B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1007/2020
ele
Sen t en z a d e l 2 4 f e bb r a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Regula Schenker Senn,
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM dell’11 febbraio 2020.
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 7 gennaio
2020,
il rilevamento dei dati personali del 13 gennaio 2020 nel corso del quale
l’interessato ha segnatamente asserito di essere cittadino turco di etnia
curda (cfr. atto 1059585-10/9),
il verbale del colloquio personale di A._______ del 17 gennaio 2020 ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una do-
manda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Rego-
lamento Dublino III), durante il quale egli ha riferito – in merito alla prospet-
tata competenza della Germania nell’evasione della domanda di asilo – di
preferire la Svizzera giacché democrazia e diritti umani sarebbero mag-
giormente tutelati (cfr. atto 1059585-12/2),
la domanda di presa in carico del richiedente del 21 gennaio 2020, da parte
della Svizzera alle autorità tedesche preposte, in applicazione dell’art. 12
par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto 1059585-14/7),
l’accettazione di trasferimento delle autorità tedesche del 10 febbraio 2020
sulla base dell’art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto 1059585-
22/2),
la decisione della SEM dell’11 febbraio 2020 (notificata il 12 febbraio 2020),
mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della domanda
d’asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato l'allonta-
namento dell’interessato verso la Germania,
il ricorso del 17 febbraio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 21 febbraio 2020) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM,
per il cui tramite l’interessato ha chiesto di prolungare il suo soggiorno in
Svizzera, in ragione del fatto che intenderebbe sposarvisi a breve, ciò che
richiederebbe la sua presenza per svolgere i necessari preparativi,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett.
a‒c e art. 52 PA,
che ai sensi dell’art. 21 cpv. 3 PA, se la parte si rivolge in tempo utile a
un’autorità incompetente, il termine è reputato osservato,
che il ricorrente, indirizzando la propria impugnativa in tempo utile all’atten-
zione della SEM, ha ossequiato i disposti delle norme di legge di cui sopra,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
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nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del ri-
chiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 con-
sid. 6.2),
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF
2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
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che in casu, un confronto con il sistema centrale d’informazione sui visti
(CS-VIS) ha permesso di constatare il rilascio, da parte della Germania, di
un visto Schengen emesso in favore dell’interessato per il periodo 13 no-
vembre 2019 – 27 novembre 2019 (cfr. atto 1059585-11/2), cosa del resto
confermata dal medesimo al momento del rilevamento dei dati personali
(cfr. atto 1059585-10/9, pag. 5, punto 4.02),
che essendo tale visto scaduto da meno di sei mesi al momento del depo-
sito della domanda d'asilo, il 21 gennaio 2020 la SEM ha presentato alle
autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regola-
mento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4
Regolamento Dublino III,
che queste hanno espressamente accettato detta domanda di presa in ca-
rico (cfr. atto 1059585-12/2),
che nel caso in disamina, fermo considerati i fatti esposti a margine e la
menzionata avvenuta accettazione, la competenza della Germania per la
trattazione della domanda d’asilo dell’interessato è di principio data,
che negli stessi termini nemmeno vi sono fondati motivi di ritenere che in
tale Stato sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trat-
tamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3
par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce-
dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; diretti-
va 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
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recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che ne discende che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento
Dublino III non si giustifica nel caso di specie; che del resto con il gravame
il ricorrente non avversa censure in proposito,
che, proseguendo l’analisi, in virtù dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS
142.311), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel me-
rito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro
Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che detta di-
sposizione concretizza in diritto interno svizzero la cosiddetta «clausola di
sovranità» prevista dall’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, e secondo
la quale in deroga ai criteri di competenza ciascuno Stato membro può
decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presen-
tata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame
non gli compete,
che l’autorità di prima istanza, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1
dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.);
che la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d’esame del
Tribunale e che pertanto quest’ultimo può e deve unicamente controllare
che l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezzamento ov-
vero se la SEM ha fatto uso di tale potere d’apprezzamento e se l’ha fatto
secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non
può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM,
che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di desti-
nazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura, nonché ad altre disposizioni di diritto internazionale, l'autorità infe-
riore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare nel
merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che qualora,
invece, il trasferimento del richiedente nel paese di destina-zione contrav-
venga ad una disposizione imperativa del diritto internazionale, tra cui le
norme protettrici della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la
clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il
Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 8.2.1),
che anzitutto, agli atti non figurano indizi oggettivi, concreti e seri che per-
mettano di concludere che in caso di trasferimento in Germania il ricorrente
sarebbe durevolmente privato del sostentamento minimo e rischierebbe di
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subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva acco-
glienza,
che in ogni caso appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che, in proposito, l’insorgente non ha opposto censura alcuna,
che in altre parole egli non ha fornito il benché minimo indizio suscettibile
di comprovare le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sa-
rebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o
all’art. 3 Conv. Tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania,
che invero, con la propria impugnativa il ricorrente parrebbe censurare im-
plicitamente una violazione del diritto al rispetto della vita famigliare ex
art. 8 CEDU,
che difatti, a suo dire, egli sarebbe in procinto di sposarsi con B._______,
cittadina Svizzera; che in tal senso la presenza del richiedente l’asilo nel
Paese favorirebbe i preparativi necessari,
che l'art. 8 CEDU tutela anzitutto la famiglia, detta nucleare o "Kernfamilie",
ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che
coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1),
che è possibile dedurre per i concubini un diritto al rispetto alla vita fami-
gliare giusta l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare tale relazione come
"vita famigliare" prendendo in considerazione elementi come la coabita-
zione, la durata della stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza
della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05,
§§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1),
che per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra
due persone di genere opposto di carattere in principio esclusivo, la quale
presenta una componente tanto spirituale quanto fisica ed economica, tal-
volta pure designata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF
2012/4 consid. 3.3.2),
che per invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo
straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed
effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve
avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTAF
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2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi
citata),
che nella disamina, indipendentemente dall’asserita cittadinanza svizzera
della futura consorte, il Tribunale rileva che dagli atti all’inserto, non emer-
gono elementi atti a rendere verosimile l’esistenza di una relazione stretta
ed effettiva ai sensi dei succitati disposti di legge,
che nell’ambito del colloquio personale ex art. 5 Regolamento Dublino III,
egli si è limitato a riferire che si starebbe per sposare in Svizzera con una
cittadina elvetica conosciuta due anni prima su “Facebook” e già incontrata
in Turchia in vacanza (cfr. atto 1059585-12/2),
che oltretutto, egli ha confutato la prospettata competenza della Germania
per la trattazione della sua domanda d’asilo, affermando di preferire la
Svizzera poiché maggiormente attenta al rispetto della democrazia e dei
diritti umani,
che è unicamente in sede ricorsuale che l’insorgente ha fatto menzione del
desiderio di rimanere in Svizzera in ragione della supposta relazione sen-
timentale,
che gli elementi sopra esposti non sono in nulla sufficienti per ammettere
una relazione duratura che permetta al ricorrente di avvalersi dell’art. 8
CEDU per il rispetto della vita famigliare,
che oltracciò, la giurisprudenza ammette che lo straniero che vive in unione
libera con un cittadino svizzero o una persona avente diritto di risiedere in
Svizzera potrebbe desumere un diritto di dimora se vi fossero indizi con-
creti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente; che anche in que-
sto caso la relazione tra concubini deve essere, per la sua natura e stabi-
lità, assimilata ad un’unione coniugale per poter beneficiare dell’art. 8
CEDU (cfr. sentenza del Tribunale F-3663/2019 del 22 luglio 2019),
che malgrado gli interessati abbiano manifestato l’intenzione di sposarsi, il
Tribunale non può esimersi dal rilevare che la procedura volta alla celebra-
zione del matrimonio parrebbe essere ancora in fase embrionale,
che in effetti nonostante quanto indicato dal richiedente, il quale assicurava
in sede di audizione il completamento delle pratiche necessarie entro il 24
gennaio 2020 (cfr. atto 1059585-12/2), non v’è ad oggi, una data esatta
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della cerimonia; che d’altro canto, gli interessati starebbero ancora riu-
nendo la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche (cfr. memo-
riale ricorsuale),
che pertanto, oltre a non aver provato un legame con la signora B._______
paragonabile ad un’unione coniugale, in casu neppure parrebbe immediata
l’evocata unione,
che comunque, il trasferimento dell’insorgente in uno Stato europeo, peral-
tro limitrofo, non impedisce agli interessati di proseguire le pratiche avviate
in Svizzera (cfr. in questo senso sentenza del Tribunale F-713/2019 del 20
febbraio 2019),
che infine, a questo Tribunale preme rammentare al ricorrente che la pro-
cedura di asilo non ha come fine quello di ottenere un’autorizzazione di
soggiorno in vista del matrimonio e non è in nessun caso utilizzabile per
aggirare i disposti legali del diritto degli stranieri specialmente circa il ricon-
giungimento famigliare (cfr. sentenza del Tribunale D-5169/2014 del 19
febbraio 2015),
che pertanto il ricorrente non può avvalersi della protezione dell’art. 8
CEDU nemmeno sotto questo profilo,
che da ultimo, l’interessato neppure adduce alcunché riguardo all’esi-
stenza di eventuali motivi umanitari ex art. 29a cpv. 3 Oasi 1,
che dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore ab-
bia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento,
che non vi è perciò motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, la Germania è competente dell’esame della domanda di
asilo dell’insorgente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a
prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29
Regolamento Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente
all’art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un’autorizzazione di soggiorno
in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
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che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS
142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non
entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione della SEM
confermata,
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: