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Convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica - Dichiarazione
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 30/11/2005 pag. 0028 - 0034
Convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica
GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
CONSAPEVOLI del fatto che attività nucleari sono condotte in diversi Stati,
OSSERVANDO che misure organiche sono state e stanno per essere adottate allo scopo di assicurare un elevato livello di sicurezza nelle attività nucleari, che tali misure sono finalizzate a prevenire gli incidenti nucleari e a limitarne al massimo le conseguenze, qualora un siffatto incidente dovesse verificarsi.
DESIDEROSI di rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo e dell’uso sicuro dell’energia nucleare.
PERSUASI della necessità di uno strumento internazionale per facilitare un sollecito intervento di assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica per mitigarne le conseguenze.
CONSTATANDO l’utilità degli accordi bilaterali e multilaterali di assistenza reciproca in questo settore.
PRESO ATTO delle attività dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica nello sviluppo di orientamenti per accordi di assistenza reciproca in casi di emergenza dovuti a incidente nucleare o emergenza radiologica,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Gli Stati parti cooperano tra di loro e con l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (di seguito "Agenzia"), conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per facilitare un sollecito intervento di assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica volto a mitigarne le conseguenze e a proteggere la vita, l’ambiente e la proprietà dagli effetti dei rilasci radioattivi.
2. Per facilitare tale cooperazione gli Stati parti possono definire accordi bilaterali o multilaterali o, se del caso, una combinazione degli stessi, allo scopo di prevenire o ridurre al minimo danni e lesioni personali in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica.
3. Gli Stati parti chiedono che l’Agenzia, operando entro i limiti previsti dal suo statuto e conformemente alle disposizioni della convenzione, faccia quanto in suo potere per promuovere, facilitare e sostenere la cooperazione tra gli Stati parti di cui alla presente convenzione.
Articolo 2
Interventi di assistenza
1. Se uno Stato parte necessita di assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica, a prescindere dal fatto che tale incidente o emergenza abbia origine sul suo territorio o sotto la sua giurisdizione o controllo, tale Stato può richiedere l’assistenza di un altro Stato parte, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, dell’Agenzia o ancora, se del caso, di altre organizzazioni internazionali intergovernative (di seguito "organizzazioni internazionali").
2. Lo Stato parte che richiede assistenza deve specificare la portata e il tipo di assistenza richiesta e, se praticabile, trasmettere alla parte che presta assistenza tutte le informazioni necessarie per consentire a quest’ultima di determinare in che misura sia in grado di far fronte alla richiesta. Qualora lo Stato parte richiedente non sia in grado di specificare la portata e il tipo di assistenza richiesta, lo Stato parte richiedente e lo Stato parte che presta assistenza decidono, di concerto, in merito alla portata e al tipo di assistenza richiesta.
3. Lo Stato parte che riceve una richiesta di assistenza deve decidere sollecitamente e comunicare allo Stato parte richiedente, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, se è o meno in grado di prestare l’assistenza richiesta e, in caso di risposta affermativa, in che misura e con quali modalità.
4. Nei limiti delle loro possibilità gli Stati parti individuano e comunicano all’Agenzia i nominativi degli esperti, le attrezzature e i materiali che possono mettere a disposizione per prestare assistenza agli altri Stati parti in caso di incidente nucleare o emergenza radiologica, come pure i termini, soprattutto di ordine finanziario, dell’intervento di assistenza.
5. Gli Stati parti possono richiedere assistenza per il trattamento medico o il trasferimento nel territorio di un altro Stato parte di persone vittime di incidente nucleare o emergenza radiologica.
6. In caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica l’Agenzia, conformemente al suo statuto e alle disposizioni della presente convenzione, risponde come segue alla richiesta di assistenza presentata da uno Stato parte o Stato membro:
a) mettendo a disposizione le opportune risorse destinate a tale eventualità;
b) trasmettendo sollecitamente la richiesta a altri Stati o organizzazioni internazionali che, in base alle sue informazioni, dispongono delle risorse necessarie; e
c) se auspicato dallo Stato richiedente, coordinando, a livello internazionale, gli interventi di assistenza per i quali è stata data la disponibilità.
Articolo 3
Direzione e controllo degli interventi di assistenza
Se non concordato altrimenti:
a) a livello generale, la direzione, il controllo, il coordinamento e la supervisione dell’assistenza, sul territorio dello Stato richiedente, sono di competenza di quest’ultimo. La parte che presta assistenza, qualora l’assistenza contempli l’uso di personale, designa, di concerto con lo Stato richiedente, la persona cui è affidata in via permanente la supervisione del personale e dei materiali da essa prestati. La persona designata dovrebbe esercitare la supervisione in cooperazione con le autorità competenti dello Stato richiedente;
b) lo Stato richiedente fornisce, nella misura delle sue capacità, installazioni e servizi in loco per facilitare il corretto e efficace svolgimento degli interventi di assistenza; esso garantisce inoltre la protezione del personale, delle attrezzature e dei materiali introdotti sul suo territorio dalla parte che presta assistenza ai fini della stessa;
c) la proprietà dei materiali e delle attrezzature forniti dalle due parti nella fase di assistenza resta immutata e la restituzione degli stessi è garantita;
d) lo Stato parte che presta assistenza in risposta a una richiesta presentata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, coordina l’assistenza sul proprio territorio.
Articolo 4
Autorità competenti e punti di contatto
1. Ogni Stato parte indica all’Agenzia e alle altre parti contraenti, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, le proprie autorità competenti e il punto di contatto abilitato a fornire e a ricevere richieste e a accettare offerte di assistenza. Detti punti di contatto, nonché una cellula centrale in seno all’agenzia, sono accessibili in permanenza.
2. Ogni Stato parte comunica tempestivamente all’Agenzia eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. L’Agenzia comunica regolarmente e sollecitamente agli Stati parti, agli Stati membri e alle pertinenti organizzazioni internazionali le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 5
Compiti dell’Agenzia
Conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, e fatte salve le altre disposizioni della presente convenzione, gli Stati parti chiedono all’Agenzia:
a) di raccogliere e comunicare agli Stati parti e agli Stati membri informazioni relative a:
i) esperti, attrezzature e materiali che potrebbero essere messi a disposizione in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica;
ii) metodologie, tecniche e risultati disponibili delle ricerche relative agli interventi in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica;
b) di prestare assistenza a uno Stato parte o a uno Stato membro in una delle situazioni elencate di seguito o in altre situazioni che lo richiedano:
i) la preparazione di piani di emergenza per i casi di incidente nucleare o di emergenza radiologica e della legislazione adeguata;
ii) lo sviluppo di adeguati programmi di formazione per il personale chiamato a intervenire in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica;
iii) la comunicazione delle richieste di assistenza e delle pertinenti informazioni in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica;
iv) la messa a punto di adeguati programmi, procedure e norme per il monitoraggio delle radiazioni;
v) la realizzazione di studi di fattibilità per definire adeguati sistemi di monitoraggio delle radiazioni;
c) di mettere a disposizione degli Stati parti e degli Stati membri, che richiedono assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica, risorse adeguate alla realizzazione di una valutazione iniziale dell’incidente o dell’emergenza;
d) di mettere a disposizione degli Stati parti o degli Stati membri i propri servizi in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica;
e) di istituire e mantenere un collegamento con le pertinenti organizzazioni internazionali per ottenere e scambiare dati o informazioni rilevanti e trasmettere un elenco di tali organizzazioni agli Stati parti, agli Stati membri e alle citate organizzazioni.
Articolo 6
Riservatezza e dichiarazioni pubbliche
1. Lo Stato richiedente e la parte che presta assistenza garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza in relazione agli interventi di assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica. Tali informazioni vengono utilizzate esclusivamente ai fini degli interventi di assistenza concordati.
2. La parte che presta assistenza deve coordinarsi in ogni modo con lo Stato richiedente prima di rendere pubbliche le informazioni sull’assistenza prestata in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica.
Articolo 7
Rimborso delle spese
1. Una parte può prestare assistenza a uno Stato richiedente senza esigere da quest’ultimo il pagamento di un corrispettivo. Nel considerare se offrire assistenza su tale base, la parte che presta assistenza deve tenere conto:
a) della natura dell’incidente nucleare o emergenza radiologica;
b) del luogo in cui si sono verificati l’incidente nucleare o l’emergenza radiologica;
c) delle necessità dei paesi in via di sviluppo;
d) delle necessità particolari dei paesi che non dispongono di impianti nucleari; e
e) di tutti gli altri fattori significativi.
2. Se l’assistenza è prestata dietro versamento (parziale o integrale) di un corrispettivo, lo Stato richiedente rimborsa alla parte che presta assistenza i costi sostenuti per i servizi resi da persone o organizzazioni operanti per conto di tale parte, nonché tutte le spese relative all’assistenza di cui non si sia fatto carico direttamente lo Stato richiedente. Se non concordato altrimenti, il rimborso è corrisposto sollecitamente non appena la parte che ha prestato assistenza abbia presentato una domanda in tal senso allo Stato richiedente e, per quanto riguarda le spese diverse da quelle sostenute a livello locale, esso è liberamente trasferibile.
3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, la parte che ha prestato assistenza può, in ogni momento rinunciare, in tutto o in parte, al rimborso o concedere una proroga per il pagamento dello stesso. Nel prendere in considerazione una rinuncia al rimborso, o la proroga dello stesso, le parti che prestano assistenza tengono debitamente conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 8
Privilegi, immunità e strutture
1. Lo Stato richiedente concede alla parte che presta assistenza e al personale che opera per conto della stessa i privilegi, le immunità e le strutture necessarie per lo svolgimento delle funzioni di assistenza.
2. Lo Stato richiedente concede al personale della parte che presta assistenza o al personale che opera per conto della stessa, la cui composizione è stata debitamente notificata allo Stato richiedente e da quest’ultimo approvata, i seguenti privilegi e immunità:
a) immunità da arresto, detenzione e procedimenti legali di pertinenza della giurisdizione civile, penale e amministrativa dello Stato richiedente, per atti o omissioni relativi allo svolgimento dei loro compiti; e
b) esenzione da imposte, dazi o altri oneri, fatta eccezione per quelli inclusi normalmente nel prezzo delle merci o pagati per i servizi resi, relativi all’esecuzione delle loro funzioni di assistenza.
3. Lo Stato richiedente:
a) concede alla parte che presta assistenza l’esenzione da imposte, dazi o altri oneri sulle attrezzature e i beni introdotti sul territorio dello Stato richiedente dalla parte che presta assistenza ai fini della stessa; e
b) garantisce l’immunità contro il sequestro, il fermo o la requisizione di tali attrezzature e beni.
4. Lo Stato richiedente garantisce la restituzione di detti beni e attrezzature. Su domanda della parte che presta assistenza lo Stato richiedente provvede, qualora ne sia in grado, alla decontaminazione delle attrezzature riutilizzabili impiegate nell’intervento di assistenza prima della loro restituzione.
5. Lo Stato richiedente agevola l’ingresso e la permanenza sul suo territorio nazionale, nonché l’uscita dallo stesso, del personale notificato ai sensi del paragrafo 2 e delle attrezzature e beni utilizzati nell’intervento di assistenza.
6. Nessuna disposizione del presente articolo impone allo Stato richiedente di concedere ai propri cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui ai precedenti paragrafi.
7. Fatti salvi i privilegi e le immunità, tutti i beneficiari di privilegi e immunità ai sensi del presente articolo sono tenuti a rispettare le leggi e le normative dello Stato richiedente, come pure hanno il dovere di non interferire negli affari interni dello stesso.
8. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi relativi ai privilegi e alle immunità concessi in virtù di altri accordi internazionali o delle norme del diritto internazionale.
9. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, uno Stato può dichiarare di non considerarsi vincolato, in tutto o in parte, dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
10. Uno Stato parte che abbia reso una dichiarazione in conformità del paragrafo 9, può ritirarla in ogni momento mediante notifica inviata al depositario.
Articolo 9
Transito di personale, attrezzature e beni
A richiesta dello Stato richiedente o della parte che presta assistenza, gli Stati parti cercano di agevolare il transito sul loro territorio — con destinazione lo Stato richiedente e in uscita dallo stesso — del personale debitamente notificato, delle attrezzature e dei beni impiegati nell’intervento di assistenza.
Articolo 10
Azioni legali e indennizzi
1. Gli Stati parti operano in stretta cooperazione per facilitare la composizione dei procedimenti legali e delle richieste di indennizzo di cui al presente articolo.
2. Se non concordato altrimenti, in caso di morte o lesioni a persone, di danni o perdita di beni o di danni all’ambiente provocati sul suo territorio o in altre zone sotto la sua giurisdizione o controllo nell’ambito dell’intervento di assistenza, lo Stato richiedente:
a) non avvia alcun procedimento legale contro la parte che presta assistenza o le persone fisiche o giuridiche che operano per conto della stessa;
b) si assume la responsabilità dei procedimenti legali e delle domande giudiziali presentate da terzi contro la parte che presta assistenza o le persone fisiche o giuridiche che operano per conto della stessa;
c) non ritiene responsabile la parte che presta assistenza o le persone fisiche o giuridiche che operano per conto della stessa in relazione ai procedimenti legali e alle domande giudiziali di cui alla lettera b); e
d) indennizza la parte che presta assistenza o le persone fisiche o giuridiche che operano per conto della stessa in caso di:
i) morte o lesioni del personale della parte che presta assistenza o delle persone che operano per conto della stessa;
ii) perdita o danno delle attrezzature o materiali durevoli utilizzati nell’intervento di assistenza;
salvo nei casi di dolo da parte delle persone responsabili dei casi di morte, lesioni, perdite o danni.
3. Il presente articolo non osta alla concessione di compensazioni e indennizzi previsti da qualsiasi accordo internazionale applicabile o dalla legislazione nazionale degli Stati.
4. Nessuna disposizione del presente articolo impone allo Stato richiedente di applicare le disposizioni del paragrafo 2 ai propri cittadini o residenti permanenti.
5. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, uno Stato può dichiarare:
a) di non considerarsi vincolato, in tutto o in parte, dalle disposizioni del paragrafo 2;
b) di non voler applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del paragrafo 2 nei casi di palese negligenza delle persone responsabili dei casi di morte, lesioni, perdite o danni.
6. Uno Stato parte che abbia reso una dichiarazione in conformità del paragrafo 5, può ritirarla in ogni momento mediante notifica inviata al depositario.
Articolo 11
Cessazione dell’intervento di assistenza
Lo Stato richiedente o la parte che presta assistenza, previe opportune consultazioni e mediante notifica scritta, possono in ogni momento chiedere la cessazione dell’intervento di assistenza ricevuta o fornita ai sensi della presente convenzione. Una volta inoltrata tale richiesta le parti interessate si consultano al fine di adottare gli accordi necessari per mettere fine in modo adeguato all’intervento di assistenza.
Articolo 12
Relazioni con altri accordi internazionali
La presente convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati parti in virtù di accordi internazionali esistenti, relativi alle questioni incluse nella presente convenzione, o in virtù di eventuali accordi internazionali stipulati in conformità delle finalità e degli scopi della presente convenzione.
Articolo 13
Composizione delle controversie
1. In caso di controversia tra gli Stati parti o tra uno Stato parte e l’Agenzia, riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, le parti alla controversia si consultano in vista della sua composizione per le vie negoziali o mediante ogni altro mezzo pacifico di composizione delle controversie che sia accettabile per dette parti.
2. Nel caso in cui una controversia di questo tipo tra gli Stati parti non possa essere composta entro un anno dalla domanda di consultazione prevista al paragrafo 1, essa viene sottoposta, su richiesta di qualunque parte alla controversia, a arbitrato o rinviata per decisione alla Corte internazionale di giustizia. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le parti alla controversia non raggiungano un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una parte può domandare al presidente della Corte internazionale di giustizia o al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto tra le richieste delle parti alla controversia prevale la richiesta inviata al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, uno Stato può dichiarare che non si considera vincolato da una o l’altra o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al paragrafo 2. Gli altri Stati parti non sono vincolati da una procedura di composizione delle controversie quale prevista al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato parte per il quale questa dichiarazione sia in vigore.
4. Uno Stato parte che abbia reso una dichiarazione, in conformità alle disposizioni del paragrafo 3, può ritirarla in ogni momento, mediante notifica inviata al depositario.
Articolo 14
Entrata in vigore
1. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la sede dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica a Vienna, e presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986 e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di 12 mesi, se questo periodo ha durata superiore.
2. Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso a essere vincolati dalla presente Convenzione, mediante firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione successiva alla firma, subordinata a ratifica, accettazione o approvazione o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.
3. La presente convenzione entra in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso a essere vincolati.
4. Per ogni Stato che dà il suo consenso a essere vincolato dalla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente convenzione entra in vigore per detto Stato trenta giorni dopo la data alla quale il consenso è stato manifestato.
5. a) In conformità del presente articolo, la presente Convenzione è aperta all’adesione delle organizzazioni internazionali e degli organismi di integrazione regionale, costituiti da Stati sovrani, che siano abilitati a negoziare, concludere e applicare accordi internazionali concernenti le questioni incluse nella presente convenzione.
b) Per le questioni di loro competenza dette organizzazioni, agendo per proprio conto, esercitano i diritti e adempiono agli obblighi che la presente convenzione attribuisce agli Stati parti.
c) All’atto del deposito del proprio strumento di adesione, detta organizzazione comunica al depositario una dichiarazione dalla quale risulti la portata della sua competenza in relazione alle questioni incluse nella presente convenzione.
d) Detta organizzazione non dispone di alcun voto in aggiunta a quelli dei suoi Stati membri.
Articolo 15
Applicazione provvisoria
All’atto della firma, o in una data successiva anteriore all’entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, uno Stato può dichiarare che intende applicare la presente convenzione a titolo provvisorio.
Articolo 16
Emendamenti
1. Uno Stato parte può proporre emendamenti alla presente convenzione. L’emendamento proposto viene presentato al depositario, che lo comunica immediatamente a tutti gli altri Stati parti.
2. Se la maggioranza degli Stati parti chiede al depositario di convocare una conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario invita tutti gli Stati parti a partecipare a detta conferenza, che può avere inizio non prima di trenta giorni dall’invio delle convocazioni. Gli emendamenti approvati durante la conferenza a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati parti vengono trascritti in un protocollo aperto alla firma di tutti gli Stati parti a Vienna e a New York.
3. Il protocollo entra in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso a essere vincolati. Per ogni Stato che esprima il proprio consenso a essere vincolato dal protocollo successivamente alla sua entrata in vigore, il protocollo entra in vigore trenta giorni dopo la data alla quale detto consenso è stato espresso.
Articolo 17
Denuncia
1. Uno Stato parte può denunciare la presente convenzione mediante notifica scritta inviata al depositario.
2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del il depositario.
Articolo 18
Depositario
1. Il direttore generale dell’Agenzia è il depositario della presente convenzione.
2. Il direttore generale dell’Agenzia notifica tempestivamente agli Stati parti e a tutti gli altri Stati:
a) ogni firma della presente convenzione o dei protocolli di emendamento;
b) ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativa alla presente convenzione o ai protocolli di emendamento;
c) ogni dichiarazione o ritiro di dichiarazione effettuata in conformità degli articoli 8, 10 e 13;
d) ogni dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione effettuata in conformità dell’articolo 15;
e) l’entrata in vigore della presente convenzione e di ogni eventuale emendamento; e
f) ogni denuncia, effettuata in conformità dell’articolo 17.
Articolo 19
Testi autentici e copie autenticate
L’originale della presente convenzione, le cui versioni araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica che trasmette copie autentiche agli Stati parti e a tutti gli altri Stati.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione, aperta alla firma in conformità alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1.
ADOTTATA dalla conferenza generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.
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Dichiarazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera c) della convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica
La Comunità dispone di una competenza concorrente con i suoi Stati membri in materia di incidenti nucleari o di emergenza radiologica, competenza che discende dall’articolo 2, lettera b) e dalle pertinenti disposizioni del titolo II, capo 3, intitolato "Protezione sanitaria", del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
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