B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1003/2019
Sen t en z a d e l 5 a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Jeannine
Scherrer-Bänziger,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Georgia,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 24 gennaio 2019 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessato, asserito cittadino georgiano, con ultimo domicilio a
B._______, in provincia di C._______, è espatriato definitivamente dal suo
Paese d’origine verso la D._______ il (…) settembre 2017, legalmente,
munito dei suoi documenti d’identità, presentando in seguito domanda
d’asilo in Svizzera il (…) dicembre 2018 (cfr. atto A2; atto A9, pag. 3 segg.).
Avrebbe lasciato la Georgia con la moglie, che si sarebbe recata diretta-
mente alla volta dell’ E._______, a F._______, ove tutt’ora soggiornerebbe,
mentre che la sua (…) figlia maggiorenne risiederebbe presso i (…) a
G._______ (atto A9, p.to 1.14, pag. 4). Il richiedente è stato interrogato
dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) sommaria-
mente nell’ambito dell’audizione sulle generalità il (…) dicembre 2018 (di
seguito: verbale 1) e sui suoi motivi d’asilo il (…) dicembre 2018 (di seguito:
verbale 2).
B.
Nel corso delle due audizioni, sentito sui suoi motivi d’asilo, egli ha dichia-
rato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato arrestato ed
incarcerato nel (…) 2005 con l’accusa di aver commesso un reato fiscale,
e rilasciato nell’(…) o (…) del 2008, graziato dall’allora Presidente della
Georgia. In seguito, insieme ad altre persone, egli avrebbe filmato e docu-
mentato degli illeciti nel sistema politico e di giustizia georgiani, rendendo
pubbliche le informazioni raccolte a partire da (…) dell’anno 2009, anche
tramite programmi televisivi. Il (…) 2009 egli sarebbe stato nuovamente
arrestato, con l’accusa di (…) e rilasciato nell’ (…) del 2013, a seguito di
un’amnistia concessagli da parte del Governo georgiano. Durante la sua
incarcerazione, precedente il processo, nel 2009 egli avrebbe subito delle
torture e dei maltrattamenti. Anche una volta uscito dal carcere, avrebbe
continuato a documentare e denunciare le illegalità del sistema georgiano,
nonché le ingiustizie ed i maltrattamenti subiti in carcere, ricevendo sva-
riate minacce verbali e per iscritto, o ancora delle proposte di lavoro, per-
ché egli cessasse le sue attività investigative e di denuncia sino al suo
espatrio definitivo nel 2017. In seguito alla sua partenza dalla Georgia, i
suoi famigliari avrebbero ricevuto delle minacce, e diverse persone avreb-
bero chiesto agli stessi dove lui si troverebbe. In caso di un suo rientro nel
Paese d’origine, egli ha riferito di temere per la sua incolumità e per quella
della sua famiglia, oltreché di essere nuovamente accusato ingiustamente
(cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 8 segg.; verbale 2, D22 segg., pag. 4
segg.).
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A supporto della sua domanda d’asilo, l’interessato ha prodotto la seguente
documentazione: il suo passaporto georgiano no. (…), emesso il (…); la
sua carta d’identità georgiana no. (…), emessa il (…); una carta di legitti-
mazione no. (…) (carta d’identità provvisoria), emessa il (…); copia di una
carta bancaria (…) (“[…]”) valida sino al (…); vari biglietti aerei e del treno;
una ricevuta della (…) per CHF (…).– del (…); un estratto di Human-
del 12 agosto 2013; diverse copie di scritti, di articoli e di mes-
saggi (cfr. risultanze processuali).
C.
Con decisione del 24 gennaio 2019, notificata all’interessato il prima pos-
sibile il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), la SEM non ha rico-
nosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda
d’asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Sviz-
zera e l’esecuzione del medesimo provvedimento.
D.
