B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-10/2018
Sen t en z a d e l 2 5 o t t o b r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea,
patrocinata dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 30 novembre 2017 / N (…).
D-10/2018
Pagina 2
Fatti:
A.
L’interessata, cittadina eritrea di etnia tigrina, ha vissuto dalla nascita e sino
all’espatrio ad B._______, nella Zoba del Debub. Dopo aver frequentato
tre soli anni di scuola ed essersi sposata ancora adolescente, la richiedente
asilo si sarebbe consacrata all’agricoltura di sussistenza. Dalla sua unione
con il coniuge, attivo nel servizio nazionale, sarebbe nata una figlia; figlia
che l’interessata avrebbe “fatto sposare” a sua volta all’età di dodici anni.
Dal canto suo, la richiedente asilo non sarebbe mai stata convocata per
svolgere il servizio di leva in quanto al momento del matrimonio non sa-
rebbe esistito un tale obbligo. Ciò non le avrebbe tuttavia impedito di en-
trare in contatto con le autorità militari. Infatti, quando il marito era in con-
gedo, queste si sarebbero introdotte al loro domicilio per prelevarlo. Ciò
nonostante, tempo dopo, i militari si sarebbero ripresentati in più occasioni
chiedendo all’interessata dove fosse il coniuge. Contestualmente a tali av-
venimenti, le autorità locali le avrebbero anche revocato il diritto di coltivare
i terreni di sua proprietà. Per questi motivi, nel 2015, la richiedente asilo
avrebbe lasciato illegalmente il paese d’origine senza incontrare alcuna
problematica particolare durante la fuga. Giunta in Svizzera nell’ambito di
una procedura di ricollocamento, ella ha depositato una domanda d’asilo il
5 ottobre 2017 (cfr. atti A5 e A 10).
B.
Con decisione del 30 novembre 2017, notificata il giorno stesso (cfr. atto
A16), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto
la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestualmente l’allontana-
mento dell’interessata dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione siccome
lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 2 gennaio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
3 gennaio 2018) l’interessata è insorta contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via
principale ella ha chiesto la ritrasmissione degli atti alla SEM per una nuova
valutazione della verosimiglianza delle sue allegazioni. In subordine di con-
statare l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Altresì ha presen-
tato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, come esen-
zione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D-10/2018
Pagina 3
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6,
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
D-10/2018
Pagina 4
4.
4.1 In premessa, la ricorrente rammenta di essere giunta in Svizzera
nell’ambito di un programma di ricollocazione concordato a livello europeo.
Ella avrebbe atteso a lungo in Italia novità sulla sua procedura d’asilo e una
volta trasferitasi in Svizzera si aspettava che gli venisse accordata prote-
zione, come da logica conseguenza della procedura di ricollocazione, es-
sendo la stessa riservata ai cittadini di Paesi dall’altissimo tasso di ricono-
scimento. Dopo aver richiamato i fondamenti di tale istituto, l’insorgente si
dice sorpresa di ritrovarsi ora a dover fronteggiare un provvedimento di
allontanamento verso l’Eritrea, esito quest’ultimo che difficilmente si sa-
rebbe prodotto secondo prassi delle autorità italiane. In altri termini, prose-
gue l’interessata, un provvedimento che, stanti le migliori condizioni di ac-
coglienza in Svizzera, appariva come una misura di vantaggio in suo fa-
vore, si sarebbe dunque risolto, paradossalmente, con il suo rinvio in Eri-
trea.
4.2 La Svizzera partecipa al programma europeo di ricollocazione (o “relo-
cation”). Nel contesto odierno, relocation indica la ricollocazione in un altro
Stato europeo di persone che sono già state registrate in uno Stato Dublino
e vi hanno presentato una domanda d’asilo. Lo scopo è di sgravare gli Stati
Dublino situati alla frontiera esterna dell’UE e che, in periodi di particolare
tensione, devono confrontarsi con un numero molto elevato di domande
d’asilo. A tal riguardo, va tuttavia rilevato che, come pare del resto averlo
pienamente compreso anche la ricorrente, i programmi di ricollocazione
non vincolano in alcun modo le autorità dello Stato richiesto quanto alle
risultanze della procedura d’asilo, la cui trattazione compete unicamente a
quest’ultimo (come del resto accade quando la competenza è stata deter-
minata sulla base del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccani-
smi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione] [Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea L 180/31 del 29.6.2013]). Ciò detto, tale circo-
stanza risulta del tutto ininfluente ai fini dell’evasione del presente gra-
vame.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
D-10/2018
Pagina 5
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
6.
6.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inte-
gralmente inverosimile il racconto dell’interessata. La ricorrente avrebbe
invero fornito dichiarazioni discordanti in merito ai contatti con le autorità
militari collocando gli episodi in tempi diversi ed in contrasto tra loro. Del
resto, le sue allegazioni circa l’arresto del marito ad opera dei commilitoni,
circostanza antecedente alle ricerche da parte delle autorità militari, sareb-
bero apparse solo nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, ovvero tardi-
vamente. Allo stesso modo, la richiedente asilo nemmeno sarebbe stata in
grado di definire in maniera particolareggiata e soggettiva l’episodio. Oltre-
modo, ella avrebbe riferito dell’espropriazione dei terreni solo in occasione
dell’audizione sui motivi, cosa che, oltre a determinare l’intempestività di
tali dichiarazioni, mal si sposa con quanto asserito in precedenza, ovvero
di aver svolto attività agricole sino alla partenza. Inoltre, anche quo a tale
avvenimento, la descrizione si sarebbe rivelata superficiale. Da ultimo,
pure le allegazioni circa l’espatrio illegale non soddisferebbero gli usuali
criteri di verosimiglianza.
6.2 Nel proprio gravame, l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità di
prima istanza. Pur senza negare l’esistenza di alcune divergenze tra
quanto verbalizzato nelle due audizioni, apparrebbe decisivo considerare
la limitatissima scolarizzazione della ricorrente e le conseguenze della
stessa a livello logico-espositivo. Tali limiti sarebbero del resto stati sottoli-
neati anche dalla rappresentante delle opere assistenziali nelle osserva-
zioni contestuali al verbale e resi evidenti dal fatto che l’insorgente nem-
meno sarebbe stata in misura di eseguire semplici calcoli aritmetici e di
fornire informazioni sulla suddivisione amministrativa del paese d’origine.
Ciò detto, il giudizio di verosimiglianza andrebbe adattato a tali peculiarità
in modo da relativizzare il peso delle incongruenze emerse. La ricorrente
parrebbe infatti essersi confusa nel tentativo di delucidare i fatti; cosa che
sarebbe poi effettivamente riuscita a fare, anche relativamente alla succes-
sione delle visite dei militari (pur dovendo in parte rettificare quanto prece-
D-10/2018
Pagina 6
dentemente dichiarato). Quo alla tardività ed all’inconsistenza delle asser-
zioni a proposito dell’arresto del marito e del divieto di accesso ai fondi
agricoli, la ricorrente, oltre ad elencare quanto esposto nella decisione im-
pugnata, non sviluppa alcuna considerazione particolare. In conclusione,
ella ritiene ad ogni modo che le incongruenze non paiano tali da rendere
inverosimile il suo racconto. In ragione di ciò, l’insorgente considera “pru-
denziale” una nuova valutazione da parte della SEM ed il conseguente an-
nullamento della decisione impugnata.
7.
7.1 La tesi ricorsuale non convince. Non si può infatti ritenere che la ricor-
rente abbia reso verosimili delle circostanze suscettibili di giustificare il ri-
conoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo.
7.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve infatti
provare o, per lo meno, rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La
qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in partico-
lare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su
mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
7.3 Ora, anche volendo relativizzare le allegazioni dell’interessata come
proposto nel gravame, resta il fatto che la versione fornita dall’insorgente
si esaurisce in un coacervo di indicazioni contrastanti e poco sostanziate.
Anzitutto, il fatto di aver omesso ogni riferimento all’arresto del marito
nell’ambito della prima audizione può difficilmente spiegarsi sulla base dei
pretesi limiti cognitivi ed esemplifica l’infondatezza della sua versione
dell’accaduto. Lo stesso può dirsi a proposito dell’assenza di riferimenti
quanto alla sottrazione dei terreni, che risulta oltretutto inconciliabile con
quanto affermato a proposito del fatto di essersi mantenuta sino all’espatrio
grazie alle attività coltive (cfr. atto A5, pag. 6). Del resto, su tale presuppo-
sto nemmeno si comprende il senso logico delle successive presunte ricer-
che da parte dei commilitoni, che dapprima lo prelevano forzatamente e
poi chiedono informazioni sul suo conto alla moglie qui ricorrente. Resta
inoltre il fatto che pur conscia delle proprie difficoltà intellettuali, l’insorgente
ha reso indicazioni temporali precise a proposito delle visite delle autorità
militari; indicazioni che si sono però rivelate del tutto contrastanti, così
come la stessa caratterizzazione degli episodi in questione. In occasione
dell’audizione sulle generalità, la richiedente asilo ha infatti asserto che i
militari si sarebbero presentati per la prima volta nel mese di marzo del
2015, allorquando si trovava presso i vicini di casa (cfr. atto A5, pag. 4, 10
D-10/2018
Pagina 7
e 11). Al contrario, al momento di essere sentita sui motivi d’asilo, ella ha
collocato il primo incontro nel febbraio del 2015 e presso il suo domicilio
(cfr. atto A10, pag. 6). Nella medesima occasione, la ricorrente ha inoltre
dapprima dichiarato che l’incontro svoltosi dai vicini sarebbe stato il se-
condo (cfr. atto A10, pag. D57), salvo contraddirsi di lì a poco affermando
che tale avvenimento avrebbe avuto luogo presso il suo domicilio, postici-
pando così quanto accaduto dai vicini al terzo episodio (cfr. atto A10, D67).
Ciò detto, quandanche la ricorrente abbia potuto confondersi circa la se-
quenza delle visite, non è comprensibile che quest’ultima, nell’ambito
dell’audizione sulle generalità, abbia menzionato due visite presso la ma-
dre ed una dal vicino (cfr. atto A5, pag. 11) mentre nell’audizione sui motivi
abbia accennato ad una sola visita presso la madre ed ad una presso il
vicino, essendosi la terza a suo dire svolta al suo domicilio (cfr. atto A10,
pag. 6). Da ultimo, risulta pure condivisibile la valutazione della SEM, alla
quale è opportuno rinviare (cfr. decisione impugnata, II.2), a proposito della
carente caratterizzazione di suddetti episodi. In definitiva, la versione
dell’interessata a riguardo dei succitati avvenimenti non può dunque es-
sere ritenuta verosimile.
7.4 Oltremodo, l’insorgente, per sua stessa ammissione, non ha ricevuto
alcuna convocazione per il servizio nazionale né tantomeno ha fatto l’og-
getto di una retata durante la sua permanenza nel paese d’origine. A suo
dire, al momento del matrimonio non sarebbe infatti esistito un tale obbligo.
Ciò detto, visto che il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione
è oggettivamente fondato solo se il richiedente asilo è in contatto con le
autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10
pag. 39) e che detto contatto è presunto unicamente nel caso in cui la di-
serzione è intervenuta durante il servizio attivo o se la persona ha ricevuto
un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40), v’è luogo
di partire dall’assunto che la situazione personale dell’insorgente, su tale
aspetto, non rientri in dette casistiche. Negli stessi termini, anche l’asserito
espatrio illegale, vista la mancanza di circostanze supplementari che la-
scino presupporre che l’insorgente sia malvista dalle autorità eritree, quan-
danche verosimile, non permette di giungere a diverso convincimento (cfr.
sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata
come sentenza di riferimento] consid. 5.1).
8.
Sul punto di questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della
concessione dell’asilo, la decisione avversata merita dunque piena tutela.
D-10/2018
Pagina 8
9.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche la pronuncia dell’allontanamento va confermata.
10.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste
condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione
degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova
consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente
deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedi-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
11.
11.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del
non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
11.2 Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale valutazione. A suo dire
l’esecuzione dell’allontanamento andrebbe considerata inesigibile. La si-
tuazione generale in Eritrea, periodicamente vagliata da studi (tra cui uno
della Commissione delle nazioni unite per i diritti umani, citato espressa-
mente dall’insorgente), indagini e rapporti, permarrebbe gravissima ed an-
novererebbe violazioni continue e sistemiche dei diritti umani. Inoltre, an-
che la sua situazione personale dovrebbe condurre a considerare non ra-
gionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontanamento.
12.
12.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
D-10/2018
Pagina 9
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere
resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GI-
CRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
12.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscita a dimostrare
l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre-
giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova
applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell’insorgente verso l’Eritrea è
dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi.
12.3 Resta ora da determinare se l’esecuzione dell’allontanamento sia
compatibile con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di recluta-
mento delle persone allontanate nell’ambito del servizio nazionale eritreo.
La problematica è invero stata affrontata dal Tribunale nella recente giuri-
sprudenza coordinata del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. In
tale sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione che il servizio nazionale
eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4
cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Più
avanti, è stata esaminata anche la questione di sapere se tale circostanza
potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi
dell’art. 4 cpv. 2 CEDU. A tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il ser-
vizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera,
oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere consi-
derato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determi-
nare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante viola-
zione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa
sola sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibilità. A mente del Tribu-
nale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere
sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi
esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l’esi-
stenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi
dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 con-
sid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire
dall’assunto che l’esecuzione dell’allontanamento non sia generalmente in-
D-10/2018
Pagina 10
compatibile con i disposti citati. Sia quel che sia, vista la situazione perso-
nale dell’interessata (stato civile, età, data dell’espatrio), si può altresì con-
cludere ch’ella non rischi con verosimiglianza preponderante di essere re-
clutata per svolgere il servizio nazionale in caso di ritorno in patria (cfr. sen-
tenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata come sentenza di rife-
rimento consid. 12 e 13.3).
12.4 L’esecuzione dell’allontanamento è pertanto ammissibile.
13.
13.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra-
gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa-
zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me-
dica.
13.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”,
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifu-
giato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da si-
tuazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro,
le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità
d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di
mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale
esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-
7.7 con rinvii).
13.3 Nella sentenza D-2311/2016 il Tribunale ha avuto modo di esprimersi
anche a proposito dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso
l’Eritrea. Un’analisi della situazione del paese ha permesso di constatare
un documentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimen-
tari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario
e nel campo dell’istruzione. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è
attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-
D-10/2018
Pagina 11
2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio
nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è
modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in
una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid.
6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione
in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigi-
bilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo della singola fatti-
specie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo
di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr.
sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).
13.4 Orbene, nel caso specifico la ricorrente è relativamente giovane e
gode di buona salute. Ella dispone effettivamente di una limitata istruzione,
ma può però avvalersi di una certa esperienza nell’agricoltura di sussi-
stenza. A tal riguardo, visto quanto esposto sopra, si può partire dal pre-
supposto ch’ella possieda tuttora alcuni fondi agricoli (cfr. supra consid.
7.3). Ad ogni modo, l’insorgente risulta beneficiare di una certa rete socio-
famigliare nel paese d’origine; rete socio-famigliare alla quale potrà far
capo in caso di bisogno. Ad B._______ risiedono infatti la madre, i fratelli
minori con le rispettive famiglie e la figlia, ora diciannovenne, anch’essa
sposatasi e madre di tre figli (cfr. atto A5, pag. 7). Tra i fattori favorevoli può
inoltre essere annoverata la presenza di un’ulteriore sorella in Svizzera,
riconosciuta come rifugiata sin dal 2010 e con la quale la ricorrente risulta
intrattenere regolari contatti (cfr. atto A5, pag. 8 e atto A10, pag. 2).
13.5 Il rientro dell’interessata nel suo paese d’origine è pertanto da consi-
derarsi pure ragionevolmente esigibile.
14.
Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all’art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta alla richiedente asilo ri-
chiedere alla competente rappresentanza del suo paese d’origine i docu-
menti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34
consid. 12).
15.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
D-10/2018
Pagina 12
16.
Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all’esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali
è divenuta priva di oggetto. Visto l’esito della procedura, le spese proces-
suali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ri-
corrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non es-
sendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame
d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal
presupposto che la ricorrente sia indigente, v’è luogo di accogliere la do-
manda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento
delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
17.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-10/2018
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: