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Convenzione che modifica la convenzione tra la Comunità economica europea e l' Ente soccorso e lavori della Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), per l' assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1982 pag. 0043
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CONVENZIONE
che modifica la convenzione tra la Comunità economica europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
da un lato,
L'ENTE SOCCORSO E LAVORI DELLE NAZIONI UNITE PER I PROFUGHI DELLA PALESTINA (UNRWA),
dall'altro,
CONSIDERANDO che per tener conto dell'evoluzione delle necessità dei profughi che beneficiano dell'assistenza dell'UNRWA conviene modificare la convenzione per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente, firmata il 17 febbraio 1982,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'articolo 1 della convenzione è completato dal comma seguente:
« Tuttavia per gli anni 1982 e 1983 le forniture e i contributi di cui sopra dovranno essere utilizzati nel quadro dei seguenti programmi:
- programma di distribuzione di razioni per i casi particolarmente urgenti,
- programma alimentare nei centri di formazione,
- programma alimentare integrativo,
- programma d'istruzione. ».
Articolo 2
L'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione è sostituito dal testo seguente:
« 1. Per gli anni 1982 e 1983 la Comunità fornisce all'UNRWA un determinato quantitativo di latte scremato in polvere con l'aggiunta di vitamine, butteroil, zucchero bianco ed altri prodotti, da utilizzarsi nel quadro del programma di distribuzione di razioni per i casi particolarmente urgenti e del programma alimentare nei centri di formazione. I quantitativi da fornire per l'anno 1982 sono indicati al paragrafo 1 dell'allegato II. ».
Articolo 3
L'articolo 2, paragrafo 3, della convenzione è completato come segue:
« L'importo da versare a questo titolo nel 1982 è indicato al paragrafo 2 dell'allegato II. ».
Articolo 4
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 4, della convenzione è sostituito dal testo seguente:
« 4. L'UNRWA distribuisce i prodotti gratuitamente ai profughi palestinesi beneficiari dei programmi di cui al paragrafo 1, per il loro proprio consumo. ».
Articolo 5
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 5, della convenzione è sostituito dal testo seguente:
« 5. L'UNRWA trasmette ogni anno alla Comunità, anteriormente al 1o marzo, una relazione sui programmi di cui al paragrafo 1, in particolare sull'utilizzazione dei contributi in natura e in denaro erogati in applicazione della presente convenzione. ».
Articolo 6
Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione è sostituito dal seguente testo:
« 1. Per ciascuno degli anni per i quali è conclusa la presente convenzione, la Comunità fornisce all'UNRWA un determinato quantitativo di latte scremato in polvere con aggiunta di vitamine, butteroil e zucchero bianco, da utilizzarsi nel quadro del programma alimentare integrativo. I quantitativi da fornire per il 1982 sono indicati al paragrafo 1 dell'allegato II. ».
Articolo 7
L'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della convenzione è completato come segue:
« L'importo da versare a titolo del 1982 è indicato al paragrafo 2 dell'allegato II. ».
Articolo 8
L'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della convenzione è completato come segue: « I quantitativi di corned beef e di concentrato di pomodoro da acquistare a titolo del 1982 sono indicati al paragrafo 3 dell'allegato II. ».
Articolo 9
Nella convenzione è inserito il seguente articolo:
« Articolo 4 bis
1. Per gli anni 1982 e 1983 la Comunità versa all'UNRWA un determinato importo a titolo di contributo al finanziamento del programma d'istruzione. L'importo da versare a titolo del 1982 è indicato al paragrafo 2 dell'allegato II.
2. L'utilizzazione dei fondi messi a disposizione dell'UNRWA dalla Comunità è soggetta all'accordo preventivo della Commissione delle Comunità europee. ».
Articolo 10
L'attuale allegato della convenzione diventa allegato I e alla convenzione è aggiunto l'accluso allegato II che ne fa parte integrante.
Articolo 11
La presente convenzione è redatta in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, addì . . . . .
Per il Consiglio delle Comunità europee
Per l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite
per i profughi della Palestina (UNRWA)
ALLEGATO
« ALLEGATO II
PERIODO DAL 1° GENNAIO 1982 AL 31 DICEMBRE 1982
1. Forniture in natura
- Programma di distribuzione di razioni per i casi particolarmente urgenti
- 582 t di latte scremato in polvere con aggiunta di vitamine,
- 437 t di butteroil,
- 582 t di zucchero bianco,
- 291 t di concentrato di pomodoro,
- 291 t di borghol,
- 396 t di carne in scatola.
- Programma alimentare integrativo
- 1 165 t di latte scremato in polvere con aggiunta di vitamine,
- 185 t di butteroil,
- 97 t di zucchero bianco.
- Programma alimentare nei centri di formazione
- 48 t di latte scremato in polvere con aggiunta di vitamine,
- 40 t di butteroil,
- 58 t di zucchero bianco,
- 76 t di leguminose,
- 37 t di borghol,
- 43 t di carne in scatola,
- 15 t di concentrato di pomodoro,
- 1,5 t di tè.
2. Contributi in denaro
- Programma di distribuzione di razioni per i casi particolarmente urgenti e programma alimentare nei centri di formazione
1.2 // - Importo versato per tonnellata di prodotto effettivamente ricevuta: // 40 $ USA // - Programma alimentare integrativo // // - Contributo in denaro ai costi di funzionamento del programma alimentare integrativo: // equivalente in $ USA di 4 000 000 di ECU. // - Programma d'istruzione // // - Contributo al finanziamento del programma d'istruzione: // equivalente in $ USA di 16 000 000 di ECU. 1,2 // 3. Prodotti alimentari che debbono essere acquistati sul mercato comunitario // 1.2 // - Corned beef: // 343,087 t, // - Concentrato di pomodoro: // 27,504 t ».
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