Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 14 novembre 1990. - ALSTHOM ATLANTIQUE SA CONTRO COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MECANIQUE SULZER SA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - FRANCIA. - ARTT. 2, 3, LETT. F), 34 E 85, N. 1, DEL TRATTATO CEE - RESPONSABILITA PER PRODOTTI DIFETTOSI. - CAUSA C-339/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00107
edizione speciale svedese pagina I-00001
edizione speciale finlandese pagina I-00001
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Tribunal de commerce di Parigi (in prosieguo: il "giudice a quo") ha proposto a codesta Corte una questione pregiudiziale relativa alla compatibilità con un certo numero di disposizioni del Trattato CEE di una giurisprudenza francese in forza della quale un fabbricante o un venditore professionale non ha il diritto di limitare la propria responsabilità per vizi occulti di una cosa da lui fornita.
La questione proposta alla Corte è del seguente tenore:
"Se il combinato disposto degli artt. 2 e 3, lett. f), e gli artt. 85, n. 1, e 34 del Trattato di Roma debbano essere interpretati nel senso che vietano l' applicazione della giurisprudenza di uno Stato membro che abbia l' effetto, proibendo ai venditori professionali di provare di non aver avuto conoscenza del vizio della merce fornita alla data della consegna della stessa, di impedire ai suddetti venditori di avvalersi dell' art. 1643 del codice civile francese che consente loro di limitare la propria responsabilità qualora non siano a conoscenza del vizio, così come possono fare i loro concorrenti degli altri Stati membri in base alle norme del loro diritto nazionale".
Antefatti
2. Perché la questione sollevata in via pregiudiziale sia compresa correttamente, occorre esporre in breve i fatti che sono alla base della causa principale e le relative questioni di diritto.
La società Alsthom (in prosieguo: la "Alsthom"), attrice nella causa principale, forniva negli anni 1983 e 1984 due navi da crociera ad un' impresa olandese. La Alsthom aveva acquistato i motori di queste navi dalla società CCM Sulzer, prima convenuta nella causa principale (in prosieguo: la "Sulzer"). All' atto della consegna delle due navi, l' acquirente olandese aveva fatto valere una riserva per un certo numero di vizi della cosa fornita, tra l' altro per quanto riguarda il cattivo funzionamento dei motori (forniti dalla Sulzer). La riserva sollevata dall' acquirente olandese dava origine ad un arbitrato contro la Alsthom. Risulta dagli atti che la Alsthom ha eccepito nei confronti della domanda dell' acquirente olandese un certo numero di clausole contrattuali limitative della sua responsabilità. Ne risulta altresì che è alla luce della legge francese, che si applica al contratto di compravendita, che il tribunale arbitrale valuterà la domanda dell' acquirente olandese contro la Alsthom e la validità e l' applicabilità delle clausole limitative della responsabilità.
Nella causa principale, la Alsthom chiede al Tribunal de commerce di condannare la Sulzer, per fornitura di un bene difettoso, a pagare alla Alsthom tutte le spese di riparazione anticipate da quest' ultima nonché ogni indennizzo che la Alsthom sia tenuta a pagare all' acquirente olandese delle navi in esecuzione del lodo arbitrale. La compagnia di assicurazione Union des assurances di Parigi (in prosieguo: la "UAP"), che è l' assicuratore della Sulzer, è stata chiamata in garanzia dalla sua assicurata per tutte le condanne eventualmente pronunciate contro la Sulzer su domanda della Alsthom.
3. Diamo in breve uno sguardo alla giurisprudenza che forma oggetto della questione pregiudiziale. Tale giurisprudenza si ricollega agli artt. 1641 e 1643 del codice civile francese, che trattano dell' obbligo di garanzia del venditore per i vizi della cosa venduta. L' art. 1643 del codice civile consente al venditore di liberarsi della sua responsabilità per quanto riguarda i "vizi occulti" (1), quanto meno ove non ne fosse a conoscenza. Orbene, in forza di una giurisprudenza francese da lungo tempo consolidata, tale possibilità di liberarsi della propria responsabilità non esiste per i fabbricanti o venditori professionali. Nei loro confronti, la giurisprudenza francese riconosce esistere una presunzione assoluta di conoscenza dei vizi della cosa da essi venduta. Le clausole che limitano la loro responsabilità sono quindi sistematicamente considerate nulle, a meno che esse non facciano parte di un contratto stipulato tra due imprese dello stesso settore.
