Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 22 giugno 1989. - SCHAEFER SHOP BV CONTRO MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN - PAESI BASSI. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - PROTOCOLLO RELATIVO AL COMMERCIO INTERNO TEDESCO - DIVIETO D'IMPORTARE MERCI ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA. - CAUSA 12/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02937
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . In questa causa viene chiesto alla Corte di pronunciarsi sull' interpretazione del n . 3 del protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono con riferimento a misure restrittive imposte dal governo dei Paesi Bassi in base ad una "linea di condotta" comune adottata dai paesi del Benelux nei confronti delle importazioni dalla Repubblica federale di Germania ( in prosieguo : "RFG ") di merci originarie della Repubblica democratica tedesca ( in prosieguo : "RDT ").
Contesto normativo
2 . Il protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono ( in prosieguo : "protocollo ") è allegato al trattato CEE e ne costituisce parte integrante ai sensi dell' art . 239 di detto trattato .
3 . Il preambolo del protocollo fa riferimento alle "condizioni attualmente in essere a causa della divisione della Germania ". Il n . 1 recita :
"Atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, l' applicazione del trattato non esige alcuna modificazione del regime attuale di tale commercio in Germania ."
4 . Il n . 2 del protocollo dispone che ciascuno Stato membro deve informare gli altri Stati membri e la Commissione degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non si applica ( cioè la RDT ) nonché delle disposizioni esecutive degli accordi stessi . Ciascuno Stato membro deve inoltre curare che l' esecuzione di tali accordi "non sia in contraddizione con i principi del mercato comune 'e adottare' in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possono essere arrecati alle economie degli altri Stati membri ". Come dirò più avanti ( punto 7 ), tenuto conto dell' evoluzione della politica commerciale comune della Comunità, gli obblighi che derivano dal citato n . 2 interessano attualmente soltanto la RFG, poiché si tratta ormai dell' unico Stato membro che, proprio in virtù del sistema del commercio interno tedesco salvaguardato dal protocollo, intrattiene relazioni commerciali bilaterali autonome con la RDT .
5 . Il n . 3 del protocollo recita come segue :
"Ciascuno Stato membro può adottare misure idonee a prevenire le difficoltà eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra uno Stato membro e i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile ."
6 . Il regime del commercio interno tedesco salvaguardato dal protocollo risale alla convenzione di Berlino 20 settembre 1951 stipulata tra le zone monetarie tedesche ( la cui versione in vigore è pubblicata nel Bundesanzeiger n . 91 del 18.5.1985, pag . 5017 ) e a varie disposizioni di legge e di regolamento adottate nel 1949 e nel 1950 dalle autorità militari di occupazione . Le modalità operative particolareggiate di detto regime sono disciplinate da testi normativi di esecuzione adottati autonomamente dalla RFG . In base a questo regime, come attualmente applicato, le merci originarie della RDT che entrano direttamente nella RFG non sono soggette né ai dazi contemplati dalla tariffa doganale comune né ai prelievi agricoli né alle quote d' importazione fissate nell' ambito della politica commerciale comune della Comunità . Inoltre, gli importatori di merci originarie della RDT sono autorizzati a detrarre dall' IVA da loro dovuta l' 11% del prezzo fatturato, corrispondente all' ammontare teorico dell' IVA che si considera essere stato corrisposto nella RDT .
