Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 2 maggio 1990. - WEINGUT DIETZ-MATTI CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA (BUNDESAMT FUER ERNAEHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT). - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT AM MAIN - GERMANIA. - AGRICOLTURA - AIUTO ALLA DISTILLAZIONE DEL VINO - TIPI DI VINO - INDICAZIONE - DEFINIZIONE. - CAUSA C-158/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02013
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Le questioni pregiudiziali deferite dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ( in prosieguo : il "giudice nazionale ") attengono al problema del ruolo che compete agli Stati membri nel sopperire alle lacune del diritto comunitario, più in particolare per ciò che riguarda le norme in materia di aiuti alla distillazione del vino da tavola .
Antefatti
2 . Oggetto di controversia tra le parti nella causa principale è la concessione di aiuti per la distillazione di vino da tavola nella campagna vitivinicola 1983/1984 . Richiamerò qui di seguito, brevemente, le norme comunitarie rilevanti ai fini della presente controversia nonché i criteri con cui il Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft ( in prosieguo : il "Bundesamt ") ha provveduto a colmare le lacune lasciate da tali norme .
Il regolamento di base in vigore durante la campagna 1983/84 era il regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 337/79, relativo all' organizzazione del mercato vitivinicolo ( 1 ). L' organizzazione comune di mercato mirava, tra l' altro, a stabilizzare il mercato nel settore vitivinicolo adeguando la produzione ai fabbisogni . All' uopo era peraltro prevista la possibilità di concessione di aiuti per la distillazione preventiva di determinati vini da tavola ( v . art . 11 del citato regolamento ). Le norme generali concernenti la distillazione preventiva ( facoltativa e obbligatoria ) sono state riprese nel regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2179/83 ( 2 ). A stregua di questo regolamento, un aiuto per la distillazione facoltativa del vino può essere conseguito in due modi . Il produttore può stipulare con un distillatore un contratto di consegna e presentarlo per approvazione al competente ente d' intervento ( v . art . 4 del regolamento ). Il produttore che dispone in proprio di impianti di distillazione o intende far procedere ad una distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto che lavora per conto terzi, può presentare all' ente d' intervento per approvazione una dichiarazione di consegna ( art . 5 ). L' ente d' intervento versa l' aiuto richiesto per la distillazione a decorrere dalla data di presentazione della "prova che la totalità del quantitativo di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione (...) è stata distillata" ( v . art . 7, n . 3 ).
3 . Le modalità applicative per la concessione dell' aiuto alla distillazione del vino per la campagna vitivinicola 1983/1984 sono state adottate con regolamento ( CEE ) della Commissione n . 2373/83 ( 3 ), che fissa l' importo dell' aiuto in base al valore percentuale del titolo alcolometrico volumico effettivo per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, differenziando detto importo a seconda del tipo di vino da cui è ottenuto il distillato ( art . 5 ). Quanto alla distillazione del vino bianco da tavola ( su cui verte la controversia nella causa principale ) sono previste tre diverse aliquote di aiuto a seconda che si tratti di vino da tavola bianco del tipo A I, A II o A III, accordandosi l' aliquota più elevata al vino del tipo A III e quella più bassa al vino del tipo A I . Detti tipi di vino bianco da tavola vengono definiti nel regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 34O/79 ( 4 ), il cui art . 2 così recita :
"a ) il vino da tavola bianco diverso da quello di cui alle lettere b ) e c ), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 1O% né superiore a 12%; tale vino è denominato 'tipo A I' ;
b ) il vino da tavola bianco proveniente dai vitigni del tipo Sylvaner o del tipo Mueller-Thurgau; tale vino è denominato 'tipo A II' ;
c)il vino da tavola bianco proveniente dai vitigni del tipo Riesling; tale vino è denominato 'tipo A III' ".
L' art . 3 dello stesso regolamento prevede che :
"Gli elenchi dei vitigni di cui (...) all' articolo 2, lettere b ) e c ), sono stabiliti secondo la procedura prevista all' art . 67 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ( 5 ) ".
All' epoca dei fatti che hanno dato origine alla controversia nella causa principale, gli elenchi dei vitigni menzionati nell' art . 3, testè citato, non erano ancora stati stabiliti . E' questa la prima delle due lacune su cui verte la presente controversia . Come la Commissione ha esposto nelle sue osservazioni, i rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato di gestione non erano riusciti a pervenire ad un accordo su un certo numero di proposte della Commissione riguardanti l' elaborazione di criteri uniformi di classificazione e l' adozione di elenchi sulla scorta di tali criteri . In compenso il Bundesamt, mediante una "Bekanntmachung" pubblicata nel Bundesanzeiger 21 marzo 1979, procedeva direttamente ad una classificazione dei vini da tavola tedeschi, nella quale i vini da tavola provenienti dai vitigni Auxerrois, Weisser Burgunder, Weisser Riesling e Rulaender venivano considerati del tipo A III, mentre tutti gli altri vini bianchi da tavola venivano ricompresi nel tipo A II, con la conseguente inesistenza, a stregua dei criteri della Bekanntmachung, di vini tedeschi del tipo A I .
4 . La seconda lacuna su cui verte la presente causa riguarda le norme comunitarie relative alle indicazioni da effettuare nei contratti o dichiarazioni sopra menzionati . L' art . 4, n . 2, come pure l' art . 5, n . 2, del citato regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2179/83, prevedono che nel contratto o nella dichiarazione siano "indicati almeno la quantità, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino ". L' art . 2, n . 2, del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 2373/83, precisa in modo più dettagliato le indicazioni richieste, disponendo che nei contratti e nelle dichiarazioni siano "almeno" indicati :
"a ) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare, precisando se si tratta di vini da tavola o di vini atti a produrre vino da tavola;
b ) il nome e l' indirizzo del produttore;
c ) il luogo di immagazzinaggio del vino;
d ) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;
e ) l' indirizzo della distilleria ".
Le suddette disposizioni, tuttavia, non esigono espressamente che il contratto o la dichiarazione contengano l' indicazione del tipo di vino da tavola per il quale l' aiuto è richiesto . E' questa una grave lacuna, atteso che in forza dell' art . 5 del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 2373/83 l' importo dell' aiuto è fissato in funzione del titolo alcolometrico volumico del prodotto ottenuto dalla distillazione, ma anche in funzione del tipo ( A I, A II o A III ) di vino da distillare ( vedasi sopra, punto 3 ). Poiché il vino da tavola dei tipi A II e A III ( diversamente da quello del tipo A I ) non è definito con riferimento al titolo alcolometrico volumico effettivo del vino, l' importo dell' aiuto per la distillazione di tale vino non può essere determinato in mancanza di un' indicazione nel contratto o nella dichiarazione del tipo di vino che viene distillato . Per sopperire a tale lacuna, il Bundesamt, come esposto dall' ordinanza di rinvio e come ha precisato il suo patrocinante in udienza, fa obbligo di propria iniziativa a coloro che richiedono l' aiuto di comunicare taluni dati concernenti il tipo di vino .
5 . Gli antefatti della controversia nella causa principale possono essere riassunti come segue . La Weingut Dietz-Matti ( in prosieguo : il "produttore "), ricorrente nella causa principale, presentava il 14 gennaio 1984 una dichiarazione di consegna relativa a vino da tavola destinato ad essere distillato in una distilleria riconosciuta . Come si è già rilevato, ad essa veniva altresì richiesto di indicare, nella dichiarazione richiesta dal Bundesamt, taluni dati relativi al tipo di vino offerto per la distillazione . Stando alla dichiarazione del produttore, si trattava della distillazione di 178 ettolitri di vino da tavola del tipo "A III Riesling", che comportava quindi la concessione dell' aliquota di aiuto più elevata ( v . sopra, punto 3 ). Con decisione 15 agosto 1984 veniva accordato al produttore un aiuto per un importo pari a 24 379,65 DM . In seguito a un controllo effettuato presso il produttore, si accertava che il quantitativo distillato era composto, complessivamente, per il 18,35% di Kerner e per l' 1,76% da Gewuerztraminer . Di conseguenza il Bundesamt, in considerazione del fatto che questi due vini appartenevano al tipo A II e che le componenti utilizzate per il taglio non erano state indicate nella dichiarazione, revocava con decisione 3 ottobre 1989 l' aiuto concesso, ordinando la restituzione dell' intero importo, e motivando tale decisione con la non identicità tra il vino effettivamente distillato e quello indicato nella dichiarazione .
