ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 405
Vol. 1986/0173
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
C O M M IS S IO N E DELLE C O M U N IT À E U R O P E E
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
concernente il riesame delle deroghe previste dall'articolo 16 bis
e dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 71/118/CEE
I. La direttiva 71/118/CEE del Consiglio, relativa a problemi sanitari in
materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (1), modificata
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), prevede:
all’articolo 16 bis, che, per quanto riguarda le carni fresche di
volatili da cortile ottenute e messe in circolazione sul loro
territorio, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni relative
alla macellazione e all'eviscerazione di cui al capitolo V dell'allegato
I della direttiva medesima, per la produzione di volatili da cortile
parzialmente eviscerati o non eviscerati. Questo articolo prevede
altresi' che il consiglio, in occasione del riesame di detta deroga,
valuterà le condizioni alle quali le carni summenzionate possono essere
ammesse agli scambi intracomunitari;
- all'articolo 14, paragrafo 2, che, per quanto concerne le carcasse
ottenute e messe in circolazione sul loro territorio, gli Stati membri
possono concedere agli stabilimenti che ne facciano richiesta deroghe al
paragrafo 1 del medesimo articolo, il quale vieta "l'uso del
procedimento dì refrigerazione di carni fresche di volatili da cortile
per immersione in acqua, salvo se effettuato in conformità delle
condizioni stabilite ai punti 28 bis e 28 ter del capitolo V
dell'allegato I, purché le carcasse cosi’ refrigerate vengano
immediatamente congelate o surgelate."
Lo stesso paragrafo 2 dell’articolo 14 prevede inoltre, al secondo
comma, che "gli Stati membri che si avvalgfono delle deroghe previste
nel primo comma non possono opporsi all'introduzione nel loro territorio
di carni di volatili da cortile ottenute negli altri Stati membri alle
medesime condizioni";
(1) GU N. L 55 del 08.03 1971, pag. 23
(2) GU N. L 362 del 31.12.19 5, pag. 8
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- all'articolo 16 ter, che "prima del 15 agosto 1986 il Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
riesamina le deroghe di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e
all'articolo 16 bis, lettera a). Il riesame di queste deroghe sarà
effettuato sulla base dì una relazione della Commissione, eventualmente
corredata di proposte che terranno conto delle conclusioni degli studi
scientifici, che sono in corso, sulle garanzìe offerte da questo tipo
di produzione."
A. Riesame della deroga prevista dall'articolo 16 bis per i volatili da
cortile parzialmente eviscerati o non eviscerati
Il riesame dì questa deroga, al pari dell'elaborazione da parte della
Commissione dì eventuali proposte in materia, richiede l'esecuzione
preliminare dì taluni studi, che permettano di ricavare notizie in merito:
- all'ispezione sanitaria dei volatili da cortile e
alla qualità - dal punto di vista microbiologico - dei volatili da
cortile parzialmente eviscerati o non eviscerati.
(a) Studio concernente l'ispezione sanitaria dei volatili da cortile
Onde garantire l'efficacia dell'ispezione sanitaria, la vigente direttiva
71/118/CEE stabilisce tra l'altro che tutte le parti dell'animale debbano
essere sottoposte all'ispezione immediatamente dopo la macellazione. A tal
fine, è disposta altresì' 1'evìscerazìone completa, mentre solo a tìtolo
derogaqtorio è previsto che gli Stati membri possano autorizzare la
produzione e la messa in circolazione sul loro territorio dì volatili da
cornile macellati, che siano stati eviscerati soltanto parzialmente ovvero
non eviscerati.
A seguito delle discussioni in seno al Consiglio circa una proposta della
Commissione, volta a modificare le disposizioni relative all'ispezione
post mortem dei volatili da cortile (GU C 97 del 29 Aprile 1981), e delle
conclusioni cui è giunto uno studio fatto dal Comitato scientifico
veterinario sulla possibilità di introdurre - tenuto conto dei progressi
tecnologici - nuovi orientamenti in materia di ispezione sanitaria dei
volatili da cortile (COM(84)312 def. del 6.6.1984), alcuni esperimenti
sono attualmente in corso di realizzazione in due Stati membri
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(Danimarca e RF di Germania). Tali esperimenti intendono verificare in c:.a
misura potrà essere tradotto in partica il nuovo sistema di ispezione
sanitaria dei volatili da cortile proposto dal Comitato scientifico
veterinario. Un altro obiettivo è quello di ottenere una serie dì
informazioni complementari di carattere tecnico. Il nuovo sistema dì
ispezione attribuisce maggiore importanza all’ispezione ante mortem
nell'azienda di provenienza. E' tra l'altro prevista la possibilità di
effettuare, in alcuni casi, un'ispezione post mortem semplificata, che non
comporti un'ispezione individuale e completa, come invece richiesto dalla
direttiva attuale.
Può darsi che, in funzione dei risultati degli esperimenti in corso,
risulti utile o addirittura necessario estendere l’esperienza agli altri
Stati membri, in modo che lo studio possa tener conto delle più svariate
situazioni sanitarie e strutturali.
b) Situazione microbiologica dei volatili da cortile parzialmente
eviscerati o non eviscerati
In considerazione dei risultati degli esperimenti sopra rìsordatì, la
Commissione intende organizzare degli studi relativi alla situazione
microbiologica dei volatili da cortile parzialmente eviscerati o non
eviscerati.
B . Riesame delle deroghe di cui all'articolo 14, paragrafo 2 (congelamento
delle carni refrigerate per immersione in acqua)
Si rammenta che, onde disporre di elementi dì valutazione circa la
possibilità dì estendere alle carcasse destinate ad essere
commercializzate refrigerate, il metodo di refrigerazione per immersione
in acqua ammesso dalla direttiva 71/118/CEE, nel 1978 la Commissione ha
organizzato, a livello comunitario, uno studio inteso a mettere a
confronto - per quanto concerne l'aspetto microbiologico e la durata di
conservazione - carcasse di volatili da cortile refrigerate con il metodo
dell'immersione in acque a carcasse refrigerate con il metodo ad aria
(cfr. documento ’flicrobiology and shelf life of chilled poultry carcasses"
- n. 61), dicembre 1978, Information on Agriculture).
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La principale esclusione cui è giunto questo studio è che, se eseguito
conformemente aIÉ.e disposizioni della direttiva citata, il metodo di
refrigerazione pèr immersione in acqua può essere applicato alle carcasse,
che non vengono ;poi immediatamente congelate o surgelate e che sono quindi
destinate ad essÉÉre commercializzate allo stato regrigerato.
Onde risolvere questo problema, nel 1979 la Commissione ha trasmesso al
Consiglio una relazione e una proposta di modifica della direttiva
(COM(79)37 def. £el 9.2.1979).
La Commissione ritiene che la conclusione cui era giunto lo studio
summenzionato è ancora valida.
II. La presente comunicazione costituisce una relazione provvisoria. Quando
gli studi attualmente in corso saranno ultimati, la Commissione
trasmetterà al Consiglio una relazione definitiva alla quale saranno
allegate eventuali proposte.
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