7 . Le relazioni commerciali dirette tra la RDT e gli Stati membri diversi dalla RFG non sono più interessate dal protocollo e rientrano nella politica commerciale comune della Comunità . Così, le merci originarie della RDT direttamente importate negli Stati membri diversi dalla RFG sono soggette ai dazi della tariffa doganale comune, ai prelievi agricoli e al regime comune che si applica alle importazioni nella Comunità dai paesi a commercio di Stato . Questo regime comune è stabilito dal regolamento del Consiglio n . 1765/82, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato ( GU 1982, L 195, pag . 1, e successive modifiche ), che prevede l' importazione senza restrizioni dei prodotti elencati nell' allegato dello stesso regolamento, ferma restando la possibilità di adottare misure di salvaguardia, e dal regolamento del Consiglio n . 3420/83, relativo ai regimi d' importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ( GU 1983, L 346, pag . 6, e successive modifiche ). A norma di quest' ultimo regolamento, il quale tratta i paesi del Benelux come costituenti un unico Stato membro, il Consiglio adotta, anteriormente al 1° dicembre di ogni anno, i contingenti di importazione che gli Stati membri aprono per l' anno successivo . Per il 1986, anno pertinente nel caso di specie, le quote d' importazione erano state fissate con decisione 85/648/CEE del Consiglio ( GU 1985, L 382, pag . 1 ). La Comunità non ha ancora stipulato un accordo commerciale globale con la RDT, come ha già fatto con taluni altri paesi a commercio di Stato . Aggiungo che gli Stati membri che intendono prevenire difficoltà economiche derivanti dall' importazione diretta di merci originarie della RDT in uno Stato membro diverso dalla RFG debbono chiedere alla Commissione, ai sensi dell' art . 115 del trattato, la previa autorizzazione per l' adozione di provvedimenti di sorveglianza o di protezione (( vedasi, per esempio, la decisione 87/157/CEE della Commissione, che autorizza la Repubblica francese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti, originari della RDT e messi in libera pratica in taluni Stati membri ( GU 1987, L 65, pag . 19 ) )).
8 . Così, mentre le importazioni dirette dalla RDT negli Stati membri diversi dalla RFG sono disciplinate a livello comunitario, i suddetti Stati membri hanno adottato disposizioni diverse per le importazioni dalla RFG di merci originarie della RDT . Nel 1975 i paesi del Benelux adottavano una linea di condotta secondo la quale, in via di principio, qualsiasi autorizzazione per dette importazioni doveva essere negata, a meno che il rifiuto non fosse incompatibile con le esigenze di una sana amministrazione . Detta linea di condotta veniva formulata in una "istruzione complementare" del 30 giugno 1975, che veniva trasmessa alle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni di importazioni in ciascun paese del Benelux . Il 3 luglio 1975 detta istruzione veniva approvata dalla sottocommissione per la politica commerciale del Benelux, diventando così parte integrante delle norme commerciali comuni dei paesi del Benelux .
9 . Nei Paesi Bassi, l' art . 2 dell' Invoerbesluit landen del 1981 ( regolamento relativo alle importazioni da taluni paesi, Stbl . n . 576 ) vieta, tra l' altro, le importazioni di merci originarie della RDT, salva l' autorizzazione del ministro competente . L' art . 1, n . 1, della Vrijstellingsbeschikking niet-landbouwgoederen EG 1981 ( regolamento sulla franchigia doganale di merci non agricole provenienti dalla Comunità, Stcrt . n . 253 ) esonera dall' obbligo dell' autorizzazione le merci messe in libera pratica negli Stati membri . Tuttavia, l' art . 1, n . 2, dispone che detta esenzione non si applica alle merci originarie della RDT . Ne consegue che dette merci sono assoggettate alla linea di condotta concordata dai paesi del Benelux nel 1975 .
Antefatti
10 . La ricorrente nella causa principale, Schaefer Shop BV, è una società a responsabilità limitata, affiliata di una società di diritto tedesco con sede nella RFG . La Schaefer Shop si rivolgeva alle competenti autorità dei Paesi Bassi per ottenere l' autorizzazione ad importare un certo quantitativo di penne a sfera, di classificatori di cuoio e vari articoli per ufficio originari della RDT per un valore complessivo di 40 000 DM . Dall' ordinanza di rinvio risulta che i prodotti cui si riferisce la domanda di autorizzazione di importazione fanno parte di una linea di articoli da regalo per uomini d' affari reclamizzati nel catalogo "Brigitte" e reperibili in alcuni paesi della Comunità presso ditte locali . La Schaefer Shop intendeva procurarsi detti articoli presso una ditta della Germania federale, la Brigitte Geschenke GmbH, la quale li aveva importati dalla RDT .
11 . Con lettera 4 aprile 1986, la Centrale Dienst In-en Uitvoer ( ufficio centrale delle importazioni e delle esportazioni ), agendo per conto del Ministro degli affari economici, respingeva la domanda di autorizzazione d' importazione . La Schaefer Shop proponeva ricorso avverso detto diniego dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven ( giudice amministrativo di ultimo grado in materia commerciale ed industriale ). Nella sua qualità di convenuto in detto giudizio, il ministro degli affari economici deduceva che le merci importate nella RFG dalla RDT nell' ambito del regime del commercio interno tedesco non erano soggette né ai dazi doganali comunitari né alle quote d' importazione e pertanto, se successivamente riesportate in altri Stati membri, erano idonee a falsare la concorrenza e ad eludere le quote d' importazione vigenti per le importazioni dirette dalla RDT . Il diniego di concedere l' autorizzazione alla Schaefer Shop era stato deciso in base alla linea di condotta comune del Benelux concordata nel 1975, in forza della quale i Paesi Bassi applicano di fatto un divieto totale delle importazioni dalla RFG di merci originarie della RDT, fatta eccezione per le merci di valore limitato e di natura non commerciale . La linea di condotta comune adottata dai paesi del Benelux, poiché costituiva il solo mezzo efficace per fare fronte ai problemi posti dalle riesportazioni di merci, doveva essere considerata una "misura idonea" ai sensi del n . 3 del protocollo .
12 . Considerando che gli argomenti del ministro degli affari economici sollevavano la questione se, così come applicata, la linea di condotta dei paesi del Benelux fosse compatibile con i termini del protocollo, il giudice nazionale, con ordinanza 8 gennaio 1988, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se il n . 3 del protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono, allegato al trattato CEE, debba essere interpretato nel senso che è con esso compatibile una 'linea di condotta' di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri secondo la quale, in presenza di un divieto d' importazione, salvo autorizzazione, in detto Stato membro o gruppo di Stati membri viene di fatto negata per le merci ordinarie della Repubblica democratica tedesca poste in libera pratica comunitaria nella Repubblica federale di Germania qualsiasi autorizzazione, fatta eccezione per le merci di valore limitato e di natura non commerciale ."
Interpretazione del protocollo
13 . In sostanza, la questione che si pone è sapere quale sia la portata del potere degli Stati membri di adottare misure di salvaguardia ai sensi del n . 3 del protocollo e, più precisamente, se un divieto praticamente totale di importazione di tutte le categorie di merci ( eccettuate le merci di valore limitato e di natura non commerciale ) possa essere considerato "misura idonea" ai sensi di detto n . 3 . Nell' interpretare questa disposizione, occorre tener conto della sua lettera, del posto da essa occupato nel sistema del protocollo considerato nel suo insieme e degli imperativi derivanti dal principio di proporzionalità .
14 . Per quanto riguarda la lettera del n . 3, è evidente che il potere di adottare misure idonee è un potere autonomo : detta disposizione non contempla alcuna condizione di autorizzazione, di consultazione né quanto meno d' informazione previe . E' altresì chiaro che le misure adottate da uno Stato membro possono essere di natura preventiva e che non è necessaria l' effettiva esistenza di difficoltà prima dell' intervento . Quest' ultimo elemento emerge in particolare dalle versioni francese e italiana ove si parla, rispettivamente, di "difficultés pouvant résulter" e "difficoltà eventualmente derivanti" ( il corsivo è mio ).
15 . Il n . 3 dev' essere letto nel contesto del protocollo considerato nel suo insieme . Nella sentenza pronunciata nella causa 14/74 ( Norddeutsches Veih - und Fleischkontor / Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Racc . 1974, pag . 899 ), la Corte ha considerato quanto segue a proposito del n . 1 :
"Questa disciplina è diretta solo ad evitare che nel territorio della Repubblica federale di Germania si applichino norme comunitarie al commercio interno tedesco .