6 . Il 15 ottobre 1985, il produttore presentava al Bundesamt un reclamo avverso questa decisione, facendo rilevare che il vino ottenuto dal vitigno Kerner è composto principalmente da Riesling e può essere considerato rientrante nel tipo A III . Detto reclamo veniva respinto con decisione 5 giugno 1986, in quanto il vino distillato non corrispondeva a quello indicato nella dichiarazione . Avverso tale decisione di rigetto il produttore proponeva un ricorso dinanzi al giudice nazionale, il quale, prima di pronunciarsi, ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se l' esatta indicazione del tipo di vino nella dichiarazione di consegna alla distillazione di cui all' art . 2, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2373/83, costituisca un presupposto del diritto all' aiuto .
2 ) Se sia possibile classificare nei tipi A II o A III anche vitigni diversi da quelli indicati nell' art . 2 del regolamento n . 34O/79 e sulla base di quali criteri debba aver luogo tale classificazione .
3 ) a ) Se un vino da taglio, che in forza della disciplina tedesca sulle denominazioni può essere messo in commercio soltanto con la menzione di un unico vitigno, possa essere classificato nel tipo di vino cui detto vitigno corrisponde .
In caso di soluzione negativa :
b ) Se per un' altra miscelazione dei tipi di vino A I e A III possa essere concessa una sovvenzione, prima della distillazione, proporzionalmente alle rispettive parti percentuali dei tipi di vino di cui è composta .
In caso di soluzione negativa :
c ) Se sia possibile, in subordine, una sovvenzione in quanto vino del tipo A I ".
7 . Preliminarmente all' esame delle questioni pregiudiziali vere e proprie, vorrei richiamare l' attenzione anzitutto sul problema dell' ammissibilità dell' intervento di un ente nazionale inteso a sopperire a lacune lasciate da una disciplina comunitaria sull' organizzazione di un mercato .
Valutazione sull' intervento del Bundesamt
8 . La Corte ha più volte ribadito che quando la Comunità abbia esercitato pienamente la propria competenza a creare un' organizzazione comune di mercato in un determinato settore, gli Stati membri non hanno più facoltà di svolgere attività normativa in questo campo . Le lacune ( 6 ) e le imprecisioni ( 7 ) non valgono di per sé ad attribuire agli Stati membri una competenza normativa autonoma, ma debbono, in linea di principio, essere colmate alla luce degli obiettivi perseguiti dall' organizzazione comune del mercato di cui si tratta .
D' altra parte, però, dallo stato e dagli obiettivi propri di una determinata organizzazione di mercato può derivare che agli Stati membri rimanga un certo grado di competenza normativa . Nella sentenza Pluimveeslachterij Midden-Nederland en Van Miert del 1984 ( 8 ) la Corte ha enunciato la regola secondo cui, in caso di inerzia da parte del Consiglio nell' adozione dei provvedimenti applicativi necessari di un' organizzazione comune di mercato, gli Stati membri sono provvisoriamente autorizzati a mantenere o ad adottare una normativa nazionale a condizione che sia compatibile con i principi dell' organizzazione comune del mercato e tenda alla realizzazione degli obiettivi di quest' ultima ( 9 ). Nella precedente sentenza Scheer, la Corte aveva già dichiarato che allorché un regolamento di base del Consiglio non possa spiegare piena efficacia in mancanza di provvedimenti applicativi della Commissione e venga di conseguenza messo a repentaglio il corretto funzionamento del sistema, gli Stati membri hanno, in forza dell' art . 5 del Trattato CEE, il diritto e l' obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le disposizioni del regolamento non restino inoperanti ( 10 ).
Come si è rilevato, dalla giurisprudenza della Corte discende del pari che l' intervento dell' autorità nazionale ha carattere interinale, in quanto si presume che gli Stati membri, come portatori dell' interesse comunitario, sopperiscano a una lacuna alla luce degli obiettivi dell' organizzazione comune di mercato .
9 . Vengo ora al problema dell' applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte alle modalità con cui il Bundesamt è intervenuto per colmare le lacune, dianzi evidenziate, dell' organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo .
Quanto all' obbligo di indicare l' esatto tipo di vino nella dichiarazione di distillazione, l' ammissibilità della disciplina nazionale non può essere seriamente messa in dubbio . Si è già rilevato, infatti, che il regolamento ( CEE ) della Commissione n . 2373/83 differenzia l' importo dell' aiuto a seconda del tipo del vino e che, ai sensi dell' art . 2 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 34O/79, i tipi A I e A II vengono definiti in base ai vitigni da cui provengono . L' attribuzione dell' aiuto e il controllo dell' esattezza della dichiarazione presentata non sarebbero del resto possibili, in mancanza di dati concernenti il tipo di vino o il vitigno da cui proviene il vino da distillare . L' intervento del Bundesamt dunque è, altresì, pienamente compatibile con le finalità del regolamento in quanto sopperisce alle lacune presenti negli artt . 4 e 5 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2179/83 e nell' art . 2 ( CEE ) della Commisione n . 2373/83 . L' espressione "almeno" contenuta in detti articoli, non osta, del resto, ai provvedimenti adottati dal Bundesamt .
1O . Del pari legittimo sembra il modo con cui si è colmata la seconda lacuna, con la previsione di un elenco dei vitigni, in conformità dell' art . 3 del regolamento ( CEE ) n . 34O/79 . L' intervento del Bundesamt deve essere valutato avendo presente la fondamentale circostanza che nessun accordo era stato raggiunto, in seno al comitato di gestione, in ordine al concreto contenuto dei provvedimenti applicativi previsti dallo stesso art . 3 . La formazione di un elenco era però necessaria per poter calcolare l' importo dell' aiuto per la distillazione, giusta il disposto del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 2373/83 . Occorre pertanto chiedersi se, alla luce dei principi enunciati nelle sentenze Pluimveeslachterij Midden Nederland en Van Miert e Scheer, i criteri di classificazione utilizzati nella soprarichiamata Bekanntmachung del Bundesamt siano compatibili con i principi dell' organizzazione comune di mercato e tendano alla realizzazione di obiettivi propri di quest' ultima .
La classificazione prevista dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 34O/79 serve alla fissazione di un prezzo di orientamento per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria . La rappresentatività di un tipo di vino da tavola può essere valutata, come affermato nella motivazione del regolamento, sia in base al titolo alcolometrico volumico effettivo ( come per il tipo A I ), sia in base alle "caratteristiche obiettive" del vino da tavola di cui si tratta . Per i tipi A II e A III dette "caratteristiche obiettive" consistono nel riferimento al ( ai ) vitigno ( vitigni ) da cui provengono . Come la Commissione ha esposto in udienza, questi riferimenti non sono tuttavia di carattere "biologico" né l' elencazione ha carattere tassativo . I riferimenti hanno, al contrario, carattere esemplificativo e qualitativo, servendo a fornire un esempio dei vitigni che per la loro qualità possano essere presi in considerazione per un aiuto di aliquota superiore o intermedia .
Orbene, nella Bekanntmachung del Bundesamt vengono classificati vitigni la cui denominazione non è formalmente ricompresa dall' art . 2 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 34O/79 nei tipi A II o A III, a causa delle caratteristiche qualitative, decisive per il prezzo, del vino ottenuto da tali vitigni . Tale classificazione ha ottenuto l' approvazione della Commissione, in quanto basata su un criterio obiettivo - qualità e prezzo - conforme all' obiettivo del regolamento in questione, consistente nel fissare il prezzo di orientamento ( e l' importo dell' aiuto per la distillazione ) del vino da tavola . Considerato inoltre che, come la Commissione ha sottolineato in udienza, è difficile definire criteri di classificazione generalmente validi, date le divergenze assai rilevanti tra gli Stati membri nella valutazione dei vitigni, è lecito supporre che i criteri di classificazione accolti nella Bekanntmachung del Bundesamt non siano, nelle more di un' uniforme disciplina comunitaria in materia, incompatibili con gli obiettivi dell' organizzazione comune di mercato .
Tale conclusione sul problema della compatibilità con il diritto comunitario dei criteri di classificazione adottati dal Bundesamt mi consente di trattare le tre questioni pregiudiziali con una certa speditezza .
La prima questione
11 . Dalle considerazioni sopra svolte può desumersi la legittimità della decisione del Bundesamt di condizionare la concessione dell' aiuto all' esatta indicazione del tipo di vino nella dichiarazione . Anche se una normativa nazionale di applicazione non la prescrivesse espressamente, tale indicazione sarebbe comunque necessaria affinché il regime degli aiuti alla distillazione del vino bianco da tavola possa funzionare correttamente . Il carattere di requisito essenziale dell' esatta indicazione del tipo di vino nella dichiarazione comporta del resto una vera e propria condizione di attribuzione dell' aiuto e non già semplicemente un parametro per la determinazione dell' importo ( 11 ).
La conseguenza pratica ne è che, affinché possa essere concesso l' aiuto per la distillazione del vino bianco da tavola dei tipi A II e A III, occorre che il contratto o la dichiarazione contengano l' indicazione del tipo di vino da distillare o del vitigno da cui il vino è ottenuto . Quanto al vino bianco da tavola del tipo A I, definito dall' art . 2 del regolamento n . 34O/79 unicamente in base al titolo alcolometrico volumico effettivo, è lecito ritenere che la normativa comunitaria vigente imponga requisiti un po' meno rigorosi, dato che per tale tipo di vino è sufficiente, se la dichiarazione non contiene l' indicazione del tipo di vino, che figuri quella del titolo alcolometrico volumico effettivo e che possa da questa desumersi che si tratta di un vino del tipo A I, ossia di un vino avente tenore alcolico non inferiore al 1O% né superiore al 12 %.
Propongo pertanto di risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che per i vini appartenenti ai tipi A II e A III l' esatta indicazione del tipo di vino nella dichiarazione di distillazione di cui all' art . 2, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2373/83, costituisce un presupposto essenziale della concessione dell' aiuto, mentre per i vini del tipo A I è sufficiente l' esatta indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo .
La seconda questione
12 . Il punto controverso è se i vini dei tipi A II e A III possano essere ottenuti da vitigni diversi da quelli indicati nell' art . 2 del regolamento del Consiglio n . 34O/79, atteso che il produttore aveva indicato nel modulo di dichiarazione che si trattava di un vino del tipo "A III Riesling", mentre il quantitativo distillato conteneva in parte Kerner e Gewuerztraminer . Secondo il Bundesamt, questi ultimi due vini dovrebbero rientrare nel tipo A II ( che alla luce dei criteri della Bekanntmachung costituisce una categoria residuale di vini bianchi da tavola tedeschi ). Senonché il produttore ha sostenuto, nel corso della causa principale, che il vino ottenuto dal vitigno Kerner era precipuamente Riesling e che il quantitativo distillato poteva quindi essere classificato nel tipo A III, stante anche il margine di tolleranza esistente per i vini da taglio durante la campagna vitivinicola in questione ( v ., oltre, il punto 13 ).
Il giudice nazionale chiede, in proposito, se la nozione di Riesling di cui al regolamento ( CEE ) n . 34O/79 viene utilizzata in un' accezione generica, così che il Bundesamt ha potuto indicare, nella sua Bekanntmachung, anche altri vitigni, come l' Auxerrois, il "Weisser Burgunder" e il "Rulaender", sotto la denominazioe "Riesling"; inoltre, se in detta ipotesi lo stesso abbia legittimamente potuto stabilire che il Kerner e il Gewuerztraminer non andavano classificati nei tipi A III, bensì nel tipo A II . Risolvendosi affermativamente la prima parte di tale questione e negativamente la seconda parte, potrebbe apparire che la dichiarazione del produttore non contiene dati inesatti .
Circa la prima parte della questione, le considerazioni generali soprarichiamate hanno messo in evidenza che i vitigni di cui all' art . 2, lett . d ) e c ), del regolamento ( CEE ) n . 34O/79, venivano menzionati a titolo esemplificativo e che potevano altresì figurarvi altri vitigni, mediante elenchi da stabilire ai sensi dell' art . 3 di detto regolamento . Da quanto sopra discende inoltre che fintantoché i summenzionati elenchi non siano stati stabiliti, il Bundesamt può legittimamente avvalersi della classificazione adottata con la precitata Bekanntmachung .
Quanto alla seconda parte della questione, mi sembra che i problemi connessi all' applicazione della classificazione contenuta nella Bekanntmachung a un determinato vitigno debbano essere risolti dal giudice nazionale avendo presenti gli obiettivi dell' organizzazione di mercato esistente . E' dunque compito del giudice nazionale stabilire, in base alla Bekanntmachung, se il vino ottenuto dai vitigni Kerner e Gewuerztraminer debba essere classificato nel tipo A II o A III .
La terza questione
13 . La terza questione pregiudiziale mira a far stabilire in base a quali criteri può essere accordato un aiuto per la distillazione di un vino da taglio ( ossia di un vino ottenuto da una miscelazione di vini da tavola dei tipi A I, A II e/o A III ).
Al punto a ) della suddetta questione, si domanda il giudice nazionale se ai fini della classificazione di un vino da taglio possa farsi riferimento alla disciplina tedesca sulle denominazioni . Tale questione dev' essere risolta negativamente . Invero, come giustamente hanno rilevato la Commissione e il Bundesamt, con la disciplina delle denominazioni vengono perseguiti obiettivi - principalmente la tutela degli interessi del consumatore - del tutto irrilevanti ai fini della classificazione dei tipi di vino da tavola ai sensi del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 34O/79 .
Tale rilievo non viene contraddetto dalla circostanza che la Commissione ha accettato, per la campagna vitivinicola 1983/1984, di non chiedere ai produttori che avevano indicato nella loro dichiarazione soltanto un tipo di vino ( o di vitigno ), pur trattandosi della distillazione di un vino da taglio ( 12 ), di rimborsare l' aiuto concesso a norma del regolamento n . 2373/83, a condizione che si trattasse almeno di vini da taglio che, in base alla disciplina nazionale sulle denominazioni ( 13 ), potevano essere messi in commercio sotto la denominazione del tipo di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione ( 14 ).
Questa concessione della Commissione riguardava i rimborsi di aiuti concessi e si spiega presumibilmente in base a motivi connessi al legittimo affidamento, senza tuttavia poter modificare le condizioni di attribuzione dell' aiuto . Del resto, tale concessione non sembra adattarsi al caso del produttore oggetto della controversia nella causa principale : il giudice nazionale osserva che il vino da taglio in questione non avrebbe potuto in nessun caso essere messo in commercio sotto la denominazione "Riesling", in quanto conteneva una percentuale di Kerner del 18,35%, ossia superiore al 15 %.
14 . Orbene, non potendosi desumere dalla disciplina tedesca sulle denominazioni alcun valido criterio, occorre individuare le regole da applicare per il calcolo dell' aiuto per la distillazione del vino da taglio .
Occorre anzitutto procedere all' esame del punto b ) della terza questione pregiudiziale . La struttura generale delle norme comunitarie testé richiamate, in forza delle quali l' aiuto alla distillazione viene calcolato in base al titolo alcolometrico volumico effettivo e il suo importo varia a seconda del tipo di vino ( v ., sopra, il punto 3 ), implica che il calcolo dell' importo dell' aiuto per un vino da taglio dev' essere effettuato in funzione della parte percentuale di ciascun vitigno, salvo, ovviamente, che tutte le componenti del vino da taglio non possano essere classificate nello stesso tipo di vino . Tale calcolo proporzionale dell' importo dell' aiuto è tuttavia possibile soltanto qualora nel contratto o nella dichiarazione vengano indicati, per ciascun componente separatamente, la quantità, il titolo alcolometrico volumico effettivo e il tipo ( 15 ). In difetto di tali indicazioni, il controllo dell' esattezza della dichiarazione è infatti impossibile .
Da quanto sopra discende che non può essere accordato alcun aiuto alla distillazione del vino qualora da un controllo sul medesimo risulti che si tratta di vino da taglio e che ciò non era stato indicato nel contratto o nella dichiarazione . L' indicazione del tipo ( o dei tipi ) di vino costituisce, al pari di quella del titolo alcolometrico volumico effettivo e della percentuale rispettiva di ciascun tipo di vino che entra nella composizione del vino da taglio, una condizione di attribuzione dell' aiuto . In tale ipotesi, un aiuto non può neppure essere accordato unicamente in funzione della percentuale del tipo di vino che entra nella miscelazione e che viene indicato nella dichiarazione . Ammettere ciò significherebbe incoraggiare le frodi : come giustamente osservano la Commissione e il Bundesamt, ciò potrebbe spingere i produttori di vino a inoltrare domande di aiuto per vini da taglio, indicando nel contratto o nella dichiarazione soltanto un tipo di vino ( quello per il quale sia fissata l' aliquota più elevata ), senza che ciò impedisca loro, in sede di controllo successivo, di richiedere sovvenzioni per il tipo di vino che entra a far parte del taglio e che viene indicato nella dichiarazione .
15 . Quanto si è sopra rilevato serve altresì a rispondere direttamente al quesito sollevato nel punto c ) della terza questione . Ove nel contratto o nella dichiarazione non figurino i dati sopra menzionati, è chiaro che le condizioni per la concessione dell' aiuto non sono state soddisfatte, né è possibile, in questo caso, accordare un aiuto in base all' aliquota di aiuto prevista per il tipo A I . Va rilevato, del resto, che il tipo A I non costituisce una categoria residuale di vini bianchi da tavola, bensì il tipo di vino bianco da tavola per il quale può essere accordato l' aiuto meno elevato e che deve constare di un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 1O% né superiore al 12 %.
Conclusione
16 . Alla luce delle considerazioni sopra svolte, propongo che la Corte risolva le questioni pregiudiziali deferite dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno nel seguente modo :
"1 ) L' esatta indicazione del tipo di vino nella dichiarazione di distillazione di cui all' art . 2, n . 2, del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 2373/83, costituisce una condizione per la concessione dell' aiuto per i vini dei tipi A II e A III, mentre per i vini del tipo A I è sufficiente l' esatta indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo .
2 ) Per la campagna vitivinicola 1983/1984, l' ente d' intervento tedesco era autorizzato a classificare il vino bianco da tavola nei tipi A I e A II o nel tipo A III, di cui all' art . 2 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 34O/79, su criteri come quelli adottati con la Bekanntmachung del Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, pubblicata nel Bundesanzeiger 21 marzo 1979 .
3 ) a)Un vino da taglio non può essere classificato in uno dei tipi di vino indicati nell' art . 2 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 34O/79 in forza di una disciplina nazionale delle denominazioni .
b ) In caso di miscelazione dei tipi di vino A II e A III, può essere concesso un aiuto alla distillazione a seconda delle rispettive percentuali dei tipi di vino usati nel taglio, purché nel contratto o nella dichiarazione vengano indicati, per tutte le componenti del vino da taglio, il quantitativo, il titolo alcolometrico volumico effettivo e il tipo di vino, e sempreché il quantitativo effettivamente distillato corrisponda a questi dati . In caso contrario, non può essere concesso alcun aiuto, neppure fino a concorrenza della percentuale del tipo di vino facente parte della miscelazione che viene indicata nella dichiarazione o a norma della classificazione nel tipo A I ".
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) Regolamento 5 febbraio 1979 ( GU L 54 del 1979, pag . 1 ), nel frattempo sostituito dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 marzo 1987, n . 822 ( GU L 84 del 1987, pag . 1 ).
( 2 ) Regolamento 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione ( GU L 212 del 1983, pag . 1 ).
( 3 ) Regolamento 22 agosto 1983, n . 2373, che stabilisce le modalità di applicazione della distillazione di cui all' art . 11 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 per la campagna viticola 1983/1984 ( GU L 232 del 1983, pag . 5 ).
( 4 ) Regolamento 5 febbraio 1979, n . 340 che determina i tipi di vino da tavola ( GU L 54 del 1979, pag . 6O ). Questo regolamento subentra al regolamento ( CEE ) del Consiglio 26 maggio 197O, n . 945 ( GU L 114 del 1980, pag . 1 ).
( 5 ) Ossia di una procedura cosiddetta "del comitato di gestione ". Su tale punto, v . oltre .
( 6 ) V . sentenza 3O gennaio 1974, Hannoversche Zucker ( causa 159/73, Racc . 1974, pag . 121 ), in cui la Corte ha negato che agli Stati membri fosse permessa l' emanazione di un regime transitorio per l' entrata in vigore di un regolamento che aveva instaurato un' organizzazione di mercato nel settore dello zucchero, persino qualora un siffatto regime transitorio non fosse previsto nel regolamento .
( 7 ) V . sentenza 18 luglio 197O, Krohn ( causa 74/69, Racc . 197O, pag . 451 ). La controversia verteva su un' imprecisione contenuta nella Tariffa doganale comune circa l' importazione di amido .
( 8 ) Sentenza 28 marzo 1984 ( cause riunite 47 e 48/83, Racc . 1984, pag . 1721 ).
( 9 ) Si vedano i punti 19-28 della motivazione della sentenza .
( 10 ) Sentenza 17 dicembre 197O ( causa 3O/7O, Racc . 197O, pag . 1197 ), in cui la Corte ha ammesso che gli Stati membri hanno conservato le proprie competenze, in via transitoria, nelle more di una normativa di applicazione della Commissione relativa all' organizzazione comune nel settore dei cereali .
( 11 ) Ciò del resto, come giustamente ha osservato il patrocinante del Bundesamt, è quanto si evince dall' art . 7, n . 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2179/83, che prescrive quale condizione per la concessione dell' aiuto che venga fornita la prova che la totalità del quantitativo di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stata distillata, ossia della corrispondenza tra il quantitativo di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione e quello effettivamente distillato . Ciò dimostra anche che una corretta indicazione, necessaria per la concessione dell' aiuto, ne costituisce un presupposto essenziale .
( 12 ) Tali produttori presumevano a torto, stando a quanto esposto dal Bundesamt nelle sue osservazioni, che la disciplina tedesca sulle denominazioni potesse del pari essere applicata per determinare il tipo di vino sul quale calcolare l' aiuto .
( 13 ) Secondo le osservazioni del Bundeasmt, si tratta della Weinverordnung tedesca, nella versione menzionata nella Bekanntmachung 4 agosto 1983, Bundesgesetzblatt I, pag . 1O78 .
( 14 ) Ciò significa, concretamente, che almeno l' 85% del vino da taglio doveva provenire dal vitigno indicato nel contratto o nella dichiarazione .
( 15 ) Dalla soluzione data alla prima questione ( v ., sopra, il punto 11 ) discende certamente che, in caso di taglio di vini aventi tutti un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 1O% né superiore al 12% ( e che vanno perciò tutti classificati nel tipo A I ), non è richiesta alcuna indicazione espressa nella dichiarazione del tipo di vino di ciascuna delle componenti .
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