Dato che il contratto concluso tra la Alsthom e la società olandese che ha acquistato le navi da crociera è disciplinato dalla legge francese, la Alsthom non può far valere la clausola limitativa della responsabilità contenuta nel contratto di compravendita. Non è quindi affatto escluso che la Alsthom sia tenuta a pagare le spese di riparazione e/o un indennizzo alla società olandese che ha acquistato le navi. Il rapporto giuridico esistente tra la Alsthom e la Sulzer è meno chiaro, dato che nell' ordinanza di rinvio si dice che la Sulzer sostiene che essa e la Alsthom sono due imprese dello stesso settore (2), così che eventuali clausole limitative della responsabilità risultano valide tra loro.
La Sulzer ha fatto valere dinanzi al giudice a quo che tale giurisprudenza non esiste in alcuno Stato membro della Comunità europea e che esiste quindi, a suo parere, una discriminazione di fatto nei confronti delle società soggette alla legge francese, che è tale da falsare la concorrenza in violazione delle norme degli artt. 30 e 34 del Trattato CEE. Sempre secondo la Sulzer, tale giurisprudenza ha più specificamente effetti particolarmente gravi per l' industria delle costruzioni navali in Francia, dato che i cantieri navali francesi e i loro subfornitori si trovano in una situazione molto meno favorevole delle loro controparti straniere. Il giudice a quo ritiene che tale controversia meriti un esame più approfondito e ha quindi sottoposto a codesta Corte una questione pregiudiziale.
4. Prima di risolvere tale questione, vorrei menzionare ancora un aspetto. Il giudice a quo fa rilevare che la sua decisione di proporre alla Corte una questione pregiudiziale è suggerita anche dalla circostanza che, essendo stata sottoposta ad un tribunale arbitrale la controversia tra la Alsthom e l' acquirente olandese, la Alsthom non può domandare a tale tribunale, ai fini della sua difesa, di operare un rinvio pregiudiziale, dato che un tribunale arbitrale non può adire la Corte in via pregiudiziale. Il giudice a quo ritiene al riguardo che la Sulzer possa invece chiedere tale rinvio nell' ambito della controversia dinanzi ad esso pendente (3). Nell' ordinanza di rinvio si precisa poi che la Alsthom ha dichiarato espressamente di associarsi alla richiesta della Sulzer (4). In tale punto dell' ordinanza di rinvio si prende altresì atto delle dichiarazioni della Sulzer, secondo le quali essa stessa e la Alsthom sono imprese dello stesso settore, nel qual caso, come si è detto in precedenza, una clausola limitativa della responsabilità è tra loro efficace.
Da questi elementi si potrebbe dedurre che la questione pregiudiziale non è importante per il rapporto contrattuale tra la Alsthom e la Sulzer e che il giudice a quo interpella la Corte al solo scopo di sostenere la posizione della Alsthom nel procedimento arbitrale. La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte è ancora effettivamente sollevata dinanzi al giudice a quo, come richiede l' art. 177 del Trattato? La Corte ha ancora dichiarato di recente, nella sentenza Pardini (5), che il potere di proporre una questione pregiudiziale è concessa unicamente al giudice nazionale onde consentirgli di risolvere le controversie dinanzi ad esso pendenti (6) e che sia dalla lettera che dallo spirito dell' art. 177 risulta che solo un organo giurisdizionale, che ritenga necessaria per la propria decisione la pronuncia pregiudiziale richiesta, ha il diritto di rivolgersi alla Corte (7).
Il patrono della Sulzer ha dichiarato all' udienza che la Sulzer era effettivamente un' impresa di un settore diverso da quello della Alsthom, così che neppure essa poteva avvalersi della clausola limitativa della responsabilità nei confronti della Alsthom subendo così un pregiudizio a seguito della giurisprudenza di cui trattasi nella questione pregiudiziale. Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato all' udienza dal patrono della Sulzer, la Alsthom e l' acquirente olandese avrebbero posto fine al procedimento arbitrale con una transazione in base alla quale, tra l' altro, tutte le pretese che l' acquirente olandese poteva far valere nei confronti della Alsthom erano state cedute a quest' ultima, così che la Alsthom poteva eventualmente avvalersene contro la Sulzer. Stando così le cose, non vi è alcun motivo per mettere in dubbio la competenza della Corte a risolvere la questione pregiudiziale.
5. Nelle sue osservazioni sulla questione pregiudiziale, la Commissione tratta separatamente in ordine all' interpretazione dell' art. 2 del Trattato CEE. Non seguirò questo metodo, dato che si può desumere dalla formulazione della questione che il giudice a quo non interpella la Corte sugli artt. 2 e 3 separatamente, ma visti in connessione con gli artt. 34 e 85 del Trattato CEE. Per il resto, risulta dalla giurisprudenza della Corte che negli artt. 2 e 3 del Trattato è elencata una serie di obiettivi - espressi in termini generali - che vengono concretizzati nelle altre norme del Trattato. Gli obiettivi menzionati in tali articoli possono contenere indicazioni importanti per l' interpretazione di queste altre norme del Trattato (8) e vengono quindi meglio esaminati assieme a queste ultime.
Interpretazione dell' art. 34 del Trattato CEE
6. L' art. 34 del Trattato CEE vieta le restrizioni quantitative all' esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Come ogni norma contenuta nel Trattato, l' art. 34 va rispettato da tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi gli organi giurisdizionali (9). Anche un orientamento giurisprudenziale può quindi rientrare nell' ambito di applicazione del divieto di cui all' art. 34.
Nella sentenza Groenveld del 1979 (10), la Corte ha precisato che l' art. 34 riguarda
"(...) i provvedimenti nazionali che hanno per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d' esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale od al mercato interno dello Stato interessato, a detrimento della produzione o del commercio di altri Stati membri. Tale non è il caso di un divieto (...) che si applica oggettivamente alla produzione di merci di un determinato genere, senza distinguere fra quelle destinate al mercato interno e quelle destinate all' esportazione" (punto 7 della motivazione della sentenza) (11).
7. Va rilevato che sia il giudice a quo sia la Alsthom e la Sulzer sembrano ritenere che solo in Francia la liceità delle clausole limitative della responsabilità sia limitata a danno dei fabbricanti o venditori professionali. Ciò non è così sicuro: la giurisprudenza belga e quella lussemburghese applicano da molto tempo una presunzione analoga (anche se in Belgio essa può venir meno in casi eccezionali) (12), e non è improbabile che anche in altri Stati membri esistano limitazioni analoghe, dettate da considerazioni di tutela dei consumatori (13).
Come risulta dall' ordinanza di rinvio, il giudice a quo ritiene che la giurisprudenza francese in precedenza illustrata conduca ad una discriminazione delle imprese francesi rispetto ai concorrenti stranieri. Come risulta dalla citata sentenza Groenveld, l' art. 34 del Trattato riguarda anche le misure nazionali che hanno lo scopo o l' effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione di merci onde favorire la produzione nazionale o il mercato interno. Di conseguenza, una normativa nazionale che imponga in maniera generale obblighi ai venditori professionali rientra nell' ambito di applicazione del divieto di cui all' art. 34 solo qualora tratti in maniera differenziata l' esportazione di merci rispetto al commercio interno in uno Stato membro dando luogo così ad un vantaggio particolare per la produzione nazionale o per il mercato interno. Condivido il punto di vista della Commissione secondo cui la giurisprudenza francese di cui trattasi non ha né lo scopo né l' effetto di determinare un vantaggio del genere.
8. L' obiettivo di questa giurisprudenza non è certo quello di creare una disparità di trattamento tra il commercio estero e quello interno. Anzi, come sostiene giustamente la Commissione, tale giurisprudenza sembra ispirata dalla preoccupazione di offrire ai consumatori una migliore tutela in ordine all' acquisto di prodotti difettosi, escludendo le clausole limitative della responsabilità a vantaggio dei fabbricanti o venditori professionali (14).
Non si può neppure sostenere seriamente che tale giurisprudenza ha l' effetto di limitare specificamente le correnti di esportazione favorendo così la produzione nazionale o il mercato interno. Ciò risulta già dall' ambito di applicazione della giurisprudenza: essa si applicherà a tutti i rapporti contrattuali, siano essi meramente interni o internazionali, che sono disciplinati dalla legge francese; le sue ripercussioni sulla responsabilità del venditore per vizi occulti valgono quindi allo stesso modo per il commercio estero e per quello interno.
All' udienza, i patroni della Sulzer e della UAP si sono soffermati parecchio sulle difficoltà a cui conduce la giurisprudenza di cui trattasi per quanto riguarda la vendita di prodotti francesi: i venditori francesi, a loro parere, sono seriamente svantaggiati nei confronti dei loro concorrenti stranieri, che non sono soggetti allo stesso regime di responsabilità. A ciò si può obiettare soltanto che il divieto di cui all' art. 34 riguarda le restrizioni agli scambi intracomunitari che pregiudicano specificamente il commercio estero a vantaggio di quello interno. Il mero pregiudizio a cui sono esposti tutti i venditori soggetti alla legge francese a seguito di una norma generalmente applicabile (15), a cui naturalmente non corrisponde un vantaggio per la produzione nazionale o per il mercato interno, non comporta, allo stato attuale della giurisprudenza, l' applicazione dell' art. 34.
Interpretazione degli artt. 3, lett. f), 5 e 85 del Trattato
9. Come si è detto in precedenza, il giudice proponente intende stabilire se la giurisprudenza di cui trattasi conduca ad una distorsione della concorrenza tra le imprese francesi e le altre imprese della Comunità. Orbene, gli artt. 3, lett. f), e 85 non trattano una tale distorsione della concorrenza: tali disposizioni riguardano sì la salvaguardia della concorrenza nel mercato comune, ma contengono un divieto di accordi e di pratiche concordate da parte di imprese, che provochino distorsioni alla concorrenza. Il caso sottoposto all' esame del giudice a quo non riguarda in alcun modo accordi o pratiche concordate del genere.
La Corte ha per la verità ritenuto che dal combinato disposto degli artt. 3, lett. f), 5 e 85 del Trattato CEE risulti che i principi sanciti dall' art. 85 del Trattato CEE debbano essere rispettati anche dagli Stati membri. Più precisamente, essa ha fissato il principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a non adottare né a mantenere in vigore misure in grado di privare di efficacia pratica l' art. 85 del Trattato CEE (16). Ciò avverrebbe in particolare se uno Stato membro favorisse la conclusione di intese contrarie all' art. 85 o ne rafforzasse gli effetti (17). Tale giurisprudenza non esclude che il combinato disposto degli artt. 3, lett. f), 5 e 85 del Trattato CEE possa essere eventualmente violato dagli organi giudiziari di uno Stato membro, ma a condizione che essi favoriscano, promuovano o rafforzino accordi o pratiche concordate tra imprese. In ogni caso ciò non sembra sia avvenuto nella fattispecie sottoposta all' esame del giudice a quo.
Conclusione
10. In base alle considerazioni svolte in precedenza, vi propongo di risolvere la questione pregiudiziale nei seguenti termini:
"Il combinato disposto degli artt. 2 e 3, lett. f), e degli artt. 85, n. 1, e 34 del Trattato CEE non osta all' applicazione della giurisprudenza di uno Stato membro in base alla quale è vietato ai venditori professionali fornire la prova di non essere stati a conoscenza del vizio di un prodotto da essi fornito, con la conseguente impossibilità, da parte loro, di limitare la propria responsabilità per tale vizio".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) Bisogna distinguere tra "vizi occulti" e "vizi apparenti", che sono vizi visibili, di cui un compratore diligente ha (avrebbe) potuto rendersi conto egli stesso (v. art. 1642 del codice civile).
(2) V. pag. 14, terzultimo capoverso, dell' ordinanza di rinvio.
(3) V. pag. 15, in alto, dell' ordinanza di rinvio.
(4) Ibidem.
(5) Sentenza 21 aprile 1988 (causa 338/85, Racc. pag. 2041).
(6) V. punto 9 della motivazione della sentenza.
(7) V. punto 10 della motivazione della sentenza. Nella sentenza Pardini era stata posta in dubbio la competenza della Corte in quanto erano state sollevate questioni pregiudiziali da un pretore italiano nell' ambito di un procedimento sommario, mentre taluni elementi mostravano che la soluzione di tali questioni pregiudiziali non poteva più avere interesse per la causa principale, che doveva essere sottoposta ad un altro giudice (v. punti 7, 12 e 13 dell' ordinanza di rinvio).
(8) V., ad esempio, sentenza 21 febbraio 1973, Europemballage e Continental Can / Commissione (causa 6/72, Racc. pag. 215), relativa all' interpretazione dell' art. 86 del Trattato, e sentenze 5 febbraio 1982, Schul (causa 15/81, Racc. pag. 1409) e 25 febbraio 1988, Procedimento penale a carico di Rainer Drexl (causa 299/86, Racc. pag. 1213), relativa all' interpretazione dell' art. 95 del Trattato.
(9) V. sentenza 22 gennaio 1981, Dansk Supermarked (causa 58/80, Racc. pag. 181), che ha confermato tale principio in relazione all' applicazione dell' art. 30 del Trattato.
(10) Sentenza 8 novembre 1979 (causa 15/79, Racc. pag. 3409).
(11) Tale punto della sentenza Groenveld è stato più volte confermato dalla Corte. V., ad esempio, sentenza 7 febbraio 1984, Jongeneel Kaas, punto 22 della motivazione (causa 237/82, Racc. pag. 483). Contrariamente a quanto affermato in udienza dai patroni della Sulzer e dell' UAP, il principio posto dalla sentenza Groenveld è stato confermato anche dalla sentenza 7 febbraio 1985, Commissione / Francia (causa 173/83, Racc. pag. 491). Tale causa riguardava un divieto d' esportazione di olio trattato, contemplato dalla legge francese in maniera implicita (ma certa).
(12) V., per il Belgio, sentenza della Corte di cassazione 13 novembre 1959, Pasicrisie 1960, I, pag. 313, e sentenza 6 maggio 1977, Pasicrisie 1977, I, pag. 907, e, per il Lussemburgo, Hammelman P. e Ravarani G.: "La responsabilité civile du fait des produits défectueux", in Mélanges dédiés à Michel Delvaux, Lussemburgo, 1990, pagg. 51, 83-88.
(13) Per maggiori dettagli al riguardo, si consulti Miller C.J.: "Comparative Product Liability", in UK Comparative Law Series, vol. 6, Londra, 1986; Schmidt-Salzer J. e Hollmann H.: "Kommentar EG-Produkthaftung, vol. 2, Heidelberg, 1990; Stone F.F.: "Liability for Damage Caused by Things", in International Encyclopedia of Comparative Law, vol. XI, Torts, Tuebingen, 1983, e Joerges C. e altri: Die Sicherheit von Konsumguetern und die Entwicklung der Europaeischen Gemeinschaft, Baden-Baden, 1988.
(14) La Commissione constata così una convergenza tra gli scopi di tale giurisprudenza e quelli della direttiva del Consiglio 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29). Tuttavia questa direttiva non era ancora entrata in vigore al momento dei fatti che hanno dato luogo alla causa principale.
(15) E' al riguardo indifferente che la norma giuridica di cui trattasi sia obbligatoriamente applicabile al rapporto giuridico interessato o che, per i contratti internazionali, sia stata dichiarata applicabile dalle parti ai rispettivi rapporti contrattuali in conseguenza di una loro scelta.
(16) V. sentenza 29 gennaio 1985, Cullet / Leclerc, punti 15 e 16 della motivazione (causa 231/83, Racc. pag. 305).
(17) V., ad esempio, sentenza 1º ottobre 1987, Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, in particolare punti 9 e 10 della motivazione (causa 311/85, Racc. pag. 3801).
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