CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA ZAKRZEWSKI c. POLONIA
(Ricorso n. 63277/19)
SENTENZA
Art. 6 § 1 (penale) • Equo processo • Inasprimento della pena detentiva inflitta al ricorrente a seguito del ricorso per cassazione del Procuratore generale e al riesame della causa dopo che egli aveva scontato oltre metà della pena ed era stato rilasciato in regime di liberazione condizionale • I tribunali interni non hanno conseguito un giusto equilibrio tra gli interessi del ricorrente e la necessità di assicurare l’effettività del sistema giudiziario • La mancata valutazione dei difetti fondamentali del procedimento penale e la mancata considerazione della situazione del ricorrente non hanno soddisfatto i criteri della giurisprudenza della Corte
Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
14 novembre 2024
La presente versione è stata rettificata in data 6 marzo 2025
ai sensi dell’articolo 81 del Regolamento della Corte.
DEFINITIVA
14/02/2025
La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Zakrzewski c. Polonia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
Ivana Jelić, Presidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Lətif Hüseynov,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Ilse Freiwirth, cancelliere di sezione,
visto il ricorso (n. 63277/19) proposto contro la Repubblica di Polonia con il quale, in data 27 novembre 2019, un cittadino polacco, il sig Łukasz Zakrzewski (“il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo polacco (“il Governo”) le doglianze relative all’articolo 6 § 1 della Convenzione e all’articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7 della Convenzione;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 8 ottobre 2024,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:
INTRODUZIONE1. Il presente ricorso concerne la pena detentiva inflitta al ricorrente che, a seguito di un ricorso per cassazione presentato dal Ministro della giustizia/procuratore generale, era stata inasprita dopo che egli aveva scontato più della metà della pena originaria ed era già stato rilasciato in regime di liberazione condizionale.
IN FATTO2. Il ricorrente è nato nel 1990 e vive a Zakrzów. È stato rappresentato dall’avvocato M. Gąsiorowska, del foro di Varsavia.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig. J. Sobczak, del Ministero degli affari esteri.
4. I fatti della causa si possono riassumere come segue.
5. In data 22 novembre 2016 la polizia fece irruzione nell’abitazione del ricorrente dove egli viveva con il fratello e la madre alla ricerca di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione furono rinvenuti oltre cinque chilogrammi di marjuana. Il ricorrente dichiarò di aver trovato lo stupefacente in una foresta e di averlo portato a casa. In seguito ritrattò tale dichiarazione, affermando che l’aveva rilasciata per proteggere un familiare (la cui identità non volle rivelare) e si rifiutò di fornire ulteriori spiegazioni. Prima del suo arresto era incensurato.
6. In data 23 maggio 2017 il Tribunale regionale di Opole (Sąd Okręgowy) condannò il ricorrente per detenzione illecita di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti ai sensi dell’articolo 53(2) della legge 29 luglio 2005 in materia di prevenzione della tossicodipendenza (Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii) e, applicando un’attenuante straordinaria (nadzwyczajne złagodzenie kary), lo condannò a due anni di reclusione. La pena minima prevista dall’articolo 53(2) era di tre anni di reclusione (si veda il paragrafo 23 infra). Il tribunale osservò che il ricorrente prima del suo arresto godeva di una reputazione eccellente e che non vi erano prove che avesse cercato di distribuire lo stupefacente; applicargli sia pure la pena più mite prevista per tale reato sarebbe stata pertanto manifestamente sproporzionato.
7. In data 6 ottobre 2017 la Corte di appello di Breslavia modificò la sentenza di primo grado, condannando il ricorrente anche a un risarcimento punitivo (nawiązka) pari a 1.000 zloty polacchi (PLN) (circa 220 euro (EUR)), da versare a una struttura riabilitativa per tossicodipendenti. Nella motivazione scritta la Corte di appello precisò che il tribunale di primo grado aveva correttamente ritenuto che l’irrogazione anche della pena più mite prevista dalla legge sarebbe stata eccessivamente severa, alla luce dell’atteggiamento e della situazione personale del ricorrente e delle circostanze del reato. A tale proposito la corte citò il fatto che il ricorrente non aveva precedenti penali, conduceva uno stile di vita accettabile e forniva supporto alla sua famiglia.
8. In data 26 febbraio 2018 il ricorrente iniziò ad espiare la pena detentiva inflittagli nel carcere di Głubczyce.
9. In data 22 marzo 2018 il Ministro della giustizia/Procuratore generale (in prosieguo soltanto “il Procuratore generale”) propose ricorso per cassazione (kasacja) dinanzi alla Corte suprema (Sąd Najwyższy) sostenendo che la pena inflitta al ricorrente era palesemente troppo mite (rażąca niewspółmierność kary), a causa di un’applicazione manifestamente irragionevole dell’attenuante straordinaria.
10. In data 3 aprile 2018 al ricorrente fu notificata copia del ricorso per cassazione.
11. In data 10 gennaio 2019 il direttore del carcere chiese al Tribunale regionale di Opole di concedere la liberazione condizionale al ricorrente (warunkowe przedterminowe zwolnienie). Nella sua richiesta specificò che la condotta del ricorrente era eccellente, la sua riabilitazione sociale procedeva bene, e il rischio di una sua recidiva era scarso.
12. In data 13 febbraio 2019 suddetto tribunale concesse al ricorrente la liberazione condizionale in regime di libertà vigilata [probation] per un periodo di due anni. Gli ordinò di presentarsi periodicamente a un funzionario addetto alla sorveglianza (kurator sądowy) e di trovarsi un’occupazione. Nella motivazione della decisione il tribunale specificò che in data 15 gennaio 2019 il ricorrente aveva acquisito il diritto di chiedere il rilascio in regime di liberazione condizionale, e che la sua pena sarebbe scaduta il 15 gennaio 2020. Sottolineò inoltre che l’istanza di liberazione condizionale del ricorrente era stata presentata dal direttore del carcere e che il procuratore non aveva mosso obiezioni a tale richiesta.
13. Dopo il suo rilascio, il ricorrente trovò due lavori: come autista durante i fine-settimana e come saldatore in Austria. Era in costante contatto con il funzionario addetto alla sua sorveglianza, secondo il quale il suo reinserimento nella società procedeva bene.
14. Il ricorrente e il suo difensore di ufficio comparvero nell’udienza di cassazione del 28 marzo 2019 dinanzi alla Corte suprema. Il pubblico ministero appoggiò il ricorso per cassazione mentre il ricorrente ne chiese il rigetto per manifesta infondatezza e presentò il certificato di scarcerazione e la decisione sulla concessione della liberazione condizionale in relazione alla pena residua.
15. In pari data la Corte suprema annullò la sentenza del 6 ottobre 2017 e rimise la causa alla Corte di appello di Breslavia al fine del riesame. Ritenne che l’applicazione dell’attenuante straordinaria non fosse giustificata a norma di legge. Di conseguenza la pena inflitta era palesemente troppo mite. La Corte suprema non prese in considerazione la liberazione condizionale del ricorrente malgrado fosse stata informata della sua concessione dal difensore di quest’ultimo.
16. La Corte suprema ritenne che valutare se l’autore del reato soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 60 § 2 del codice penale (Kodeks Karny) competesse chiaramente al giudice che aveva pronunciato la condanna, il quale doveva presentare argomenti che giustificassero la sua conclusione che nelle circostanze del caso di specie sussistevano motivi a sostegno della linea di condotta adottata. Era altresì indubbio che i casi con particolare giustificazione di cui all’articolo 60 § 2 erano sensibilmente diversi dai casi ordinari disciplinati dalle normali indicazioni in materia di irrogazione della pena. Tali indicazioni prevedevano l’applicazione di possibili pene comprese entro i pertinenti limiti edittali. Ad ogni modo l’applicazione dell’attenuante straordinaria senza aver al contempo dimostrato che essa era effettivamente giustificata da circostanze particolari non costituiva una violazione del diritto sostanziale sebbene giustificasse pienamente la conclusione che la pena irrogata in tali circostanze era gravemente sproporzionata.
17. La Corte suprema affermò inoltre che per quanto riguardava il ricorrente non era stato soddisfatto l’obbligo di dimostrare l’esistenza di circostanze particolari che giustificassero in maniera accettabile l’irrogazione di una pena inferiore al minimo edittale. A giudizio della corte, il giudice di appello per giustificare la propria decisione in proposito aveva replicato i rilievi del tribunale di primo grado in ordine all’incensuratezza del ricorrente, al suo stile di vita socialmente accettabile e al supporto da lui fornito alla famiglia. La Corte suprema concordava con il Procuratore generale sul fatto che i motivi forniti dalla Corte di appello per la decisione concernevano in realtà solamente le circostanze generali della fattispecie, le quali avrebbero dovuto incidere soltanto marginalmente sulla pena, pertanto non si sarebbe dovuta applicare l’attenuante straordinaria nella causa del ricorrente.
18. In data 23 maggio 2019 il Tribunale regionale di Opole revocò la propria decisione del 13 febbraio 2019 e archiviò la procedura di liberazione condizionale applicata al ricorrente. Ritenne che a seguito dell’annullamento della sentenza definitiva della Corte di appello di Breslavia da parte della Corte suprema, non vi fosse più una sentenza passata in giudicato in virtù della quale egli poteva scontare la pena.
19. In data 30 maggio 2019 la Corte di appello di Breslavia modificò la sentenza del Tribunale regionale di Opole del 23 maggio 2017 e condannò il ricorrente a tre anni di reclusione e a una multa di PLN 500 (EUR 125). Confermò la condanna al risarcimento punitivo e sostenne che il tribunale del merito non aveva dimostrato che si trattava di un “caso con particolare giustificazione” nel quale anche l’irrogazione della pena più mite prevista per il reato in questione sarebbe stata eccessivamente severa nei confronti del ricorrente. Pur tenendo in considerazione i rilievi formulati dal pubblico ministero, che aveva originariamente chiesto per il ricorrente una condanna a quattro anni di reclusione, la corte tenne conto del periodo di pena scontato dal ricorrente in carcere e della sua liberazione condizionale disposta su richiesta del direttore del carcere di Głubczyce e concluse che alla luce di tali circostanze la pena richiesta dal pubblico ministero sarebbe stata eccessivamente severa.
20. La condanna tenne conto del periodo che il ricorrente aveva trascorso in custodia cautelare, nello specifico dal 22 novembre 2016 al 2 gennaio 2017, e della pena scontata fino ad allora, ovvero del periodo compreso tra il 26 febbraio 2018 e il 13 febbraio 2019. Il fine pena fu fissato alla data del 14 settembre 2021.
21. In data 14 ottobre 2019 il ricorrente fu tradotto nel carcere di Strzelce Opolskie per espiare la pena residua.
22. In data 29 aprile 2021 il Tribunale regionale di Opole, a seguito di un’istanza del ricorrente, dispose la sua immediata scarcerazione condizionale in relazione al residuo della pena di tre anni inflittagli e stabilì un periodo di libertà vigilata di due anni. Nelle motivazioni della decisione il tribunale specificò che il ricorrente aveva già scontato oltre metà della pena; la sua condotta mentre espiava la condanna non aveva sollevato censure; e vi era motivo di presumere che il ricorrente, qualora fosse stato posto in libertà, avrebbe rispettato la legge e non avrebbe commesso recidiva.
IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE LA LEGGE 29 LUGLIO 2005 IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA23. L’articolo 53 della legge in materia di prevenzione della tossicodipendenza, per quanto pertinente, recita:
“(1) Chiunque produca o trasformi sostanze stupefacenti o psicotrope (...) è punibile con la pena della reclusione da uno a tre anni,
(...)
(2) Qualora il reato di cui al comma 1 o 1 lettera a) concerna un’ingente quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope (...) l’autore è punibile con una multa e la pena della reclusione da tre a venti anni.”
IL CODICE PENALE24. Il codice penale, per quanto pertinente, recita:
Articolo 60
“§ 2. Il tribunale può anche applicare un’attenuante straordinaria nei casi con particolare giustificazione qualora anche la pena minima prevista per il reato in questione sarebbe sproporzionata, e in particolare:
(...)
(2) tenere conto dell’atteggiamento dell’autore del reato, in particolare qualora egli abbia tentato di porre rimedio al danno o di impedire che si verificasse,
(...)
§ 6. L’applicazione dell’attenuante straordinaria consiste nell’irrogazione di una pena inferiore al minimo edittale, o meno severa, conformemente ai seguenti principi:
(...)
(2) Qualora il fatto in questione costituisca reato, il tribunale infligge una pena non inferiore a un terzo del minimo edittale.”
Articolo 77
“§ 1. Il tribunale può concedere la liberazione condizionale alla persona condannata a una pena privativa della libertà in relazione alla pena residua soltanto quando il suo atteggiamento, le sue caratteristiche e la sua situazione personale, il suo stile di vita precedente alla commissione del reato, le circostanze di quest’ultimo, e la sua condotta dopo la commissione del reato e durante l’espiazione della pena giustificano la presunzione che l’autore del reato, dopo il rilascio, rispetterà la legge e in particolare non commetterà recidiva.
(...)”.
Articolo 78
“§ 1. La persona condannata può accedere alla liberazione condizionale dopo aver scontato almeno metà della pena.
(... )”.
Articolo 82
“§ 1. Qualora durante il periodo di libertà vigilata e nei successivi sei mesi la liberazione condizionale non venga revocata, si riterrà espiata la pena al momento della scarcerazione condizionale.
(...)”.
IL CODICE DI PROCEDURA PENALE25. Il codice di procedura penale (Kodeks Postępowania Karnego), per quanto pertinente, recita:
Articolo 521
“§ 1. Il Procuratore generale o l’Ombudsman può proporre ricorso per cassazione avverso ogni decisione definitiva che pone termine al procedimento.
(...)”.
Articolo 523
“§ 1. Il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto a motivo delle violazioni elencate nell’articolo 439 o di un’altra flagrante violazione della legge, qualora essa possa aver avuto un’incidenza significativa sul contenuto della sentenza. Un ricorso per cassazione non può essere proposto soltanto a causa della sproporzione della pena.
§ 1a. La limitazione prevista nella seconda frase del comma 1 non si applica al ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale in un procedimento concernente un’accusa di reato grave (zbrodnia).
(...)”.
Articolo 524
“§ 1. Il termine per un ricorso per cassazione proposto dalle parti del procedimento è di giorni trenta a decorrere dalla data della pronuncia della decisione motivata.
(...)
§ 3. È inammissibile il ricorso per cassazione a detrimento della persona condannata proposto decorso un anno dalla data in cui la condanna è divenuta irrevocabile.”
Articolo 538
“§ 1. In caso di annullamento della sentenza cessa l’esecuzione della pena e la pena già scontata è computata nella nuova pena qualora l’imputato sia successivamente condannato di nuovo.
(...)”.
IN DIRITTO PORTATA DELLA CAUSA E DOGLIANZE26. La Corte ritiene che il presente ricorso sollevi questioni relative al diritto a un equo processo, in particolare in ordine al principio della certezza del diritto, e reputa perciò necessario chiarire la portata della causa e le disposizioni ai sensi delle quali occorre esaminare le doglianze. Il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7 della Convenzione, di aver subito un nuovo processo e aver ricevuto una seconda condanna dopo la sua scarcerazione anticipata. La Corte, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti delle cause di cui è investita (si veda Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018), ritiene più appropriato, date le circostanze del caso di specie, esaminare la presente doglianza ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione che, per quanto pertinente, recita:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)”.
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE Sulla ricevibilità Le osservazioni delle parti27. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non aveva esaurito le vie di ricorso interne esperibili. In particolare, ha sottolineato che egli avrebbe dovuto presentare un ricorso costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale contestando la compatibilità con la Costituzione delle pertinenti norme del codice di procedura penale, in particolare dell’articolo 523 § 1a che consente la presentazione di un ricorso per cassazione soltanto a causa della sproporzione della pena in caso di accusa di reato grave. Il ricorrente avrebbe potuto dedurre l’illegittimità costituzionale di tale disposizione del codice di procedura penale, giacché ai sensi della prima frase dell’articolo 42 § 1 della Costituzione polacca poteva essere ritenuta penalmente responsabile soltanto la persona che aveva commesso un atto vietato da una legge in vigore al momento della sua commissione e soggetto a pena. Inoltre, ai sensi dell’articolo 45 § 1 della Costituzione, tutti avevano diritto a che loro causa fosse esaminata equamente e pubblicamente, senza indebiti ritardi, da un tribunale competente, imparziale e indipendente. Tali disposizioni fornivano un livello di tutela paragonabile a quello garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione e dall’articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7 della Convenzione.
28. Il Governo ha sostenuto anche che il presente ricorso era incompatibile con l’articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7 della Convenzione, e in particolare che il ricorrente non aveva subito un “nuovo processo” nel procedimento seguito alla decisione della Corte suprema di annullare la sentenza del tribunale di secondo grado.
29. In ordine al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, il ricorrente ha osservato che il Governo non aveva specificato in che modo fosse possibile proporre detto ricorso e quali disposizioni egli avrebbe dovuto impugnare dinanzi alla Corte costituzionale. A suo parere tale rilievo era infondato e generico.
30. In ordine alla dedotta incompatibilità ratione materiae con le disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli il ricorrente ha ribadito che l’articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7 della Convenzione era applicabile alla sua causa.
La valutazione della Corte31. La Corte ribadisce di aver già ritenuto che un ricorso costituzionale in Polonia sia una via di ricorso effettiva ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione soltanto nel caso in cui l’asserita violazione dei diritti e delle libertà costituzionali derivi dall’applicazione di una disposizione di legge la cui costituzionalità possa ragionevolmente essere messa in dubbio. Inoltre tale disposizione deve costituire il fondamento giuridico diretto della decisione individuale rispetto alla quale è dedotta la violazione. Pertanto il ricorso costituzionale non può essere una via di ricorso effettiva qualora la dedotta violazione derivi dall’erronea applicazione o interpretazione di una disposizione di legge il cui contenuto non è incostituzionale (si veda da ultimo Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia, n. 4907/18, § 198, 7 maggio 2021).
32. Nel caso di specie il ricorrente ha affermato che i suoi diritti convenzionali erano stati violati dalle decisioni dei tribunali interni e dalla loro interpretazione e applicazione delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che ha stabilito che i ricorsi costituzionali fondati esclusivamente su un’asserita erronea interpretazione di una norma di legge esulano dalla sua competenza a meno che il ricorrente non contesti la norma così come interpretata dalla costante e consolidata giurisprudenza dei tribunali; segue che tale ricorso non può essere considerato un rimedio effettivo ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione. Non si può dunque ritenere il ricorso costituzionale una via di ricorso effettiva nel caso del ricorrente (si vedano, per esempio, Długołęcki c. Polonia, n. 23806/03, § 25, 24 febbraio 2009, e Y c. Polonia, n. 74131/14, §§ 51-52, 17 febbraio 2022).
33. Per tali motivi l’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne deve essere rigettata.
34. Per quanto riguarda l’eccezione del Governo relativa all’asserita incompatibilità ratione materiae del presente ricorso con l’articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7, la Corte ritiene che, tenuto conto della portata della causa e delle doglianze sopra richiamate (si veda il paragrafo 26), non sia necessario esaminare se l’articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7 della Convenzione sia applicabile ai fatti della causa.
35. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.
Sul merito Le osservazioni delle parti36. Il ricorrente ha osservato che egli era stato privato del suo diritto a un equo processo in violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Ha sostenuto che nel suo caso la riapertura del procedimento era stata disposta dopo che la sentenza di condanna era divenuta definitiva ed egli aveva beneficiato della liberazione condizionale. Inoltre non erano stati presentati fatti nuovi né riscontrati vizi fondamentali nel suo primo processo. La riapertura del procedimento era stata disposta soltanto per le divergenze tra i tribunali in ordine alla valutazione dell’attenuante straordinaria applicata, e al solo scopo di inasprire la pena originariamente inflitta.
37. Il Governo ha sostenuto che non vi era stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Il rimedio del ricorso straordinario era disciplinato dalle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale e il suo ambito di applicazione era stato spiegato al ricorrente. In particolare era inammissibile il ricorso per cassazione a detrimento della persona condannata proposto decorso un anno dalla data in cui la condanna era divenuta irrevocabile. Ne seguiva che la possibilità di proporre un ricorso straordinario era limitata nel tempo anche per il Procuratore generale. Il Governo ha sostenuto inoltre che nel caso del ricorrente erano state osservate tutte le garanzie procedurali: gli era stato assegnato un difensore d’ufficio e gli era stata notificata copia del ricorso per cassazione ed egli e il suo difensore avevano anche partecipato all’udienza dinanzi alla Corte suprema.
La valutazione della Corte I principi generali derivanti dalla giurisprudenza della Corte38. La Corte osserva che i pertinenti principi convenzionali sono stati riassunti come segue (si vedano Tığrak c. Turchia, noì. 70306/10, § 48, 6 luglio 2021, che fa riferimento a Brumărescu c. Romania [GC], n. 28342/95, §§ 61‑62, CEDU 1999‑VII, e COMPCAR, s.r.o. c. Slovacchia, n. 25132/13, §§ 63‑64, 9 giugno 2015):
“Il diritto a un equo processo dinanzi a un tribunale, garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, deve essere interpretato alla luce del Preambolo della Convenzione che, nella parte pertinente, dichiara che la preminenza del diritto fa parte del patrimonio comune degli Stati contraenti. Uno degli aspetti fondamentali della preminenza del diritto è il principio della certezza del diritto, che impone, inter alia, che qualora i tribunali abbiano definitivamente determinato una questione, la loro pronuncia non debba essere rimessa in discussione.
- Tale principio non consente alle parti di chiedere la riapertura del procedimento al solo scopo di ottenere un riesame e una nuova decisione della causa. La semplice possibilità che vi siano due punti di vista su una questione non giustifica il riesame.
- Gli scostamenti da tale principio sono giustificati soltanto quando sono resi necessari da circostanze di carattere sostanziale e imperativo. I poteri di annullamento o modifica di decisioni giudiziarie vincolanti ed esecutive in capo alle giurisdizioni superiori dovrebbero essere esercitati al fine di correggere vizi fondamentali. Tale potere deve essere esercitato in modo da conseguire nella maggiore misura possibile un giusto equilibrio tra gli interessi della persona e la necessità di assicurare l’effettività del sistema giudiziario.
- I fattori pertinenti di cui occorre tenere conto a tale riguardo comprendono, in particolare, l’effetto della riapertura e del successivo procedimento sulla situazione individuale del ricorrente, l’eventualità che la riapertura derivi dalla situazione individuale del ricorrente o da una sua stessa richiesta; i motivi del ribaltamento della sentenza da parte delle autorità interne nel caso del ricorrente; la conformità della procedura in questione ai requisiti del diritto interno; l’esistenza e l’efficacia di tutele procedurali nell’ordinamento giuridico interno in grado di prevenire l’abuso di tale procedura da parte delle autorità interne; e altre circostanze pertinenti alla causa.
- In diverse cause la Corte, nel trattare la nozione di ‘vizio fondamentale’, ha sottolineato che la semplice considerazione che l’indagine nel caso del ricorrente era stata ‘incompleta e unilaterale’ o aveva dato luogo a un’assoluzione ‘erronea’, in assenza di errori giurisdizionali o gravi violazioni della procedura giudiziaria, di abusi di potere, di errori manifesti nell’applicazione del diritto sostanziale o di altri gravi motivi legati agli interessi della giustizia, non poteva da sola indicare la presenza di un vizio fondamentale nel procedimento precedente.”
39. La revisione di una decisione definitiva e vincolante non dovrebbe essere trattata come un appello mascherato, e si può derogare al principio della certezza del diritto per assicurare la correzione di vizi fondamentali o di errori giudiziari (si veda, per esempio, Ryabykh c. Russia, n. 52854/99, § 52, CEDU 2003‑IX) o per rettificare “un errore di fondamentale importanza nel sistema giudiziario” ma non in nome del purismo giuridico (si veda Sutyazhnik c. Russia, n. 8269/02, § 38, 23 luglio 2009).
40. La Corte ha ritenuto che una condanna che ignora prove fondamentali costituisca un errore giudiziario penale e che la mancata correzione di tali errori possa seriamente compromettere l’equità, l’integrità e la reputazione pubblica dei procedimenti giudiziari (si vedano Lenskaya c. Russia, n. 28730/03, §§ 39-40, 29 gennaio 2009, e Giuran c. Romania, n. 24360/04, § 39, CEDU 2011 (estratti)). Analogamente la Corte ha ritenuto che la conferma dopo un procedimento di revisione di una condanna pronunciata in violazione del diritto a un equo processo costituisca un errore di valutazione che perpetua tale violazione (si veda Yaremenko c. Ucraina (n. 2), n. 66338/09, §§ 52-56 e 64-67, 30 aprile 2015). Inoltre, la riapertura arbitraria di un procedimento penale, soprattutto a detrimento della persona condannata, viola il diritto a un equo processo (si vedano Savinskiy c. Ucraina, n. 6965/02, § 25, 28 febbraio 2006; Radchikov c. Russia, n. 65582/01, § 48, 24 maggio 2007; e Ştefan c. Romania, n. 28319/03, § 18, 6 aprile 2010).
41. La Corte ha preso inoltre in considerazione le altri fasi del procedimento penale in cui i ricorrenti non sono più “persone imputate di reato” bensì persone “condannate” a seguito di decisioni giudiziarie ritenute definitive ai sensi del diritto interno. Dato che la “imputazione penale” è una nozione autonoma e tenuto conto dell’incidenza che la procedura di esame dei ricorsi per motivi di diritto può avere sulla determinazione di un’accusa penale, compresa la possibilità di correggere errori di diritto, la Corte ha ritenuto che tale procedura sia contemplata dalle garanzie di cui all’articolo 6 (si veda Meftah e altri c. Francia [GC], nn. 32911/96 e altri 2, § 40, CEDU 2002‑VII), anche qualora sia considerata un rimedio straordinario dal diritto interno e concerna una sentenza non soggetta a impugnazione ordinaria. Analogamente la Corte ha ritenuto che le garanzie dell’articolo 6 siano applicabili ai procedimenti penali nei quali il tribunale competente ha in primo luogo esaminato l’ammissibilità della richiesta di autorizzazione a proporre ricorso al fine dell’annullamento della condanna (si veda Monnell e Morris c. Regno Unito, 2 marzo 1987, § 54, serie A n. 115).
42. Dai principi generali sopra indicati si evince che l’articolo 6 della Convenzione è applicabile sotto il profilo penale ai procedimenti penali concernenti rimedi che il diritto interno qualifica come straordinari, qualora il tribunale interno sia chiamato a determinare l’accusa. La Corte pertanto esamina la questione dell’applicabilità dell’articolo 6 ai rimedi straordinari cercando di stabilire se, nel considerare il rimedio in questione, il tribunale interno abbia dovuto determinare l’accusa penale.
L’applicazione dei suddetti principi alla presente causa43. La Corte osserva che la presente causa concerne il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale, oltre cinque mesi dopo la condanna definitiva del ricorrente. Tale ricorso deve essere distinto dal ricorso per cassazione che avrebbero potuto proporre le parti del procedimento entro il termine di trenta giorni dalla data della pronuncia della decisione motivata[1] (si veda il paragrafo 25 supra), che avrebbe costituito il proseguimento del procedimento penale (si veda, per esempio, Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, §§ 121-22, CEDU 2000-XI). A giudizio della Corte, nelle particolari circostanze del caso di specie, gli effetti del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale dopo la scadenza del termine generale di trenta giorni stabilito dalla legge, devono essere valutati alla luce dei principi che regolano la riapertura del procedimento.
44. A tale riguardo la Corte osserva che il ricorrente era stato condannato con sentenza definitiva in data 6 ottobre 2017 (si veda il paragrafo 7 supra) e aveva cominciato a espiare la pena detentiva il 26 febbraio 2018. In data 22 marzo 2018 il Procuratore generale aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo che la pena inflitta al ricorrente era palesemente troppo mite (si veda il paragrafo 9 supra). Il 13 febbraio 2019 il Tribunale regione di Opole aveva disposto la liberazione condizionale del ricorrente (si veda il paragrafo 12 supra). Poco dopo la scarcerazione del ricorrente, il 28 marzo 2019 la Corte suprema aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Breslavia e aveva rimesso la causa a tale corte per il riesame. La Corte suprema non aveva spiegato nella sua sentenza quali erano i vizi fondamentali del procedimento penale che necessitavano di correzione (si veda Tığrak, sopra citata, § 48). Aveva concentrato il suo ragionamento sul fatto che i tribunali di primo e secondo grado non avevano sufficientemente giustificato l’applicazione dell’attenuante straordinaria per la determinazione della pena (si veda il paragrafo 17 supra).
45. La Corte osserva inoltre che le motivazioni della sentenza della Corte suprema in data 28 marzo 2019 non contenevano alcuna riflessione sugli effetti del riesame della causa e del successivo procedimento sulla situazione individuale del ricorrente. In particolare non era stata prestata alcuna attenzione alla circostanza che egli aveva già scontato oltre metà della pena inflittagli e gli era stata concessa la scarcerazione condizionale a seguito di una procedura avviata dal direttore del carcere. Ugualmente la sentenza della Corte di appello di Breslavia del 30 maggio 2019 – pronunciata in esito al riesame della causa - non conteneva alcuna valutazione specifica della situazione del ricorrente. Certamente tale corte aveva preso nota della liberazione condizionale del ricorrente a seguito della richiesta del direttore del carcere, ma soltanto per corroborare l’affermazione che la pena chiesta dal pubblico ministero sarebbe stata eccessivamente severa (si veda il paragrafo 19 supra). Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che le motivazioni delle pronunce della Corte suprema e della Corte di appello non abbiano soddisfatto i criteri previsti in modo tale da dimostrare che esse hanno conseguito un giusto equilibrio tra gli interessi del ricorrente e la necessità di assicurare l’effettività del sistema giudiziario (ibid. § 48).
46. Quanto all’esistenza e all’efficacia di garanzie procedurali, la Corte riconosce che il ricorso per cassazione era stato proposto dal Procuratore generale entro il termine di legge, ovvero prima che fosse decorso un anno dalla condanna definitiva del ricorrente, e che nel caso del ricorrente nel procedimento erano state osservate le garanzie procedurali previste dall’ordinamento giuridico interno. In particolare, al ricorrente era stata notificata una copia del ricorso per cassazione del Procuratore generale, aveva potuto partecipare all’udienza dinanzi alla Corte suprema ed era stato rappresentato dal suo difensore (si vedano i paragrafi 10 e 14 supra). La Corte ritiene però che la mancata valutazione dei difetti fondamentali del procedimento penale e la mancata considerazione della situazione del ricorrente non abbiano soddisfatto i criteri della giurisprudenza della Corte in ordine al diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
47. Vi è stata conseguentemente violazione di tale disposizione in relazione al principio dell’equo processo.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELL convenzione48. L’articolo 41 della Convenzione recita:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
Danno49. Il ricorrente ha chiesto 10.000 euro (EUR) per il danno non patrimoniale e EUR 24.580 per il danno patrimoniale.
50. Il Governo ritiene tale somme eccessive e ingiustificate.
51. La Corte non discerne alcun nesso causale tra la violazione riscontrata e l’asserito danno patrimoniale; rigetta pertanto tale richiesta. Accorda tuttavia al ricorrente EUR 6.000 per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
Spese52. Il ricorrente ha chiesto anche EUR 1.650 per le spese sostenute dinanzi alla Corte.
53. Il Governo ha lasciato la valutazione di tale richiesta alla discrezione della Corte.
54. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene appropriato accordare la somma di EUR 1.650 per il procedimento di cui è stata investita, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
Dichiara ricevibile il ricorso; Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione; Ritiene che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, che debbono essere convertite nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del versamento: EUR 6.000 (seimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale; EUR 1.650 (milleseicentocinquanta euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per le spese; che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;Rigetta la domanda di equa soddisfazione del ricorrente per il resto.
Fatta in inglese e notificata per iscritto il 14 novembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Ilse Freiwirth Ivana Jelić
Cancelliere Presidente
[1] Rettifica del 6 marzo 2025.