Constancia c. Olanda - 73560/12 - Decisione 3.3.2015 [Sezione III]
In fatto – Il ricorrente era rinviato a giudizio per omicidio colposo in seguito alla morte di uno studente in una scuola elementare nel 2006. Nel conseguente procedimento penale si rifiutava di collaborare in qualsiasi esame del suo stato mentale, cosicché non era stato possibile operare alcuna diagnosi. Ciò nonostante i tribunali nazionali accertavano lo stato mentale gravemente disturbato del ricorrente e irrogavano una pena detentiva di 12 anni, a cui si aggiungeva la reclusione in quanto persona "incapace di intendere e di volere" (“ordine di sottoporsi a TBS”). La sentenza era stata infine confermata dalla Corte suprema nel 2012.
In diritto – Articolo 5 § 1 (e): Quando il ricorrente è considerato una persona "incapace di intendere e di volere", i tribunali nazionali fanno affidamento su un certo numero di perizie preparate da psichiatri e psicologi, nonché su una relazione basata sul fascicolo penale e le registrazioni audio e audiovisive degli 11 interrogatori. Sebbene i medici non fossero riusciti a stabilire una diagnosi precisa, avevano tuttavia ritenuto che il ricorrente fosse gravemente disturbato; parere che la Corte d’appello trovava confermato dal suo stesso esame del fascicolo del caso. La Corte riconosceva che, dovendo far fronte al rifiuto totale del ricorrente di sottoporsi a qualsiasi esame del suo stato mentale in qualsiasi momento utile, i giudici nazionali erano stati legittimate a concludere dalle informazioni fin ad allora ottenute che il ricorrente era affetto da un vero e proprio disturbo mentale e che, qualunque ne fosse la precisa natura, era di una tipologia o di un grado che giustificavano il confinamento obbligatorio.
Il legame tra la prima condanna e la misura che comporta il confinamento del ricorrente in una casa di cura e di custodia, necessario per l’applicabilità dell’articolo 5 § 1 (a), si sarebbe potuto infine risolvere qualora le future decisioni al riguardo non si fossero basate su motivazioni coerenti con gli obiettivi della corte giudicante. In tali circostanze, una detenzione che era legittima in via preliminare, si sarebbe trasformata in una privazione arbitraria della libertà incompatibile con l’articolo 5.
Conclusione: irricevibile (manifestamente infondato).
(Si veda anche Varbanov c. Bulgaria, 31365/96, 5 ottobre 2000; e la Scheda tematica su detenzione e salute mentale)
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