Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs dell'8 febbraio 1990. - GIOVANNI CABRAS CONTRO INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES - BELGIO. - PREVIDENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI INVALIDITA - NORME COMUNITARIE DI CUMULO - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO. - CAUSA 199/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01023
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia nella presente causa attiene alle norme sul cumulo delle prestazioni previdenziali e agli effetti del nuovo calcolo delle prestazioni .
2 . Il sig . Cabras ha lavorato per 635 settimane in Italia e per 506 settimane in Belgio . Inabile al lavoro dal 19 settembre 1972, in entrambi i paesi egli ha percepito, dal 1° ottobre 1973, prestazioni di invalidità .
3 . La normativa belga è di tipo A ( in quanto l' importo della prestazione non dipende dalla durata dei periodi assicurativi maturati ), mentre la normativa italiana è di tipo B ( in quanto l' importo delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi assicurativi maturati ).
4 . A norma dell' art . 40, n . 1, del regolamento del Consiglio n . 1408/71, come modificato ( vedasi allegato I del regolamento del Consiglio n . 2001/83, GU 1983, L 230, pag . 6 ), per il calcolo delle prestazioni del Cabras andavano applicate le disposizioni dell' art . 46 del medesimo regolamento . Le prestazioni italiane sono state calcolate in base alle norme di totalizzazione e di calcolo proporzionale stabilite dall' art . 46, n . 2 . Le prestazioni belghe sono state calcolate unicamente in forza della normativa nazionale, che garantiva al Cabras una pensione intera . L' ente previdenziale belga, l' Institut national d' assurance maladie-invalidité ( in prosieguo : l' "Institut national "), ha quindi applicato la norma nazionale anticumulo ed ha detratto dalla pensione belga intera l' importo della pensione italiana .
5 . Non risulta che il Cabras abbia contestato il calcolo iniziale delle sue prestazioni o l' applicazione delle norme belghe anticumulo . Egli contesta un successivo ricalcolo delle prestazioni belghe nonché la sua applicazione retroattiva . Le circostanze che hanno indotto al ricalcolo delle prestazioni belghe sono qui di seguito riassunte .
6 . Nel corso degli anni, tanto le prestazioni italiane quanto quelle belghe sono state adeguate al fine di tener conto degli aumenti del costo della vita . La rivalutazione delle prestazioni italiane è stata particolarmente rapida, a causa, da quanto risulta, di un errore di interpretazione delle norme italiane di indicizzazione . Originariamente fissate il 1° ottobre 1973 a un tasso pari a 51 BFR al giorno esse avevano raggiunto al 1° agosto 1981 l' equivalente di 377 BFR . Durante tale periodo la prestazione belga è stata anch' essa indicizzata, ma senza tener conto, in applicazione della norma anticumulo, degli aumenti della prestazione italiana . L' Institut national ha continuato ad operare la stessa detrazione che effettuava nell' ottobre 1973, sebbene la prestazione italiana, che fungeva da parametro per la detrazione, si fosse settuplicata . L' Institut national, infatti, non poteva tener conto degli aumenti della prestazione italiana a causa dell' art . 51, n . 1, del regolamento n . 1408/71, il quale stabilisce che se le prestazioni sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato a seconda del costo della vita, "tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente alle disposizioni dell' art . 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo ".
7 . Dal 1° luglio 1982, la normativa belga in materia è stata rimaneggiata, con il risultato che il Cabras, a causa dei redditi della moglie, non ha più potuto essere considerato come lavoratore con carichi familiari . Ne è conseguita una riduzione della sua prestazione belga . Un' ulteriore conseguenza sfavorevole al Cabras è stata che l' Institut national ha potuto procedere al nuovo calcolo della sua prestazione a norma dell' art . 46 e prendere in considerazione, per l' applicazione delle norme belghe anticumulo, gli aumenti verificatisi nella prestazione italiana . L' Institut national ha potuto procedervi in quanto la modifica della normativa belga costituiva un caso di modifica del "modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni", ai sensi dell' art . 51, n . 2, del regolamento n . 1408/71 . Può sembrare curioso che le autorità belghe per diversi anni non abbiano potuto prendere in considerazione gli aumenti della prestazione italiana per l' applicazione delle loro norme anticumulo e che ciò si sia poi loro reso possibile in seguito a un semplice rimaneggiamento della loro normativa . A ciò sembra comunque condurre l' art . 51, nn . 1 e 2, del regolamento n . 1408/71 in armonia anche con l' interpretazione datane dalla Corte nelle cause 7/81, Sinatra / FNROM ( Racc . 1982, pag . 137 ) e 104/83, Cinciuolo / Inami ( Racc . 1984, pag . 1285 ).
8 . Per il Cabras ciò ha significato che le sue prestazioni belghe hanno subito una duplice riduzione . In primo luogo, in quanto egli non aveva più carichi familiari; in secondo luogo, perché l' Institut national ha potuto decurtarle dall' intero importo della prestazione italiana rivalutata . A peggiorare la situazione del Cabras, si è aggiunto il fatto che l' Institut national ha deciso di far decorrere il ricalcolo dal 1° luglio 1982, data in cui è entrata in vigore la modifica della normativa belga . Il provvedimento di ricalcolo della sua prestazione gli è stato tuttavia notificato solo il 23 febbraio 1983 . Di conseguenza, l' Institut national intende ora ricuperare i pagamenti in eccesso effettuati medio tempore . L' importo in parola ammonta a 60.000 BFR .
9 . Il Cabras ha impugnato dinanzi al tribunal du travail di Bruxelles il provvedimento di ricalcolo della sua prestazione nonché quello relativo alla ripetizione dell' indebito . Il tribunal du travail ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se l' importo teorico di cui all' art . 46, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 costituisca un limite assoluto che non può in alcun caso essere superato, nemmeno qualora, in caso di applicazione di una normativa di tipo A, la pensione teorica corrisponda alla pensione nazionale .
In caso di soluzione affermativa, se sia compatibile con l' art . 51 del trattato il fatto che il credito attribuito in uno Stato dal diritto comunitario sia interamente assorbito dal credito attribuito in un altro Stato dal solo diritto nazionale .
In caso di soluzione negativa, come si stabilisca il coefficiente correttore nel caso in cui una sola delle prestazioni liquidate sia determinata ai sensi del disposto del n . 1 .
2 ) Se, nel caso in cui l' ente di uno Stato membro proceda alla revisione della situazione di un lavoratore migrante in forza dell' art . 51, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 e questo nuovo calcolo porti ad una menomazione dei diritti dell' interessato per l' essersi tenuto conto della prestazione erogata da un altro Stato in cui il nuovo calcolo è inoperante, questo stesso ente sia legittimato a recuperare con effetto retroattivo l' indebito creatosi con l' applicazione del diritto comunitario ( artt . 46 e 51 del regolamento n . 1408/71 ) o debba rinunciare al recupero ai sensi dell' art . 112 del regolamento n . 574/72, non disponendo l' ente dell' altro Stato, debitore della prestazione non soggetta a revisione, di conguagli di ratei delle pensioni da riservare al primo ente ".
Sulla prima questione
10 . Prima di prendere in esame gli specifici problemi sollevati dalla prima questione, vorrei brevemente riassumere le disposizioni dell' art . 46 sul calcolo delle prestazioni, poiché solo comprendendo la struttura di questo articolo può intendersi la logica del suo n . 3 .
11 . Se una persona ha un diritto a prestazioni senza necessità di considerare i periodi assicurativi maturati in altri Stati membri, l' art . 46, n . 1, va applicato . L' ente dello Stato membro interessato deve calcolare la prestazione, ai sensi del primo comma del n . 1, in base ai periodi assicurativi maturati sotto la propria normativa . Esso deve altresì procedere, ai sensi del secondo comma, al calcolo della prestazione che sarebbe dovuta in base al sistema di totalizzazione e di calcolo proporzionale prescritto dall' art . 46, n . 2, lett . a ) e b ). Solo l' importo più elevato dev' essere preso in considerazione .
12 . L' art . 46, n . 2, riguarda l' ipotesi in cui una persona non acquisti diritti a prestazioni in uno Stato membro se non in relazione ai periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro . In tale ipotesi l' ente del primo Stato membro deve calcolare l' importo teorico della prestazione cui l' interessato avrebbe diritto se tutti i periodi assicurativi maturati nei vari Stati membri interessati fossero stati maturati nello Stato membro di cui trattasi (( art . 46, n . 2, lett . a ))). Esso deve poi stabilire l' importo effettivo della prestazione in base all' importo teorico e proporzionalmente alla durata dei periodi assicurativi maturati sotto la sua normativa, in rapporto alla durata totale dei periodi assicurativi maturati nei vari Stati membri (( art . 46, n . 2, lett . b ))). Pertanto, se X ha lavorato nello Stato membro A per 10 anni e nello Stato B per 20 anni, anche se in base alla normativa dello Stato membro A egli non acquisisse alcun diritto a pensione per un periodo assicurativo di 10 anni, nello Stato membro A avrebbe diritto a un terzo della prestazione che gli spetterebbe se avesse lavorato in quest' ultimo per 30 anni . Il sistema che si è riferito è conosciuto come sistema di totalizzazione e calcolo proporzionale .
13 . Detto sistema può, in talune ipotesi, portare a un ingiustificato cumulo delle prestazioni . Tale eventualità non dovrebbe verificarsi allorché tutte le prestazioni siano state calcolate proporzionalmente a norma dell' art . 46, n . 2, dato che in tal caso tutte le prestazioni sono, per definizione, proporzionate alla durata dei periodi assicurativi maturati . Il problema dell' ingiustificato cumulo può sorgere soltanto qualora una o più prestazioni vengano calcolate in base all' art . 46, n . 1, primo comma, soprattutto in caso di applicazione di una normativa di tipo A, in forza della quale è talora possibile ottenere una pensione intera sulla base di un periodo assicurativo relativamente breve .
14 . Proprio per far fronte a una situazione come quella appena descritta, all' art . 46 si è aggiunto il n . 3, che dispone quanto segue :
"L' interessato ha diritto, entro il limite del più elevato degli importi teorici delle prestazioni calcolate secondo le disposizioni del n . 2, lett . a ), alla somma delle prestazioni calcolate conformemente a quanto disposto dai nn . 1 e 2 .
Qualora l' importo di cui al precedente comma sia superato, ciascuna istituzione che applichi il n . 1 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l' importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del n . 1 ".
15 . Ad una prima lettura, tale disposizione appare complessa e di non facile comprensione . Se esaminata invece alla luce del sistema dell' art . 46, come si è sopra chiarito, essa risulta semplicissima e comporta un duplice effetto . Nel primo comma, si impone un limite massimo all' importo totale della prestazione che l' interessato può ricevere nei vari Stati membri . Nel secondo comma, si prevede un sistema atto a garantire che detto limite massimo non venga superato . Il dispositivo viene definito in termini alquanto complessi, che tuttavia possono essere, anche stavolta, agevolmente compresi alla luce del sistema dell' art . 46 . L' assunto di base è che le prestazioni calcolate proporzionalmente a norma dell' art . 46, n . 2, non necessitano di alcuna riduzione, essendo per definizione proporzionali alla durata dei periodi assicurativi maturati . Solamente le prestazioni determinate a norma dell' art . 46, n . 1, primo comma, devono essere ridotte, poiché da queste, come si è già rilevato, può derivare l' ingiustificato cumulo . Va da sé che per attenersi al limite massimo di cui all' art . 46, n . 3, primo comma, l' importo che trascende tale limite deve essere interamente detratto dalle prestazioni determinate a norma dell' art . 46, n . 1, primo comma . Qualora ad erogare siffatta prestazione sia un solo ente, questo dovrà decurtare la prestazione dell' intero importo in eccesso . In tal senso la Corte si è pronunciata nella causa 323/86, Collini / ONPTS ( Racc . 1987, pag . 5489 ) e ciò è quanto l' Institut national ha fatto nel caso del Cabras . La complessità della formulazione usata nell' art . 46, n . 3, secondo comma, è infatti dovuta al fatto che in essa si è inteso ricomprendere anche la più complicata situazione che si verifica nell' ipotesi in cui più di un ente eroghi prestazioni determinate a norma dell' art . 46, n . 1, primo comma . La sua funzione, in tale ipotesi, è di ripartire proporzionalmente la detrazione tra questi enti . Qualora vi sia un unico ente erogatore di questo tipo la ripartizione proporzionale non è ovviamente necessaria .
16 . Spero che i rilievi sopra svolti siano valsi a chiarire che limitandoci all' interpretazione dell' art . 46, n . 3, diversamente da quanto accade per la questione della sua validità, non può esservi spazio per dubbi . In un caso come quello in esame l' Institut national, unico ente erogatore di una prestazione determinata a norma dell' art . 46, n . 1, primo comma, era tenuto a detrarre da detta prestazione l' intero importo in eccesso rispetto all' importo teorico più elevato .
17 . Il Cabras tuttavia assume che l' art . 46, n . 3, interpretato in tal senso, sarebbe in contrasto con l' art . 51 del trattato e si fonda sul fatto che, decurtandosi la sua prestazione belga dell' intero importo di quella italiana, egli non trarrebbe alcun vantaggio dai periodi assicurativi maturati in Italia . La sua situazione, dal punto di vista previdenziale, non sarebbe migliore di quella di un lavoratore che abbia prestato l' intera sua attività lavorativa in Belgio . Per rimediare a tale palese ingiustizia, egli propone una soluzione specifica atta a consentirgli di conservare una parte della prestazione italiana .
18 . Ad analoghe conclusioni giunge il governo italiano, che sostiene inoltre che l' Institut national, decurtando la prestazione belga dell' intero importo di quella italiana, ha disconosciuto il "principio di proporzionalità", insito nel sistema di calcolo previsto all' art . 46, n . 3 . Il governo italiano propone anch' esso un rimedio speciale che, sebbene in apparenza diverso da quello del Cabras, conduce allo stesso risultato, sostenendo che la prestazione belga andrebbe ridotta secondo un coefficiente che potrebbe risultare da una frazione che abbia come numeratore "la prestazione teorica più elevata" e come denominatore la somma di entrambe le prestazioni .
19 . Nonostante quanto hanno allegato i rappresentanti del Cabras e del governo italiano ( che hanno entrambi lamentato, in udienza, gli effetti perversi dell' art . 46 ), ritengo evidente, per quanto ho già rilevato, che il sistema di calcolo previsto dall' art . 46 sia logico e coerente . Esso si propone precipuamente di garantire che il lavoratore migrante, conformemente all' art . 51 del trattato, non venga svantaggiato per il fatto di aver lavorato in più di uno Stato membro e che su nessuno degli enti interessati gravi un onere sproporzionato . Come ho cercato di dimostrare, vi sono casi in cui il lavoratore potrebbe ingiustificatamente avvantaggiarsi del cumulo di prestazioni, specie allorché una delle prestazioni non dipenda dalla durata dei periodi assicurativi maturati . Era perciò opportuno porre limiti alla possibilità di cumulo delle prestazioni . Il limite prescritto dall' art . 46, n . 3, non è troppo restrittivo : il lavoratore ha diritto all' importo più elevato che gli sarebbe spettato se tutti i periodi assicurativi fossero stati maturati in uno degli Stati membri in cui egli ha prestato lavoro . La circostanza che nel caso del Cabras il limite di cui all' art . 46, n . 3, corrisponda alla pensione dovuta in base alla legge belga, con la conseguenza che egli non può ricevere alcuna prestazione aggiuntiva in relazione ai periodi assicurativi maturati in Italia, è irrilevante . Tale circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se si accettasse la premessa da cui muove il Cabras, secondo cui una persona che ha lavorato in più di uno Stato membro deve ricevere un supplemento di prestazioni per i periodi assicurativi maturati in ciascuno Stato membro . Tale premessa è tuttavia erronea . Essa riposa sull' idea che conseguenza dell' art . 51 del trattato sarebbe che una persona che ha prestato lavoro in più di uno Stato membro deve godere di una situazione migliore, dal punto di vista previdenziale, rispetto a una persona che ha sempre lavorato in un unico Stato membro . Tale assunto è sicuramente erroneo : l' art . 51 impone solo che la prima non venga a trovarsi in una situazione deteriore rispetto alla seconda .
Sulla seconda questione
20 . La seconda questione riguarda in particolare l' art . 112 del regolamento n . 574/72, come modificato ( vedasi l' allegato II del regolamento del Consiglio n . 2001/83, GU 1983, L 230, pag . 6 ), in cui si stabilisce che :
"Quando un' istituzione ha proceduto a pagamenti indebiti, direttamente o tramite un' altra istituzione,e il loro ricupero è ritenuto impossibile, le somme in questione rimangono definitivamente a carico della prima istituzione, salvo per i casi in cui il pagamento indebito è il risultato di un' azione dolosa ".
21 . Questa disposizione non può essere compresa se non nel suo contesto . Essa è posta sotto il titolo VI del regolamento n . 574/72, "Disposizioni varie", di cui gli artt . 111 e 112 formano una sezione il cui titolo è "Ripetizione dell' indebito da parte delle istituzioni di sicurezza sociale e ricorso degli organismi di assistenza ". L' art . 111, ai nn . 1 e 2, dispone in sostanza che se un ente previdenziale ha pagato una prestazione in eccesso rispetto all' importo dovuto, può chiedere all' ente di un altro Stato membro debitore di prestazioni alla stessa persona di detrarre l' importo pagato in eccedenza dagli importi che esso versa all' interessato e di trasferire l' importo trattenuto al primo ente .
22 . Il Cabras sostiene che dal tenore dell' art . 112 e dalla sua contiguità all' art . 111 si desume che nelle circostanze del caso all' Institut national era precluso il ricupero dei pagamenti effettuati in eccesso tra il 1° luglio 1982 e il 23 febbraio 1984 .
23 . Qualunque sia il reale significato dell' art . 112 ( e sono pronto ad ammettere che il problema non è di agevole soluzione ), non vedo come a questa disposizione possa attribuirsi il significato indicato dall' attore . Giungo a tale conclusione per i seguenti motivi .
24 . Primo, come ha precisato l' Institut national, i regolamenti nn . 1408/71 e 574/72 prevedono soltanto il coordinamento dei diritti nazionali e l' interpretazione sostenuta dalla parte attrice non si concilia con la nozione di coordinamento . I regolamenti non hanno istituito un sistema comune di previdenza sociale e continuano a sussistere notevoli differenze tra i sistemi nazionali, tanto sotto l' aspetto sostanziale quanto sotto quello procedurale . Sarebbe pertanto illogico che la Comunità pretenda di stabilire una norma con la quale determinare le circostanze nelle quali agli enti competenti negli Stati membri sia preclusa la possibilità di ricuperare i pagamenti indebiti . La fissazione di tali norme è in linea di principio prerogativa dell' ordinamento nazionale .
25 . Secondo, se il legislatore comunitario avesse inteso dettare norme in tal senso, dubito che lo avrebbe fatto tra le "disposizioni varie" di cui al regolamento n . 574/72, che si limitano a fissare le modalità di attuazione del regolamento n . 1408/71 . Una norma così importante di diritto sostanziale avrebbe sicuramente trovato spazio all' interno dello stesso regolamento n . 1408/71 .
26 . Terzo, l' art . 45, n . 1, del regolamento n . 574/72, che si applica in forza dell' art . 49, n . 1, del medesimo, imponeva all' Institut national di pagare le prestazioni in via provvisoria . Nel concetto stesso di pagamento in via provvisoria è insita la possibilità che questo possa essere ricuperato qualora risulti non dovuto .
27 . Quarto, l' interpretazione fatta valere dal rappresentante del Cabras si fonda su una malintesa delimitazione della portata e delle finalità dell' art . 111 del regolamento n . 574/72 . Quest' ultimo articolo, ai nn . 1 e 2, autorizza un ente che abbia effettuato pagamenti in eccedenza a chiedere all' ente di un altro Stato membro di trattenere l' importo pagato in eccedenza, in primo luogo, sul conguaglio dei ratei di pensione che esso versa all' interessato e, quindi, su qualsiasi altra somma che esso versi allo stesso . Sarebbe illogico supporre che questo sia l' unico modo di ricupero dei pagamenti effettuati in eccesso da una persona soggetta alla normativa comunitaria e che a un ente sia precluso il ricupero di pagamenti in eccesso per una via più diretta, ad esempio trattenendo la prestazione che esso stesso deve corrispondere ovvero rivolgendosi al giudice nazionale competente . Tale punto di vista trova conferma - ammesso che sia necessario - nel fatto che nell' art . 111, nn . 1 e 2, si faccia uso della forma verbale "può ". Scopo dell' art . 111 è semplicemente quello di facilitare la collaborazione tra gli enti di diversi Stati membri in ordine al ricupero di pagamenti effettuati in eccesso, non anche quello di disciplinare in modo esauriente la procedura di ricupero dell' indebito . Ciò benché la Corte, nella sentenza pronunciata nella causa 111/80, Fanara / Inami ( Racc . 1981, pag . 1269 ), abbia dichiarato a proposito dell' art . 111 che esso "risolve in modo esauriente la questione della ripetizione della somma pagata in eccesso, per quanto riguarda le prestazioni previdenziali dovute ad un lavoratore cui siano state versate delle prestazioni in via provvisoria a norma dell' art . 45, n . 1, del regolamento n . 574/72" ( pag . 1281, punto 14 della motivazione ). L' espressione "in modo esauriente" usata dalla Corte in quel contesto dev' essere compresa alla luce di quel particolare caso . Essa significava solo, a mio parere, che la normativa nazionale non può prescrivere, qualora i conguagli dei ratei ricevuti da un ente straniero siano superiori all' importo del pagamento indebito, che in determinate circostanze il saldo non debba essere versato all' interessato .
28 . Quinto, anche sotto il profilo letterale, l' art . 112 non può essere di grande ausilio al Cabras dal momento che esso interviene solo se "il ricupero ( dei pagamenti indebiti ) è divenuto impossibile ". Vi sono almeno quattro modi con i quali un ente può ricuperare i pagamenti indebiti : 1 ) chiedendo a un ente straniero, a norma dell' art . 111, n . 1, del regolamento n . 574/72, di trattenere l' importo sul conguaglio dei ratei che esso versa all' interessato; 2 ) chiedendo a un ente straniero, a norma dell' art . 111, n . 2, di trattenere l' importo su altre somme che esso versa all' interessato; 3 ) trattenendo l' importo dalla prestazione che esso stesso versa all' interessato; 4 ) rivolgendosi al giudice nazionale competente . Nel caso in esame soltanto il primo modo di ricupero sembra impossibile . Si potrebbe ovviamente sostenere, in favore del Cabras, che il termine "impossibile" di cui all' art . 112 in realtà non si riferisce all' impossibilità di ricupero dell' indebito di cui al modo sub 1 ). Tuttavia ritengo che se tale intendimento fosse stato presente nel regolamento n . 574/72, si sarebbe avuta una precisazione in tal senso, in luogo di una formulazione vaga come "quando (...) il loro ricupero è divenuto impossibile ".
29 . Se l' art . 112 non può essere inteso nel senso attribuitogli dal Cabras, sorge l' interrogativo su come esso sia da interpretare . É innegabile che la disposizione sia alquanto oscura e che non si possano trarre indicazioni dalla giurisprudenza della Corte, che non sembra averla mai presa in esame . Proprio nell' intento di chiarire i dubbi originati dal tenore dell' art . 112, la Corte ha posto alla Commissione una serie di quesiti relativi all' interpretazione dell' art . 112 nonché dell' articolo precedente . In particolare, essa ha chiesto alla Commissione se disponesse di "lavori preparatori" che potessero gettar luce sulle intenzioni degli autori del regolamento .
30 . Le risposte fornite dalla Commissione in ordine ai suddetti quesiti non sono valse a fugare del tutto i miei dubbi sull' esatto significato dell' art . 112, ma sono certamente state di qualche aiuto . Sembra così che l' inserimento dell' art . 112 sia stata decisa nella fase finale della discussione . Ciò non sorprende più di tanto e potrebbe certo spiegare il motivo per cui l' art . 112 non sembra facilmente inquadrabile nel sistema del regolamento . Sembra inoltre che l' inserimento dell' art . 112 nel regolamento sia stata proposta per la prima volta in seno alla commissione dei conti, organismo il cui compito principale, ai sensi dell' art . 78 del regolamento n . 4 ( GUCE 1958, pag . 597 ), era di assistere la commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti nella preparazione dei conti annuali in connessione con le varie disposizioni del regolamento n . 3 ( GUCE 1958, pag . 561 ) riguardanti il rimborso, da parte dell' ente di uno Stato membro, di somme versate dall' ente di un altro Stato membro . Tale circostanza conferma quanto ho già affermato in ordine all' interpretazione dell' art . 112, nel senso che sembra assai improbabile che un siffatto organismo auspichi l' adozione di una norma sostanziale con cui venga stabilito in quali circostanze un beneficiario di prestazioni previdenziali deve essere esonerato dall' obbligo di restituire gli importi versati in eccesso rispetto a quelli dovuti . Ben più probabile sembra che un siffatto organismo si preoccupasse di determinare quale tra gli enti di vari Stati membri dovesse sopportare la perdita, in caso di pagamenti indebiti e di sopravvenuta impossibilità del loro ricupero per motivi quali, in particolare, la morte o l' insolvenza del beneficiario o lo scadere dei termini di prescrizione previsti . Tale è in sostanza l' interpretazione suggerita dalla Commissione nella sua risposta ai quesiti posti dalla Corte e che io ritengo corretta . Bisogna ammettere che ciò non basta a rimuovere del tutto le incertezze che circondano l' interpretazione dell' art . 112 : resta oscuro il senso della riserva fatta per il caso di azione dolosa . Sono tuttavia convinto che alla disposizione è estraneo il significato attribuitole dal Cabras e che essa non era intesa a disciplinare il tipo di situazione di cui si tratta nella fattispecie in esame .
31 . Prima di concludere, vorrei aggiungere un' ultima considerazione . Benché nel caso in esame l' attore nella causa principale non possa, secondo il mio punto di vista, avvalersi dell' art . 112 del regolamento n . 574/72, ritengo possibili circostanze nelle quali a un ente verrebbe ad essere precluso, stante il principio del rispetto del legittimo affidamento, il ricupero di prestazioni indebitamente pagate . Adduco due esempi di carattere teorico, non essendosi nella specie fatte valere le disposizioni di cui trattasi .
32 . In primo luogo, l' art . 49, n . 2, del regolamento n . 574/72 stabilisce che "in caso di nuovo calcolo (...) l' istituzione che ha adottato tale decisione la notifica senza indugio all' interessato (...)". A mio parere, se un ente ha illegittimamente differito nel tempo il nuovo calcolo o la notifica del risultato all' interessato, che nel frattempo ha in buona fede continuato a ricevere prestazioni di ammontare più elevato, potrebbero verificarsi circostanze nelle quali la decisione potrebbe restare inefficace sino alla data della sua notifica all' interessato . In secondo luogo, l' art . 49, n . 1, del regolamento n . 574/72 stabilisce che le disposizioni dell' art . 45 del medesimo sono applicabili per analogia ogni volta che si procede al nuovo calcolo di prestazioni a norma dell' art . 51, n . 2, del regolamento n . 1408/71 . Ai sensi dell' art . 45, n . 1, del regolamento n . 574/72, un ente può quindi essere tenuto a corrispondere prestazioni a titolo provvisorio; e a norma del n . 4 dello stesso articolo esso allora "ne informa immediatamente il richiedente, richiamandone esplicitamente l' attenzione sul carattere provvisorio (...) del provvedimento adottato ". Anche in questo caso, se queste disposizioni non dovessero essere rispettate, sarebbe sicuramente ipotizzabile un problema di legittimo affidamento .
33 . Per questi motivi, ritengo che le questioni sottoposte alla Corte dal tribunal du travail di Bruxelles debbano essere risolte nel seguente modo :
"1 ) Qualora l' ente competente di uno Stato membro applichi la norma anticumulo di cui all' art . 46, n . 3, del regolamento n . 1408/71, il fatto che il "più elevato degli importi teorici delle prestazioni", ai sensi del primo comma della suddetta disposizione, corrisponda alla prestazione dovuta in forza della sola normativa nazionale che esso applica, di per sé non esclude che esso possa ridurre detta prestazione onde assicurarsi che la somma totale delle prestazioni ricevute dall' interessato non sia superiore al più elevato degli importi teorici .
2 ) L' art . 46, n . 3, del regolamento n . 1408/71 non è incompatibile con l' art . 51 del trattato, nei limiti in cui esso ha per conseguenza, in un caso del genere, che la prestazione dovuta in forza della normativa nazionale dello Stato membro anzidetto sia decurtata dell' intero importo della prestazione dovuta in un altro Stato membro .
3 ) Qualora l' ente di uno Stato membro proceda a un nuovo calcolo a norma dell' art . 51, n . 2, del regolamento n . 1408/71, da cui risulti una riduzione dell' importo della prestazione dovuta, il ricupero dei pagamenti effettuati in eccesso rispetto all' importo dovuto non gli viene precluso dall' art . 112 del regolamento n . 574/72 ".
(*) Lingua originale : l' inglese .
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