PRIMA SEZIONE
CAUSA VITIELLO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 35852/23 e altri 6 – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
23 gennaio 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Vitiello e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Georgios A. Serghides, presidente,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 dicembre 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
3. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
4. Nel corso del procedimento, la ricorrente sig.ra Martine Terlin (ricorso n. 41581/23) è deceduta. I suoi eredi (si veda la tabella allegata) hanno espresso il desiderio di mantenere il ricorso.
5. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto, e l’impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l’esecuzione dei suddetti provvedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.
IN DIRITTO
SULLA RIUNIONE DEI RICORSI6. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
sulla qualità degli eredi per agire dinanzi alla Corte7. La Corte osserva che gli eredi della ricorrente sig.ra Martine Terlin (si veda la tabella allegata) desiderano mantenere il ricorso, e che il Governo non si oppone. Tenuto conto dei legami familiari e giuridici degli interessati con la ricorrente, e del loro interesse legittimo a proseguire il procedimento, la Corte accetta che essi proseguano il ricorso (Janowiec e altri c. Russia [GC], nn. 55508/07 e 29520/09, § 101, CEDU 2013). Per motivi di ordine pratico, la presente sentenza continuerà a utilizzare il termine «la ricorrente» per indicare la sig.ra Martine Terlin.
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE, E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 18. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano, espressamente o in sostanza, gli articoli 6 e 13 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
9. La Corte rammenta che l’esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell’articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
10. La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, i provvedimenti interni rimangono non eseguiti per periodi compresi tra due e sedici anni. Inoltre, i ricorrenti si trovano nell’impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, in ragione dello stato di insolvenza dei comuni.
11. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, n. 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
12. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
13. Di conseguenza, queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale del ricorrente (Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia, n. 54352/14, 18 gennaio 2024).
14. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE15. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
16. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
Per questi motivi, la corte, all’unanimitÀ,
Decide di riunire i ricorsi;Dichiara che gli eredi della ricorrente sig.ra Martine Terlin (ricorso n. 41581/23), che ne hanno manifestato il desiderio, hanno la qualità per proseguire il presente procedimento al suo posto (si veda la tabella allegata alla presente sentenza);Dichiara i ricorsi ricevibili;Dichiara che tali ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti;Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;Dichiaraa) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 23 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Cancelliere aggiunto f.f. Presidente
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e negato accesso ai tribunali)
N.
Numero e data di presentazione del ricorso
Nome del ricorrente e anno di nascita
Nome e città del rappresentante
Provvedimento giudiziario interno pertinente
Data di inizio della mancata esecuzione
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione
Ritardo nell’esecuzione
Ingiunzione delle giurisdizioni interne
Giurisprudenza
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente/nucleo familiare
(in euro)[1]
Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso
(in euro)[2]
35852/23
21/09/2023
(3 ricorrenti)
Rosario VITIELLO
1957
Egidio LIZZA
1976
Raffaele RAUSO
1969
Lizza Egidio
Roma
Corte d’appello di Napoli,
R.G. 5113/2017, 06/04/2023
06/04/2023
in corso
Più di 1 anno e 7 mesi
Comune di Benevento, indennizzi per l’occupazione e l’esproprio di un terreno e pagamento degli onorari di avvocato antistatario
De Luca c. Italia,
n. 43870/04,
24 settembre 2013
1.600
250
37204/23
02/10/2023
(3 ricorrenti)
Giuseppe NIBALI
1970
Laura FALSAPERNA
1972
Carmela ROSANO
1973
Ferrara Alessandro
Benevento
Tribunale di Catania, R.G. 11792/2020, 29/04/2022
29/04/2022
in corso
Più di 2 anni e 6 mesi e 8 giorni
Comune di Randazzo, risarcimento dei danni, spese giudiziarie e pagamento degli onorari di avvocato antistatario.
De Luca c. Italia,
n. 43870/04,
24 settembre 2013
3.200
per
NIBALDI
Giuseppe e
FALSAPERNA Laura,
ciascuno;
1.500
per
ROSANO
Carmela
250
38605/23
20/10/2023
Pierfrancesco Maria BISIGNANO
1970
Pasquariello Gianpiero
Caserta
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 973/2015, 06/05/2020
06/05/2020
in corso
Più di 4 anni e 6 mesi
Comune di Benevento, risarcimento dei danni e spese giudiziarie.
De Luca c. Italia,
n. 43870/04,
24 settembre 2013
6.400
250
39231/23
19/10/2023
(3 ricorrenti)
Lorena LOMBARDI
1968
Daniela SARRACINO
1970
Maurizio ZEOLI
1966
Romano Giovanni
Benevento
Tribunale di Benevento,
R.G. 1441/2015, come confermato dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli, R.G. 730/2017 del 05/03/2021, 15/12/2016
Corte d’appello di Napoli,
R.G. 730/2017, 05/03/2021
15/12/2016
05/03/2021
in corso
Più di 7 anni e 10 mesi e 22 giorni
in corso
Più di 3 anni e 8 mesi e 1 giorno
Comune di Benevento
pagamento per prestazioni professionali e pagamento degli onorari di avvocato antistatario
De Luca c. Italia,
n. 43870/04,
24 settembre 2013
9.600
per
LOMBARDI Lorena;
7.300
per
SARRACINO Daniela;
1.400
per ZEOLI
Maurizio
250
40974/23
13/11/2023
(3 ricorrenti)
Daniela SARRACINO
1970
Enrico CAVALLO
1950
Maurizio ZEOLI
1966
Romano Giovanni
Benevento
Tribunale di Benevento,
R.G. 951/2010, 23/05/2011
Tribunale di Benevento,
R.G. 688/2013, come confermato dalla sentenza della corte d’appello di Napoli del 09/12/2019,
R.G. 107/2017, 22/09/2016
Corte d’appello di Napoli,
R.G. 107/2017, 09/12/2019
23/05/2011
22/09/2016
09/12/2019
in corso
Più di 13 anni e 5 mesi e 14 giorni
in corso
Più di 8 anni e 1 mese e 15 giorni
in corso
Più di 4 anni e 10 mesi e 28 giorni
Comune di Benevento;
pagamento per prestazioni professionali e pagamento degli onorari di avvocato antistatario
De Luca c. Italia,
n. 43870/04,
24 settembre 2013
12.500
per
CAVALLO
Enrico;
900
per
SARRACINO Daniela e
ZEOLI
Maurizio,
ciascuno
250
41581/23
16/11/2023
(3 ricorrenti)
Alexandra LEONETTI
1981
Raphael LEONETTI
1978
Martine TERLIN
1950
Deceduta nel 2024
Eredi (Nucleo familiare):
Alexandra LEONETTI
1981
Raphael LEONETTI
1978
Tozzi Silvano
Napoli
Corte d’appello di Napoli,
R.G. 2438/2013, 29/06/2016
29/06/2016
in corso
Più di 8 anni e 4 mesi e 8 giorni
Comune di Caserta.
Indennità di esproprio.
De Luca c. Italia,
n. 43870/04,
24 settembre 2013
9.600
250
41692/23
18/11/2023
(5 ricorrenti)
Maria Rosaria CALAFIORE
1946
Leonardo Alberto Maria BENVENUTI
1972
Oscar Andrea Maria BENVENUTI SCIASCIA
1973
Gaetana CALAFIORE
1951
Lucia CALAFIORE
1949
Baldassini Rocco
Sora
Corte d’appello di Caltanissetta,
R.G. 728/2017
Come rideterminato dalla sentenza della Corte di cassazione del 26 aprile 2023,
R.G. 25416/2021, 17/09/2021
17/09/2021
in corso
Più di 3 anni e 1 mese e 20 giorni
Comune di Gela.
Indennità di esproprio
De Luca c. Italia,
n. 43870/04,
24 settembre 2013
4.000
250
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.