Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven dell'11 ottobre 1990. - STERGIOS DELIMITIS CONTRO HENNINGER BRAEU AG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN - GERMANIA. - CONCORRENZA - CONTRATTI DI FORNITURA DI BIRRA - PREGIUDIZIO PER IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO - ESENZIONE PER CATEGORIE - COMPETENZE DEI GIUDICI NAZIONALI. - CAUSA C-234/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00935
edizione speciale svedese pagina I-00065
edizione speciale finlandese pagina I-00077
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. L' Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno (in prosieguo: il "giudice a quo") ha sottoposto alla Corte, conformemente all' art. 177, terzo comma, del Trattato, le seguenti questioni pregiudiziali:
"A - 1) Se un singolo contratto di fornitura di birra contenente un accordo di acquisto esclusivo, come il contratto stipulato fra le parti, sia idoneo a pregiudicare sensibilmente il commercio fra gli Stati membri ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, in quanto esso appartiene nello Stato membro ad un 'complesso' di analoghi contratti di fornitura di birra - quale che sia la fabbrica di birra interessata - e l' idoneità a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri si giudica in base agli effetti sul mercato di detto 'complesso di contratti' .
2) In caso di soluzione affermativa della questione 1:
Quale debba essere la percentuale delle mescite vincolate in uno Stato membro, affinché sussista un sensibile pregiudizio del commercio fra gli Stati; se a questo proposito sia sufficiente la percentuale del 60% circa stimata dalla Commissione delle Comunità europee per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania.
3) In caso di soluzione negativa della questione 1:
Se gli effetti cumulativi sul mercato del complesso dei contratti di fornitura di birra vigenti nella Repubblica federale di Germania contenenti un obbligo di acquisto esclusivo e/o il contributo del contratto concreto al riguardo debbano essere accertati in base ad un esame completo delle circostanze che ricorrono di volta in volta; quali siano i criteri determinanti per questo esame e se in particolare rilevino i seguenti elementi:
- dimensioni del birrificio che impone il vincolo;
- entità dello smercio contemplato da un singolo contratto;
- entità dello smercio oggetto del 'complesso' di contratti;
- numero, durata ed entità degli impegni esistenti e la proporzione con i quantitativi smerciati dai distributori liberi;
- vincolo imposto al gestore della mescita dal birrificio, dal commerciante di bevande o dal proprietario del locale nell' ambito del contratto di locazione;
- entità delle forniture a mescite da parte di grossisti non vincolati;
- volume degli impegni convenuti con produttori stranieri;
- densità dei contratti in determinate zone geografiche;
- raffronto con le vendite effettuate al di fuori delle mescite, tendenza dello smercio in questi settori;
- possibilità di aprire nuove mescite o di acquistarne il maggior numero possibile.
4) In caso di soluzione affermativa della questione 1 o della questione 3:
Se un contratto di fornitura di birra che consenta espressamente al gestore di una mescita l' acquisto di birra proveniente da altri Stati membri (clausola di apertura) sia inidoneo in via di principio a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri, o se ciò dipenda anche dal se e in quale misura sia convenuto un quantitativo minimo di acquisto e dal come in caso di acquisto di un quantitativo inferiore siano disciplinati i diritti della fabbrica di birra (risarcimento del danno, recesso).
B - 1) Se sussistano i presupposti di cui all' art. 1 e all' art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1984/83, relativo all' esenzione per categorie di accordi, qualora le bevande per le quali vige l' obbligo di acquisto non siano menzionate nel testo del contratto, ma sia convenuto che l' assortimento risulta dal listino corrente della fabbrica di birra.
2) Se un contratto di fornitura di birra, nel suo complesso, non sia più esentato in forza del regolamento n. 1984/83 dal divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, qualora contenga un impegno di acquisto per quanto attiene a bevande analcoliche senza una clausola relativa alle condizioni più vantaggiose ai sensi dell' art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1984/83, come potrebbe suggerire l' art. 2, n. 1, di questo regolamento, in combinato disposto con il punto 17 della comunicazione 22 giugno 1983 della Commissione relativa ai regolamenti (CEE) n. 1983/83 e n. 1984/83, o se ciò porti, ai sensi dell' art. 85, n. 2, del Trattato CEE, solo alla nullità di questo impegno di acquisto, poiché esso, in base all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1984/83, di per sé resta lecito.
C - Se un contratto di fornitura di birra, che rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE e che non soddisfa i presupposti di cui al regolamento n. 1984/83, relativo all' esenzione per categorie di accordi, richieda sempre un' esenzione individuale o se il giudice nazionale possa considerare efficace il contratto nei casi in cui sussista una divergenza non sostanziale rispetto al regolamento di esenzione per categorie di accordi".
2. Il giudice a quo rileva che forse le questioni sottoposte alla Corte non si presentano tutte allo stesso modo necessarie ai fini della soluzione della controversia sottopostagli ma che, in ogni caso, possono essere utili per lo sviluppo della giurisprudenza della Corte. Per quanto riguarda la pertinenza delle questioni sollevate, la Corte, secondo una consolidata giurisprudenza fa riferimento alla valutazione del giudice a quo (1) nella misura più ampia possibile. Di conseguenza passo ad esaminare tutte le questioni.
L' osservazione formulata dal giudice a quo dimostra tuttavia che non è necessario che la Corte segua l' ordine delle questioni sollevate. Nel contesto delle presenti conclusioni inizio evocando le questioni riprese alle lett. B e C e solo in seguito procederò ad esaminare le quattro questioni raggruppate alla lett. A). Infatti, ai fini di una buona comprensione della situazione giuridica reale delle parti contraenti le questioni enunciate alle lett. B e C potrebbero rivelarsi più determinanti delle questioni più teoriche enunciate alla lett. A.
3. Come esposto nell' ordinanza di rinvio, il sig. Delimitis (in prosieguo: l' "attore nella causa principale") chiede al giudice a quo di dichiarare il contratto di fornitura di birra concluso il 14 maggio 1985 tra lui stesso e la Henninger Braeu (in prosieguo: la "convenuta nella causa principale") privo di validità giuridica. Ai suoi occhi, l' indennizzo forfettario previsto dall' accordo nel caso in cui la stipula relativa alla quantità minima d' acquisto non fosse rispettata non può, pertanto, produrre effetti. L' attore nella causa principale deduce la nullità dell' accordo e della stipula relativa all' acquisto di una quantità minima in base ad una supposta contraddizione di detta clausola con la disposizione dell' art. 85, n. 1, del Trattato e alla circostanza che detto accordo e detta clausola non sono "salvati" dal regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (in prosieguo: il "regolamento relativo all' esenzione per categorie") (2).
Le questioni sottoposte alla Corte nel contesto del sistema delle norme del diritto europeo della concorrenza
4. Per definire il contesto nel quale si iscrivono le soluzioni da dare alle questioni pregiudiziali sollevate, ritengo importante ricordare un certo numero di punti fondamentali relativi, non tanto all' obiettivo materiale perseguito dagli articoli del Trattato relativi alla concorrenza e alle misure adottate ai sensi di detti articoli, quanto alla ripartizione delle competenze e alla tecnica processuale istituite in materia dal Trattato e dal regolamento di base, cioè il regolamento n. 17 (3). Un' esatta comprensione di questa problematica è importante per valutare la portata delle questioni sollevate nella controversia di cui alla causa principale.
5. La Commissione occupa una posizione centrale nella politica di concorrenza della Comunità. L' art. 9 del regolamento n. 17 le conferisce competenza esclusiva per dichiarare le disposizioni dell' art. 85, n. 1, inapplicabili, conformemente all' art. 85, n. 3, del Trattato. La Commissione può esercitare detta competenza mediante una decisione individuale o, nella misura in cui è ad essa autorizzata dal Consiglio, mediante un regolamento di esenzione collettiva. Le amministrazioni nazionali responsabili della concorrenza e i giudici nazionali non posseggono questa competenza. Per contro, le amministrazioni nazionali responsabili della concorrenza sono competenti, assieme alla Commissione, ad applicare il divieto sancito dall' art. 85, n. 1 (e dall' art. 86), per tutto il tempo in cui la Commissione non ha essa stessa introdotto una procedura. Dal canto loro, i giudici nazionali sono altresì competenti, senza limiti di tempo, ad applicare l' art. 85, n. 1 (nonché l' art. 86), dato che queste disposizioni costituiscono disposizioni del Trattato aventi efficacia diretta. I giudici nazionali sono inoltre competenti, qualora l' art. 85, n. 1, si applichi senza limitazioni, a pronunciare la nullità contemplata dall' art. 85, n. 2. Spetta dunque anche al giudice nazionale interpretare le disposizioni di un' esenzione per categoria disposta dalla Commissione poiché queste disposizioni sono anche norme aventi efficacia diretta (4). In tutti questi casi, il giudice interessato può sottoporre alla Corte di giustizia delle questioni pregiudiziali sull' interpretazione (o sulla validità) delle disposizioni di diritto comunitario di cui essa deve assicurare l' applicazione.
Se mi permetto di richiamare queste regole fondamentali, è perché questo richiamo mi consente di sottolineare in via preliminare due punti. In primo luogo, non spetta al giudice nazionale, e neppure alla Corte, chiamata a decidere nell' ambito di una questione pregiudiziale, modificare o aggiungere alcunché alla portata di un' esenzione per categoria disposta dalla Commissione. Il rilascio di una siffatta esenzione costituisce uno strumento di natura politica rientrante nella competenza esclusiva della Commissione. Di conseguenza, ammesso che un accordo non sia coperto dal testo di un regolamento relativo ad un' esenzione per categoria, non si può in alcun caso estendere l' esenzione per categoria, che già costituisce di per sé una deroga al divieto dell' art. 85, n. 1, e che, a tale titolo, deve essere restrittivamente interpretata.
In secondo luogo, nel caso in cui un accordo rientri effettivamente nell' esenzione per categoria, la questione se l' accordo rientri nel divieto sancito dall' art. 85, n. 1, non presenta in pratica più interesse per le parti contraenti perché, anche in caso di risposta affermativa, l' accordo è, in ogni caso, esentato da detto divieto ed è, pertanto, compatibile con l' art. 85.
6. Le questioni che pertanto debbono essere esaminate per prime sono quelle formulate alla lett. B dal giudice a quo. Se l' accordo concluso tra l' attore e la convenuta nella causa principale rientra nell' esenzione per categoria di cui al regolamento n. 1984/83, le questioni formulate alla lett. A, relative alla valutazione su un complesso o un insieme coordinato di contratti insignificanti, se considerati isolatamente, non presentano più effettivo interesse pratico ai fini della soluzione della controversia di cui alla causa principale, né maggiore interesse pratico, peraltro, presenta la questione formulata alla lett. C, relativa all' ottenimento di un' esenzione individuale.
Peraltro, l' esistenza di un complesso di accordi o l' appartenenza ad un tale complesso è inconferente per quanto riguarda l' applicazione di principio dell' esenzione per categoria del regolamento n. 1984/83 (5). Questa circostanza può tuttavia essere invocata dalla Commissione per - se del caso, in applicazione dell' art. 14 del regolamento n. 1984/83 - ritirare il beneficio dell' esenzione per categoria:
"se (...) constata che, in un caso determinato, un accordo (...) ha (...) effetti che sono incompatibili con le condizioni previste dall' art. 85, n. 3, del Trattato ed in particolare quando
(...)
b) l' accesso di altri fornitori ai vari stadi della distribuzione in una parte sostanziale del mercato comune venga sensibilmente ostacolata (6).
Il citato art. 14 si fonda sulla disposizione dell' art. 7 del regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio del 2 marzo 1965 (7), in virtù della quale la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio a disporre un' esenzione per categoria per taluni tipi di accordi e, in particolare, gli accordi di acquisto esclusivo. Si deve dedurre dalla formulazione del citato art. 7 (("ritirando il beneficio dell' applicazione di questo regolamento (...)" )) e del citato art. 14 ("la Commissione può ritirare il beneficio dell' applicazione del presente regolamento") che una decisione adottata dalla Commissione e fondata su questa disposizione non può produrre effetto retroattivo (8). Fintantoché una siffatta decisione non è stata adottata, l' accordo considerato resta pertanto incompatibile con l' art. 85 (9).
7. Solo quando l' accordo non è contemplato dall' esenzione per categoria - una constatazione alla quale perverrò in seguito per quanto riguarda l' accordo considerato nella controversia di cui alla causa principale (infra punti 10 e 11) - e il birrificio ha assunto dunque consapevolmente il rischio di concludere un accordo non esentato "in via automatica", la situazione si presenta con minore chiarezza. In questo caso, la questione se l' art. 85, n. 1, si applichi a siffatti accordi, considerata, in particolare, la loro appartenenza ad un complesso di accordi, si presenta con tutto il suo peso. Se le parti vogliono garantire la validità dell' accordo, esse devono pertanto comunicarlo alla Commissione chiedendo alla stessa, qualora risultasse che detto accordo sarebbe cionondimeno contemplato dal divieto di cui all' art. 85, n. 1, il rilascio di un' esenzione individuale ai sensi dell' art. 85, n. 3.
In una siffatta ipotesi, trattandosi di accordi quale quello controverso, non si deve perdere di vista l' art. 4, n. 2, primo comma, del regolamento n. 17 (10). Conformemente a questa disposizione, in deroga alla regola generale stabilita dall' art. 4, n. 1, del regolamento n. 17, gli accordi ai quali partecipano esclusivamente imprese di un solo Stato membro e che non riguardano l' importazione o l' esportazione tra gli Stati membri non debbono tuttavia essere notificati alla Commissione per ottenere un' esenzione individuale dal divieto di intese. Secondo la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Bilger / Jehle, questa dispensa dalla notifica è applicabile altresì nel caso di un numero considerevole di contratti che costituiscono elementi di un complesso di contratti (11). In conseguenza di questa dispensa dall' obbligo di notifica, in virtù dell' art. 6, n. 2, del regolamento n. 17, l' esenzione che dovesse essere ancora successivamente accordata dalla Commissione ai sensi dell' art. 85, n. 3 (perché le parti l' avrebbero cionondimeno richiesta), può avere effetto retroattivo.
Questa possibilità, di cui dispone la Commissione, di attribuire all' accordo un' esenzione con effetto retroattivo - senza a tal fine essere vincolata, per quanto riguarda gli accordi non soggetti alla notifica, da un termine - può portare a dei conflitti di decisioni, per esempio, nell' ipotesi in cui il giudice nazionale avesse, nel frattempo, annullato l' accordo basandosi sull' art. 85, n. 2, senza prendere in considerazione la possibilità, sempre esistente, di un' esenzione (la cui concessione non è di competenza del giudice nazionale, bensì della Commissione: v. punto 5, supra). Per evitare siffatti conflitti, la Corte nella sentenza Brasserie de Haecht II riferendosi a quelli che si è convenuto di chiamare "nuovi" accordi (12) ha ritenuto che "spetta al giudice, salva restando l' eventuale applicazione dell' art. 177, valutare se sia necessario sospendere il procedimento affinché le parti possano chiedere una decisione della Commissione (...)" (13). Nello stesso punto della motivazione la Corte prosegue considerando che una siffata sospensione della procedura è tuttavia superflua se il giudice accerta "che l' intesa non influisce in modo rilevante sul gioco della concorrenza e sugli scambi fra gli Stati membri, ovvero che l' intesa è incontestabilmente in contrasto con l' art. 85".
Una scelta si presenta, pertanto, al giudice nazionale. O questi ritiene che l' accordo non sia comunque contemplato dal divieto di cui all' art. 85, n. 1 (di modo che una domanda di decisione di inapplicabilità del divieto, ai sensi dell' art. 85, n. 3, presentata alla Commissione sia superflua), ovvero, ancora, ritiene che l' accordo ricada effettivamente sotto il divieto di cui all' art. 85, n. 1, e non possa, con tutta probabilità, data la prassi della Commissione, beneficiare di una decisione di inapplicabilità ai sensi dell' art. 85, n. 3 (benché nel caso di un accordo non soggetto a notifica, tale quale l' accordo controverso, una domanda in tal senso possa essere ancora presentata alla Commissione): in tale caso, il giudice non ha alcun motivo per sospendere il procedimento. Oppure il giudice nazionale ritiene che la natura dell' accordo sia incerta - anche per il caso in cui avesse presentato alla Corte una questione pregiudiziale, la quale può peraltro riguardare soltanto l' interpretazione (o la validità) di norme comunitarie e non l' applicazione di dette norme alla situazione concreta -, in tale ipotesi il giudice sospende il procedimento fino a che le parti non abbiano ottenuto una presa di posizione della Commissione.
8. Va di per sé che l' incertezza circa l' applicabilità dell' art. 85, n. 1, ad una situazione concreta sarà tanto maggiore nell' ipotesi in cui il giudice nazionale sia chiamato a prendere in considerazione non solo il contesto giuridico, ma anche il contesto economico di un accordo in quanto, come nel caso di specie, fa parte di un complesso di contratti. E' questo il caso che ricorre a proposito delle questioni sollevate dal giudice a quo alla lett. A, a proposito delle quali debbo fin da ora segnalare alla Corte che essa può darvi soluzione solo nella misura in cui dette questioni riguardano l' interpretazione del diritto comunitario (v. in prosieguo punto 14). Posso pertanto immaginare che, in un simile caso, il giudice a quo possa sospendere il procedimento fino a che sia stata ottenuta una presa di posizione della Commissione circa l' applicabilità dell' art. 85 alla situazione concreta.
Secondo la sentenza della Corte Brasserie de Haecht II spetta al giudice sospendere il procedimento
"salva restando l' eventuale applicazione dell' art. 177 (...) affinché le parti possano chiedere una decisione della Commissione" (punto 12).
Come può essere ottenuta in pratica una siffatta presa di posizione? La Corte rileva essa stessa un primo sistema che permette di pervenirvi: il giudice può sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, a proposito della quale è possibile attendersi che la Commissione, nelle osservazioni scritte e orali che presenta alla Corte, preciserà il suo punto di vista circa l' applicabilità dell' art. 85 all' accordo controverso. Tuttavia, questo non costituisce un metodo decisivo, dato che la procedura per la richiesta di una decisione pregiudiziale dinanzi alla Corte verte solo sull' interpretazione, come nel caso di specie, ovvero sulla validità di disposizioni di diritto comunitario e non, strettamente parlando, sulla sua applicazione a situazioni concrete, anche se a tale riguardo la Commissione può dare delle indicazioni (v. punto 14, infra). Un secondo sistema consiste per le parti (o per una delle parti), in un caso, come quello di specie, di accordo non soggetto a notifica, nel notificare cionondimeno l' accordo alla Commissione, per esempio, entro un termine all' uopo fissato dal giudice, al fine di ottenere un' attestazione negativa (art. 2 del regolamento n. 17) o, se questa attestazione non può essere rilasciata, un' esenzione individuale (art. 6 del regolamento n. 17). La questione se tale notifica sia ancora possibile - su richiesta delle due parti o di una di esse soltanto - dopo che sia stata già effettuata la citazione dinanzi al giudice nazionale dipende, a mio avviso, dalle norme processuali nazionali. Se tale notifica è ancora possibile, bisognerà mettere in bilancio un forte ritardo nell' esame della causa, data la normale durata dell' esame svolto dalla Commissione. In alcune relazioni annuali sulla politica della concorrenza, la Commissione indica un terzo sistema: essa a questo riguardo fa rinvio ad una prassi esistente, consistente, per i giudici nazionali, nell' adire la Commissione con una richiesta di presa di posizione sul caso loro sottoposto (14). Nel corso dell' udienza il rappresentante della Commissione ha confermato l' esistenza di siffatti contatti, per quanto sporadici. La questione se, in quale forma e a quali condizioni debba intervenire una siffatta presa di contatto diretto con la Commissione dipende essenzialmente dalle norme processuali nazionali. Per quanto riguarda la Commissione, in mancanza di una vera e propria notifica, la reazione di questa non potrà naturalmente consistere in un' attestazione negativa o in una decisione di inapplicabilità formale. Cionondimeno le informazioni ottenute possono essere tali da consentire al giudice nazionale di determinare, con un maggiore grado di certezza, se il divieto dell' art. 85, n. 1, trova applicazione e se l' accordo avrebbe potuto beneficiare di un' esenzione individuale. Una volta che sia stata acquisita questa certezza, conformemente alla dottrina risultante dalla sentenza Brasserie de Haecht II, non v' è più motivo, per il giudice nazionale, di prolungare la sospensione del procedimento.
Le esenzioni individuali, le esenzioni per categoria e le questioni formulate alle lett. B e C
9. Le osservazioni che precedono mi consentono, prima di risolvere le questioni formulate alla lett. B, di fornire già fin da ora una soluzione alla questione sollevata alla lett. C. La mia soluzione è la seguente:
Un contratto di fornitura di birra che rientra nell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE e che non soddisfa le condizioni fissate dal regolamento n. 1984/83, relativo all' esenzione per categoria, deve costituire oggetto di un' esenzione individuale rilasciata dalla Commissione. A questo fine il contratto deve essere notificato alla Commissione; trattandosi di accordi (nuovi) contemplati dall' art. 4, n. 2, primo comma, del regolamento n. 17, non è stabilito alcun termine di notifica. Cionondimeno, se, tenendo conto delle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso del presente procedimento pregiudiziale e/o dopo aver ottenuto informazioni complementari da parte della Commissione e tenuto conto delle risposte fornite dalla Corte nel contesto del presente procedimento, il giudice ha acquisito una sufficiente certezza, questi ha la facoltà o di constatare direttamente che il divieto dell' art. 85, n. 1, non trova applicazione e considerare pertanto il contratto valido, o di dichiarare direttamente applicabile il divieto dell' art. 85, n. 1, di constatare che l' ottenimento di una decisione formale di inapplicabilità della Commissione è improbabile e pronunciare, quindi, in applicazione dell' art. 85, n. 2, la nullità del contratto nei suoi elementi contrari all' art. 85, n. 1 (15).
10. La soluzione qui sopra fornita alla questione formulata alla lett. C si fonda sull' ipotesi per cui il contratto interessato non sia considerato dal regolamento n. 1984/83 relativo all' esenzione per categoria, ipotesi che deve essere esaminata in via preliminare. Questo è l' oggetto delle questioni pregiudiziali formulate alla lett. B. Se il contratto beneficia effettivamente dell' esenzione per categoria, la soluzione alle questioni formulate alla lett. A e esaminate in prosieguo diventerebbe, per dirla in termini stretti, superflua (v. punto 2, supra).
Il contratto concluso tra l' attore e la convenuta nella causa principale corrisponde, per quanto riguarda la natura dell' accordo, alla descrizione degli accordi di fornitura di birra esentati, di cui all' art. 6, n. 1, del regolamento n. 1984/83. In effetti l' attore si impegna nei confronti della convenuta, in contropartita alla concessione di vantaggi economici o finanziari particolari, ad acquistare talune birre o bevande analcoliche allo scopo di rivenderle in un esercizio indicato nell' accordo esclusivamente dalla convenuta o dalle sue società controllate. Cionondimeno, nel caso di specie, l' accordo deroga all' art. 6, n. 1, per il fatto che le birre e le bevande considerate non sono "specificate dall' accordo", bensì sono designate con riferimento ai rispettivi listini praticati dal birrificio o dalle sue società controllate (16).
Questa deroga all' esenzione per categoria forma oggetto della prima questione pregiudiziale formulata alla lett. B, alla quale, a mio avviso, è facile dare soluzione: la circostanza che le birre e le bevande considerate dall' accordo di fornitura esclusiva non sono specificate nell' accordo stesso, ma risultano da un listino che può essere modificato con decisione unilaterale del birrificio esclude l' applicabilità dell' esenzione per categoria. I motivi per i quali questa applicabilità è esclusa sono già stati indicati sopra (al punto 5). Li ripeto brevemente. Trattandosi di accordi contemplati dall' art. 85, n. 1, le esenzioni per categoria costituiscono deroghe al divieto di accordi disposte per decisioni di ordine politico (adottate dopo lunghe riflessioni e dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti), di cui ciascun elemento deve essere considerato come significativo. Non spetta pertanto al giudice nazionale o alla Corte di giustizia estendere la portata di un regolamento relativo all' esenzione per categoria al di là della normale interpretazione delle sue disposizioni: infatti, la Commissione ha competenza esclusiva per dichiarare inapplicabile la disposizione dell' art. 85, n. 1, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo. Le autorità giudiziarie non hanno questa competenza.
11. Ai fini della comprensione della seconda questione pregiudiziale formulata alla lett. B occorre sapere che il contratto controverso implica la locazione del pubblico esercizio considerato da parte della convenuta all' attore nella causa principale. Secondo il diciottesimo "considerando" del regolamento sull' esenzione per categoria, a proposito di questi contratti,
"occorre prevedere una regolamentazione particolare; (....) in questo caso, e alle condizioni previste nel presente regolamento, il rivenditore deve avere il diritto di acquistare presso imprese terze le bevande, diverse dalla birra, previste dal contratto ovvero bevande dello stesso tipo ma di marca diversa" la parola in corsivo non figura nella versione originale).
Per quanto riguarda queste due categorie di bevande, questo "considerando" si traduce nelle seguenti disposizioni dell' art. 8, n. 2:
"Se l' accordo riguarda un pubblico esercizio che il fornitore ha concesso in affitto in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore si applicano anche le seguenti disposizioni:
(...)
b) l' accordo deve prevedere il diritto del rivenditore di acquistare presso imprese terze
- le bevande, tranne la birra, previste dall' accordo, quando le imprese terze le offrono a condizioni più vantaggiose non praticate dal fornitore;
- le bevande, tranne la birra, che sono dello stesso tipo, ma di marca diversa da quelle previste dall' accordo, quando il fornitore non le fornisca" (17).
In base alla formulazione delle questioni pregiudiziali, il contratto oggetto della controversia di cui alla causa principale tra l' attore e la convenuta non prevede, in ogni caso, il diritto di cui all' art. 8, n. 2, lett. b), primo trattino, di acquistare bevande "previste dall' accordo" (così sono stati chiamati i prodotti contemplati dall' accordo) con la riserva di una cosiddetta "clausola relativa alle condizioni più favorevoli" (e, se ben comprendo, non prevede neppure il diritto di acquistare le bevande contemplate nel secondo trattino di detta disposizione, cioè le bevande dello stesso tipo ma di una marca diversa dai prodotti considerati dall' accordo). In effetti il contratto vieta l' acquisto di birra e di altre bevande da altri birrifici o da altre imprese in generale (salvo che si tratti di prodotti provenienti da altri Stati membri, punto che esaminerò in seguito) e non prevede pertanto i diritti di acquisto riservati dall' art. 8, n. 2, lett. b).
Il giudice a quo si chiede quale sia la conseguenza, in particolare, della mancanza della citata "clausola relativa alle condizioni più favorevoli". Per i motivi già indicati (punti 5 e 10), non spetta al giudice derogare alle condizioni che il regolamento sull' esenzione per categoria prevede per la decisione di inapplicabilità del divieto di intese di cui all' art. 85, n. 1. La mancanza di stretta concordanza tra l' accordo e l' esenzione per categoria produce pertanto l' effetto di privare l' accordo del beneficio dell' esenzione per categoria.
La soluzione alla questione - pure sollevata dal giudice a quo - circa il se l' accordo sia pertanto nullo nei suoi elementi incompatibili con l' art. 85 (v. nota 15, supra) dipende dalla questione se l' accordo, nell' ipotesi in cui esso sia contemplato in modo generale dal divieto di cui all' art. 85, n. 1, sia o no esonerato da detto divieto in virtù di una decisione individuale adottata ai sensi dell' art. 85, n. 3. Per ottenere questa esenzione, l' accordo deve, tuttavia, essere notificato alla Commissione (v. punto 8, supra).
12. Per ragioni di completezza, voglio segnalare che, nel contratto dedotto in lite, esistono ancora altri elementi restrittivi della concorrenza non conformi al regolamento sull' esenzione per categoria.
Ho qui sopra rilevato (punto 10) che l' obbligo previsto dal contratto di acquisto esclusivo di birra e di bevande non alcoliche provenienti dal birrificio o, rispettivamente, dalle sue società controllate corrisponde - fatta eccezione della specificazione obbligatoria delle bevande contemplate dal contratto (ma v. altresì la nota 16) - alla descrizione data dall' art. 6, n. 1, del regolamento sull' esenzione per categoria. Tuttavia, il contratto contiene ancora un altro obbligo essenziale per l' attore, cioè, come ho già detto, una clausola di non concorrenza assoluta per tutti i tipi di birra e per tutte le bevande non alcoliche originarie di altri birrifici o imprese, ad eccezione di quelle originarie di altri Stati membri (v., su questo punto, in prosieguo, il punto 24). Queste clausole generali di non concorrenza, che si applicano a tutti i tipi di birra e a tutte le bevande non alcoliche (diverse dai prodotti contemplati dall' accordo distribuiti ai sensi dell' obbligo di acquisto) originarie di altri birrifici o imprese della Repubblica federale di Germania o di paesi terzi, eccedono quanto l' art. 7, n. 1, lett. a) e b), del regolamento sull' esenzione per categoria considera restrizioni autorizzate: questo articolo contempla unicamente il divieto di distribuire birre e altre bevande dello stesso tipo dei prodotti considerati dall' accordo (con riserva dell' eventuale applicazione di deroghe a questa norma, esaminate nel punto precedente) e l' obbligo di principio di vendere soltanto in bottiglie, lattine e altri piccoli condizionamenti le birre di tipo diverso dai prodotti considerati dall' accordo. Certamente, per quanto riguarda le restrizioni autorizzate, l' art. 7 non fa differenze secondo l' origine dei prodotti, mentre l' accordo esaminato nella causa principale esclude dal divieto di approvvigionamento le birre e le bevande originarie di altri Stati membri. Nel caso di specie, occorre, tuttavia, applicare ex novo il principio secondo il quale i termini del regolamento relativi all' esenzione per categoria debbono essere strettamente rispettati e che non spetta al giudice compensare tra divergenze "in più o in meno" in relazione alle disposizioni del regolamento relativo all' esenzione per categoria.
L' attore nella causa principale fa altresì menzione di un divieto di pubblicità che eccede quanto autorizzato dall' art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sull' esenzione per categoria come pure di un divieto di installare giochi automatici non forniti dalla persona indicata nel contratto, clausole che avrebbero l' effetto di escludere l' applicazione dell' esenzione per categoria ai sensi dell' art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1984/83 (18). Dato che il giudice a quo non ha sollevato questioni relative a queste clausole del contratto - la clausola menzionata nel paragrafo che precede è, per contro, indirettamente evocata nella questione formulata alla lett. A, nel punto 4 (v. punto 13 e soprattutto punto 24, infra) - non intendo soffermarmi ulteriormente su questi aspetti.
13. Inoltre, il contratto controverso impone all' attore nella causa principale un obbligo di acquisto annuale di un quantitativo minimo di 132 ettolitri di birra, sanzionato da una clausola di risarcimento danni e dalla facoltà, per la convenuta nella causa principale, di risolvere il contratto senza preavviso.
Secondo l' art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1984/83, al quale l' art. 9 dello stesso regolamento fa rinvio, un obbligo di acquistare quantitativi minimi non è d' ostacolo all' applicazione dell' esenzione per categoria (19). Nella quarta questione pregiudiziale formulata alla lett. A il giudice a quo fa tuttavia menzione della stipulazione di quantitativi minimi di acquisto, congiuntamente alla possibilità lasciata nel contratto al rivenditore di acquistare birra proveniente da altri Stati membri. Il giudice a quo si chiede se, in queste condizioni, il contratto sia idoneo a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. Esaminerò questa questione in seguito (v. punto 24).
La portata dell' art. 85, n. 1, e le questioni formulate alla lett. A
14. Se si ammette, come ho qui sopra sostenuto, che l' accordo controverso non beneficia dell' esenzione per categoria istituita con regolamento n. 1984/83, occorre allora che il giudice nazionale - eventualmente con l' aiuto della Commissione dalla quale può ottenere informazioni e, sempreché non voglia accordare alle parti il tempo per notificare l' accordo alla Commissione ai fini dell' ottenimento di un' esenzione individuale (punto 8, supra) - esamini effettivamente la questione della compatibilità dell' accordo con l' art. 85, n. 1. In questo caso egli si trova di fronte alle questioni pregiudiziali enunciate alla lett. A.
Nel ricercare una soluzione a dette questioni, vorrei, una volta di più, sottolineare che queste si rifanno esclusivamente all' interpretazione del diritto comunitario. In altri termini, non spetta alla Corte applicare le norme interpretate alla situazione concreta. Non compete neppure alla Corte (o al giudice nazionale) adottare, col pretesto dell' interpretazione, decisioni di valutazione politica; per contro, nel contesto dell' interpretazione del diritto comunitario, occorre che la Corte tenga conto della politica condotta dalle istituzioni politiche, fintantoché la validità di questa politica non sia contestata ad altro titolo.
15. Le questioni formulate alla lett. A vertono sull' effetto esercitato sulla concorrenza. Occorre previamente definire il mercato considerato sul quale viene esercitata la concorrenza che si deve valutare. La Commissione e la convenuta nella causa principale, come pure il governo francese, partono dal principio che nel caso di specie la Repubblica federale di Germania deve essere considerata come mercato interessato, per il motivo che di fatto esistono pochi scambi di birra tra gli Stati membri. Questa constatazione viene corroborata dal fatto che, apparentemente senza eccezione degna di menzione (20), gli accordi di acquisto esclusivo, come il contratto controverso, sono conclusi tra parti stabilite in uno Stato membro, anche se talvolta prevedono, in via accessoria, la fornitura di birre straniere.
Il fatto di prendere il territorio di uno Stato membro come mercato interessato non è privo di paradossi. Oltre alla salvaguardia della libertà economica degli operatori (gestori di esercizi pubblici, birrerie, consumatori), la funzione dell' art. 85 (e dell' art. 86) consiste nell' evitare che il gioco della concorrenza sia falsato all' interno del mercato comune e che, per effetto di un complesso di contratti privati, non vengano erette tra gli Stati membri barriere che, in particolare per effetto della giurisprudenza sulla libera circolazione delle merci, non sarebbero più tollerate qualora fossero state poste dai pubblici poteri. Tuttavia, resta cionondimeno che, qualora, in conseguenza di fattori diversi dalle politiche restrittive della concorrenza o per ingerenza dei pubblici poteri, il mercato considerato conservi una struttura nazionale, questo mercato deve continuare ad essere riguardato come il mercato che i fatti hanno determinato come costitutivo del mercato considerato. Condivido pertanto il punto di vista sostenuto dalla Commissione.
16. Oltre alla delimitazione geografica del mercato, si ha pure la delimitazione del mercato del prodotto considerato. Nelle varie osservazioni presentate alla Corte vengono sostenuti due punti di vista. Secondo la convenuta nella causa principale, si deve prendere in considerazione non solo la birra venduta nei pubblici esercizi, nei ristoranti e in altri luoghi analoghi, ma anche le vendite di birre effettuate dai supermercati e dagli altri commercianti che vendono al dettaglio. Anche alla luce della primordiale preoccupazione del diritto comunitario per la compenetrazione dei mercati nazionali, i due circuiti di distribuzione sarebbero strettamente collegati: le birre straniere che vengono smerciate con facilità dal canale del commercio al minuto saranno inevitabilmente introdotte negli esercizi pubblici. La circostanza che i prezzi che i birrifici fatturano ai gestori di pubblici esercizi sono più elevati di quelli che essi chiedono ai commercianti che vendono al minuto non sarebbe determinante. Inoltre, in talune regioni, ai fini della valutazione dovrebbe essere incluso il vino (bianco) in quanto prodotto succedaneo, strettamente legato alla birra.
La Commissione e l' attore nella causa principale sono di opposto parere (21). L' esistenza di un certo parallelismo nell' evoluzione dei due prezzi (22) non sarebbe sufficiente per potersi parlare di un medesimo prodotto. La decisione di recarsi in un pubblico esercizio è influenzata da un grande numero di fattori, e la marca della birra offerta costituisce soltanto uno di questi fattori.
Questo secondo punto di vista è per me il più convincente. Movimenti compensativi di prezzo e di vendita come quelli invocati dalla convenuta esistono anche tra i prodotti di carne e i prodotti della pesca, tra le mele e le banane, ecc. Tutto sta allora nell' intensità della correlazione e nella misura entro la quale i prodotti possono essere sostituiti. Questa correlazione o questa possibilità di sostituzione sono sempre graduali. Oltre un certo punto, i mercati dei prodotti considerati si confondono. Alla luce di queste osservazioni il fatto che il settore della birra organizzi un mercato separato per la birra consumata nei pubblici esercizi facendo ricorso a un tipo particolare di accordi comportanti prezzi speciali e condizioni speciali mi pare determinante: questo sta a dimostrare che il settore in esame considera il prodotto venduto nei pubblici esercizi come un prodotto specifico.
17. Le questioni formulate alla lett. A dal giudice a quo si riferiscono, in primo luogo, alla condizione di applicazione, enunciata all' art. 85, n. 1, relativa al pregiudizio sul commercio interstatale. Questa condizione e l' altra condizione di applicazione, consistente nella restrizione della concorrenza all' interno del mercato comune, sono strettamente collegate l' una con l' altra. Ne ricorre in particolare il caso quando, in uno Stato membro, esiste un complesso di contratti analoghi sullo stesso mercato considerato. L' esistenza di un tale complesso di contratti, qualora esso sia denso, può non soltanto restringere la libertà di concorrenza dei contraenti e dei terzi come pure diminuire il numero delle alternative delle offerte e delle domande e compromettere così il carattere concorrenziale della struttura del mercato, ma può altresì chiudere il mercato nazionale proteggendolo dalle importazioni provenienti da altri Stati membri. Di conseguenza, queste due condizioni saranno in seguito esaminate congiuntamente.
Comprendo la prima e la seconda questione formulate alla lett. A nel senso che il giudice a quo vuol sapere se il fatto che un contratto, insignificante, se isolatamente considerato, faccia parte di un complesso di contratti analoghi di fornitura di birra sia di per sé sufficiente a rendere questo contratto in contrasto con l' art. 85, n. 1, o, in caso affermativo, a partire da quale percentuale di "impegni" questa circostanza implichi l' incompatibilità con l' art. 85, n. 1.
18. La soluzione di queste questioni si trova nella giurisprudenza della Corte. Già nella sentenza 30 giugno 1966 pronunciata nella causa Société technique minière (23), a proposito della condizione della restrizione della concorrenza ed in relazione ad una clausola che concede un diritto esclusivo di vendita, la Corte ha sottolineato che:
"per stabilire se un contratto contenente una clausola 'che concede un diritto esclusivo di vendita' debba considerarsi vietato in ragione del suo oggetto o del suo effetto, si devono considerare in ispecie la natura e la quantità limitata o meno di prodotti che costituiscono oggetto dell' accordo; la posizione e l' importanza del concedente e quella del concessionario sul mercato dei prodotti di cui trattasi; il carattere isolato dell' accordo litigioso o, al contrario, la sua posizione in un complesso di accordi; il rigore delle clausole destinate a garantire l' esclusiva o, al contrario, le possibilità lasciate ad altre correnti commerciali degli stessi prodotti, attraverso riesportazioni ed importazioni parallele".
Più specificamente, per quanto riguarda gli impegni di approvvigionamento esclusivo sottoscritti dai gestori di pubblici esercizi nella sentenza Brasserie de Haecht I (24) la Corte ha considerato che, ai fini dell' esame della norma di divieto in esso contenuto, l' art. 85, n. 1,
"implica la necessità che tali effetti vengano considerati nell' ambito in cui essi si producono, cioè nel contesto economico e giuridico in cui tali accordi, decisioni e pratiche si inseriscono e nei quali possono concorrere, con altri, a produrre un effetto globale sul gioco della concorrenza;
sarebbe infatti inutile vietare accordi, decisioni o pratiche a motivo dei loro effetti se questi dovessero venir separati dal mercato nel quale si manifestano e non potessero venir valutati che separatamente dagli altri effetti, convergenti o meno, in mezzo ai quali essi si producono;
onde stabilire se una convenzione è vietata dall' art. 85, n. 1, non è quindi possibile isolarla da detto contesto, vale a dire dalle circostanze di fatto e di diritto che fanno sì che l' atto impedisce, restringa o falsi il gioco della concorrenza;
in vista di questo scopo, l' esistenza di contratti anologhi può essere presa in considerazione qualora il complesso dei contratti di questo genere sia atto a limitare la libertà del commercio".
Per quanto riguarda l' eventualità di un pregiudizio sul commercio tra gli Stati membri, la Corte ha considerato:
"perché questa condizione sia soddisfatta, l' accordo, la decisione o la pratica deve, in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto e di fatto, rivelarsi atta ad influire direttamente o indirettamente sulle correnti degli scambi tra Stati membri, a contribuire all' isolamento del mercato e ad ostacolare la compenetrazione economica voluta dal Trattato;
nel valutare questo elemento, l' accordo, la decisione o la pratica non può quindi nemmeno venire scissa da tutti gli altri in mezzo ai quali è inserita;
l' esistenza di contratti analoghi è una circostanza che, assieme ad altre, può costituire il contesto economico e giuridico nel quale il contratto deve essere valutato;
questa situazione, se va quindi presa in considerazione, non può però essere considerata di per sé determinante;
non si tratta infatti che di uno fra i molti elementi che consentono di stabilire se, mediante un' eventuale alterazione del gioco della concorrenza, il commercio tra gli Stati membri possa venire pregiudicato".
19. Nella sentenza Brasserie de Haecht I, la Corte ha precisato che l' esistenza di un complesso di accordi di distribuzione esclusiva nel settore della birra (25) costituisce uno degli elementi che, considerati insieme ad altre circostanze, può indurre il giudice nazionale ad applicare l' art. 85, n. 1, ad un accordo a prima vista insignificante. Questa è pertanto la soluzione che deve essere data alla prima questione formulata alla lett. A.
Contemporaneamente viene data soluzione anche alla seconda delle questioni sollevate. Dal momento che l' appartenenza ad un complesso di contratti costituisce un fattore, e soltanto uno dei fattori da cui è possibile dedurre l' applicabilità dell' art. 85, n. 1, non è possibile attribuire a questo unico fattore una percentuale costante, per esempio del 60%. Non spetta peraltro alla Corte emanare, nell' ambito delle sue competenze, una simile regola empirica mediante l' interpretazione di norme giuridiche. Dei dati quantitativi aggregati, e, pertanto, degli elementi statistici, non possono essi stessi comportare o escludere l' applicabilità dell' art. 85, n. 1. E' possibile solo limitarsi a constatare che un' elevata percentuale di impegni, dell' ordine per esempio del 40% o del 60%, diminuisce sensibilmente il carattere concorrenziale della struttura di un settore del mercato.
20. Pervengo ora all' esame della terza questione formulata alla lett. A. Così intendo questa questione: nel caso in cui il fatto che il contratto faccia parte di un complesso di contratti implicante un' elevata percentuale di impegni non costituisca l' unico fattore che consente di concludere che un accordo insignificante, se considerato isolatamente, rientra nella disposizione di cui all' art. 85, n. 1, il giudice a quo vuol sapere se fosse tuttavia possibile formulare una siffatta conclusione qualora, tenuto conto, in particolare, di una serie di criteri che ha enumerato in forma interrogativa (26), le circostanze rivelassero che l' effetto cumulativo dei contratti di approvvigionamento esclusivo di birra sottoscritti nella Repubblica federale di Germania nel loro insieme e il posto occupato dal contratto considerato in questo insieme implicassero, nel contesto considerato, un' incompatibilità con l' art. 85, n. 1. In sostanza il giudice a quo desidera ottenere dalla Corte una più concreta precisazione dei passaggi della sentenza Brasserie de Haecht I sopra citati (al punto 18).
La soluzione di principio a questa questione, quale emerge da detta sentenza è indubbiamente affermativa. Ma cosa si deve pensare dei criteri enumerati? Già fin da ora ritengo che se ne debbano escludere due, cioè quelli menzionati nella terza questione, all' ottavo e al nono trattino (la densita degli impegni sottoscritti in aree geografiche determinate, il confronto con le vendite effettuate indipendentemente dagli esercizi pubblici), perché questi due criteri depongono in senso contrario alla descrizione sopra ammessa (ai punti 15 e 16) del mercato interessato, considerato dal punto di vista geografico o dal punto di vista dei prodotti interessati. I restanti criteri possono essere ripresi sotto due gruppi di criteri. Il primo gruppo riguarda il contratto e i contraenti isolatamente considerati e comprende i criteri menzionati al primo, secondo e quinto trattino. Il secondo gruppo fa riferimento all' influenza attuale o potenziale che può derivare da altri contratti esistenti nell' ambito del complesso dei contratti; esso include i criteri menzionati sotto il terzo, il quarto, il sesto, il settimo e il decimo trattino.
21. Circa il secondo gruppo di criteri, che costituiscono i criteri di più difficile applicazione da parte del giudice nazionale, è innanzitutto indicativo vedere a che punto perfino la Commissione sembra disporre di poche informazioni sicure. Interrogati dalla Corte a proposito dei criteri elencati dal giudice a quo, i rappresentanti della Commissione hanno dovuto riconoscere che la Commissione possiede solo dati approssimativi circa il volume delle vendite realizzate dall' insieme degli esercizi pubblici che hanno sottoscritto degli impegni, volume che la Commissione ritiene ammonti al 25% del mercato globale della birra (terzo trattino), che non possiede praticamente informazioni circa il numero, la durata e il volume degli impegni sottoscritti oltre a quelle relative alla proporzione che essi rappresentano rispetto ai quantitativi smerciati dai liberi distributori (quarto trattino), che, a proposito del volume delle forniture a pubblici esercizi effettuate da grossisti che non hanno sottoscritto impegni, possiede soltanto dati generici relativi al volume di birra distribuito direttamente dai birrifici e al volume distribuito tramite i grossisti (sesto trattino), che non dispone di cifre relative agli impegni sottoscritti con produttori stranieri (settimo trattino) e che non dispone neppure di elementi relativi alla possibilità di aprire altri punti di vendita o di rilevarli (decimo trattino). Ricavo l' impressione generale che tanto il calcolo delle percentuali degli impegni attuali quanto la fissazione di una percentuale teorica a partire dalla quale si produce un sensibile pregiudizio sugli scambi sono ampiamente arbitrari.
In queste circostanze, ritengo che, anche se si deve prendere in considerazione l' esistenza di un complesso di contratti analoghi di approvvigionamento esclusivo in un determinato settore come fattore generale che riflette la struttura più o meno concorrenziale del settore del mercato considerato, a questo fatto non si debba attribuire soverchia importanza. Gli elementi disponibili a questo riguardo sono troppo sommari e imprecisi. L' esistenza di un complesso di contratti gioca piuttosto il ruolo di un contesto economico nei confronti del quale occorre collocare gli accordi individuali, il che vuol dire che, quando un siffatto complesso esiste, delle restrizioni alla concorrenza derivanti da accordi individuali ricadranno più facilmente sotto il divieto di cui all' art. 85, n. 1, che non nell' ipotesi in cui, in assenza di un siffatto complesso, la struttura del mercato fosse stata più concorrenziale.
22. Questo mi conduce al gruppo di criteri soprammenzionato per primo (punto 20), che, come ho fatto presente, si riallacciano al contratto controverso stesso e alle parti contraenti. La quarta questione pregiudiziale enunciata alla lett. A, la quale si rapporta pure ad una clausola specifica figurante nel contratto controverso, rientra pure in questi criteri.
La conferenza dei due primi criteri (l' importanza del birrificio, il volume delle vendite oggetto del contratto) nel contesto dell' esame dell' applicabilità dell' art. 85, n. 1, resta accertata dopo la citata sentenza Société technique minière (al punto 18): a tenore di questa sentenza, si devono considerare in ispecie "la natura e la quantità limitata o meno di prodotti che costituiscono oggetto dell' accordo; la posizione e l' importanza del concedente e quella del concessionario sul mercato dei prodotti di cui trattasi". Posso pertanto rifarmi senza problemi al punto di vista sostenuto dalla Commissione all' udienza secondo il quale, in uno stesso grado di impegno del mercato interessato, un birrificio di minori dimensioni ha meno probabilità di vedere i propri contratti ricadere nel divieto dell' art. 85, n. 1, che un birrificio di dimensioni più grandi.
Questo tuttavia non vuol dire che spetta alla Corte emanare una regola "de minimis" generale e necessariamente astratta che conferirebbe ai piccoli birrifici una sorta di franchigia dalle norme di diritto europeo della concorrenza. Peraltro come una siffatta regola teorica dovrebbe definire la nozione di "piccolo birrificio" dal momento che la stessa quota di mercato può essere considerata piccola in uno Stato membro con un corrispondente mercato concentrato in misura relativamente forte dal punto di vista geografico ma grande in un altro Stato membro dove è minore il grado di concentrazione (27)? Questo vuol tuttavia dire, così come è stato rilevato, che la modesta posizione sul mercato e il modesto volume delle vendite del birrificio costituiscono elementi che possono essere presi in considerazione nell' esame dell' applicabilità dell' art. 85, n. 1.
Ma questioni circa l' importanza del birrificio si pongono in tal caso egualmente. Una di queste è stata sollevata nel corso dell' udienza. In effetti, secondo la Commissione, la convenuta appartiene al secondo gruppo per importanza tra i birrifici della Repubblica federale di Germania (detiene una quota del 6,4% della produzione); il rappresentante della convenuta nella causa principale ha risposto a questa osservazione che, anche se questa appartiene a un gruppo, tratta in maniera autonoma le questioni di commercializzazione e dispone altresì di proprie marche di birra. Tuttavia, anche se si considera la convenuta isolatamente, non pare contestato che essa occupi ancora il terzo posto su un totale di oltre mille birrifici, malgrado il fatto che, secondo il suo rappresentante all' udienza, la quota del mercato controllato dalla convenuta sull' insieme del mercato tedesco della birra "alla spina" ammonti solo allo 0,3%, cioè l' 1,3% del mercato vincolato.
Come si sa, al fine di facilitare la valutazione delle parti interessate per quanto riguarda la definizione delle intese di minore importanza - tenuto conto del volume delle vendite delle imprese contraenti e della quota di mercato coperto dall' accordo -, la Commissione ha pubblicato una comunicazione, disponibile, al momento, in una versione del 3 settembre 1986 (28). Senza pronunciarmi sull' esatto valore giuridico di una siffatta pubblicazione - che in ogni caso riveste il valore di una dichiarazione di intenti dalla quale è possibile dedurre la politica della Commissione in materia di applicazione delle disposizioni considerate e nella quale i singoli ai quali la dichiarazione è rivolta possono porre un certo legittimo affidamento -, il giudice nazionale può cionondimeno ravvisarvi degli elementi idonei ad informarlo circa il modo con il quale la Commissione applica la disposizione dell' art. 85, n. 1, e ad aiutarlo nella sua valutazione. Si deve ricordare che la comunicazione - che, nella sua attuale versione, non si applica in un settore, quale il settore controverso, nel quale esistono dei complessi di accordi - non considera le parti contraenti isolatamente, bensì congiuntamente con le imprese vincolate (a monte e a valle delle stesse). In altri termini, l' appartenenza di un' impresa ad un gruppo è un fattore che entra in considerazione. Molti elementi militano a favore di questo punto di vista: anche se le distinte imprese conservano una certa autonomia, non si può negare che l' appartenenza ad un gruppo potente aumenti quantomeno la loro capacità finanziaria.
Qualora emerga che l' accordo stipulato tra l' attore e la convenuta nella causa principale non risponda alle condizioni menzionate nella comunicazione della Commissione, questo costituirebbe un elemento di valutazione supplementare che induce a considerare che la regola "de minimis" non è applicabile, elemento di valutazione che acquista ulteriore importanza per il fatto che l' accordo deve, nel caso di specie, essere considerato in combinazione con un complesso di accordi collegati, cioè, come ho rilevato (punto 21), un fattore tale da comportare con maggiore immediatezza l' applicazione del divieto sancito dall' art. 85, n. 1.
La "clausola di apertura" e la restrizione del commercio interstatale
23. Dei criteri menzionati dal giudice a quo rientranti nel gruppo soprammenzionato per primo, il rimanente criterio, cioè la natura degli impegni sottoscritti dal gestore nel contesto del contratto di locazione, rimanda ad un altro criterio di valutazione dell' applicabilità dell' art. 85, n. 1, pure esso già menzionato dalla Corte nella sentenza Société technique minière. Questo criterio di valutazione è il seguente: "il rigore delle clausole destinate a garantire l' esclusiva o, al contrario, le possibilità lasciate ad altre correnti commerciali degli stessi prodotti, attraverso riesportazioni e importazioni parallele" (già citata sopra al punto 18). La quarta questione pregiudiziale, enunciata alla lett. A, rimanda, essa stessa, a questo criterio di valutazione in quanto riguarda la possibilità, per il rivenditore, di acquistare bevande da imprese stabilite in altri Stati membri, considerata congiuntamente alla stipula di un quantitativo minimo di acquisto ad esso imposta.
Circa la natura degli impegni sottoscritti dal gestore, rilevo che questa circostanza viene pure in considerazione nel contesto del regolamento n. 1984/83 relativo all' esenzione per categoria, poiché questo assicura dei diritti supplementari ai rivenditori ai quali il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto ((art. 8, n. 2, lett. b) )) il pubblico esercizio. Questa disposizione è manifestazione dell' intento di meglio proteggere la libertà di concorrenza delle parti contraenti che si trovano in una posizione economica più debole e di concedere con minore facilità un' esenzione dal divieto di cui all' art. 85, n. 1.
Più in generale, il fatto che il regolamento n. 1984/83 escluda talune clausole dal divieto dell' art. 85, n. 1, dimostra che agli occhi della Commissione queste clausole sono, in linea di principio, idonee a ricadere nel divieto sancito dall' art. 85, n. 1. Per quanto riguarda la condizione di applicazione della restrizione della concorrenza, molti elementi depongono, in effetti, a favore del venire in essere di questa condizione di applicazione, dato che l' obbligo di acquisto esclusivo dei prodotti contemplati dall' accordo si accompagna ad una clausola di non concorrenza che si applica ad altre birre e bevande ed alla stipula di un quantitativo minimo di acquisto per l' acquisto di birra. In effetti, considerate di per sé - indipendentemente da altre circostanze aggravanti o attenuanti già sopra esaminate - queste clausole restringono sensibilmente la libertà d' azione del rivenditore e dei terzi fornitori. Inoltre, queste restrizioni sono altresì di natura tale che, isolatamente considerate e astrazion fatta dalla "clausola di apertura", che sarà esaminata in seguito, sono idonee ad incidere sul commercio tra gli Stati membri.
24. Sorge ora la questione se e in quale misura quella che è stata convenzionalmente chiamata "clausola di apertura", cioè la possibilità che il contratto offre al rivenditore di acquistare, in deroga alla citata clausola di non concorrenza, birra e bevande non alcoliche (diverse dai prodotti considerati dall' accordo forniti dalla convenuta), provenienti da altri Stati membri, osti in qualche modo all' applicabilità del principio dell' art. 85, n. 1. Questa clausola comporta un grado minore di restrizione della libertà di azione del rivenditore e dei terzi fornitori e soprattutto degli scambi tra gli Stati membri. Formulerò a questo riguardo tre osservazioni.
In primo luogo osservo che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, occorre esaminare se "((l' accordo di cui trattasi, sulla base di un insieme di elementi oggettivi di diritto o di fatto)), deve apparire ragionevolmente probabile (...) che (...) eserciti un' influenza diretta o indiretta attuale o potenziale sulle correnti degli scambi tra Stati membri in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati (...)" (29). In questo contesto spetta al giudice a quo precisare l' interpretazione della "clausola di apertura" considerata "la quale è formulata alquanto diversamente per quanto riguarda la birra, da un lato, e per quanto riguarda le bevande non alcoliche, dall' altro". In effetti, questa clausola può essere interpretata in modo più o meno restrittivo: detta clausola permette al gestore di vendere unicamente bevande da lui stesso acquistate in altri Stati membri oppure lo autorizza anche a vendere bevande provenienti da altri Stati membri (comprese bevande originarie dei paesi terzi ivi messe in libera pratica) importate nella Repubblica federale di Germania da altri (per esempio, da un' impresa avente sede in un altro Stato membro ma che possiede un ufficio di vendita nella Repubblica federale di Germania)? La Commissione accoglie la prima interpretazione, la più restrittiva, e conclude che vi è pregiudizio per il commercio interstatale. Se questa interpretazione è corretta - è il giudice a quo cui compete pronunciarsi - questa conclusione in effetti si impone.
In secondo luogo osservo che, anche supposto che la clausola considerata consenta, in linea di principio, un' apertura totale alla birra ed alle bevande provenienti da altri Stati membri, si deve ancora esaminare in quale misura l' impegno stipulato nel contratto di un quantitativo minimo di acquisto di birra comprometta nei fatti questa apertura. In effetti questo obbligo rafforzato da sanzioni - le quali, come emerge dai fatti relativi alla causa principale, sono effettivamente applicate dal birrificio - può, a seconda delle vendite realizzate nel pubblico esercizio considerato, caducare in misura maggiore o minore e perfino del tutto gli effetti della clausola di apertura. Se lo smercio corrisponde interamente al quantitativo imposto nella clausola di acquisto di un quantitativo minimo, la possibilità offerta dalla clausola di apertura di acquistare altrove birre straniere perde praticamente ogni valore. La valutazione di questo elemento deve essere pure affidato al giudice a quo.
Aggiungerò un' ultima osservazione. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che il fatto che un' intesa abbia ad oggetto soltanto la commercializzazione di prodotti in un unico Stato membro (30) e/o che il sistema di distribuzione organizzato da un' intesa in un unico Stato membro non contempli la distribuzione dei prodotti provenienti da altri Stati membri (31) non impedisce che il commercio tra gli Stati membri possa essere cionondimeno pregiudicato. Tale è il caso che ricorre, in particolare, quando un accordo tra imprese, che si estende sull' insieme del territorio di uno Stato membro, ha l' effetto di consolidare una chiusura di carattere nazionale, ostacolando l' interpenetrazione economica voluta dal Trattato e assicurando una protezione alla produzione nazionale (32). Nel caso di specie, un simile effetto può risultare dall' esistenza di un complesso di contratti di fornitura che, insieme, coprono tutto il territorio di uno Stato membro, ma non da un unico contratto di fornitura riguardante soltanto un unico esercizio pubblico. Se fosse accertato che, in ragione della sua formulazione e degli effetti (combinati con la stipula della clausola relativa al quantitativo minimo di acquisto) della "clausola di apertura", l' accordo considerato, isolatamente considerato, non pregiudica il commercio tra gli Stati membri, non si può allora, a mio avviso, dedurre dall' esistenza di un complesso di contratti il verificarsi di questa condizione di applicazione per quanto riguarda detto accordo individuale. In effetti, l' accordo stesso non aggiunge alcun elemento restrittivo del commercio tra gli Stati membri al complesso di contratti considerati, i cui effetti nefasti non sono pertanto attribuibili all' accordo individuale.
Conclusione
25. Considerato l' insieme degli elementi che ho ora esposto, mi sembra che, una volta ammesso che il regolamento n. 1984/83 relativo all' esenzione per categoria non si applica, il giudice nazionale dispone di numerosi elementi che, di fronte alla questione se esista, per quanto riguarda l' applicabilità o l' inapplicabilità dell' art. 85, n. 1, alla situazione concreta sottoposta al suo esame, un sufficiente grado di certezza per non sospendere il procedimento in attesa di un' eventuale decisione di inapplicabilità individuale, eventualmente provocata dalle parti "o da una delle parti", gli consentono di acquisire tale certezza. Come affermato dalla Corte nella sentenza Société technique minière, più volte citata (33), occorre che il giudice nazionale prenda in considerazione tre tipi di circostanze: 1) la natura e la quantità dei prodotti oggetto dell' accordo e, soprattutto, la posizione delle parti contraenti sul mercato dei prodotti considerati; 2) l' esistenza sul mercato dei prodotti considerati di un complesso di accordi paralleli; 3) il rigore delle clausole destinate a proteggere l' esclusività (e di altre clausole del contratto).
Nel caso di specie esiste un complesso di accordi paralleli la cui importanza non può essere trascurata che produce la conseguenza di diminuire la competitività del mercato e porta a prendere in considerazione, più facilmente che in assenza di tale complesso, l' applicabilità del divieto sancito dall' art. 85, n. 1. Il giudice a quo dispone di elementi relativi alla posizione sul mercato delle parti contraenti e in particolare del birrificio, tanto per quanto concerne questo considerato isolatamente, quanto per quanto concerne il gruppo di cui esso fa parte. Nel caso di un birrificio di maggiori dimensioni è possibile supporre più agevolmente che nel caso di un (vero) piccolo birrificio che la maggiore influenza da esso esercitata sul mercato e i molteplici contratti stipulati comportino ulteriori inconvenienti sul piano della struttura concorrenziale del mercato (già limitata dall' esistenza del complesso di contratti) e sul piano della libertà di concorrenza dei terzi fornitori e dei rivenditori che hanno sottoscritto impegni con detto birrificio. Il giudice a quo può altresì formarsi un giudizio sull' esatta portata e sugli effetti dell' obbligo di approvvigionamento esclusivo, contemplato, in principio, dalla disposizione dell' art. 85, n. 1, con riferimento alla clausola di non concorrenza e alla stipula di un quantitativo minimo di acquisto, nonché sull' effetto di attenuazione della restrizione al commercio tra Stati membri derivante da tali clausole, dovuto a quella che è stata convenzionalmente chiamata clausola di apertura.
Considerati, in particolare, gli elementi già verbalmente comunicati dalla Commissione all' udienza e riassunti al punto 21 del comunicato stampa relativo ad una recente indagine sul mercato della birra nella Comunità, menzionato alla nota 27 (34), spetta al giudice a quo valutare se è ancora necessario ottenere informazioni complementari da parte della Commissione.
26. Considerato quanto precede, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo come segue:
"A - 1) Per risolvere la questione se un contratto di fornitura di birra, isolatamente considerato, che contiene un accordo di acquisto esclusivo, violi il divieto sancito dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, si deve prendere in considerazione, unitamente ad altre circostanze che formano il contesto economico e giuridico, l' esistenza sul mercato considerato di un complesso di contratti analoghi di fornitura di birra, a prescindere dal birrificio che li ha conclusi. Un criterio puramente quantitativo, quale una percentuale determinata di imprese che hanno sottoscritto gli impegni, non può di per sé essere sufficiente al fine di decidere nell' uno o nell' altro senso.
2) Oltre all' esistenza di un complesso di accordi, si deve prendere altresì in considerazione, in quanto elementi del contesto economico e giuridico, la portata e l' importanza sul mercato considerato delle imprese contraenti ed eventualmente delle imprese ad esse collegate e, a rigore, delle clausole che restringono la concorrenza ed in particolare, nel caso di specie, della clausola destinata a proteggere l' esclusività, della clausola di non concorrenza e della stipula relativa all' obbligo di un quantitativo minimo di acquisto.
3) L' appartenenza del contratto ad un complesso di contratti analoghi di fornitura di birra non può, di per sé, essere sufficiente per pervenire alla conclusione che un accordo, isolatamente considerato, pregiudica il commercio tra gli Stati membri fintantoché l' accordo contenga una clausola che autorizza il gestore ad acquistare birra ed altre bevande provenienti da altri Stati membri e fintantoché detta clausola possa realmente essere intesa nel senso che non può comportare alcun ostacolo diretto o indiretto, attuale o potenziale, agli scambi tra gli Stati membri e che non comporta un simile ostacolo in diritto o in fatto neppure in combinazione con la stipula nel contratto di un obbligo di un quantitativo minimo di acquisto.
B - 1) Le condizioni di cui all' art. 1 e all' art. 6, n. 1, del regolamento n. 1984/83 relativo all' esenzione per categoria non sussistono qualora le bevande oggetto dell' esclusiva di acquisto non siano enumerate nel testo del contratto, ma sia stato convenuto che risultino di volta in volta dal listino corrente praticato dal birrificio o dalle sue società controllate.
2) Un contratto di acquisto di birra al quale si accompagna un contratto di affitto di un pubblico esercizio non è, nella sua totalità, contemplato dall' esenzione del regolamento n. 1984/83, dal momento che, per quanto riguarda le bevande non alcoliche, non contiene, a favore del rivenditore, fra l' altro, diritti di acquisto con il beneficio di una 'clausola relativa alle condizioni più vantaggiose' ai sensi dell' art. 8, n. 2, lett. b), del citato regolamento.
C - Affinché un contratto di acquisto di birra che ricade sotto il divieto dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE e che non soddisfa le condizioni del regolamento n. 1984/83 relativo all' esenzione per categoria sia esentato da detto divieto, deve costituire oggetto di una decisione individuale di inapplicabilità della Commissione ai sensi dell' art. 85, n. 3, e deve, a tal fine, essere notificato alla Commissione. Nel caso di un nuovo accordo, non soggetto a notifica, una siffatta decisione di inapplicabilità può avere effetto retroattivo.
Data la competenza esclusiva della Commissione per applicare l' art. 85, n. 3, il giudice nazionale non ha la facoltà di pronunciare, ai sensi di quest' ultima disposizione, l' inapplicabilità del divieto di cui all' art. 85, n. 1, a un contratto contenente una deroga, anche se di scarso rilievo, alle condizioni di un regolamento di esenzione per categoria. Se, tenuto conto in particolare delle soluzioni formulate alla lett. A, il giudice nazionale ha acquisito la certezza che il contratto non rientra nel divieto dell' art. 85, n. 1, può dichiararlo sic et simpliciter valido. Se il giudice nazionale acquisisce la certezza del contrario, può pronunciare la nullità del contratto, quantomeno limitatamente agli elementi incompatibili con la disposizione dell' art. 85, n. 1, ed eventualmente anche agli altri elementi, qualora le disposizioni vigenti di diritto nazionale gli prescrivano di decidere in questo senso. In caso di dubbio circa l' applicabilità dell' art. 85, n. 1, alla situazione concreta, il giudice nazionale può, qualora questo si riveli opportuno, conformemente alle norme processuali nazionali, ottenere informazioni complementari dalla Commissione o mettere le parti in grado di notificare il contratto alla Commissione".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) V., per esempio, sentenza 16 giugno 1981, Salonia, punto 6 della motivazione (causa 126/80, Racc. pag. 1563), e, già, sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend e Loos (causa 26/62, Racc. pag. 1, in particolare pag. 22).
(2) GU 1983, L 173, pag. 5.
(3) Regolamento n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, pag. 204).
(4) Sentenza 3 febbraio 1976, Roubai / Roux, punto 11 della motivazione (causa 63/75, Racc. pag. 111).
(5) Nella sentenza 1º febbraio 1977, De Norre / Brouwerij Concordia, punto 31 della motivazione (causa 47/76, Racc. pag. 65), la Corte ha chiaramente affermato a questo riguardo, rivolgendosi alla Commissione, che "in effetti è molto opportuno stabilire, nei limiti in cui lo consente il Trattato, un' esenzione collettiva per gli accordi che rientrano nella sfera d' applicazione del divieto di cui all' art. 85 solo a causa dell' effetto cumulativo esercitato dall' esistenza di uno o più complessi di accordi analoghi, cioè di elementi esterni all' accordo in questione, che quindi di norma sfuggono alla conoscenza precisa delle parti contraenti e la cui valutazione richiede l' esame di fatti tanto numerosi e complessi da provocare gravissime difficoltà ai giudici nazionali". Proprio, in particolare, in conseguenza delle indicazioni così fornite dalla Corte, la Commissione ha emanato il regolamento n. 1984/83 relativo all' esenzione per categoria, nel quale figurano disposizioni particolari relative ai contratti di fornitura di birra.
(6) Nel punto 32 della citata sentenza De Norre / Concordia, la Corte fa allusione a questa possibilità: che "la Commissione, se dovesse ritenere che l' effetto cumulativo dell' insieme degli accordi in questione è talmente restrittivo da fare apparire ingiustificata l' esenzione collettiva, avrebbe la facoltà e l' obbligo di servirsi dei poteri che le conferisce l' art. 7 del regolamento n. 19/65 ((v. a tal fine, il testo delle presenti conclusioni più avanti)), a termine del quale, 'se la Commissione constata (...) che, in un caso determinato, accordi (...) previsti in un regolamento adottato in virtù dell' art. 1 ((cioè di un regolamento che sancise un' esenzione per categoria)) hanno tuttavia alcuni effetti incompatibili con le condizioni previste dall' art. 85, n. 3, del Trattato, essa può, ritirando il beneficio dell' applicazione di detto regolamento, prendere una decisione in conformità agli artt. 6 e 8 del regolamento n. 17, senza che sia richiesta la notificazione di cui all' art. 4, n. 1, del regolamento n. 17' ".
(7) Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio del 2 marzo 1965, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU 1965, L 36, pag. 533).
(8) V. Waelbroeck M., "Concorrenza", in Megret e altri, Le droit de la Communauté économique européenne, pagg. 137 e 138, e i riferimenti ivi citati. V. altrettanto, nello stesso senso, la comunicazione della Commissione relativa ai regolamenti della Commissione 22 giugno 1983, nn. 1983, 1984 (GU 1984, C 101, pag. 2), al punto 24. Dal rinvio operato all' art. 7 del regolamento n. 19/65/CEE, agli artt. 6 e 8 del regolamento di base n. 17 dovrebbe peraltro emergere che può essere ancora presa in considerazione soltanto una decisione che contempli un' esenzione dell' accordo a talune condizioni e, pertanto, non una decisione che ritiri sic et simpliciter l' esenzione: Waelbroeck, loc. cit., v. tuttavia la menzionata comunicazione al punto 24.
(9) V., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 1990, Tetra Pak, punti 20-25 della motivazione (causa T-51/89, Racc. pag. II-309).
(10) Sono considerati, in questo caso, gli accordi che è stato convenuto di chiamare "i nuovi accordi" o gli accordi "esistenti", cioè gli accordi conclusi dopo l' entrata in vigore o l' attuazione del regolamento n. 17 e nella misura in cui essi non siano l' esatta riproduzione di un contratto tipo concluso precedentemente e regolarmente notificato (sentenza 30 giugno 1970, Rochas / Bitsch, punto 6 della motivazione, causa 1/70, Racc. pag. 515). Nel caso di specie non sembra sia contestato che l' accordo controverso costituisca un accordo nuovo che non è la riproduzione di un contratto precedentemente concluso (cioè, nel caso di specie, prima del 13 marzo 1963).
(11) Sentenza 18 marzo 1970, Bilger / Jehle, punti 5 e 6 della motivazione (causa 43/69, Racc. pag. 127). In effetti, la Corte considera che la condizione negativa menzionata all' art. 4, n. 2, primo comma, in virtù della quale questi accordi non riguardano né l' importazione né l' esportazione tra Stati membri, ha un senso più stretto della condizione del pregiudizio al commercio tra gli Stati membri di cui all' art. 85, n. 1 (punto 5).
(12) V. nota 10, supra.
(13) Sentenza 6 febbraio 1973, Brasserie de Haecht / Wilkin-Janssen, "Haecht II", punto 12 della motivazione (causa 48/72, Racc. pag. 77). Secondo la Corte, queste considerazioni si applicano sia alle intese soggette all' obbligo di notificazione (e notificate) quanto alle intese esentate dalla notificazione (punto 13).
(14) Tredicesima Relazione sulla politica di concorrenza, 1983, pagg. 142 e 143. V., altresì, Quindicesima Relazione, 1985, pagg. 52-55.
(15) In linea di principio la nullità riguarda esclusivamente le disposizioni contrattuali incompatibili con l' art. 85, n. 1. Le conseguenze di questa nullità per tutti gli altri elementi dell' accordo non rientrano nel diritto comunitario, bensì nel diritto nazionale applicabile (sentenza 14 dicembre 1983, Société de vente de ciments et bétons, punto 11 della motivazione, causa 319/82, Racc. pag. 4173, con rinvii alla precedente giurisprudenza).
(16) Dalla lettura dell' obbligo di acquisto contemplato nel contratto concluso tra l' attore e la convenuta emerge altresì un' altra deroga che non è menzionata nella questione pregiudiziale: secondo il contratto (art. 6, n. 1), l' obbligo si applica "in und ausser Haus" ("all' interno ed al di fuori della ditta") e pertanto anche alla vendita al di fuori dell' esercizio menzionato nel contratto (per esempio, nel contesto di fiere o di feste).
(17) Questa tutela complementare del rivenditore per quanto riguarda le bevande, ad eccezione della birra, può essere letta congiuntamente con la norma di cui allo stesso art. 8, n. 2, lett. a), la quale conferisce al birrificio la possibilità di imporre al rivenditore gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente il pubblico esercizio.
(18) Secondo la comunicazione della Commissione, al punto 52, l' installazione, da parte del rivenditore, di macchine da gioco automatiche può effettivamente essere subordinata per contratto al consenso del proprietario al fine di preservare lo "stile" dell' esercizio pubblico. La designazione di un installatore consigliato è, di massima, compatibile solo se la scelta degli installatori si opera in funzione di criteri obiettivi di carattere qualitativo, uniformi e non discriminatori.
(19) La comunicazione della Commissione, al punto 57, afferma tuttavia che l' obbligo di acquistare quantitativi minimi non può costituire ostacolo al pieno esercizio dei diritti del rivenditore locatario, che gli sono assicurati in maniera imperativa dall' art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1984/83 e che invece non sono previsti nell' accordo controverso (v. punto 11, supra).
(20) Nel corso dell' udienza è emerso che durante inchieste condotte sul mercato della birra, la Commissione non ha mai avuto conoscenza dell' esistenza di un contratto di acquisto di birra avente una portata che oltrepassa le frontiere di uno Stato membro.
(21) La Commissione ha già difeso questo punto di vista nella causa Brouwerij Concordia (Racc. 1977, pag. 73). Questo stesso punto di vista è stato altresì espresso nella risposta al quesito scritto n. 1764/82 ((GU 1983, C 93, pag. 22, n. 1, lett. a) )) e nella Diciassettesima Relazione sulla politica di concorrenza, 1987, punto 29.
(22) Nel corso dell' udienza, la convenuta nella causa principale ha menzionato una recente indagine scientifica dalla quale risulta, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, che degli aumenti di prezzo della birra nei pubblici esercizi produrrebbero l' effetto di un calo delle vendite a beneficio del commercio al dettaglio.
(23) Sentenza 30 giugno 1966 (causa 56/65, Racc. pag. 337, in particolare pag. 360).
(24) Sentenza 12 dicembre 1967 (causa 23/67, Racc. pag. 479, in particolare pag. 489 e 490).
(25) Si tratta, nella specie, sia di contratti conclusi da uno stesso birrificio che di contratti conclusi da altri birrifici: sentenza 18 marzo 1970, Bilger / Jehle, punto 5 della motivazione (causa 43/69, già citata nella nota 11). Risulta implicitamente che non è necessario che si tratti di contratti che siano esattamente gli stessi.
(26) La maggior parte di questi criteri è già stata menzionata dall' avvocato generale Roemer, nelle conclusioni presentate il 21 novembre 1967 nella causa Brasserie de Haecht / Wilkin-Janssen (causa 23/67, Racc. pag. 479, in particolare pag. 492).
(27) Nel corso dell' udienza, il rappresentante della Commissione ha prodotto una copia del comunicato stampa diffuso il 14 giugno 1990 dal commissario per la concorrenza, circa il risultato di un' inchiesta relativa al mercato della birra nella Comunità. Da questo testo sommario emerge che la Repubblica federale di Germania ha un grado di concentrazione relativamente debole rispetto agli altri Stati membri.
(28) GU 1986, C 231, pag. 2.
(29) Sentenza Société technique minière, precitata, pag. 281 e per quanto riguarda la giurisprudenza più recente, v., tra l' altro, sentenza 11 luglio 1985, Remia, punto 22 della motivazione (causa 42/84, Racc. pag. 2545).
(30) Sentenza 11 luglio 1989, Belasco, punto 33 della motivazione (causa 246/86, Racc. pag. 2117).
(31) Sentenza Salonia, già citata, punto 15 della motivazione.
(32) Sentenza Salonia, già citata, punto 14 della motivazione; nello stesso senso, sentenza 17 ottobre 1972, Nederlandse Cementhandelaren, punto 29 della motivazione (causa 8/72, Racc. pag. 977).
(33) Gia citata, nota 23.
(34) Il citato comunicato stampa contiene soltanto il riassunto e le conclusioni di natura politica che la Commissione trae dalla sua indagine.
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