Corte IV
D-1004/2007
vav/egl
{T 0/2}
Sentenza del 13 marzo 2007
Composizione: Giudici Valenti, Galliker e Haefeli
Cancelliere Egloff
A._______, Russia,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 1° febbraio 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 6 dicembre 2006, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione
dell'8 e del 22 gennaio 2007), d'essere scappato dall'internato nel gennaio del
2005 all'età di 16 anni (fino a 14 anni sarebbe stato in un orfanotrofio). Si sarebbe
quindi recato a B._______, dove avrebbe lavorato in un C._______. Ad inizio
maggio del 2006, dopo essersi lamentato, unitamente ad un collega di lavoro, con
il proprietario della ditta in questione a causa del mancato pagamento dello
stipendio (peraltro molto basso), sarebbe sorta una lite nel corso della quale il suo
collega avrebbe appiccato il fuoco ad alcune automobili e l'interessato sarebbe
stato picchiato. Si sarebbe quindi rifugiato nel proprio appartamento e sarebbe
espatriato il 27 maggio 2006 dopo avere sentito che il collega sarebbe stato
selvaggiamente picchiato, oppure dopo che alcuni amici avrebbero ritrovato in un
bosco il cadavere del citato collega. Sarebbe giunto in Svizzera dopo aver
soggiornato in Ucraina, Spagna e Francia.
B. Il 1° febbraio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 7 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in
via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata
nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la constatazione
dell'inammissibilità della pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì
presentato domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art.
31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre
2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della
citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
34. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto
motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di
viaggio o d'identità. In particolare, egli non avrebbe intrapreso nulla alfine di
procurarsi un siffatto documento, limitandosi peraltro ad affermare di non averne
mai avuti e di non poter contattare nessuno in patria per farsi aiutare. L'UFM ha
inoltre ritenuto che il ricorrente non ha la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 e
dell'art. 7 LAsi. In sostanza, l'insorgente non avrebbe allegato un motivo
suscettibile di giustificare una richiesta d'asilo, non essendo tale lo scoppio di una
lite con il proprio datore di lavoro. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto
inverosimile l'indicazione fornita dall'interessato circa la sua minore età, conto
tenuto, fra l'altro, della carenza e discordanza dei dati biografici forniti e del
risultato dell'esame osseo cui è stato sottoposto, da cui risulta un'età ossea
superiore ai 18 anni. L'UFM ha pure considerato che nel caso di specie non è
necessario d'effettuare degli ulteriori chiarimenti e che il ricorrente può essere
rimpatriato, considerato che non v'è ragione di ritenere che non possa ottenere in
Russia le cure per delle irritazioni alla pelle.
5. Nel ricorso, il ricorrente afferma d'aver fatto valere gravissimi motivi d'asilo.
Sostiene, altresì, d'aver contattato telefonicamente la sua ragazza alfine di farsi
inviare al più presto il suo passaporto. Infine, l'esecuzione del suo allontanamento
verso la Russia, dove rischierebbe di perdere la vita, sarebbe illecita.
6. Il TAF constata che le affermazioni dell'insorgente concernenti la propria minore
età s'esauriscono, come rettamente rilevato nella decisione impugnata, in mere
affermazioni di parte, non sostanziate dal benché minimo elemento di seria
consistenza. Giova in particolare rilevare che il ricorrente stesso ha dichiarato, fra
l'altro, d'essersi trasferito a B._______ all'età di 16 anni nel gennaio del 2005 (cfr.
verbale d'audizione dell'8 gennaio 2007 pag. 2). Questa dichiarazione conforta la
conclusione di cui al rapporto specialistico dell'11 dicembre 2006 secondo cui l'età
ossea del ricorrente è superiore ai 18 anni. Peraltro il ricorrente, usando della
necessaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto dimostrare la sua minorità e deve
pertanto sopportare la conseguenza di tale omessa dimostrazione
(Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5). Pertanto, la mancata designazione al
ricorrente di una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo può
considerarsi legittima in virtù delle risultanze processuali.
7. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per
accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (lett. c).
47.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di
viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin
dal 6 dicembre 2006. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente
avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili
documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Giova
rilevare che il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi, in tempo utile, alla
rappresentanza del suo Paese in Svizzera, non avendo fatto valere delle
persecuzioni statali, o comunque alla sua ragazza cui sembrerebbe essersi infine
rivolto secondo quanto indicato nel ricorso o al responsabile dell'orfanotrofio o
dell'internato dove avrebbe vissuto per diverso tempo. Infine, se un richiedente
non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di
viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la
decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto
documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16). Premesso quanto sopra,
ossia che il ricorrente non ha validi motivi per giustificare la mancata tempestiva
esibizione di documenti di viaggio o d'identità, l'implicita domanda volta alla
concessione di un termine di grazia per la produzione di siffatti documenti è
respinta.
7.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in corso di
procedura. A prescindere dal fatto che le dichiarazioni sulla lite scoppiata con il
proprio datore di lavoro s'esauriscono in mere affermazioni di parte non
corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, il ricorrente si limita
peraltro a congetture sulle attuali intenzioni del suo ex datore di lavoro nei suoi
confronti. In particolare, non è dato sapere se detto datore di lavoro sia in qualche
modo coinvolto nell'indicata morte del suo collega. In simili circostanze, non
soccorre il ricorrente l'aver genericamente definito siccome gravissimi, nell'atto di
ricorso, i motivi d'asilo addotti dinanzi all'autorità inferiore. Ne discende, allo stato
attuale degli atti di causa, che l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto
inconsistenti le allegazioni decisive del ricorrente per quanto attiene alla qualità di
rifugiato giusta gli art. 3 e 7 LAsi (art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi).
7.3
7.3.1 Dalle audizioni stesse non emergono neppure elementi da cui dedurre la
necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
7.3.2 Per i motivi indicati al considerando 7.2 del presente giudizio, le allegazioni
decisive presentate dal ricorrente in corso di procedura sono, in effetti,
manifestamente inconsistenti ed irrilevanti. Per gli stessi motivi, non emergono
altresì neppure elementi da cui desumere che l’esecuzione dell’allontanamento del
ricorrente in Russia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS
142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
5contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
7.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 7.3.2.). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti.
7.3.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Russia non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Il
ricorrente non ha altresì indicato di provenire dalla Cecenia. Inoltre, l'insorgente è
giovane, celibe e con una certa formazione. Non ha, peraltro, fatto valere in sede
di ricorso dei problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia
dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24) né la
loro esistenza emerge da un esame d'ufficio degli atti di causa. In siffatte
circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Russia, dove
peraltro, sia rilevato per sovrabbondanza, vivrebbe la sua ragazza.
7.3.5 Non risultano altresì impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Infine, usando della
necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al
rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 7.3.
11. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1e 3 LAsi).
613. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
14. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure privo di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
7Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è senza oggetto.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- a D._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Lorenzo Egloff
Data di spedizione: