Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1027/2011
Sentenza del 17 febbraio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…), Nigeria, alias
A._______, nato il (…), Nigeria, alias
B._______, nato il (…), Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 febbraio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 27 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
4 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 10 febbraio 2011, notificata al ricorrente il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta; atto A 16/1),
il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) il 14 febbraio 2011,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il
14 febbraio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, al momento del deposito della sua domanda d'asilo e nell'ambito
delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato
il (…), rispettivamente di avere (…)/(…) anni, nonché di essere cittadino
nigeriano, d'etnia igbo e di religione anglicana, originario di C._______,
nella periferia di D._______, nel E._______ (Nigeria), dove avrebbe
vissuto dalla sua nascita fino al suo espatrio,
che l'interessato ha affermato di aver lasciato il suo Paese d'origine per il
timore di essere ricercato dalle autorità nigeriane, in quanto egli sarebbe
fuggito dal carcere dove era detenuto; che, a seguito dell'uccisione di sua
sorella durante gli scontri scoppiati per la crisi tra musulmani e cristiani,
l'interessato avrebbe aderito al gruppo denominato "F._______" per
rivendicarne la sua morte; che l'interessato sarebbe stato arrestato il (…)
e detenuto presso la Centrale di Polizia di G._______ per aver attaccato
– assieme al suddetto gruppo – la moschea di detta città; che, il (…), il
medesimo sarebbe riuscito ad evadere e si sarebbe rifugiato presso suo
zio a G._______, dove sarebbe rimasto fino al (…); che, in seguito, suo
zio lo avrebbe accompagnato a H._______, da dove, dopo un mese,
ovvero il (…), sarebbe espatriato,
che, da H._______, grazie ad un amico di suo zio che lavorava al porto,
l'interessato si sarebbe imbarcato su una nave e, dopo un mese di
viaggio, sarebbe giunto in una località di un Paese a lui sconosciuti; che,
da tale località, egli avrebbe preso un treno diretto, arrivando a I._______
(Svizzera), senza documenti e senza subire alcun controllo,
che, nella decisione del 10 febbraio 2011, l'UFM ha ritenuto che, in forza
dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi,
il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua
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allegata minore età, non avendo presentato alcuna prova o documento
d'identità valido a sostegno della stessa ed avendo fornito dichiarazioni
vaghe in merito al numero di mesi della sua età, nonché affermazioni
contraddittorie circa l'età dei suoi genitori; che, peraltro, il comportamento
e l'apparenza fisica del richiedente, nonché il risultato dall'esame osseo,
confermerebbero che egli sarebbe maggiorenne, così come l'assenza di
un motivo giustificativo per la mancanza di documenti e le circostanze del
suo viaggio; che, di conseguenza, esso sarebbe stato considerato
maggiorenne e l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di
fiducia; che, inoltre, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e
c dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni
procedurali (OAsi 1, RS 142.311) entro le 48 ore successive alla sua
istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel ricorso, in primis l'insorgente ritiene che sarebbe arbitraria la
decisione dell'UFM di ritenerlo maggiorenne; che, in particolare, ribadisce
di avere (…) anni, sostenendo peraltro che la decisione dell'UFM si
baserebbe su motivazioni generiche e inconsistenti, nonché sull'esame
osseo, il quale non sarebbe scientificamente valido; che, in secondo
luogo, il ricorrente contesta la decisione dell'UFM, ritenendo che vi
sarebbero dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei
documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore sarebbe dovuta
entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, in particolare, egli
conferma di aver viaggiato illegalmente come descritto, nonché ribadisce
di non aver mai posseduto né il passaporto, né la carta d'identità, a causa
della sua età e ritenuto che in Nigeria non vi sarebbe l'esigenza, come in
Europa, di aver un documento d'identità; che, per questi motivi, non gli
sarebbe possibile ottenere ora siffatti documenti d'identità e consegnarli
alle autorità elvetiche; che, inoltre, il ricorrente fa valere che l'UFM
sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto
sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto
di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, infatti, secondo
quanto avrebbe esposto in modo dettagliato, coerente e sostanziato, egli
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sarebbe stato costretto a fuggire dal suo Paese d'origine, a causa del suo
coinvolgimento negli scontri interreligiosi nella regione di D._______, a
seguito dei quali sarebbe stato posto in detenzione; che, dopo essere
evaso di prigione, il ricorrente sostiene di non avere avuto altra soluzione
che espatriare, in quanto la sua vita sarebbe in pericolo in Nigeria; che,
infine, considerata altresì la situazione sempre peggiore in detto Paese,
l'autore del gravame fa valere che il suo allontanamento non sarebbe
ragionevolmente esigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì,
presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne,che
non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata
della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla
nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della
maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone
tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel
senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito
dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi
scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire né indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età, né
valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o
di viaggio, essenzialmente per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato; che, segnatamente, il ricorrente ha
dichiarato di aver (…) anni al momento dell'espatrio, rispettivamente di
avere (…) anni, senza tuttavia essere in grado di indicare il numero di
mesi esatti (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D129); che, inoltre, egli si è
contraddetto circa l'età dei suoi genitori, in relazione alla loro nonché alla
sua data di nascita (cfr. verbale 1 pag. 4); che, peraltro egli ha affermato
che sua sorella è nata nel (…) e che hanno sette anni di differenza (cfr.
ibidem pag. 4); che, alla domanda postagli circa la sua età nel (…), egli
ha risposto che aveva (…) anni (cfr. ibidem pagg. 5 e 7); che, anche in
merito all'anno in cui avrebbe terminato la scuola secondaria, ovvero nel
(…), egli ha dichiarato di aver avuto all'epoca (…) anni (cfr. ibidem pagg.
