnasse a espressioni o manifestazioni lesive della dignità delle persone.
50. La Corte constata che non risulta dagli atti che l’Audiencia Provincial o il rappresentante del pubblico ministero abbiano, nel corso del dibattimento, evocato la possibilità di una riqualificazione o anche semplicemente rilevato l’argomento delle parti accusatrici private.
51. Visti questi elementi, la Corte non ritiene provato che il ricorrente fosse a conoscenza della possibilità di una riqualificazione dei fatti di «negazione» in «giustificazione» del genocidio da parte della l’Audiencia Provincial. Tenuto conto della «necessità di porre una particolare attenzione nel notificare l’accusa all’interessato» e del ruolo determinante svolto dall’atto d’accusa nelle azioni penali (Kamasinski, sopra citata, § 79), la Corte ritiene che gli argomenti esposti dal Governo, presi complessivamente o isolatamente, non possono essere sufficienti a giustificare il rispetto delle disposizioni dell’articolo 6 § 3 a) della Convenzione.
52. La Corte ritiene peraltro di non dover valutare la fondatezza dei mezzi difensivi che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di dibattere la questione di stabilire se i fatti potessero essere qualificati come giustificazione del genocidio. Essa si limita a rilevare che verosimilmente questi mezzi sarebbero stati diversi da quelli scelti per contrastare l’accusa di «negazione» del genocidio che era stata formulata contro di lui (Adrian Constantin c. Romania, n. 21175/03, § 25, 12 aprile 2011, Drassich c. Italia, n. 25575/04, § 40, 11 dicembre 2007). La Corte si limita a notare che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, l’Audiencia Provincial di Barcellona ha escluso i fatti qualificabili come negazione del genocidio ed ha considerato che il ricorrente avesse commesso il delitto di giustificazione del genocidio senza tuttavia distinguere la sua condotta in quanto libraio da quella che avrebbero potuto avere gli autori o gli editori delle opere in causa sequestrate.
53. Tenuto conto di ciò che precede, la Corte ritiene che la giustificazione del genocidio non costituisca un elemento intrinseco dell’accusa iniziale di cui l’interessato sarebbe stato a conoscenza sin dall’inizio del procedimento (si veda, a contrario, De Salvador Torres c. Spagna, 24 ottobre 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
54. La Corte ritiene pertanto che l’Audiencia Provincial di Barcellona, per fare un uso del suo incontestato diritto di riqualificare i fatti per i quali era regolarmente adita, doveva dare la possibilità al ricorrente di esercitare il suo diritto di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva, e quindi in tempo utile. Nel caso di specie ciò non è avvenuto, soltanto la sentenza emessa in appello gli ha permesso di conoscere, tardivamente, questo cambiamento di qualificazione.
55. Tenuto conto di tutti questi elementi, la Corte conclude che vi è stata violazione del paragrafo 3 a) e b) dell’articolo 6 della Convenzione in combinato disposto con il paragrafo 1 dello stesso articolo.
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA CONVENZIONE
56. Il ricorrente sostiene che la sua condanna per il delitto di giustificazione di genocidio leda i suoi diritti alla libertà di pensiero e di espressione. Egli invoca gli articoli 9 e 10 della Convenzione che, nelle loro parti pertinenti, sono così formulati:
Articolo 9
«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza (...); tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, come anche la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei di riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»
Articolo 10
«1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche (...).
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.»
57. Secondo il Governo, il ricorrente pubblicava e diffondeva, sotto la copertura di una libreria commerciale, opere che giustificavano l’Olocausto ebreo, e il contenuto di queste pubblicazioni mostrava una volontà chiara di ridicolizzare la comunità ebraica, definendola geneticamente bugiarda e istigando, anche se in maniera indiretta, alla discriminazione, all’odio e alla violenza contro questa comunità. Il Governo nota che il ricorrente fu condannato alla pena di sette mesi di reclusione, la cui esecuzione poteva essere sospesa in talune circostanze. Tenuto conto della gravità dei fatti e della breve durata della pena inflittagli, l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente non può essere considerata sproporzionata.
58. Il ricorrente ritiene, basandosi sulla sentenza Jersild c. Danimarca (23 settembre 1994, serie A n. 298), che la nozione di «discorsi sull’odio» non deve essere applicata nel caso di specie. Espone che in causa vi è soltanto una libreria che vende al pubblico opere che presentano una particolare visione della storia o l’opinione dei protagonisti della Seconda Guerra mondiale da parte tedesca, sottolineando che la sua libreria non è stata oggetto di alcuna ingiunzione di chiusura a seguito della sua condanna e che l’accusa non è stata in grado di dimostrare che i suoi clienti fossero adepti della violenza. Peraltro il ricorrente espone che non risulta nulla dal suo casellario giudiziale e che conduce un’attività commerciale a carattere specializzato. Ritiene sproporzionato il fatto di essere stato condannato per la vendita di libri non vietati che è possibile trovare anche in altre librerie e biblioteche.
59. La Corte osserva che i motivi di ricorso invocati dal ricorrente relativamente agli articoli 9 e 10 della Convenzione sono strettamente collegati con i motivi di ricorso sollevati a titolo dell’articolo 6 della Convenzione. Tenuto conto della constatazione relativa all’articolo 6 (paragrafo 55 supra), la Corte non ritiene necessario esaminare anche se, nel caso di specie, vi sia stata violazione di queste disposizioni.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
60. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danno
61. Il ricorrente chiede 125.000 EUR per il danno morale che avrebbe subìto, di cui 100.000 corrisponderebbero alla violazione del diritto di essere informato dell’accusa e 25.000 EUR a quella della libertà di pensiero e della libertà di espressione.
62. Il Governo ritiene che la semplice constatazione di violazione della Convenzione sarebbe sufficiente a riparare i danni lamentati.
63. La Corte ritiene che il ricorrente abbia subìto un danno morale al quale la constatazione di violazione della Convenzione che figura nella presente sentenza non pone sufficientemente rimedio (si vedano, mutatis mutandis, Cianetti c. Italia, n. 55634/00, § 53, 22 aprile 2004, e Gómez de Liaño y Botella c. Spagna, n. 21369/04, § 83, 22 luglio 2008). Tenuto conto delle circostanze della causa, della natura dell’unica violazione constatata e decidendo in via equitativa come richiede l’articolo 41 della Convenzione, la Corte decide di accordare al ricorrente la somma di 8.000 EUR per il danno morale.
B. Spese
64. Il ricorrente chiede anche 5.000 EUR per le spese sostenute dinanzi alla Corte.
65. Il Governo ritiene che questo importo sia eccessivo e si rimette al giudizio della Corte.
66. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma richiesta e la accorda alla ricorrente
C. Interessi moratori
67. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Unisce all’esame sul merito l’eccezione basata sull’articolo 17 della Convenzione e la rigetta;
2. Dichiara il ricorso ricevibile;
3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 a) e b) della Convenzione;
4. Dichiara che non è necessario esaminare se, nel caso di specie, vi sia stata anche violazione degli articoli 9 e 10 della Convenzione;
5. Dichiara
a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:
i) 8.000 EUR (ottomila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
ii) 5.000 EUR (cinquemila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per le spese;
b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
6. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 marzo 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento
Santiago QuesadaJosep Casadevall
CancellierePresidente
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