Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 12 giugno 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - PREVIDENZA SOCIALE - PRESTAZIONE SUPPLEMENTARE DEL FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE - TRASFERIBILITA ALL'ESTERO DELLE PRESTAZIONI NON CONTRIBUTIVI. - CAUSA 236/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03163
edizione speciale svedese pagina 00469
edizione speciale finlandese pagina 00489
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nel presente ricorso ai sensi dell' art . 169 del Trattato la Commissione chiede che sia dichiarato che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli artt . 48-51 del Trattato e dell' art . 10 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( 1 ), rifiutando di concedere l' assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà ai titolari di pensioni francesi di invalidità, di vecchiaia o ai superstiti che risiedono o trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro della Comunità .
Questa causa pende ora contemporaneamente alla causa C-307/89, anch' essa avente ad oggetto un ricorso presentato dalla Commissione contro la Repubblica francese, con cui la Commissione chiede la condanna di tale Stato membro a causa del rifiuto del riconoscimento dello stesso assegno supplementare ai cittadini aventi la nazionalità di altri Stati membri che risiedono in Francia .
2 . L' art . 10, n . 1, del regolamento n . 1408/71, così recita :
"Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro di invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifiche, né sospensione, né soppressione, né confische per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l' istituzione debitrice ".
Dal testo di tale art . 10 risulta chiaro l' obbligo degli Stati membri qualora l' assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà rientra nelle disposizioni legislative cui si applica il regolamento n . 1408/71 .
Le parti pertinenti dell' art . 4, nn . 1 e 4, del regolamento n . 1408/71 così recitano al riguardo :
"1 . Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti :
(...)
b ) le prestazioni di invalidità, comprese quelle dirette a conservare e migliorare la capacità di guadagno;
c ) le prestazioni di vecchiaia;
d ) le prestazioni ai superstiti;
(...)
4 . Il presente regolamento non si applica all' assistenza sociale e medica (...)".
D' altra parte l' art . 1, lett . t ), del regolamento fornisce un' ampia definizione dei termini "prestazioni", "pensioni" e "rendite", come segue :
"Tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di valutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite e diversamente effettuati a titolo di rimborso di contributi ".
3 . In considerazione di tale ampia definizione la Corte ha già diverse volte dichiarato che l' assegno di cui è causa rientra nell' ambito di applicazione del regolamento n . 1408/71 e non nell' assistenza sociale esclusa dall' art . 4, n . 4 . Così tra l' altro nella sentenza 9 ottobre 1974, Biason ( 2 ), e nella sentenza Giletti ( 3 ) in cui la Corte relativamente all' assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà ha dichiarato quanto segue :
"Nella sentenza 9 ottobre 1974, Biason ( causa 24/74, Racc . pag . 999 ), la Corte ha osservato che, mentre può sembrare auspicabile, sul piano dell' attuazione della normativa comunitaria in materia di previdenza sociale, lo stabilire una netta distinzione tra i regimi legislativi che riguardano, rispettivamente, la previdenza e l' assistenza sociale, non si può escludere l' eventualità che, in ragione del campo d' applicazione soggettivo, degli scopi perseguiti e delle modalità d' attuazione talune legislazioni nazionali possono rientrare al tempo stesso nell' una e nell' altra categoria ( punto 9 della motivazione )".
"Queste considerazioni trovano applicazione nel caso di specie . Una normativa del tipo di quella su cui verte la questione pregiudiziale svolge in realtà una doppia funzione, che consiste, per un verso, nel garantire un minimo di mezzi di sussistenza a persone che non ne hanno bisogno e, per altro verso, nel garantire un reddito complementare ai beneficiari di prestazioni previdenziali insufficienti" ( punto 10 della motivazione ).
"Una normativa del genere in quanto attribuisca un diritto a prestazioni supplementari destinate ad integrare l' importo di pensioni del regime previdenziale, a prescindere da qualsiasi valutazione dei bisogni e delle situazioni individuali, caratteristica dell' assistenza, fa parte del regime della previdenza sociale ai sensi del regolamento n . 1408/71 . La circostanza che una stessa legge possa altresì contemplare benefici che possono qualificarsi assistenziali non altera, sul piano del diritto comunitario, il carattere intrinsecamente previdenziale di un assegno connesso ad una pensione di invalidità, vecchiaia o riversibilità, di cui esso costituisce, di diritto, una prestazione accessoria" ( punto 11 della motivazione ).
"Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che l' art . 4, n . 4, del regolamento n . 1408/71 va interpretato nel senso che non esclude dall' ambito d' applicazione ratione materiae di detto regolamento un assegno supplementare versato da un fondo nazionale di solidarietà finanziato dal fisco e concesso ai titolari di pensioni di vecchiaia, di riversibilità o di invalidità onde garantir loro il minimo di mezzi di sussistenza, purché gli interessati siano titolari di un diritto, legalmente tutelato, alla concessione di tale assegno" ( punto 12 della motivazione ).
Nella sentenza 17 dicembre 1987, Zaoui, questa giurisprudenza è stata ancora una volta confermata relativamente allo stesso assegno supplementare francese ( 4 ).
4 . Dal controricorso della Repubblica francese non risulta alcun elemento che possa far sorgere dubbi sull' applicabilità di tale giurisprudenza . Ritengo pertanto fondato il ricorso della Commissione . Per completezza affronterò ancora in breve gli argomenti su cui la Repubblica francese si basa nel suo controricorso .
5 . In primo luogo la Repubblica francese fa valere la proposta di modifica che è stata presentata al Consiglio dalla Commissione e che dovrebbe portare alla modifica dell' attuale disciplina del regolamento n . 1408/71 .
Non si può conoscere in anticipo l' esito delle discussioni nell' ambito del Consiglio, e nemmeno l' eventuale efficacia retroattiva di possibili future norme ( interpretative ) le quali del resto potrebbero far sorgere la questione se diritti basati sulla legislazione sociale della Comunità possono essere sottratti retroattivamente ai singoli .
Non spetta alla Corte fare previsioni su eventuali modifiche della normativa comunitaria .
Questo argomento non può quindi essere accolto .
6 . In secondo luogo la Repubblica francese indica un certo numero di problemi pratici che farebbe sorgere l' interpretazione della Corte e sui quali non è stata fornita dalle disposizioni del regolamento n . 1408/71 alcuna risposta esauriente . Le questioni pratiche riguarderebbero tra l' altro la possibilità di determinare il reddito effettivo di persone che risiedono in un altro Stato membro, di costituire un' ipoteca sui loro eventuali beni immobili, ecc .
La Commissione fa presente al riguardo che secondo la giurisprudenza della Corte in pratica
"difficoltà - connesse all' applicazione della normativa comunitaria a tali disposizioni - non possono pregiudicare i diritti spettanti ai lavoratori di cui all' art . 1, lett . a ), del regolamento n . 1408/71 in forza dei principi della legislazione sociale della Comunità" ( 5 ).
Essa indica al riguardo una possibilità per una soluzione di tali difficoltà nella commissione amministrativa per la previdenza sociale di lavoratori migranti, la quale è al riguardo specificamente prevista nell' art . 8, lett . d ), del regolamento n . 1408/71 . Essa fa notare che tali difficoltà pratiche discendenti dall' esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato e dall' art . 10 del regolamento n . 1408/71, possono sussistere anche in altre circostanze .
Ritengo che la Commissione abbia ragione .
7 . Infine non si può nemmeno accogliere l' argomento della Repubblica francese, secondo cui l' assegno supplementare di cui trattasi non può essere pagato al di fuori del territorio nazionale di uno Stato membro, in quanto il suo ammontare è strettamente collegato ad un preciso contesto economico e sociale . Il Trattato CEE, in particolare gli artt . 48-51, ed il menzionato art . 10 del regolamento n . 1408/71 mirano a promuovere la mobilità dei lavoratori nell' ambito della Comunità ed a considerare allo stesso modo gli assegni per i lavoratori migranti ed i loro familiari, indipendentemente dal luogo dove essi risiedono nell' ambito della Comunità e quindi indipendentemente dalle diversità nel contesto economico e sociale ( 6 ). L' argomento relativo al diverso contesto economico e sociale in luoghi diversi, al diverso costo della vita vale tra i diversi Stati membri non più che tra diverse zone dello stesso Stato membro . Ciò inoltre prescinde dai costi che derivano dalla mobilità stessa . Argomenti che fanno ricorso a un tale contesto economico generale hanno la loro giusta sede presso le istituzioni politiche, non dinanzi alla Corte .
Conclusione
8 . Sulla base di quanto sopra esposto propongo alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e di condannare la convenuta alle spese .
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) Codificato dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, ( GU L 230, pag . 6, allegato I ).
( 2 ) Sentenza 9 ottobre 1974, Biason, punti 9-12 della motivazione
( causa 24/74, Racc . pag . 999 ).
( 3 ) Sentenza 24 febbraio 1987, Giletti ( cause riunite 379/85-381/85 e
93/86, Racc . pag . 971 ).
( 4 ) Sentenza 17 dicembre 1987, Zaoui, punto 9 della motivazione ( causa 147/87, Racc . pag . 5511 ). Si può fare riferimento anche alla sentenza 5 maggio 1983, Piscitello ( causa 139/82, Racc . pag . 1427 ), in cui è stato deciso allo stesso modo relativamente al versamento di un assegno italiano per anziani .
( 5 ) Sentenza 28 maggio 1974, Callemeyn, punto 12 della motivazione
( causa 187/73, Racc . pag . 553 ).
( 6 ) Nella sentenza 27 settembre 1988, Lenoir, punto 16 della motivazione ( causa 313/86, Racc . pag . 5391 ), La Corte, in un contesto di assegni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite ( art . 77 del regolamento n . 1408/71 ), ha in verità ammesso che un assegno scolastico è strettamente connesso all' ambiente sociale e perciò alle residenze degli interessati . Nello stesso punto della motivazione viene considerato irrilevante il luogo di residenza relativamente agli assegni per i figli, che vengono concessi in funzione del numero e dell' età dei familiari . La sentenza Lenoir si pone nella stessa linea della giurisprudenza della Corte già menzionata, la quale fa rientrare l' assegno supplementare di cui è causa nel campo di applicazione del regolamento n . 1408/71 .
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