Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 6 giugno 1990. - GERLACH & CO BV CONTRO INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TARIEFCOMMISSIE - PAESI BASSI. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - APPARECCHIO DI RIPRODUZIONE DI DATI INFORMATIZZATI SU MICROFILM. - CAUSA C-43/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03219
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici
1 . La Tariefcommissie di Amsterdam ha chiesto alla Corte di chiarire in quale voce della Tariffa doganale comune ( TDC ) ( 1 ) vada classificato un "COM-Recorder Aris II ". L' apparecchio di cui trattasi veniva importato nei Paesi Bassi nel giugno 1983 dalla Gerlach & Co . BV ( in prosieguo : "Gerlach ").
Nell' ambito di un procedimento pregiudiziale, la Corte ovviamente non è competente a pronunciarsi sull' apparecchio su cui verte la causa principale . Essa può solo indicare al giudice a quo in quale voce della TDC vada classificato un apparecchio avente le caratteristiche di un COM-Recorder Aris II . Secondo una costante giurisprudenza della Corte ( 2 ), il criterio determinante per la classificazione di un dato oggetto va ricercato nelle sue caratteristiche e proprietà oggettive quali risultano dalla formulazione della voce della tariffa doganale comune e dalle note concernenti detta voce .
2 . In base alle osservazioni presentate alla Corte e ai documenti allegati, l' apparecchio in esame può essere così descritto : si tratta di un COM-Recorder, vale a dire di uno strumento mediante il quale dei dati, memorizzati in un elaboratore o da questo prodotti, possono essere conservati trasponendoli in forma leggibile e fissandoli su microschede o microfilm ( la sigla "COM" sta per "Computer Output Microfilm "). Le alternative per la conservazione di questi dati sono la loro registrazione su nastri magnetici ( o, suppongo, su dischetti ) o la loro stampa su carta . Pertanto, da un punto di vista funzionale, un COM-Recorder è quanto di più vicino ad una stampante, con la differenza che i dati resi leggibili vengono fissati non su carta ma su una pellicola fotografica .
Il COM-Recorder all' origine della controversia, il COM-Recorder Aris II, era, al momento della sua importazione nella Comunità, uno dei più avanzati COM-Recorders, utilizzando un sistema laser ottico ( invece di un tubo catodico ) per la trasposizione in forma leggibile di dati informatizzati .
Le parti più importanti del COM-Recorder Aris II sono, secondo la decisione di rinvio :
- un' "unità di controllo" che traspone in forma leggibile i dati in arrivo;
- un microelaboratore che controlla le altre parti dell' apparecchio;
- un sistema laser ottico che rende visibili in caratteri leggibili i dati in arrivo;
- un apparecchio fotografico che riduce alla dimensione desiderata i dati resi leggibili e li invia ad un dispositivo per diapositive ove i dati vengono proiettati;
- un' unità di sviluppo ed un contenitore per le microschede prodotte;
- una tastiera/stampante per la comunicazione con l' elaboratore od il sistema di elaboratori cui è collegato il COM-Recorder e per il controllo dei dati del programma;
- un quadro di controllo per l' utilizzatore, munito di uno schermo su cui possono apparire messaggi circa le funzioni eseguite dal Recorder o eventuali istruzioni per l' utilizzatore;
- delle unità a dischetti, che possono contenere i dischetti con i programmi per l' utilizzo del COM-Recorder .
3 . Il giudice a quo intravede tre possibili classificazioni : le sottovoci 84.53 B, 84.54 B o 90.07 A della TDC . Egli propende per la classificazione dell' apparecchio nella sottovoce 84.53 B; anche la Gerlach e la Commissione sono di questo parere . La voce 84.53 è così formulata :
"Macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l' inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l' elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove :
A . Macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione e loro unità, destinate ad areomobili civili (...)
B . altri (...)".
Le note relative alla voce 84.53 precisano cosa debba intendersi per "macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione ":
"3 . A ) (...) le macchine numeriche le cui memorie permettono di registrare, oltre al o ai programmi di elaborazione ed ai dati da elaborare, un programma di traduzione dal linguaggio convenzionale, nel quale i programmi sono iscritti, nel linguaggio utilizzabile dalla macchina . Queste macchine devono avere una memoria principale direttamente accessibile per l' esecuzione di un programma (...) Esse devono, inoltre, sulla base delle istruzioni contenute nel programma iniziale, essere in grado, con decisione logica, di modificare l' esecuzione nel corso dell' elaborazione;
(...)
B ) Le macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro . Deve essere considerata come facente parte di un sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti :
a ) essere collegabile all' unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
b ) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema ( essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fonire dati in una forma - codice o segnali - utilizzabile dal sistema, a meno che non si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata ).
Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce n . 84.53 ".
Infine, possono apportare chiarimenti anche le note esplicative alla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale ( 3 ) in cui viene precisato che le macchine numeriche per il trattamento dell' informazione sono composte, il più delle volte, di parecchie unità distinte interconnesse e formano allora un "sistema ". Un sistema completo comporta almeno un' unità centrale di trattamento ( la memoria principale, gli elementi aritmetici e logici e gli organi di comando ), un' unità di entrata ( che riceve le informazioni e le trasforma in segnali atti ad essere trattati dalla macchina ) ed infine un' unità di uscita che trasforma i segnali forniti dalla macchina in una forma accessibile o in dati cifrati per altre utilizzazioni .
4 . L' applicazione di queste disposizioni ad un COM-Recorder come lo "Aris II" determina il seguente risultato : un COM-Recorder del genere non è, alla luce delle note esplicative alla voce 84.53, una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione poiché vi si può registrare solo un programma di elaborazione . L' apparecchio non contiene un programma di traduzione del linguaggio formale in cui sono scritti i programmi nel linguaggio della macchina; esso non è neppure in grado di modificare autonomamente, mediante una decisione logica, l' esecuzione del programma durante il processo di elaborazione . Tuttavia, un COM-Recorder del genere va considerato come un' unità di uscita ( nel senso di cui alla menzionata nota esplicativa del Consiglio di cooperazione doganale ) che consente di rendere leggibili e di fissare su microscheda dati immagazzinati in una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione ovvero da essa prodotti . Tale unità di uscita, ai sensi della nota 3 B ) alla voce 84.53, è un' unità che si considera come facente parte del sistema completo in quanto : a ) può essere collegata all' unità centrale di trattamento e b ) è stata appositamente costruita come parte di un tale sistema . La classificazione nella sottovoce 84.53 B appare pertanto quella corretta .
5 . La soluzione della questione pregiudiziale non solleverebbe problemi se non vi fosse il regolamento ( CEE ) della Commissione n . 551/81 ( 4 ), a norma del quale un apparecchio avente caratteristiche e componenti che presentano una forte analogia con quelli del COM-Recorder Aris II va classificato nella voce 90.07 della TDC . Ai sensi dell' art . 1 di detto regolamento, quest' ultimo riguarda la classificazione di apparecchi
"per la riproduzione su microfilm di dati riportati su nastro magnetico e composti di :
- un dispositivo di lettura del nastro magnetico;
- un' unità di elaborazione per la trascrizione dei dati registrati su nastro in caratteri leggibili che vengono visualizzati sullo schermo di un tubo a raggi catodici nonché per il controllo delle operazioni della macchina fotografica e del flash elettronico utilizzati per fotografare detti caratteri . Se richiesto, tali operazioni possono essere effettuate dall' unità di elaborazione centrale di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione invece che dall' unità di elaborazione che costituisce un elemento dell' apparecchio;
- un tubo a raggi catodici per la visualizzazione dei caratteri;
- un flash elettronico;
- una macchina che fotografa i caratteri su microfilm;
- un' unità per lo sviluppo e la stampa della pellicola nella forma di microschede (...)".
Dal preambolo del regolamento n . 551/81 risulta che la classificazione nella voce 84.53 è stata considerata ma respinta perché : a ) la voce 84.53 non comprende apparecchi che, pur incorporando o funzionando in collegamento con una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione, svolgono funzione propria e b ) l' unità di elaborazione dell' apparecchio non può considerarsi come sua componente principale in quanto è anche possibile non utilizzarla facendo ricorso in vece sua all' unità di elaborazione centrale di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione ( 5 ).
Nel preambolo del regolamento si considera poi che gli "apparecchi fotografici per riprodurre e registrare dati su microfilm" devono del pari essere classificati nella voce 90.07 e vi si sostiene che l' apparecchio è in sostanza un apparecchio fotografico ( 6 ). Pertanto il regolamento ha optato per la classificazione nella voce 90.07, formulata come segue :
"Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia (...)".
6 . Secondo la decisione di rinvio e le osservazioni della Gerlach, il regolamento ha fatto sì che le autorità doganali francesi, belghe ed olandesi classificassero il COM-Recorder Aris II nella sottovoce 90.07 A della TDC, mentre le autorità doganali inglesi e tedesche hanno optato per la sottovoce 84.53 B .
Si tratta pertanto di stabilire se il regolamento n . 551/81 contenga effettivamente un' indicazione per la classificazione nella sottovoce 90.07 A di un COM-Recorder come lo Aris II . La Commissione ritiene che non sia così . In udienza, essa ha messo in rilievo che finalità del detto regolamento non era quella di formulare criteri generali per la classificazione doganale dei COM-Recorder : la sua portata resta limitata all' apparecchio che vi è descritto . Essa asserisce inoltre che tale regolamento è stato emanato nel 1981, più di due anni prima che venisse importato l' apparecchio di cui trattasi nella causa principale . Un tale lasso di tempo è a suo parere significativo trattandosi di prodotti che diventano presto obsoleti sotto il profilo tecnico .
Più in particolare, quanto all' apparecchio di cui al regolamento n . 551/81, la Commissione ritiene che esso si differenzi notevolmente da un apparecchio avente le caratteristiche di un COM-Recorder Aris II . Essa sostiene cioè che l' apparecchio di cui al regolamento può funzionare in modo completamente autonomo poiché ha un proprio dispositivo di lettura di nastri magnetici, mentre il COM-Recorder Aris II non può funzionare autonomamente senza collegamento con l' unità centrale . Interpreto tale affermazione nel senso che il microprocessore dell' apparecchio di cui al regolamento n . 551/81 consente di leggere i nastri magnetici che recano dati prodotti da un elaboratore e quindi di trasporre detti dati senza collegamento con un' unità centrale . In virtù di queste caratteristiche la Commissione ritiene che un apparecchio del genere non possa considerarsi come un elemento appositamente costruito come parte di un sistema di macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione ( 7 ).
7 . La Gerlach non concorda su questo punto ed ha rilevato in udienza che, qualora si ammetta che un COM-Recorder munito di un lettore di nastri magnetici ( come l' apparecchio di cui al regolamento n . 551/81 ) non può più considerarsi come un' unità di uscita poiché può funzionare autonomamente, è allora tanto più evidente che un apparecchio del genere va considerato come una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione, anziché come un apparecchio fotografico .
A parere della Gerlach, infatti, l' apparecchio fotografico non rappresenta l' elemento essenziale dell' apparecchio descritto nel regolamento n . 551/81 né di un COM-Recorder in genere . La funzione fotografica di questi apparecchi è di fatto del tutto subordinata alla funzione principale, molto più ampia, vale a dire quella di rendere leggibili e di fissare in forma materiale dati prodotti da un elaboratore . In altre parole, la circostanza che un COM-Recorder ricomprenda una apparecchiatura fotografica distingue questo apparecchio da altre unità d' uscita, quali le stampanti; tuttavia, essa non basta a fare di questi apparecchi macchine fotografiche .
A tale proposito, nella decisione di rinvio e nelle osservazioni della Gerlach si rileva altresì che nel prossimo futuro un COM-Recorder potrà anche funzionare del tutto senza apparecchiatura fotografica in quanto i caratteri prodotti dall' unità di controllo e dal sistema laser potranno essere direttamente impressi su microschede o microfilm . Alla luce del principio per cui il progresso tecnico non può modificare la portata della voce 84.53 della TDC ( 8 ), questo sviluppo atteso, aggiungo io, è un ulteriore motivo per non classificare un COM-Recorder nella voce 90.07 .
8 . Interpreto quanto sostiene la Gerlach nel senso che, onde stabilire cosa sia un' unità facente parte di un sistema, di cui alla nota 3 B ) della voce 84.53, non vi sono differenze sostanziali fra un COM-Recorder dotato ed un COM-Recorder non dotato di un lettore di nastri magnetici . La circostanza che l' apparecchio di cui al regolamento n . 551/81 ha un lettore di nastri magnetici assume qui rilievo solo quanto al modo in cui i dati prodotti da un elaboratore vengono introdotti in questo apparecchio . Qualunque sia il procedimento utilizzato, la lettura "autonoma" di un nastro magnetico ovvero il collegamento del recorder ad un' unità centrale nulla toglie al fatto che l' apparecchio, in quanto unità d' uscita, serve solo a trasportare i dati prodotti da un elaboratore, introdotti o no "autonomamente", in caratteri leggibili ( ed a fissare su microfilm detti caratteri ), ed è pertanto "appositamente costruito" come parte di un sistema di macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione .
Comunque sia, nella fattispecie la Corte non deve pronunciarsi sulle caratteristiche dell' apparecchio di cui al regolamento n . 551/81 comparativamente alle caratteristiche di un COM-Recorder Aris II . E' infatti dubbio, per i motivi indicati della Commissione, che si debba attribuire al regolamento n . 551/81 un qualche valore di precedente nel caso di specie . Ma, soprattutto, dall' esame delle caratteristiche di un COM-Recorder Aris II ( v . supra, punto 4 ) è emerso che l' apparecchio rappresenta in ogni caso un' unità di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e, pertanto, dev' essere classificato nella voce 84.53, e che, considerata poi l' attesa innovazione tecnologica ( v . supra, punto 7 ), detto apparecchio non può essere classificato come apparecchio fotografico nella voce 90.07 . Il regolamento n . 551/81 non può modificare tale valutazione : infatti, esso è stato adottato in base al regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 97/69 ( 9 ) e ciò comporta che può sì chiarire ma non può modificare la portata delle voci della TDC .
9 . Pertanto, propongo di risolvere la questione pregiudiziale proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam nei seguenti termini :
"Un apparecchio mediante il quale si traspongono in forma leggibile dati provenienti da una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione che vengono poi fissati su microfilm o microscheda, si faccia o meno uso al tal fine di una tecnica fotografica, dev' essere classificato nella sottovoce 84.53 B della Tariffa doganale comune ".
(*) Lingua processuale : l' olandese .
( 1 ) Si tratta della versione stabilita dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 950/68 ( GU L 172, pag . 1 ), come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 3400/84 ( GU L 320, pag . 319 ).
( 2 ) V ., ad esempio, la sentenza 8 dicembre 1977, Carlsen-Verlag, causa 62/77, Racc . pag . 2343 .
( 3 ) Vedi la nota esplicativa alla sottovoce 84.53, punto I ( A ).
( 4 ) Regolamento 25 febbraio 1981 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 90.07 A della Tariffa doganale comune ( GU L 56, pag . 20 ).
( 5 ) V . punto 4 del preambolo .
( 6 ) V . punti 6 e 7 del preambolo .
( 7 ) V . la nota esplicativa alla voce 84.53, citata al precedente punto 3 .
( 8 ) V . sentenza 20 gennaio 1989, Casio Computer, punti 11-13 della motivazione, causa 234/87, Racc . pag . 63 .
( 9 ) Regolamento 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l' applicazione uniforme della nomenclatura della Tariffa doganale comune, GU L 14, pag . 1; v ., in particolare, punto 2 del preambolo .
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