undesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1026/2011
Sentenza del 18 febbraio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 febbraio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in
Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 21 gennaio 2011 e del 9 febbraio 2011;
il verbale di decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito:
UFM) del 9 febbraio 2011, notificata il medesimo giorno al ricorrente (cfr.
risultanze processuali);
il ricorso inoltrato l'11 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato);
copia dell'incarto dell'UFM trasmesso tramite fax a codesto Tribunale in
data 14 febbraio 2011;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (de seguito: il Tribunale), in virtù dell’art. 31
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all’art. 33 LTAF;
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che l’UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell’ambito delle audizioni sui motivi della domanda d’asilo,
l’interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, di etnia (…), nato
a C._______ e vissuto a D._______ o C._______ stessa sino al
momento del suo espatrio (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011,
pagg. 1 seg.);
che egli sarebbe fuggito dal suo Paese il mese di (…), a seguito
dell'uccisione di suo padre e suo fratello da parte di mussulmani, come
pure successivamente della madre e per il timore quindi di subire la
stessa sorte (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pagg. 5 seg. e
verbale d'audizione del 9 febbraio 2011, pagg. 3 segg.);
che il ricorrente sarebbe riuscito a fuggire grazie all'aiuto di un signore
incontrato nella chiesa di C._______, il quale l'avrebbe condotto in
E._______ (cfr. verbale d'audizione del 9 febbraio 2011, pag. 8); che egli
avrebbe poi impiegato (…) settimane per raggiungere la F._______ e,
dopo (…), avrebbe preso una barca, giungendo, in un primo tempo, a
G._______ e, susseguentemente, in H._______ ed in I._______, ove
sarebbe rimasto almeno (…) mesi e da dove sarebbe ripartito in direzione
dell'J._______, lasciando detto Paese a bordo di un treno dopo (…)
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giorni, al fine di recarsi in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del
21 gennaio 2011, pagg. 7 segg.);
che, nella decisione del 9 febbraio 2011, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo alcun documento suscettibile di identificarlo; che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della
citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato
l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera verso la Nigeria, nonché
l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e
possibile;
che nel ricorso l’insorgente ha, per quanto concerne la mancata
consegna di documenti d’identità, rimandato a quanto già affermato nei
verbali di audizione, sostenendo di aver fornito motivi scusabili – di
oggettiva impossibilità – che spiegano le ragioni per la mancata consegna
dei documenti richiesti; che, inoltre, egli ritiene che nel suo caso vi
sarebbe quantomeno la necessità di ulteriore chiarimenti, come pure che
un suo eventuale rinvio in Nigeria sarebbe da considerare non
ragionevolmente esigibile;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, la concessione dell’ammissione provvisoria, presentando
contestualmente domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento del pagamento anticipato delle spese di
giudizio;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
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all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale,
il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dall'inoltro
della sua domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i
citati criteri;
che, per di più, egli si è limitato ad asserire di non aver mai posseduto o
richiesto un passaporto e/o una carta d'identità poiché non avrebbe mai
avuto intenzione di espatriare, rispettivamente giacché in Nigeria non si
userebbe la carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011,
pag. 4); che, alla domanda su cosa avrebbe fatto dopo essere venuto a
conoscenza dell'obbligo di presentare un documento d'identità o di
viaggio dopo le 48 ore dall'inoltro della domanda d'asilo, l'insorgente ha
risposto di non avere fatto nulla e di possedere soltanto un certificato di
nascita, senza tuttavia sapere dove questi si trovi; che, per contro, egli ha
in seguito dichiarato di non avere alcun documento, ovvero neppure un
certificato di nascita (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pag. 5
e verbale d'audizione del 9 febbraio 2011, pag. 2);
che, oltre a ciò, circa il suo viaggio d'espatrio, il ricorrente non è riuscito a
fornire dettagli sulla persona che l'avrebbe aiutato a fuggire dalla Nigeria,
né qualsivoglia altro particolare o sufficienti dettagli in merito ai paesi
attraversati, quali la F._______, G._______, la H._______, la F._______
o l'J._______ (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pagg. 5
segg.);
che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
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ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti per i bisogni della
causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto, con l’art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura
sommaria nell’ambito della quale è statuito sull’adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d’asilo quando sulla base di
un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l’asilo non adempie
manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare, fra l’altro, sia
dalla manifesta inconsistenza sia dalla palese irrilevanza dei motivi d’asilo
addotti (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l’insorgente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo
Paese per il timore di essere a sua volta ucciso da individui mussulmani
che già avrebbero ucciso i suoi genitori ed il fratello;
che egli non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, in occasione della prima audizione egli si è a più
riprese contraddetto, dichiarando che nel suo Paese vivrebbero ancora
madre e padre, una a C._______ e l'altro a D._______ e, poco dopo,
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raccontando che il padre e la madre sarebbero stati uccisi; che, sempre
in sede di prima audizione, egli ha asserito di aver vissuto dalla nascita
sino al momento dell'espatrio a C._______ per poi rettificare e dichiarare
che, poco dopo la nascita, i suoi genitori si sarebbero trasferiti a
D._______ per lavoro (non sapendo peraltro dove si trovi D._______) e
che egli avrebbe vissuto con loro in detta località sino al mese di (…) (cfr.
verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pagg. 1 segg.); che oltre alle già
illustrate contraddizioni, vengono ad aggiungersi le dichiarazioni vaghe ed
illogiche circa gli asseriti omicidi dei suoi famigliari; che, infatti ed a titolo
d'esempio, il ricorrente non è stato in grado di indicare chi e quante
persone avrebbero commesso detti crimini (cfr. verbale d'audizione del 21
gennaio 2011, pagg. 5 seg.); che egli si è pure contraddetto sostenendo,
in un primo tempo, di essere scappato in bus dalla chiesa dove sarebbero
stati uccisi il padre ed il fratello e, in un secondo tempo, dichiarando
invece che sarebbe salito a bordo di un piccolo veicolo privato (cfr.
verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pag. 6 e verbale d'audizione del
9 febbraio 2011, pag. 5); che, infine, egli ha pure dichiarato di non aver
denunciato gli omicidi dei famigliari, poiché avrebbe pensato solo ad
espatriare (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pagg. 6 e seg. e
verbale d'audizione del 9 febbraio 2011, pag. 9);
che, sia come sia ed in un ipotetico tale contesto, non vi sarebbe motivo
di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in
Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti;
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8; DTAF 2007/8 consid.
5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
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del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel
merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142 311]; GICRA 2001 n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione dell'integralità del territorio nigeriano;
che, quo alla situazione personale del ricorrente, egli è ancora giovane e,
rispetto a quanto dichiarato, vanta di una formazione scolastica superiore
(cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pag. 2); che, inoltre,
avendo vissuto nel suo Paese sin dalla nascita, segnatamente a
D._______ o a C._______ a seconda delle divergenti dichiarazioni, si può
partire dal presupposto che egli abbia una rete sociale in loco;
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che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(GICRA 2003 n. 24), senza che, da un esame d'ufficio degli atti di causa,
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF
2008/34);
che di conseguenza, non risultano impedimenti neppure impedimenti dal
profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2
LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr);
che, alla luce di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e
relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta
d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2];
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: