Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 16 marzo 1989. - BROTHER INTERNATIONAL GMBH CONTRO HAUPTZOLLAMT GIESSEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HESSISCHES FINANZGERICHT - GERMANIA. - ORIGINE DELLE MERCI - MONTAGGIO DI SINGOLE PARTI GIA PRONTE. - CAUSA 26/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 04253
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . A norma dell' art . 177 del trattato CEE, lo Hessische Finanzgericht ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni :
"1 ) Se l' art . 5 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( GU L 148, pag . 1 ) vada interpretato nel senso che anche il semplice montaggio di singoli pezzi importati prefabbricati, in modo da ottenere un nuovo oggetto determina l' origine, in quanto ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, ed economicamente giustificata ovvero, oltre il montaggio, occorra pure una distinta prestazione intellettuale, perché il primo determini l' origine .
2 ) Qualora il semplice montaggio di singoli pezzi prefabbricati determini l' origine ai sensi del sopraddetto art . 5, se l' art . 6 dello stesso regolamento vada interpretato nel senso che già la deviazione delle esportazioni mediante l' uso di luoghi di produzione preesistenti crei la presunzione che la deviazione mira ad eludere determinate norme ( dazio antidumping )".
Quanto agli antefatti e al procedimento dinanzi al giudice di merito, mi sarà sufficiente far richiamo alla relazione d' udienza .
Le questioni sottoposte dal giudice di rinvio presentano un' importanza maggiore di quanto non potrebbe apparire a prima vista . Come ha indicato la Brother nelle sue osservazioni scritte, le autorità doganali del Regno Unito, dei Paesi Bassi e della Francia, hanno imposto, in via temporanea, il versamento di un dazio antidumping su macchine per scrivere elettroniche provenienti da Taiwan alle imprese del gruppo Brother in forza del regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( 1 ). La soluzione delle questioni sottoposte presenterà quindi interesse anche per queste autorità e non solo per lo Hauptzollamt di Giessen .
Onde valutare nell' esatta luce l' intervento delle autorità doganali nazionali nei confronti delle importazioni di macchine per scrivere provenienti da Taiwan, è opportuno tener presenti i seguenti particolari . Nel dicembre 1985 la Commissione comunicava la sua intenzione di instaurare un procedimento antidumpig relativamente all' importazione di macchine per scrivere elettroniche originarie di Taiwan ( 2 ). Questo procedimento antidumping veniva chiuso con decisione della Commissione del 23 maggio 1986 ( 3 ), in quanto le merci non erano originarie di Taiwan . A giudizio della Commissione, il costo delle operazioni effettuate a Taiwan era risultato troppo esiguo affinché dette operazioni potessero considerarsi come l' ultima trasformazione sostanziale prescritta dal regolamento del Consiglio n . 802 ( 4 ) per conferire alle merci in questione l' indole di merci originarie di Taiwan . Un ricorso per annullamento di questa decisione del 23 maggio 1986 nonché della nota 5 giugno 1986 della direzione generale I ( relazioni esterne ), "relativa all' importazione di macchine per scrivere elettroniche provenienti da Taiwan" proposto dalla Brother Industries Ltd, dalla Taiwan Brother Ltd e dalla Brother International Europe Ltd veniva dichiarato irricevibile con ordinanza della Corte 30 settembre 1987, pronunciata nella causa 229/86 ( Racc . 1987, pag . 3757 ).
La questione sorta nel procedimento antidumping relativo a Taiwan viene ora in realtà riproposta alla Corte tramite il rinvio pregiudiziale . La questione del giudice di rinvio consiste infatti nel chiedere se lo Hauptzollamt di Giessen non abbia erroneamente ritenuto che le macchine per scrivere elettroniche importate fossero originarie del Giappone e per questo motivo assoggettate al dazio antidumping istituito dal Consiglio invece di considerarle originarie di Taiwan . Il presente procedimento pregiudiziale verte quindi sull' applicazione delle stesse norme in materia di origine già applicabili nel procedimento antidumping relativo a Taiwan archiviato dalla Commissione .
2 . Le norme di diritto comunitario in fatto di origine sono contenute nel regolamento ( CEE ) n . 802/68 .
L' art . 1 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 recita :
"Il presente regolamento definisce la nozione di origine delle merci ai fini :
a ) dell' applicazione uniforme della tariffa doganale comune, delle restrizioni quantitative nonché di tutte le altre misure adottate dalla Comunità o dagli Stati membri per l' importazione delle merci;
b ) dell' applicazione uniforme di tutte le misure adottate dalla Comunità o dagli Stati membri per l' esportazione delle merci;
c ) del rilascio dei certificati d' origine ".
I provvedimenti antidumping, sulla cui applicazione verte la lite dinanzi al giudice di merito, rientrano evidentemente nella lettera a ) di tale articolo . Le norme generali di diritto comunitario in materia di dazi antidumping riconoscono d' altra parte l' applicabilità del regolamento ( CEE ) n . 802/68 alle misure antidumping . Ricordo in particolare l' art . 13, n . 7, del regolamento del Consiglio 11 luglio 1988, n . 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( G.U . L 209 del 2.8.1988, pag . 1 ), che recita :
"In mancanza di disposizioni particolari stabilite al momento dell' instaurazione di un dazio antidumping o compensativo definitivo o provvisorio, si applicano le norme relative alla definizione comune del concetto di origine delle merci, nonché le relative disposizioni comuni di applicazione ".
Vediamo ora la sfera di applicazione territoriale del regolamento ( CEE ) n . 802/68 . In forza dell' art . 2, si può derogare a detto regolamento :
"in virtù di accordi che prevedono una deroga alla clausola della nazione più favorita, in particolare quelli che comportano l' attuazione di un' unione doganale o di una zona di libero scambio ".
Ciò si è verificato per l' appunto per quel che riguarda gli scambi con i paesi dell' Associazione europea di libero scambio, per gli scambi con i paesi in via di sviluppo che fruiscono di talune preferenze tariffarie e per gli scambi con vari altri paesi . Né il Giappone nè Taiwan rientrano in una di queste categorie e le norme ordinarie del regolamento n . 802/68 si applicano, di conseguenza agli scambi con questi due paesi
E fastidioso il fatto che il problema dell' origine venga quindi sollevato in questo contesto e non nell' ambito di un vero e proprio procedimento vertente sui dazi antidumping, che, nonostante tutto, comporta maggiori garanzie processuali per le imprese interessate . Questa riflessione, anche se puramente accademica, sottolinea ancora una volta l' importanza della presente controversia .
La prima questione
3 . L' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 802/68, sul quale verte la prima questione sollevata ( vedere in precedenza, n . 1 ), recita :
"Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l' ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un' impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione ".
Nella questione sottoposta alla Corte il giudice di rinvio ha dato per scontato che le operazioni eseguite a Taiwan, le quali consistono nell' applicare taluni componenti fabbricati in Giappone ( come resistenze, condensatori e transistors ) sulle placche stampate, del pari fabbricate in Giappone e, in seguito, nel montare una macchina per scrivere partendo da dette placche stampate e da altri pezzi staccati fabbricati in Giappone, costituiscono un montaggio che dà origine ad un prodotto nuovo ( 5 ). Ciò significa che l' ultima parte della frase di cui all' art . 5 ( trasformazione o lavorazione (...) che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o ( in alternativa ) che rappresenti una fase importante della fabbricazione è fuori discussione . Di conseguenza, la prima questione verte sostanzialmente ed esclusivamente sulla prima parte di frase dell' art . 5 e più precisamente sull' interpretazione dei termini "l' ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata (...) effettuata in un' impresa attrezzata a tale scopo ".
La prima questione sottoposta alla Corte è stata in realtà presentata in modo ancor più circoscritto : tanto il carattere "economicamente giustificato" del montaggio quanto la questione se gli stabilimenti Brother di Taiwan fossero "un' impresa attrezzata a tale scopo" sono appena stati menzionati dalle parti nella causa principale . La seconda parte di frase è, a sua volta, ricordata brevemente nell' ambito della seconda questione sottoposta alla Corte ( vedere in prosieguo n . 16 ). La questione sottoposta alla Corte consiste quindi, in modo specifico, nel chiedere se e, in caso affermativo, a quali condizioni un montaggio può costituire una lavorazione o trasformazione sostanziale idonea a determinare l' origine del prodotto .
4 . Le osservazioni presentate dalla Brother, dalla Commissione, dal governo olandese e dal governo francese, fanno ampio richiamo alla giurisprudenza in materia e traggono inoltre argomenti dai regolamenti d' applicazione elaborati dalla Commissione per determinati prodotti, ma non per quel che riguarda il prodotto di cui ci occupiamo ( 6 ). In queste osservazioni le sentenze che la Corte ha già pronunciato in materia sono diffusamente richiamate; tuttavia le stesse sentenze sono interpretate in modi diversi e si fa richiamo a diverse teorie . Non è mia intenzione attribuire eccessiva importanza a queste teorie, vorrei ciononostante descriverle brevemente come segue : 1 ) la teoria che caldeggia un controllo d' indole tecnica o tecnologica, basata sulle proprietà del prodotto ( vedere in prosieguo nn . 5 e successivi ), 2 ) quella che caldeggia una verifica del valore aggiunto o, formulata in modo più ampio : una verifica d' indole economica ( vedere in prosieguo n . 6 ), e 3 ) alcune altre teorie, di minore importanza, una delle quali si rifà al criterio dell' inclusione in un' altra sottovoce tariffa doganale ( vedere in prosieguo n . 5 ). Nel prosieguo delle mie conclusioni ricorderò anzitutto la giurisprudenza della Corte, in secondo luogo ricorderò brevemente gli antitetici argomenti delle parti ed infine darò la mia valutazione personale .
Giurisprudenza della Corte
5 . Nella sentenza della Corte 26 gennaio 1977, pronunciata nella causa 49/76, ( UEberseehandel, Racc . pag . 41, punti 5 - 7 della motivazione ), la Corte ha risolto la questione sollevata dal Verwaltungsgericht di Amburgo, che domandava se la caseina grezza prodotta in un paese terzo, macinata in uno Stato membro della Comunità per farne caseina idonea al consumo, fosse originaria di detto Stato membro . La Corte ha osservato quanto segue :
"5 . Da quanto sopra discende che la classificazione tariffaria del prodotto trasformato non costituisce un criterio adeguato per determinare l' origine di una data merce, giacché la tariffa doganale comune è stata redatta in funzione di esigenze specifiche, non già al fine di consentire la determinazione dell' origine delle merci;
questa va invece effettuata, conformemente alle finalità ed ai requisiti stabiliti dal regolamento n . 802/68 in base ad una distinzione oggettiva e concreta fra prodotto di base e prodotto trasformato tenendo conto, in sostanza, delle caratteristiche specifiche di ciascuno dei suddetti prodotti .
6 . Pertanto l' ultima trasformazione o lavorazione di cui all' art . 5 del regolamento è 'sostanziale' ai sensi di questa norma solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione .
L' art . 5, stabilendo che detta trasformazione deve, per poter conferire alla merce una determinata origine, avere come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o costituire una fase importante della fabbricazione, esclude in effetti che le operazioni che modificano l' aspetto esteriore del prodotto ai fini della successiva utilizzazione, lasciandone sostanzialmente inalterate, sotto il profilo qualitativo, le caratteristiche essenziali, possano determinare l' origine del prodotto stesso .
7 . La macinatura, più o meno fine, di un prodotto base quale la caseina grezza non può essere considerata trasformazione o lavorazione ai sensi dell' art . 5 del regolamento n . 802/68, giacché ha il solo effetto di modificare la consistenza e l' aspetto esteriore del prodotto ai fini del suo ulteriore impiego, ma non implica alcuna modifica importante, sotto il profilo qualitativo, del prodotto base .
D' altra parte, il controllo di qualità, mediante cernita, e l' imballaggio della caseina macinata sono necessari solo per la messa in commercio del prodotto e ne lasciano inalterate le caratteristiche sostanziali ".
In questa sentenza la Corte ha chiaramente disatteso l' orientamento talvolta seguito fino a quel momento, secondo il quale l' inclusione in una voce diversa della classificazione tariffaria della tariffa doganale comune potrebbe servire come criterio nell' ambito dell' art . 5 . La sentenza si orienta invece su un criterio di ordine tecnico, inteso come criterio che si richiama alle caratteristiche specifiche del prodotto : per essere sostanziale la lavorazione ( o la trasformazione ) deve conferire al prodotto proprietà e composizione specifiche particolari che non esistevano in precedenza; la modifica deve andare oltre la mera presentazione .
6 . Nella sentenza 31 gennaio 1979 pronunciata nella causa 114/78, Yoshida ( Racc . pag . 115 ), la Corte ha invalidato il regolamento di applicazione della Commissione 20 settembre 1977, n . 2067, relativo all' origine delle chiusure lampo ( G.U . L 242 del 21.9.1977, pag . 5 ). Il regolamento in questione stabiliva che la fabbricazione delle chiusure lampo nella Comunità non determinava l' origine, quando si impiegavano cursori originari di paesi terzi . La Corte ha osservato in particolare :
"11 . Dall' esame di queste varie operazioni risulta che l' ultima trasformazione o lavorazione sostanziale va ravvisata nel concatenamento delle operazioni c ), d ), e ) e f ) ( 7 ) che portano alla fabbricazione di un prodotto nuovo ed originale il quale, a differenza di ciascuno dei prodotti di base, è un elemento di collegamento che può essere ripetutamente separato e che serve a collegare oggetti ed in particolare parti di stoffa;
il cursore in questo complesso non costituisce se non un elemento particolare, il cui prezzo non può d' altronde avere influenza rilevante sul costo finale della chiusura a strappo, e che, pur essendo essenziale, è cionondimeno utile solo se inserito in un complesso armonicamente connesso .
12 . La Commissione, ritenendo di dover risalire a monte dell' ultima trasformazione, fino al processo di fabbricazione del cursore, per farne una 'conditio sine qua non' per il rilascio del certificato d' origine, si è basata su una operazione che esula dagli scopi del regolamento ( CEE ) n . 802/68, il quale richiede una distinzione obiettiva e reale tra prodotti di base e prodotti trasformati, attinente sostanzialmente alle specifiche qualità materiali di ciascuno dei suddetti prodotti;
il requisito dell' origine comunitaria di quasi tutti i componenti di un prodotto, anche di esiguo valore e privi di utilità propria se non integrati in un complesso, si risolverebbe nel negare lo scopo stesso della disciplina relativa alla determinazione dell' origine;
la Commissione è quindi in tal modo andata al di là dei poteri conferitile dal n . 3 dell' art . 14 del suddetto regolamento ".
Da questa sentenza si possono trarre due conclusioni . In primo luogo, invalidando il regolamento di cui trattasi, la Corte ha inteso stigmatizzare il fatto di isolare un elemento particolare - nella fattispecie il cursore della chiusura lampo - come componente più caratteristico che dovrebbe comunque venire fabbricato nella Comunità per conferire un' origine comunitaria al tutto - la chiusura lampo . In secondo luogo un criterio d' ordine tecnico viene nuovamente richiamato in questa sentenza, come nella precedente, ma ora - e ciò costituisce un elemento importante per la valutazione del caso di specie - in combinazione con un criterio di costo e di valore aggiunto, che è impiegato come criterio complementare .
La verifica di indole tecnica consiste nell' esaminare se le caratteristiche sostanziali del prodotto, dopo la trasformazione o la lavorazione, si differenziano obiettivamente da quelle del prodotto di base o dei componenti . Ciò si verifica secondo la Corte nel caso delle chiusure lampo, poiché il cursore, che presenta utilità solo come elemento di un complesso armonico, acquista combinandosi con gli altri elementi nuove qualità sostanziali ed in particolare una larga possibilità d' impiego . La verifica supplementare relativa al costo e al valore aggiunto rientra nella parte di frase che inizia con i termini "non può d' altronde" del punto 11, 2° paragrafo, e nella parte di frase che comincia con il termine "anche" del punto 12, 2° paragrafo, della motivazione : il costo esiguo del cursore e il suo scarso valore per l' utilizzatore, raffrontati al costo e al valore della chiusura lampo, sono tali da confermare che il cursore non ha carattere costitutivo dell' origine .
7 . Nella sentenza 23 marzo 1983 pronunciata nella causa 162/82, Cousin ( Racc . pag . 1101 ), causa nella quale era sorto il problema della validità di un altro regolamento di applicazione della Commissione e nella quale si era posta del pari una questione vertente sull' art . 30 del trattato CEE, la Corte ha osservato quanto segue :
"20 . La Commissione non ha fornito nessuna spiegazione circa le caratteristiche dei prodotti e delle lavorazioni di cui trattasi per giustificare una siffatta disparità di trattamento tra l' operazione di tintura ed altri lavori di rifinitura effettuati su tessuti e stoffe da un lato, e su filato di cotone dall' altro .
21 . Di conseguenza risulta contraddittorio e discriminatorio il fatto che il regolamento ( CEE ) n . 749/78 stabilisca criteri notevolmente più severi per la definizione dell' origine dei filati di cotone che per la determinazione dell' origine di tessuti e stoffe . La Commissione, anche se dispone di un potere discrezionale per applicare i criteri generali di cui all' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 a lavorazioni e trasformazioni specifiche, non può tuttavia, senza obiettive giustificazioni, dare soluzioni completamente diverse per lavorazioni e trasformazioni analoghe ".
Anche in questo caso la Corte si è attenuta ( esclusivamente ) ad un criterio d' ordine tecnico .
8 . Nella sentenza 23 febbraio 1984, pronunciata nella causa 93/83, Zentrag ( Racc . pag . 1095 ) - che verteva su un regolamento di applicazione in materia di carne - la Corte ha dichiarato che :
"L' art . 5 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 802 (...) dev' essere interpretato nel senso che il fatto di asportare gli ossi, i tendini e il grasso dalla carne ottenuta da quarti di bovino e di tagliarla a pezzi e confezionarla sottovuoto, non conferisce alla carne l' origine del paese in cui queste operazioni vengono effettuate ".
Essa ha motivato quanto sopra come segue :
"13 . Occorre ricordare a questo proposito che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza (...) ( UEberseehandel ) (...) l' ultima trasformazione o lavorazione di cui all' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 è 'sostanziale' ai sensi di questa norma solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione . Le operazioni che modifichino l' aspetto esteriore del prodotto ai fini della sua successiva utilizzazione, lasciandone sostanzialmente inalterate, sotto il profilo qualitativo, le caratteristiche essenziali, non possono determinare l' origine del prodotto stesso .
14 . Nella fattispecie si può ammettere che le operazioni di cui trattasi facilitano lo smercio della carne consentendo di offrirla ai consumatori per il tramite di imprese commerciali che non abbiano macellai alle proprie dipendenze . Per contro esse non modificano sostanzialmente le proprietà e la composizione della carne; il loro risultato principale è la separazione delle varie parti della carcassa in funzione della qualità e delle caratteristiche già esistenti e la modifica dell' aspetto esteriore della stessa ai fini dello smercio . Un determinato aumento della durata di conservazione e il rallentamento del processo di maturazione della carne non costituiscono una modifica qualitativa della sostanza abbastanza marcata da rispondere ai criteri sopra ricordati . Infine, anche se, come tendono a dimostrare i calcoli prodotti dalla Zentrag all' udienza, il valore commerciale di un quarto di bovino sottoposto alle operazioni di cui trattasi aumentasse complessivamente del 22%, queste operazioni non potrebbero, per ciò solo, essere considerate fabbricazione di un prodotto nuovo e nemmeno fase importante della fabbricazione ".
E opportuno sottolineare in questa sentenza che operazioni che non provocano una modifica qualitativa caratteristica delle proprietà e della composizione della carne, poiché comportano solo una suddivisione in base alla qualità e una modifica della presentazione, non costituiscono fabbricazione di un nuovo prodotto, e del pari non rappresentano nemmeno uno stadio di fabbricazione importante ( ancora una volta, applicazione del criterio tecnico ) ( 8 ). Un aumento notevole del valore mercantile, vale a dire un valore aggiunto rilevante - nella fattispecie del 22% - non era sufficiente di per sé, come ha detto la Corte, per conferire ciononostante, alla lavorazione o alla trasformazione, in opposizione al criterio tecnico, un carattere determinante l' origine, il che prova che il criterio del valore aggiunto è stato chiaramente accolto dalla Corte, ma solo come criterio complementare .
L' interpretazione fornita dalle parti
9 . Quali conclusioni generali possono essere tratte da questa giurisprudenza? Anzitutto occorre sottolineare che le quattro sentenze citate riguardano ciascuna un problema specifico, che differisce dalla questione sollevata nella fattispecie, vertente sul montaggio di macchine . E quindi necessario essere prudenti per quanto riguarda la citazione di dispositivi di sentenze isolati, poiché in questo settore le circostanze di fatto specifiche incidono notevolmente sull' applicazione delle norme giuridiche .
Secondo la Brother, emerge dalla giurisprudenza della Corte che si deve procedere a un raffronto obiettivo d' ordine tecnico tra il prodotto ( o i prodotti ) prima della trasformazione e il prodotto ( o i prodotti ) dopo la trasformazione . A mo' di raffronto : nella causa 49/76, pur se il prodotto caseina è stato macinato secondo diversi gradi di finezza, esso era già caseina prima della macinazione . Nella causa 93/83, altra controversia nella quale le operazioni in questione non hanno implicato modifiche dell' origine, si trattava di quarti di bue che erano stati venduti come cotolette e pezzi analoghi impacchettati singolarmente, pronti per il consumo . Secondo la Brother si tratta nella fattispecie di un' ipotesi del tutto diversa : i componenti vengono convertiti in un prodotto il quale ha caratteristiche di impiego che essi non hanno . Il numero di fasi e il costo che comporta il procedimento di fabbricazione che separa le due situazioni rivestono, secondo la Brother, importanza secondaria; il termine "sostanziale" non riguarda quindi talmente una condizione di durata, d' intensità o di grado di difficoltà della lavorazione o della trasformazione, purché tuttavia la situazione che sussiste prima dell' operazione differisca in modo sostanziale dalla situazione che si ha dopo l' operazione . Ciò significa forse che criteri d' ordine più economico come l' investimento di capitali, non possono fornire alcuna indicazione? Non è intenzione della Brother giungere a questa conclusione, come è pure stato confermato dalla fase orale .
Dal canto suo la Commissione pone l' accento sulla sentenza ultima menzionata e più specialmente sulle "proprietà specifiche" del prodotto che detta sentenza menziona, sostenendo nella fattispecie che un montaggio non aggiunge mai, specie poi nel caso in esame, nuove proprietà specifiche ad un prodotto . Ciò significa forse che un insieme non rappresenta mai qualcosa di più degli elementi di cui si compone? E difficile persistere nella difesa di questa tesi alla luce della sentenza della Corte del 31 gennaio 1979 ( vedere in precedenza n . 6 ). Un' altra possibilità, che è stata esclusa dalla stessa sentenza, consiste nel sostenere che la parte più caratteristica determina l' origine di un prodotto . Questo modo di vedere, che è stato disatteso per quel che riguarda il cursore della chiusura lampo, è incompatibile con i termini dell' art . 5 che attribuisce la determinazione dell' origine non già alla lavorazione o alla trasformazione "più sostanziale", bensì all' "ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ". La Commissione ravvisa quindi il seguente orientamento generale nella giurisprudenza della Corte : affinché un montaggio sia "sostanziale" si deve tenere conto di due criteri, vale a dire da un lato il lavoro fornito e i costi del materiale e, dall' altra, il valore aggiunto . In pratica questi due criteri coincidono ampiamente ( 9 ). Insieme, essi formano quello che si può definire il criterio economico .
10 . Prima di esprimere il mio parere personale vorrei osservare che tanto la Brother quanto la Commissione rifuggono giustamente dal presupposto del carattere intellettuale autonomo dell' operazione di montaggio; questa condizione era stata vigorosamente sottolineata dal giudice di rinvio che - secondo l' allegazione non contraddetta dalla Brother - si fondava sulla disciplina tedesca vigente prima che fosse emanato il regolamento comunitario ( 10 ). L' inserzione di una condizione di intensità o di creatività intellettuale, necessaria per far sì che un' operazione di montaggio determini l' origine, non è suffragata né dal tenore dell' art . 5 né dalla giurisprudenza della Corte e sfocerebbe in una preferenza economicamente non giustificata a favore di taluni metodi di produzione a carattere artigianale . Inoltre si tratta di un criterio molto difficile da applicare, dato che non è facile valutare la presenza o l' assenza d' intensità o di creatività intellettuale .
Montaggi semplici o sostanziali
11 . Come ho ricordato ( vedere in precedenza n . 3 ), la questione sollevata dal giudice a quo si risolve nel chiedere se e in quali condizioni un montaggio costituisca una lavorazione o trasformazione sostanziale, in modo da determinare ( quando è pure l' ultima lavorazione o trasformazione e risulta economicamente giustificata ), l' origine ai sensi dell' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .
Taluni elementi per la soluzione possono venire reperiti nella convenzione internazionale per la semplificazione e l' armonizzazione dei regimi doganali, elaborata sotto gli auspici del consiglio per la cooperazione doganale; la convenzione di Kyoto 18 maggio 1973 ( 11 ) contiene un allegato D.1 relativo alle norme sull' origine che, salvo alcune riserve che nella fattispecie non ci interessano, è stato accettato dalla Comunità ( 12 ). Allorché due o più paesi partecipano al processo di fabbricazione di un prodotto, l' origine di quest' ultimo si determina secondo il criterio della trasformazione sostanziale ( norma n . 3 ). A questo proposito, la norma n . 6, che è stata accettata dalla Comunità economica europea dispone :
"Non devono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sostanziali le operazioni che non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali, in particolare le operazioni che comprendono esclusivamente uno o più dei seguenti elementi :
a ) manipolazioni necessarie per assicurare la conservazione delle merci durante il trasporto o il magazzinaggio;
b ) manipolazioni dirette a migliorare la presentazione o la qualità commerciale dei prodotti o a condizionarli per il trasporto, come colli, l' estrazione del contenuto e la suddivisione per voce doganale, il ricondizionamento dei colli;
c ) semplici operazioni di montaggio;
d ) miscugli di merci di origine diversa, purché le caratteristiche del prodotto ottenuto non siano essenzialmente differenti dalle caratteristiche delle merci che sono state mischiate ".
Pur se, in quanto convenzione internazionale, l' allegato D.1 sembra riguardare piuttosto un settore ristretto ( 13 ), mi pare ciononostante utile per suffragare la soluzione che si deve fornire .
Emerge chiaramente da detta convenzione internazionale che semplici operazioni di montaggio non possono considerarsi sostanziali, e quindi determinanti l' origine a norma del regolamento ( CEE ) n . 802/68, in quanto "non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali ". Mi pare che il riferimento alle caratteristiche essenziali delle merci si ricolleghi ad un criterio d' ordine tecnico, mentre la scarsità del contributo si rifà ad un criterio d' ordine economico ( vedere appresso ).
12 . Rimane da definire quali siano le operazioni che non costituiscono semplice montaggio, bensì operazioni sostanziali . Per risolvere questo punto è opportuno ispirarsi ai termini dell' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 nelle sue varie versioni . La trasformazione o la lavorazione che in questa norma è definita "ingrijpende" in olandese, diventa "substantielle" in francese, "wesentliche" in tedesco, "sostanziale" in italiano e "substantial" in inglese .
Mi pare che il termine "sostanziale" implichi due accezioni complementari, che consentono quindi di inferire la presenza, nell' art . 5, di due criteri complementari .
In primo luogo, "sostanziale" implica un significato tecnico che la Corte finora ha generalmente accolto . Intesa in questo senso una lavorazione o trasformazione è sostanziale allorché implica una modifica della sostanza, cioè delle proprietà o della composizione specifiche del prodotto che è lavorato o trasformato . Il prodotto che, dopo un' ultima lavorazione o trasformazione, allo stadio di prodotto finito, si presenta come un oggetto pronto all' uso differisce in modo essenziale dal prodotto o dai suoi elementi costitutivi, i quali, prima di questa lavorazione o trasformazione, non erano pronti per l' uso . Quest' ultima operazione, tenuto conto del fatto che il prodotto è ora finito e pronto per l' uso, è quindi stata sostanziale : essa ha modificato il prodotto in modo essenziale . Quando si tratta, come nella fattispecie, di un bene di consumo, "pronto per l' uso" significa pronto ad essere impiegato senza intervento di indole "professionale", vale a dire senza altro intervento che non sia quello che l' utente normale può effettuare mediante semplici apparecchiature . Nel caso in esame, il giudice di rinvio potrebbe a mio parere agevolmente concludere che il montaggio di cui trattasi ha posto in essere le qualità di impiego essenziali della macchina per scrivere e che per questo motivo è stato sostanziale in forza del criterio di carattere tecnico .
Da quanto precede risulta che questo criterio di carattere tecnico non deve inevitabilmente venire inteso nel senso di un criterio di carattere fisico o chimico che si riferisce ad una modifica intrinseca dei prodotti lavorati o trasformati; si tratta piuttosto di caratteristiche e proprietà di impiego che l' acquirente, il consumatore nell' ipotesi di un bene di consumo, prende in considerazione al momento dell' acquisto del prodotto pronto all' uso e che un utente normale non avrebbe potuto constatare nel prodotto non lavorato o negli elementi costitutivi o quanto meno non sarebbe stato in grado di ottenere facilmente partendo dagli stessi elementi . Di conseguenza non si potrebbe ad esempio qualificare sostanziale, sotto il profilo tecnico, il montaggio di una biblioteca i cui elementi devono essere semplicemente incastrati - ad esempio come quelle sovente offerte in vendita, sotto forma di elementi da montare, ad acquirenti che possiedono semplici utensili che consentono loro questa operazione - poiché, agli occhi del consumatore le caratteristiche di impiego di un prodotto finale sono già presenti nell' insieme pronto per il montaggio che egli può facilmente portare a termine .
Possiamo limitarci a questo criterio di carattere tecnico? Direi di no . A complemento del criterio di carattere tecnico, la Corte ha sempre adottato, allorché è risultato necessario, come criterio sussidiario ( 14 ), un criterio di carattere economico . L' espressione olandese "ingrijpend" ( sostanziale ) e soprattutto il termine equivalente "substantieel", implicano infatti anche un significato che non è di carattere tecnico, ma di carattere più generalmente economico, di "considerevole" o "finanziariamente rilevante ". A mio parere il criterio economico deve quindi venire preso in considerazione non già come criterio principale, come criterio unico o anche soltanto come criterio più importante, bensì come un complemento e, se necessario, come una correzione al criterio definito in precedenza "criterio tecnico ". Riferendomi a quel che ho detto ( vedere supra n . 9 e nota a piè di pagina ) è quindi opportuno intendere il criterio economico tanto in termini di costo, quanto in termini di mercato, cioè nell' accezione di "valore aggiunto ". Visti congiuntamente, essi mettono in luce l' importanza dell' "impegno di fattori di produzione ".
13 . In concreto, l' applicazione congiunta di un criterio principale di carattere tecnico e di un criterio sussidiario di carattere economico porta al seguente approccio : una lavorazione o trasformazione sostanziale sotto l' aspetto tecnico, come si è precisato in precedenza, che aggiunge solo una scarsa percentuale di valore e/o implica solo costi relativamente modesti, non costituisce comunque una lavorazione o trasformazione essenziale o sostanziale ai sensi dell' art . 5 . Se, per il giudice a quo, gli argomenti esposti dalla Commissione nella fattispecie, secondo i quali le operazioni di montaggio a Taiwan aumentano il valore aggiunto del prodotto in misura molto inferiore al 10% ( 15 ), risultassero fondati, si dovrebbe a mio avviso inevitabilmente concluderne che queste operazioni di montaggio non sono sostanziali, anche se sfociano in un prodotto che, sotto il profilo tecnico, è nuovo e pronto all' uso per effetto dell' operazione di montaggio .
A questo proposito, vorrei sottolineare che a mio avviso il giudice di rinvio non può giungere a siffatta conclusione fondandosi sul fatto che non si possono definire intellettuali le operazioni eseguite a Taiwan; d' altra parte il giudice di rinvio non ha nemmeno accertato se la produzione in Giappone delle placche stampate trasportate a Taiwan non fosse a sua volta una produzione di massa, comparabile ad una produzione robotizzata, altrettanto poco intellettuale . Invece la circostanza che il procedimento produttivo a Taiwan, in quanto fase del procedimento globale di fabbricazione di macchine per scrivere elettroniche, rappresenti una parte poco rilevante del costo globale e/o del valore aggiunto riveste un indubbio interesse nell' ottica di suddetta conclusione . Il fatto che gli investimenti in personale e in capitale effettuati in Giappone per la concezione e la fabbricazione di placche stampate e dei componenti da applicare su di esse siano di un' entità molte volte superiore a quella degli investimenti in personale e in capitale effettuati a Taiwan per il montaggio, su queste placche, di taluni componenti e di intere macchine per scrivere può quindi a mio avviso effettivamente prevalere ai fini della decisione finale da adottare .
14 . Mi sembra che solo il criterio esposto in precedenza sia realistico, tenuto conto della grande varietà di prodotti per i quali l' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 deve entrare in linea di conto .
Questo criterio è del pari conforme al tenore dell' articolo summenzionato, in cui si cita l' "ultima" lavorazione o trasformazione sostanziale e non la lavorazione o trasformazione "più" sostanziale; in molte situazioni di fatto, diverse da quella che si configura nella fattispecie, è possibile che tre o quattro operazioni successive effettuate in tre o quattro paesi diversi, apportino, di volta in volta, un contributo economico non trascurabile . Ma è solo l' ultima - che, considerata sotto un aspetto economico, non deve essere necessariamente la più importante di queste tre o quattro operazioni - che determina l' origine . Non solo questo punto concorda con il tenore dell' art . 5, ma inoltre la Corte lo ha già indirettamente ribadito più volte ( 16 ).
Volendo, in tali circostanze, stabilire se l' ultima lavorazione o trasformazione è sostanziale, si dovrà quindi a mio parere inevitabilmente fare appello in via complementare a un criterio di carattere economico, in quanto ciò consente di misurare secondo lo stesso metro le fasi di produzione successive .
Soluzione della prima questione
15 . Tenuto conto di quanto precede, vi propongo di fornire al giudice a quo la seguente soluzione :
"Il semplice montaggio di pezzi sciolti importati prefabbricati onde ottenerne un nuovo oggetto, non può essere, in quanto trasformazione o lavorazione sostanziale, determinante dell' origine ai sensi dell' art . 5 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 802/68, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( GU L 148, del 28.6.1968, pag . 1 ), se detto montaggio costituisce solo una quota relativamente esigua del costo di produzione o del valore aggiunto del prodotto nuovo ".
La seconda questione
16 . L' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 sul quale verte la seconda questione ( vedere sopra, n . 1 ), recita :
"Le trasformazioni o lavorazioni per le quali è accertato o per le quali i fatti constatati giustificano la presunzione che abbiano il solo scopo di eludere le disposizioni applicabili nella Comunità o negli Stati membri alle merci di determinati paesi, non possono in alcun caso essere considerate come conferenti, a norma dell' art . 5, alle merci che ne risultano l' origine del paese in cui sono effettuate ".
Solo la Brother, il governo francese e il giudice di rinvio hanno formulato qualche osservazione sull' art . 6 . Il governo francese ha prodotto statistiche da cui risulta che il montaggio di macchine per scrivere elettroniche a Taiwan è aumentato e diminuito seguendo una curva che corrobora l' ipotesi secondo la quale l' iniziativa era una reazione alle decisioni delle istituzioni comunitarie . Queste statistiche non riescono tuttavia a dimostrare che è soddisfatta la condizione di cui all' art . 6 ( vale a dire che "le trasformazioni o lavorazioni hanno il solo scopo di eludere le disposizioni applicabili nella Comunità "); ciò va escluso con certezza, dato l' accento posto giustamente sul principio dello stato di diritto nel provvedimento di rinvio, come pure nelle osservazioni della Brother . In un' economia di mercato libera e sviluppata, caratterizzata da un' approfondita ripartizione dei compiti, il rispetto delle decisioni degli imprenditori motivate da ragioni di gestione delle imprese dev' essere la norma . Questo rispetto verrebbe meno se le autorità pubbliche potessero ritenere, in linea di principio, qualsiasi decisione abusiva che fosse, in parte, interpretabile come reazione a provvedimenti dei pubblici poteri . Dato questo contesto, la prova che la legge è stata elusa non può considerarsi fornita né da statistiche che rivelino uno spostamento degli scambi come reazione alla decisione delle autorità pubbliche né dal fatto che gli stabilimenti di Taiwan avessero in precedenza servito alla fabbricazione di macchine per cucire . E inoltre necessario dimostrare che lo spostamento a Taiwan di una parte della produzione non era dettato da alcuna altra ragione di ordine economico ma solo dall' intento di aggirare i provvedimenti delle autorità pubbliche .
17 . Propongo quindi di fornire al giudice a quo la seguente soluzione :
"Nel caso in cui il semplice montaggio di pezzi sciolti importati prefabbricati determini l' origine ai sensi dell' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 802/68, l' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 non può venire interpretato nel senso che lo sviamento delle esportazioni, mediante lo sfruttamento di impianti di produzione già esistenti, permette di per sé di presumere che esso abbia lo scopo di eludere le disposizioni di legge ( nella fattispecie in materia di dazi antidumping )".
(*) Lingua originale : l' olandese
( 1 ) GUL 163 del 22.6.1985, pag . 1
( 2 ) GUC 338 del 31.12.1985, pag . 7
( 3 ) GUL 140 del 27.5.1986, pag . 52
( 4 ) GUL 148 del 28.6.1968, pag . 1
( 5 ) E dimostrato che la prima operazione, vale a dire l' applicazione di resistenze ed altre componenti sulle placche stampate, è stata effettuata a Taiwan solo per tre modelli della macchina per scrivere elettronica in questione . Per quel che riguarda gli altri modelli questa operazione è anch' essa stata effettuata in Giappone .
( 6 ) Poiché, come vedremo in seguito, la soluzione del quesito giuridico sollevato nella fattispecie scaturisce dalla giurisprudenza della Corte in materia di art . 5, non sarà necessario fare ulteriori richiami a questi regolamenti d' applicazione .
( 7 ) Vedere n . 10 : c ) applicazione delle graffette metalliche o delle spirali di nylon ai nastri con successiva unione dei nastri; d ) applicazione ai nastri delle parti terminali inferiore e superiore; e ) aggiunta ed eventuale colorazione dei cursori; f ) asciugatura e pulitura delle chiusure a strappo, indi taglio in chiusure distinte .
( 8 ) In questo caso detto criterio è quindi impiegato per determinare se le operazioni prese in esame hanno implicato fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentano uno stadio di fabbricazione importante e costituiscono per questo motivo una lavorazione sostanziale . Da ciò potrebbe apparire che l' interpretazione delle varie parti di frase dell' art . 5 si confonde e si effettua per una larga parte secondo gli stessi criteri . E tuttavia diverso il caso di specie ( vedere in precedenza n . 3 ), poiché il giudice di rinvio parte - giustamente - dall' idea secondo la quale il montaggio di pezzi staccati ha dato origine, nel caso specifico, a un prodotto nuovo e, quindi, ha concentrato le sue questioni sull' indole sostanziale di questo montaggio .
( 9 ) Il criterio del "lavoro fornito e delle spese di materiale" è un modo di vedere di carattere contabile, in termini di costo . Il "valore aggiunto", vale a dire il valore aggiunto dai fattori di produzione dell' impresa, si ricollega alla differenza tra il prezzo di vendita del prodotto finito e il prezzo d' acquisto delle materie prime, dell' energia ed eventualmente delle spese d' affitto, ecc . In teoria quest' ultimo criterio differisce dal primo su due punti : oltre la remunerazione del lavoro comprende anche la remunerazione del capitale e della proprietà immobiliare, due fattori di produzione che fanno difetto nel calcolo della somma del lavoro fornito e delle spese di materiale, e parte da prezzi di mercato formati grazie alla contrapposizione dell' offerta e della domanda . In pratica queste differenze hanno poca importanza : la prima differenza è scarsa e prevedibile ( e può essere sostituita da un dato forfettario ) con tutta certezza data la relativa importanza di questi fattori di produzione come parte del costo totale o del valore aggiunto del prodotto finale; in molti casi e sicuramente nella fattispecie, la seconda differenza è puramente teorica, giacché non esiste un mercato sufficientemente esteso e trasparente per i vari elementi separati ( Brother ) per macchine da scrivere elettroniche . Dato che non sussiste questo mercato, si ritorna inevitabilmente all' esame in termini di costo .
( 10 ) Vedere ad esempio Bail/Schaedel/Hutter, Kommentar Zollrecht ( commento al diritto doganale ), F IV, nota 8, relativa all' art . 5 del regolamento n . 802/68 .
( 11 ) Decisione del Consiglio 18 marzo 1975, n . 75/199, sulla conclusione della convenzione internazionale per la semplificazione e l' armonizzazione dei regimi doganali, e accettazione dell' allegato relativo ai depositi doganali ( GUL 100 del 21.4.1975, pag . 1 ), che contiene in allegato il testo della convenzione .
( 12 ) Decisione del Consiglio 3 giugno 1977, n . 415, che accetta a nome della Comunità vari allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l' armonizzazione dei regimi doganali ( GUL 166 del 4.7.1977, pag . 1 ).
( 13 ) Vedere l' ultimo comma dell' introduzione : "Il presente allegato tratta unicamente degli aspetti doganali delle regole di origine . Esso non riguarda, ad esempio, le misure adottate allo scopo di proteggere la proprietà industriale o commerciale o di assicurare il rispetto delle indicazioni di origine o di altre designazioni commerciali in vigore ".
( 14 ) Vedansi anche le conclusioni dell' avvocato generale M . Warner, che hanno preceduto la sentenza 26 gennaio 1977, citata in precedenza al n . 5, pag . 61, seconda colonna; vedere inoltre i punti 11 e 12 della motivazione della sentenza 31 gennaio 1979, citati in precedenza al n . 6, e - per quel che riguarda la reiezione del punto di vista secondo il quale il criterio economico sarebbe il criterio principale - l' ultima frase del punto 14 della motivazione della sentenza 23 febbraio 1984, citato in precedenza al n . 8 .
( 15 ) E quindi largamente al di sotto del 22% al quale si fa richiamo nella sentenza della Corte del 23 febbraio 1984, citata in precedenza al n . 8, punto 14 della motivazione .
( 16 ) Vedere sentenza 31 gennaio 1979, citata in precedenza al n . 6, le ultime due frasi del punto 12 della motivazione e le conclusioni dell' avvocato generale sir Gordon Slynn che precedono la sentenza 23 marzo 1983, citata in precedenza al n . 7, pagg . 1128-1129 .
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