CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA VIERU c. REPUBBLICA DI MOLDOVA
(Ricorso n. 17106/18)
SENTENZA
Art. 2 e Art. 3 (aspetti procedurali) • Obblighi positivi • Mancato svolgimento di un’indagine effettiva su accuse credibili di violenza domestica fisica e psicologica e sulle circostanze del decesso della sorella del ricorrente • Incapacità di assicurare il tempestivo perseguimento e la punizione dell’autore della violenza domestica
Art. 3 (aspetto sostanziale) • Obblighi positivi • Incapacità di proteggere la sorella del ricorrente dalla violenza domestica in un contesto di documentata e ripetuta incapacità delle autorità interne di prevenire e contrastare la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica quale forma di violenza di genere • Il quadro giuridico interno dell’epoca e le modalità della sua applicazione non in grado di affrontare efficacemente e prevenire una dinamica di violenza domestica caratterizzata da abusi fisici prolungati nel tempo ma di debole intensità e da violenza psicologica non riconosciuta • Gli organi inquirenti non sono intervenuti con tempestività, diligenza e continuità in tutti gli episodi di violenza domestica • Nessuna valutazione della realtà e immediatezza del rischio di reiterazione della violenza con adeguata considerazione dello specifico quadro di violenza domestica, e mancata adozione di misure preventive e protettive per scongiurare tale rischio
Art. 14 (+ Art. 2 e Art. 3) • Discriminazione • Incapacità delle autorità interne di affrontare adeguatamente la violenza domestica contro le donne • Accuse plausibili del ricorrente di generale passività istituzionale e/o di mancanza di consapevolezza del fenomeno della violenza domestica e di genere non confutate
Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
19 novembre 2024
DEFINITIVA
19/02/2025
La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Vieru c. Repubblica di Moldova,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita in una Camera composta da:
Arnfinn Bårdsen, Presidente,
Jovan Ilievski,
Saadet Yüksel,
Lorraine Schembri Orland,
Frédéric Krenc,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, giudici,
e Hasan Bakırcı, cancelliere di Sezione,
visto il ricorso (n. 17106/18) proposto contro la Repubblica di Moldova con il quale, in data 4 aprile 2018, un cittadino moldovo, il sig. Viorel Vieru, (“il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo moldovo (“il Governo”);
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 15 ottobre 2024,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. La presente causa concerne l’asserita incapacità delle autorità moldove di proteggere efficacemente la sorella del ricorrente dalla violenza domestica - culminata nel suo decesso - e il mancato svolgimento di un’indagine effettiva sulle circostanze della violenza che ha condotto a tale decesso. Il ricorrente ha invocato gli articoli 2, 3, 6, 8 e 14 della Convenzione.
IN FATTO2. Il ricorrente è nato nel 1974 e vive a Chișinău. È stato rappresentato dall’avvocato V. Andriuţa, del foro di Sângera.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig. D. Obadă.
4. I fatti della causa si possono riassumere come segue.
5. A decorrere dal 2012 la sorella del ricorrente subì ripetuti episodi di violenza domestica per mano del marito I.C., malgrado i numerosi ordini di protezione. Il loro divorzio fu formalizzato il 24 novembre 2014 tuttavia gli episodi di violenza domestica continuarono. Il 22 agosto 2016 T. precipitò dal suo appartamento al quinto piano e il 12 ottobre 2016 decedette a causa delle lesioni riportate.
6. Le autorità interne esaminarono i vari elementi della condotta di I.C. in procedimenti paralleli descritti infra.
I PROCEDIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 45 SULLA VIOLENZA DOMESTICA E DEL CODICE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE Il primo ordine di protezione7. A settembre 2014 T. chiese un ordine di protezione per se stessa e i suoi due figli di anni 14 e 5 nei confronti di I.C., dal quale all’epoca stava divorziando. Nella sua richiesta essa sottolineò l’esistenza, a decorrere dal 2012, di trascorsi di violenza fisica e psicologica, anche alla presenza dei figli, e un recente episodio di violenza fisica verificatosi a settembre 2014, in cui ella aveva riportato lesioni confermate dai referti medici (ecchimosi nell’area costale e sugli arti superiori, la più estesa delle quali misurava 7x2,5 cm, classificate come lesioni di lieve entità).
Nel procedimento giudiziario l’autorità per la protezione dei minori confermò che erano noti altri episodi di violenza domestica all’interno della famiglia e che il figlio maggiore aveva confermato di aver assistito a episodi di violenza tra i genitori sebbene egli non ne avesse subito alcuno per mano del padre. Un agente di polizia confermò che a luglio 2014 I.C. era stato ritenuto responsabile di lesioni personali di lieve entità ai sensi del codice delle violazioni amministrative e che ad agosto 2014 era stato chiesto l’intervento della polizia perché I.C. si era rifiutato di lasciare l’appartamento di T.
8. In data 26 settembre 2014 il Tribunale distrettuale di Buiucani accolse la richiesta di T., emettendo un ordine di protezione valido novanta giorni durante i quali I.C. doveva astenersi da ogni contatto con la moglie o i figli mantenendosi a una distanza di almeno 300 metri da loro; doveva inoltre seguire uno speciale programma di consulenza psicologica per la riduzione del comportamento violento e un programma di riabilitazione dalla dipendenza dall’alcol.
9. In data 31 ottobre 2014 un vicino chiamò il numero della polizia per le emergenze (902) per segnalare un altro episodio. La polizia si recò nell’appartamento di T., constatò che I.C. non aveva rispettato l’ordine di protezione, in violazione dell’articolo 318 § 1 del codice delle violazioni amministrative, e comunicò l’accaduto al tribunale. In data 2 dicembre 2014 il Tribunale distrettuale di Buiucani concluse che in data 31 ottobre 2014 I.C. era entrato nell’abitazione di T., in violazione dell’ordine di protezione, e lo dichiarò colpevole di inosservanza di tale ordine, il che costituiva una violazione amministrativa, condannandolo a una sanzione pecuniaria di 1.000 lei moldovi MDL – equivalenti a 50 euro (EUR)).
10. In data 1o novembre 2014 la polizia ammonì formalmente a I.C. ad astenersi da qualsiasi violenza domestica o conflitto.
11. In data 3 novembre 2014 l’autorità per la protezione dei minori chiese l’intervento della polizia poiché I.C. aveva continuato a molestare e ad abusare fisicamente di T. alla presenza dei figli, malgrado l’ordine di protezione emesso il 26 settembre 2014.
12. In data 22 dicembre 2014 T. chiamò il 902, il numero della polizia per le emergenze, per denunciare che I.C. stava cercando di forzare la porta di ingresso del suo appartamento. In data 26 dicembre 2014 ella presentò una denuncia formale relativa all’episodio del 22 dicembre, osservando che I.C. l’aveva strattonata per i capelli, l’aveva spinta e colpita sulla schiena con le gambe alla presenza del ricorrente, che era in visita dalla Germania.
13. In data 24 dicembre 2014 T. chiamò nuovamente il 902, il numero della polizia per le emergenze, per denunciare ancora una volta un altro episodio con I.C. avvenuto nella sua abitazione.
14. In data 16 febbraio 2015 T. consultò uno psicologo raccomandato dall’organizzazione non governativa (ONG) Centro del diritto per le donne. La valutazione effettuata in tale data recitava:
“[T.] è stata sposata per quattordici anni ma ha divorziato a novembre 2014 a causa della violenza domestica [subita]. (...) Durante le sedute di consulenza psicologica T. ha descritto gli abusi fisici e psicologici cui era stata sottoposta durante il suo matrimonio (...) specialmente nel corso degli ultimi due anni. Era stata colpita con pugni, schiaffi dati con i palmi delle mani, calci dati con le gambe, la sua testa era spinta contro un albero, ed aveva subito un tentativo di strangolamento. La causa della violenza domestica era spesso la gelosia, e per tale motivo le sue comunicazioni e il suo telefono venivano controllati. Era stata pugnalata con delle forbici, ustionata con una sigaretta, aveva subito un tentativo di strangolamento ed era stata minacciata di stupro di gruppo e di annegamento. Il suo ex marito si era impadronito di tutti i documenti suoi e dei suoi figli e li aveva nascosti. Quando era in preda all’alcol spesso spaccava gli oggetti in casa, in un’occasione aveva afferrato e stracciato [una parte dei] suoi vestiti e macchiato di sangue [altri vestiti]. Talvolta tali scene di violenza si verificavano alla presenza dei figli (...). Durante le sedute [T.] era nervosa e agitata, manifestava uno spiccato senso di impotenza. (...). [Manifestava] tremito alle mani, palpitazioni e iperventilazione e aveva riferito che quando pensava agli episodi di violenza domestica, sperimentava una paralisi parziale dei muscoli facciali intorno alla bocca e delle mani. (...).
[Ella presenta] un moderato livello di depressione derivante da sentimenti di frustrazione e irritabilità uniti a mancanza di fiducia in se stessa e sensazione di vulnerabilità rispetto alla violenza fisica e psicologica [sperimentata] per mano del suo ex-marito. L’elevato grado di irrequietezza (...) è caratterizzato da pensieri ossessivi, tensione psicologica e paura. (...) Sussistono anche elementi di stress post-traumatico, come ricordi ricorrenti di eventi traumatizzanti accompagnati da un pesante fardello emotivo, irritabilità, flash-back, ipersensibilità e disturbi del sonno. (...).”
Il secondo ordine di protezione15. In data 19 febbraio 2015 T. chiese un altro ordine di protezione in relazione a numerosi episodi di violenza domestica avvenuti in particolare a decorrere da marzo 2014. Ella denunciò inoltre un fatto recente verificatosi il 3 febbraio 2015 quando I.C. aveva seguito lei e il suo figlio minore dall’asilo e l’aveva colpita con un pugno in faccia; era riuscita ad allontanarsi da lui e a rifugiarsi al commissariato soltanto grazie all’intervento di due uomini per strada. La polizia l’aveva informata dell’esistenza dell’ONG Centro del diritto per le donne. Descrisse gli abusi subiti per mano di I.C. fornendo esempi di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica.
16. In pari data il Tribunale distrettuale di Buiucani accolse la sua richiesta ed emise un ordine di protezione valido novanta giorni durante i quali I.C. doveva astenersi da ogni contatto con la richiedente o i figli mantenendosi a una distanza di almeno 300 metri da loro; doveva inoltre seguire uno speciale programma di consulenza psicologica per la riduzione del comportamento violento e un programma di riabilitazione dalla dipendenza dall’alcol.
17. In data 2 aprile 2015 T. chiamò il 902, il numero della polizia per le emergenze, e il giorno seguente sporse denuncia formale relativamente a due episodi: il primo avvenuto il 31 marzo 2015, quando I.C. si era presentato nel suo appartamento e aveva staccato la corrente elettrica, e il secondo avvenuto il 2 aprile 2015 quando egli aveva atteso che T. tornasse dall’asilo, l’aveva colpita ripetutamente, poi era fuggito ed era tornato più tardi la sera e l’aveva nuovamente colpita diverse volte al volto. Un referto medico del 3 aprile 2015 aveva confermato la presenza di ecchimosi sul viso di 2,8x2,2 cm, giudicate di lieve entità. Il 3 aprile 2015 la polizia emise un altro ammonimento formale e redasse un verbale di violazione amministrativa in relazione alla sua inosservanza dell’ordine di protezione contraria all’articolo 318 del codice delle violazioni amministrative e comunicò la situazione al tribunale.
18. T. chiamò di nuovo il 902, il numero della polizia per le emergenze, il 17 e il 18 aprile 2015 per denunciare episodi analoghi.
Il terzo ordine di protezione19. Il 19 maggio 2015 T. chiese un altro ordine di protezione nei confronti di I.C. citando le ripetute violazioni dei precedenti ordini di protezione e i continui atti di violenza commessi contro di lei. Le sue dichiarazioni furono confermate dalla polizia. In data 21 maggio 2015 il Tribunale distrettuale di Buiucani accolse la richiesta ed emise un ordine di protezione valido per novanta giorni analogo ai precedenti.
20. Malgrado l’ordine di protezione, il 28 giugno 2015 nel corso di un altro episodio I.C. diede una spinta a T. per strada ed ella cadde battendo la testa. Il referto medico del 29 giugno 2015 confermò la presenza di escoriazioni sui gomiti di T. ed ecchimosi sul ginocchio e l’arto inferiore, la più estesa delle quali misurava 3x2 cm; le lesioni furono giudicate di lieve entità.
21. In data 27 luglio 2015 il Tribunale distrettuale di Buiucani constatò che il 28 giugno 2015 I.C. aveva violato l’ordine di protezione, il che costituiva una violazione amministrativa dell’articolo 318 del codice delle violazioni amministrative e lo condannò a pagare una sanzione pecuniaria di MDL 1.000 (equivalenti a EUR 50).
Il quarto ordine di protezione22. In data 21 agosto 2015, a seguito della richiesta di T., il Tribunale distrettuale di Buiucani emise un altro ordine di protezione valido novanta giorni analogo ai precedenti.
23. T. chiamò il 902, il numero per le emergenze della polizia, il 14 ottobre e il 13 novembre 2015 e sporse una denuncia formale relativa a un episodio del 12 novembre 2015 quando I.C. le aveva torto le dita e il braccio e le aveva sottratto del denaro, il telefono e le chiavi e un altro episodio accaduto il 13 novembre 2015 quando egli l’aveva colpita al volto. Il referto medico del 14 novembre 2015 menzionava numerose ecchimosi sul viso di T. (la più estesa delle quali misurava 5x1,5 cm), sugli arti inferiori (10x6 cm) e superiori (la più estesa delle quali misurava 6x4 cm). Le lesioni furono giudicate di lieve entità.