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3 e 7); che, pertanto, secondo le evocate allegazioni, non è plausibile che
egli sia nato nel (…); che, alla luce di queste considerazioni, v'è ragione
di concludere che l'età dichiarata dal ricorrente è inverosimile; che,
peraltro, egli non ha apportato alcun documento d'identità a comprova
della sua minore età; che, in siffatte condizioni, le risultanze dell'esame
osseo, a cui è stato sottoposto il ricorrente, sono superflue e irrilevanti
nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese
inverosimiglianza delle dichiarazioni del medesimo circa la sua minore
età,
che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie,
unitamente all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso
pag. 2), nonché alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova,
non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una
persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
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che, quanto al suo viaggio d'espatrio, come rettamente rilevato dall'UFM,
il ricorrente ha reso allegazioni del tutto vaghe, stereotipate e incredibili;
che, a titolo d'esempio, non è plausibile che egli sia potuto arrivare in
Svizzera dalla Nigeria, entrando nello spazio Schengen, viaggiando
dapprima in nave e poi con un unico treno diretto, nonché senza subire
alcun controllo e senza documenti (cfr. verbale 1 pagg. 2 e 8, verbale 2
D20, D25); che il ricorrente si è contraddetto sul tipo di nave su cui
avrebbe viaggiato, dichiarando che si trattava di un mercantile, ma che
trasportava petrolio (cfr. verbale 2 D29-D30); che, inoltre, il medesimo
non è stato in grado di indicare né il nome del Paese o della località in cui
sarebbe sbarcato (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 D20); che, peraltro,
l'insorgente non ha saputo fornire il nome della città, da cui avrebbe
proseguito il suo viaggio in treno fino a giungere a I._______ (cfr. verbale
1 pag. 8 e verbale 2 D40); che, d'altronde, non è plausibile che
l'insorgente sia arrivato a I._______ viaggiando in treno solo per 40
minuti, allorquando egli sarebbe partito da una località marittima, dove
sarebbe sbarcato (cfr. verbale 1 pag. 8); che, infine, non è
manifestamente verosimile che il ricorrente abbia effettuato tale viaggio,
senza chiedere informazione alcuna, senza alcun titolo di viaggio e senza
per di più aver pagato alcuna somma (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2
D35-36 e D40-47),
che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, inoltre, non soccorrono il ricorrente le vaghe e stereotipate
allegazioni asserite in corso di procedura di prima istanza e ribadite in
sede di ricorso, secondo le quali non gli sarebbe stato possibile
consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe mai
posseduti (cfr. verbale 1 pag. 5, verbale 2 D18, nonché ricorso pag. 2);
che tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni
valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della
legge,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr.
DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il racconto del ricorrente si distingue per il suo
carattere estremamente vago, inconsistente e illogico; che, a titolo
d'esempio, in primis, l'insorgente non ha in alcun modo circostanziato
l'informazione raccolta secondo cui sua sorella sarebbe stata uccisa in
occasione dello scoppio degli scontri tra cristiani e musulmani in data (…)
(cfr. verbale 1 pag. 6); che, in particolare, è contrario ad ogni logica
dell'agire che il ricorrente si sia accontentato di quanto gli sarebbe stato
riferito dai suoi vicini circa la morte di sua sorella e non si sia rivolto né ai
suoi genitori, né alle autorità per raccogliere maggiori informazioni in
merito a tale evento (cfr. verbale 2 D75-D96); che, inoltre, il ricorrente non
ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile circa il legame che
avrebbe avuto la sua adesione al gruppo "F._______" con la morte di sua
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sorella; che, infatti, mal si comprende in che modo avrebbe potuto
rivendicare la morte di quest'ultima, senza nemmeno essere in possesso
di qualsivoglia informazione sulle circostanze della morte della stessa
(cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D49, D75-D96, in particolare D85); che,
peraltro, riguardo alla detenzione subita, quest'ultimo non ha fornito alcun
dettaglio specifico circa le condizioni di detenzione, bensì si è limitato ad
indicare in maniera stereotipata che si trattava di una cella con la porta di
ferro e con una finestra con le sbarre in cui erano detenuti assieme a lui
settanta persone (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D113-117); che,
d'altronde, egli si è contraddetto sul luogo in cui sarebbe stato
incarcerato; che, infatti, inizialmente ha dichiarato che era detenuto
presso la stazione di Polizia a G._______ (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale
2 D110) ed, in seguito, a D._______ (cfr. verbale 2 D112); che, per di più,
è contrario alla logica dell'agire che il ricorrente, una volta evaso, si
sarebbe rifugiato per più giorni presso suo zio a G._______, dove
avrebbe potuto essere facilmente intercettato dalle autorità nigeriane, se
quest'ultime lo avessero voluto effettivamente cercare (cfr. verbale 1
pagg. 6-7 e verbale 2 D120-121); che, infine, il ricorrente non ha
apportato alcun chiarimento agli elementi contraddittori, nonché vaghi ed
illogici del suo racconto, rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi
semplicemente ad affermare in sede di ricorso di aver esposto in modo
dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi d'asilo (cfr. ricorso pag.
3); che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, v'è ragione di concludere
all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente,
senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del
racconto reso,
che, pertanto, ritenuta l'inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è altresì
motivo di ritenere che il ricorrente non possa beneficiare, in Patria, di un
equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
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dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e
DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA
2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
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che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe senza alcuna persona a carico e vanta una formazione scolastica
(cfr. verbale 1 pagg. 2-3); che, inoltre, egli dispone in patria di
un'importante rete sociale su cui contare, tra cui i suoi genitori e suo zio
paterno (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D12); che, infine, l'insorgente
non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003
n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF
2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: