CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA VOTTA RONZA c. ITALIA
(Ricorso n. 38083/10)
SENTENZA
STRASBURGO
14 novembre 2024
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Votta Ronza c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Krzysztof Wojtyczek, Presidente,
Lətif Hüseynov,
Erik Wennerström, giudici,
e Viktoriya Maradudina, Cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 17 ottobre 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA1. All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) in data 7 luglio 2010.
2. La ricorrente è stata rappresentata dall’avvocato G. Romano, del Foro di Roma.
3. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato del ricorso.
IN FATTO4. Gli estremi della ricorrente e le informazioni relative al ricorso sono esposti nella tabella allegata.
5. La ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione di una decisione interna. Ha sollevato anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.
IN DIRITTO SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE6. La ricorrente ha lamentato principalmente la mancata esecuzione della decisione interna pronunciata a suo favore. Ha invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
7. La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale deve essere considerata parte integrante di un “processo” ai fini dell’articolo 6. Ha inoltre rinviato alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di sentenze interne definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
8. Nelle cause di principio Ventorino c. Italia, n. 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000 e De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già constatato una violazione in relazione a questioni simili a quelle di cui al caso di specie.
9. Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha constatato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione in ordine alla ricevibilità e al merito di tale doglianza. Vista la sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire pienamente e a tempo debito la decisione a favore della ricorrente.
10. Tale doglianza è pertanto ricevibile e rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI AI SENSI DELLA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA11. La ricorrente ha inoltre lamentato ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 la mancata esecuzione della medesima sentenza interna definitiva, che sollevava anche questioni ai sensi della Convenzione, data la pertinente giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata). Tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione, e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Conseguentemente, deve essere dichiarata ricevibile. Dopo avere esaminato tutta la documentazione di cui dispone, la Corte conclude che essa rivela anche una violazione della Convenzione alla luce delle sue conclusioni nella summenzionata causa Ventorino.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE12. La ricorrente considera l’esecuzione della decisione interna indicata nella tabella allegata un’adeguata equa soddisfazione. Conseguentemente, la Corte ritiene che non sia necessario accordare alcuna somma a tale titolo.
13. Pertanto, la Corte osserva che lo Stato convenuto non ha soddisfatto il suo obbligo di eseguire la decisione che rimane esecutiva.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,Dichiara ricevibile il ricorso;Ritiene che il presente ricorso riveli una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione relativa alla mancata esecuzione della decisione interna;Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ordine all’altra doglianza sollevata ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare, con misure adeguate, entro tre mesi, l’esecuzione della decisione interna pendente, indicata nella tabella allegata.Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 14 novembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Cancelliere aggiunto facente funzioni Presidente
APPENDICE
Ricorso che solleva doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o tardiva esecuzione di decisioni interne)
Numero del ricorso
Data di presentazione
Nome del ricorrente
Anno di nascita
Decisione interna pertinente
Data di decorrenza del periodo della mancata esecuzione
Data finale del periodo della mancata esecuzione
Durata del procedimento di esecuzione
Provvedimento del tribunale interno
Giurisprudenza
Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata
38083/10
07/07/2010
Anna VOTTA RONZA
1957
Tribunale amministrativo regionale della Campania,
R.G. 5620/2012, 28/12/2013
28/12/2013
Pendente
Oltre 10 anni, 7 mesi e 16 giorni
Consorzio AS.CO.S.A. - Associazione Costruttori S. Antimo
Pagamento del risarcimento per l’illegittima occupazione del terreno della ricorrente al fine del suo esproprio.
Arnaboldi
c. Italia,
n. 43422/07,
14 marzo 2019
Prot. 1 Art. 1 – mancato o tardivo pagamento di un debito da parte delle autorità statali