Il riconoscimento di tale deroga non comporta che la Repubblica democratica tedesca faccia parte della Comunità, bensì che ad essa viene riconosciuto un regime speciale, in quanto territorio non facente parte della Comunità" ( punto 6 ).
Queste considerazioni sono state confermate nella causa 23/79 ( Gefluegelschlachterei Freystadt / Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Racc . 1979, pag . 2789 ) come segue :
"(...) tale disposizione ( cioè il n . 1 ) è intesa a dispensare la Repubblica federale di Germania dall' obbligo di applicare il diritto comunitario al commercio interno tedesco . In tal modo viene riconosciuto alla Repubblica democratica tedesca un regime speciale, in quanto territorio non facente parte della Comunità, ma che non costituisce nemmeno un paese terzo rispetto alla Repubblica federale di Germania" ( punto 6 ).
16 . Il n . 2 tratta dell' attuazione di accordi commerciali bilaterali con la RDT e, come ho già detto, allo stato attuale interessa solo il regime speciale del commercio interno tedesco salvaguardato dal n . 1 . Il n . 2 impone alla RFG taluni obblighi relativamente all' attuazione di detti accordi . Così, essa è tenuta ad informare gli altri Stati membri e la Commissione degli accordi che disciplinano gli scambi con la RDT nonché le relative disposizioni di esecuzione . Essa deve inoltre provvedere affinché l' esecuzione di tali accordi non si risolva in distorsioni di concorrenza e, deve, in particolare, adottare le misure idonee ad evitare pregiudizi per le economie degli altri Stati membri .
17 . Infine il n . 3 conferisce agli altri Stati membri il potere di adottare misure idonee a prevenire ogni difficoltà che possa derivare loro dal commercio fra uno Stato membro e la RDT . Anche qui, allo stato attuale, si tratta di un potere che riguarda soltanto le difficoltà derivanti dal funzionamento del regime speciale del commercio interno tedesco .
18 . Dal sistema generale del protocollo sopra descritto si possono trarre talune conclusioni che militano a favore di un' interpretazione dei poteri degli Stati membri ai sensi del n . 3 meno restrittiva, in linea di principio, di quella adottata dalla Corte a proposito, ad esempio, dell' art . 115 del trattato il quale consente di derogare direttamente alle norme del mercato comune per quanto riguarda le merci originarie da paesi terzi che sono in libera pratica ai sensi dell' art . 10, n . 1 .
19 . Così, lo scopo del n . 1 del protocollo è quello di preservare tra la RFG e la RDT uno speciale rapporto commerciale preesistente alla creazione della CEE . Tuttavia, in uno scopo siffatto non rientra assolutamente il fatto che la RDT fruisca anche, in forza del protocollo, di un rapporto commerciale privilegiato con gli altri Stati membri . Anzi, nel sistema del protocollo è il n . 1, e non il n . 3, che costituisce una deroga alle norme comunitarie . Per contro, il n . 3 e, in parte, anche il n . 2 trattano delle conseguenze della deroga contenuta nel n . 1 . In effetti, la precisa situazione giuridica delle merci originarie della RDT importate nella RFG nell' ambito di detto regime commerciale speciale appare indeterminata . Mentre il n . 1 del protocollo intende manifestamente equiparare dette merci a merci originarie della RFG ai fini della loro circolazione nel territorio di quest' ultima, dette merci non possono essere considerate in libera pratica nella Comunità, dato che non soddisfano le condizioni stabilite dall' art . 10, n . 1, del trattato, cioè l' adempimento delle formalità d' importazione e il pagamento dei dazi doganali . Allo stesso tempo, l' effettiva esistenza di un potere di adottare misure protettive a norma dei nn . 2 e 3 porta a ritenere che il protocollo preveda effettivamente che le merci considerate possano essere riesportate in altri Stati membri . Mi sembra pertanto che, quando sono riesportate, queste merci abbiano uno status giuridico speciale che si colloca tra quello delle merci in libera pratica ai sensi dell' art . 10, n . 1, e quello delle merci che non sono in libera pratica e che non possono pertanto, in linea di principio, valersi delle norme sulla libera circolazione delle merci .
20 . D' altra parte, l' analisi del sistema generale del protocollo fa pensare che i poteri degli Stati membri di cui al n . 3 siano soggetti ad un' importante limitazione, cioè che questi poteri abbiano natura sussidiaria e contingente . Come ho già detto, l' attuazione del regime speciale del commercio interno tedesco è affidato alla RFG la quale, in questo contesto, deve vigilare affinché siffatto regime non comporti distorsioni della concorrenza e deve adottare provvedimenti al fine di evitare pregiudizi per le economie degli altri Stati membri . A mio parere, ne consegue che sulla RFG grava la responsabilità primaria di adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare le difficoltà derivanti dal funzionamento di detto regime per gli altri Stati membri e che pertanto questi ultimi, nell' esercizio dei poteri loro conferiti dal n . 3, debbono tener conto della concreta attuazione di tale regime da parte della RFG e, in particolare, dei provvedimenti da questa adottati per garantire che non sorgano difficoltà . La stessa conclusione si desume dalla lettera del n . 3, che autorizza gli Stati membri ad adottare misure "idonee", e dal principio di proporzionalità, che è di generale applicazione nel diritto comunitario . Questo principio, com' è noto, esige che i mezzi scelti per raggiungere un determinato scopo corrispondano all' importanza di questo scopo e non siano più onerosi di quanto è necessario per conseguirlo .
21 . A questo proposito, il governo della RFG, sostenuto dalla Commissione, deduce nelle sue osservazioni scritte e orali che le importazioni di merci originarie della RDT nell' ambito del regime del commercio interno tedesco sono disciplinate in maniera tanto severa, per quanto riguarda sia il prezzo sia i quantitativi, da rendere estremamente improbabile che le riesportazioni di dette merci in altri Stati membri possano, salvo in casi sporadici, causare difficoltà a questi Stati membri .
22 . La RFG sottolinea che tutte le importazioni dalla RDT sono soggette a un sistema di autorizzazione previa e di controllo . Il pagamento delle merci provenienti dalla RDT non viene effettuato in valute convertibili, ma tramite uno speciale sistema di compensazione gestito dalla Banca centrale della RFG e da quella della RDT . Questo particolare sistema di regolamento garantisce che le autorità siano informate di tutte le operazioni d' importazione . Inoltre, la RFG applica un sistema rigoroso di controllo dei prezzi in modo da garantire che il prezzo delle merci importate dalla RDT nell' ambito del regime del commercio interno tedesco corrisponda in via di principio al prezzo praticato sul mercato per lo stesso tipo di merci nella RFG . La riduzione speciale dell' IVA, consentita dalla RFG quando le merci vengono importate dalla RDT per la prima volta, non viene concessa se le merci sono riesportate . Resta soltanto l' esenzione dai dazi doganali che non rappresenta più un vantaggio sostanziale ora che detti dazi sono ormai notevolmente ridotti .
23 . La RFG sostiene che, per effetto di questi provvedimenti, è in pratica poco probabile che l' importazione in altri Stati membri di merci previamente importate nella RFG dalla RDT possa rappresentare una soluzione più conveniente dell' importazione diretta dalla RDT . Aggiunge che il sistema speciale di compensazione, l' esenzione dai dazi doganali e la riduzione dell' IVA, considerati congiuntamente, incitano gli esportatori della RDT a esigere prezzi più elevati per le merci esportate nella RFG . Invece, il fatto che la RDT necessiti di valuta forte ( che non può procurarsi col commercio interno tedesco a causa del sistema speciale di compensazione ) induce gli esportatori della RDT a proporre prezzi inferiori per le esportazioni dirette negli altri Stati membri .
24 . Per quanto riguarda i quantitativi e la natura dei prodotti importati nell' ambito del regime speciale, la RFG fa notare che il sistema è, in via di principio, concepito per rispondere a talune esigenze tradizionali, in particolare quelle di Berlino Ovest . Le importazioni di merci in taluni settori sensibili sono contigentate . Inoltre, per quanto riguarda più specificamente i paesi del Benelux, la RFG, su loro richiesta, mantiene in vigore dal 1976 un divieto di sei mesi sulla riesportazione verso detti paesi di talune merci che essi considerano sensibili, specie le merci soggette a quote d' importazione nell' ambito di relazioni commerciali dirette tra il Benelux e la RDT a norma del regolamento n . 3420/83 . Considerata la decisione 85/648/CEE, sopramenzionata ( vedasi punto 7 ), non risulta che qualcuna delle merci di cui trattasi nel caso di specie fosse soggetta a simili quote all' epoca considerata .
25 . La RFG ammette che, siccome nessuna regolamentazione è perfetta, per quanto completa possa essere, è possibile che merci virtualmente idonee a provocare difficoltà in settori specifici dell' industria dei Paesi Bassi o del Benelux siano eventualmente riesportate dalla RFG . Essa però rileva che il volume e il valore delle merci originarie della RDT riesportate in altri Stati membri sono così scarsi che dette merci non possono, tranne che in casi sporadici, provocare difficoltà agli altri Stati membri . Dalle cifre presentate all' udienza dall' agente della Commissione emerge che nel 1986, per esempio, il valore di tali merci ammontava ad un totale di 45 milioni di DM, pari soltanto allo 0,03% del totale delle esportazioni dalla RFG negli altri Stati membri della Comunità . Le merci importate nei Paesi Bassi corrispondevano soltanto a 5 milioni di DM su detto totale di 45 milioni di DM .
26 . Il governo dei Paesi Bassi non ha contestato decisamente né l' efficacia della disciplina del commercio interno tedesco attuata dalla RFG né l' argomento secondo cui, grazie a detta disciplina, possono in pratica verificarsi difficoltà solo in taluni casi sporadici per talune categorie di merci o taluni settori specifici dell' industria . Tuttavia fa presente di aver tentato, prima dell' adozione della "linea di condotta" comune del Benelux, di attuare un sistema in base al quale il ministro delle finanze era autorizzato ad applicare i dazi della tariffa doganale comune sulle merci originarie della RDT, importate nei Paesi Bassi dalla RFG qualora dette merci fossero idonee a provocare gravi difficoltà in taluni settori dell' industria . Questa politica presupponeva la previa determinazione delle categorie di merci idonee a provocare difficoltà . In pratica, a causa del grandissimo numero delle classificazioni della TDC, della costante evoluzione della situazione economica e della necessità di prendere in considerazione le industrie del Benelux nel loro complesso, detta politica si sarebbe rivelata di impossibile attuazione dal punto di vista amministrativo . La sola efficace soluzione alternativa sarebbe stata il divieto completo attualmente applicato dai Paesi Bassi .
27 . E' difficile ammettere che i Paesi Bassi non possano efficacemente determinare previamente e sorvegliare le categorie di merci e di settori industriali per i quali possono sorgere difficoltà . Verosimilmente essi debbono effettuare operazioni di questa natura per imporre o mantenere delle quote su talune merci importate direttamente dalla RDT nel Benelux a norma del regolamento n . 3420/83 . Per di più, nonostante l' esistenza della linea di condotta comune adottata dal Benelux nel 1975, che potrebbe sembrare tale da rendere inutili siffatte misure, si deve del pari presumere che il governo dei Paesi Bassi consideri senz' altro possibile sorvegliare taluni settori nevralgici per poter chiedere alla RFG di vietare per sei mesi le esportazioni di merci idonee a eludere le quote comunitarie o a creare difficoltà in altri settori .
28 . Secondo me, quindi, tenuto conto delle misure già adottate dalla RFG e della possibilità, per il governo olandese, di adottare provvedimenti alternativi, meno restrittivi, il divieto totale di tutte le importazioni dalla RFG di merci originarie della RDT dev' essere considerato eccessivo e sproporzionato . Aggiungo che, siccome il governo dei Paesi Bassi non ha argomentato che il tipo di merci di cui trattasi nel caso di specie abbia posto, per sua natura, un qualsiasi problema a un qualsiasi settore dell' industria dei Paesi Bassi o del Benelux, neppure l' alternativa rappresentata dal divieto d' importazione di detto tipo di merci potrebbe, a quanto pare, costituire una misura idonea ai sensi del n . 3 del protocollo .
29 . Prima di concludere, vorrei soffermarmi brevemente su un problema che non è strettamente necessario risolvere in questo procedimento . Si tratta di sapere se, come la Commissione ha sostenuto nelle osservazioni scritte e all' udienza, gli Stati membri, nell' esercizio dei poteri loro conferiti dal n . 3 del protocollo, debbano consultare la Commissione e collaborare con essa per determinare le misure meno dannose per il funzionamento del mercato comune . Questa tesi si ricollega all' opinione, pure formulata dalla Commissione, che il n . 3 costituisca una deroga alle norme del mercato comune e debba pertanto, probabilmente per analogia con l' art . 115, essere applicato e interpretato in modo restrittivo . La Commissione, tuttavia, non ha sostenuto che l' omissione della consultazione o della cooperazione renda illegittime le misure adottate da uno Stato membro .
30 . Non posso condividere la tesi secondo la quale il n . 3 può dare origine a un qualche obbligo giuridico degli Stati membri di consultare la Commissione o di collaborare con essa . La lettera del n . 3, contrariamente al n . 2, non prescrive neppure che la Commissione debba essere tenuta informata . Anzi, come ho precedentemente detto, il n . 3 non mi pare costituire di per sé una deroga alle norme del mercato comune, anche se questo non significa che i poteri conferiti da questa disposizione agli Stati membri siano illimitati .
31 . Cionondimeno, anche in assenza di un obbligo giuridico, mi sembra auspicabile che quanto meno gli Stati membri consultino la Commissione al fine di assicurarsi che i poteri loro conferiti dal n . 3 siano esercitati validamente e legittimamente . La Commissione e la RFG, nelle loro osservazioni, hanno fatto presente che in pratica esiste una stretta collaborazione tra di loro a proposito del funzionamento del commercio interno tedesco e dell' adozione di misure preventive ai sensi del n . 2 del protocollo, e che detta collaborazione va molto al di là della formale esigenza d' informazione contemplata da detto n . 2 . Data l' esistenza di tale cooperazione, potrebbe tornare utile agli Stati membri consultare la Commissione prima di adottare misure di salvaguardia ai sensi del n . 3 al fine di orientare efficacemente dette misure, evitando, in particolare, l' adozione di provvedimenti che costituirebbero doppioni di altri già adottati dalla RFG; ciò contribuirebbe altresì a garantire che i poteri degli Stati membri siano esercitati in modo legittimo, cioè che le misure adottate non eccedano quanto è idoneo ai sensi del n . 3 del protocollo .
32 . Ritengo pertanto che la questione sollevata dal giudice a quo vada risolta come segue :
"Il n . 3 del protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono deve essere interpretato nel senso che è con esso incompatibile una linea di condotta adottata da uno Stato membro o da un gruppo di Stati membri per cui in base a disposizioni che vietano l' importazione senza autorizzazione dalla Repubblica federale di Germania in detto Stato o gruppo di Stati di merci originarie della Repubblica democratica tedesca, viene in pratica respinta qualsiasi domanda di autorizzazione, ad eccezione di quelle relative a merci di valore limitato e di natura non commerciale qualora, tenuto conto dell' attuazione concreta del regime del commercio interno tedesco e, in particolare, delle misure di salvaguardia adottate dalla Repubblica federale di Germania ai sensi del n . 2 del protocollo, lo Stato membro o il gruppo di Stati membri considerato non abbiano dimostrato che tale linea di condotta sia necessaria per prevenire difficoltà ai sensi del n . 3 ."
(*) Lingua originale : l' inglese .
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