Con ricorso del 25 febbraio 2019 – trasmesso per competenza al Tribunale
amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] dal (...) del H._______ il
26 febbraio 2019; data d’entrata: 27 febbraio 2019; cfr. risultanze proces-
suali), il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale contro la summenzionata
decisione della SEM. Il medesimo ha chiesto, in via principale, l’annulla-
mento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’autorità inferiore
per una nuova valutazione delle sue allegazioni. In via subordinata, ha po-
stulato il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo.
In via ancora più subordinata, che gli sia concessa l’ammissione provviso-
ria in Svizzera, per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Ha
altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo
sulle presunte spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
E.
In pendenza di causa, l’interessato ha trasmesso all’autorità inferiore, per
messaggio elettronico del 5 marzo 2019, un documento in lingua straniera,
ricevuto dal Tribunale il 20 marzo 2019 (cfr. risultanze processuali).
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Pagina 4
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile alla presente
procedura ai sensi del cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica
del 25 settembre 2015 nLAsi in vigore dal 1° marzo 2019, RS 142.31) non
preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costitui-
sce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al pro-
cedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla de-
cisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annulla-
mento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Per-
tanto egli risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-
ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se-
conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1
LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5)
e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi
dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né
dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2).
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Pagina 5
4.
Nella sua decisione, l’autorità di prime cure ha in primo luogo osservato
che quanto accaduto all’interessato, e raccontato dal medesimo con dovi-
zia di particolari durante l’audizione sui motivi d’asilo, a partire dal suo
primo arresto sino alla seconda scarcerazione nell’anno 2013 non ver-
rebbe messa in dubbio dalla SEM. Ciò non varrebbe invece per le dichia-
razioni rilasciate dal richiedente relative alla mancanza di sicurezza e alle
minacce subite, motivi che lo avrebbero persuaso a lasciare il suo Paese
d’origine, che non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza ex art. 7
LAsi. Invero, nella descrizione degli stessi, come pure in risposta ai chiari
quesiti posti dall’autorità inferiore, sarebbe sempre rimasto impreciso ed
elusivo. Anche richiestogli se avesse delle prove a supporto delle minacce
allegate, egli si sarebbe limitato unicamente ad indicare che sarebbe in
possesso di messaggi su “(…)”, che risalirebbero all’anno 2013 in avanti,
terminando però la sua risposta allegando di non sapere dove recapitare
la documentazione. Poiché egli si sarebbe dimostrata una persona ben do-
cumentata, il fatto che egli non abbia prodotto alcuna prova a supporto
delle minacce ricevute risulterebbe per lo meno insolito. Tale evenienza,
sommata al fatto che le sue dichiarazioni in merito sarebbero prive di det-
tagli, condurrebbero alla conclusione che le stesse siano inattendibili. Il suo
comportamento in merito apparirebbe inoltre illogico, in quanto se d’un
canto egli non avrebbe mai denunciato le minacce ricevute alle autorità
georgiane competenti, d’altro canto si sarebbe prodigato per denunciare e
rendere pubblici diversi aspetti dell’inefficienza statale georgiana. Data la
sua indole, se tali minacce fossero reali, lui si sarebbe senz’altro indirizzato
alle autorità competenti, denunciandole, invece di asserire che non sapeva
ove sporgere querela. Altresì egli avrebbe atteso troppo tempo sino al suo
espatrio definitivo dall’inizio delle supposte minacce, rientrando anche re-
golarmente in Georgia quando lavorava in D._______, ciò che conferme-
rebbe l’inverosimiglianza delle sue asserzioni in merito alle minacce rice-
vute. Circa l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato, la SEM ha ri-
levato che la stessa sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e pos-
sibile.
5.
Nel memoriale ricorsuale, l’insorgente, dopo aver ricordato alcune eve-
nienze fattuali, rileva che la decisione impugnata si fonderebbe su una va-
lutazione incompleta ed inesatta dei fatti rilevanti. In primo luogo sarebbe
scorretto che egli abbia allegato di non sapere dove indirizzare i mezzi di
prova presenti nel suo cellulare. Egli avrebbe invero indicato che li avrebbe
potuti produrre per via elettronica se gli avessero fornito l’indirizzo e-mail
ove inviarli. In secondo luogo il fatto che egli non abbia denunciato alle
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autorità georgiane le minacce ricevute, non segnalerebbe le sue carenti
conoscenze procedurali per sporgere querela penale, quanto piuttosto che
il sistema giudiziario in Georgia sarebbe ancora retto da coloro che lo
avrebbero ingiustamente arrestato ed incarcerato, come da egli dichiarato
nel corso della seconda audizione federale. Nello stesso senso, anche la
circostanza che egli non sia espatriato immantinente dopo la sua seconda
scarcerazione, non sarebbe da ritenere come contraria all’esperienza ge-
nerale di vita ed alla logica dell’agire. Egli ha invero allegato di essere stato
fiducioso del cambiamento democratico che aveva iniziato ad essere at-
tuato in Georgia, che sarebbe invece negli ultimi anni peggiorato, processo
in atto che non lo avrebbe subito determinato ad abbandonare il suo Paese
d’origine. Tale evenienza non andrebbe però letta come un’assenza di ri-
schi per l’insorgente legati alle minacce ricevute. La tipologia di queste ul-
time, sarebbe inoltre significativa dell’esistenza di una pressione psichica
protrattasi per diversi anni, che avrebbe indotto il ricorrente a lasciare infine
definitivamente la Georgia. Egli asserisce da ultimo che produrrà prossi-
mamente della documentazione atta a provare l’esistenza di minacce o di
altre situazioni che lo esporrebbero a dover subire ulteriori persecuzioni. In
conclusione, egli ritiene che l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe
inammissibile, in quanto in particolare violerebbe l’art. 3 CEDU, poiché egli
sarebbe esposto a probabili trattamenti inumani e degradanti, come già
successo in passato, in caso di un suo ritorno in patria.
6.
6.1 Il Tribunale ritiene giudizioso esaminare preliminarmente alcuni ele-
menti formali, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della deci-
sione avversata. Il ricorrente postula invero a titolo principale l’annulla-
mento della decisione impugnata a causa di un accertamento inesatto ed
incompleto della fattispecie.
6.2
6.2.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato
dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne
la procedura amministrativa federale, all’art. 29 PA e segg., comprende il
diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su
punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di po-
tersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire
sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).
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Pagina 7
6.2.2 Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di
essere sentito è regolamentato agli art. 26-28 PA. L’art. 26 cpv. 1 PA pre-
vede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di
procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova
(lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con
valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della deci-
sione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giu-
risprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in ma-
teria di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto
deve essere fondato sull’art. 27 PA. Il diritto di esaminare gli atti può essere
negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l’os-
servanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari even-
tualità gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia es-
sere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l’autorità gliene
abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale conce-
dendogli la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr.
art. 28 PA).
6.2.3 L’obbligo di costituire un incarto completo (Aktenführungspflicht), op-
ponibile alle autorità amministrative, è il corrispettivo al diritto di consulta-
zione dell’incarto (cfr. DTF 138 V 218 consid. 8.1.2; 130 II 473 consid. 4.1;
124 V 372 consid. 3b; 124 V 389 consid. 3a). La violazione dell’obbligo di
costituire un incarto completo può infatti apportare pregiudizio al diritto di
essere sentito delle parti (cfr. DTF 115 Ia 97 consid. 4). Tale prerogativa è
inoltre imposta all’autorità anche dallo stesso principio inquisitorio (cfr.
KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger (ed.),
Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, no 42 ad art. 12; SVR 2011 IV Nr. 44
[TF 8C_319/2010 del 15 dicembre 2010] consid. 2.2.2). L’autorità è segna-
tamente tenuta a costituire ed a mantenere un incarto completo durante
tutto il corso del procedimento, in modo da poter dar seguito ad eventuali
richieste di consultazione delle parti ed a facilitare la trasmissione in se-
conda istanza. Nell’inserto deve essere registrato tutto ciò che riguarda la
fattispecie (cfr. DTF 124 V 372 consid. 3b; 115 Ia 97 consid. 4c). In tal
senso, l’incarto deve essere organizzato, accessibile e completo – segna-
tamente è esatta l’archiviazione ordinata, nonché la paginazione e la regi-
strazione completa degli atti nell’inventario dell’incarto – e deve essere vi-
sibile chi l’ha costituita ed in che modo (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.3;
DTAF 2011/37 consid. 5.4.1 con riferimento citato; sentenza del Tribunale
D-5377/2018 del 22 novembre 2018).
6.2.4 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui vio-
lazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a
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prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 con-
sid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di
questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non com-
porta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annulla-
mento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione
grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all’autorità
inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità,
provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso
interesse della parte interessata ad un’evasione celere della causa (cfr.
DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurispru-
denza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito
davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere
d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d).
In tale ambito, la cognizione dell’autorità ricorsuale non va esaminata in
maniera astratta ma in base all’oggetto della controversia nel caso con-
creto (cfr. WALDMANN/BICKEL in: Waldmann/Weissenberger (ed.), op. cit.,
no 119 ad art. 29). Trasposto in materia d’asilo, tale principio implica che il
Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto
di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere
di apprezzamento dell’autorità inferiore dal momento che non dispone della
facoltà di controllare l’opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr.
DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne
l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo, non trat-
tandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al
libero controllo del Tribunale (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der An-
gemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda
anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio 2017 consid. 5.2).
6.3
6.3.1 Nella presente disamina, è pertanto da verificare se la SEM, con la
decisione impugnata, ha rispettato i suoi obblighi ed i diritti del ricorrente
summenzionati.
6.3.2 In primo luogo, si denota come la voluminosa documentazione tra-
smessa dall’insorgente alla SEM tramite messaggi elettronici – per un pe-
riodo decorrente dal 28 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019 – contenente sia
svariati articoli e documenti in inglese ed in lingua straniera, che copie di
messaggi elettronici e telefonici in lingua straniera, non risultano essere
stati né registrati agli atti dell’autorità inferiore – ovvero non contengono
alcuna numerazione e non sono presenti nell’indice degli atti della SEM –,
né essere citati correttamente nella decisione avversata, ove si descrivono
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quali: “molteplici link di video reperibili su internet”. Tali atti sembrerebbero
difatti contenere pure alcune trascrizioni di messaggi elettronici e/o telefo-
nici che l’insorgente ha dichiarato nell’audizione sui motivi d’asilo trattarsi
di minacce che avrebbe ricevuto (cfr. verbale 2, D4 seg., pag. 2 e D115
segg., pag. 15 seg.) e non soltanto di indirizzi mail e di documentazione
reperibile in internet. Se quest’ultima evenienza fosse data, la decisione
dell’autorità inferiore conterrebbe un errato accertamento dei fatti determi-
nanti, in quanto nella stessa è stato ritenuto, tra l’altro, che la verosimi-
glianza delle allegazioni dell’insorgente circa le minacce ricevute, sarebbe
confermata anche dall’assenza di qualsivoglia mezzo di prova concreto.
Proseguendo nell’analisi, si desume anche che, in un messaggio elettro-
nico inviato il 31 dicembre 2018 da un collaboratore della SEM ad un suo
collega, come pure nella scritta apposta su uno dei messaggi ricevuti il
30 dicembre 2018 (“Video disponibile nella casella postale «CRP»”), il ri-
corrente abbia pure inviato per via elettronica un video – che conterrebbe,
a mente del messaggio precitato, delle conversazioni tramite messaggi te-
lefonici stampati oltre ad altri documenti – che non risulta neppure essere
presente o registrato agli atti della SEM. In tal senso l’autorità inferiore,
oltre ad aver violato il suo obbligo della corretta e completa gestione degli
atti di causa ed il principio di accertamento completo dei fatti, derivante dal
principio inquisitorio (art. 6 LAsi che rinvia all’art. 12 PA), ha pure violato il
diritto del ricorrente di consultare tali atti, e pertanto pure il suo diritto di
essere sentito. Tali mezzi di prova, parrebbero inoltre avere una rilevanza
giuridica per la presa di decisione, in quanto sembrerebbero pure essere
stati prodotti a supporto delle minacce che il ricorrente avrebbe ricevuto in
patria e che avrebbero, per lo meno concorso, a determinare l’insorgente
ad espatriare dal suo Paese d’origine (cfr. verbale 2, D25 segg., pag. 5
segg.). Anche se la violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente
potesse essere sanata nella procedura ricorsuale – ciò che non sembra
comunque essere il caso di specie, in quanto la SEM non ha tenuto conto
degli elementi rilevanti succitati nell’apprezzamento della fattispecie – la
stessa pare comunque già essere sufficientemente grave per giustificare
l’annullamento della decisione avversata, segnatamente per rendere at-
tenta l’autorità inferiore ai suoi obblighi procedurali (cfr. DTAF 2015/10 con-
sid. 7.1 e riferimenti citati). In tal senso, non risulta essere il compito del
Tribunale, di correggere sistematicamente in fase ricorsuale le mancanze
dell’autorità inferiore e contemporaneamente di liberare la stessa dal suo
obbligo ad un’attenta e corretta procedura istruttoria, tanto più che, se il
Tribunale procedesse in tal modo, il ricorrente perderebbe un’istanza (cfr.
in tal senso anche: sentenze del Tribunale D-5377/2018 del 22 novem-
bre 2018, D-4852/2018 del 30 agosto 2018).
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Pagina 10
7.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale ritiene pertanto che le carenze
rilevate nella procedura istruttoria e l’incompleto ed errato accertamento
dei fatti presenti nella decisione impugnata, non possano essere sanati in
questa sede e che la SEM, con la propria decisione, ha violato l’obbligo di
accertare i fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo, deri-
vante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio, nonché il diritto
di essere sentito dell’insorgente. Per il che, il ricorso risulta in tal senso
accolto e la decisione del 24 gennaio 2019 della Segreteria di Stato della
migrazione è annullata, con la restituzione degli atti a quest’ultima autorità
(art. 61 cpv. 1 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29
cpv. 1 Cost.), ad un completamento dell’istruttoria rispettosa dei conside-
randi della presente sentenza – prendendo eventualmente in considera-
zione anche i nuovi mezzi di prova trasmessi alla SEM dal ricorrente con
messaggi elettronici del 30 gennaio 2019 e del 5 marzo 2019 –, nonché
all’emissione di una nuova decisione. Per il resto, visto l’esito della ver-
tenza, non risulta necessario dirimere le restanti censure sollevate nel gra-
vame dal ricorrente come neppure di entrare nel merito degli ulteriori mezzi
di prova trasmessi alla SEM dal ricorrente con messaggio elettronico del
5 marzo 2019, e pervenuti al Tribunale il 20 marzo 2019.
8.
Visto l’esito della procedura, non vengono riscosse spese processuali
(art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda tendente all’esonero dal versamento
di un anticipo spese, risulta pertanto priva d’oggetto.
9.
9.1 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’in-
dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor-
tato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri-
vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per spese non necessarie non ven-
gono corrisposte indennità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono
la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronun-
cia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale
fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di
quest’ultima il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa
(art. 14 TS-TAF).
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Pagina 11
9.2 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 750.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi; art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF, art. 9 TS-TAF).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 24 gennaio 2019 è annul-
lata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per una completa e corretta istru-
zione della fattispecie e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 750.– a titolo di
spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: