Varga e altri c. Ungheria - 14097/12 et al. - Sentenza 10.3.2015 [Sezione II]
In fatto – I ricorrenti erano allora detenuti o ex detenuti che avevano trascorso parte della loro detenzione in celle che consentivano loro meno di 3 metri quadrati di spazio abitabile, nelle quali il gabinetto era separato dall’area giorno solo da una tenda, l’area abitabile era infestata da insetti e mancavano adeguati strumenti di ventilazione o strutture per dormire. In più avevano un accesso davvero limitato alla doccia e potevano trascorrere poco tempo fuori dalle loro celle.
In diritto – Articolo 13 letto in combinato disposto con l’Articolo 3: Il Governo suggeriva ai ricorrenti due metodi che avrebbero potuto utilizzare in relazione alle loro condizioni di detenzione: un’azione civile per risarcimento danni per la violazione dei diritti personali e una denuncia al direttore del carcere e al pubblico ministero. Tuttavia, secondo la Corte nessuno di questi rimedi previsti dalla legge soddisfaceva i requisiti di un rimedio effettivo. Il primo, sebbene accessibile, era inefficace nella pratica, poiché non assicurava un adeguato risarcimento per i periodi di detenzione trascorsi in cattive condizioni. Riguardo al secondo, la sua idoneità a produrre un effetto preventivo non era stata in pratica dimostrata in maniera convincente.
Conclusione: violazione (unanimità).
Articolo 3: Il problema del sovraffollamento che riguarda le prigioni nelle quali i ricorrenti erano o erano stati detenuti era stato già precedentemente segnalato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) e non era stato contestato dal Governo. La Corte ha ritenuto che diversi aspetti della detenzione dei ricorrenti, come la scarsa igiene e la mancanza di privacy, insieme alla mancanza di spazio causata dal sovraffollamento, dimostrassero come le condizioni di detenzione avessero superato la soglia ammessa dall’articolo 3. A maggior ragione nel caso del quarto ricorrente la mancanza di spazio era cosi accentuata da costituire per sé stessa una violazione della Convenzione.
Conclusione: violazione (unanimità).
Articolo 46: tenendo in considerazione la natura ricorrente e persistente del problema delle condizioni di detenzione in Ungheria, che era già stata condannata dalla Corte in diversi casi, 1 il grande numero di persone che ne sono state vittima o che potrebbero esserlo e l’urgente bisogno di garantire loro rimedi rapidi e adeguati a livello nazionale, la Corte ha ritenuto appropriato applicare la procedura della sentenza pilota.
Il Governo convenuto viene incoraggiato pertanto a fornire prontamente un efficace rimedio o una combinazione di rimedi, sia preventivi che risarcitori e a garantire veramente un’adeguata riparazione per le violazioni della Convenzione originatesi dal sovraffollamento nelle prigioni.
Richiamando le misure generali e individuali già indicate in casi precedenti, la Corte suggeriva che la soluzione più appropriata per il problema del sovraffollamento sarebbe quella della riduzione del numero dei detenuti tramite un uso più frequente di misure punitive non detentive, riducendo al minimo il ricorso alla detenzione cautelare. A questo fine, la Corte puntava sulle raccomandazioni del Comitato dei Ministri che invita gli Stati ad invitare i pubblici ministeri e i giudici ad utilizzare nel modo più ampio possibile alternative alla detenzione e riorientare la loro politica criminale verso l’uso ridotto della reclusione. Riguardo le specifiche opzioni di rimedi preventivi e risarcitori, una pronuncia di riduzione della detenzione offriva adeguata riparazione alle cattive condizioni materiali di detenzione, purché la riduzione fosse applicata in una maniera misurabile ed espressa.
Nonostante non sia stato stabilito uno specifico termine nel quale adempiere alle proposte suggerite, il Governo è stato sollecitato ad intervenire il prima possibile e a stabilire un arco di tempo nel quale presentare i rimedi entro sei mesi dalla data del giudizio definitivo. Non è opportuno rinviare l’esame di casi simili nell’attesa dell’adempimento di misure pertinenti.
Articolo 41: i risarcimenti per danni non patrimoniali per ogni ricorrente vanno da EUR 3.400,00 a EUR 26.000,00.
(Si veda anche la Scheda tematica sulle condizioni di detenzione e trattamento dei prigionieri)
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