B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-10/2020
Sen t en z a d e l 9 g enna i o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Fulvio Haefeli,
cancelliere Lorenzo Rapelli
Parti
A.______, nato il (…),
Turchia,
patrocinato da Massimiliano Minì,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
Via 1° Agosto, casella postale 1328,
6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 23 dicembre 2019.
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Visto:
la domanda di asilo che A.______ ha presentato in Svizzera il 28 ottobre
2019,
la decisione della SEM del 23 dicembre 2019 (notificata il giorno mede-
simo), mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della
domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha
pronunciato il trasferimento dell’interessato verso la Croazia,
il ricorso del 2 gennaio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro
la menzionata decisione della SEM e con il quale il ricorrente ha concluso
in limine alla sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento in via super-
cautelare e alla restituzione dell’effetto sospensivo; nel merito all’annulla-
mento della decisione impugnata ed alla ritrasmissione degli atti alla SEM
per l’esame nazionale della domanda d’asilo; in subordine per il completa-
mento dell’istruttoria; contestualmente di essere posto al beneficio dell’as-
sistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
di giudizio e del relativo anticipo,
la sospensione dell’allontanamento ordinata in via supercautelare dal Tri-
bunale il 3 gennaio 2020,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del
richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5
consid. 6.2),
che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III),
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che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF
2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che, giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III),
che, nel caso di specie, nel sistema «EURODAC» sono registrate due di-
stinte domande d’asilo presentate dall’insorgente prima di giungere in Sviz-
zera, dapprima in Grecia (27.05.2019) ed in seguito in Croazia
(15.10.2019),
che l’8 novembre 2019 la SEM ha presentato alle autorità Croate compe-
tenti, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richie-
sta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Du-
blino III,
che il 21 novembre 2019 la Croazia ha risposto negativamente alla richie-
sta delle autorità elvetiche, pretendendo che la competenza sarebbe spet-
tata alla Grecia,
che il 22 novembre 2019 la SEM ha quindi depositato una richiesta di in-
formazioni alle autorità elleniche, le quali, il 28 novembre 2019, hanno se-
gnatamente confermato che l’insorgente ha depositato una domanda di
protezione in Grecia, che nessuna decisione era sino a quel momento stata
emessa e che la Croazia non aveva richiesto alcuna ripresa a carico,
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che l’11 dicembre 2019 l’autorità inferiore ha quindi richiesto alla Croazia
di riesaminare la precedente determinazione,
che il 18 dicembre 2019 le autorità croate hanno espressamente accettato
il trasferimento del ricorrente in applicazione dell’art. 18 par. 1 lett. b Rego-
lamento Dublino III,
che ciò nondimeno, nel proprio gravame l’insorgente sostiene che la com-
petenza per la trattazione della domanda d’asilo dell’interessato sarebbe
stata da imputare alla Grecia in applicazione dell’art. 3 par. 1 e 13 del Re-
golamento Dublino III e dei criteri di individuazione della competenza in
esso contenuti; che la mancata richiesta di ripresa in carico da parte delle
autorità croate andrebbe ricondotta alla breve permanenza in tale paese;
che tale situazione non potrebbe tradursi nell’automatica competenza della
Croazia; che la decisione avversata non indicherebbe in nessun modo
quali criteri del Regolamento Dublino III siano stati applicati per stabilire la
competenza croata; che per quanto sia evidente che il richiedente l’asilo
non sia legittimato a scegliere il paese nel quale vedersi trattare la do-
manda, resterebbe il fatto che questi abbia un interesse legittimo ad un’ap-
plicazione corretta del Regolamento Dublino III; che nel contempo, occor-
rerebbe partire dal presupposto che il sistema di accoglienza croato pre-
senterebbe importanti carenze; che l’istituzione Dublino non prevedrebbe
la facoltà per gli stati di accordarsi circa la trattazione delle domande ma
semmai la possibilità di entrare discrezionalmente nel merito delle richie-
ste; che in assenza di possibilità di riammissione in Grecia, la competenza
non potrebbe essere data alla Croazia senza esplicitazione dei motivi a
monte della medesima; che oltremodo, nel caso in esame non sarebbero
state emesse garanzie quanto alle condizioni di accoglienza dell’insor-
gente nel territorio croato, cosa che sarebbe ancor più giustificato visto il
rischio di trasferimento in Grecia e l’esistenza di rapporti indipendenti circa
la difficile situazione di migranti e richiedenti asilo in Croazia,
che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE)
inerente il regolamento Dublino III implica che in una procedura di ricorso
contro una decisione di trasferimento Dublino il richiedente l’asilo possa
censurare l’errata applicazione di tutte le disposizioni del regolamento che
concorrono alla determinazione dello Stato competente,
che in assenza di validi motivi che si oppongano al recepimento della me-
desima, dev’essere permesso ai richiedenti l’asilo di invocare anche nella
procedura di ricorso dinanzi al Tribunale la corretta applicazione dei criteri
oggettivi di competenza e delle disposizioni che prevedono termini oltre i
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quali la competenza decada (cfr. DTAF 2017 VI/9 consid. 5, segnatamente
art. 3 par. 2, 7, 8 par. 1-4, 9, 10, 11, 16 cpv. 1, 21 cpv. 1, 22 par. 1 e 7, 23
par. 2, 25 par. 1 e 2, 29 par. 1 Regolamento Dublino III),
che tuttavia, come già esposto, nel contesto di una ripresa in carico non
viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro
competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1 e
DTAF 2012/4 consid. 3),
che pertanto, conto tenuta in particolare l’espressa accettazione della ri-
chiesta, non vi è di principio modo di ritenere che la competenza della Croa-
zia non sia data nell’ambito di una ripresa in carico,
che ciò in particolare vista l’eventualità che le autorità croate non abbiano
ritenuto opportuno richiedere a loro volta la ripresa in carico alla Grecia in
virtù dell’art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino III, cosa che comporterebbe
un’implicita ammissione di competenza da parte della Croazia,
che l’assenza di riferimenti ai criteri enunciati al capo III del Regolamento
Dublino III nella decisione sindacata va a sua volta imputata al fatto che i
medesimi non siano da analizzare nell’ambito di una ripresa in carico,
che d’altro canto, la situazione in Croazia non è tale da configurare delle
carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di acco-
glienza dei richiedenti che implichino il rischio di un trattamento inumano o
degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Re-
golamento Dublino III),
che, peraltro, detto paese è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU,
della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della
Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS
0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967
(RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce-
dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
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2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che l’esistenza di carenze sistemiche in Croazia è peraltro esclusa da giu-
risprudenza costante (cfr. sentenze del Tribunale F-5992/2019 del 20 no-
vembre 2019 consid. 5.2 e rif. citati),
che, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che nonostante ciò, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare
nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III
un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (art.
17 par. 1 Regolamento Dublino III e art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che in casu il ricorrente non ha però dimostrato che lo Stato di destinazione
non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la proce-
dura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura,
che, inoltre, egli non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto su-
scettibile di dimostrare che la Corazia non rispetterebbe il principio del di-
vieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi interna-
zionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà
sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto
in un tale paese,
che da ultimo, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere
che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al
rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condi-
zioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tor-
tura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia,
che, ad ogni modo, apparterrà se del caso all'insorgente sollevare l’even-
tuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di
diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione,
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che del resto, l’interessato non ha preteso soffrire di problematiche medi-
che implicanti un rischio di violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della
CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF
2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti; sentenza della CorteEDU Paposhvili
contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193),
che infine si rammenti come la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3
OAsi 1, disponga di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 7 seg.); che la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere
d’esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente
controllare se l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezza-
mento ovvero se la SEM abbia fatto uso di tale potere d’apprezzamento
secondo criteri oggettivi e trasparenti,
che anche con riferimento a ciò, nella presente fattispecie non traspaiono
elementi tali da ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera
arbitraria tale potere di apprezzamento,
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che, di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, la Croazia è tenuta a riprendere in carico l’insorgente in
ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino
III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Croazia conformemente
all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI, (RS
142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non
entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
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che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia confermata previa re-
voca delle misure cautelari pronunciate il 3 gennaio 2020 dal Tribunale,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le misure supercautelari pronunciate il 3 gennaio 2020 sono revocate.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: