Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs dell'8 maggio 1991. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI AIME RICHARDT E LES ACCESSOIRES SCIENTIFIQUES SNC. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR DE CASSATION - GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - TRANSITO COMUNITARIO - MATERIALE STRATEGICO. - CAUSA C-367/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-04621
edizione speciale svedese pagina I-00415
edizione speciale finlandese pagina I-00433
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa la Cour de cassation del Lussemburgo vi sottopone una questione pregiudiziale vertente sulla compatibilità con il diritto comunitario di restrizioni quali quelle imposte dal Granducato all' esportazione di taluni materiali considerati d' importanza strategica. La questione è sorta nel corso di un procedimento penale promosso dal ministro lussemburghese delle Finanze e dal direttore delle dogane contro una serie di imputati tra i quali il sig. Aimé Richardt, presidente e direttore generale della società francese in nome collettivo "Les Accessoires Scientifiques" (in prosieguo: la "LAS").
Gli antefatti
2. All' origine del procedimento dinanzi al giudice nazionale v' è un contratto concluso dal sig. Richardt con un centro d' acquisti sovietico, il Technopromimport, per la fornitura di un' unità di produzione di circuiti per memoria a bolle magnetiche. Come emerge dal fascicolo, i dispositivi per memoria a bolle magnetiche sono utilizzati nell' industria microelettronica per immagazzinare informazioni in forma di sfere magnetiche localizzate dette bolle magnetiche. L' unità - era stato detto - doveva essere impiegata dagli uffici postali sovietici e consisteva in 27 macchine distinte, tra le quali l' impianto cosiddetto microetch (impianto di microincisione) da dieci pollici, prodotto da una ditta statunitense, la Veeco Instruments Inc., per il quale doveva essere pagato il prezzo di 573 095 USD. La LAS aveva acquistato il microetch nell' aprile del 1985 da un' altra ditta francese, la Physique Appliquée Industrie SA, che l' aveva acquistato l' anno stesso dalla Veeco SA, consociata francese del produttore. La Veeco SA aveva comperato il microetch dalla casa madre nel 1984.
3. Stando a quanto mi risulta, il microetch è un apparecchio per incisione ionica che consente di rimuovere parti minime di un materiale dalla superficie di una piastra o di un substrato microscopico con grande precisione. L' ufficio doganale statunitense a Parigi con lettera 28 maggio 1985 dichiarava all' omologo lussemburghese che il microetch era il frutto di una tecnologia avanzatissima, sebbene, secondo la Veeco SA, l' impianto fosse all' epoca facilmente disponibile tanto in Europa quanto nel Nordamerica.
4. La macchina lasciava gli Stati Uniti munita di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità americane per uso apparentemente limitato alla Francia: questa restrizione all' uso del microetch compariva sulla versione francese della fattura presentata alla Veeco SA dalla Veeco Instruments Inc., ma non sulla versione inglese. Nessun riferimento a detta restrizione compariva sulle fatture relative alle vendite successive del microetch. Il sig. Richardt asserisce che la versione francese è stata redatta ex post ai fini del procedimento dinanzi al giudice lussemburghese: l' autenticità di tale menzione non mi pare comunque decisiva ai fini della soluzione della questione pregiudiziale.
5. Nel giugno del 1984, la LAS si rivolgeva alle competenti autorità francesi per ottenere una licenza d' esportazione dell' intera unità in Unione Sovietica. Alla LAS veniva comunicato che, dei 27 apparecchi per i quali era stata chiesta l' autorizzazione, 24 - tra i quali il microetch - non necessitavano di licenza e potevano liberamente lasciare il territorio francese, mentre per le altre tre macchine veniva rilasciata una licenza d' esportazione. La LAS incaricava quindi un' impresa di trasporti di occuparsi della spedizione del microetch a Mosca. Veniva all' uopo redatta una dichiarazione d' esportazione su modulo EX ai sensi del regolamento (CEE) n. 2102/77 (GU L 246, pag. 1) e stipulato un contratto con l' Air France per il trasporto del microetch da Roissy a Mosca a bordo di un volo Aeroflot che avrebbe dovuto partire da Roissy il 14 maggio 1985.
6. Tuttavia, poiché il volo da Roissy a Mosca era poi stato cancellato, la Air France decideva, senza consultare né il sig. Richardt né la LAS, di trasportare la merce in Lussemburgo, donde sarebbe partito un altro volo Aeroflot per Mosca il 21 maggio 1985. Il microetch veniva però sequestrato dalle autorità lussemburghesi al momento dell' imbarco ed è tuttora in loro possesso.
7. Il microetch veniva trasportato da Roissy a Lussemburgo accompagnato da un modulo T1 redatto dalla Air France in conformità al regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1986, n. 222, relativo al transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 1). Scopo di detto regolamento era di instaurare un regime di cosiddetto transito comunitario, così da facilitare il trasporto delle merci tra due punti della Comunità e, in particolare, "semplificare le formalità da assolvere all' atto dell' attraversamento delle frontiere interne" (v. il quarto 'considerando' ). Il regolamento predispone tanto una procedura di transito comunitario esterno quanto una procedura di transito comunitario interno. Nel caso di merci che circolano nell' ambito del regime di transito comunitario esterno dev' essere utilizzato il modulo T1. Questa variante della procedura di transito si applica a tre categorie di merci, una sola delle quali viene in considerazione nella presente causa: quella delle merci che non si trovano in libera pratica negli Stati membri ((v. art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento n. 222/77)).
8. Come emerge, comunque, dalle risposte al quesito posto dalla Corte alla LAS e ai governi francese e lussemburghese all' atto dell' importazione in Francia da parte della Veeco SA il microetch era stato immesso in libera pratica all' interno della Comunità. Avrebbe pertanto dovuto essere mandato in Lussemburgo accompagnato da un modulo T2, da utilizzarsi per le merci che circolano in regime di transito comunitario interno. L' uso del modulo T1 è stato probabilmente la conseguenza di un errore, ma né le autorità francesi né quelle lussemburghesi sollevavano contestazioni e, nel febbraio 1986, le autorità francesi dichiaravano che la procedura di transito delle merci era completata.
9. Le autorità lussemburghesi negavano l' imbarco al microetch ritenendo che, per l' esportazione in Unione Sovietica, occorresse una licenza ai sensi degli artt. 1 e 2 del regolamento granducale 17 agosto 1963 (in prosieguo: il "regolamento granducale"), che vieta il trasporto senza licenza di talune merci provenienti, tra l' altro, dagli Stati Uniti e dalla Francia verso, tra l' altro, l' Unione Sovietica. L' elenco delle merci per le quali all' epoca il regolamento granducale richiedeva una licenza era allegato al regolamento granducale 23 agosto 1982. Le autorità lussemburghesi ritenevano che il microetch rientrasse nell' ambito dell' art. 1355, lett. b), n. 1 e della nota 3, lett. h), di detto elenco, il che è contestato dai resistenti in cassazione per motivi estranei alla questione sottoposta alla Corte. I resistenti fanno inoltre valere una disposizione di cui all' art. 2 del regolamento granducale, secondo la quale la licenza non è necessaria qualora il paese d' origine della merce abbia rilasciato un valido certificato di autorizzazione al transito. I resistenti ritengono che il modulo T1 rilasciato per la merce in oggetto dalle autorità francesi configuri appunto un certificato del genere e li dispensi quindi dalla necessità di ottenere una licenza dalle autorità lussemburghesi ai sensi del regolamento granducale.
10. Questo argomento veniva disatteso dal Tribunal correctionnel, dinanzi al quale era stato promosso un procedimento penale nei confronti del sig. Richardt e di altri quattro imputati, tra i quali l' amministratore delegato dell' Air France, per tentata elusione del regolamento granducale. Il sig. Richardt veniva assolto in quanto al momento del fatto ignorava che la merce stava per essere trasportata in Lussemburgo, e il procedimento veniva abbandonato anche nei confronti degli altri imputati. Il Tribunal correctionnel ordinava tuttavia la confisca del microetch. Su ricorso del sig. Richardt, la Cour d' appel riformava la decisione di confisca. Le autorità lussemburghesi impugnavano allora quest' ultima decisione dinanzi alla Cour de cassation, che sottoponeva alla Corte la seguente questione:
"Se il regolamento (CEE) n. 222/77 vada interpretato nel senso che il documento T1 ivi previsto vada necessariamente considerato, e senza alcuna restrizione, come un' autorizzazione di transito valevole sul territorio di ogni Stato della Comunità economica europea, quale che sia la natura della merce trasportata, e anche in caso di sua pericolosità per la sicurezza esterna di tale Stato, o, al contrario, se esso lasci ad ogni Stato membro la facoltà di non ritenere valido il documento T1 in quanto autorizzazione di transito, allorché la legge dello Stato di cui trattasi consideri la merce trasportata come un materiale strategico e assoggetti il transito sul suo territorio ad autorizzazione speciale per esigenze di sicurezza esterna".
La ratio del regolamento granducale
11. Il regolamento granducale è stato adottato in attuazione degli accordi stipulati in sede Cocom (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls), nato con lo scopo di controllare l' esportazione di merci d' importanza strategica verso i paesi comunisti. Ne sono membri 16 Stati, tra cui gli Stati Uniti e tutti gli Stati membri della Comunità europea ad eccezione dell' Irlanda, che attua comunque una politica di rispetto delle norme adottate in quella sede. Alla luce dei mutamenti verificatisi di recente nella maggior parte dei paesi comunisti, è presumibile che in futuro il sistema Cocom sarà applicato con minor rigore.
12. Il Cocom si fonda su basi informali e le sue decisioni, per acquistare efficacia all' interno dei sistemi nazionali, devono essere recepite dagli Stati partecipanti. La circostanza che occorrano disposizioni d' attuazione implica la possibilità che in un determinato momento le categorie di prodotti soggette a restrizioni all' esportazione nei vari Stati partecipanti non coincidano esattamente. Cionondimeno, nella presente causa sembra che anche la normativa francese in materia ponesse restrizioni all' esportazione dei macchinari che rientrano nell' art. 1355, lett. b), n. 1, e nella nota 3, lett. h), dell' elenco allegato al regolamento granducale 23 agosto 1982. Infatti, dopo il sequestro del microetch da parte delle autorità lussemburghesi, il caso è stato riaperto anche da parte delle autorità francesi, che hanno promosso un' azione penale nei confronti della LAS, tuttora pendente. In udienza l' agente del governo francese ha informato la Corte che le autorità francesi avevano inizialmente autorizzato l' esportazione della merce soltanto perché ignare della sua vera natura.
Le questioni sollevate dinanzi alla Corte
13. Sebbene la questione sottoposta alla Corte si riferisca al regolamento n. 222/77, non credo che il regolamento sia decisivo ai fini della soluzione della controversia principale. Ai sensi del suo art. 1, n. 1, il regime del transito comunitario si applica alla circolazione delle merci "tra due luoghi situati nella Comunità". In ogni caso, non erano state apposte restrizioni alla circolazione del microetch dalla Francia al Lussemburgo e, al momento del suo sequestro da parte delle autorità lussemburghesi, la procedura di transito comunitario era conclusa. La controversia dinanzi al giudice nazionale riguarda il trasporto del microetch non dalla Francia al Lussemburgo, bensì dal Lussemburgo all' Unione Sovietica, Stato non membro. Il regolamento n. 222/77 non può avere come effetto quello di vietare ad uno Stato membro di subordinare a licenza l' esportazione di talune merci verso Stati non membri, poiché dette esportazioni esulano dalla portata del regolamento in oggetto.
14. Occorre quindi accertare se esistano altre disposizioni comunitarie che rendano illegittima detta imposizione. Nel corso del procedimento è stato fatto riferimento alle norme del Trattato CEE che vietano le restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci e le misure d' effetto equivalente (v. artt. 30-36). Non ritengo tuttavia che queste norme trovino applicazione nella fattispecie poiché, come sottolinea la Commissione, esse valgono soltanto per la circolazione di merci tra Stati membri (v. causa 51/75, Emi Records/CBS United Kingdom, Racc. 1976, pag. 811). Quantunque la Commissione abbia continuato a richiamare gli artt. 30-36, ritengo che tale impostazione sia errata e che occorra invece esaminare le disposizioni comunitarie relative alle esportazioni verso Stati terzi.
Il regolamento (CEE) n. 2603/69
15. L' esportazione delle merci dalla Comunità verso gli Stati terzi è disciplinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1969, n. 2603, relativo all' instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 324, pag. 25), emendato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1934/82 (GU L 211, pag. 1). Sebbene nella presente causa sia stata prestata poca attenzione a detto regolamento, non vi sono dubbi circa il contesto in cui operano le sue disposizioni. E' stato adottato alla fine del periodo di transizione ai sensi degli artt. 111 e 113 del Trattato come nucleo centrale della politica commerciale comune della Comunità. Seppure permangono dubbi irrisolti sulla portata di detta politica, è certo che i provvedimenti di liberalizzazione delle esportazioni dalla Comunità verso gli Stati terzi rientrano incontestabilmente nel suo ambito d' applicazione e, pertanto, nell' ambito della competenza esclusiva della Comunità. Lo stesso art. 113, n. 1, definisce la politica commerciale comune come "fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne (...) l' uniformazione delle misure di liberalizzazione ((e)) la politica d' esportazione (...)". Come statuito dalla Corte (v. in particolare sentenze 15 dicembre 1976, Donckerwolcke, causa 41/76, Racc. pag. 1921, e 18 febbraio 1986, Bulk Oil, causa 174/84, Racc. pag. 559), provvedimenti di politica commerciale a carattere nazionale sono ammissibili dopo la fine del periodo transitorio solo in forza di una specifica autorizzazione della Comunità.
16. Il regolamento n. 2603/69 prevede, come ne indica il titolo, un regime comune applicable alle esportazioni; l' art. 1, intitolato "Principio fondamentale", dispone che:
"Le esportazioni dalla Comunità economica europea verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad eccezione di quelle applicate in conformità delle disposizioni del presente regolamento".
17. Detto "principio fondamentale" costituisce il titolo I del regolamento; il titolo II predispone una procedura di informazione e di consultazione; il titolo III detta misure di salvaguardia e il titolo IV contiene disposizioni transitorie e finali, tra le quali una deroga, all' art. 10, per taluni prodotti elencati in allegato, nei confronti dei quali, in attesa dell' istituzione di un regime comune, non si applica il principio di libera esportazione dalla Comunità, e una norma di salvaguardia, l' art. 11, analogo nella sua formulazione all' art. 36 del Trattato.
18. Alla luce della ratio del regolamento, nonché della sua struttura e del testo, mi pare chiaro che esso contenga la norma fondamentale secondo la quale, fatte salve specifiche eccezioni, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi non sono soggette a restrizioni.
19. E' stato detto, nondimeno, che i provvedimenti di cui alla presente causa non rientrano nell' ambito dell' art. 1 del regolamento in quanto non si tratta di restrizioni quantitative bensì di misure d' effetto equivalente. Non condivido questa opinione. Vero è che gli artt. 30 e 34 del Trattato si riferiscono alle restrizioni quantitative (rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni tra gli Stati membri) nonché alle misure di effetto equivalente. Così come è vero che, mentre l' art. 1 del regolamento fa riferimento alle restrizioni quantitative, la seconda menzione del preambolo richiama, in un contesto diverso, le misure di effetto equivalente. Ciò non significa tuttavia, secondo me, che il Consiglio abbia inteso escludere dette misure dall' ambito del principio fondamentale sancito dall' art. 1 del regolamento. Ritengo anzi che sarebbe irragionevole - per lo meno se si intendono dette misure nel senso abituale del termine - interpretare il regolamento nel senso che esso vieta talune restrizioni ma ne permette altre aventi lo stesso effetto.
20. Ciò non significa, ovviamente, che l' ambito di applicazione dell' art. 1 del regolamento coincida con quello dell' art. 30 del Trattato: vi sono provvedimenti che possono rientrare nel divieto sancito dall' art. 30 del Trattato e non nell' orbita dell' art. 1 del regolamento, così come talune misure sono riconducibili al divieto di cui all' art. 30 del Trattato ma, come afferma la giurisprudenza della Corte, non a quello di cui all' art. 34: v., in proposito, sentenza 8 novembre 1979, Groenveld (causa 15/79, Racc. pag. 3409). Così, ad esempio, un sistema di licenze per il controllo delle esportazioni, quand' anche tutte le licenze siano automaticamente garantite, è un provvedimento vietato dall' art. 30 nel commercio tra gli Stati membri (v. cause riunite 51/71-54/71, International Fruit, Racc. pag. 1107); ma, se utilizzato per il controllo delle esportazioni, detto sistema non rientra probabilmente nell' ambito dei provvedimenti che l' art. 1 del regolamento è inteso a disciplinare. Tuttavia un sistema di licenze, che ai sensi degli artt. 30 e 34 potrebbe essere considerato misura di effetto equivalente, potrebbe secondo me ricadere nell' art. 1 del regolamento se i suoi effetti consistessero nel precludere tutte le esportazioni di un particolare prodotto. Ciò dimostra, a mio parere, il pericolo insito nell' interpretare il regolamento facendo riferimento alle disposizioni del Trattato che si collocano in un contesto diverso, pericolo evidenziato dai tentativi di leggere nel regolamento una distinzione tra restrizioni quantitative e misure d' effetto equivalente.
21. Analogamente, la Corte ha riconosciuto che la propria giurisprudenza ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato in merito alle misure di effetto equivalente nel campo dei diritti di proprietà industriale e commerciale non può essere trasposta ad un accordo di libero scambio tra la Comunità e uno Stato terzo, nonostante la somiglianza formale delle norme applicabili: v. sentenza 9 febbraio 1982, Polydor (causa 270/80, Racc. pag. 329). Ancora, nella citata causa 51/75, EMI Records, la Corte ha respinto il tentativo - in materia di marchi - di applicare la dottrina dell' origine comune a merci provenienti da Stati terzi. In questo contesto la Corte ha statuito, al punto 20 della motivazione, che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1439/74 (GU L 159, pag. 1), che introduce norme comuni per le importazioni, fanno riferimento alle sole restrizioni quantitative, ad esclusione delle misure d' effetto equivalente. E' chiaro - per evidenti ragioni - che la giurisprudenza relativa alle limitazioni ai diritti di proprietà industriale e commerciale nel commercio tra Stati membri non può essere automaticamente estesa agli strumenti che disciplinano il commercio con gli Stati terzi, né può essere trasposta senza valutare se detti strumenti specificamente vietino le misure d' effetto equivalente. Da questa giurisprudenza si evince che la portata delle varie norme dipende non dalla formulazione utilizzata, bensì dalla loro ratio e dal contesto.
22. Ne concludo di conseguenza che, se si legge l' art. 1 del regolamento nel suo contesto e alla luce delle sue finalità, si deve ritenere che un divieto di esportazione quale quello di cui trattasi rientri nell' ambito di detto articolo. Rilevo inoltre che l' art. XI del GATT, che può considerarsi pertinente ai fini dell' interpretazione di uno strumento comunitario che disciplina il commercio internazionale, fa riferimento nel titolo all' "eliminazione generale delle restrizioni quantitative", mentre il testo dello stesso articolo, al n. 1, parla di "divieti o restrizioni diversi dai dazi doganali, tasse o altre imposizioni, siano essi attuati a mezzo di contingenti, licenze d' importazione o d' esportazione o tramite ogni altro procedimento".
23. Inoltre, quand' anche si volesse interpretare l' art. 1 in senso più restrittivo, non lo si potrebbe comunque leggere nel senso che esso autorizzi specificamente restrizioni al commercio con gli Stati terzi, mentre - come ho già ricordato - una simile autorizzazione è richiesta dalla giurisprudenza della Corte.
24. La conclusione che ho tratto, secondo la quale i provvedimenti in oggetto ricadono nel divieto posto dall' art. 1 del regolamento (sebbene io ritenga che, in via di principio, essi potrebbero anche essere giustificati da detto regolamento), è confermata, a mio parere, anche impostando il problema in modo diverso, tentando cioè di distinguere tra restrizioni quantitative e misure d' effetto equivalente, nel qual caso l' argomento dovrebbe svilupparsi nel modo seguente. Un sistema di controllo delle esportazioni mediante l' imposizione di licenze può, a seconda dei casi, essere riconducibile tanto alla prima quanto alla seconda categoria. Qualora la decisione sul rilascio della licenza sia adottata caso per caso tenendo conto delle circostanze, cosicché non vi sia alcuna certezza in ordine al rilascio della licenza stessa, il sistema configura in realtà una misura d' effetto equivalente: v. la citata sentenza Donckerwolcke, nonché le sentenze 3 febbraio 1977, Bouhelier (causa 53/76, Racc. pag. 197), e 16 marzo 1977, Commissione/Francia (causa 68/76, Racc. pag. 515).
25. Nella fattispecie, tuttavia, appare improbabile - alla luce delle finalità del regolamento granducale - che all' epoca dei fatti fossero rilasciate licenze per l' esportazione verso l' Unione Sovietica di impianti rientranti nell' art. 1355, lett. b), n. 1, e nella nota 3, lett. h), dell' elenco allegato al regolamento granducale 23 agosto 1982. Se così fosse stato, le disposizioni nazionali in esame avrebbero avuto come effetto il divieto assoluto di tali esportazioni, e dovrebbero pertanto essere considerate restrizioni quantitative all' esportazione. Sarebbe irrealistico considerare una restrizione parziale come una restrizione quantitativa, e non ritenere invece tale una restrizione totale. La Corte ha inoltre dichiarato, nella sentenza 14 dicembre 1979, Henn e Darby, punti 11-13 della motivazione (causa 34/79, Racc. pag. 3795), che un divieto assoluto di circolazione delle merci costituisce, più che una misura di effetto equivalente, una restrizione quantitativa.
26. Pertanto, anche volendo sostenere l' opinione - da me avversata - secondo cui l' art. 1 del regolamento n. 2603/69 va interpretato nel senso che esso non vieta le misure d' effetto equivalente alle restrizioni quantitative, si può affermare che esso trova applicazione al presente caso.
27. Ove provvedimenti nazionali quali quelli di cui si discute in questa sede ricadano sotto il divieto sancito dall' art. 1 del regolamento n. 2603/69, occorre accertare se siano giustificabili ai sensi dell' art. 11 dello stesso regolamento che, formalmente simile come già detto all' art. 36 del Trattato, dispone quanto segue:
"Senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non è di ostacolo all' adozione od all' applicazione, da parte degli Stati membri, di restrizioni quantitative all' esportazione giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale".
28. Il governo lussemburghese, sostenuto dai governi di Francia e del Regno Unito, afferma che un sistema di licenze come quello istituito dal regolamento granducale si giustifica per motivi di pubblica sicurezza. Non v' è dubbio che la nozione di pubblica sicurezza sia sufficientemente ampia da ricomprendere restrizioni al trasferimento di merci o tecnologie d' importanza strategica verso paesi che si ritiene possano costituire una minaccia militare.
29. A mio parere, tuttavia, gli Stati membri possono invocare l' art. 11 del regolamento n. 2603/69 soltanto nel rispetto del principio di proporzionalità. Ciò implica che uno Stato membro non può, in esecuzione di una disposizione nazionale giustificabile ai sensi di detta norma, adottare provvedimenti che eccedano quanto necessario al conseguimento dello scopo della disposizione in oggetto. L' applicazione del principio di proporzionalità nei singoli casi è materia di competenza dei giudici nazionali. Non si deve pensare che il principio produca lo stesso effetto tanto in relazione all' art. 11 del regolamento quanto in relazione all' art. 36 del Trattato, cui pure si applica. Nondimeno, qualora l' inosservanza di norme nazionali come quelle che stiamo esaminando possa condurre alla confisca della merce, ritengo che dovrebbero essere presi in considerazione anche fattori quali lo stato soggettivo del proprietario della merce all' epoca dei fatti e il valore della merce.
Gli artt. 223 e 224 del Trattato
30. Vi sono infine due disposizioni di carattere eccezionale del Trattato CEE che devono essere considerate nella presente causa. Si tratta, in primo luogo, dell' art. 223, n. 1, lett. b), che dispone quanto segue:
"Ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari".
Questa norma non è secondo me pertinente alla fattispecie: nessuno ha infatti affermato che il microetch costituisca armi, munizioni o materiale bellico nel senso indicato. Inoltre, ai sensi dell' art. 223, n. 2, il Consiglio avrebbe dovuto entro un anno dall' entrata in vigore del Trattato stabilire un elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del n. 1, lett. b), dello stesso articolo. Risulta che detto elenco sia stato predisposto, ma che non sia più stato successivamente modificato, e non è stato detto che il microetch vi rientri.
31. La seconda disposizione con carattere di eccezione che occorre ricordare è l' art. 224, a norma del quale:
"Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell' eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l' ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale".
32. Quantunque il testo di questa norma non chiarisca in quale misura gli Stati membri abbiano il potere di adottare provvedimenti derogatori alle altre norme comunitarie, l' art. 225, n. 2, facendo riferimento ai "poteri contemplati dagli artt. 223 e 224" lascia intendere che l' art. 224 è volto ad autorizzare l' adozione di provvedimenti nazionali che sarebbero stati altrimenti illegittimi. Questa sembra essere stata l' opinione dell' avvocato generale Gand nella causa Wuerttembergische Milchverwertung (causa 15/69, Racc. 1969, pag. 363, in particolare pag. 373), in cui ha affermato che l' art. 224 "in caso di grave crisi consente agli Stati membri di adottare gli opportuni provvedimenti senza tenere conto delle norme del Trattato". Occorre quindi verificare se il regolamento granducale possa essere considerato un provvedimento che il Lussemburgo era tenuto ad adottare per far fronte agli impegni assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
33. Tra coloro che hanno presentato alla Corte osservazioni scritte, soltanto la Commissione affronta questo aspetto, sostenendo che, data la natura informale del Cocom, non si può dire che il Lussemburgo abbia "assunto" alcun "impegno" in forza dello stesso. Non ritengo comunque indispensabile risolvere questo punto nel presente contesto, dato che la normativa nazionale de qua si giustifica ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 2603/69. Sebbene, come ho già chiarito, per potersi avvalere dell' art. 11 lo Stato membro debba osservare il principio di proporzionalità, esso non può a mio parere invocare l' art. 224 del Trattato qualora il provvedimento contestato, sebbene in linea di principio riconducibile alla prima disposizione, ecceda quanto necessario al conseguimento del suo scopo. In ogni caso, lo stesso art. 224 è soggetto al principio di proporzionalità, cosicché nel caso di specie il ricorso a detta norma risulterebbe inutile.
Conclusioni
34. Ritengo pertanto che la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte debba essere così risolta:
"1) Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 222/77 non vieta allo Stato membro che, per ragioni di pubblica sicurezza, assoggetti l' esportazione di talune merci verso una serie di paesi terzi al rilascio di una licenza di richiedere che detta licenza sia rilasciata per merci in provenienza da un altro Stato membro e giunte nel primo Stato con una dichiarazione di transito redatta in conformità al regolamento stesso.
2) L' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2603/69 dev' essere interpretato nel senso che esso vieta provvedimenti nazionali aventi l' effetto di impedire l' esportazione di talune categorie di merci verso Stati terzi. Nondimeno, qualora lo scopo di tali provvedimenti consista nel controllare l' esportazione di merci o tecnologie d' importanza strategica verso paesi che lo Stato membro interessato ritenga possano costituire una minaccia militare, essi devono considerarsi in via di principio giustificati per ragioni di pubblica sicurezza ai sensi dell' art. 11 dello stesso regolamento. Le sanzioni eventualmente applicate in caso di inosservanza della normativa di cui trattasi non possono comunque essere più onerose di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi".
(*) Lingua originale: l' inglese.
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