Volkov e Adamskiy c. Russia - 7614/09 e 30863/10 - Sentenza del 26.3.2015 [Sezione I]
In fatto –Nel contesto di un’operazione di polizia volta ad individuare soggetti coinvolti nella distribuzione di software contraffatti, i ricorrenti venivano contattati da due poliziotti sotto copertura che chiedevano loro di installare il suddetto software sui loro computer. I ricorrenti acquistavano e poi installavano un software privo di licenza sui computer dei poliziotti. Venivano, dunque, arrestati per violazione del diritto d’autore.
Nel procedimento di fronte alla Corte, i ricorrenti sostenevano che la polizia li avesse istigati a delinquere, violando il principio del giusto processo (articolo 6 § 1 della Convenzione).
In diritto – Articolo 6 § 1 (entrambi i ricorrenti): la Corte ha riaffermato che nei casi di istigazione, i Giudici avrebbero dovuto stabilire prima se il reato fosse stato commesso ugualmente anche senza l’intervento delle autorità. I ricorrenti svolgevano un’attività economica 13 legale, e la polizia li ha contattati come ogni cliente ordinario avrebbe fatto. I ricorrenti hanno spontaneamente acquistato o scaricato, e poi installato un software privo di licenza sul computer degli agenti sotto copertura, senza alcuna richiesta esplicita o illecita istigazione da parte della polizia. Inoltre, essi hanno informato i poliziotti che il software era contraffatto e che sarebbe stato molto più costoso usarne uno con licenza.
Il caso di specie è, quindi, differente rispetto agli altri casi russi in materia di istigazione dal momento che i ricorrenti hanno intrapreso autonomamente la condotta lesiva e non sono state le azioni illegali o arbitrarie della polizia a costituire il fattore determinante nella produzione dell’illecito.
Conclusione: irricevibile (manifestamente infondata).
Articolo 6 § 1, in combinato disposto con Articolo 6 § 3 (c) (sig. Volkov): durante l’udienza d’appello, il sig. Volkov non era stato assistito da un legale dal momento che non poteva permettersi l’assistenza legale dell’avvocato del procedimento di primo grado, né dare mandato ad un altro di sua scelta.
Dati gli ampi poteri della Corte in sede d’appello di rivedere il caso anche nel merito, il sig. Volkov avrebbe potuto beneficiare di assistenza legale, per poter almeno ottenere una riduzione della pena. Sulla base dell’ordinamento interno, il diritto all’assistenza legale è esteso al grado di appello se, inter alia, l’imputato non ha rinunciato per iscritto a questo diritto. Se l’imputato è indigente e non può permettersi un patrocinio legale, spetta alle autorità nominare un legale in sua vece. Dagli atti sembrava che il sig. Volkov non avesse rinunciato al suo diritto di essere rappresentato nel procedimento d’appello. Nonostante egli non aveva richiesto attivamente il patrocinio gratuito a spese dello Stato, il suo comportamento non poteva indurre, di per sé, le autorità a non provvedere al loro obbligo di procurargli una difesa effettiva.
Considerato che le autorità sapevano che il ricorrente non aveva un accordo per la rappresentanza con il suo legale, esse avevano l’obbligo di procuragli un legale a spese dello Stato per il grado di appello o di rinviare le udienze al momento in cui egli potesse essere adeguatamente rappresentato.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 41: EUR 4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
(Si veda, per casi simili in materia d’istigazione da parte della polizia, Kuzmickaja c. Lithuania (dec.), 27968/03, 10 giugno 2008; si veda anche la Scheda tematica su arresti di polizia e assistenza legale)
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