CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUARTA SEZIONE
CAUSA VASILE PRUTEANU E ALTRI c. ROMANIA
(Ricorso n. 9308/18)
SENTENZA
Art. 6 § 1 (penale) e Art. 6 § 3 lettera d) • Equo processo • Esame dei testimoni • Parità delle armi • Impossibilità per i ricorrenti di contestare nel procedimento giudiziario le dichiarazioni testimoniali - rese nel corso dell’indagine penale e dinanzi a un tribunale moldovo - che hanno condotto alla loro condanna per tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione • Validi motivi per la mancata comparizione dei testimoni • Necessità di proteggere le vittime di tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale • Dichiarazioni benché importanti non hanno costituito il fondamento unico e determinante delle condanne • Fattori di controbilanciamento adeguati hanno consentito una valutazione equa e corretta dell’attendibilità delle testimonianze non verificate • Diritti della difesa non limitati in misura incompatibile con le garanzie dell’art. 6
Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
14 gennaio 2025
DEFINITIVA
14/04/2025
La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Vasile Pruteanu e altri c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quarta Sezione), riunita in una Camera composta da:
Lado Chanturia, Presidente,
Tim Eicke,
Lorraine Schembri Orland,
Anja Seibert-Fohr
Ana Maria Guerra Martins,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, giudici,
e Simeon Petrovski, cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 9308/18) proposto contro la Romania, con il quale, in data 31 gennaio 2018, tre cittadini rumeni, il sig. Vasile Pruteanu (“il primo ricorrente”), la sig.ra Tatiana Pruteanu (“la seconda ricorrente”) e il sig. Vasile Pruteanu (“il terzo ricorrente”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo rumeno (“il Governo”) le doglianze concernenti l’equità del procedimento penale nei confronti dei ricorrenti e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 10 dicembre 2024,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. Il ricorso concerne le condanne penali inflitte ai ricorrenti sulla base di dichiarazioni di testimoni che essi non hanno avuto la possibilità di esaminare. Concerne altresì l’affermazione che alcuni giudici avrebbero dovuto astenersi dalla causa. Al Governo è stato comunicato il ricorso ai sensi dell’articolo 6 §§ 1 e 3 lettera d) della Convenzione.
IN FATTO2. L’elenco dei ricorrenti figura nell’appendice. Il primo ricorrente è figlio della seconda e del terzo ricorrente. Sono stati rappresentati dall’avvocato A. Dîlgoci, del foro di Bucarest.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig.ra O.F. Ezer, del Ministero degli affari esteri.
4. I fatti della causa si possono riassumere come segue.
IL PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE DI CONTEA DI BRAŞOV5. In data 11 febbraio 2013 la procura rinviò a giudizio i ricorrenti dinanzi al Tribunale di contea di Braşov con le accuse di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione in relazione ad atti asseritamente compiuti da alcune delle persone che essi avevano assunto come massaggiatrici in tre centri massaggi di loro proprietà. Diverse massaggiatrici erano state reclutate nella Repubblica di Moldova. Il pubblico ministero si basò sulle trascrizioni delle comunicazioni telefoniche intercettate, sui rapporti relativi alle perquisizioni effettuate nelle abitazioni dei ricorrenti e nei centri massaggi, sugli interrogatori delle vittime (compresi quelli effettuati tramite lettere rogatorie (comisie rogatorie) inviate alla Repubblica di Moldova), sulle dichiarazioni testimoniali e sui rapporti redatti da due agenti di polizia sotto copertura che si erano recati nei centri massaggi per informarsi dei servizi offerti. Cinque delle massaggiatrici moldove, M.O., L.R., B.N.V., C.L.C. e Z.O., si costituirono parti civili nel procedimento.
6. In data 12 febbraio 2013 il giudice B.B. del Tribunale di Contea collocò i ricorrenti in custodia cautelare. In data 15 febbraio 2013 un collegio della Corte di appello composto da tre giudici, tra i quali il giudice S.F., confermò tale provvedimento.
7. In data 20 marzo 2013 il difensore del ricorrente lamentò l’illegittimità del procedimento rogatorio (si veda il paragrafo 5 supra) dinanzi al Tribunale di contea, in particolare in ragione del fatto che egli non aveva assistito all’interrogatorio delle testimoni e la procura moldova incaricata di raccogliere le dichiarazioni testimoniali era incompetente all’uopo. Per tali motivi egli chiese al tribunale di dichiarare la nullità del procedimento relativo alle lettere rogatorie. Il pubblico ministero replicò che gli interrogatori in questione erano stati organizzati nel rispetto della corretta procedura e del diritto moldovo applicabile e che inoltre un’agente della squadra investigativa della procura rumena aveva assistito agli interrogatori svoltisi nella Repubblica di Moldova. Il tribunale esaminò la doglianza e concluse che l’indagine aveva rispettato i requisiti di legge. Riconobbe pertanto la validità delle dichiarazioni testimoniali e rigettò la richiesta di rinvio degli atti alla procura affinché fosse avviata una nuova indagine. Il tribunale osservò anche che alcune delle testimoni in questione avevano successivamente confermato le loro dichiarazioni in tribunale.
8. Nel periodo compreso tra il 4 aprile e il 17 settembre 2013 il Tribunale di contea (giudice B.B. – si veda il paragrafo 6 supra) ascoltò le dichiarazioni di due delle cinque parti civili (M.O. e L.R. – si veda il paragrafo 5 in fine supra) e dei testimoni (altre donne che avevano lavorato per i ricorrenti come massaggiatrici o addette alla reception, nonché alcuni clienti dei centri massaggi) alla presenza dei ricorrenti e dei loro difensori che poterono interrogare i testimoni. Le restanti parti civili (B.N.V., C.L.C. e Z.O.) non furono ascoltate dal tribunale in quanto non si trovavano in Romania durante lo svolgimento del procedimento.
9. Le parti civili ascoltate dichiararono che i ricorrenti avevano loro promesso impieghi come addette alle pulizie o alla reception. Alcune di loro dichiararono che i ricorrenti le avevano aiutate a ottenere il passaporto o il visto per la Romania (M.O., L.R. e B.N.V.) e le avevano condotte nelle loro diverse proprietà in tale paese (M.O., L.R., B.N.V. e C.L.C.). Si erano sentite minacciate perché i loro passaporti erano stati sottratti dai ricorrenti (M.O.) o erano state lasciate senza documenti di identità (Z.O.) e i ricorrenti controllavano la loro attività (M.O., Z.O., B.N.V.). Una volta giunte in Romania, ad ogni modo, le donne erano state messe a lavorare come massaggiatrici e M.O. aveva dichiarato che le era stato consentito di lasciare l’abitazione soltanto in compagnia dei ricorrenti. Si sentivano economicamente dipendenti dai ricorrenti che avevano anche minacciato alcune di loro (M.O., Z.O., B.N.V. e C.L.C.) di riferire, se non si sottomettevano, ciò che facevano in Romania alle loro famiglie. La loro condizione di assoggettamento le aveva indotte a sentirsi costrette dalla seconda ricorrente a effettuare massaggi erotici e persino ad avere rapporti sessuali con i clienti dei centri massaggi. Le dichiarazioni delle parti civili assenti acquisite dalla procura, che erano agli atti, raccontavano la stessa versione dei fatti.
10. Circa venti massaggiatrici (perlopiù cittadine romene) resero dichiarazioni tutte indicanti che esse o avevano scelto di fornire prestazioni sessuali o per lo meno erano a conoscenza del fatto che tali prestazioni venivano offerte nei centri massaggi. Il tribunale interrogò anche undici clienti e tutti dichiararono che avevano avuto rapporti sessuali con le massaggiatrici o che erano stati loro offerti ma essi li avevano rifiutati.
11. Una delle testimoni ascoltata durante l’indagine penale che era stata posta sotto protezione dalla procura ed era stata citata nel corso di tutto il procedimento con il nome di “Maria” non comparì dinanzi al tribunale. La polizia e la procura per conto del tribunale contattarono lei e il suo difensore in diverse occasioni. Il 6 giugno 2013 Maria comunicò al pubblico ministero di essere tornata nella Repubblica di Moldova e che per salvaguardare la sua salute mentale il suo psichiatra le aveva sconsigliato di rivivere l’accaduto. In data 11 novembre 2013 ella tramite il suo difensore comunicò anche che la sua salute non le consentiva di recarsi in Romania (poiché stava per sottoporsi a un intervento chirurgico programmato). All’udienza del 12 novembre 2013 il tribunale prese atto del fatto che era diventato oggettivamente impossibile acquisire una nuova testimonianza da Maria e decise di tenere conto, al fine della deliberazione, delle dichiarazioni che ella aveva reso nella fase investigativa del procedimento che erano agli atti del fascicolo.
12. Il Tribunale di contea esaminò gli elementi di prova. Oltre alle dichiarazioni dei testimoni e delle parti civili disponeva di: annunci di offerte di lavoro come addetto/a alla reception pubblicati dai ricorrenti sui giornali moldovi che portarono alle assunzioni in questione; pubblicità di massaggi erotici eseguiti nei loro centri massaggi collocate dai ricorrenti sui giornali rumeni e offerte di lavoro come massaggiatrice o danzatrice erotica, in tutti questi casi il contatto fornito era la seconda ricorrente; le trascrizioni di discussioni tra i clienti su vari forum online sulle prestazioni sessuali offerte nei centri massaggi dei ricorrenti; le trascrizioni delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche dei ricorrenti, che erano state autorizzate dal tribunale nel corso delle indagini; i rapporti redatti dagli agenti di polizia sotto copertura (paragrafo 5 supra); e le prove materiali sequestrate nei centri massaggio, in particolare preservativi e accessori erotici.
13. I ricorrenti e il loro difensore furono presenti e poterono partecipare attivamente nel corso di tutto il procedimento. Negarono di aver commesso reati e contestarono la versione dei fatti presentata dalle parti civili e da alcuni testimoni.
14. In data 23 dicembre 2013 il Tribunale di contea (giudice B.B. – si vedano i paragrafi 6 e 8 supra) condannò la seconda e il terzo ricorrente per otto episodi di sfruttamento della prostituzione e per sei episodi di tratta di esseri umani a quattro anni e sei mesi di reclusione (la seconda ricorrente) e a tre anni e sei mesi di reclusione (il terzo ricorrente). Il primo ricorrente fu condannato per quattro episodi di tratta di esseri umani e tre episodi di sfruttamento della prostituzione a tre anni di reclusione con pena sospesa.
15. Il tribunale ritenne, sulla base delle prove agli atti del fascicolo, che i ricorrenti avessero indotto le vittime a recarsi con loro in Romania con false promesse di impieghi leciti nella loro società. Poiché erano prive della nazionalità rumena, di documenti di identità, di permesso di lavoro o di denaro proprio, le vittime si erano trovate in una situazione di vulnerabilità e dipendenza dai ricorrenti, che avevano sfruttato tale situazione. Il tribunale osservò inoltre che i ricorrenti avevano favorito le occasioni di incontro sessuale tra le massaggiatrici e i clienti dei centri massaggi in cambio di denaro, trattenendo una percentuale consistente (secondo le deposizioni delle massaggiatrici nel procedimento fino al 70%) delle somme pagate dai clienti.
16. A ciascuna delle cinque parti civili (si veda il paragrafo 5 in fine supra) fu accordata la somma di 10.000 euro (EUR) per il danno non patrimoniale.
IL PROCEDIMENTO DINANZI LA CORTE DI APPELLO DI BRAŞOV17. I ricorrenti e il pubblico ministero proposero appello e la causa fu esaminata da un collegio di due giudici della Corte di appello di Braşov di cui faceva parte il giudice S.F. (si veda il paragrafo 6 supra). I ricorrenti e il loro difensore furono presenti e poterono partecipare attivamente nel corso di tutto il procedimento.
18. I ricorrenti contestarono le modalità di accertamento dei fatti e di interpretazione degli elementi di prova adottate dal Tribunale di contea nonché l’esito della causa. Nelle memorie scritte datate 19 marzo 2014 (motivi di appello) e 26 maggio 2016 (conclusioni scritte al fine della deliberazione) essi fornirono la propria versione dei fatti e la propria interpretazione degli elementi di prova.
19. Sottolinearono inoltre che il Tribunale di contea non aveva ascoltato tre delle parti civili (B.N.V., C.L.C. e Z.O. – si veda il paragrafo 5 in fine supra), e neanche la testimone sotto protezione Maria (si veda il paragrafo 11 supra). Lamentarono che le dichiarazioni rese da tali persone durante l’indagine erano state utilizzate del tribunale per condannarli.
20. I ricorrenti chiesero che la corte riesaminasse diverse testimoni, proposero nuove testimoni e chiesero che le conversazioni telefoniche intercettate utilizzate come prova (si veda il paragrafo 5 supra) e le loro trascrizioni fossero esaminate in pubblica udienza. Dalla documentazione presentata non risulta che i ricorrenti avessero lamentato che il Tribunale di contea aveva omesso la lettura in aula delle dichiarazioni rese dalle testimoni assenti durante l’indagine. La corte accolse alcune delle richieste dei ricorrenti concernenti gli elementi di prova. In particolare decise di inviare lettere rogatorie nella Repubblica di Moldova dove si credeva si trovassero le parti civili assenti per citare in udienza loro e due testimoni proposte dai ricorrenti (C.A. e U.O.) nonché esaminare le ulteriori testimoni proposte dai ricorrenti.
21. La Corte di appello ascoltò le deposizioni dei ricorrenti e di diversi testimoni. Poiché alcune delle conversazioni telefoniche intercettate contestate dai ricorrenti si erano svolte in russo esse furono ascoltate dalla corte alla presenza di un interprete di lingua russa.
22. Nel corso di tutto il procedimento la Corte di appello citò ripetutamente Maria (si veda il paragrafo 11 supra) e tentò in diversi modi di assicurarsi la sua presenza, anche ordinando alla polizia di accompagnarla all’udienza. Tuttavia il suo difensore dichiarò ripetutamente che ella non si trovava in Romania e cha la sua salute le impediva di comparire alle udienze della corte. Il suo difensore ribadì anche che ella confermava le dichiarazioni rese durante l’indagine. In due nuove dichiarazioni scritte presentate alla corte, Maria spiegò che ella aveva sofferto terribilmente a causa dei ricorrenti e che non se la sentiva di rivivere il trauma fisico e psicologico (una dichiarazione scritta fu consegnata alla polizia il 5 giugno 2014 e l’altra fu resa dinanzi a un notaio il 16 settembre 2014).
23. I difensori dei ricorrenti chiesero che T.N., da loro ritenuta essere la testimone sotto protezione Maria, fosse interrogata mediante procedura rogatoriale (si veda il paragrafo 5 supra). Il pubblico ministero rifiutò di rivelare l’identità di Maria spiegando che ella doveva rimanere sotto protezione per tutta la durata del procedimento. Sostenne inoltre, e la corte si trovò d’accordo, che l’escussione di una nuova testimone, T.N., non era pertinente ai fini del procedimento in corso in quanto ella non poteva apportare alcun nuovo contributo alla discussione.
24. B.N.V. (si veda il paragrafo 5 in fine supra) e due testimoni proposte dai ricorrenti (C.A. e U.O.) furono esaminati da un tribunale della Repubblica di Moldova; la Corte di appello aveva in precedenza trasmesso a tale tribunale, mediante rogatoria, le domande formulate da tutte le parti del procedimento.
25. B.N.V. ribadì le dichiarazioni rese durante l’indagine e confermò dinanzi al tribunale che eseguiva la rogatoria che durante il suo soggiorno in Romania, la seconda ricorrente le aveva sottratto il passaporto, controllava tutti i suoi movimenti e tutte le sue conversazioni telefoniche, l’aveva costretta ad avere rapporti intimi con i clienti del centro massaggi e l’aveva minacciata di riferire alla sua famiglia nella Repubblica di Moldova cosa faceva nel centro massaggi.
26. U.O. (si veda il paragrafo 24 supra) dichiarò, dinanzi a suddetto tribunale e alla presenza dei ricorrenti che ella aveva volontariamente fornito massaggi erotici e prestazioni sessuali e aveva ricevuto il 30% delle somme pagate dai clienti per i suoi servizi. C.A. (si veda il paragrafo 24 supra) dichiarò, alla presenza dei ricorrenti, che ella aveva fatto loro visita in Romania e aveva incontrato alcune delle parti civili, ma non le risultava che nei centri massaggi si praticassero atti di prostituzione.
27. Alcune delle testimoni proposte dai ricorrenti dichiararono dinanzi alla Corte di appello che ignoravano che nei centri massaggi si praticassero atti di prostituzione. Altre dichiararono che sapevano che le parti civili eseguivano massaggi erotici ma che avevano creduto che lo facessero di loro spontanea volontà, perché non mostravano segni di costrizione o di timore verso i ricorrenti.
28. La corte esaminò in dettaglio le prove in suo possesso. Osservò che i ricorrenti avevano potuto partecipare al procedimento seguito alle lettere rogatorie ponendo le loro domande alla Corte di appello (nel caso di B.N.V. – si veda il paragrafo 24 supra), o assistendo personalmente agli interrogatori dinanzi al tribunale richiesto (si veda il paragrafo 26 supra), e che tale procedimento era conforme alla legge.
29. Prendendo nota delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, GU 2012 L 315, p. 57 (“la direttiva riguardante i diritti delle vittime” - si veda il paragrafo 41 infra), e tenendo conto della vulnerabilità delle vittime della tratta di esseri umani e della necessità di evitare una vittimizzazione secondaria la corte riconobbe la validità delle dichiarazioni rese da B.N.V. al tribunale richiesto; osservò che ella aveva fornito risposta a tutte le domande poste per iscritto dai ricorrenti. Inoltre la sua testimonianza era coerente con le altre prove agli atti del fascicolo.
30. Citando i principi della medesima direttiva la corte riconobbe la validità delle dichiarazioni rese da Maria nel corso del procedimento (si vedano i paragrafi 11 e 22 supra). La corte osservò che sebbene ella fosse stata citata a comparire a ogni udienza, e malgrado le misure supplementari adottate per garantire la sua presenza, ella non era comparsa dinanzi alla corte. Tuttavia ella aveva ripetutamente comunicato ai tribunali che confermava le dichiarazioni rese durante l’indagine e tali dichiarazioni raccontavano gli stessi fatti descritti nelle dichiarazioni di altre donne che avevano lavorato per i ricorrenti.
31. La corte osservò anche che non era stato possibile esaminare due delle parti civili, Z.O. e C.L.C. (si vedano i paragrafi 5 in fine e 19 supra), né direttamente né mediante rogatoria perché avevano lasciato il loro paese di origine (la Repubblica di Moldova) e le autorità moldove ignoravano dove si trovassero. Inoltre all’epoca i tribunali moldovi non erano attrezzati con sistemi di videoconferenza, pertanto l’esame delle parti mediante procedura rogatoriale avrebbe richiesto diversi mesi, prolungando considerevolmente la durata del procedimento.
32. Esaminò pertanto le dichiarazioni rese da tali persone durante l’indagine penale (direttamente o, nel caso di Z.O. e C.L.C, dinanzi le autorità richieste della Repubblica di Moldova.) e concluse che esse corroboravano le altre testimonianze. La corte osservò che le dichiarazioni rese da Z.O. e C.L.C. dinanzi al procuratore della Moldova a seguito della rogatoria emessa dalla procura rumena descrivevano la stessa situazione che risultava dalle dichiarazioni di Maria e dalle altre prove esaminate dalla corte (in particolare dalle altre dichiarazioni testimoniali e dagli elementi di prova descritti al paragrafo 12 supra).
33. La corte concluse che le prove agli atti del fascicolo corroboravano le conclusioni fattuali del Tribunale di contea. Determinò pertanto che i ricorrenti avevano promesso alle donne impieghi amministrativi, vitto, alloggio e denaro per chiedere il visto rumeno. Una volta giunte in Romania con i ricorrenti esse si erano trovate in una situazione di vulnerabilità, alla mercé dei ricorrenti, senza validi documenti di identità e senza la possibilità di cercare altri impieghi. Inoltre la seconda ricorrente aveva minacciato alcune di loro di rivelare cosa facevano alle loro famiglie. Esse dunque si erano trovate come minimo emotivamente costrette a esercitare la prostituzione.
34. Conseguentemente, con decisione definitiva del 29 giugno 2016, la corte confermò le constatazioni di responsabilità penale. Ridusse la pena per la seconda e il terzo ricorrente a tre anni ciascuno e a due anni per il primo ricorrente (pena sospesa). Ridusse anche il risarcimento per il danno non patrimoniale a EUR 5.000 per ciascuna delle cinque parti civili.
35. La decisione fu messa a disposizione delle parti in data 31 luglio 2017.
IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE IL DIRITTO INTERNO36. L’articolo 64 comma 4 del nuovo codice di procedura penale (“il nuovo CPP”), in vigore dal 1o febbraio 2014, stabilisce che il giudice che decide l’arresto e la detenzione di una persona nel corso di un’indagine penale (judecătorul de drepturi şi libertăţi) non può partecipare allo stesso procedimento in qualità di giudice dell’udienza preliminare (judecător de cameră preliminară) o di giudice che esamina la stessa causa in primo grado (instanţă de fond) o nella fase di appello (instanţă de apel) del procedimento in questione. Una disposizione analoga era prevista dall’articolo 48 comma 1 lettera a) del vecchio CPP rimasto in vigore fino al 31 gennaio 2014.
37. L’articolo 51 del vecchio CPP, attualmente articolo 67 del nuovo CPP, consentiva la ricusazione del giudice che, malgrado fosse interdetto dal giudicare una causa, non si asteneva dal procedimento.
38. Le pertinenti disposizioni del CPP (nella vecchia e nella nuova versione) relative all’escussione dei testimoni sono riassunte nella causa D e altri c. Romania (n. 75953/16, § 44, 14 gennaio 2020). Inoltre, conformemente agli articoli 111 comma 4 e 123 comma 2 del nuovo CPP, l’audizione, rispettivamente, della parte offesa o del testimone durante l’indagine penale è registrata con mezzi tecnici audio o audiovisivi, qualora l’inquirente lo reputi necessario o qualora la parte offesa o il testimone lo richiedano espressamente, purché la registrazione sia possibile. Inoltre, ai sensi dell’articolo 381 comma 7 del nuovo CPP qualora non sia più possibile esaminare un testimone che ha reso una dichiarazione nelle prime fasi del procedimento il tribunale ordina che tale dichiarazione sia letta in aula e ne tiene conto nell’esame della causa.
gli sTRUMENTI DEL CONSIGLIO D’EuropA39. La Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (“la Convenzione anti-tratta”) in vigore dal 1o febbraio 2008 sia nel Consiglio d’Europa che in Romania, per quanto pertinente, recita (per ulteriori particolari si veda S.M. c. Croazia ([GC], n. 60561/14, §§ 152‑71, 25 giugno 2020):
Articolo 11 – Protezione della vita privata
“(1) Ciascuna delle Parti protegge la vita privata e l’identità delle vittime. I dati personali che le riguardano sono registrati e usati alle condizioni previste dalla Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali (STE no 108).
(2) In particolare, ciascuna delle Parti adotta misure al fine di assicurare che l’identità, o i particolari che consentono l’identificazione, di un minore vittima della tratta, non siano resi pubblici attraverso i media od altri mezzi, salvo, in eccezionali circostanze, quando si mira a facilitare il ritrovamento dei membri della famiglia o per assicurare in altro modo il benessere e la protezione del minore.
(3) Ciascuna delle Parti prende in considerazione l’adozione, nel rispetto dell’articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali come interpretato dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, di misure finalizzate ad incoraggiare i media a proteggere la vita privata e l’identità delle vittime attraverso l’auto-regolazione o misure di regolazione o di co-regolazione.”
Articolo 12 – Assistenza alle vittime della tratta di esseri umani
“1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per dare assistenza alle vittime per il loro recupero fisico, psicologico e sociale. Tale assistenza includerà almeno:
(...)
(e) assistenza per fare in modo che i diritti e gli interessi delle vittime siano rappresentati e presi in considerazione durante le fasi della procedura penale avviata contro gli autori del reato; (...)”.
Articolo 30 – Procedure giudiziarie
“Nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in particolare dell’articolo 6, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per garantire, nel corso dei procedimenti giudiziari:
(a) la protezione della vita privata delle vittime e, ove necessario, della loro identità;
(b) la sicurezza delle vittime e la loro protezione dalle intimidazioni,
alle condizioni previste dalle norme nazionali e, nel caso di minori vittime, con specifico riferimento ai bisogni dei minori ed assicurando loro il diritto a misure di protezione specifiche.”
40. Il Comitato dei ministri e l’Assemblea parlamentare hanno adottato diverse raccomandazioni concernenti la tratta e la penalizzazione dello sfruttamento della prostituzione riassunte nella causa S.M. c. Croazia (sopra citata, §§ 173-80).
IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA41. La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, GU 2012 L 315, p. 57 (“la direttiva riguardante i diritti delle vittime” - si veda il paragrafo 29 supra), per quanto pertinente, prevede:
“Considerando:
(...)
12. I diritti previsti dalla presente direttiva fanno salvi i diritti dell’autore del reato. Il termine ‘autore del reato’ si riferisce a una persona che è stata condannata per un reato. Tuttavia, ai fini della presente direttiva, esso si riferisce altresì a una persona indagata o imputata prima dell’eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna e fa salva la presunzione d’innocenza.
(...)
41. Si dovrebbe ritenere che il diritto delle vittime di essere sentite sia stato garantito qualora alle stesse sia permesso di rendere dichiarazioni o fornire spiegazioni per iscritto.
(...)
53. È opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni — da parte dell’autore del reato o a seguito della partecipazione al procedimento penale — svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità. È opportuno che l’interazione con le autorità competenti avvenga nel modo più agevole possibile ma che si limiti al tempo stesso il numero di contatti non necessari fra queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a registrazioni video delle audizioni e consentendone l’uso nei procedimenti giudiziari. È opportuno che gli operatori della giustizia abbiano a disposizione una gamma quanto più varia possibile di misure per evitare sofferenza alle vittime durante il procedimento giudiziario, soprattutto a causa di un eventuale contatto visivo con l’autore del reato, i suoi familiari, i suoi complici o i cittadini che assistono al processo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere esortati ad adottare, in particolare in relazione ai tribunali e alle stazioni di polizia, misure pratiche e realizzabili per consentire di creare strutture quali ingressi e luoghi d’attesa separati per le vittime. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, organizzare il procedimento penale in modo da evitare i contatti tra la vittima e i suoi familiari e l’autore del reato, ad esempio convocando la vittima e l’autore del reato alle udienze in orari diversi.
(...)
57. Le vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di genere, di reati basati sull’odio, e le vittime disabili e le vittime minorenni tendono a presentare un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Occorre prestare particolare attenzione quando si valuta se tali vittime corrano il rischio di tale vittimizzazione, intimidazione o di ritorsioni e presumere che trarranno vantaggio da misure speciali di protezione.”
Articolo 18
Diritto alla protezione
“Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.”
Articolo 19
Diritto all’assenza di contatti fra la vittima e l’autore del reato
“1. Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra la vittima e i suoi familiari, se necessario, e l’autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale.
2. Gli Stati membri provvedono a munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime.”
Articolo 20
Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali
“Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali:
(a) l’audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l’autorità competente;
(b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale;
(...)”.
Articolo 22
Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione
“1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.
(...)
3. Nell’ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell’autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull’odio e le vittime con disabilità.
(...)”
Articolo 23
Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale
“1. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale di cui all’articolo 22, paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un’altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento.
2. Durante le indagini penali le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure speciali seguenti:
(a) le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo;
(b) le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo;
(c) tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;
(d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.
3. Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti:
(a) misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l’uso delle tecnologie di comunicazione;
(b) misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;
(c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; e
(d) misure che permettano di svolgere l’udienza a porte chiuse.”
gli STRUMENTI DELLE NAZIONI UNITE42. Le pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione del 1949 (che è stata ratificata dalla Romania il 15 febbraio 1955) sono descritte nella causa S.M. c. Croazia (si veda supra, §§ 107-08).
43. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNCTOC) è stata adottata nel 2000 ed è entrata in vigore nel 2003. È stata ratificata dalla Romania il 4 dicembre 2002. Le disposizioni pertinenti recitano:
Articolo 24. Protezione dei testimoni
“1. Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate, nell’ambito dei propri mezzi, per garantire efficaci forme di protezione da potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni che depongono in processi penali in relazione a reati di cui alla presente Convenzione e, qualora necessario, dei loro familiari e delle altre persone ad essi vicine.
2. Le misure previste dal paragrafo 1 del presente articolo possono includere, tra le altre, fatti salvi i diritti dell’imputato, compreso il diritto al giusto processo:
(a) l’istituzione di procedure per la protezione fisica di tali persone quali, nella misura necessaria ed attuabile, il trasferimento del domicilio e permettendo, laddove possibile, il divieto o la limitazione di accesso alle informazioni concernenti l’identità e la dislocazione di tali persone;
(b) l’adozione di norme relative alle prove onde permettere che le deposizioni siano rese in maniera tale da assicurare l’incolumità del testimone anche attraverso l’uso di mezzi tecnologici di comunicazione come collegamenti video ed altri strumenti adeguati.
3. Gli Stati Parte valutano la possibilità di stipulare accordi o intese con altri Stati per il trasferimento del domicilio delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vittime in quanto testimoni.”
Articolo 25. Assistenza alle vittime e loro protezione
“1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure appropriate nell’ambito dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati di cui alla presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia, ritorsione o intimidazione.
2. Ciascuno Stato Parte stabilisce procedure appropriate per consentire alle vittime dei reati trattati nella presente Convenzione di accedere a un risarcimento o una riparazione.
3. Ciascuno Stato Parte, nel rispetto del proprio diritto interno, consente che le preoccupazioni e le opinioni delle vittime siano presentate e considerate nelle fasi appropriate dei procedimenti penali contro gli autori dei reati in modo tale da non pregiudicare i diritti della difesa.”
Articolo 26. Misure per rafforzare la cooperazione con le autorità di polizia
“1. Ciascuno Stato Parte adotta misure appropriate per incoraggiare persone che partecipino o che abbiano partecipato a gruppi criminali organizzati:
(a) a fornire alle autorità competenti informazioni utili per scopi investigativi e probatori su questioni quali:
(i) l’identità, la natura, la composizione, la struttura, la collocazione e le attività di gruppi criminali organizzati;
(ii) i collegamenti, compresi quelli internazionali, con altri gruppi criminali organizzati;
(iii) i reati che i gruppi criminali organizzati hanno commesso o intendono commettere;
(b) a fornire alle autorità competenti un aiuto concreto ed effettivo che possa contribuire a privare i gruppi criminali organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato.
2. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, in casi specifici, di attenuare la pena prevista per un imputato che fornisce una collaborazione sostanziale alle indagini o al fine del perseguimento di un reato contemplato dalla presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, nel rispetto dei principi fondamentali del proprio diritto interno, di garantire l’immunità dall’azione penale a chiunque fornisca una collaborazione sostanziale alle indagini o al fine del perseguimento di un reato contemplato dalla presente Convenzione.
4. La protezione di tali persone si attua secondo quanto previsto dall’articolo 24 della presente Convenzione.
5. Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si trova in uno Stato Parte possa fornire una collaborazione sostanziale alle autorità competenti di un altro Stato Parte, gli Stati Parte interessati possono prendere in considerazione la possibilità di stipulare accordi o intese, nel rispetto del proprio diritto interno, in relazione alla possibilità che l’altro Stato Parte disponga il trattamento descritto nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.”
44. Il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (il Protocollo di Palermo) è stato anche esso adottato nel 2000 ed è entrato in vigore nel 2003. La Romania lo ha ratificato il 4 dicembre 2002. Le pertinenti disposizioni del Protocollo di Palermo figurano nella causa S.M. c. Croazia (sopra citata, §§ 109-22). Tale protocollo, inoltre, in ordine alla tutela delle vittime di tratta stabilisce quanto segue:
Articolo 6. Assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone
“1. Nei casi opportuni e nella misura consentita dal suo diritto interno, ogni Stato Parte tutela la riservatezza e l’identità delle vittime della tratta di persone, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari concernenti la tratta.
2. Ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministrativo interno preveda misure che consentono, qualora opportuno, di fornire alle vittime della tratta di persone:
(a) informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti;
(b) assistenza affinché le loro opinioni e preoccupazioni siano presentate e considerate nelle fasi appropriate del procedimento penale contro gli autori del reato, in maniera da non pregiudicare i diritti della difesa.
3. Ogni Stato Parte prende in considerazione l’attuazione di misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone anche, qualora opportuno, in collaborazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate e altri soggetti della società civile, e in particolare la fornitura di:
(a) un alloggio adeguato;
(b) consulenza e informazioni, in particolare in relazione ai diritti riconosciuti dalla legge alle vittime della tratta di persone, in una lingua che esse comprendano;
(c) assistenza medica, psicologica e materiale; e
(d) opportunità di impiego, opportunità educative e di formazione.
4. Ogni Stato Parte prende in considerazione, nell’applicare le disposizioni del presente articolo, l’età, il sesso e le esigenze particolari delle vittime della tratta di persone, in particolare le esigenze specifiche dei bambini, inclusi un alloggio, un’educazione e cure adeguati.
5. Ogni Stato Parte cerca di assicurare l’incolumità fisica delle vittime della tratta di persone mentre sono sul proprio territorio.
6. Ogni Stato Parte assicura che il proprio ordinamento giuridico interno contenga misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subìto.”
45. La Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) è stata adottata nel 1979 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed è stata ratificata dalla Romania in data 7 gennaio 1982. Le pertinenti disposizioni della CEDAW così come quelle dei documenti integrativi adottati dalle Nazioni Unite sono state riassunte nelle cause S.M. c. Croazia (sopra citata, §§ 123-26) e Napotnik c. Romania (n. 33139/13, § 49, 20 ottobre 2020).
IN DIRITTO
SULLa dedotta violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 lettera d) della convenzione concernente il principio della parità delle armi e il diritto di esaminare i testimoni46. I ricorrenti hanno lamentato l’iniquità del procedimento penale che aveva condotto alla loro condanna, a causa dell’impossibilità di contestare in tribunale le dichiarazioni testimoniali sulle quali essa si fondava. Hanno invocato l’articolo 6 §§ 1 e 3 lettera d) della Convenzione che recita:
“(1) Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.
(...)
3. In particolare, ogni accusato [di un reato] ha diritto di:
(...)
(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
(...)”.
Sulla ricevibilità47. La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
Sul merito Le osservazioni delle parti I ricorrenti48. I ricorrenti hanno osservato che le testimoni chiave B.N.V., C.L.C., Z.O. (si veda il paragrafo 5 in fine supra) e Maria (la testimone sotto protezione– si veda il paragrafo 11 supra) non sono mai state esaminate dai tribunali e che non era stata neanche data lettura in aula delle loro dichiarazioni rese a seguito di rogatoria durante l’indagine di polizia. In ogni caso, data l’importanza di tali dichiarazioni testimoniali per la loro condanna, la semplice lettura di dichiarazioni rese durante l’indagine sarebbe stata insufficiente a salvaguardare i diritti della difesa.
49. I ricorrenti hanno sostenuto che le dichiarazioni di Maria erano state determinanti per la loro condanna e che non sussisteva alcun valido motivo che giustificasse la sua assenza, soprattutto visto che essi ne conoscevano identità e l’avevano sollecitamente indicata ai tribunali (si veda il paragrafo 23 supra).
50. Infine hanno affermato che i tribunali avevano ignorato le dichiarazioni delle testimoni che avevano negato ogni forma di coercizione o persino di incoraggiamento da parte dei ricorrenti affinché avessero rapporti sessuali con i clienti dei centri massaggi.
Il Governo51. Il Governo ha sostenuto che sia la testimone sotto protezione, Maria, che le restanti testimoni assenti avevano validi motivi per non comparire al processo. I tribunali si erano adoperati per assicurare la loro partecipazione al procedimento con i diversi mezzi procedurali disponibili, anche ordinando alla polizia di accompagnarle all’udienza (si veda il paragrafo 22 supra).
52. Innegabilmente Maria non era stata ascoltata dal tribunale e aveva soltanto reso una dichiarazione giurata dinanzi a un notaio (si veda il paragrafo 22 supra). Tuttavia né le sue dichiarazioni né quelle delle altre testimoni assenti avevano avuto un ruolo fondamentale per la condanna dei ricorrenti. Erano state utilizzate dai tribunali soltanto nella misura in cui corroboravano i restanti elementi di prova.
53. Quanto alle misure adottate per salvaguardare i diritti della difesa, i tribunali avevano inviato lettere rogatorie che contenevano anche le domande poste dai ricorrenti a tali testimoni (si veda il paragrafo 24 supra). Inoltre i ricorrenti che erano stati rappresentati da un difensore per tutta la durata del procedimento avevano potuto proporre ulteriori elementi di prova che erano stati esaminati dai tribunali.
La valutazione della Corte Principi generali Principi relativi all’ammissione di testimonianze non verificate di testimoni per l’accusa assenti al processo54. La Corte ribadisce che le garanzie di cui al paragrafo 3 lettera d) dell’articolo 6 sono aspetti specifici del diritto a un equo processo previsto dal paragrafo 1 di tale articolo che devono essere considerati in ogni valutazione dell’equità di un procedimento. Inoltre la principale preoccupazione della Corte in relazione all’articolo 6 § 1 consiste nel valutare l’equità complessiva dei procedimenti penali (si vedano Schatschaschwili c. Germania [GC], n. 9154/10, §§ 100-01, 15 dicembre 2015, e Taxquet c. Belgio [GC], n. 926/05, § 84, 16 novembre 2010, con ulteriori riferimenti). Per effettuare tale valutazione le Corte esamina il procedimento nel suo insieme, tenendo conto dei diritti della difesa ma anche degli interessi del pubblico e della vittima o delle vittime a far sì che i reati siano adeguatamente perseguiti (si vedano Schatschaschwili, sopra citata, § 101, e Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, § 175, CEDU 2010), nonché, se del caso, dei diritti dei testimoni (si veda, tra molti precedenti, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito [GC], nn. 26766/05 e 22228/06, § 118, CEDU 2011). In tale contesto va inoltre osservato che l’ammissibilità delle prove è una materia che spetta al diritto interno e ai tribunali nazionali disciplinare e che la Corte è interessata unicamente a verificare che il procedimento sia stato condotto con equità (si veda Gäfgen, sopra citata, § 162, e i riferimenti ivi citati).
55. Nella causa Al-Khawaja e Tahery (sopra citata, §§ 119‑47) la Grande Camera ha indicato i principi da applicare nelle cause in cui i testimoni per l’accusa non sono comparsi al processo e le dichiarazioni da loro rese in precedenza sono state ammesse come prove. Tali principi si possono riassumere come segue (si veda Seton c. Regno Unito, n. 55287/10, § 58, 31 marzo 2016):
La Corte deve esaminare innanzitutto la questione preliminare di sapere se sussistesse un valido motivo per ammettere la testimonianza di un testimone assente, tenendo presente che in linea generale i testimoni devono rendere testimonianza durante il processo e che occorre compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare la loro comparizione. Motivi classici che giustificano la mancata comparizione sono, come nella causa Al‑Khawaja e Tahery (sopra citata), il decesso del testimone o il timore di ritorsioni. Tuttavia esistono altri motivi legittimi che giustificano la mancata comparizione di un testimone al processo. Quando un testimone non è stato esaminato in alcuna fase precedente del procedimento, l’ammissione di una dichiarazione testimoniale invece della testimonianza diretta al processo deve costituire una misura di ultima istanza. L’ammissione come prova di dichiarazioni di testimoni assenti da luogo a un potenziale svantaggio per l’imputato che in un processo penale dovrebbe, in linea di principio, avere l’effettiva possibilità di contestare le prove a suo carico. In particolare dovrebbe poter verificare la veridicità e l’attendibilità delle testimonianze rese dai testimoni facendoli esaminare oralmente alla propria presenza nel momento in cui rendono le dichiarazioni o in un momento successivo del procedimento. In base alla “regola della prova unica o determinante”, qualora la condanna dell’imputato sia fondata soltanto o principalmente su testimonianze rese da testimoni che l’imputato non ha potuto esaminare in nessuna fase del procedimento, si verifica un’indebita limitazione dei suoi diritti di difesa. In tale contesto occorre intendere il termine “determinante” in senso ristretto come indicante una prova talmente significativa e importante da determinare con ogni verosimiglianza l’esito della causa. Qualora la dichiarazione del testimone assente sia corroborata da elementi probatori di conferma, la valutazione dell’eventuale ruolo determinante di tale dichiarazione dipenderà dal peso di detti elementi probatori: tanto più solide sono le altre prove a carico tanto meno è probabile che la testimonianza del testimone assente sia considerata determinante. Ad ogni modo, poiché l’articolo 6 § 3 della Convenzione deve essere interpretato nel contesto dell’esame dell’equità complessiva del procedimento, la “regola della prova unica o determinante” non dovrebbe essere applicata in modo inflessibile. In particolare, quando una dichiarazione de relato è l’unica prova o la prova determinante a carico di un imputato, la sua ammissione come prova non dà luogo automaticamente a una violazione dell’articolo 6 § 1. Al contempo quando una condanna è fondata unicamente o in maniera determinante sulla testimonianza di testimoni assenti, la Corte deve sottoporre il procedimento all’esame più rigoroso. Dato il rischio comportato dall’ammissione di siffatte prove, essa costituisce un fattore importantissimo da ponderare ed esige adeguati fattori di controbilanciamento, in particolare la presenza di solide garanzie procedurali. In ogni caso si tratta di accertare se siano presenti sufficienti fattori di controbilanciamento, comprese misure che consentano un’equa e corretta valutazione dell’attendibilità di dette testimonianze. Ciò permette di garantire che, data la loro importanza per la causa, si fondi una condanna su tali elementi soltanto qualora essi siano sufficientemente attendibili.56. Tali principi sono stati chiariti nella causa Schatschaschwili (sopra citata, §§ 111-31), in cui la Grande Camera ha confermato che l’assenza di un valido motivo per la mancata comparizione di un testimone non può da sola determinare l’iniquità di un processo, pur restando un fattore molto importante da ponderare quando si valuta l’equità complessiva capace di far pendere la bilancia verso la constatazione di violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 lettera d). Inoltre, poiché la Corte è interessata ad accertare l’equità del procedimento nel suo insieme, essa ha ritenuto di non doversi limitare a verificare l’esistenza di adeguati fattori di controbilanciamento nelle cause in cui la testimonianza di un testimone assente costituisce il fondamento unico o determinante della condanna del ricorrente, ma anche nelle cause in cui, benché non sia chiaro se la testimonianza in questione sia l’unica o quella determinante, si può tuttavia affermare che essa ha avuto un peso rilevante e la sua ammissione potrebbe ostacolare la difesa. L’ampiezza dei fattori di controbilanciamento necessari affinché si possa considerare equo il processo dipende dal peso delle testimonianze dei testimoni assenti. Quanto maggiore è l’importanza attribuita alla testimonianza tanto maggiore deve essere il peso dei fattori di controbilanciamento affinché il procedimento nel suo insieme possa essere considerato equo.
57. Nella causa Schatschaschwili (sopra citata, §§ 125-31, con ulteriori riferimenti) la Corte ha individuato alcuni dei fattori di controbilanciamento che possono riequilibrare gli ostacoli contro i quali la difesa potrebbe scontrarsi a seguito dell’ammissione di una testimonianza resa da un testimone dell’accusa assente al processo. Tali fattori debbono consentire una valutazione equa e corretta dell’attendibilità di tale testimonianza. In particolare:
I tribunali interni hanno trattato con cautela la dichiarazione del testimone assente, tenendo conto del fatto che tale testimonianza ha un peso minore? Hanno spiegato in dettaglio i motivi per i quali, pur avendo riguardo anche alle altre prove disponibili, l’hanno ritenuta attendibile? Sono inoltre importanti da considerare eventuali indicazioni fornite dal giudice del merito alla giuria in ordine alla testimonianza del testimone assente. Proiezione durante il processo di una videoregistrazione dell’interrogatorio del testimone assente nella fase delle indagini per consentire al tribunale, all’accusa e alla difesa di osservare il suo comportamento durante l’interrogatorio e formarsi una propria idea della sua attendibilità. Disponibilità durante il processo di elementi corroborativi che confermano la dichiarazione testimoniale in questione come dichiarazioni rese al processo da persone cui il testimone assente aveva riferito i fatti subito dopo il loro verificarsi; altre prove fattuali, prove forensi, perizie; descrizione analoga dei fatti fornita da altri testimoni, soprattutto se costoro sono stati esaminati durante il processo Possibilità per la difesa di porre indirettamente le proprie domande al testimone, per esempio per iscritto, nel corso del processo. Possibilità per il ricorrente o il difensore di porre domande al testimone nella fase delle indagini. In particolare quando le autorità inquirenti hanno deciso che il testimone non sarà chiamato a testimoniare al processo è essenziale offrire alla difesa la possibilità di far porre domande al testimone durante le indagini preliminari. All’imputato deve essere offerta la possibilità di fornire la sua versione dei fatti e di sollevare dubbi sulla credibilità del testimone assente, sottolineando tutte le incoerenze e incongruenze con le dichiarazioni degli altri testimoni. Qualora la difesa conosca l’identità del testimone, essa può individuare ed indagare sui motivi che il testimone potrebbe avere per mentire, e può così contestare efficacemente la sua credibilità, sebbene in misura minore che non in un confronto diretto. Principi relativi ai testimoni in cause riguardanti i reati sessuali58. La Corte deve inoltre tenere conto delle particolari caratteristiche dei procedimenti penali concernenti reati sessuali. Tali procedimenti sono spesso vissuti dalle vittime come un calvario, specialmente quando esse sono poste loro malgrado a confronto con l’imputato. Nel valutare se in un procedimento del genere l’imputato abbia ottenuto un processo equo, occorre tenere conto del diritto al rispetto della vita privata della presunta vittima. La Corte pertanto ammette che in un procedimento penale relativo ad abusi sessuali si possano adottare alcune misure a tutela della vittima purché esse siano compatibili con l’esercizio adeguato ed effettivo dei diritti della difesa (si vedano A.S. c. Finlandia, n. 40156/07, § 55, 28 settembre 2010; S.N. c. Svezia, n. 34209/96, § 47, CEDU 2002‑V; e Vronchenko c. Estonia, n. 59632/09, § 56, 18 luglio 2013).
59. Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei procedimenti penali concernenti reati sessuali, l’articolo 6 § 3 lettera d) non può essere interpretato come se prescriva che in tutti i casi l’imputato o il suo difensore pongano domande dirette mediante controesame o altre modalità (si veda S.N. c. Svezia, sopra citata, § 52). Inoltre, poiché il confronto diretto tra imputati di reati di violenza sessuale e le loro presunte vittime espone quest’ultime al rischio di un’ulteriore traumatizzazione, l’opportunità di un controesame svolto direttamente dagli imputati deve essere oggetto di una valutazione molto attenta da parte dei tribunali nazionali, a maggior ragione quando le domande sono di carattere intimo (si veda Y. c. Slovenia, n. 41107/10, § 106, CEDU 2015 (estratti)).
60. Ciò tuttavia non implica che tali misure, in particolar modo la mancata comparizione di un testimone al processo al fine della testimonianza, siano automaticamente applicabili a tutti i procedimenti penali concernenti reati sessuali. Devono esservi importanti motivi addotti dalle autorità interne per l’applicazione di tali misure (si veda P.S. c. Germania, n. 33900/96, § 28, 20 dicembre 2001) e per quanto riguarda la possibilità di dispensare un testimone dalla testimonianza giustificata dalla paura, il tribunale del merito deve essere persuaso che tutte le alternative disponibili, quali l’anonimato del testimone e le altre misure speciali, sarebbero inadeguate o impraticabili (si vedano Al-Khawaja e Tahery, sopra citata, § 125, e Lučić c. Croazia, n. 5699/11, § 75, 27 febbraio 2014).
L’applicazione di tali principi ai fatti della causa61. La Corte osserva che due delle cinque parti civili (nello specifico C.L.C. e Z.O. (si veda il paragrafo 5 in fine supra) e la testimone sotto protezione Maria (si veda il paragrafo 11 supra), non sono state esaminate direttamente dal tribunale al processo. Un’altra parte civile, B.N.V., non è stata esaminata dai tribunali rumeni che hanno trattato la causa dei ricorrenti ma da un tribunale della Repubblica di Moldova (si veda il paragrafo 24 supra). Le dichiarazioni da esse rese durante l’indagine penale e quelle rese dinanzi al Tribunale moldovo (a seguito delle lettere rogatorie inviate alla Repubblica di Moldova - si veda il paragrafo 5 supra) sono state utilizzate nel procedimento giudiziario contro i ricorrenti (si veda il paragrafo 19 supra).
62. La Corte deve pertanto accertare, alla luce dei principi indicati dalla sua giurisprudenza (si vedano i paragrafi 54-60 supra), se le autorità interne abbiano rispettato i diritti della difesa.
Sulla questione di sapere se sussistesse un valido motivo per l’assenza delle testimoni63. Un motivo valido per l’assenza di un testimone deve sussistere dal punto di vista del tribunale del merito, ovverossia il tribunale deve avere validi motivi fattuali o giuridici per non garantire la comparizione del testimone al processo. Qualora sussista un valido motivo in tal senso per la mancata comparizione del testimone segue che sussiste un valido motivo ovvero una giustificazione che consente al tribunale del merito di ammettere come prova le dichiarazioni non verificate del testimone assente (si veda Schatschaschwili, sopra citata, § 119). Per determinare se sussistano validi motivi per l’assenza e se il procedimento sia equo, occorre avere riguardo anche, se del caso, ai diritti dei testimoni (si vedano Al-Khawaja e Tahery, sopra citata, § 118 con riferimento a Doorson c. Paesi Bassi, 26 marzo 1996, § 70, Reports of Judgments and Decisions 1996‑II, e D.T. c. Paesi Bassi (dec.), n. 25307/10, § 47, 2 aprile 2013). La Corte ribadisce che essa ha già riconosciuto le particolari caratteristiche dei procedimenti penali concernenti i reati sessuali, che sono spesso vissuti come un calvario dalla vittima, specialmente quando è posta suo malgrado a confronto con l’imputato. In tali casi occorre adottare - nella misura in cui esse sono compatibili con l’esercizio adeguato ed effettivo dei diritti della difesa - misure a tutela della vittima (si vedano Lučić, sopra citata, § 75, con riferimento a S.N. c. Svezia, sopra citata, § 47, e Zdravko Petrov c. Bulgaria, n. 20024/04, § 35, 23 giugno 2011). Ciò vale anche per le vittime di tratta di essere umani e di sfruttamento sessuale che sperimentano un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta e che hanno diritto di beneficiare di speciali misure di protezione. Ciò è contemplato anche dall’articolo 23 della direttiva riguardante i diritti delle vittime che stabilisce che le vittime di tali reati si avvalgono di misure speciali anche nel corso del procedimento penale, in particolare misure per evitare il contatto visivo tra le vittime e gli autori dei reati e misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione (si vedano l’articolo 30 della Convenzione anti-tratta, citato al paragrafo 39 supra; gli articoli 18‑23 della direttiva riguardante i diritti delle vittime, citati al paragrafo 41 supra; e l’articolo 6 del Protocollo di Palermo, citato al paragrafo 44 supra; nonché, mutatis mutandis, J.L. c. Italia, n. 5671/16, § 120, 27 maggio 2021).
64. La Corte tuttavia ribadisce che ciò non implica che misure quali la mancata comparizione di testimoni al fine di rendere testimonianza al processo siano automaticamente applicabili a tutti i procedimenti penali concernenti reati sessuali (si veda Lučić, sopra citata, § 75). In ordine alla possibilità di dispensare un testimone dalla testimonianza giustificata dalla paura, il tribunale del merito, oltre ad addurre motivi pertinenti per l’assenza, deve essere persuaso che tutte le alternative disponibili, quali l’anonimato del testimone e le altre misure speciali (si vedano il paragrafo 57 supra, nonché l’articolo 24 (2) lettera b) della UNCTOC citato al paragrafo 43 supra e l’articolo 6 del Protocollo di Palermo, citato al paragrafo 44 supra”), , sarebbero inadeguate o impraticabili (si veda Al‑Khawaja e Tahery, sopra citata, § 125; per l’importanza delle misure compensative si vedano i paragrafi 74-83 infra).
65. Nel caso di specie ai tribunali era stato comunicato che la testimone sotto protezione, Maria, era tornata nella Repubblica di Moldova e che le sue condizioni di salute (mentale e fisica) le impedivano di partecipare al procedimento (si vedano i paragrafi 11 e 22 supra). Quanto alle testimoni B.N.V., C.L.C. e Z.O., che non si trovavano più in Romania quando i tribunali avevano esaminato la causa, furono valutati metodi alternativi per assicurare la loro partecipazione al procedimento (si vedano i paragrafi 8, 20, 24 e 31 supra). La Corte di appello aveva vagliato la possibilità che esse fossero ascoltate in videoconferenza ma l’aveva scartata come impraticabile a causa del fatto che i tribunali moldovi non erano dotati dell’attrezzatura necessaria (si vedano il paragrafo 31 supra, e, per contro Gabrielyan c. Armenia, n. 8088/05, § 81, 10 aprile 2012). Alla fine B.N.V. fu interrogata, su richiesta della Corte di appello, da un tribunale della Repubblica di Moldova (si veda il paragrafo 24 supra), e soltanto C.L.C. e Z.O. non poterono essere interrogate in quanto le autorità ignoravano dove si trovassero (si veda il paragrafo 31 supra).
66. La Corte osserva che tutte le testimoni assenti erano ex dipendenti dei centri massaggi e presunte vittime di tratta di esseri umani a opera dei ricorrenti (si vedano i paragrafi 9, 15 e 33 supra).
67. Alla luce di quanto sopra, e tenendo presente la necessità di proteggere le vittime di tratta di esseri umani e di sfruttamento sessuale (si veda, mutatis mutandis la giurisprudenza citata ai paragrafi 58‑59 supra), la Corte riconosce che le autorità interne hanno addotto validi motivi per la mancata comparizione nel procedimento giudiziario delle quattro testimoni (si vedano, mutatis mutandis, Przydział c. Polonia, n. 15487/08, § 51, 24 maggio 2016, e Vronchenko, sopra citata, § 58).
Sulla questione di sapere se le testimonianze fossero il fondamento unico o determinante della condanna68. La quantità di fattori di controbilanciamento necessari affinché un processo sia ritenuto equo dipende dal peso della testimonianza del testimone assente (si veda Schatschaschwili, sopra citata, § 116). Per accertare il peso avuto dalla testimonianza resa da un testimone assente e in particolare se essa abbia costituito il fondamento unico o determinante della condanna del ricorrente, la Corte considera quale punto di partenza la valutazione dei tribunali interni. Qualora i tribunali interni non abbiano espresso una posizione su questo punto o la loro posizione non sia chiara, la Corte deve effettuare una propria valutazione del peso avuto dalla testimonianza resa da un testimone assente (ibid., § 124).
69. Nel caso di specie le dichiarazioni delle testimoni assenti hanno contribuito alla condanna dei ricorrenti.
70. Tuttavia, oltre alle dichiarazioni delle testimoni assenti in questione, i tribunali avevano a disposizione diversi elementi di prova che avevano consentito loro di concludere che le dipendenti dei ricorrenti avevano fornito prestazioni sessuali o sapevano che esse venivano fornite e che i ricorrenti avevano favorito tali prestazioni nei loro centri massaggi. Inoltre le prove dimostravano che i ricorrenti avevano condotto le vittime in Romania con la falsa promessa di un impiego lecito, avevano lasciato M.O. e Z.O. senza documenti di identità, controllavano i movimenti e le conversazioni delle vittime e le avevano costrette a prostituirsi con la minaccia di uno scandalo. Tali prove comprendevano: le deposizioni testimoniali rese in tribunale alla presenza dei ricorrenti (si vedano i paragrafi 8-10, 21 e 25-27 supra), gli annunci sui giornali, le trascrizioni di conversazioni telefoniche e discussioni sui social media, i rapporti redatti dagli agenti di polizia sotto copertura e alcuni oggetti ritrovati nei centri (si vedano i paragrafi 12 e 31 supra).
71. Appare pertanto evidente che benché le testimonianze rese dalle testimoni assenti abbiano costituito un importante elemento a carico esse hanno corroborato le altre prove senza costituire il fondamento unico o determinante delle condanne penali dei ricorrenti (si vedano, mutatis mutandis, Przydział, sopra citata, § 52, con ulteriori riferimenti; e, per contro, Lučić, § 81, e Vronchenko, § 59, entrambe sopra citate).
72. Conseguentemente, tenuto conto del fatto che si deve interpretare strettamente il termine determinante (si veda Schatschaschwili, sopra citata, § 123), la Corte conclude che le testimonianze rese dalle testimoni assenti non sono state determinanti nel caso di specie.
73. Tuttavia la Corte riconosce che tali dichiarazioni hanno avuto perlomeno un certo peso e che la loro ammissione può avere penalizzato la difesa. Pertanto, per valutare l’equità complessiva del procedimento, la Corte esaminerà se sussistevano adeguati fattori di controbilanciamento (si vedano Strassenmeyer c. Germania, n. 57818/18, § 79, 2 maggio 2023, e Schatschaschwili, sopra citata, § 116).
Sulla questione di sapere se sussistessero adeguati fattori di controbilanciamento74. La Corte sottolinea l’importanza dei seguenti elementi per determinare se sussistessero adeguati fattori di controbilanciamento: l’approccio del tribunale del merito alle testimonianze non verificate; la disponibilità e la solidità delle altre prove a carico; e le misure procedurali adottate per compensare l’impossibilità di esaminare direttamente i testimoni al processo (si veda Schatschaschwili, sopra citata, § 145).
75. La Corte osserva anzitutto che i tribunali hanno trattato le dichiarazioni rese dalle testimoni assenti con cautela. Si sono basati sulle testimonianze non verificate soltanto dopo aver determinato che le dichiarazioni in questione erano corroborate da altre prove e quando era apparso chiaro che non si poteva assicurare la presenza delle testimoni in aula (si vedano i paragrafi 7, 11, 22 e 31‑33 supra; si vedano altresì, mutatis mutandis, Przydział, sopra citata, § 57; e, per contro, Lučić, sopra citata, § 85).
76. Prima di ammettere la testimonianza non verificata resa dalla testimone sotto protezione Maria, i tribunali avevano adottato provvedimenti per garantire la sua presenza emettendo ripetutamente mandati di comparizione e coinvolgendo la polizia e la procura (si vedano i paragrafi 11 e 22 supra). Inoltre la Corte di appello aveva accertato che la sua decisione di astenersi dall’esaminare Maria e la parte civile assente B.N.V. era conforme agli obblighi internazionali dello Stato relativi alla protezione delle vittime di reati sessuali e nel far ciò aveva espressamente invocato le disposizioni della direttiva riguardante i diritti delle vittime (si vedano i paragrafi 29-30 e 41 supra).
77. I tribunali avevano verificato anche l’attendibilità delle altre testimonianze che non erano state verificate in tribunale, in particolare le dichiarazioni testimoniali rese da Z.O. e C.L.C. collocandole nel contesto fattuale della causa prima di decidere di ammetterle (si vedano in particolare i paragrafi 7 e 31-32 supra).
78. La Corte ribadisce la sua conclusione, esposta ai paragrafi 65-67 supra, secondo la quale sussisteva un valido motivo per l’assenza delle testimoni al processo.
79. Non si può pertanto affermare, nelle circostanze del caso di specie, che i tribunali abbiano fatto eccessivo affidamento su dichiarazioni non verificate (si veda, mutatis mutandis, S.M. c. Croazia [GC], n. 60561/14, § 344, 25 giugno 2020).
80. Inoltre (come indicato in dettaglio al paragrafo 70 supra), i tribunali disponevano di altre solide prove che accusavano i ricorrenti.
81. Per quanto riguarda le misure procedurali adottate dai tribunali (si veda Schatschaschwili, sopra citata, § 145), le dichiarazioni rese dalle testimoni assenti erano agli atti del fascicolo e i ricorrenti e il loro difensore avevano potuto consultarle e contestarle in aula (si vedano i paragrafi 9, 11 e 32 supra). A tale proposito la Corte osserva che la documentazione presentata dalle parti non consente di accertare se tali dichiarazioni siano state lette in aula durante il procedimento dinanzi al Tribunale di contea, come previsto dalle norme applicabili, ma i ricorrenti non hanno lamentato tale punto dinanzi alla Corte di appello (si vedano i paragrafi 20 e 38 supra). Inoltre la loro doglianza secondo la quale le dichiarazioni testimoniali non erano state acquisite con una corretta procedura rogatoriale era stata esaminata a fondo dal Tribunale di contea e il fatto che essa fosse stata alla fine rigettata in conformità al diritto interno non costituisce di per sé violazione del principio dell’equo processo (si veda il paragrafo 7 supra). È altresì pertinente il fatto che i ricorrenti, pur affermando che le dichiarazioni testimoniali non erano state lette in aula (si veda il paragrafo 48 supra), non hanno negato di aver avuto pieno accesso a tali dichiarazioni per tutta la durata del procedimento giudiziario. Nello stesso ordine di idee, la Corte non può fare a meno di osservare che nel fascicolo non vi è menzione di videoregistrazioni degli interrogatori delle testimoni svolti durante l’indagine penale (si vedano, per esempio, i paragrafi 12 e 28 supra), sebbene le norme applicabili prescrivano che tali registrazioni vengano effettuate laddove possibile (si veda il paragrafo 38 supra). Per quanto deprecabile possa essere, l’assenza di dette registrazioni, che non risulta essere stata sollevata dai ricorrenti durante il procedimento interno (si vedano i paragrafi 7 e 18-20 supra), essa è indubbiamente dovuta alla mancanza dell’attrezzatura necessaria rilevata dalla Corte di appello (si veda il paragrafo 31 supra). Inoltre le dichiarazioni scritte agli atti del fascicolo sono state esaminate dai tribunali (si vedano i paragrafi 12 e 32 supra).
82. I ricorrenti, peraltro, hanno potuto porre le loro domande alle testimoni assenti C.A., U.O. e B.N.V. attraverso le lettere rogatorie inviate dalla Corte di appello (si veda il paragrafo 24 supra). Hanno anche presenziato all’interrogatorio delle testimoni C.A. e U.O. dinanzi al Tribunale moldovo che eseguiva le rogatorie (si veda il paragrafo 26 supra). Più in generale i ricorrenti e il loro difensore sono stati presenti e hanno partecipato attivamente al procedimento giudiziario (si vedano i paragrafi 8, 13 e 17 supra). Le testimonianze da loro proposte sono state esaminate e nella maggior parte dei casi sono state ammesse (si vedano, in particolare i paragrafi 20, 21 e 24 supra). Quando la Corte di appello ne ha rifiutato l’ammissione, ha motivato le sue decisioni (si veda il paragrafo 23 supra). I ricorrenti pertanto hanno assolutamente potuto presentare e sostenere la propria difesa e fornire la propria versione dei fatti (si vedano i paragrafi 13 e 18 supra nonché la giurisprudenza citata al paragrafo 57 (vi) supra). Nulla indica che quando hanno esaminato gli elementi di prova (si vedano i paragrafi 12 e 33 supra) i tribunali abbiano trascurato le dichiarazioni che secondo i ricorrenti corroboravano le loro tesi (si vedano i paragrafi 50, 10 e 26-27 supra).
83. Occorre anche osservare che entrambe le decisioni adottate dai tribunali riguardo alla presente causa, e in particolare la decisione definitiva del 29 giugno 2016, contenevano motivazioni pertinenti e adeguate per le conclusioni tratte dai tribunali, che erano basate su un esame che appare esaustivo degli elementi di prova e di tutti i rilievi sollevati dalle parti (si vedano i paragrafi 14-15 e 28-34 supra).
Conclusione84. Tenuto conto di quanto sopra, in particolare degli elementi di prova che corroborano le dichiarazioni delle testimoni assenti e delle esaustive motivazioni fornite dai tribunali interni al riguardo, la Corte conclude che tali fattori di controbilanciamento hanno consentito una valutazione equa e corretta dell’attendibilità delle testimonianze non verificate.
85. Conseguentemente, valutando l’equità complessiva del procedimento, la Corte conclude che i diritti di difesa dei ricorrenti non sono stati limitati in misura incompatibile con le garanzie previste dall’articolo 6 della Convenzione.
Di conseguenza essa riscontra la non violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 lettera d) della Convenzione in relazione all’impossibilità per i ricorrenti di contestare le dichiarazioni testimoniali in tribunale e l’insussistenza dell’asserita violazione del principio della parità delle armi.
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE IN RAGIONE DEL FATTO CHE I GIUDICI AVREBBERO DOVUTO ASTENERSI DAL PROCEDIMENTO86. I ricorrenti hanno lamentato che i giudici B.B. e S.F., che avevano rispettivamente disposto e confermato la loro custodia cautelare, esprimendo così la loro opinione riguardo alla loro colpevolezza, avevano successivamente partecipato al procedimento che esaminava il merito delle accuse loro contestate, in violazione del requisito di imparzialità sancito dall’articolo 6 della Convenzione (si vedano i paragrafi 6, 8, 14 e 17 supra).
87. Il Governo ha sottolineato che i ricorrenti non avevano contestato l’imparzialità dei giudici durante il procedimento interno (si veda il paragrafo 37 supra).
88. I ricorrenti hanno sostenuto che contestando nel loro appello il modo in cui i giudici del Tribunale di contea avevano interpretato gli elementi di prova (si vedano i paragrafi 17-20 supra), essi avevano sollevato nella sostanza la questione della mancanza di imparzialità di tali giudici e che, in ogni caso anche l’apparenza di imparzialità era importante. Hanno sostenuto inoltre che le contestazioni dell’imparzialità di un giudice non erano mai ammesse dai tribunali interni e che il Governo non aveva presentato esempi di giurisprudenza che dimostrassero l’asserita effettività di tale rimedio.
89. La Corte fa riferimento ai consolidati principi della sua giurisprudenza concernente il requisito dell’esaurimento delle vie di ricorso interne (ribaditi in particolare nelle cause Gherghina c. Romania (dec.) [GC], n. 42219/07, §§ 83-89, 9 luglio 2015; Vučković e altri c. Serbia (eccezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e altri 29, §§ 69-77, 25 marzo 2014; e più di recente nella causa Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Svizzera [GC], n. 21881/20, §§ 138-45, 27 novembre 2023). In particolare, l’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne esige che i ricorrenti facciano un uso normale dei ricorsi disponibili e sufficienti in relazione alle loro doglianze ai sensi della Convenzione. L’esistenza dei rimedi in questione deve essere sufficientemente certa non soltanto in teoria bensì anche in pratica, diversamente essi difetterebbero della necessaria accessibilità ed effettività (si vedano Gherghina, sopra citata, § 85, e Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), sopra citata, § 139, con ulteriori riferimenti).
90. Venendo ai fatti della presente causa, il diritto interno esclude espressamente dall’esame del merito di una causa i giudici che l’hanno trattata nella fase preliminare (si veda il paragrafo 36 supra). Tuttavia non risulta che i ricorrenti e il loro difensore, che sono stati presenti durante tutto il procedimento (si vedano i paragrafi 13 e 17 supra), abbiano contestato l’imparzialità dei giudici in questione o chiesto la loro ricusazione, come consentito dall’articolo 51 del vecchio CPP e dall’articolo 67 del nuovo CPP (si veda il paragrafo 37 supra; si veda altresì, mutatis mutandis, Rarinca c. Romania (dec.), n. 10003/16, § 107, 12 gennaio 2021); l’appello proposto dai ricorrenti avverso la decisione del Tribunale di contea come pure le loro conclusioni scritte si concentravano esclusivamente sull’interpretazione delle prove e l’accuratezza delle conclusioni fattuali del tribunale inferiore (si veda il paragrafo 18 supra). Nulla pertanto indica che essi avessero sollevato la questione dinanzi ai tribunali interni.
91. Conseguentemente tale doglianza deve essere rigettata ai sensi dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
Dichiara ricevibile la doglianza concernente la parità delle armi e il diritto di esaminare i testimoni e irricevibile il ricorso per il resto; Ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 lettera d) della Convenzione.Fatta in inglese e notificata per iscritto il 14 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Simeon Petrovski Lado Chanturia
Cancelliere aggiunto Presidente
APPENDICE
Elenco dei ricorrenti
Ricorso n. 9308/18
N.
Nominativo del ricorrente
Anno di nascita
Nazionalità
Luogo di residenza
1.
Vasile Pruteanu
1987
rumena
Braşov
2.
Tatiana Pruteanu
1965
rumena
Săcele
3.
Vasile Pruteanu
1960
rumena
Săcele