24. In data 18 novembre 2015 il Tribunale distrettuale di Buiucani stabilì che soltanto l’ufficiale giudiziario e non la polizia era autorizzato a redigere rapporti sulla violazione amministrativa di cui all’articolo 318 del codice delle violazioni amministrative (violazione di un ordine di protezione). Il tribunale pertanto archiviò il procedimento nei confronti di I.C. concludendo che egli non aveva commesso la violazione amministrativa prevista da tale disposizione.
Il quinto ordine di protezione25. In data 5 maggio 2016 T. chiese un altro ordine di protezione citando la condanna penale del 23 marzo 2016 (si veda il paragrafo 38 infra) a seguito della quale I.C. era stato rimesso in libertà e il 4 maggio 2016 si era recato al suo appartamento, in stato di ebbrezza, aveva staccato la corrente elettrica e l’aveva colpita di nuovo; anche la polizia era presente. Ella descrisse la sua perenne paura e sensazione di vulnerabilità. La polizia confermò le sue dichiarazioni e il funzionario responsabile della protezione dei minori chiese al tribunale di accogliere la richiesta.
26. In data 6 maggio 2016 il Tribunale distrettuale di Buiucani accolse la richiesta di T. ed emise un ordine di protezione valido novanta giorni analogo ai precedenti.
27. Secondo il Governo, in data 19 maggio e 18 luglio 2016, un funzionario del servizio sociale aveva fatto visita a T. informandosi della sua situazione e mettendola a conoscenza dei suoi diritti. Durante l’ultima visita gli assistenti sociali le avevano offerto una collocazione in un centro di accoglienza, che ella aveva rifiutato.
Rigetto della richiesta di un sesto ordine di protezione28. In data 5 agosto 2016 T. chiese la proroga del precedente ordine di protezione. Oltre ai trascorsi violenti, ella citò un episodio del 23 maggio 2016, quando I.C. aveva fatto irruzione nel suo appartamento e le aveva sottratto oggetti di sua proprietà in violazione dell’ordine di protezione, episodio per il quale la polizia aveva avviato un’indagine penale con l’accusa di furto. L’agente di polizia informò il tribunale del comportamento violento di I.C. e chiese al tribunale di accogliere la richiesta.
29. In data 8 agosto 2016 il Tribunale distrettuale di Buiucani rigettò la richiesta di T., ritenendo quanto segue:
“(...) I motivi addotti per chiedere la proroga del precedente ordine di protezione sono enunciativi e non corroborati da prove pertinenti quali rapporti di polizia, dichiarazioni testimoniali e registrazioni audio o video che dimostrino [che] [hanno avuto luogo] atti di violenza domestica o una violazione dell’ordine di protezione del 6 maggio 2016.
Non sono state emesse decisioni che confermano la responsabilità [di I.C.] nella commissione di atti di violenza domestica nei confronti di familiari o di altre violazioni che inducano [il tribunale] a concludere che egli abbia commesso violenza domestica successivamente al 6 maggio 2016 o non abbia rispettato l’ordine di protezione in pari data.
Nessun atto di violenza è stato confermato in tribunale (...) e le dichiarazioni erano enunciative.
Il tribunale prende nota delle dichiarazioni rese dallo [agente di polizia] secondo le quali [T.] aveva sporto due denunce dopo il 6 maggio 2016 e che in relazione alla sua denuncia in data 11 luglio 2016, la polizia l’aveva informata dell’apertura di un’indagine penale a carico di ignoti con l’accusa di furto. (...) [I.C.] non ha la posizione processuale di indagato o imputato in tale procedimento (...). Quanto all’altra denuncia, è stato redatto un verbale di commissione della violazione amministrativa di inosservanza dell’ordine di protezione a carico di [I.C.], ma non sono disponibili ulteriori particolari.
Il tribunale conclude che l’ostilità che caratterizza i rapporti tra [T. e 1.C.] è insufficiente a indurre il tribunale a disporre la proroga dell’ordine di protezione.”
La decisione non fu impugnata e divenne definitiva.
L’ordine di protezione definitivo30. In data 26 agosto 2016 T. chiese un nuovo ordine di protezione affermando che nella notte tra il 22 e il 23 agosto 2016 ella aveva subito violenze fisiche e psicologiche che erano culminate nella sua caduta dal quinto piano. In particolare sostenne che I.C. l’aveva avvicinata all’ingresso del suo condominio e l’aveva picchiata e insultata; era fuggita ma I.C. era riuscito a seguirla nell’appartamento, dove l’aveva confinata in cucina e l’aveva nuovamente picchiata. A seguito di tali eventi ella era precipitata dal quinto piano riportando lesioni traumatiche multiple. Dichiarò che in ospedale si era sentita particolarmente vulnerabile perché sia I.C. che sua madre erano venuti a farle visita e l’avevano minacciata. Il suo difensore aveva chiarito che I.C. era riuscito ad accedere all’appartamento perché i figli lo avevano lasciato entrare.
31. I.C. fu presente all’udienza e affermò che non vi era necessità di un ordine di protezione in relazione ai figli perché egli in passato si era preso cura di loro. Osservò che i conflitti con T. erano cominciati dopo che ella tornata dall’Italia dove aveva lavorato, aveva cominciato ad abusare di alcol e aveva tentato di uccidersi tagliandosi le vene o ingerendo pillole. Affermò che il 23 agosto 2016 un vicino, G.S., lo aveva chiamato e gli aveva indicato T., in stato di ebbrezza, stesa all’ingresso del condominio; l’aveva portata nel suo appartamento e in cucina. Mentre stava parlando con suo figlio, il vicino G.S. era entrato dicendogli che T. era saltata giù dalla finestra.
32. In data 27 agosto 2016 il Tribunale distrettuale di Buiucani accolse la
richiesta di T. ed emise un ordine di protezione valido novanta giorni che imponeva a I.C. di restare a distanza da T. e dai suoi figli. Il tribunale ritenne:
“(...) [T.] è in terapia intensiva dal 23 agosto 2016 e continua ad essere trattata nel reparto di neurochirurgia (...) a seguito della caduta dal quinto piano.
L’agente di polizia in tribunale ha riferito che da oltre un anno [I.C.] era schedato come soggetto abusante; che egli e [T.] vivevano nello stesso complesso residenziale ma in parti diverse; e che la polizia stava svolgendo indagini sulla chiamata di emergenza [di T.] nella quale ella aveva dichiarato di essere precipitata a seguito del comportamento aggressivo [di I.C.]. (...) [L’agente di polizia aveva anche osservato che] erano stato emessi altri quattro ordini di protezione a carico di [I.C.] e che senza alcun dubbio uno di questi era stato violato. (...)
Il tribunale ha ascoltato il [vicino G.S.] che ha dichiarato che la sera del 23 [sic] agosto 2016 [T.] era ubriaca, [ma di tale affermazione] non si può tenere conto perché è confutata dal certificato medico del pronto soccorso ospedaliero che non ha riscontrato presenza di alcol [nel sangue di T.]. Inoltre il testimone ha precisato che non aveva visto ciò che era successo dopo che [T.] e [I.C.] erano entrati nell’appartamento.”
IL PROCEDIMENTO PENALE RELATIVO ALLA VIOLENZA DOMESTICA33. A seguito della denuncia di T. del 14 novembre 2014, il 12 dicembre 2014 la procura di Buiucani dispose l’instaurazione di un procedimento penale a carico di I.C. con l’accusa di violenza domestica relativa ad abusi fisici e psicologici e in particolare all’episodio avvenuto il 15 settembre 2014.
34. In data 6 gennaio 2015 la polizia di Buiucani avviò una procedura penale nei confronti di I.C. con l’accusa di deliberata inosservanza di una sentenza giudiziaria definitiva (articolo 320 § 1 del codice civile). La decisione menzionava l’inosservanza da parte di I.C. dell’ordine di protezione del 26 settembre 2014, la decisione del tribunale in data 2 dicembre 2014 di sanzionare I.C. per violazione dell’ordine di protezione e i fatti del 22 e 24 dicembre 2014 quando egli si era introdotto nell’abitazione di T. mentre ella era presente.
35. In data 22 maggio 2015 la procura di Buiucani avviò un procedimento penale a carico di I.C. con l’accusa di violenza domestica relativa agli episodi del 2 e 17 aprile 2015.
36. Le tre cause penali furono riunite e rimesse al tribunale.
37. Nel corso del procedimento I.C. fu posto in custodia cautelare in carcere dal 26 novembre al 25 dicembre 2015 e poi agli arresti domiciliari dal 25 dicembre 2015 al 23 marzo 2016.
38. In data 23 marzo 2016 il Tribunale distrettuale di Buiucani dichiarò I.C. colpevole di tre capi di imputazione per violenza domestica e lo condannò a due anni di reclusione ma sospese l’esecuzione della pena prescrivendo un periodo di prova [probation] di tre anni. Il tribunale impose a I.C. di seguire un trattamento specifico o un programma di consulenza psicologica per ridurre il suo comportamento violento. I.C. fu rilasciato dagli arresti domiciliari. Il tribunale archiviò il procedimento relativo all’accusa di deliberata inosservanza di una sentenza giudiziaria concludendo che costituiva una violazione amministrativa già caduta in prescrizione. In ordine alle accuse di violenza domestica, il tribunale osservò che ai sensi dell’articolo 133/1 del codice penale soltanto gli ex familiari potevano essere accusati del reato di violenza domestica. Il tribunale ritenne però che l’atto di accusa non concernesse l’episodio di violenza del 24 dicembre 2014, ma soltanto quelli del 15 settembre 2014 e del 2 e 17 aprile 2015. I fatti erano stati accertati mediante dichiarazioni testimoniali, referti medici, dichiarazioni rese dalla vittima e dallo stesso I.C. Nel sospendere la pena con prescrizione di un periodo di prova il tribunale tenne conto della modesta gravità del reato di cui I.C. era accusato, del fatto che era la sua prima condanna e del fatto che egli si occupava dei due figli minorenni.
39. Il pubblico ministero, T. e il suo difensore impugnarono la sentenza del tribunale di primo grado contestando la mitezza della pena per le accuse di violenza domestica e l’errata valutazione delle prove delle accuse relative alla violazione dell’ordine di protezione. Il pubblico ministero osservò anche che I.C. aveva ammesso le sue responsabilità in relazione a entrambi i capi di imputazione e sostenne che soltanto una pena detentiva avrebbe potuto servire a punire e a prevenire la commissione di nuovi reati.
40. Anche I.C. impugnò la suddetta sentenza, sostenendo che dopo il divorzio pronunciato il 24 novembre 2014 egli non aveva più convissuto con T. e che pertanto non poteva essere considerato un “familiare” ai sensi dell’articolo 133/1 del codice penale.
41. Nel corso del procedimento di appello il pubblico ministero modificò la sua richiesta e, a seguito dell’intervento di una legge penale più mite, chiese che gli atti di violenza domestica compiuti da I.C. fossero derubricati a violazione amministrativa ai sensi dell’articolo 78/1 del codice delle violazioni amministrative e che il procedimento fosse archiviato in quanto prescritto. Inoltre, a seguito del decesso di T. avvenuto il 12 ottobre 2016, il ricorrente cercò di essere riconosciuto quale suo erede legittimo.
42. In data 9 febbraio 2017 la Corte di appello di Chișinău accolse gli appelli del pubblico ministero e di T. ma rigettò quello di I.C. annullando parzialmente la sentenza di primo grado, e pronunciò una nuova sentenza di merito con la quale dichiarava I.C. colpevole di violenza domestica (in relazione agli episodi del 15 settembre 2014 e del 2 e 17 aprile 2015) condannandolo a due anni di reclusione in regime carcerario semiaperto. La corte rigettò la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, affermando che T. e non già il ricorrente era stata danneggiata dai reati. La corte ribadì che I.C. era qualificabile quale “familiare” ai sensi dell’articolo 133/1 del codice penale malgrado avesse divorziato da T. La corte concluse che solo una pena detentiva sarebbe stata adeguata alle circostanze di un caso di ripetuti episodi di violenza domestica. La corte di appello confermò la sentenza di primo grado nella parte in cui essa aveva archiviato il procedimento per le accuse di deliberata inosservanza degli ordini di protezione.
43. Il ricorrente propose ricorso per motivi di diritto avverso tale sentenza sostenendo che la parziale archiviazione del procedimento penale e il rigetto della richiesta di risarcimento erano errati. Osservò che era stata in particolare l’assenza di una risposta più ferma da parte delle autorità (per esempio l’instaurazione di un procedimento penale a carico di I.C.) che aveva incoraggiato ulteriori atti di violenza, e aveva citato gli ordini di protezione violati da I.C. Inoltre, nessuna autorità si era mai sincerata che I.C. seguisse davvero un programma di consulenza psicologica per trattare il suo comportamento violento, violando così gli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. Tale omissione aveva dato luogo al ripetersi della violenza. Sostenne di avere lo status processuale di vittima indiretta, il che gli conferiva il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
44. Anche il pubblico ministero e la difesa proposero ricorso per motivi di diritto.
45. In data 16 maggio 2017 la suprema Corte di giustizia accolse tutti i ricorsi, annullò la sentenza della corte di appello e ordinò un nuovo esame della causa. Nella sentenza si osservava che il giudice di appello non aveva considerato la richiesta del pubblico ministero (si veda il paragrafo 41supra), non aveva correttamente valutato le circostanze dell’inosservanza degli ordini di protezione da parte di I.C. e aveva erroneamente valutato il diritto del ricorrente a un risarcimento.
46. In data 8 novembre 2017 la Corte di appello di Chișinău riesaminò gli appelli delle parti, pronunciò una nuova sentenza e decise di archiviare il procedimento penale relativo all’accusa di inosservanza degli ordini di protezione in quanto prescritto, di archiviare il procedimento penale relativo alle accuse di violenza domestica, derubricando i fatti a violazione amministrativa, di archiviare il procedimento amministrativo relativo all’accusa di aver cagionato lesioni lievi, e di accordare al ricorrente un risarcimento pari a MDL 50.000 (equivalenti all’epoca a EUR 2.417) per il danno non patrimoniale. In ordine alle accuse di violenza domestica, la corte fece riferimento alle modificazioni della legislazione penale interna, secondo la quale, in assenza di lesioni di moderata entità, gli atti di I.C. dovevano essere riqualificati come violazione amministrativa di cagionamento di lesioni personali di lieve entità (articolo 78 del codice delle violazioni amministrative), per i quali il procedimento era già prescritto. La corte affermò che era impossibile riqualificare gli atti come violenza domestica ai sensi dell’articolo 78/ 1 del codice delle violazioni amministrative perché tale disposizione non esisteva all’epoca dei fatti e perché dopo il divorzio, I.C. non potevano più essere considerati familiari. In ordine alle accuse di violazione degli ordini di protezione, la corte osservò che la responsabilità penale era prevista soltanto nel caso in cui l’inosservanza proseguisse dopo l’inflizione di una sanzione amministrativa. Benché sarebbe stato possibile contestare tale responsabilità a I.C. per l’episodio del 24 dicembre 2014, il termine di prescrizione di tale reato era decorso il 24 dicembre 2016. La corte concluse che il ricorrente aveva diritto a un risarcimento in qualità di successore processuale e gli accordò una somma proporzionale al grado della sofferenza sperimentata dalla vittima, alla sua età, alla solvibilità dell’autore del reato, alla situazione socio-economica della società in cui viveva il ricorrente, alla natura degli atti commessi, alla valutazione psicologica della vittima e alle somme accordate in casi analoghi.
47. Il ricorrente propose ricorso per motivi di diritto, ribadendo i suoi precedenti rilievi (si veda il paragrafo 43 supra) e osservando che T. era stata sottoposta a violenza psicologica, che non era stata considerata nell’analisi della corte di appello e che l’eccessiva durata del procedimento aveva dato luogo all’impunità di I.C., in violazione degli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. Osservò inoltre che l’importo del risarcimento era eccessivamente ridotto.
48. In data 28 febbraio 2018 con decisione definitiva la Corte suprema di giustizia confermò nella sua interezza la sentenza di appello.
IL PROCEDIMENTO PENALE RELATIVO ALL’ISTIGAZIONE AL SUICIDIO49. In data 8 settembre 2016 la polizia avviò una procedura penale nei confronti di I.C. con le accuse di istigazione al suicidio o al tentato suicidio (articolo 150 § 1 del codice penale).
50. In data 9 luglio 2018 la procura chiuse le indagini, concludendo che erano assenti gli elementi del reato. In particolare, la procura si basò sulle dichiarazioni testimoniali rilasciate dal vicino G.S. e dal figlio maggiore, secondo le quali la sera del 22 agosto 2016 T., prima della caduta, era sola nella cucina, su dichiarazioni testimoniali che riferivano che T. non ricordava come era caduta e su esami medici che avevano rivelato la presenza di alcol nel suo sangue all’epoca dei fatti. La decisione faceva inoltre riferimento a quattro dichiarazioni testimoniali che attestavano l’esistenza di una situazione di violenza domestica. La procura aveva concluso:
“(...) Dopo aver analizzato tutte le circostanze e la documentazione del caso (...) si conclude che [I.C.] non ha commesso il reato di cui all’articolo 150 del codice penale.
Gli elementi di tale reato comprendono (1) gli atti o le omissioni miranti ad istigare al suicidio o al tentato suicidio, (2) gli effetti conseguenti quali (a) suicidio o (b) tentato suicidio; (3) il nesso causale tra l’atto e le conseguenze; e (4) le modalità dell’istigazione consistenti nella (a) persecuzione (b) diffamazione (c) ingiurie [e/o] (d) degradazione sistematica della dignità della vittima. Al contempo, l’istigazione si riferisce al tentativo di influenzare la vittima affinché decida di suicidarsi, suggerendo l’idea del suicidio o convincendo la vittima. (...) La degradazione sistematica della dignità della vittima si riferisce alle molestie subite in ambito lavorativo, alla degradazione e al rifiuto brutale di porre termine al matrimonio, alle accuse alla vittima di aver commesso atti riprovevoli, o ad altri comportamenti ingiuriosi nei confronti della vittima.
Alla luce delle [considerazioni] sopra esposte, (...) non è stato accertato che [I.C.] con il suo comportamento nei confronti della vittima, abbia istigato [T.] a commettere suicidio. (...) [T.] non ricordava in che modo era caduta (...) e aveva assunto alcol. Sulla base delle dichiarazioni testimoniali [il tribunale conclude che I.C.] non aveva abusato fisicamente della vittima la notte del 23 [sic] agosto 2016. Per tale motivo non deve escludersi che [T.] sia precipitata accidentalmente dal quinto piano [corsivo nell’originale].”
Tale decisione non fu impugnata e divenne definitiva.
IL QUADRO GIURIDICO INTERNO E INTERNAZIONALE PERTINENTE IL DIRITTO INTERNO51. All’epoca dei fatti l’articolo 201/1 del codice penale, introdotto dalla legge 18 aprile 2002 n. 895, definiva la violenza domestica come segue:
“[La violenza domestica è costituita da] un atto o omissione deliberato, manifestato a livello fisico o verbale, commesso da un familiare nei confronti di un altro familiare che infligge sofferenza fisica da cui deriva una lesione personale di moderata entità, sofferenza psicologica, o un danno patrimoniale o non patrimoniale.”
Il reato di violenza domestica era punito con la condanna ai lavori socialmente utili per una durata compresa tra 150 e 180 ore o con la reclusione fino a due anni. Il comma 3 stabiliva che il medesimo atto, qualora istigasse una persona a commettere suicidio o a tentarlo, era punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
52. Una modificazione del codice penale, adottata il 16 settembre 2016, aveva ridefinito la violenza domestica come segue:
“(a) Maltrattamenti o altri atti violenti da cui deriva una lesione personale di moderata entità; [o]
(b) isolamento o intimidazione per imporre la propria volontà o acquisire il controllo della vittima; [o]
(c) deprivazione con mezzi economici, compresa la privazione dei mezzi di sussistenza e l’abbandono, da cui deriva una lesione personale di moderata entità.”
53. Una modificazione del codice delle violazioni amministrative, adottata il 16 settembre 2016, includeva come illecito minore la violenza domestica, definita come “maltrattamenti o altri atti violenti, commessi da un familiari da cui deriva una lesione personale di lieve entità”.
54. All’epoca dei fatti l’articolo 133/1 del codice penale e la legge 1o marzo 2007 n. 45 sulla prevenzione e il contrasto alla violenza domestica definivano come familiari i coniugi divorziati soltanto quando erano conviventi. I testi legislativi sono stati modificati il 16 settembre 2016 per escludere la condizione della coabitazione.
55. All’epoca dei fatti l’articolo 150 del codice penale definiva l’istigazione al suicidio come l’atto di “influenzare una persona affinché commetta suicidio o tenti di suicidarsi attraverso la persecuzione sistematica, la diffamazione, le offese o la degradazione della dignità della vittima da parte dell’autore del reato” ed era punito con la reclusione fino a quattro anni.
56. All’epoca dei fatti l’articolo 320 del codice penale penalizzava la deliberata inattuazione o elusione dell’esecuzione di una sentenza giudiziaria qualora essa fosse commessa dopo l’applicazione di una sanzione amministrativa. Il reato era punito con una multa compresa tra 550 e 650 unità convenzionali, o con la condanna ai lavori socialmente utili per una durata compresa tra 150 e 200, o ancora con la reclusione della durata di due anni. Una modificazione del codice penale, adottata il 16 settembre 2016, penalizzava esplicitamente, ai sensi dell’articolo 320/1, l’inosservanza degli ordini giudiziari di protezione delle vittime di violenza domestica. Il reato era punito con la condanna ai lavori socialmente utili per una durata compresa tra 160 e 200 ore o con la reclusione fino a tre anni.
STRUMENTI INTERNAZIONALI57. Le parti pertinenti delle osservazioni conclusive del Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne delle Nazioni Unite (CEDAW) relative al quarto e quinto rapporto combinati della Repubblica di Moldova, UN Doc. CEDAW/C/MDA/CO/4-5, 29 ottobre 2013, recitano:
Violenza contro le donne
“19. Pur accogliendo favorevolmente l’adozione nel 2008 della legge n.45-XVI sulla prevenzione e il contrasto alla violenza domestica, che ha introdotto nuove misure di tutela, nonché la modificazione del codice penale del 2010 che ha penalizzato la violenza domestica e lo stupro coniugale, il Comitato esprime nuovamente la sua profonda preoccupazione per l’elevata incidenza della violenza domestica anche nei confronti di donne di età avanzata, che si accompagna all’assenza di dati esaurienti sulle dimensioni e le forme assunte da tale fenomeno. Il Comitato esprime inoltre preoccupazione relativamente:
(a) all’incoerente applicazione da parte dei tribunali, delle procure e della polizia delle leggi finalizzate al contrasto della violenza domestica che compromette la fiducia delle donne nel sistema giudiziario, e all’ignoranza dei rimedi giudiziari esistenti diffusa tra le donne;
(b) alla mancanza di attenzione da parte della polizia e delle procure alle lesioni di lieve entità e al fatto che spesso occorrano ripetuti atti di violenza affinché sia avviata un’indagine penale, e alla riluttanza della polizia a intervenire nei casi di violenza domestica all’interno della comunità rom;
(c) all’inefficacia degli ordini di protezione nei confronti dei presunti autori, che o non sono emessi dai tribunali o lo sono tardivamente; alla mancata applicazione di tali ordini da parte della polizia; all’insufficienza dei servizi, compresi i centri di accoglienza, dell’assistenza alle vittime nelle aree rurali e nella Transnistria, e all’esclusione delle vittime di violenza di genere dal sistema di gratuito patrocinio dello Stato.”
58. Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) del Consiglio d’Europa nel suo rapporto di base di valutazione delle misure legislative o di altro tipo che applicano le disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) nella Repubblica di Moldova, GREVIO/Inf(2023)26, pubblicato il 14 novembre 2023, per quanto pertinente, ha affermato:
“94. Uno di tali programmi [finalizzato alla riduzione dei comportamenti violenti degli autori condannati per violenza domestica] è stato elaborato sulla base del modello DULUTH adattandolo al contesto moldovo. Nel periodo 2020-2021, 57 autori di violenza domestica hanno seguito il programma. Esso adotta un approccio cognitivo-comportamentale basato sul genere alla consulenza psicologica e all’educazione degli autori di violenza relativamente allo sviluppo di abilità alternative finalizzate a evitare comportamenti violenti.
95. (...) Ciononostante, le risorse dei servizi disponibili sono considerate insufficienti a soddisfare le necessità. Inoltre non sono previste misure specifiche per valutare l’impatto dei programmi su il comportamento dell’autore di violenza e/o sulla sicurezza della vittima (...).
98. Il GREVIO incoraggia vivamente le autorità della Repubblica di Moldova a:
(...) b. incrementare il numero di programmi destinati agli autori di violenza domestica e a renderli più accessibili in tutto il paese (...);
c. incentivare la frequenza di programmi obbligatori e volontari da parte degli autori di violenza assicurando una più coerente applicazione degli esistenti meccanismi di segnalazione e promuovendo il dialogo tra programmi per gli autori di violenza e procedimenti penali e altre procedure, dando al contempo priorità alla sicurezza delle vittime e al loro accesso alla giustizia (...)
138. Esistono sette istituzioni pubbliche che offrono servizi di accoglienza alle vittime di violenza domestica e di tratta e alle madri single che necessitano di un alloggio di emergenza. Secondo le informazioni comunicate dalle autorità si stima che i centri di accoglienza statali abbiano in totale 182 letti, di cui 57 gratuiti, in cui le vittime possono restare fino a tre mesi, prorogabili a sei. Esistono inoltre 12 centri di accoglienza gestiti da organizzazioni non governative, che però non ricevono fondi a sufficienza per offrire assistenza specialistica alle donne vittime di violenza di genere e fanno affidamento perlopiù su donatori privati e contributi internazionali per sostenere le vittime di violenza.
184. Il GREVIO accoglie con favore l’inserimento della violenza psicologica nel reato di violenza domestica di cui all’articolo 201/1 del codice penale la cui formulazione definisce un quadro di abusi reiterati e protratti, penalizzando la condotta che provoca “isolamento o intimidazione per imporre la propria volontà o acquisire il controllo della vittima”. Accoglie inoltre con favore l’inserimento della violenza psicologica nella definizione di violenza domestica di cui all’articolo 2 della legge sulla prevenzione e il contrasto alla violenza familiare. (...)
186. Il GREVIO osserva che è difficile accertare se la violenza psicologica in tutte le sue manifestazioni sia perseguita e punita come impone la convenzione. Secondo uno studio nazionale sull’incidenza della violenza domestica nei confronti delle donne condotto dall’Istituto nazionale di statistica nel 2010, il 57,1% di donne moldove ha subito violenza psicologica nel corso della propria vita. Secondo uno studio sulla violenza nei confronti delle donne condotto dall’OSCE, la forma più diffusa di violenza esercitata dal partner è la violenza psicologica, menzionata dal 71% delle persone intervistate. Lo studio ha rivelato che nella Repubblica di Moldova la violenza psicologica è una forma ampiamente diffusa di violenza da parte del partner, che le donne subiscono dal partner attuale o hanno subito dal precedente. In mancanza di dati sull’attuazione delle pertinenti fattispecie, il GREVIO teme che tale predominante forma di violenza non sia riconosciuta dal sistema della giustizia penale moldovo. Tale timore è confermato dalle informazioni fornite dall’Avvocato del popolo della Repubblica di Moldova che indicano che pochissime cause penali sfociano in condanne per violenza psicologica.
187. Il GREVIO incoraggia vivamente le autorità della Repubblica di Moldova a:
a. sensibilizzare, anche attraverso la formazione, i giudici, le forze dell’ordine e i professionisti del diritto sulla natura di genere e le conseguenze della violenza psicologica, che è una delle forme predominanti di violenza nei confronti delle donne nella Repubblica di Moldova, e a riesaminare l’applicazione da parte dei giudici delle esistenti fattispecie penali relative alla violenza psicologica in modo da garantire che le disposizioni pertinenti siano utilizzate con efficacia per indagare, perseguire e punire tutte le sue manifestazioni, comprese quelle digitali. (...)
191. (...) Il GREVIO accoglie con favore la penalizzazione della violenza domestica da parte della legislazione penale moldova, ma osserva tuttavia che la concomitante qualificazione della violenza domestica come violazione solleva diversi problemi.
192. Il GREVIO osserva che particolari preoccupazioni sono state espresse dalle ONG per i diritti delle donne [secondo le quali], da quando è stata introdotta la disposizione sulla violenza domestica nel codice delle violazioni, il numero di cause penali instaurate si è dimezzato rispetto agli anni precedenti, mentre il numero di violazioni è raddoppiato.
Il GREVIO desidera richiamare l’attenzione sulle difficoltà che sorgono dalla coesistenza di due fattispecie di violenza domestica. In primo luogo non sembrano esservi criteri uniformi applicati con coerenza per distinguere la violazione dal reato di violenza domestica. Lasciare la qualificazione giuridica dell’atto al medico basandola esclusivamente sulla gravità della lesione personale può, in assenza di indicazioni chiare, comportare che gravi casi di violenza fisica siano trattati come violazioni e che, a loro volta, casi di violenza psicologica restino impuniti nonostante essi siano espressamente penalizzati dall’articolo 201/1 del codice penale.
193. In secondo luogo, la disparità delle sanzioni previste dalle due leggi solleva interrogativi sull’effettività di tali regimi sanzionatori paralleli (...) Il GREVIO esprime pertanto perplessità in ordine a questa discrepanza e osserva che le sanzioni previste per le violazioni dovrebbero rispecchiare più adeguatamente la gravità degli atti in questione. (...)
195. Il GREVIO esorta le autorità della Repubblica di Moldova a garantire, attraverso tutti i mezzi disponibili quali protocolli, formazione professionale e modifiche legislative, una più chiara distinzione operativa tra violazione e reato di violenza domestica. Il GREVIO esorta inoltre le autorità della Repubblica di Moldova a prevedere sanzioni più dissuasive per la violenza domestica qualificata come violazione. (...)
223. Il GREVIO incoraggia vivamente le autorità della Repubblica di Moldova ad adottare misure idonee per assicurare, attraverso la formazioni e adeguate direttive, che i tribunali prendano in considerazione ed applichino in pratica tutte le circostanze elencate nell’articolo 46 della Convenzione di Istanbul quali circostanze aggravanti dei reati di violenza domestica nei confronti delle donne, e ad adottare misure legislative che prevedano espressamente la commissione di un reato contro l’ex o l’attuale coniuge o partner, i familiari e le persone conviventi con la vittima quale circostanza aggravante dei reati di violenza contro le donne. (...)
235. Secondo le informazioni in possesso del GREVIO, gli episodi di violenza domestica vengono individuati principalmente attraverso il numero telefonico unico di emergenza 112. Nei casi di violenza domestica è prassi comune che intervengano due agenti di cui preferibilmente, se possibile, almeno uno donna. Di solito un’agente parla con la vittima in una stanza, mentre l’altro rimane con il presunto autore della violenza in un’altra. Anche il questionario di valutazione del rischio compilato dagli agenti in loco consente alla polizia di acquisire prove importanti. (...)
236. Tuttavia, secondo informazioni provenienti da fonti della società civile, nel 2020 sussisteva una differenza significativa tra il numero di richieste di assistenza alla polizia per episodi di violenza domestica – 12.970 – e il numero di casi confermati, 2.453. Segue che l’81% delle segnalazioni non è stato confermato. Tale constatazione corrobora le affermazioni delle organizzazioni per i diritti delle donne e delle ONG secondo le quali la polizia si reca a parlare con le parti ma non adotta misure incisive. Analogamente, sotto il profilo della prevenzione, sebbene la polizia collabori con gli assistenti sociali, sembra che gran parte di tali interventi consista nel parlare con l’autore della violenza e con la vittima, piuttosto che nell’adottare misure sostenute da sanzioni. La causa profonda di questa stridente differenza è da ricercarsi nella mentalità culturale che permea tanto la polizia quanto la società in generale.
237. Le organizzazioni delle donne e le ONG hanno spiegato che le denunce, le indagini e le azioni penali sono ancora fortemente ostacolate da stereotipi e pregiudizi in un paese che resta patriarcale. Tra questi, l’opinione generalizzata che le donne dovrebbero sopportare la violenza, che sono inferiori agli uomini, che saranno giudicate se denunciano la violenza che subiscono; e spesso tali opinioni sono interiorizzate dalle donne stesse. Tra le particolari criticità menzionate, la vittimizzazione, le molestie e la ritraumatizzazione ad opera della polizia. Inoltre esperti in materia hanno segnalato al GREVIO che anche gli agenti di polizia con una buona formazione non sono consapevoli del fatto che la pressione sociale può costituire un ostacolo alla denuncia, che può spingere le donne a ritirare le loro accuse. (...)
239. Quanto al danno psicologico il GREVIO è stato informato del fatto che esso, particolarmente nelle aree rurali, non è percepito come una forma di danno e di conseguenza non è preso sul serio. (...)
244. Il GREVIO è stato informato dalle organizzazioni delle donne e dalle ONG che spesso la polizia qualifica i casi di violenza domestica ai sensi del codice delle violazioni invece che del codice penale. Uno dei motivi di questa scelta è un apparente eccessivo affidarsi alle prove medico-forensi per accertare gli elementi del reato. Il GREVIO osserva con preoccupazione che non sembra che la violenza psicologica sia adeguatamente riconosciuta o penalizzata. Per contestare la qualificazione di violazione, le vittime devono presentare istanza in tribunale e pagare l’imposta di bollo, il che richiede conoscenza del sistema giudiziario penale e mezzi finanziari. Conseguentemente i casi di violenza domestica non sono trattati con la serietà dovuta, le sanzioni non sono sufficientemente dissuasive e l’accesso delle donne alla giustizia è ostacolato. Il GREVIO sottolinea che ciò può condurre a trascurare dinamiche di violenza domestica che così peggiorano nel tempo. (...)
250. (...) Un rapporto ha inoltre indicato che sebbene un imputato su cinque sia stato condannato in precedenza per violenza domestica, ciò si è dimostrato inefficace ai fini della deterrenza dalla commissione di ulteriori violenze contro le donne. Il rapporto osserva che nessuno di tali condannati è stato obbligato a partecipare a un programma di messa alla prova per la riduzione dei comportamenti violenti. Sono state sollevate inoltre perplessità in ordine all’entità delle pene che sono insufficienti a dissuadere gli autori dal ricorrere di nuovo alla violenza in futuro. Le ONG e le organizzazioni delle donne ritengono che esista la tendenza a lasciare le cause per violenza contro le donne pendenti dinanzi agli organi della giustizia penale per anni. (...)
255. Il GREVIO incoraggia vivamente le autorità della Repubblica di Moldova a individuare tempestivamente e affrontare tutti i fattori che contribuiscono all’inadeguata penalizzazione della violenza domestica, vuoi perché il comportamento illecito non è considerato sufficientemente grave da giustificare l’azione penale, vuoi perché la condanna inflitta non è un deterrente sufficiente e/o non impone la partecipazione a un programma finalizzato alla riduzione della recidiva. (...)
257. La preoccupazione per la sicurezza della vittima deve essere al centro di tutti gli interventi riguardanti tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul. L’articolo 51 introduce così l’obbligo di garantire che tutte le autorità competenti, non soltanto le forze dell’ordine, valutino in modo efficace e mettano a punto, caso per caso, un piano per gestire i rischi alla sicurezza della vittima, seguendo procedure standardizzate e collaborando reciprocamente. (...)
259. Le linee-guida metodologiche dell’Ispettorato generale di polizia sugli interventi nei casi di violenza domestica forniscono indicazioni circa le modalità per compiere la valutazione del rischio. Il GREVIO valuta positivamente l’aggiornamento del 2023 di tali linee-guida mirante a una migliore conformità ai criteri della Convenzione di Istanbul in materia di valutazione del rischio. (...) Le ONG e le organizzazioni delle donne hanno riferito al GREVIO che sebbene il formulario sia stato accolto positivamente, esso non è sufficientemente utilizzato nella pratica; benché la polizia intervenga quando si verifica un episodio, la successiva fase della gestione del rischio non è adeguata.
260. Un’analisi delle condanne effettuata ai fini dello studio analitico nazionale dei femminicidi mostra che soltanto 21 dei 50 imputati erano stati schedati dalla polizia come autori di violenza domestica, e soltanto in due casi era stato applicato un ordine di protezione. Analogamente, erano state applicate ordinanze restrittive urgenti soltanto nei confronti di due autori di violenza domestica. Ciò indica che il rischio di violenza contro le donne non viene correttamente identificato e che il rischio di danno è sottostimato, il processo di valutazione e gestione del rischio non serve pertanto ai suoi scopi.
261. (...) Il GREVIO (...) sottolinea che un’adeguata valutazione e gestione del rischio può salvare vite e dovrebbe pertanto essere parte integrante della risposta delle autorità nei casi di violenza domestica contemplati dalla Convenzione di Istanbul. (...)
276. (...) Il GREVIO prende atto dei tentativi compiuti per migliorare l’utilizzo degli ordini di protezione e del fatto che in caso di violazione si adottano provvedimenti. Permane tuttavia la preoccupazione per il fatto che in caso di violazione dell’ordine di protezione, i giudici solitamente condannano allo svolgimento di alcune ore non retribuite di lavori socialmente utili, una sanzione che non appare sufficiente a prevenire la recidiva [grassetto nell’originale].”
IN DIRITTO
la richiesta del governo di cancellazione del ricorso DAL RUOLO ai sensi dell’articolo 37 § 1 della convenzione59. In data 27 ottobre 2022 è pervenuta alla Corte una dichiarazione unilaterale del Governo che chiedeva la cancellazione del ricorso dal ruolo ai sensi dell’articolo 37 § 1 della Convenzione.
60. Il ricorrente ha dissentito dai termini della dichiarazione unilaterale.
61. Può essere opportuno in alcune circostanze cancellare dal ruolo un ricorso, o una sua parte, ai sensi dell’articolo 37 § 1 della Convenzione, sulla base di una dichiarazione unilaterale del Governo convenuto anche nel caso in cui il ricorrente auspichi la prosecuzione dell’esame della causa. Se ciò sia opportuno in una determinata causa dipende dal fatto che la dichiarazione unilaterale offra una base sufficiente per concludere che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione non impone alla Corte di proseguire l’esame della causa (articolo 37 § 1 in fine; si veda, tra altri precedenti, Tahsin Acar c. Turchia (questione preliminare) [GC], n. 26307/95, § 75, CEDU 2003-VI). Tra i fattori pertinenti sotto questo profilo vi sono la natura delle doglianze formulate, se le questioni sollevate siano paragonabili a questioni già determinate dalla Corte in cause precedenti, la natura e la portata di eventuali provvedimenti adottati dal Governo convenuto nel quadro dell’esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Corte in tali cause precedenti e l’impatto di tali provvedimenti sulla causa in questione (ibid., § 76).
62. Il presente ricorso solleva gravi questioni di carenze sistemiche che non sono già state determinate dalla Corte nelle cause precedenti sotto il profilo degli obblighi positivi dello Stato rispetto alla violenza domestica (si vedano 101-106 infra). La Corte ritiene pertanto che la dichiarazione unilaterale presentata dal Governo non offra una base sufficiente per concludere che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione non impone alla Corte di proseguire l’esame della causa (articolo 37 § 1 in fine). La Corte rigetta pertanto la richiesta del Governo di cancellare il ricorso dal ruolo e di conseguenza proseguirà il suo esame della ricevibilità e del merito della causa.
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA CONVENZIONE63. Il ricorrente ha lamentato che le autorità moldove non avevano prevenuto la violenza domestica nei confronti di sua sorella, T., né l’avevano protetta da tale violenza che era culminata nel suo suicidio, non avevano nemmeno svolto un’indagine effettiva sulle circostanze della violenza che aveva condotto al suo decesso. Ha invocato gli articoli 2, 3, 6 e 8 della Convenzione.
64. Tenuto conto delle circostanze lamentate dal ricorrente e del modo in cui erano formulate le sue doglianze, la Corte, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa, le esaminerà ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione (per un approccio analogo, si vedano Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo [GC], n. 56080/13, § 145, 19 dicembre 2017; Talpis c. Italia, n. 41237/14, § 77, 2 marzo 2017 con ulteriori riferimenti). Le parti pertinenti di tali disposizioni recitano:
Articolo 2
“1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge (...)”.
Articolo 3
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”
65. La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
Le osservazioni delle parti Il ricorrente66. Il ricorrente ha osservato che la polizia era a conoscenza del comportamento violento del marito di T. almeno da novembre 2013, quando ella aveva denunciato un episodio di violenza che le aveva provocato ecchimosi di 5,5x3,7 cm sul volto, come confermato dal referto medico del 22 novembre 2013. Malgrado le frequenti chiamate alla polizia e gli ordini di protezione, T. aveva continuato a subire diverse forme di violenza per mano di I.C., in violazione degli ordini di protezione, anche dopo il loro divorzio. I.C. non era mai stato adeguatamente punito per il suo comportamento violento che aveva condotto T. al suicidio. Il ricorrente ha comunicato inoltre che anche il figlio di T. nel frattempo aveva commesso suicidio.
67. Il ricorrente ha affermato che T. non aveva ricevuto assistenza e protezione adeguate. In particolare, il tribunale quando, in data 8 agosto 2016, aveva negato a T. l’ordine di protezione, aveva citato l’assenza di altri episodi di violenza, trascurando così di effettuare un’adeguata valutazione del rischio di esito letale e di possibile reiterazione della violenza. Ha sostenuto che il ripetersi della violenza fisica comportasse di per sé un aumento del rischio di esito letale. Il ricorrente non ha negato che T. aveva rifiutato l’offerta di collocamento in un centro di accoglienza, osservando che T. già viveva separata da I.C. e che la legge n. 45 prevedeva che fosse l’autore della violenza a dover lasciare la residenza comune, non la vittima.
68. Il ricorrente ha asserito che i numerosi ordini di protezione e le indagini penali si erano dimostrati inefficaci a proteggere la vita di T. Erano state effettivamente avviate indagini penali ma nessuna di esse aveva dato luogo a una punizione effettiva, perché erano state archiviate per motivi procedurali. I.C. non era mai stato realmente punito per le violenze commesse o per la violazione degli ordini di protezione. Tale situazione di impunità non aveva fatto che consentire ulteriori episodi di violenza domestica che avevano portato al suicidio di T.
69. Il ricorrente ha evidenziato diversi vizi nelle modalità di applicazione del diritto interno al caso di T. In particolare ha rilevato l’incongruente interpretazione della violenza domestica come violenza commessa dall’ex coniuge. In ordine al requisito di legge che prevede che le lesioni riportate debbano essere di entità “minore” affinché un atto di violenza domestica sia qualificato come reato, il ricorrente ha osservato che tale disposizione e la sua interpretazione non hanno tenuto conto della storia di violenza domestica contrassegnata da ripetuti atti di violenza che davano luogo a lesioni di lieve entità, e della violenza psicologica che aveva raggiunto un livello sufficientemente grave da indurre T., e successivamente suo figlio, al suicidio.
70. In ordine all’indagine penale svolta sul suicidio di T. e in particolare alla sua archiviazione per mancanza di prove che I.C. avesse istigato T. a uccidersi, il ricorrente ha osservato che le autorità avevano la responsabilità di agire d’ufficio e svolgere un’indagine effettiva. Il ricorrente non aveva impugnato la decisione del 9 luglio 2018 della procura non perché ne condividesse le conclusioni, ma perché non credeva più che le autorità avrebbero accertato la verità.
Il Governo71. Il Governo ha osservato che gli obblighi positivi di cui all’articolo 2 della Convenzione non imponevano alle autorità di adottare misure operative in ogni circostanza di presunto rischio per la vita al fine di impedire che esso si concretizzi, diversamente l’onere sarebbe impossibile e sproporzionato. A tale proposito il Governo ha osservato che le autorità, prima dell’adozione dell’ordine di protezione del 26 settembre 2014, non erano a conoscenza del comportamento violento di I.C. nei confronti di T. Una volta informate, le autorità avevano adottato ogni misura ragionevole per fornire protezione dalla violenza ed impedire la sua reiterazione, emettendo diversi ordini di protezione e facendo monitorare la situazione dalla polizia e dai servizi sociali. Ha osservato in particolare che i servizi sociali avevano offerto a T. una collocazione in un centro di accoglienza, ma ella l’aveva rifiutata.
72. Il Governo ha osservato che le autorità avevano risposto con prontezza a tutte le denunce e alle violazioni degli ordini di protezione, ed erano stati avviati procedimenti amministrativi e penali nei confronti di I.C. con le accuse di violenza domestica e inosservanza di una decisione del tribunale. Nel corso del procedimento penale I.C. era stato posto in custodia cautelare e successivamente agli arresti domiciliari. Il Governo ha sostenuto che le autorità avevano dato prova di particolare diligenza e avevano tenuto conto del contesto di violenza domestica, ma che la valutazione del rischio non aveva mostrato un rischio reale e immediato di esito letale per T.
73. Il Governo ha osservato anche che l’esito dei procedimenti nei confronti di I.C. era rigorosamente conforme allo stato della legislazione vigente all’epoca dei fatti. Ha sottolineato l’impegno dello Stato ad adottare tutte le misure necessarie per affrontare il fenomeno della violenza domestica a livello interno, e il fatto che la ratifica e l’entrata in vigore il 1o maggio 2022 della Convenzione di Istanbul avevano rappresentato un passo importante per migliorare il quadro giuridico.
74. In ordine all’indagine per istigazione al suicidio, il Governo ha preso atto della decisione della procura, in assenza di prove della commissione di un reato, di archiviare l’indagine il 9 luglio 2018. Ha osservato che l’indagine era stata approfondita e si era basata sulle dichiarazioni di quattro persone informate sui fatti, che avevano dichiarato che la notte del 22 agosto 2016 T. non aveva subito alcuna aggressione fisica ma era sotto l’effetto dell’alcol. Per tale motivo la procura aveva correttamente concluso che la caduta poteva essere stata accidentale. Il Governo ha interpretato la mancata impugnazione del ricorrente come segno della sua condivisione delle conclusioni della procura. Ad ogni modo, a questo punto, non si potevano formulare ipotesi sull’esito di tale impugnazione.
75. Il Governo ha sostenuto che le autorità interne avevano adempiuto al proprio obbligo positivo, svolgendo indagini effettive sulle circostanze dell’accaduto e rispondendo adeguatamente a tutte le denunce e le richieste formulate da T.
La valutazione della Corte76. La Corte osserva anzitutto che la presente causa concerne un quadro di violenza domestica documentato dalle autorità per oltre due anni prima che si verificasse il decesso di T. a seguito di quello che le autorità hanno concluso poteva essere stato un incidente. La Corte osserva che è pacifico l’obbligo ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di indagare sulle circostanze sospette del decesso di T. (Iorga c. Moldova, n. 12219/05, § 26, 23 marzo 2010) e che il quadro di violenza descritto rientra nel campo di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione (si veda il paragrafo 99 infra).
77. La Corte illustrerà i principi generali che regolano i suddetti obblighi e valuterà poi l’applicazione di tali principi al caso di specie.
Principi generali78. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che le vittime di violenza domestica hanno diritto alla protezione dello Stato sotto forma di deterrenza efficace contro tali gravi violazioni dell’integrità personale (si veda Opuz c. Turchia, n. 33401/02, § 159, CEDU 2009). Gli obblighi positivi delle autorità ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione comprendono, in primo luogo, l’obbligo di predisporre e applicare nella pratica un quadro legislativo e regolatorio di tutela; in secondo luogo, in particolari circostanze ben definite, l’obbligo di adottare misure operative per proteggere persone specifiche dal rischio di maltrattamenti contrari a tale disposizione; e in terzo luogo, l’obbligo di svolgere indagini effettive sulle affermazioni sostenibili di aver subito tali trattamenti (si vedano Volodina c. Russia, n. 41261/17, §77, 9 luglio 2019; X e altri c. Bulgaria [GC], n. 22457/16, § 178, 2 febbraio 2021; e Kurt, sopra citata, § 165, con ulteriori riferimenti).
79. La portata e il contenuto di tali obblighi nel contesto della violenza domestica sono stati chiariti nella sentenza Kurt (sopra citata, §§ 157-89 e190), e più di recente riassunti nella sentenza Y e altri c. Bulgaria (n. 9077/18, § 89, 22 marzo 2022) come segue:
(a) le autorità devono rispondere immediatamente alle denunce di violenza domestica;
(b) quando vengono a conoscenza di tali denunce le autorità debbono verificare se sussista un rischio reale e immediato per la vita della vittima o vittime identificate della violenza domestica, effettuando una valutazione autonoma, proattiva e approfondita del rischio di esito letale. Devono valutare, tenendo adeguatamente conto del contesto specifico della violenza domestica, quanto sia reale e immediato il rischio;
(c) se la valutazione del rischio rivela l’esistenza di un rischio reale e immediato per la vita le autorità devono adottare misure operative preventive e protettive per scongiurate tale rischio. Tali misure devono essere adeguate e proporzionate al grado di rischio accertato.
80. Nella sentenza De Giorgi c. Italia, la Corte ha espressamente deciso di applicare gli stessi obblighi positivi nel contesto dell’esame degli obblighi positivi ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione e relativamente all’obbligo di adottare misure ragionevoli per scongiurare il rischio reale e immediato di violenza ricorrente (n. 23735/19, § 70, 16 giugno 2022).
81. La Corte ribadisce ancora che l’obbligo di svolgere un’indagine effettiva su tutti gli atti di violenza domestica costituisce un elemento essenziale degli obblighi dello Stato ai sensi degli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione (si veda il precedente recente Tunikova e altri c. Russia, nn. 55974/16 e altri 3, § 114, 14 dicembre 2021). La Corte ha citato i seguenti elementi relativi alle indagini in un contesto di violenza domestica (si vedano, tra gli esempi recenti, Gaidukevich c. Georgia, n. 38650/18, § 58, 15 giugno 2023, e Luca c. Repubblica di Moldova, n. 55351/17, § 75, 17 ottobre 2023, entrambe con ulteriori riferimenti):
(a) l’indagine deve essere tempestiva e approfondita ed evitare ritardi non necessari;
(b) le autorità devono adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi le prove dell’episodio, comprese quelle forensi;
(c) è necessaria una particolare diligenza nel trattare i casi di violenza domestica e occorre tenere conto della specifica natura di tale violenza nel corso del procedimento interno;
(d) L’obbligo di indagine dello Stato non è soddisfatto se la tutela accordata dal diritto interno esiste soltanto in teoria; essa deve anche, soprattutto, operare efficacemente nella pratica;
(e) le autorità giudiziarie interne non devono in nessun caso essere disposte a lasciare impunite le sofferenze fisiche e psicologiche inflitte.
Applicazione di tali principi alle circostanze della causa82. La Corte osserva che la doglianza del ricorrente concerne l’assenza di una risposta adeguata delle autorità ai continui abusi subiti da T. e il fatto che l’assenza di una risposta adeguata avesse creato un clima favorevole alla reiterazione delle violenze culminato nel decesso di quest’ultima. La Corte esaminerà gli elementi fattuali di ciascun aspetto della doglianza e ritiene opportuno esaminare in primo luogo se le autorità abbiano svolto indagini adeguate in merito alle doglianze del ricorrente.
Obblighi procedurali83. I fatti della causa concernono due insiemi complessivi di procedimenti nei confronti di I.C.: il primo riguarda la violenza domestica e comprende i procedimenti relativi agli ordini di protezione, i procedimenti amministrativi e penali relativi alle accuse di violenza domestica, lesioni personali e violazione degli ordini di protezione, il secondo riguarda il decesso di T.
L’articolo 3 della Convenzione84. Per quanto riguarda in particolare la violenza domestica nell’arco di due anni sono stati documentati almeno sette episodi di percosse di I.T. ai danni di T., sono stati chiesti sette ordini di protezione nei confronti di I.T. e sei ne sono stati concessi, e alla polizia, malgrado l’adozione degli ordini di protezione, sono stati denunciati reiterati atti persecutori, molestie e lesioni. Almeno in un caso è stato instaurato un procedimento amministrativo per lesioni di lieve entità, e in almeno tre occasioni sono stati istituiti procedimenti per violazione degli ordini di protezione. È stato instaurato un procedimento penale con l’accusa di violenza domestica relativa a violenze psicologiche e a tre aggressioni fisiche (una a settembre 2014 e due ad aprile 2015) e con l’accusa di violazione di uno (il primo, in data 26 settembre 2014) dei cinque ordini di protezione emessi.
85. A seguito di tali procedimenti e delle denunce di violenza domestica in due occasioni a I.C. è stata inflitta una sanzione amministrativa di EUR 50 per violazione dell’ordine di protezione e egli ha ricevuto due ammonimenti formali da parte della polizia. Nonostante i fatti fossero pacifici, tutti gli altri procedimenti sono stati alla fine archiviati e I.C. non è mai stato condannato e punito per alcuna imputazione. Al contempo I.C. è stato condannato a versare al ricorrente un risarcimento del danno non patrimoniale pari a EUR 2.400.
86. La Corte prende nota delle osservazioni del Governo a proposito dei molteplici procedimenti avviati dalle autorità in risposta alle denunce di T. Anche se dopo gli episodi in questione sono stati certamente instaurati con prontezza molti procedimenti, la Corte non è persuasa della loro effettività, visto che in pratica non ne è conseguita una migliore tutela per T. o un’attribuzione di responsabilità nei confronti di I.C.
87. La Corte ritiene che le autorità non abbiano mai compiuto un serio tentativo di formarsi una visione generale del caso di T. nel suo insieme, come esige questo tipo di contesto. La Corte osserva che non sono state condotte indagini sulle violenze psicologiche o sulle aggressioni fisiche verificatesi a
novembre 2013 e a giugno e novembre 2015 o sulle violazioni degli ordini di protezione, a parte quello del 26 settembre 2014. Inoltre le indagini non hanno incluso alcuna analisi delle varie manifestazioni di violenza, come l’asserita violenza psicologica, gli atti persecutori e le molestie denunciate da T. alla polizia in molteplici occasioni. Gli atti di violenza domestica non dovrebbero mai essere considerati isolatamente bensì come un’unica condotta o una serie di episodi collegati (si veda Luca, sopra citata, § 78 con ulteriori riferimenti).
88. La successiva archiviazione del procedimento penale è stata determinata dalla sfortunata convergenza di tre fattori: la mancata considerazione di manifestazioni di violenza diverse dalle lesioni personali di una certa gravità, l’intervento di una legge più mite e la decorrenza del termine di prescrizione (si veda il paragrafo 46 supra).
