B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1015/2017
Sen t en z a d e l 1 5 magg i o 201 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Etiopia, alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Somalia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 25 gennaio 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
l'8 giugno 2015,
i verbali d'audizione del 19 giugno 2015 (di seguito: verbale 1) e
dell'11 gennaio 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 25 gennaio 2017, notificata al richiedente il più presto il 26 gen-
naio 2017, con cui tale autorità ha respinto la domanda d'asilo dell'interes-
sato, pronunciandone contestualmente l'allontanamento ed ordinandone
l'esecuzione,
il ricorso del 15 febbraio 2017 (timbro del plico raccomandato: 16 feb-
braio 2017; data d'entrata: 17 febbraio 2017), per mezzo del quale l'insor-
gente ha postulato innanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo in Sviz-
zera; in primo subordine, egli ha chiesto la restituzione degli atti all'autorità
inferiore per una nuova valutazione circa la sussistenza della qualità di ri-
fugiato ed in secondo subordine, la concessione dell'ammissione provviso-
ria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento;
contestualmente il ricorrente ha presentato, secondo il senso, una do-
manda di assistenza giudiziaria, ovvero di dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA),
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso delle audizioni, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino
etiope, di etnia somala e originario di D._______/E._______/F._______,
nella regione dell'Ogaden (cfr. verbale 1, pag. 3 seg.; verbale 2, D17-D18,
D23),
che l'interessato ha addotto di essere espatriato a seguito del suo arresto
di cinque mesi con l'accusa di fare parte dell'organizzazione UBO/ONLF
(Organizzazione liberazione Ogadenia; cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2,
D14, D37, D113),
che mentre egli si trovava in carcere, gli UBO avrebbero inoltre sfrattato la
moglie da casa e venduto l'abitazione a degli sconosciuti (cfr. verbale 1,
pag. 7),
che giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
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misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili le dichia-
razioni circa i motivi d'asilo del richiedente,
che in particolare, le allegazioni inerenti al periodo di detenzione ed all'ar-
resto del padre non sarebbero sufficientemente motivate e sostanziate,
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che altresì, le da lui addotte circostanze della scarcerazione, della succes-
siva partenza dal Paese d'origine e dello sfratto della moglie dalla casa
risulterebbero contraddittorie,
che nel ricorso, l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore
invocando il soddisfacimento delle condizioni di cui all'art. 7 LAsi,
che segnatamente, le descrizioni della cella, delle condizioni di detenzione
e del compagno sarebbero sufficientemente dettagliate e precise,
che l'insorgente sostiene poi di aver fornito tutte le informazioni possibili in
merito all'arresto del padre,
che per quanto riguarda le minacce dell'UBO alla moglie in relazione alla
casa, vi sarebbe stato un equivoco iniziale, forse a causa di un suo mo-
mento di confusione o di un'incertezza da parte dell'interprete,
che non essendo abituato ad un'audizione di questo tipo, a causa dello
stress e della difficoltà a capire le aspettative dell'autorità, il ricorrente si
sarebbe espresso a volte in modo troppo dettagliato e a volte in modo
troppo sintetico,
che tuttavia, dai verbali risulterebbero evidenti gli elementi della verosimi-
glianza e della plausibilità delle allegazioni,
che il Tribunale ritiene che la tesi ricorsuale non possa essere seguita,
che come rettamente ritenuto nella querelata decisione, le dichiarazioni de-
cisive rese dal ricorrente in corso di procedura non adempiono infatti alle
condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi poiché contraddittorie e
poco sostanziate,
che l'interessato ha anzitutto presentato due versioni sostanzialmente con-
trastanti in merito ai suoi motivi d'asilo,
che in un primo tempo, ha indicato di essere stato arrestato nel mese di
maggio 2014 ed incarcerato per cinque mesi dalla "New Police" con l'ac-
cusa di fare parte dell'organizzazione UBO e mentre si trovava in prigione
la moglie è stata cacciata da casa e la casa è stata venduta a degli scono-
sciuti (cfr. verbale 1, pag. 7),
che il rilascio è avvenuto grazie allo zio che ha garantito per la sua libera-
zione (cfr. ibidem),
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che una volta rilasciato il padre ha suggerito al ricorrente di lasciare il
Paese per timore di subire un secondo arresto (cfr. ibidem),
che contrariamente, in occasione della seconda audizione ha indicato che
a seguito del dazio pagato dal padre all'organizzazione UBBA dopo essere
stato minacciato la "New Police", nel mese di giungo 2014, ha arrestato il
ricorrente e l'ha tenuto in detenzione per cinque mesi in un carcere di Gig-
giga (cfr. verbale 2, D37),
che l'insorgente, pur di essere rilasciato, ha accettato di lavorare per la
"New Police" (cfr. ibidem),
che in seguito, gli UBBA, avendo a loro volta appreso della collaborazione
del ricorrente con la "New Police", hanno minacciato il padre e la sua fami-
glia per il che l'insorgente, temendo di venire ucciso da questa organizza-
zione, ha deciso di espatriare (cfr. ibidem),
che – al di là dell'incongruenza in merito al mese in cui è avvenuto l'arresto
di per sé non essenziale – ne risulta che nel corso della prima audizione
l'interessato non aveva fatto menzione né del dazio pagato dal padre agli
UBO, né di aver deciso di collaborare con la "New Police" per poter essere
rilasciato,
che le circostanze del rilascio costituiscono un punto essenziale dei suoi
motivi d'asilo e per di più una domanda specifica era stata posta all'interes-
sato in occasione dell'audizione sulle generalità (cfr. verbale 1, pag. 7),
che a tal proposito, non può essere dato seguito alla giustificazione del
ricorrente secondo cui l'avrebbe già menzionato nel corso della prima au-
dizione malgrado ciò non figuri al verbale (cfr. verbale 2, D106-D107),
che invero, egli ha confermato la correttezza del verbale d'audizione appo-
nendo la firma su ogni pagina dello stesso,
che il ricorrente non ha indicato quale motivo d'espatrio il timore di venire
ucciso dagli UBBA, bensì il timore di un nuovo arresto,
che nel corso della seconda audizione l'insorgente non ha neppure men-
zionato il fatto che la moglie fosse stata sfrattata di casa e l'abitazione fosse
stata venduta, adducendo al contrario che nella casa vivrebbero di tanto in
tanto i fratelli (cfr. verbale 2, D117),
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che interrogato al proposito, il ricorrente si è giustificato indicando che gli
UBBA lo avrebbero minacciato di mandarlo via da casa insieme alla moglie,
mentre stando alle ultime informazioni in suo possesso la casa sarebbe al
momento vuota e sarebbe usata di tanto in tanto dai fratelli (cfr. verbale 2,
D118),
che tale spiegazione non permette una una diversa valutazione della fatti-
specie rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, ma bensì accentua
le incongruenze,
che viste queste importanti contraddizioni, già solo per questi motivi le al-
legazioni dell'insorgente non risultano verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi,
che in secondo luogo, le stesse non sono neppure sufficientemente detta-
gliate, concrete e personali,
che in particolare, le descrizioni dell'arresto e della detenzione risultano
lacunose,
che malgrado il ricorrente abbia indicato che la prigione in cui era detenuto
a Giggiga era costituita da una grande cella suddivisa in celle più piccole
in cui le persone venivano ripartite in base ai reati commessi (cfr. verbale 2,
D76, D89, D97), non ha saputo fornire altre informazioni se non che si vi-
veva molto male e che nella cella non vi erano mobili (cfr. verbale 2, D92,
D94, D97),
che egli ha addotto di aver visto la cella soltanto al momento del rilascio
(cfr. verbale 2, D91),
che alla richiesta di spiegare che cosa significasse tale allegazione ha ri-
sposto che uscendo dalla cella aveva visto le persone che stavano molto
male, senza tuttavia fornire una descrizione più precisa (cfr. verbale 2,
D96),
che il ricorrente ha in seguito indicato di non essere stato solo in deten-
zione; che nella medesima cella vi era pure un ragazzo accusato dello
stesso reato, sottoposto agli stessi maltrattamenti e di cui conosceva sol-
tanto il nome (cfr. verbale 2, D100-D105),
che delle simili lacune non risultano compatibili con l'esperienza di una per-
sona che ha vissuto per cinque mesi rinchiuso in una cella a stretto contatto
con un altro prigioniero,
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che per il resto – ed in particolare per quanto riguarda l'arresto del padre –
per evitare ulteriori ripetizioni si rinvia alle dettagliate considerazioni della
decisione impugnata,
che alla luce di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della
qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS
142.311) ; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto la SEM ha ritenuto l'e-
secuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e
possibile,
che con ricorso l'insorgente ritiene errata la valutazione dell'autorità di
prime cure,
che a causa della sua situazione personale e della situazione generale del
Paese d'origine la sua vita sarebbe in grave pericolo,
che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prose-
cuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera,
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che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa al respingimento della domanda d'asilo dell'insorgente, que-
st'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5
cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazio-
nale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3
LStr per rinvio dell'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che nella fattispecie non risultano indizi da cui desumere che egli sarà con-
cretamente in pericolo in caso di ritorno in Etiopia,
che invero, la situazione in Etiopia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale,
che inoltre, neanche dalla sua situazione personale emergono indizi che
permettano di ritenere che l'insorgente sarà concretamente in pericolo in
caso di ritorno in Etiopia,
che egli è giovane, dispone di una buona rete sociale nel Paese d'origine,
ritenuto che vi vivono i genitori, i fratelli e la moglie (cfr. verbale 1, pag. 5),
che oltracciò, egli ha sempre lavorato nei campi di proprietà della famiglia
(cfr. verbale 2, D26-D27); che di conseguenza, è da considerarsi buona la
situazione economica della sua famiglia,
che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 con-
sid. 8.1‒8.3 e relativi riferimenti),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
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che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12),
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia
di esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata
decisione dell'autorità inferiore confermata,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: