Zaieţ c. Romania - 44958/05 - Sentenza 24.3.2015 [Sezione III]
In fatto – La ricorrente è stata adottata all’età di 17 anni. La madre adottiva aveva un’altra figlia, anche lei adottiva. A seguito della morte della madre, nel 2003 le due sorelle diventavano comproprietarie di un terreno che era stato, in precedenza, illegalmente espropriato alla loro famiglia. A seguito di un ricorso presentato dalla sorella della ricorrente, nel 2004 un tribunale distrettuale dichiarava nulla e priva di effetto l’adozione della ricorrente. La decisione veniva confermata in appello nel 2005.
In diritto – Articolo 8: L’annullamento del provvedimento di adozione, 31 anni dopo il suo rilascio e 18 anni dopo la morte della madre adottiva, ha costituito una ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto della sua vita familiare. Secondo la legge in vigore al momento dei fatti, dopo che un adottato ha ottenuto piena capacità giuridica, solo lui o lei potrebbe chiedere l’annullamento dell’adozione. Tuttavia, il giudice d’appello non ha sollevato questa obiezione nel corso del procedimento. Era pertanto dubbio che la misura applicata dalle autorità fosse conforme alla legge. Inoltre, l’annullamento dell’adozione del ricorrente non è utile né agli interessi della figlia adottata né agli interessi della madre adottiva. La conseguenza principale dell’annullamento è stata la rottura del legame familiare della ricorrente con la già defunta madre e la perdita dei suoi diritti di successione a favore della sorella. Considerando che il procedimento di annullamento era stato promosso da quest’ultima, al fine di mantenere per sé la terra ereditata, non era chiaro se le decisioni impugnate perseguissero un fine legittimo.
Quanto alla questione se il provvedimento fosse stato necessario in una società democratica, la Corte ha ricordato che nel momento in cui viene stabilita l’esistenza di un legame familiare, lo Stato deve, in linea di principio, consentirne il mantenimento. Dividere una famiglia costituiva, pertanto, una interferenza di natura molto grave, da supportare mediante considerazioni sufficientemente logiche e ponderate, non solo nell’interesse del minore, ma anche con riferimento alla certezza del diritto.
Nel caso di specie, i giudici nazionali hanno annullato il provvedimento di adozione della ricorrente in ragione del fatto che il suo unico scopo era la promozione degli interessi patrimoniali della madre adottiva e della ricorrente, e non anche la garanzia di migliori condizioni di vita per la ricorrente. Tuttavia, le disposizioni giuridiche che disciplinano l’adozione sono mirate principalmente all’interesse e alla tutela dei minori. In questo contesto, l’annullamento di un provvedimento di adozione non era prospettato come misura contraria al figlio adottato e non poteva essere, pertanto, interpretato nel senso di diseredare il figlio adottivo. Comunque, ai sensi del diritto interno, solo il figlio adottivo avrebbe diritto di contestare la validità dell’adozione, una volta che abbia acquisito la piena capacità giuridica. Se eventuali prove successive rivelassero che un provvedimento di adozione definitivo fosse basato su prove fraudolente o fuorvianti, l’interesse superiore del minore dovrebbe rimanere preminente nell’instaurazione di un processo volto a far fronte a qualsiasi danno causato al genitore adottivo a seguito del provvedimento illecito. Pertanto, la decisione dei giudici nazionali non era stata sostenuta da motivi pertinenti e sufficienti che giustificassero tali interferenze con la vita familiare della ricorrente.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
La Corte ha inoltre riscontrato, all’unanimità, una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
Articolo 41: EUR 30.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.
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