Y. c. Slovenia - 41107/10 - Sentenza 28.5.2015 [Sezione V]
In fatto – Nel 2001, all’età di 14 anni, la ricorrente era vittima, secondo le sue allegazioni, di ripetute molestie sessuali da parte di un amico di famiglia, X. A seguito di una denuncia penale da parte della madre, nel 2003 venivano avviate delle indagini e nel 2007 era promosso un processo penale a carico del suo presunto aggressore. Nel 2009, dopo aver tenuto complessivamente 12 udienze, i giudici interni assolvevano X da tutte le accuse sulla base del fatto che alcune dichiarazioni della ricorrente riguardanti le condizioni fisiche dell’imputato erano state confutate da uno specialista, rendendo così impossibile, a detta dei giudici nazionali, dimostrare la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. L’appello del procuratore di Stato contro quella sentenza veniva respinto nel 2010, così come l’istanza nell’interesse della legalità della ricorrente al procuratore presso la Corte suprema pochi mesi dopo.
In diritto – Articolo 8: La Corte è tenuta ad esaminare se lo Stato convenuto abbia tutelato sufficientemente il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata, e soprattutto della sua integrità personale, in riferimento al modo in cui era stata interrogata nel corso del procedimento penale a carico del suo presunto aggressore sessuale. A tal fine, era necessario trovare un giusto equilibrio tra i suoi diritti in quanto vittima chiamata a testimoniare nei procedimenti penali, protetti dall’articolo 8, e quelli della difesa, vale a dire il diritto dell’imputato a citare e controesaminare i testimoni di cui all’articolo 6 § 3 (d). A differenza di altri casi simili precedentemente esaminati dalla Corte, che erano stati tutti presentati dagli imputati, nel caso di specie, la Corte ha dovuto considerare la questione dal punto di vista della presunta vittima.
Nel caso in esame, al fine di garantire un giusto processo era necessario che ad X fosse concessa l’opportunità di controinterrogare la ricorrente, tanto più che la testimonianza di quest’ultima, durante il processo, ha fornito l’unica prova diretta del caso e che le altre prove acquisite erano state giudicate contraddittorie.
Tuttavia, dato che i procedimenti penali in materia di reati sessuali costituiscono per le vittime un’esperienza molto spiacevole e prolungata, e che un confronto diretto tra le persone accusate di abusi sessuali e le loro presunte vittime comporta, per queste ultime, il rischio di ulteriori traumi, il controesame personale da parte della difesa doveva essere oggetto di valutazione più attenta da parte dei giudici interni. Senza dubbio, diversi strumenti internazionali, tra cui il diritto dell’Unione europea, affermano che determinati diritti debbano essere concessi, inter alia, alle vittime di abusi sessuali, tra cui il dovere dello Stato di proteggerli dal pericolo di intimidazioni e di una vittimizzazione ripetuta quando prestano testimonianza degli abusi.
A questo proposito, la Corte ha constatato che l’esame della ricorrente si era prolungato per più di quattro udienze tenutesi nell’arco di sette mesi, un lasso di tempo la cui lunghezza per sé suscita preoccupazioni, specialmente per la mancanza di una apparente ragione per i lunghi intervalli di tempo che intercorrevano tra le udienze. Inoltre, durante due di queste udienze, X ha personalmente controesaminato la ricorrente, contestando in maniera continua la veridicità delle sue affermazioni e ponendole domande di natura personale. Secondo il parere della Corte, quelle domande erano mirate a minare la credibilità della ricorrente, nonché a screditarne la figura. Tuttavia, nonostante il dovere delle autorità giudiziarie di sorvegliare la forma e il contenuto delle domande e dei commenti di X e, se necessario, di intervenire, l’intervento del giudice con funzione di presidente era stato insufficiente a mitigare quella che era chiaramente stata un’esperienza dolorosa per la ricorrente.
Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui l’avvocato di X sarebbe dovuto essere escluso dal procedimento dal momento che era stato da lei consultato poco dopo che i fatti avevano avuto luogo, la Corte ha accertato che la legge nazionale vigente, o il modo in cui essa è stata applicata nel caso di specie, non ha tenuto sufficientemente conto dei suoi interessi. Questo perché l’effetto psicologico negativo di essere controesaminata dal legale di X aveva ampiamente superato l’apprensione che la ricorrente avrebbe vissuto se fosse stata interrogata da un altro avvocato. Inoltre, qualsiasi informazione che egli avesse ricevuto da lei in qualità di avvocato sarebbe dovuta essere trattata in modo confidenziale e non sarebbe dovuta essere utilizzata a beneficio di una persona con interessi contrapposti nello stesso contenzioso.
La Corte ha anche rilevato l’inadeguatezza dei quesiti posti alla ricorrente da parte del ginecologo nominato dal tribunale per stabilire se avesse avuto rapporti sessuali al momento dei fatti. A tale riguardo, le autorità erano tenute a garantire che tutti i partecipanti al procedimento chiamati ad assisterli nelle indagini o nel processo decisionale trattassero le vittime e gli altri testimoni con dignità e non causassero loro disagi inutili. Tuttavia, il ginecologo nominato non solo mancava di una formazione adeguata per condurre colloqui con vittime di abusi sessuali, ma aveva anche rivolto ad essa domande accusatorie e osservazioni che eccedevano l’ambito del suo incarico e delle sue competenze mediche. Di conseguenza, la ricorrente era stata messa sulla difensiva aggravando inutilmente lo stress dovuto al procedimento penale.
Anche se le autorità nazionali avevano adottato una serie di misure per evitare ulteriori traumi alla ricorrente, tali misure erano in definitiva risultate insufficienti a garantirle la protezione necessaria per trovare un giusto equilibrio tra i suoi diritti e interessi tutelati dall’articolo 8 ed i diritti alla difesa di X tutelati dall’articolo 6 della Convenzione.
Conclusione: violazione (sei voti contro uno).
La Corte ha inoltre accertato all’unanimità una violazione dell’articolo 3 dovuta all’inadempimento delle autorità dello Stato convenuto nel garantire tempestive indagini e azioni giudiziarie a seguito della denuncia di abusi sessuali presentata dalla ricorrente.
Articolo 41: EUR 9.500,00 a titolo di danno non patrimoniale.
(Si veda anche S.N. c. Svezia, 34209/96, 2 luglio 2002, Nota d’informazione 44; Aigner c. Austria, 28328/03, 10 maggio 2012; e la Scheda tematica riguardo la violenza contro le donne)
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