ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 013
Vol. 1986/0004
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
COMMISSIONE DELLE COMUNfTÀ EUROPEE
COM(86) 13 def.
Bruxelles, 8 gennaio 1986.
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
Conferenza delle Nazioni Unite sulle condizioni per
l'immatricolazione di navi, j
sessione 20 gennaio-7 febbraio 1986 (seguito)
COM(86) 13 def.
I. INTRODUZIONE
- - - - - - - - - »
1. Conformemente alla risoluzione 39/209 dell'Assefhblea generale delle Nazio
ni Unite del 20 dicembre 1982, la conferenza delle Nazioni Unite sulle con
dizioni per l'immatricolazione di navi si è riunita per la terza volta a
Ginevra da 11'8 al 19 giugno 1985.
La conferenza ha fatto importanti progressi su alcuni problemi chiave: ge
stione, equipaggi e proprietà. Sarà tuttavia necessaria un'altra riunione
per consentirle di completare i lavori. Questa riunione è prevista provvi
soriamente per il periodo 20 gennaio-7 febbraio 1986.
2. Occorre procedere ad un coordinamento ed una consultazione a livello comuni
tario con gli Stati membri al fine di discutere problemi insoluti e mante
nere una posizione comune alla conferenza; di particolare importanza è il
problema della proprietà, su cui gli Stati membri non hanno ancora adottato
una posizione comune.
3. Nella precedente riunione della conferenza, la Comunità presentò una clauso
la da inserire nell'accordo al fine di tutelare i diritti e gli obblighi
degli Stati membri in virtù del trattato di Roma.
II. POSIZIONE COMUNE DEGLI STATI MEMBRI
4. Nella sua precedente comunicazione al Consiglio riguardante La conferenza
delle Nazioni Unite (1) la Commissione espresse il proprio parere sugli aspet
ti generali inerenti alla necessità di adottare una posizione comune riba
dendo l'importanza per gli Stati membri e la Commissione di consultarsi re
ciprocamente al fine di poter partecipare alla conferenza con una posizio
ne comune.
... / ...
(1) C0MC85) 388, parr. 4-8.
- 2 -
I rappresentanti degli Stati membri alla conferenza eVano sostanzialmente d'ac
cordo con la proposta della Commissione.
5. Tuttavia, gli Stati membri non hanno mantenuto una posizione comune per quan
to riguarda il problema della proprietà (1). La soluzione prevista dai gruppi
alla conferenza ha creato un problema per uno Stato membro. Al termine della
conferenza, il gruppo OCSE accettò di schierarsi a favore della posizione
di tale Stato membro senza pregiudicare l'accordo raggiunto con gli altri
gruppi.
6. La Commissione deplora la mancanza di una solidarietà comunitaria in tal
caso, in particolare dato che questo punto è di grande importanza per lo Stato
membro interessato.
La Commissione teme altresì che ciò possa creare un precedente per altre que
stioni in sospeso e che gli Stati membri non siano in grado di adottare una
posizione comune in merito all'accordo complessivo.
7. La Commissione ribadisce pertanto l'importanza, per la Comunità, che gli
Stati membri e la Commissione rimangano in stretto contatto e si consultino
reciprocamente secondo le modalità più opportune al fine di partecipare alla
conferenza con una posizione comune, contribuendo in tal modo a mantenere
la solidarietà all'interno del gruppo OCSE.
... t...
(1) Il testo delle disposizioni relative figura nel doc. TD/RS/C0NF/19/Add. 1.
III. CONDIZIONI D'IMMATRICOLAZIONE E TRATTATO DI ROMA
8. Nella sua comunicazione al Consiglio in data 5 luglio 1985, la Commissione
espone i motivi per l'inserimento nell'accordo di una clausola che tuteli
i diritti e gli obblighi degli Stati membri in base al trattato di Roma.
Tali diritti ed obblighi si riferiscono alla libera circolazione dei
lavoratori, alla libera prestazione dei servizi, al diritto di stabili
mento, alla libera circolazione dei capitali e alle regole di concor
renza (1).
9. Conformemente alla proposta della Commissione, la seguente clausola è
stata presentata alla conferenza dal rappresentante del Belgio a nome
della Comunità e dei suoi Stati membri:
"Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi diretta-
mente o indirettamente risultanti dall'appartenenza di uno Stato ad
un'organizzazione d'integrazione economica regionale".
Non è stato possibile ottenere l'appoggio del gruppo OCSE per la clau
sola della Comunità prima di presentarla alla conferenza. La questione
sarà presa in esame nella prossima sessione.
10. La delegazione dell'Unione Sovietica ha emesso una riserva sulla clau
sola della Comunità mettendo in questione la compatibilità con l'artico
lo 30 della convenzione di Vienna e in particolare mettendo in dubbio
che:
i) le decisioni del Consiglio della CEE debbano prevalere sull'accordo;
(1) C0M(85) 388, parr. 12-16.
t
- 4 -
ii) i diritti ed obblighi previsti nella clausol'a si riferiscano solo a re
lazioni tra Stati membri oppure anche a paesi terzi.
Questa delegazione ha altresì messo in dubbio eh# la disposizione del secon
do trattino del paragrafo 2 dell'articolo sugli equipaggi (1) non soddisfi
le preoccupazioni della Comunità.
Le disposizioni nell'articolo relativo agli equipaggi sono tuttavia inadegua
te. Si riferiscono solo ai requisiti degli equipaggi e non riguardano in ge
nerale gli obblighi del trattato.
11. La clausola della Comunità presentata dalla conferenza è redatta in termini
generici e non fa menzione degli aspetti specifici dell'accordo, laddove è
necessario tutelare gli obblighi della Comunità in virtù del trattato. Al fine
di dissipare la preoccupazione espressa dalla delegazione dell'Unione Sovie
tica e fatta salva la posizione della Comunità, la clausola prevista al pa
ragrafo 11 di cui sopra potrebbe essere così modificata:
"Il presente accordo non pregiudica i diritti ed obblighi di Stati, parti con
traenti del presente accordo, risultanti direttamente o indirettamente da
disposizioni previste in un accordo che istituisce un'organizzazione d'inte
grazione economica regionale, relative alla libera circolazione dei lavora
tori, alla libera prestazione di servizi, al diritto di stabilimento, alla
libera circolazione dei capitali e alle regole di concorrenza".
... / ...
(1) Il testo del paragrafo pertinente figura/nel doc. TD/RS/C0NF/19/Add. 1.
- 5 -
I
12. Un'altra alternativa che otterrebbe lo stesfso scopo sarebbe così redatta:
"Nel caso di Stati membri di un'organizzazione d'integrazione economica
regionale, qualsiasi requisito previsto nel presente accordo per quanto
concerne la cittadinanza o il territorio sarà considerato riferirsi alla
cittadinanza o al territorio di qualsiasi Stato membro di detta orga
nizzazione".
13. Questo testo emendato non includerebbe, tuttavia, l'aspetto relativo alla
normativa in materia di concorrenza della raccomandazione concernente
la promozione di "joint ventures". A tal fine bisognerebbe emendare le
disposizioni sulle "joint ventures". Il seguente testo (sottolineato)
terrebbe conto dell'aspetto relativo alla normativa in materia di concor
renza della Comunità: i
"Gli Stati facenti parte del presente accordo, conformemente alle rispet
tive politiche, legislazioni nazionali, inclusi gli obblighi giuridici
risultanti da accordi che istituiscono un'organizzazione d'integrazione
economica regionale e le condizioni d'immatricolazione previste nel pre
sente accordo, dovrebbero promuovere "joint ventures ....".
IV. CONCLUSIONI
14. Pertanto, la Commissione, come nella precedente comunicazione (C0M(85) 388)
e tenendo conto degli sviluppi intervenuti nella terza parte della confe
renza delle Nazioni Unite sulle condizioni per l'immatricolazione di na
vi, propone che il Consiglio decida che, nel proseguire i negoziati alla
conferenza, gli Stati membri e la Commissione:
- rimangano in stretto contatto e si consultino reciprocamente secondo
le modalità più opportune al fine di agire in base ad una posizione
comune, in particolare per quanto riguarda il problema della proprietà
delle navi, e, cercando di garantire soluzioni che soddisfino le esi
genze di tutti gli Stati membri, contribuiscano a mantenere la solida
rietà all'interno del gruppo OCSE.
■.. / ...
t
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garantiscano che La posizione comune, solidalmerfte con quella del gruppo
OCSE, sia finalizzata ad approvare misure che consolidino il collegamento
tra Stato di appartenenza della nave e Stato di bartdiera senza ridurre
la flessibilità offerta da attuali accordi a scapito degli interessi comuni
tari in materia di trasporti marittimi e commercio;
facciano sì che l'accordo contenga una clausola che salvaguardi diritti
e obblighi degli Stati membri in base al trattato di Roma;
facciano sì che il presidente del Consiglio presenti e difenda in seno
alla conferenza proposte necessarie-a tal fine, secondo gli orientamenti
proposti dalla Commissione nella presente comunicazione.
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