Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1025/2011
Sentenza del 17 febbraio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 febbraio 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (…) in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. act. A2),
i verbali d'audizione del 31 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
10 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 10 febbraio 2011, notificata
oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di
ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A11),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) l'11 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro
la precitata decisione dell'UFM,
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale il 14 febbraio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105
LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi,
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che, nell'ambito delle audizioni espletate dall'UFM, il richiedente ha
dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia (…) e religione (…), nato e
vissuto a B._______ fino al suo espatrio,
che lo stesso ha allegato di avere lasciato il suo Paese nel (…) per
sottrarsi a quanto un prete della sua chiesa avrebbe previsto che gli
sarebbe accaduto, ossia l'obbligo di sottoporsi al rito di iniziazione di una
società segreta, di cui farebbe parte suo padre,
che ha affermato di essersi imbarcato a B._______ in direzione di una
nazione sconosciuta grazie all'aiuto di detto sacerdote e di una terza
persona; che, di seguito, avrebbe preso un treno, giungendo a
C._______ a fine gennaio 2010,
che ha altresì asserito di avere sempre viaggiato sprovvisto di documenti
d'identità e di non essere mai stato controllato,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità,
che, nella decisione del 10 febbraio 2011, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole entro le
48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'isorgente fa valere di non aver potuto consegnare alcun
documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una
situazione di oggettiva impossibilità, ritenuto che non avrebbe mai
posseduto alcun documento d'identità; che, in tale contesto, egli ritiene
impensabile di rivolgersi alla rappresentanza nigeriana in Svizzera alla
luce del suo statuto di richiedente l'asilo; che, pertanto, egli contesta che
nel suo caso non sussistano motivi scusabili ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, inoltre, egli contraddice la conclusione
dell'UFM, secondo cui non ricorrerebbero nemmeno i presupposti dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per
l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento; che, difatti, se non fosse fuggito dal
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suo Paese, la sua vita sarebbe stata distrutta da una società segreta;
che, inoltre, il rimprovero dell'UFM secondo cui avrebbe esposto
determinati dettagli unicamente in sede di audizione sui motivi di asilo,
non sarebbe corretto, visto che la prima audizione sarebbe ad ogni modo
intesa quale intervista sommaria; che, del resto, le lacune nel suo
racconto circa la società segreta sarebbero da riportare al fatto che non
ne avrebbe mai fatto parte e, pertanto, non la conoscerebbe in dettaglio;
che, infine, egli reputa l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile,
ritenuto che in Nigeria la sua vita sarebbe esposta a grave pericolo e che
la situazione in detto Paese non farebbe altro che peggiorare e non
potrebbe essere definita sicura,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
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che varcare il confine dello spazio Schengen senza subire alcun
controllo, come l'insorgente sostiene di avere fatto, costituisce, allo stato
attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, oltremodo, il suo racconto
circa il viaggio in nave intrapreso da B._______ non è credibile; che,
difatti, egli non è stato in grado di indicare né il nome né la bandiera
dell'imbarcazione, la durata esatta del viaggio, la nazione e la città di
sbarco (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 9/D67) come pure non ha
saputo descrivere l'interno della nave se non con una risposta
stereotipata ("[…] con tante stanze, anche un grande salotto", cfr. verbale
2 pag. 9/D68); che, oltremodo, è del tutto illogico che non abbia dovuto
pagare nulla per l'intero viaggio intrapreso, rispettivamente che i costi
sarebbero stati sopportati da una persona a lui sconosciuta, alla quale
sarebbe stato affidato dal sacerdote del suo villaggio (cfr. verbale 1
pag. 7),
che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze da lui
descritte,
che, inoltre, non soccorrono le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo
cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non
avrebbe mai posseduto documenti d'identità (cfr. ricorso pag. 2), in
quanto tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi
dell’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi,
che, peraltro, il ricorrente ha avuto quasi due settimane di tempo tra
l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta
su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la seconda
audizione, per lo meno per avviare tentativi al fine di procurarsi dei
documenti d'identità; che, nonostante i suoi genitori e due sorelle vivano
in Nigeria, egli, fino ad oggi, è rimasto del tutto inattivo in tal senso,
adducendo di non avere nessuno in Patria a cui chiedere aiuto,
rispettivamente che la madre non si troverebbe più a B._______ (cfr.
verbale 2 pag. 2/D7 e 10),
che l’insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l’invio dei suoi documenti, ciò
che costituisce un’ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti
da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a
dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di
nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio d'espatrio
intrapreso dal ricorrente, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle
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suddette dichiarazioni circa il possesso dei documenti d'identità, v'è
ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure
introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle
domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o
manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra
l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi,
dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa
di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata
protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8
consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che egli non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione,
che, difatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento
consistente,
che, a titolo d'esempio, è del tutto illogico che egli sia partito dalla Nigeria,
lasciando famiglia e studi alle spalle, unicamente perché un sacerdote,
che avrebbe il dono di prevedere il futuro, lo avrebbe ammonito di un
pericolo che avrebbe corso se fosse rimasto vicino al padre, ritenuto che
con quest'ultimo, che egli definisce un uomo molto buono, avrebbe
sempre intrattenuto un ottimo rapporto (verbale 2 pag. 6/D40),
rispettivamente non avrebbe mai parlato dei dubbi che avrebbe nutrito né
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della sua asserita appartenenza ad una società segreta; che la decisione
di espatriare risulta incomprensibile anche alla luce del fatto che
l'insorgente non si mai è interessato di raccogliere maggiori informazioni
su detto gruppo e i suoi riti d'iniziazione; che, in tale contesto, risulta
altresì illogico che egli si sia convinto della veridicità delle previsioni del
parroco, basandosi unicamente sulla tipologia di persone che avrebbe
visitato il padre a casa, sul fatto che tali visite sarebbero avvenute in
assenza della madre (cfr. verbale 2 pag. 7/D50-51) e sui sogni che
avrebbe fatto; che, del resto, durante la seconda audizione ha allegato di
aver creduto al parroco anche perché la sua previsione gli sarebbe stata
confermata dalla madre (cfr. ibidem pag. 7/D53), mentre che durante
l'audizione sommaria egli ha completamente sottaciuto che la madre
fosse al corrente di quanto a suo dire tramasse il padre nei suoi confronti,
che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che non possa ottenere
dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da
parte di terzi nei suoi confronti, ritenuto altresì che ha dichiarato di non
avere mai avuto problemi con le autorità nigeriane (cfr. verbale 1 pag. 5),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o
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all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105),
che, da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel
merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è notoriamente
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolta l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è (…), ha
frequentato (…) anni di scuola primaria, (…) anni di scuola secondaria e
(…) anni di università alla facoltà di (…) (cfr. verbale 1 pag. 2); che in
Nigeria l'insorgente dispone di una rete familiare, ritenuto che i genitori,
due sorelle ed uno zio paterno vivono in loco (cfr. ibidem pag. 3); che,
inoltre, fino al suo espatrio egli è stato mantenuto dal padre, un (…) (cfr.
ibidem pag. 2); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici,
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: