B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1000/2012
S e n t e n z a d e l 2 8 f e b b r a i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti
A._______, nato il (…),
Croazia, la moglie
B._______, nata il (…)
Serbia, ed i figli
C._______, nato il (…),
D._______, nata il (…),
E._______, nata il (…),
ricorrenti,
Contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 febbraio 2012 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che gli interessati hanno presentato in data (…) in
Svizzera,
i verbali di audizione del 12 gennaio 2012 e del 19 gennaio 2012
dell'interessato (di seguito: verbale 1, rispettivamente verbale 3) come
pure dell'interessata portanti le medesime date (di seguito: verbale 2,
rispettivamente verbale 4),
la decisione dell'UFM del 17 febbraio 2012,
il ricorso inoltrato dai ricorrenti il 21 febbraio 2012 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 22 febbraio 2012,
il certificato medico del Dr. F._______, prodotto dai ricorrenti, datato
(…) 2012, pervenuto al Tribunale in data 28 febbraio 2012,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
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non può essere esteso alla questione del riconoscimento della qualità di
rifugiato, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente al
riconoscimento della qualità di rifugiato è inammissibile,
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere cittadino croato di etnia rom, nato a G._______ in
Bosnia Erzegovina, di aver vissuto a H._______ (Croazia) fino al suo
espatrio, avvenuto a fine (…) 2011; che, dal canto suo, l'interessata ha
dichiarato di essere cittadina serba, di etnia rom, residente in Croazia, di
aver avuto ultimo domicilio in patria a I._______ (Serbia), dove sarebbe
vissuta dalla nascita fino a circa due anni fa, quando si sarebbe trasferita
in Croazia, dove avrebbe vissuto con suo marito fino all'espatrio,
che hanno affermato di essere fuggiti perché in Croazia non si potrebbe
vivere in pace; che le persone di etnia rom sarebbero sempre
discriminate da parte dei Croati; che quattordici mesi prima del loro arrivo
in Svizzera l'interessata, andando a fare compere in un negozio, sarebbe
stata aggredita da un croato che l'avrebbe colpita con un calcio in pancia;
che l'interessato avrebbe cercato di difenderla, ma, ad un certo punto,
sarebbero arrivati altri sette o otto croati ed egli avrebbe avuto la peggio;
che, a causa di tale avvenimento, la secondogenita sarebbe venuta alla
luce con problemi di salute, ragione per cui avrebbe subito un intervento
appena nata; che, inoltre, l'interessato, tre mesi prima dell'espatrio,
sarebbe stato picchiato da tre persone che l'avrebbero accusato di aver
rubato degli attrezzi; che, in aggiunta, l'interessata sarebbe stata
picchiata anche quando era incinta della terzogenita, al suo domicilio, in
assenza del marito; che, infine, i Croati renderebbero la vita impossibile
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alla gente di etnia rom; che li prenderebbero a calci, cercherebbero di
investirli in automobile, spesso avrebbero loro spaccato i vetri di casa ed
avrebbero anche contaminato il pozzo da cui gli interessati prendevano
l'acqua, gettandovi degli escrementi,
che, nella decisione del 17 febbraio 2012, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Croazia nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia di asilo presentate
dagli interessati sarebbero inverosimili, siccome le loro dichiarazioni
sarebbero palesemente lacunose, vaghe e contraddittorie, di modo che
non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione dei
medesimi a persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione di detta
misura siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, richiamati i fatti esposti, i ricorrenti fanno valere che,
contrariamente a quanto asserito dall'UFM, la Croazia non sarebbe sicura
per loro, giacché sarebbero stati vittime di gravi violenze e persecuzioni di
tipo razziale e non avrebbero avuto altra scelta che la fuga, in quanto la
polizia e le autorità avrebbero anch'esse un atteggiamento di sufficienza
e discriminazione nei confronti delle persone di etnia rom; che, secondo
loro, le considerazioni dell'UFM sarebbero inadeguate, si
soffermerebbero ossessivamente su incongruenze di dettaglio facilmente
spiegabili con lo stress, la fatica e la difficoltà di un'audizione, ignorando i
fatti essenziali; che l'UFM avrebbe dovuto approfondire maggiormente la
loro domanda di asilo in considerazione anche delle risultanze mediche
degli esami svolti al Centro di registrazione e procedura; che, peraltro, la
motivazione dell'UFM sarebbe lacunosa, poiché priva di valutazione delle
conseguenze di un allontanamento per i loro figli; che, d'altronde, le loro
allegazioni dovrebbero essere considerate verosimili; che, inoltre,
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Croazia sarebbe inesigibile,
poiché, da un lato, in quanto rom, sarebbero oggetto di gravi
discriminazioni da cui non potrebbero difendersi od opporsi, e, dall'altro
lato, avrebbero problemi medici continui i loro bambini, l'ospedale si
troverebbe a più di (…) chilometri dal loro domicilio e le cure sarebbero
fornite solo contro il pagamento di tangenti; che, peraltro, i ricorrenti
hanno allegato al ricorso alcuni documenti medici riguardanti la ricorrente
e due figlie,
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che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro
domanda di asilo e, in via sussidiaria, il riconoscimento della qualità di
rifugiato, o dell'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato
una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di
asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione,
che, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei
Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di
persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo di
invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione
personale,
che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Croazia, a
partire dal 1° gennaio 2007, nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto
Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare tale
presunzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono
indizi di persecuzione; che, in particolare, i ricorrenti non hanno
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili
di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si
esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da
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alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in particolare, il ricorrente si è contraddetto in merito all'aggressione
subita da sua moglie, quando sarebbe andata a comperare il pane,
avvenuta circa due settimane prima della nascita della loro
secondogenita D._______ (di seguito: la prima aggressione), affermando
dapprima di avere visto la scena da casa sua (cfr. verbale 1, pag. 8) per
poi dichiarare che, in quell'occasione, l'aveva accompagnata per
proteggerla (cfr. verbale 3, pag. 3, D9) ed infine tornare sulla sua prima
versione (cfr. verbale 3 pag. 6, D37); che, confrontato a tale
contraddizione, il ricorrente si è limitato a negare quanto affermato nella
prima audizione (cfr. verbale 3, pag. 6, D40); che, inoltre, il ricorrente,
sentito in merito alle conseguenze della prima aggressione, ha affermato
di essere andato al pronto soccorso (cfr. verbale 3, pag. 4, D22) per poi
contraddirsi poco dopo, dichiarando che dopo la prima aggressione non
sarebbe andato al pronto soccorso (cfr. verbale 3, pag. 5, D28); che il
ricorrente ha affermato nella prima audizione che, dopo essere
intervenuto per difendere la moglie durante la prima aggressione,
sarebbero arrivati sette o otto croati che l'avrebbero malmenato (cfr.
verbale 1, pag. 8); che, nella stessa audizione, egli si è però contraddetto,
adducendo che sarebbe stato un gruppo di cinque, sei, sette persone e
se ne sarebbero poi aggiunte altre due o tre (cfr. verbale 1, pag. 9) per
infine affermare che si sarebbe trattato di cinque o sei persone e, in
seguito, ne sarebbero arrivate altre due (cfr. verbale 3, pag. 6, D42),
che, inoltre, gli insorgenti hanno sorprendentemente invocato nuove
aggressioni soltanto in un secondo tempo e, dunque, tardivamente; che,
segnatamente, l'episodio concernente l'allegata aggressione subita dal
ricorrente da tre persone tre mesi prima dell'espatrio, dopo la quale
sarebbe stato al pronto soccorso, non è stato menzionato nella prima
audizione, ma soltanto allo stadio della seconda audizione (cfr. verbale 2,
pag. D28-31); che anche l'allegata aggressione subita dalla ricorrente
quando era incinta dell'ultima figlia è stata invocata soltanto allo stadio
della seconda audizione (cfr. verbale 4, pag. 4, D26 e D49-D57); che,
vista l'importanza di tali avvenimenti, se questi fossero davvero accaduti,
non è credibile che i ricorrenti non ne abbiano fatto menzione durante le
rispettive prime audizioni, allorquando alla domanda esplicita se vi
fossero altri motivi che li avrebbero spinti a lasciare la Croazia e se
avessero qualcosa da aggiungere, hanno risposto negativamente in
modo inequivocabile (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 9),
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che, vista l'inverosimiglianza del loro racconto, non soccorrono gli
insorgenti le mere allegazioni ricorsuali secondo le quali le considerazioni
dell'UFM sarebbero inadeguate, si soffermino ossessivamente su
incongruenze di dettaglio facilmente spiegabili con lo stress, la fatica e la
difficoltà di un audizione,
che, in tale contesto, non vi è motivo di ritenere che i ricorrenti non
possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei loro confronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Croazia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv.
tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Croazia non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
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che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che, infatti, essi sono giovani; che, inoltre, il ricorrente ha una
formazione scolastica di base, ha ottenuto il diploma di (…)
(cfr. verbale 1, pag. 4); che, infine, i ricorrenti possiedono una rete sociale
e familiare in loco, ritenuto che vi vivono i genitori del ricorrente e due sue
sorelle (cfr. verbale 1, pag. 5),
che i ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che
da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici; che, segnatamente, dai
documenti agli atti, segnatamente dai quattro rapporti dell'ORS
(assistenza dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati; cfr. atti A12/3 e A15/1), di
cui due datati (…) 2012, il terzo (…) 2012 ed il quarto (…) 2012, si evince
che i disturbi di salute cui si fa riferimento sono qualificati di "bagatella";
che, inoltre, il documento in lingua straniera del (…) 2011, prodotto allo
stadio del ricorso, del reparto di pediatria della clinica di L._______, in cui
viene diagnosticata alla piccola D._______ una (…), conferma che gli
insorgenti, in particolare la secondogenita, hanno potuto ottenere le cure
necessarie in Patria, quando è stato necessario, e questo a più riprese;
che, gli ulteriori documenti medici allegati al ricorso, segnatamente, i tre
documenti del Dr. Med. M._______ e i due dell'ORS datati (…) 2012 e
(…) 2012, rilevano problemi di lieve entità, ovvero (…), che non
costituiscono un ostacolo all'allontanamento degli insorgenti e che, se del
caso, potranno essere curati in Croazia; che la stessa considerazione
vale per quanto riportato nel certificato medico del Dr. F._______ del
(…) 2012, fecente stato di un'evoluzione positiva, sia per quanto attiene
alle (…) di E._______ e C._______, sia per ciò che riguarda la bronchite
(…) di D._______,
che anche per quanto attiene al bene del fanciullo quale elemento da
considerare nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento di minorenni
(cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 6.1), è esigibile che la famiglia (…) faccia
rientro in Croazia; che, difatti, i tre figli dei ricorrenti sono ancora molto
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piccoli e la durata di poco più di due mesi del loro attuale soggiorno in
Svizzera non è da considerarsi rilevante; che sono tuttora dipendenti dai
loro genitori ed impregnati del loro modo di vita, ragione per cui anche nel
loro caso non vi è motivo di ammettere che un loro ritorno in Croazia
equivalga ad uno sradicamento completo che pregiudicherebbe il loro
sviluppo ed equilibrio,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF
2008/34 consid. 12, pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile,
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: