Zavodnik c. Slovenia - 53723/13 - Sentenza 21.5.2015 [Sezione V]
In fatto – Nel 1997 un tribunale del lavoro ordinava ad una società privata di versare al ricorrente la retribuzione dovuta ed i relativi benefici (circa EUR 8.350,00). Nel 1999 la sentenza diveniva definitiva. Nel 2000 erano avviati i procedimenti per bancarotta nei confronti della società. Nel 2005, le domande del ricorrente erano accolte nella procedura fallimentare. Il curatore fallimentare ed il collegio fallimentare assicuravano al ricorrente che l’avrebbero informato dell’evoluzione del caso, in particolare del calendario delle udienze relative all’assegnazione delle proprietà. Nel 2008 un complesso alberghiero appartenente alla società era venduto in un’asta pubblica. I risultati della vendita erano pubblicati online su un portale web per commercialisti, sul sito dell’agenzia di stampa slovena e su un quotidiano finanziario. A seguito della vendita, nel giugno 2008 il collegio fallimentare del tribunale distrettuale approvava un progetto di proposta sulla assegnazione delle proprietà della società fallita agli altri 19 rimanenti creditori. Nel progetto era previsto che essi dovessero ricevere ciascuno il 2,85% del credito riconosciuto nel procedimento, che nel caso di specie ammontava a EUR 237,00. Il tribunale fissava una nuova udienza nel settembre 2008 per confermare l’assegnazione della proprietà. Il tribunale distrettuale pubblicava la sua decisione e postava sulla bacheca del tribunale la comunicazione dell’udienza. La comunicazione dell’udienza, con data e luogo, era pubblicata anche sulla Gazzetta Ufficiale. Nel corso dell’udienza il tribunale distrettuale confermava la proposta di assegnazione del liquidatore. La decisione era postata sulla bacheca del tribunale il giorno successivo e poteva essere impugnata entro otto giorni. Poiché non era stata presentata alcuna impugnazione contro la decisione, essa era divenuta definitiva e nel novembre 2008 si concludeva la procedura fallimentare. Nel dicembre 2008 il ricorrente impugnava la decisione di porre fine alla procedura fallimentare. Egli sosteneva di non essere stato adeguatamente informato dell’udienza di settembre sull’assegnazione delle proprietà e che gli sarebbe dovuto essere assegnato l’intero importo richiesto nella procedura fallimentare. Nel 2009 la sua impugnazione era respinta così come il suo ricorso costituzionale.
In diritto – Articolo 6 § 1: Le norme che prevedono la notificazione di citazioni e di decisioni mediante la loro pubblicazione sulla bacheca del tribunale e sulla Gazzetta Ufficiale hanno lo scopo legittimo di garantire la celerità e l’efficienza delle procedure fallimentari. L’esonero dall’obbligo di notificazione in mani proprie è dipesa dal fatto che questo tipo di procedura poteva coinvolgere un gran numero di creditori e di parti. La notificazione in mani proprie degli atti giudiziari avrebbe potuto infatti causare un aumento sostanziale dei costi della procedura e, inoltre, ostacolare il suo corso in caso di insuccesso della notifica stessa. Tuttavia, secondo il diritto interno, l’udienza sulla assegnazione delle proprietà rappresenta un punto cruciale del procedimento. I creditori potevano impugnare la proposta del curatore fallimentare riguardo l’assegnazione delle proprietà entro il giorno prima dell’udienza. Tale possibilità gli era preclusa in una fase successiva.
Sotto questo aspetto, gli otto giorni di tempo concessi per opporsi alla decisione sulla assegnazione erano relativamente pochi. Il ricorrente era stato parte di un procedimento che aveva impiegato più di otto anni per fissare un’udienza sulla distribuzione della massa fallimentare. A quel punto, erano rimasti solo 19 creditori i cui nomi sarebbero dovuti essere considerati dal tribunale. Inoltre, il ricorrente, che non era rappresentato da un avvocato, aveva dichiarato che il curatore fallimentare si era impegnato ad informarlo sui nuovi risvolti del procedimento. Tenendo presente il numero piuttosto basso di creditori coinvolti nella procedura, la Corte non ha individuato alcun motivo per cui il ricorrente non avrebbe dovuto fidarsi del curatore. Infine, sebbene la normativa nazionale non preveda di fatto la notifica di citazioni e decisioni giudiziarie a coloro che sono coinvolti in procedure concorsuali, questa prevede altresì la possibilità di eseguire la notifica dell’udienza sulla distribuzione di proprietà anche tramite mass media. La Corte si rammarica che nel caso di specie il giudice nazionale non sia riuscito ad utilizzare quest’ultima opzione. La Corte non ha potuto accogliere l’argomento del Governo secondo il quale il ricorrente sarebbe dovuto venire a conoscenza della vendita del complesso alberghiero da notizie di stampa online. Non è possibile pensare che i media in questione siano destinati al grande pubblico e non si poteva dare per scontato che questi avessero raggiunto il ricorrente (cfr. Geffré c. Francia (dec.), 51307/99, 23 gennaio, 2003, Nota d’informazione 49), una persona anziana che aveva affermato di non essere in grado di usare un computer o di accedere ad internet. Sarebbe stato irrealistico aspettarsi che il ricorrente consultasse periodicamente la bacheca di un tribunale situato in una città diversa dal suo luogo di residenza o che avesse accesso ad ogni numero della Gazzetta Ufficiale. In tali circostanze, la Corte non è potuta giungere alla conclusione che il ricorrente abbia avuto un’equa possibilità di venire a conoscenza dell’udienza sulla assegnazione delle proprietà né che la sua incapacità di prendere parte ai lavori fosse dovuta ad una mancanza di diligenza da parte sua (cfr. Cañete de Goñi c. Spagna, 55782/00, 15 ottobre 2002, Nota d’informazione 38). Inoltre, non sarebbe stato sproporzionato esigere da parte dello Stato l’adozione di ulteriori misure per garantire che le parti ancora coinvolte nel procedimento, tra cui la parte ricorrente, fossero informate dell’udienza sulla distribuzione e sulla decisione presa in quella sede. Essendo stato privato della possibilità di prendere parte all’udienza del 10 settembre 2008, al ricorrente era stato impedito di contestare il piano del curatore fallimentare sulla distribuzione della proprietà e quindi di rivendicare il diritto di ottenere una percentuale maggiore per le retribuzioni arretrate non pagate.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
La Corte ha inoltre accertato una violazione dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 13 a causa della lunghezza del procedimento e inefficacia dei rimedi a tale riguardo.
Articolo 41: EUR 12.500,00 a titolo di danno non patrimoniale; domanda a titolo di danno patrimoniale respinta.
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