89. Per tali motivi la Corte conclude che vi è stata violazione procedurale dell’articolo 3 della Convenzione.
L’articolo 2 della Convenzione90. Le indagini sulle circostanze del decesso di T. sono state altrettanto carenti. La Corte osserva che la caduta di T. dal quinto piano e il suo decesso a seguito delle lesioni riportate si sono verificate in un contesto di violenza domestica ricorrente in atto da almeno due anni e di indagini ineffettive. Le indagini nei confronti di I.C. con l’accusa di istigazione al suicidio sono state avviate tempestivamente ma sono state archiviate quasi due anni dopo concludendo che il decesso di T. era probabilmente stato accidentale.
91. Nonostante il ben noto contesto di violenza domestica, l’indagine è stata aperta ai sensi dell’articolo 150 del codice penale (istigazione al suicidio) - che era certamente meno adeguato alle circostanze della situazione - invece che ai sensi delle disposizioni del codice penale che penalizzavano la violenza domestica culminante nel suicidio (articolo 201/1 (3) del codice penale; si vedano i paragrafi 51, 52 e 55 supra). Tuttavia, sebbene gli elementi del reato di cui all’articolo 150 del codice penale richiedessero una valutazione di eventuali umiliazioni sistematiche che avrebbero potuto istigare T. al suicidio e le persone informate sui fatti ascoltate avessero testimoniato l’esistenza di un contesto di violenza domestica, le indagini hanno fatto riferimento soltanto ai fatti accaduti il 22 agosto 2016 concludendo che quel giorno I.C. non aveva fatto nulla per istigare T. al suicidio. La procura si è basata su testimonianze de relato secondo le quali mentre era in ospedale T. non aveva memoria dell’accaduto, ma non risulta che l’abbia mai sentita direttamente sebbene ella sia deceduta per le ferite più di un mese dopo l’avvio delle indagini. La procura ha sottolineato la presunta assunzione di alcol da parte della vittima citata nella cartella clinica. Tuttavia i tribunali avevano precedentemente citato informazioni provenienti dalla medesima cartella clinica per trarre la conclusione opposta quando avevano emesso l’ordine di protezione del 27 agosto 2016 (si veda il paragrafo 32 supra). Il Governo non ha presentato alla Corte una copia della cartella clinica e non ha fornito spiegazioni per la discrepanza tra le conclusioni della procura e quelle del tribunale.
92. A tale riguardo, la Corte è rimasta colpita dalla prontezza degli organi inquirenti ad accettare, senza adeguatamente considerare nessun’altra versione, la conclusione che il decesso di T. era la conseguenza di una caduta accidentale. La storia di violenza domestica protrattasi per un lungo periodo di tempo che presentava le caratteristiche di una forma di violenza di genere avrebbe dovuto spingere le autorità ad applicare una particolare diligenza nel mettere in atto le misure investigative. In particolare avrebbero considerare la possibilità che si trattasse di un potenziale caso di omicidio motivato dal genere. A tale ultimo proposito la Corte osserva che ogniqualvolta vi sia il sospetto che un incidente o un decesso possa essere motivato dal genere, è particolarmente importante che le indagini siano condotte con il massimo impegno (si veda Gaidukevich, sopra citata, § 66 e i precedenti ivi citati).
93. La Corte prende nota delle osservazioni del Governo in ordine alla mancata impugnazione da parte del ricorrente della decisione della procura in data 9 luglio 2018 di archiviare il procedimento relativo all’accusa di istigazione al suicidio e all’inappropriatezza di qualsiasi ipotesi circa l’esito di tale procedimento si vi fosse stata impugnazione. Al contempo osserva che il Governo non ha sollevato l’eccezione preliminare di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.
94. In tale contesto la Corte ribadisce che nei casi di decesso o lesioni pericolose per la vita verificatisi in circostanze che possono dare luogo alla responsabilità dello Stato, le autorità, una volta venute a conoscenza del fatto, devono agire di ufficio. Non possono lasciare ai congiunti la responsabilità di sporgere denuncia formale o di accollarsi lo svolgimento di procedure investigative (si vedano, per esempio, Branko Tomašić e altri c. Croazia, n. 46598/06, § 62, 15 gennaio 2009, con ulteriori riferimenti; Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], n. 41720/13, § 164, 25 giugno 2019; e Hanan c. Germania [GC], n. 4871/16, § 201, 16 febbraio 2021). Le autorità inoltre devono compiere ogni ragionevole sforzo possibile alla luce della concreta realtà dell’attività investigativa. L’obbligo della raccolta delle prove dovrebbe applicarsi almeno fino a quando non sia chiarita la natura di eventuali responsabilità e le autorità non siano convinte dell’inesistenza di motivi per svolgere o proseguire un’indagine penale (si veda Nicolae Virgiliu Tănase, sopra citata, § 162).
95. Per tali motivi la Corte conclude che vi è stata anche una violazione procedurale dell’articolo 2 della Convenzione.
Conclusioni96. Considerato il modo in cui le autorità hanno trattato le denunce di violenza domestica di T., in particolare il mancato svolgimento di indagini effettive in merito ad accuse credibili di violenze psicologiche e, in diverse occasioni, fisiche, l’incapacità di garantire una tempestiva azione penale e la punizione dell’autore delle violenze nonché di svolgere un’indagine effettiva sulle circostanze del decesso di T., la Corte conclude che lo Stato non ha soddisfatto i suoi obblighi positivi ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione.
Obblighi sostanziali97. In assenza di un’indagine effettiva sulle circostanze del decesso della sorella del ricorrente e di altri elementi fattuali, non è possibile stabilire con certezza se tale decesso sia stato provocato da un incidente, da un suicidio o da un reato motivato dal genere. Date tali circostanze le Corte ritiene di non potere trarre conclusioni definitive ai sensi della Convenzione in ordine all’asserita responsabilità dello Stato convenuto per il decesso della sorella del ricorrente. Per tale motivo la Corte ha deciso di limitare il suo esame all’accertamento della conformità delle indagini interne ai pertinenti criteri ai sensi dell’aspetto procedurale dell’articolo 2 (si vedano, mutatis mutandis, Sakvarelidze c. Georgia, n. 40394/10, § 50, 6 febbraio 2020; M.H. e altri c. Croazia, nn. 15670/18 e 43115/18, § 165, 18 novembre 2021).
98. Conseguentemente la Corte non esaminerà la presente doglianza ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione e svolgerà l’analisi degli obblighi sostanziali dello Stato soltanto in relazione all’articolo 3 della Convenzione.
La soglia di cui all’articolo 3 della Convenzione99. La Corte, per le seguenti ragioni, ritiene che il trattamento all’origine della doglianza del ricorrente abbia raggiunto la soglia di gravità prevista affinché sia chiamato in causa l’articolo 3. I referti medici sulle condizioni di T. dopo gli episodi riportavano la presenza di numerosi ematomi sul volto, sul collo e sugli arti e concludevano che le lesioni potevano essere state procurate nel modo da lei descritto e le avevano causato dolore e sofferenze (si vedano i paragrafi 7, 17, 20 e 23 supra). Il referto psicologico attestava la sua condizione di vulnerabilità fisica ed emotiva e il fatto che aveva subito gravi intimidazioni, molestie e sofferenze (si vedano il paragrafo 14 supra e, in merito all’impatto psicologico della violenza domestica, M.G. c. Turchia, n. 646/10, § 99, 22 marzo 2016, e Luca c. la Repubblica di Moldova, n. 55351/17, § 60, 17 ottobre 2023).
100. La Corte osserva che la doglianza del ricorrente è duplice. Da un lato egli ha lamentato l’inadeguatezza del quadro giuridico che disciplina l’intervento dello Stato nei casi di denunce di violenza domestica. Dall’altro egli ha sostenuto che le autorità in pratica non avevano svolto indagini effettive sulle specifiche denunce di sua sorella e non avevano prevenuto il ripetersi degli atti di violenza contro di lei. La Corte esaminerà le due doglianze separatamente infra.
L’obbligo di istituire un quadro giuridico101. La Corte osserva che nel caso di specie l’autore della violenza domestica non è mai stato chiamato a rispondere di incontestati atti di violenza domestica, in particolare della violazione degli ordini di protezione, se si eccettua l’inflizione di due sanzioni amministrative e di due ammonimenti formali della polizia (si vedano i paragrafi 46, 50, 85 e 87 supra). Il procedimento penale è stato archiviato a seguito dell’intervento di una legge penale più mite e della decorrenza del termine di prescrizione (si veda il paragrafo 46 supra). Tuttavia, nel decidere di archiviare il procedimento penale, gli organi inquirenti non hanno tenuto conto nel procedimento interno della particolare natura della violenza domestica (si vedano i paragrafi 87 e 91 supra). Tali fatti e le osservazioni delle parti (si vedano i paragrafi 69 e 73 supra) rivelano carenze nel quadro giuridico dell’epoca in materia di perseguimento degli atti di violenza domestica ai sensi del codice penale e del codice delle violazioni amministrative e nelle modalità della sua applicazione pratica .
102. In particolare, prima delle modificazioni del 2016, la protezione dalla violenza domestica non si applicava alla situazione di T. perché i coniugi divorziati non conviventi non erano considerati “familiari” ai fini del codice penale (si vedano i paragrafi 46 e 54 supra). La Corte osserva che malgrado tale definizione lacunosa, i tribunali avevano emesso quattro ordini di protezione successivamente al divorzio di T e I.C. Dopo il 2016 la definizione di “familiare” era stata estesa ai coniugi divorziati a prescindere dalla loro sistemazione abitativa.
103. La medesima legge aveva modificato il codice delle violazioni amministrative introducendo nuove disposizioni che penalizzavano la violenza domestica qualora desse luogo soltanto a lesioni personali di lieve entità. Ciò aveva indotto il pubblico ministero nel caso di specie a riqualificare gli atti di I.C. come violazione amministrativa, ritenendo che la modificazione costituisse legge penale più mite semplicemente perché richiedeva la presenza di lesioni fisiche meno gravi, ma ignorando completamente gli elementi di violenza psicologica presenti soltanto nelle disposizioni del codice penale (si veda il paragrafo 41 supra).
104. La Corte sottolinea le conclusioni del CEDAW del 2013 relative alla Repubblica di Moldova concernenti la mancanza di attenzione da parte della polizia e delle procure verso le lesioni di lieve entità (si veda il paragrafo 57 supra) e la valutazione del 2023 del GREVIO relativa alle difficoltà che possono derivare dalla coesistenza di due fattispecie di violenza domestica in assenza di criteri uniformi di distinzione diversi dalla gravità delle lesioni personali, con il rischio che alla fine ne derivi impunità (si vedano il paragrafo 58 supra per la valutazione del GREVIO in ordine al quadro giuridico interno, e in particolare le sezioni 184-87, 192-95, 244 e 255 del suo rapporto di base). Il GREVIO ha sottolineato in particolar modo il suo timore che la violenza psicologica, nonostante la sua diffusione, sia ignorata dal sistema giudiziario penale moldovo, e che l’eccessiva dipendenza dalle prove mediche forensi comporti la mancata individuazione o penalizzazione di tale forma di violenza domestica. Il GREVIO ha sollecitato con forza le autorità della Repubblica di Moldova a individuare e affrontare tempestivamente tutti i fattori che contribuiscono a una penalizzazione inadeguata della violenza domestica, vuoi perché la condotta offensiva non è ritenuta sufficientemente grave da giustificare l’azione penale, vuoi perché la condanna inflitta non è un deterrente sufficiente e/o non prevede la partecipazione in un programma finalizzato alla riduzione della recidiva. Il GREVIO ha ugualmente segnalato la mancanza di un deterrente sufficiente contro le violazioni degli ordini di protezione che non sembrano in grado di prevenire le recidive (si vedano le sezioni 223, 250 e 276 del suo rapporto di base citato al paragrafo 58 supra).
105. Il caso di specie dimostra esattamente come tale sistema non sia riuscito ad affrontare una dinamica di violenza caratterizzata da abusi fisici prolungati nel tempo ma di debole intensità e da violenza psicologica non riconosciuta, che sono proseguiti malgrado i ripetuti ordini di protezione anche dopo che il loro autore e la vittima avevano divorziato e non condividevano più l’abitazione.
106. Tenuto conto dei suddetti elementi la Corte, pertanto, ritiene che il quadro giuridico moldovo vigente all’epoca dei fatti e le modalità della sua applicazione pratica da parte delle autorità nazionali non abbiano prevenuto efficacemente la dinamica di violenza domestica consistente in abusi psicologici e fisici che sono proseguiti tra i due ex coniugi anche dopo la fine della coabitazione. In altre parole il quadro giuridico e la sua applicazione non soddisfacevano il requisito inerente all’obbligo positivo dello Stato di istituire e applicare efficacemente una sistema di protezione dalla violenza domestica, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
L’obbligo di prevenire un rischio noto di maltrattamenti107. Per via delle denunce di T. alla polizia e delle sue richieste di misure di protezione nel caso di specie, come pure ha riconosciuto il Governo, le autorità interne erano a conoscenza delle violenze che ella aveva subito ed avevano l’obbligo di valutare il rischio di una loro reiterazione e di adottare misure di protezione adeguate e sufficienti almeno a decorrere dal 22 novembre 2013 (si veda il paragrafo 66 supra).
108. Quanto alla questione di sapere se le autorità abbiano reagito con immediatezza ai vari episodi di presunta violenza, dal fascicolo emerge che T. aveva chiamato il numero di emergenza della polizia almeno quindici volte per denunciare episodi di violenza domestica di gradi diversi di gravità. Risulta che in molte occasione la polizia fosse intervenuta immediatamente inviando una pattuglia. Il primo ordine di protezione era stato concesso il 26 settembre 2014 a seguito di una formale richiesta di T. Il 12 dicembre 2014, un mese dopo la denuncia formale sporta da T., era stata avviata un’indagine penale. Risulta che la polizia e l’autorità per la protezione dei minori avessero appoggiato le richieste di T. di ordini di protezione.
109. Benché la risposta iniziale a certi episodi appaia tempestiva, la sua efficacia è discutibile. In particolare, la presenza di pattuglie di polizia dopo le telefonate di T. e l’ammonimento formale da essa emesso sono iniziative commendevoli, ma in assenza di ulteriore documentazione è impossibile valutare gli avvenimenti successivi a tali telefonate (si veda anche la descrizione del GREVIO dell’effetto delle pattuglie di polizia su tali chiamate nelle sezioni 235-36 del suo rapporto di base citato al paragrafo 58 supra). Inoltre l’emissione di ordini di protezione, in assenza di meccanismi che ne garantissero l’esecuzione, non aveva fornito alcuna protezione effettiva (si veda il paragrafo 84 supra concernente la mancata reazione alle violazioni dei successivi ordini di protezione; si vedano altresì il riferimento del CEDAW a tale carenza nelle osservazioni del 2013 citate al paragrafo 57 supra, e le sezioni 223, 250 e 276 del rapporto di base del GREVIO citato al paragrafo 58 supra). Sebbene tutti gli ordini di protezione obbligassero I.C. a seguire un programma di consulenza psicologica per trattare il suo comportamento violento, risulta che soltanto di recente siano stati istituiti programmi per gli autori di violenza e che comunque essi siano largamente insufficienti (si vedano le sezioni 94-98 del rapporto di base del GREVIO citato al paragrafo 58 supra).
110. I ritardi nelle indagini penali, il quadro giuridico inadeguato e la sua applicazione incongruente hanno alla fine dato luogo all’impunità di I.C. (si vedano i paragrafi 84-88 supra). Tutti i successivi episodi di presunta violenza domestica sono semplicemente rimasti senza rimedio, e vi è stata una generale incapacità di affrontare la situazione nel suo insieme.
111. Dopo il rilascio di I.C. dagli arresti domiciliari il 23 marzo 2016 con la prescrizione di un periodo di prova (si veda il paragrafo 38 supra), a T., il 6 maggio 2016, era stato accordato un ordine di protezione perché I.C. l’aveva nuovamente molestata e picchiata (si vedano i paragrafi 25-26 supra). Tuttavia quando T. aveva chiesto la proroga di tale ordine, l’8 agosto 2016, il tribunale gliela aveva negata, invocando l’assenza di atti di violenza nei precedenti novanta giorni, senza considerare la situazione nel suo insieme e malgrado l’episodio dell’irruzione nell’appartamento di T. (si veda il paragrafo 29 supra).
112. La Corte prende nota delle osservazioni del Governo, non contestate dal ricorrente, che ha riferito che dopo il rilascio in prova di I.C. i servizi sociali si erano recati da T. e le avevano proposto la collocazione in un centro di accoglienza che ella aveva rifiutato perché, secondo il ricorrente, non desiderava lasciare il proprio domicilio. Il Governo non ha fornito alla Corte ulteriori particolari in merito al motivo esatto che aveva indotto i servizi sociali a intervenire e alle condizioni e alle finalità della collocazione nel centro (quanto sarebbe durata? Riguardava anche i figli?). Secondo la descrizione del GREVIO del sistema di accoglienza esistente nella Repubblica di Moldova, la capienza dei centri è limitata e la durata del soggiorno prevista è al massimo di tre mesi prorogabili a sei (si veda la sezione 138 del rapporto di base citato al paragrafo 58 supra). Per tale motivo, pur essendo apprezzabile il compimento di alcuni sforzi per aiutare T., la Corte non è convinta che un’unica generica offerta di collocamento in un centro di accoglienza possa controbilanciare i due precedenti anni di violenza documentata e lasciata impunita. Il Governo, ad eccezione della segnalazione a T. dell’ONG Centro del diritto per le donne da parte della polizia e dell’assistenza del servizio di protezione dei minori nei procedimenti per ottenere gli ordini di protezione, non ha presentato prove di ulteriore sostegno psicosociale o di interventi psicologici a favore di T. in quanto vittima di violenza domestica. Inoltre nulla indica che T. abbia usufruito del gratuito patrocinio (se vedano le raccomandazioni del CEDAW citate al paragrafo 57 supra).
113. La Corte ritiene che le autorità nazionali, non intervenendo con tempestività, diligenza e continuità in tutti gli episodi di violenza domestica, abbiano contribuito alla creazione di una situazione di impunità favorevole alla reiterazione di atti di violenza da parte di I.C. nei confronti di T, (si veda Talpis, sopra citata, § 117, con ulteriori riferimenti).
114. Quanto alla qualità della valutazione del rischio la Corte osserva che le autorità interne avevano il dovere di proteggere la sorella del ricorrente, in quanto vittima di violenza domestica, dalla minaccia reale e immediata di ulteriore violenza. Dovevano effettuare una valutazione del rischio a intervalli regolari come parte integrante dei loro obblighi ai sensi della Convenzione, tenendo in debito conto il particolare contesto di violenza domestica (si veda Volodina, sopra citata, § 86) e la sua natura ricorrente. La Corte ha ripetutamente sottolineato che le autorità debbono tenere adeguatamente conto delle dinamiche della violenza domestica quando valutano il rischio di un suo ulteriore aggravamento, anche dopo l’emissione di ordinanze restrittive (si veda Kurt, sopra citata, § 175). Non vi è nulla nel fascicolo che indichi che in uno dei quindici summenzionati episodi di violenza domestica la polizia abbia cercato di analizzare la condotta di I.C. attraverso il prisma di ciò che essa poteva far presagire circa le sue azioni future (si confronti Opuz, sopra citata, § 147).
115. Il Governo non ha presentato alcuna documentazione di base che dimostri che era stata condotta una valutazione del rischio (si veda Kurt, sopra citata, § 174) o che T. era stata informata dell’esito di tale valutazione (ibid.). Esso appare interessato soltanto alla questione della gravità degli episodi isolati, e trascura il particolare contesto e la dinamica della violenza domestica (si veda Levchuk c. Ucraina, n. 17496/19, §§ 80 e 86, 3 settembre 2020; si veda altresì Landi c. Italia, n. 10929/19, §§ 88-90, 7 aprile 2022). Anche ammettendo che abbia avuto luogo una qualche valutazione del rischio, sia pure in modo informale, in relazione ad alcuni dei summenzionati episodi, essa non è stata, come richiesto, autonoma, proattiva o approfondita (si veda Kurt, sopra citata, §§ 169-74; si veda altresì il rapporto di base del GREVIO, sezioni 257-60, citato al paragrafo 58 supra, sull’assenza di un’adeguata gestione del rischio e di un monitoraggio successivo alla valutazione del rischio). La conseguenza diretta di tale carente sistema di valutazione del rischio, o piuttosto della sua assenza, è stata che la polizia e i tribunali non hanno valutato la situazione nel suo complesso, sottovalutando gravemente il rischio di danno con conseguente archiviazione dell’indagine sulla violenza domestica e diniego di un ordine di protezione in un momento di particolare vulnerabilità quando I.C. era stato rilasciato in prova dagli arresti domiciliari (si vedano i paragrafi 29 e 46 supra; si veda altresì Tkhelidze, sopra citata, § 54).
116. Venendo alla questione di sapere se le autorità fossero a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di un rischio reale e immediato di violenza ricorrente, la Corte osserva che la caduta di T. dal quinto piano era avvenuta mentre I.C. era presente nella sua abitazione in circostanze di violenza domestica ricorrente. I competenti organi delle forze dell’ordine erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza di tale rischio di reiterazione della violenza. Se le autorità avessero effettuato un’adeguata valutazione del rischio in relazione a tutti gli episodi nel loro complesso, appare invero probabile che avrebbero concluso che I.C. rappresentava un rischio reale e immediato per T., poiché tali nozioni devono essere interpretate alla luce del contesto di violenza domestica, e avrebbero individuato in tale contesto i fattori di rischio per l’integrità fisica e mentale di T. (si veda Kurt, sopra citata, §§ 175-76; si confrontino Tkhelidze, sopra citata, § 53, e Tërshana c. Albania, n. 48756/14, § 151, 4 agosto 2020). Dopo tutto in cinque occasioni il Tribunale di Buiucani aveva ritenuto le accuse di T. rispetto ai diversi episodi sufficientemente credibili per emettere delle ordinanze restrittive nei confronti di I.C. e un tribunale penale aveva confermato le accuse di violenza domestica oltre il ragionevole dubbio.
117. Una valutazione adeguata avrebbe potuto evidenziare la particolare vulnerabilità, impotenza e sensazione di essere in trappola che T. doveva aver sperimentato dopo che I.C. era stato rilasciato in prova il 23 marzo 2016 e aveva continuato a molestarla e picchiarla e dopo il rigetto, in data 8 agosto 2016, della sua richiesta di un ordine di protezione, nonché quando, il 22 agosto 2016, I.C. l’aveva seguita nella sua abitazione. Non risulta tuttavia che coloro che si sono occupati delle denunce di T. possedessero una formazione specifica relativamente alle dinamiche della violenza domestica (come richiesto dalla giurisprudenza della Corte) la cui importanza la Corte ha già riconosciuto (si veda Kurt, sopra citata, § 172).
118. Quanto alla questione di sapere se le autorità, date le circostanze, avessero adottato adeguati provvedimenti preventivi, le uniche misure operative adottate per proteggere la sorella del ricorrente sono state le sei ordinanze restrittive nei confronti di I.C., le indagini penali successivamente archiviate e l’offerta di collocamento in un centro in condizioni non specificate. Chiaramente tali misure erano insufficienti e le carenze sono già state indicate supra (si vedano i paragrafi 96, 106, 111, 112, 115 e 117).
119. Interventi sugli elementi sopra indicati, alla luce dei ricorrenti atti di violenza domestica, avrebbero costituito misure idonee a evitare i rischi per l’integrità fisica e mentale della sorella del ricorrente. Benché la Corte non possa concludere con certezza che le cose sarebbero andate diversamente se le autorità fossero intervenute su tali elementi, essa ribadisce che il criterio di cui all’articolo 3 non impone che si dimostri che “se non fosse stato per” l’incapacità o l’omissione delle autorità, i maltrattamenti non si sarebbero verificati. La mancata adozione di misure ragionevolmente applicabili che potevano avere un’effettiva probabilità di modificare l’esito o mitigare il danno è sufficiente a comportare la responsabilità dello Stato (si vedano O’Keeffe c. Irlanda [GC], n. 35810/09, § 149, CEDU 2014 (estratti); Tunikova e altri, sopra citata, § 135; si veda la sezione 261 del rapporto di base del GREVIO citato al paragrafo 58 supra). La Corte non può che constatare che la carente risposta delle forze dell’ordine nel caso di specie appare particolarmente allarmante qualora la si valuti alla luce del pertinente quadro interno dei ripetuti e documentati fallimenti delle autorità moldove nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne, compresa la violenza domestica quale forma di violenza di genere (si vedano i paragrafi 57-58 supra e Y e altri, sopra citata, § 122).
Conclusioni120. Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte conclude che gli organi inquirenti non sono intervenuti con tempestività, diligenza e continuità in tutti gli episodi di violenza domestica. In particolare non hanno valutato, tenendo adeguatamente conto dello specifico quadro di violenza domestica, la realtà e l’immediatezza del rischio di reiterazione della violenza, e non hanno adottato misure preventive e protettive per scongiurare tale rischio.
La Corte ritiene pertanto che lo Stato convenuto abbia violato i suoi obblighi positivi sostanziali ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 considerato in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della convenzione121. Il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione, letto in combinato disposto con gli articoli 2, 3, 6 e 8, che la mancata adozione da parte dell’autorità di misure effettive per scongiurare la violenza domestica era dipesa dal fatto che sua sorella era una donna.
122. L’articolo 14 della Convenzione recita:
Articolo 14
“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso (...) od ogni altra condizione.”
123. Alla luce della sua analisi ai sensi degli articoli 2 e 3 sopra esposta, la Corte esaminerà la doglianza del ricorrente ai sensi dell’articolo 14 in combinato disposto soltanto con gli articoli 2 e 3.
124. La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
Le osservazioni delle parti125. Oltre a quanto affermato ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione, il ricorrente ha sostenuto che gli atti delle autorità denotavano un atteggiamento discriminatorio nei confronti di T. perché esse erano rimaste passive e non avevano rispettato l’obbligo convenzionale positivo di porre fine alla violenza domestica in modo proattivo.
126. Il Governo ha sostenuto che non vi era nulla nelle circostanze della causa che indicasse un atteggiamento discriminatorio verso T. da parte delle autorità, giacché esse avevano adeguatamente trattato le sue denunce e non erano affatto rimaste passive.
La valutazione della Corte127. I principi pertinenti relativi al significato della nozione di discriminazione nel contesto della violenza domestica possono essere fatti risalire alla sentenza della Corte nella causa Opuz (sopra citata, §§ 184-91). Sono stati ulteriormente sviluppati nella causa Volodina (sopra citata, §§ 109-14) e più di recente sono stati riassunti nella causa Y e altri c. Bulgaria (sopra citata, § 122). In sostanza essi riconoscono che la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, è una forma di discriminazione nei loro confronti, e che l’incapacità dello Stato di proteggere le donne da tale violenza viola il loro diritto a un’eguale tutela da parte della legge. Una volta che il ricorrente ha dimostrato una disparità di trattamento, spetta allo Stato convenuto dimostrare che essa era giustificata (si veda A.E. c. Bulgaria, n. 53891/20, § 116, 23 maggio 2023).
