Vinci Construction e GTM Génie Civil et Services c. Francia - 63629/10 e 60567/10
Sentenza 2.4.2015 [Sezione V]
In fatto – Nell’ottobre 2007 il giudice delle libertà e della detenzione presso il tribunal de grande instance autorizzava il Dipartimento per la concorrenza, la tutela dei consumatori e la prevenzione delle frodi (DGCCRF) ad effettuare ispezioni e sequestri presso le sedi di alcune imprese commerciali, tra cui quelle ricorrenti, nell’ambito di un’operazione investigativa su pratiche commerciali scorrette e cartelli.
Durante le ispezioni numerosi documenti e file elettronici venivano sequestrati, oltre all’intero contenuto della posta elettronica di alcuni impiegati presso le imprese ricorrenti.
Le imprese ricorrenti richiedevano ciascuna l’annullamento del provvedimento di sequestro al giudice delle libertà e della detenzione presso il tribunal de grande instance e, in subordine, la restituzione dei documenti illegittimamente sequestrati. In aggiunta ad altre argomentazioni, i ricorrenti sostenevano che il sequestro di materiale elettronico era stato effettuato a campione e indiscriminatamente, e che molti documenti non erano collegati all’indagine, o erano coperti dal segreto professionale, oltre la mancanza di un inventario sufficientemente dettagliato. Essi sostenevano, inoltre, di non aver potuto verificare il contenuto dei documenti prima del sequestro e di non essere stati nella posizione di contestarli.
Il giudice delle libertà e della detenzione rigettava tutte le domande delle società ricorrenti e la Corte di cassazione rigettava i loro ricorsi per cassazione.
In diritto – Articolo 8: L’ispezione ed il sequestro di dati elettronici, in particolare messaggi di posta elettronica, protetti dal segreto professionale, ammonta ad una interferenza dei diritti tutelati dall’articolo 8 della Convenzione. Questa interferenza con il domicilio delle imprese ricorrenti e la segretezza della corrispondenza era “prevista dalla legge”, ed aveva l’obiettivo di trovare prove circa l’esistenza di accordi illeciti, nell’interesse sia del "benessere economico del paese" sia della "difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati”.
Le ispezioni avevano lo scopo di raccogliere materiale probatorio delle possibili pratiche anticoncorrenziali da parte delle imprese ricorrenti e, di conseguenza, la loro esecuzione non sembra essere stata non proporzionata ai fini dell’articolo 8. Inoltre, le regole procedurali di diritto interno apprestavano una serie di garanzie.
Gli investigatori hanno cercato di restringere la ricerca e il sequestro ai soli materiali rilevanti per l’ispezione. A ciò va aggiunto che un inventario sufficientemente dettagliato, con l’indicazione del nome dei file, il loro contenuto, la provenienza e firma elettronica, è stato redatto e consegnato alle imprese ricorrenti, oltre ad una copia del materiale sequestrato. I sequestri non potevano, dunque, essere definiti "a campione e indiscriminati”.
Tuttavia, il sequestro ha riguardato numerosi documenti elettronici, tra cui l’intero contenuto della posta elettronica professionale di alcuni impiegati delle società ricorrenti. Non è contestato che questi documenti e indirizzi di posta elettronica contenevano un numero di file e informazioni coperti dal segreto professionale. Il DGCCRF ha precisato nelle sue osservazioni difensive al giudice delle libertà e della detenzione che non aveva obiezioni alla restituzione del materiale coperto da segreto professionale.
Inoltre, mentre venivano effettuate le operazioni in esame, le società ricorrenti non avevano avuto l’opportunità di verificare il contenuto dei documenti sequestrati o di contestare l’appropriatezza del sequestro. Non avendo potuto impedire il sequestro di documenti irrilevanti per l’indagine e, in particolare, quelli coperti da segreto professionale, avrebbe dovuto essere garantito alle società ricorrenti, a posteriori, un concreto ed effettivo mezzo di riesame della legalità delle anzidette operazioni. Una impugnazione come quella prevista dall’articolo L.4504 del Codice di commercio avrebbe dovuto assicurare loro la possibilità di ottenere, se necessario, la restituzione dei documenti o la garanzia, rispetto ai file elettronici, che sarebbero stati cancellati nella loro interezza.
A questo proposito, il giudice incaricato di riesaminare la questione sul fatto che i documenti specificatamente identificati non fossero rilevanti ai fini dell’indagine, o coperti dal segreto professionale, aveva il compito di pronunciarsi sul loro destino dopo aver valutato la proporzionalità della misura e di ordinare, se necessario, la restituzione. Tuttavia, sebbene le società ricorrenti avessero esercitato il loro diritto di appello contro quanto stabilito dal giudice istruttore e il giudice fosse a conoscenza che i documenti prelevati dagli investigatori fossero oggetto di segreto professionale, il giudice ha esaminato soltanto la regolarità formale della procedura, senza esaminare, come avrebbe dovuto, le circostanze dell’esecuzione del sequestro.
Alla luce di quanto esposto, i sequestri effettuati presso le società ricorrenti, sono stati, nelle circostanze del caso, non proporzionati allo scopo prefissato.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
La Corte ha, inoltre, concluso, all’unanimità, che vi sia stata una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per la mancanza di un rimedio giudiziale effettivo avverso i provvedimenti di autorizzazione delle ispezioni e sequestri di cui all’articolo L.4504, paragrafo 6, del Codice del commercio.
Articolo 41: l’accertamento della violazione è in sé sufficiente quanto al danno non patrimoniale; domanda di danno patrimoniale respinta.
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