128. Il ricorrente ha lamentato principalmente che la mancata protezione di sua sorella, tanto sul piano giuridico che su quello pratico, da parte delle autorità derivava da una generale tolleranza istituzionale verso la violenza domestica e dall’acquiescenza delle autorità moldove verso episodi di tale genere, che indubbiamente riguardavano più le donne che gli uomini. Il Governo ha contestato tali affermazioni.
129. La Corte osserva che questa è l’ottava causa contro la Repubblica di Moldova in cui essa ha constatato una violazione della Convenzione derivante dalla risposta delle autorità ad atti di violenza domestica contro le donne (si vedano Eremia c. Repubblica di Moldova, n. 3564/11, 28 maggio 2013; Mudric c. Repubblica di Moldova, n. 74839/10, 16 luglio 2013; B. c. Repubblica di Moldova, n. 61382/09, 16 luglio 2013; T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldova, n. 26608/11, 28 gennaio 2014; Munteanu c. Repubblica di Moldova, n. 34168/11, 26 maggio 2020; G.M. e altri c. Repubblica di Moldova, n. 44394/15, 22 novembre 2022 e da ultimo Luca, sopra citata). La Corte osserva inoltre che le più recenti tra tali sentenze lasciavano pochi dubbi sul fatto che la violenza domestica in Moldova colpisse prevalentemente le donne (si veda Luca, sopra citata, § 103). Non vi sono elementi che suggeriscano che la situazione fosse sostanzialmente diversa all’epoca dei fatti di cui alla presente causa.
130. Tenuto conto che l’iniziale onere prima facie di dimostrare una disparità di trattamento grava sul ricorrente, la Corte è persuasa che sussistano elementi plausibili per affermare che la sorella del ricorrente, in quanto donna vittima di violenza domestica in Moldova, si trovava in una condizione di disparità che richiedeva l’intervento delle autorità per porre riparo allo svantaggio comportato in tale contesto dal suo sesso. Ribadisce che una volta stabilito che la violenza domestica colpisce le donne con grande sproporzione, spetta al Governo indicare quali misure riparative sono state adottate dalle autorità interne per ridurre tale svantaggio e garantire alle donne - su un piede di parità con gli uomini - il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà (si veda Volodina, sopra citata, § 111).
131. Tuttavia, a parte le osservazioni generali descritte al paragrafo 126 supra, il Governo non ha indicato quali misure specifiche sono state adottate per tutelare le vittime di violenza domestica e punire gli autori né quali sono stati i loro effetti. La Corte esprime la preoccupazione che, vista la mentalità culturale che permea la polizia e la società moldova in generale, l’incapacità delle autorità di avviare un’indagine adeguata in merito alle accuse di violenza domestica e di tenere conto di quest’ultima nell’indagine sul decesso di T. possa essere stata motivata da discriminazione di genere, (si vedano il paragrafo 96 supra e le sezioni 236-39 del rapporto di base del GREVIO citato al paragrafo 58 supra).
132. La Corte, inoltre, ha constatato che il quadro giuridico e la sua applicazione pratica non affrontavano la particolare dinamica di violenza domestica cui era stata sottoposta la sorella del ricorrente (si veda il paragrafo 105 supra). Benché non si possa affermare che la legge moldova abbia completamente fallito di fronte al problema della violenza domestica (a differenza che nella sentenza Volodina, sopra citata, §§ 128 e 132), il modo in cui le disposizioni legislative esaminate nel caso di specie erano state elaborate e interpretate dalle autorità competenti ha inevitabilmente privato un certo numero di donne vittime di violenza domestica di un’azione penale ufficiale e quindi di una protezione effettiva (si vedano i paragrafi 102-103 supra).
133. Infine la Corte tiene conto anche delle motivazioni e del linguaggio utilizzato dal tribunale interno quando, in data 8 agosto 2016, aveva negato la proroga dell’ordine di protezione (si veda il paragrafo 29 supra). In particolare, il Tribunale aveva invocato l’assenza di atti di violenza nei precedenti novanta giorni, il che denota chiaramente l’incapacità del medesimo di considerare la situazione al di là della “ostilità che caratterizza i rapporti tra [T. e I.C.]” e testimonia gli stereotipi culturali menzionati anche nel rapporto di base del GREVIO (si vedano le sezioni 236-39 del rapporto citato al paragrafo 58 supra).
134. I suddetti elementi, considerati nell’insieme, sono sufficienti affinché la Corte ritenga che le autorità non abbiano confutato le plausibili accuse di generale passività istituzionale e/o di mancanza di consapevolezza del fenomeno della violenza domestica e di genere presente in Moldova formulate dal ricorrente. In casi di tale genere, non occorre che la ricorrente dimostri di essere stata personalmente oggetto di pregiudizio da parte delle autorità (si veda A.E. c. Bulgaria, sopra citata, § 122).
135. Le suesposte considerazioni, nell’insieme, inducono alla conclusione che nelle circostanze del caso di specie vi è stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione, letto in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della medesima.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE136. L’articolo 41 della Convenzione recita:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
Danno non patrimoniale137. Il ricorrente ha chiesto la somma di 20.000 euro (EUR) per il danno non patrimoniale derivante dalle percosse e le umiliazioni subite da T. e dall’incapacità delle autorità di proteggere efficacemente la sua vita. Si è impegnato a trasferire l’importo accordato alla figlia di T. attualmente affidata alla nonna.
138. Il Governo ha contestato la somma richiesta osservando che non è giustificata e che non tiene conto dell’entità del risarcimento già accordato a livello interno (si veda il paragrafo 46 supra). In ogni caso il Governo ha osservato che, in assenza di violazione non dovrebbe, essere accordato alcun risarcimento.
139. Alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte accoglie interamente la richiesta di danno non patrimoniale del ricorrente, cui aggiunge l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
Spese140. Il ricorrente ha chiesto inoltre EUR 3.000 per le spese sostenute dinanzi ai tribunali interni e alla Corte. Non ha fornito alcuna documentazione per giustificare tale richiesta.
141. Il Governo ha invitato la Corte a rigettare la richiesta data l’assenza di documentazione che dimostri che tali spese sono state effettivamente sostenute.
142. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte rigetta la richiesta di spese (si veda Merabishvili c. Georgia [GC], n. 72508/13, §§ 370-72, 28 novembre 2017).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
Dichiara, all’unanimità, il ricorso ricevibile; Ritiene, all’unanimità, che vi sia stata violazione dell’articolo 2 sotto il profilo procedurale; Ritiene, con cinque voti contro due, che la Corte non debba esaminare la doglianza ai sensi dell’aspetto sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione; Ritiene, all’unanimità, che vi sia stata violazione dell’articolo 3 sotto il profilo sostanziale e procedurale; Ritiene, all’unanimità, che vi sia stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione letto in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della Convenzione; Ritiene, all’unanimità, che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di EUR 20.000 (ventimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale, somma che deve essere convertita nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del versamento; che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali; Rigetta, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione del ricorrente per il resto.Fatta in inglese e notificata per iscritto il 19 novembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Cancelliere Presidente
Conformemente all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, è allegata alla presente sentenza l’opinione separata dei giudici Krenc e Sarcu.
OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI KRENC E SÂRCU
(Traduzione)
1. Con tutto il dovuto rispetto per i nostri stimati colleghi, non possiamo condividere la conclusione della maggioranza relativa all’aspetto sostanziale della doglianza ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione. Malgrado l’ineffettiva indagine delle autorità nazionali, noi riteniamo che i fatti della presente causa forniscano elementi sufficienti a giustificare un esame ai sensi dell’aspetto sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione.
2. La causa ha rivelato l’esistenza di una durevole situazione di violenza domestica mai venuta meno, neanche dopo il divorzio della vittima dal suo abusatore, che è culminata nel tragico decesso della sorella del ricorrente. Osserviamo che il decesso della vittima è seguito alla caduta dal suo appartamento al quinto piano, nel quale era presente l’aggressore nel corso di un ennesimo episodio di violenza domestica. Date tali circostanze è impossibile scindere il decesso della vittima dal quadro della ricorrente violenza domestica.
3. Pur essendo evidente che non ogni asserito rischio per la vita può comportare per le autorità l’obbligo convenzionale di adottare misure operative per impedire che esso si concretizzi, cionondimeno lo Stato parte ha il dovere di adottare tali misure quando le autorità sono o avrebbero dovuto essere a conoscenza di un rischio reale ed immediato per la vita di una persona derivante da atti illeciti di una parte terza (si veda Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, § 116, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII). La Corte ha in precedenza ritenuto che qualora sussista una situazione durevole di violenza domestica, sia difficile dubitare dell’immediatezza del pericolo per la vittima (si veda Tkhelidze c. Georgia, n. 33056/17, § 53, 8 luglio 2021). Il rapporto esplicativo specifica - in relazione all’articolo 52 della Convenzione di Istanbul - che l’espressione “pericolo immediato” contenuta in tale disposizione si riferisce a qualunque situazione di violenza domestica in cui il danno è imminente o si è già concretizzato ed è probabile che si ripeta. La Corte ha osservato in numerose altre cause che un autore con precedenti di violenza domestica pone un rischio grave di ulteriori violenze potenzialmente letali. Per essere in grado di riconoscere l’eventuale esistenza di un rischio reale e immediato per la vita di una vittima di violenza domestica, le autorità devono effettuare una valutazione del rischio di esito letale che sia autonoma, proattiva, e approfondita (si veda Kurt c. Austria [GC], n. 62903/15, §§ 168 e 175-76, 15 giugno 2021).
4. Secondo noi un esame alla luce di tali requisiti avrebbe rivelato l’assenza di un’adeguata valutazione del rischio per la vita della vittima e non soltanto per la sua integrità fisica, come ritenuto dalla sentenza esclusivamente sotto il profilo dell’articolo 3 della Convenzione. Inoltre un’adeguata valutazione del rischio avrebbe potuto rivelare l’esistenza di rischio per la vita della vittima, dovuto o al potenziale aggravamento degli abusi commessi dall’aggressore o alla vulnerabilità della vittima al suicidio (si veda Gaidukevich c. Georgia, n. 38650/18, 15 giugno 2023, che riguardava il presunto suicidio di una vittima di violenza domestica).
5. Esiste una forte correlazione tra l’esperienza di violenza subita da una donna e il suo disagio psichico, che può giungere anche sino al rischio di suicidio. Le donne che sono state vittime di violenza per mano dei loro partner denunciano livelli di stress emotivo considerevolmente più elevati e hanno una maggiore probabilità di meditare o tentare il suicidio rispetto a quelle che non hanno mai subito abusi dal loro partner. I sintomi depressivi sono considerati forti predittori del rischio suicidario (si veda lo “Studio multinazionale dell’OMS sulla salute delle donne e la violenza domestica contro le donne: risultati iniziali sulla prevalenza, gli esiti clinici e le risposte delle donne”, pubblicato nel 2005 e la scheda informativa sulla violenza contro le donne di tale organizzazione, pubblicata il 9 marzo 2021) .
6. Il nostro obiettivo, naturalmente, non è di porre in capo alle autorità un onere impossibile o sproporzionato, ritenendole responsabili di ciascun atto di suicidio commesso da privati cittadini. È conforme alla giurisprudenza della Corte ritenere che l’obbligo positivo di cui all’articolo 2 della Convenzione sorga quando le autorità sono o avrebbero dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di un rischio reale e immediato di suicidio e che competa alla Corte accertare, alla luce delle circostanze della causa nel loro complesso, se le autorità abbiano fatto tutto quanto ci si poteva ragionevolmente attendere da loro per impedire che tale rischio si concretizzasse.
7. Dal fascicolo si evince che la vittima aveva in precedenza tentato il suicidio (si veda il paragrafo 31) e che oltre un anno prima di tale tentativo aveva manifestato i sintomi di una depressione di moderata entità (si veda il paragrafo 14). Come osserva giustamente la sentenza al paragrafo 117, una valutazione adeguata avrebbe informato le autorità della particolare vulnerabilità, impotenza e sensazione di essere in trappola che la vittima doveva aver sperimentato dopo che il suo aggressore era stato rilasciato in prova e aveva continuato a molestarla e picchiarla e dopo il rigetto, in data 8 agosto 2016, della sua richiesta di un ordine di protezione, nonché quando, il 22 agosto 2016, egli l’aveva seguita nella sua abitazione. In tali circostanze le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di un rischio non soltanto di reiterazione della violenza ma anche di suicidio. A parte una visita dei servizi sociali e un’offerta generica di collocamento in un centro di accoglienza (si vedano i paragrafi 27 e 112 della sentenza), la vittima non aveva ricevuto nessun sostegno di qualsiasi altro genere, visto che gli ordini di protezione non erano mai stati rispettati.
8. Indubbiamente è impossibile sapere se un qualche intervento da parte delle autorità si sarebbe dimostrato efficace a scongiurare il rischio per la vita della vittima. Tuttavia, il criterio della Corte ai sensi dell’articolo 2 non impone di dimostrare che “se non fosse stato per” l’incapacità o l’omissione delle autorità, il decesso non si sarebbe verificato (si veda Boychenko c. Russia, n. 8663/08, § 95, 12 ottobre 2021, con ulteriori riferimenti).
9. Per tali motivi, secondo noi, nel caso di specie, la Corte ha perso l’occasione di trattare la questione del suicidio quando essa sorge nel contesto di una comprovata violenza domestica e di ribadire i corrispondenti obblighi delle autorità di offrire sostegno alle vittime di tale violenza le quali, nella maggior parte dei casi, si sentono isolate e intrappolate nella loro tragedia privata. Né si possono ignorare i successivi cicli di violenza domestica la cui frequenza, intensità e pericolosità aumentano tutte considerevolmente nel tempo. Isolando la questione del suicidio dal fenomeno della violenza domestica, la presente sentenza corre il rischio di non considerare tale fenomeno nel suo complesso, comprese le sue forme più gravi.